Cassazione penale sez. IV, 12/12/1990

LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA (Reati in materia di) – Prevenzione infortuni – – responsabilità del datore di lavoro

In tema di sicurezza sul lavoro, non è sufficiente parificare il presidente della USL all’imprenditore-datore di lavoro e far discendere la responsabilità della inosservanza degli obblighi di vigilanza e sicurezza imposti dall’art. 2087 c.c. e dall’art. 4 d.P.R. n. 547 del 1955. Il presidente della USL – le cui competenze non risultano espressamente elencate dalla legge – presiede il comitato di gestione, ma al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del personale è collegialmente preposto l’ufficio di direzione, costituito da tutti i responsabili dei servizi che rivestono posizioni e funzioni apicali nei ruoli di appartenenza. In pratica le effettive funzioni dirigenziali sono svolte dal coordinatore sanitario e dal coordinatore amministrativo. Al presidente spetta certamente la funzione di sovraintendere agli uffici e ai servizi e di assicurare l’ordinato svolgimento, ma non può a lui farsi risalire ogni responsabilità per eventuali esigenze antinfortunistiche soltanto per l’incarico presidenziale. L’addebito di responsabilità deve fondarsi sull’accertamento dei concreti ruoli ricoperti e delle responsabilità rivestite. (Fattispecie in tema di responsabilità di presidente dell’USL per infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente. La Corte di cassazione ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza del giudice di merito che affermava la responsabilità del presidente della USL parificandolo al datore di lavoro-imprenditore).

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