Cassazione penale sez. un., 27/04/1985

LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA (Reati in materia di) – Prevenzione infortuni – – cautele sufficienti

Le norme in materia di prevenzioni infortuni sul lavoro impongono impalcature, determinando le caratteristiche e i mezzi protettivi che devono essere realizzati a tutela della sicurezza sul lavoro. Ovvero si riferiscono, altrettanto genericamente, ad aperture prospicienti il vuoto in ordine alle quali impongono appositi sbarramenti. Quindi, dalla loro stessa formulazione letterale non emergono limiti alla validità, anche in questa specifica materia contravvenzionale, del principio generale secondo cui il fatto di reato è unico allorché la condotta illecita, per l’unitarietà dell’elemento psicologico da cui è sorretta e del contesto temporale della sua realizzazione, è da considerarsi unica, pur se gli atti che la compongono abbiano connotati di tipicità che li farebbero assurgere a reati autonomi omogenei se mancasse il valore unificante della condotta, nella quale i singoli atti rimangono, dal punto di vista normativo, riassunti ad unità. Pertanto, una volta accertata la struttura unitaria della condotta, non è lecita la proliferazione dei reati attraverso il frazionamento della condotta omissiva illecita con riferimento a settori, a elementi o a piani del medesimo ponteggio o delle stesse impalcature, rispetto alle quali non siano state osservate le misure preventive.

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