Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato il 17 aprile 2025, rappresenta un cambiamento radicale e razionalizzante nel panorama formativo italiano, con l’obiettivo di uniformare, semplificare e aggiornare l’intero sistema, in linea con le trasformazioni normative, tecnologiche e organizzative degli ultimi anni.
Questo Accordo è emanato in attuazione dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e sostituisce tutti i principali accordi precedenti in materia, entrando in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
🧾 Accordi precedenti abrogati
Il nuovo testo abroga e sostituisce integralmente i seguenti Accordi:
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Accordi del 21/12/2011 (Rep. 221/CSR e 223/CSR): formazione lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro SPP;
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Accordo del 22/02/2012: operatori di attrezzature di lavoro;
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Accordo del 25/07/2012: linee applicative degli Accordi 2011;
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Accordo del 07/07/2016: formazione RSPP/ASPP.
📌 Ambito di applicazione
L’Accordo stabilisce durata, contenuti minimi e modalità per i seguenti soggetti:
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Lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro (art. 37)
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RSPP e ASPP (art. 32)
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Datori di lavoro SPP (art. 34)
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Coordinatori sicurezza CSP/CSE (art. 98)
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Addetti in ambienti confinati/inquinati (DPR 177/2011)
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Utilizzatori di attrezzature soggette ad abilitazione (art. 73, c. 5)
🎓 Modalità di erogazione
Sono previste quattro modalità:
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Presenza
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Videoconferenza sincrona (solo teoria)
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E-learning (limitatamente a moduli base e aggiornamenti; vietato per i preposti)
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Modalità mista
Le modalità a distanza devono garantire:
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Tracciabilità
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Tutoraggio attivo
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Verifica dell’apprendimento
📂 Documentazione obbligatoria
Ogni corso deve essere documentato da un fascicolo conservato per almeno 10 anni, comprendente:
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Progetto formativo
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Programma e articolazione oraria
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Registro presenze
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Elenco docenti
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Verbale verifica finale
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Esiti documentali delle prove
🔧 Progetto formativo obbligatorio:
Contiene:
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Obiettivi e risultati attesi
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Metodologie e strumenti
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Modalità di verifica e tutoraggio
👥 Partecipanti e obblighi di frequenza
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Max 30 partecipanti ai corsi teorici
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Rapporto 1:6 per esercitazioni pratiche
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Frequenza minima 90% del monte ore
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Obbligo di superare una verifica finale
🏫 Soggetti formatori
Tre categorie:
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Istituzionali: INAIL, Regioni, ecc.
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Accreditati: enti con almeno 3 anni di esperienza (non richiesta per lavoratori, preposti e dirigenti)
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Altri soggetti: Organismi Paritetici, Fondi Interprofessionali, Associazioni Sindacali
I datori di lavoro possono erogare formazione interna a lavoratori, preposti e dirigenti.
📚 Dettaglio dei percorsi formativi principali
Lavoratori
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Parte generale: 4 ore (uguale per tutti)
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Parte specifica: 4-8-12 ore in base al rischio ATECO
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E-learning ammesso per parte generale, rischio basso e aggiornamenti (6h ogni 5 anni)
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Test finale obbligatorio
Preposti
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Nuovo corso da 12 ore (prima era 8)
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Solo dopo la formazione da lavoratore
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4 moduli: normativo, organizzativo, valutazione rischi, comunicazione
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Aggiornamento biennale (min. 6 ore)
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E-learning vietato anche per aggiornamenti
Dirigenti
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Durata: 12 ore (in precedenza 16)
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6 ore per dirigenti di imprese affidatarie in cantiere (art. 97, c. 3-ter)
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Aggiornamento: ogni 5 anni, min. 6 ore
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E-learning consentito
Datori di lavoro
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Corso obbligatorio di 16 ore (normativo + organizzativo)
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+6 ore se operano in cantieri
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Da completare entro 24 mesi dall’entrata in vigore
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Aggiornamento ogni 5 anni (min. 6 ore)
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E-learning ammesso
Datori di lavoro SPP
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Modulo comune: 8 ore
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Moduli tecnici specifici per settore (fino a 16 ore)
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Esercitazione obbligatoria su DVR aziendale
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Aggiornamento quinquennale: 8 ore
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Formazione base solo in presenza
RSPP e ASPP
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Struttura Moduli: A (base), B (comuni e specialistici), C (solo RSPP)
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Novità nei moduli B:
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Pesca separata da agricoltura
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Minerario escluso dal settore costruzioni
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Aggiornamenti: 40 ore RSPP, 20 ASPP ogni 5 anni
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È possibile recuperare formazione scaduta
Coordinatori Sicurezza CSP/CSE
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Nessuna modifica
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Rimangono validi i requisiti dell’art. 98 D.Lgs. 81/08 e Allegato XIV
Ambienti confinati o sospetti d’inquinamento
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Corso obbligatorio di 12 ore (4 teoria + 8 pratica)
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Solo in presenza
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Aggiornamento quinquennale: 4 ore
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Docenti con qualifica D.I. 6/3/13 + 3 anni di esperienza pratica
Attrezzature di lavoro (art. 73, c. 5)
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Nuove attrezzature inserite: carroponte, raccogli-frutta, caricatori
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Formazione: teoria + pratica
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Attestati validi 5 anni
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Aggiornamento obbligatorio: minimo 4 ore pratiche
📋 Verifica degli apprendimenti
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Test finale obbligatorio
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30 domande per corsi base
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10 domande per aggiornamenti
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Minimo 70% risposte corrette
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Alternativa: colloquio orale documentato
🔍 Controlli e vigilanza
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I servizi di vigilanza (es. ASL, Ispettorato) monitoreranno:
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Conformità dei soggetti formatori
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Regolarità dei percorsi formativi
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Ulteriori indicazioni operative saranno fornite con atti successivi
🪪 Attestati
Devono contenere:
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Nome del soggetto formatore
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Dati anagrafici del partecipante
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Tipologia e durata del corso
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Modalità di erogazione
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Firma del legale rappresentante
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Validità: nazionale
🧭 Conclusioni
Il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 rappresenta:
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Una razionalizzazione normativa, eliminando sovrapposizioni e incoerenze
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Un adattamento concreto alle evoluzioni tecnologiche e organizzative
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Un rafforzamento della qualità formativa, attraverso obblighi documentali, tracciabilità, verifica efficace e standard nazionali
È quindi uno strumento fondamentale per garantire una formazione realmente efficace, contribuendo alla prevenzione dei rischi e alla promozione di una cultura della sicurezza in ogni ambito lavorativo.