Ordigni bellici inesplosi

In seguito alle analisi storico-urbanistiche dell’area in oggetto e del territorio circostante, si ritiene di poter escludere il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi.

Gli esiti sono consequenziali ad analisi storico-documentali del tessuto limitrofo già densamente urbanizzato. La valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall’art. 284 del d.lgs. n. 81/2008.

Tutte le imprese coinvolte nell’attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, ed in particolare le ditte di movimenti terra per le indagini archeologica e quelle per lo scavo di sbancamento per fondazioni dovranno indicare espressamente nei rispettivi POS quali misure preventive e operative intendono adottare allo scopo dei evitare il rischio di esplosione derivante dall’accidentale innesco di un ordigno bellico inesploso eventualmente rinvenuto durante le attività di scavo.

In particolare durante le operazioni di scavo saranno sospese tutte le altre attività lavorative.

Rischi specifici:
1) Incendi, esplosioni;

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