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Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Ufficio Stampa

IL PROTESTO ILLEGITTIMO E LA RISARCIBILITA’ DEL DANNO di Dalila Loiacono

Il Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Marano – Sentenza del 06.04.2007) ha stabilito che in caso di protesto illegittimo sussiste la responsabilitร  solidale tra il Notaio e lโ€™Istituto di Credito.

Un primo dato certo รจ che il Notaio, nellโ€™esercizio della sua professione, รจ tenuto alla diligenza media di cui allโ€™art. 1176, co. 2, c.c. e che โ€œil controllo e la verifica di conformitร  allo specimen e di corrispondenza della firma di traenza del correntista rientrano nei doveri di normale attenzione e diligenza del notaio, soprattutto laddove, ictu oculi, sia facilmente accertabile la diversitร  di sesso tra il titolare del conto corrente, il firmatario dellโ€™assegno e il soggetto contro il quale viene elevato il protesto, avendo il notaio il potere/dovere di chiedere, nei casi dubbi, i chiarimenti opportuni alla banca trattaria che ha indicato i nominativi dei soggetti da protestareโ€.
La Corte ha altresรฌ, chiarito che la prospettiva di cui allโ€™art. 2236 c.c. โ€œรจ dettata unicamente in materia di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltร , escludendosi solo in tale ipotesi la colpa lieve del professionistaโ€.

IL PROTESTO ILLEGITTIMO E LA RISARCIBILITA’ DEL DANNOย di Dalila Loiacono

Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Marano. Con la sentenza del 06.04.2007, lโ€™organo giudicante รจ intervenuta sulla vicenda di una donna che รจ stata erroneamente iscritta nel Registro Informatico dei Protestati, statuendo la responsabilitร  solidale del professionista per la violazione dellโ€™obbligo di cui allโ€™art. 1176 c.c. e della Banca per aver violato il dovere di correttezza e buona fede nellโ€™erronea trasmissione al notaio del nominativo della parte lesa successivamente soggetta al protesto. Nel commento, lโ€™autore trae spunto dalla fattispecie in esame per tratteggiare la responsabilitร  solidale dellโ€™Istituto di Credito e del Notaio in relazione alla professionalitร  nello svolgimento della prestazione e al dovere di diligenza della banca, rilevando lโ€™illegittimitร  del protesto avanzato nei confronti della donna soggetta al procedimento.

Il fatto
La sentenza in commento[1] ha per oggetto lโ€™illegittima levata del protesto nei confronti di una persona, erroneamente iscritta nel Registro Informatico dei Protesti.
Il suo nominativo viene inserito in tale registro con causale: โ€œassegno denunciato smarrito o rubato, assegno recante una firma di traenza relativa al correntista e conforme allo specimenโ€.
Parte attrice, eccepisce di non aver sottoscritto tale assegno, negando di essere titolare del conto corrente presso la Banca trattaria e afferma, inoltre, che il protesto รจ stato levato per errore del notaio che ha prodotto formalmente lโ€™atto e della Banca presso la quale era attivo il conto corrente intestato ad altro soggetto.
Nel citare i convenuti, la titolare della ditta su cui si sono riverberati gli effetti negativi del protesto illegittimo, lamenta la produzione di danni alla propria attivitร  imprenditoriale per discredito del buon nome commerciale, soprattutto nei confronti dei suoi grossisti, che hanno conseguentemente interrotto le forniture. La vicenda ha impedito, in aggiunta, i successivi accessi al credito e ai finanziamenti.
Successivamente a quanto descritto viene convenuto in giudizio il Notaio, che contesta e nega ogni addebito, asserendo di aver soltanto elevato il protesto in relazione ai nominativi indicati dalla Banca, e si avvale della chiamata di terzo ovvero lโ€™Assicurazione sulla responsabilitร  professionale.
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, accoglie la domanda di parte attrice, ritenendo fondata la responsabilitร  solidale del Notaio e della Banca, convenuta contumace.
Ordina altresรฌ la cancellazione del nominativo della donna dal Registro Informatico dei Protesti e condanna la Banca e il Notaio, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti, da quantificarsi in separato giudizio dichiarando lโ€™Assicurazione del Notaio a manlevare il suo assicurato da ogni conseguenza della condanna nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla polizza assicurativa.

Il protesto illegittimo
Nellโ€™attuale sistema creditizio e nella quotidianitร  dei traffici commerciali vengono utilizzati strumenti che, agevolando la celeritร  degli scambi commerciali, sono alternativi al denaro ma ad esso equiparati.
In determinati casi i titoli cambiari hanno funzione di pagamento (assegni bancari e assegni circolari), in altri, funzione creditizia (cambiale tratta e pagherรฒ cambiario).[2]
Analizzando lโ€™aspetto strutturale va considerata la promessa del sottoscrittore ovvero lโ€™ordine che un soggetto impartisce ad un altro. Questo, ha ad oggetto il pagamento di una somma in denaro al portatore del titolo[3].
รˆ evidente dal punto di vista bancario, ad esempio che alla scadenza della cambiale, si pretenderร  che questa sia regolarmente pagata, in quanto non รจ interesse nรฉ dovere della banca entrare nel merito della questione della autenticitร  della firma. Infatti รจ obbligo dellโ€™Istituto bancario solo il controllo della regolaritร  formale delle girate e la continuitร  delle stesse[4] allo scopo di identificare formalmente il possessore del titolo senza perรฒ entrare in profili sostanziali. Va ricordato, per inciso, che lโ€™Istituto di credito puรฒ essere liberato anche nel caso in cui paghi al non titolare del titolo, purchรฉ non vi sia stato dolo o colpa grave.
Nel caso in cui il trattario o lโ€™emittente non provvedono, entro il termine indicato nella cambiale o nellโ€™assegno, a rifondere la somma indicata nel titolo di credito il creditore potrร  agire facendo costatare la mancata accettazione o il mancato pagamento.
Il rimedio che lโ€™ordinamento concede in tal senso รจ il protesto (ai sensi dellโ€™art. 51 Legge Cambiaria[5] e art. 45, 2ยฐ co., n. 1, legge Assegno) che rappresenta lโ€™atto unilaterale di natura pubblica (un atto autentico redatto da un pubblico ufficiale[6]) per mezzo del quale il soggetto creditore puรฒ agire al fine di ottenere quanto dovuto.
Il protesto cosรฌ elevato avrร  notevoli conseguenze per lโ€™interessato che si troverร  nella spiacevole situazione di impossibilitร  a richiedere o usufruire di servizi di credito bancario nonchรฉ privato della possibilitร  di aprire un conto corrente, di firmare assegni o cambiali, ecc.
รˆ ovvio dunque che colui il quale si trovasse in questa situazione e soprattutto chi necessita di operare commercialmente a โ€œ360 gradiโ€, userร  tutti i rimedi che lโ€™ordinamento giuridico mette a disposizione al fine di ovviare a tutte le su citate conseguenze derivanti dalla relativa iscrizione nel Registro informatico dei protesti.
Sono abilitati alla levata del protesto il notaio, lโ€™ufficiale giudiziario e i loro aiutanti o, in mancanza (anche temporanea), i segretari comunali.[7]
La finalitร  del protesto, che deve essere elevato previa presentazione del titolo, contro i soggetti designati nella cambiale o nellโ€™assegno[8], รจ quella di garantire agli obbligati di regresso la puntualitร  della esibizione del titolo e il suo effettivo pagamento.
La granitica consonanza dottrinaria[9] sottesa alla ricostruzione dellโ€™istituto in rassegna, ha osservato che il protesto puรฒ essere una fonte di danno indipendentemente dalla sua pubblicazione, in quanto il pregiudizio puรฒ derivare anche da una pubblicitร  di fatto della notizia, ad esempio nellโ€™ambito dellโ€™ambiente di lavoro. Il bollettino ufficiale dei protesti non rappresenta infatti lโ€™unica fonte di informazioni in materia per le banche, sussistono banche dati che forniscono elementi relativi allโ€™affidabilitร  dei soggetti[10].
Il regime di pubblicitร  in materia di protesti prevede la pubblicazione in un apposito โ€œregistro informatico dei protestiโ€ tenuto a cura delle Camere di Commercio[11].
Si รจ pertanto a lungo dibattuto quali fossero i presupposti per la legittimitร  del protesto e che tipo di tutela puรฒ ottenere il soggetto danneggiato.
Vanno allora analizzati i casi in cui il protesto sia legittimo e quelli in cui sia illegittimo.
Vero รจ che il protesto si deve considerare legittimo solo quando vi รจ il rifiuto della banca di pagare, perchรฉ in presenza di una situazione effettiva di inesistenza di fondi; per cui in assenza di tale presupposto si avranno figure sintomatiche di illegittimitร  del protesto.
Infatti, in tema di protesto illegittimo, รจ stato ormai chiarito che il danneggiato determina un duplice danno, in quanto costituisce causa di discredito sia personale, che commerciale e, pertanto รจ idoneo a provocare danno patrimoniale.
Guardando piรน in la della naturale classificazione normativa di danno patrimoniale e non patrimoniale si consolida una nuova figura di danno che risulta svincolata dal parametro patrimonialistico in senso stretto e che va ad incidere sulla tutela della persona globalmente intesa.
Un altro punto di vista รจ fornito da chi[12] ravvisa lโ€™incidenza negativa del protesto sullโ€™immagine commerciale del debitore e โ€œsulle sue facoltร  di operare serenamente nel suo consueto ambienteโ€. Tale ipotesi sfocia nella configurazione di danno biologico.
Ed invero questa interpretazione รจ stata confermata dalla giurisprudenza di legittimitร [13] secondo cui โ€œnel caso in cui, invece, sia dedotta la lesione alla reputazione commerciale a causa dellโ€™illegittimitร  del protesto, questโ€™ultima costituisce semplice indizio dellโ€™esistenza del danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione in cui si inserisceโ€.
Tanto premesso, la fattispecie sottesa al caso in esame attiene al protesto erroneamente levato in quanto, dai dati della controversia, documentali, pacifici e non contestati, emerge che lโ€™elevazione del protesto รจ frutto di errore in quanto il nominativo dellโ€™attrice non coincide con il titolare del conto corrente bancario e peraltro ella non ha sottoscritto lโ€™assegno protestato.

La responsabilitร  solidale della banca e del notaio
Come รจ stato acutamente osservato[14] in piรน occasioni le forme di trattamento improprio dei titoli di credito da parte della Banca (o Istituto di Credito) generano forme di responsabilitร  che nel caso di un soggetto (imprenditore o non) tale fatto illecito individua una forma di pregiudizio gravante sui rapporti di natura sociale ed economica.
Pertanto, lโ€™elemento che deve essere obbligatoriamente dedotto e che, per lโ€™appunto, รจ di particolare rilevanza, รจ la messa a conoscenza del protesto a terzi da cui scaturisce il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso[15].
Condivisa รจ dunque, sia pur con le precisazione che precedono, appare questa soluzione anche se parte della giurisprudenza[16] postula un ipotesi di risarcibilitร  generica del danno.
In limine occorre sottolineare infatti che la Corte di Cassazione[17] piรน volte si รจ espressa in relazione alla responsabilitร  della Banca per protesto illegittimo, affermando che รจ necessario che gli istituti di credito, prima di segnalare ai pubblici ufficiali i nominativi da protestare, abbiano dei comportamenti attivi al fine di evitare il proliferare di illegittimitร  o errori.
Orbene, nel momento in cui avviene la consumazione dellโ€™illecito si configura la lesione del diritto alla reputazione e ciรฒ vuol dire che nellโ€™istante in cui si rileva il protesto e viene appresa lโ€™insolvenza dal pubblico ufficiale che provvederร  al protesto medesimo[18], la responsabilitร  della banca si realizza anche sotto il profilo piรน ampio della divulgazione di false informazioni[19].
Il protesto illegittimo e il conseguente inserimento del nominativo del debitore nel bollettino dei protesti costituiscono quindi fatto illecito ex art. 2043 c.c. e, la fondatezza del danno non puรฒ esser supposta dal giudice, ma deve essere stabilita in concreto[20].
Inoltre, รจ pacifico che la pubblicazione di un protesto illegittimo o erroneamente levato determini responsabilitร  del pubblico ufficiale o del richiedente quando sia possibile dimostrare il carattere negligente o doloso dei loro comportamenti, il che fa sorgere in capo a costoro lโ€™obbligo di risarcire tutti i danni che il soggetto ha indebitamente sofferto.
Un altro aspetto che deve essere preso in considerazione riguarda la responsabilitร  di natura contrattuale in capo alla Banca. Dal punto di vista della responsabilitร  civile della Banca va sottolineata lโ€™applicazione delle norme di diritto comune[21]: nel caso di specie la condotta dellโ€™Istituto di credito รจ in chiara violazione degli art. 1176, co. 2 e 1228, c.c.
Dโ€™altro canto, la diligenza รจ norma generale di condotta e trova la sua applicazione non soltanto nei rapporti contrattuali ma anche in quelli di tipo extracontrattuale[22], in modo da non incorrere in contrasti fra lโ€™art. 1176 e lโ€™art. 1218 c.c.
Nel caso di specie la responsabilitร  รจ solidale tra la Banca che ha fornito al Notaio unโ€™informazione erronea nellโ€™indicare la ricorrente quale soggetto da protestare e lo stesso Notaio che ha omesso la verifica della corrispondenza tra lo specimen e la firma di traenza.
Va allโ€™uopo sottolineato che la professione intellettuale, come propriamente definita nella letteratura giuridica, consiste in una attivitร  di particolare pregio per il suo intrinseco carattere intellettuale che accentra nellโ€™elemento qualificante, ovvero la prestazione dellโ€™opera, il suo principale fondamento creativo[23].
Questo proprio per sottolineare lโ€™apporto che viene offerto alla cultura del professionista dallโ€™intelligenza e dalla creativitร .
Un altro elemento secondario ma non per questo meno rilevante รจ rappresentato dallโ€™autonomia dellโ€™azione che, pur non intesa in senso assoluto, caratterizza il concetto di libera professione in quanto se รจ pur vero che il libero professionista รจ anche professionista intellettuale, non puรฒ essere vero il contrario perchรฉ questโ€™ultimo potrebbe anche prestare la propria opera inquadrato in un rapporto di lavoro subordinato.
Nella maggior parte delle situazioni professionali quindi, il libero professionista esercita la propria attivitร  per mezzo di un contratto dโ€™opera intellettuale[24] che trova la sua disciplina negli artt. 2229 e ss. c.c. e che รจ stato concluso con il cliente con il conferimento dellโ€™incarico.
Da questo rapporto professionale, oltre agli obblighi derivanti dagli artt. 2224 e 2232 c.c., il professionista deve adempiere alle regole di correttezza, nonchรฉ dallโ€™interpretazione del contratto secondo buona fede e in base alla sua integrazione secondo gli usi e lโ€™equitร [25].
Da quanto finora detto, si conclude che lโ€™inadempimento del professionista non puรฒ essere dedotto dal mancato raggiungimento del risultato a cui il cliente mirava, ma deve essere stabilito in base ai doveri inerenti lo svolgimento dellโ€™attivitร  professionale.
Sulla base di tale ricostruzione si osserva che occorre valutare il dovere di diligenza derivante dallโ€™applicazione, in luogo del tradizionale criterio di diligenza del buon padre di famiglia, del parametro della diligenza professionale che รจ fissato dallโ€™art. 1176, co. 2, c.c., che deve trovare la giusta misura nellโ€™attivitร  esercitata oggetto del mandato.
Perciรฒ, nello svolgimento della sua attivitร , il professionista deve impiegare la diligenza definita โ€œmediaโ€ ovvero quella posta in base alla propria preparazione professionale e di attenzione media a meno che non gli sia richiesta, per portare a termine la sua attivitร , la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltร .
In questโ€™ultimo caso la responsabilitร  del professionista si definisce, secondo il disposto dellโ€™art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave.
Il Notaio, per quanto detto finora (la cui diligenza professionale va commisurata ai parametri di cui allโ€™art. 1176, co. 2, c.c.), ha il dovere di esaminare attentamente il titolo consegnatogli per il protesto e di verificare, con la dovuta diligenza professionale, la causale, il codice da utilizzare ed il nominativo da inserire nellโ€™elenco[26].
Posto che la prestazione del notaio nellโ€™esercizio di unโ€™attivitร  professionale va considerata alla stregua di una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto professionista, questโ€™ultimo si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato ma non a conseguirlo.
Ciรฒ significa che la colpa professionale (negligenza, imperizia o imprudenza) deve essere stimata in riferimento allโ€™impegno che il professionista avrebbe messo nellโ€™adempimento di quel particolare incarico e quello che รจ stato effettivamente utilizzato in realtร .
Risulta chiaro quindi che รจ il giudizio sulla diligenza che determina le conseguenze e quindi il giudizio sulla responsabilitร  del professionista. Questo per dire che ci si deve riferire, per valutare la diligenza impiegata, al tipo di attivitร  che il professionista รจ chiamato a compiere, correlando il dettato normativo dellโ€™art. 1176 c.c. con quello successivo allโ€™art. 2236 c.c.
Ne deriva che la responsabilitร  del professionista che era giร  limitata, nelle prestazioni di particolare difficoltร  di esecuzione, ai soli casi di dolo o colpa grave, viene altresรฌ circoscritta anche nei casi rientranti nel criterio valutativo normale della diligenza adoperata, ponendo attenzione alla media capacitร  professionale in quanto al professionista non specializzato non puรฒ essere richiesta una capacitร  eccezionale.
La responsabilitร  del Notaio, quindi, presuppone che, a causa dellโ€™attivitร  svolta, si siano provocati dei danni imputabili al professionista. Solo ricorrendo questi presupposti, ovvero che il suo negligente comportamento abbia prodotto un pregiudizio definitivo ed attuale, il danneggiato deve fornire le prove per innalzare la questione della responsabilitร  professionale secondo i principi generali suddetti, cioรจ di colpa lieve e colpa grave, oltre che, naturalmente, di dolo[27].
Si รจ difatti rilevato[28] che โ€œnellโ€™adempimento delle obbligazioni inerenti allโ€™esercizio di unโ€™attivitร  professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dellโ€™attivitร  esercitata (art. 1176 c.c.) che nel caso del notaio consiste nel prestare a tutti i contraenti una collaborazione tecnico-professionale, ponendo a disposizione degli stessi la sua preparazione e la sua esperienza e dirigendo personalmente la compilazione dellโ€™atto, in modo da tradurre la volontร  dei contraenti nello strumento negoziale tecnicamente idoneo affinchรฉ possano conseguire il risultato che si ripromettono. Egli, poichรฉ la prestazione notarile, come di norma ogni altra prestazione professionale, รจ prestazione di mezzi e di comportamento, deve predisporre gli strumenti giuridici e materiali di cui dispone in vista del conseguimento di quel risultato, con la diligenza media di un professionista adeguatamente preparato ed avveduto, salvo che lโ€™atto da stipulare non implichi risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltร , nel qual caso risponde solo per dolo o colpa grave. E tutto ciรฒ mentre fa sรฌ che lโ€™opera del notaio non possa ridursi a quella di un passivo registratore delle dichiarazioni altrui, presuppone dโ€™altra parte unโ€™attivitร  preparatoria, della cui efficienza deve giudicarsi normalmente sulla base dello stesso criterio di diligenza mediaโ€[29].
Perciรฒ ritornando al caso in esame, qualora la firma apposta per traenza su un assegno bancario non corrisponda allo specimen, ma rechi un nome ed un cognome di fantasia, pur se si prestino a diverse letture, ma comunque non riconducibili, per estensione e composizione letterale, in alcun modo al titolare del conto corrente, tale firma non va definita illeggibile, ma configura la fattispecie prevista dalla causale 37 della circolare del Ministero dellโ€™Industria del Commercio e dellโ€™Artigianato del 30 aprile 2001, n. 3512/c. Consegue che il protesto non va elevato a carico del titolare del conto, ma del soggetto firmatario, anche se rimasto non identificato[30].
A ciรฒ va aggiunto che sotto il profilo aquiliano, va inteso sia lโ€™erroneo inserimento di una tratta nellโ€™elenco dei protesti da rendere pubblici[31], sia le conseguenze dellโ€™omesso accertamento circa lโ€™identitร  del presentatore di un titolo di credito[32]. Dโ€™altro canto, la responsabilitร  non sussiste quando il protesto erroneo sia stato elevato in base ai dati forniti dalla banca[33], o quando la formulazione del titolo era tale da far confondere il trattario non accettante con lโ€™emittente o, ancora, quando non sia stata raggiunta la prova intorno al danno concretamente derivante dal protesto.
A mente delle citate considerazione il Tribunale di Napoli nella sentenza in commento ha negato lโ€™applicazione dellโ€™art. 2236 c.c. relativo alla responsabilitร  del prestatore dโ€™opera in quanto questโ€™ultimo sarebbe applicabile unicamente in caso di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltร .
รˆ bene precisare che la relazione tra gli articoli 1176 e 2236 c.c. รจ di integrazione per complementaritร  e non giร  per specialitร , cosicchรฉ vale come regola generale quella della diligenza del buon professionista (art. 1176, 2ยฐ co., c.c.) con riguardo alla natura dellโ€™attivitร  prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltร  opera la norma ex art. 2236 c.c., delimitando cosรฌ la responsabilitร  del professionista al dolo o alla colpa grave.
Ed in effetti a tale riguardo la sentenza in rassegna ha osservato che il controllo e la verifica di conformitร  e corrispondenza della firma di traenza del correntista rientrano nei doveri di normale attenzione e diligenza del Notaio non comportando un problema tecnico di speciale difficoltร .
Il dato che emerge รจ pertanto che si deve applicare il secondo comma dellโ€™art. 1176 c.c. in base al quale il professionista risponde anche per colpa lieve.
Nel caso in esame, infatti, รจ palese lโ€™errore commesso โ€œictu oculiโ€ in quanto vi รจ diversitร  di sesso tra il titolare del conto corrente, il firmatario dellโ€™assegno e il soggetto contro il quale viene elevato il protesto.
Chiarito questo, a tal punto rimane da chiarire a quali conseguenze si esponga il professionista o lโ€™Istituto di credito che non si conformi alla regola di cui allโ€™art. 1176 co. 2 c.c.

Il danno risarcibile
Dal protesto รจ indubitabile che derivino dei pregiudizi in capo al protestato, in quanto incide negativamente sul diritto allโ€™immagine, sullโ€™onore e sulla reputazione della persona interessata e, se elevato illegittimamente, si ripercuote anche sulla stessa persona fisica o giuridica.
Il problema della risarcibilitร  del danno quale conseguenza di un protesto illegittimo non รจ nuovo, sulla sua natura e tipologia vi sono stati molteplici contributi dottrinali e giurisprudenziali.
Occorre insomma, detto in sintesi, pur partendo dallโ€™idea prospettata, allargare ed approfondire lโ€™analisi scendendo piรน in dettaglio il panorama degli orientamenti che si sono susseguiti nel tempo. La giurisprudenza รจ da tempo concorde nel ritenere che il danneggiato patisca un duplice danno: il discredito personale e il discredito commerciale, distinguendo cosรฌ il danno patito dal soggetto fisico in quanto tale, individuato come โ€œdanno alla reputazione personaleโ€ e il danno per discredito nellโ€™ambiente economico, c.d. โ€œdanno alla reputazione commercialeโ€[34].
Nel primo caso, secondo lโ€™impianto normativo odierno, rientrano espressamente le tipologie di danno di carattere patrimoniale che trovano fondamento nellโ€™art. 2043 c.c. ma anche quelli non patrimoniali la cui grundonorm si rinviene nel disposto dellโ€™art. 2059 c.c.; nel secondo caso rientrano quelli di natura squisitamente patrimoniale.
Occorre precisare, tuttavia che il discrimen fra le due fonti soggettive di danno si ravvisa nel differente onus probandi. In seno al primo, la parte danneggiata si trova in una posizione di favore, in quanto il danno andrร  risarcito senza che incomba sul medesimo lโ€™onere di provare il danno sofferto, ma sarร  il giudice che ai sensi dellโ€™art. 1226 c.c. valuterร  equitativamente lโ€™ammontare.
A tal proposito, lโ€™odierno assetto del sistema risarcitorio รจ incardinato sulla ripartizione in due classi delle voci di danno: danno patrimoniale, il cui alveo codicistico รจ lโ€™art. 2043 c.c. [35], e il danno non patrimoniale il cui punto di riferimento normativo รจ lโ€™art. 2059 c.c.
Il danno non patrimoniale, come definito dalla Cassazione[36], conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non รจ soggetto, ai fini della risarcibilitร , al limite derivante dalla riserva di legge correlata allโ€™art. 185 c.p.
Lo stesso Collegio sottolineava, inoltre, che il danno non patrimoniale โ€œnon presuppone la qualificabilitร  del fatto illecito come reato, giacchรฉ il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben puรฒ essere riferito, dopo lโ€™entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentaleโ€.
Di converso โ€œil riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimonialeโ€.
Il danno in questo caso deve ritenersi in re ipsa e perciรฒ non necessita la prova della sua esistenza[37].
Per questi motivi andranno risarciti tutti i danni non patrimoniali eziologicamente correlati al protesto illegittimo, quali per esempio le lesioni del diritto allโ€™onore, alla reputazione, allโ€™immagine sociale e, qualora sia derivato dal fatto illecito, quello alla salute.
Al contrario, nel caso in cui la posizione soggettiva patrimoniale del danneggiato appaia rilevante (rectius c.d. danno da lesione alla reputazione commerciale) il soggetto ha diritto al risarcimento da parte della banca, dei danni non patrimoniali cagionati dalla lesione alla sua reputazione professionale, a prescindere dallโ€™accertamento del reato[38].
Secondo questโ€™ultima ipotesi considerata รจ fondamentale produrre e analizzare le singole circostanze per mezzo delle quali sia possibile rilevare una compromissione nellโ€™attivitร  commerciale del credito goduto dal soggetto che ha subito il protesto illegittimo (per es. interruzione di forniture, di trattative commerciali, qualsiasi pregiudizio al proprio patrocinio rilevabile oggettivamente)[39].
In sostanza, stabilito che il protesto cambiario, conferendo pubblicitร  ipso facto allโ€™insolvenza del debitore, non รจ destinato ad assumere rilevanza soltanto in unโ€™ottica commerciale/imprenditoriale, ma si risolve in una piรน complessa vicenda โ€“ di indubitabile discredito โ€“ tanto personale quanto patrimoniale, si deve ritenere che, ove illegittimamente sollevato, ed ove privo di una conseguente, efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dellโ€™onore e della reputazione al protestato come persona, al di lร  e a prescindere dai suoi interessi commerciali.[40]La differenza tra le due tipologie di danno si ravvisa, inoltre nel differente onus probandi.
Lโ€™affermazione che appare quanto mai diretta ed esplicita รจ che nel caso di danno da discredito personale lโ€™onere della prova non incombe sulla parte danneggiata, in quanto andrร  risarcito mediante valutazione equitativa del giudice ai sensi dellโ€™art. 1226 c.c.
Da quanto appena detto consegue che non รจ necessario che il danneggiato fornisca prova, perchรฉ il danno alla persona incidente sul diritto costituzionale allโ€™onore e alla reputazione[41] รจ un danno evento, risarcibile ex se, in quanto danno ingiusto insito nella lesione stessa.
La giurisprudenza[42] successiva ha applicato questo orientamento anche nel caso di danno da illegittimo protesto configurandolo come danno alla reputazione dellโ€™imprenditore e della persona fisica fondandolo sul rispetto della dignitร  sociale e professionale in base alla lettura composita degli artt. 2, 3, 41 Cost. per ciรฒ che concerne la libertร  di produzione secondo lโ€™obbligo di rispetto della propria immagine ed attivitร  professionale.
Pertanto, la Cassazione[43], nellโ€™alveo normativo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., ha affermato che โ€œpuรฒ ritenersi applicabile la giurisprudenza evolutiva di questa Corte in tema di lettura costituzionalmente orientata dellโ€™art. 2059 c.c., includendo nella categoria dei danni non patrimoniali anche i danni che derivano dalla violazione e lesione di posizioni soggettive protette, di rango costituzionale o ordinario, sulla base di precisi riferimenti normativiโ€.

Conclusioni
รˆ pacifico che il danno da illegittimo protesto incidente su beni della persona sia ricondotto nellโ€™alveo dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. per lesione dei valori costituzionalmente tutelati.
A fronte di tale rilievo la recentissima sentenza della Corte di Cassazione[44] sottolinea chiaramente che โ€œallorchรฉ emerga lโ€™illegittimitร  del protesto, spetta il risarcimento del danno conseguente alla lesione della propria reputazione personale, e la prova della lesione, contestuale alla prova della illegittimitร  del protesto, costituisce danno ingiusto โ€œin re ipsaโ€ .
Proseguendo sulla falsariga del metodo seguito la Corte ha valutato lโ€™ingiustizia del danno provocato alla persona che si รจ vista inclusa ingiustamente nel registro dei cittadini insolventi con la conseguente ingiusta lesione, socialmente discriminante, della propria immagine. Pertanto a causa della perdita di immagine professionale o sociale, che di per sรฉ costituisce danno reale, il danneggiato deve essere risarcito in modo satisfattivo, ed equitativo sia a titolo contrattuale per inadempimento, che a titolo extracontrattuale in base alla clausola generale del neminem laedere.
In tal senso appare condivisibile quanto disposto dalla pronuncia in commento per quanto concerne il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali connessi alla illegittima levata di protesto e quindi, oltre alla lesione del diritto allโ€™onore, alla reputazione, allโ€™immagine sociale, nonchรฉ al danno alla salute, qualora sia derivato dal fatto illecito.
Infatti, qualora venga in rilievo la posizione soggettiva patrimoniale del danneggiato nei termini del c.d. danno da lesione alla reputazione commerciale la Suprema Corte[45] ha stabilito che lโ€™imprenditore ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali da parte della banca, se conseguenti alla lesione della sua reputazione professionale, a prescindere dallโ€™accertamento del fatto reato.
Certo diventa indispensabile, in tale ipotesi, allegare e provare le specifiche circostanze dalle quali sia possibile desumere una compromissione, nellโ€™ambiente commerciale, del credito goduto dal soggetto illegittimamente protestato, come, ad esempio, lโ€™interruzione di forniture o trattative commerciali[46].
Ragionando in questi termini, fermo restando quanto detto si richiama al fine conclusivo e propositivo la legge sullโ€™usura[47] laddove prevede la possibilitร  da parte del soggetto che abbia subito un protesto, seppur legittimo, di ottenere la โ€œriabilitazioneโ€ nonchรฉ lโ€™annullamento del protesto, che viene considerato come mai avvenuto, qualora abbia corrisposto lโ€™intero importo dovuto.
Questa previsione รจ prova del fatto che il protesto costituisce fonte immediata di danno alla reputazione personale, infatti, scopo della stessa norma รจ la riabilitazione come persona di chi ha subito, seppur legittimamente, il protesto.

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[1] Tribunale di Napoli โ€“ sezione distaccata di Marano, sentenza 6 aprile 2007.
[2] Per una disamina dei titoli di credito cambiari e della loro classificazione si veda G.F. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, 3 ed.,Torino, 2004, 492 ss. Ex plurimis F. Martorano, I titoli di credito. I titoli cambiari, in Manuale di diritto commerciale a cura di V. Buonocore, Torino, 2002, 1079 ss.; F. Galgano, Il diritto commerciale, Milano, 2007.
[3] Si veda F. Martorano, op. cit., p. 1080.
[4] Art. 46 R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669
[5] Art. 51, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669: il rifiuto dellโ€™accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento). Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione allโ€™accettazione. se la prima presentazione, nel caso previsto dallโ€™art. 29 comma 1/a, รจ stata fatta nellโ€™ultimo giorno del termine, il protesto puรฒ essere levato anche il giorno successivo. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale รจ pagabile. se la cambiale รจ a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente comma relativo al protesto per mancata accettazione. Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento. In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non puรฒ esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto. In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.
[6] Si veda F. Martorano, op. cit., p. 1086
[7] Artt. 68 l. camb. e 1 legge 12-6-1973, n. 349.
[8] Art. 70 l. camb.
[9] Per questi motivi parte della dottrina รจ scettica sullโ€™efficacia delle rettifiche. Trib. Milano 28 settembre 1989, in Banca, borsa, 1991, II, 495, con nota di V. Zeno Zencovich, Considerazioni sul danno da protesto illegittimo; G. Antonucci, Note in tema di pubblicazione di protesti cambiari, in Banca borsa, 1980, I, 495; G. Sicchiero, Il protesto di assegno bancario e la sua pubblicazione fra norma e prassi, in Giur. it., 1990, I, 2; G. Fedeli, Protesto, pubblicazione e rimedi. La tutela cautelare, Padova, 2005, 199; A.Venturelli, Pubblicazione di protesti erronei e legittimazione processuale della Camera di Commercio, in La responsabilitร  civile, V, Torino, 2006, p. 421 ss.
[10] La pubblicazione di rettifica contestuale a quella del protesto erroneo varrebbe ad escludere la configurabilitร  del danno, o, in ogni caso, ad attenuare il pregiudizio e, conseguentemente, lโ€™entitร  del risarcimento spettante al soggetto illegittimamente protestato. La presente posizione non puรฒ essere pienamente condivisa, in quanto il discredito che si puรฒ creare nellโ€™ambiente di lavoro o nellโ€™ambiente familiare, rappresenta la fonte della responsabilitร  extracontrattuale della banca.
[11] Legge 12-2-1955, n. 77, piรน volte modificata e art. 3-bis legge n. 480/1995.
Si noti che vanno pubblicati sul Registro Informatico dei Protesti solo quelli per mancato pagamento e non quelli per mancata accettazione.
[12] V. Zeno-Zencovich, op. cit. p. 420.
[13] Cassazione civile, sez. I, 23 marzo 1996, n. 2576 in Giust. civ. Mass. 1996, p. 420 e in Danno e resp. 1996, p. 320.
[14] In caso di illegittimo protesto si configura una vera e propria ipotesi di danno biologico, perchรฉ il protesto provoca un danno allโ€™immagine, alla reputazione e allโ€™onore della vittima. La stessa giurisprudenza ha riconosciuto il risarcimento del danno alla salute, in quanto lโ€™attore lamentava lโ€™insorgenza di un esaurimento organico e nervoso, con conseguente perdita della clientela, causato dallโ€™illegittimitร  del protesto. In tal senso Cass. 23 marzo 1996, n. 2576, in Banca borsa, 1997, II, 382. Parte della dottrina invero ritiene che la sentenza della Cassazione richiamata, rappresenta un leading case nel suo genere, considerato che amplia lโ€™ambito applicativo della responsabilitร  civile della banca. Sul punto F. Martorano, Le mobili frontiere del danno alla salute: lo shock da protesto illegittimo, in Banca borsa, 1997, II, 390; V. Carbone, Il protesto, la riabilitazione, il risarcimento, in Danno e responsabilitร , 1996, 320.
[15] Cfr. G. Alpa, Diritto della responsabilitร  civile, Bari, 2005, 115; G. Fedeli, op. cit., 205; C. Salvi, La responsabilitร  civile, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1998; M. Franzoni, Fatti illeciti, in Commentario del codice civile, a cura di Scjaloia e Branca, a cura di Galgano, Bologna, 2004, p. 75.
[16] Trib. Roma 25 luglio 1964; Cass. 2 luglio 1977, n. 2878. Alcuni autori osservano che la risarcibilitร  dei danni non patrimoniali riguardi anche le ipotesi di danni relativi a beni attinenti la persona ed a cui viene attribuito un valore patrimoniale. Si riconosce pertanto lโ€™astratta risarcibilitร  di danni concernenti la personalitร  quali: la dignitร , onore e decoro, che si ripercuotono sulla sfera patrimoniale del soggetto. In caso di protesto illegittimo รจ necessario fornire la prova che i terzi, con i quali si intrattenevano rapporti commerciali, hanno modificato, in peggio, la propria considerazione sulle qualitร  personali del soggetto che ha subito il protesto Cfr. G. Campobasso, La cambiale, II, Milano, 1998, 873.
[17] Cass. civ. 30 agosto 2007 n. 18316 in Guida al Diritto, 2007, 40, pg. 88, annotata da M. Piselli e Cass. 16 aprile 2003 n. 6006 in Guida al Diritto, 2003, 27, p. 87.
[18] Cass. 23 marzo 1996, n. 2576, in Banca borsa, 1997, II, 382; A. Tencati, Il pagamento attraverso assegni e carte di credito, Padova, 2006, 627; G. Pettarin, E. Benedetti, E. Piscopo, Le responsabilitร  civili dellโ€™attivitร  bancaria, Trento, 2002, 106.
[19] G. Visintini, Trattato breve della responsabilitร  civile, Padova, 2005, p. 225; A. Luminoso, Responsabilitร  civile della banca per false o inesatte informazioni, in Responsabilitร  contrattuale ed extracontrattuale delle banche (Atti del Convegno tenuto di 8-10 novembre 1984), Milano, 1986, 242; G. Alpa, La responsabilitร  civile, in Trattato di diritto civile, IV, Milano, 1999. Per lโ€™Autore lโ€™assunzione di informazioni di natura commerciale ed in particolare le informazioni bancarie, cosรฌ come il loro scambio, costituisce, come e ben noto a tutti, un uso consolidato nella tradizione della moderna vita economica, nella quale il possesso di notizie precise, corrette e tempestive rappresentano una condizione essenziale per poter operare con successo sul mercato.
[20] Trib. Busto Arsizio 9 gennaio 1987, in Banca borsa, 1989, II, 102.
[21] G. Pellizzi, Saggi di diritto commerciale, Milano, 1988, 661.
[22] La dottrina tradizionale afferma che nei rapporti di tipo contrattuale il riferimento al criterio della diligenza รจ possibile solo ove sussista una libertร  di determinazione, ossia una scelta tra diversi possibili atteggiamenti. Puรฒ accadere che, in determinati rapporti contrattuali, il comportamento del debitore sia stabilito in termini rigidi, di modo che ogni inosservanza comporti una condotta inadempiente; invece, in altre ipotesi, il comportamento da mantenere, tra i diversi da praticare, รจ rimesso esclusivamente alla determinazione del debitore. Per la banca vi รจ la possibilitร  di scegliere la condotta da assumere, quindi, vi รจ la necessitร  di valutare ex post un comportamento che non era stato in precedenza contrattualmente fissato. Mancando una previsione di tipo contrattuale, sembra una scelta logica far riferimento alla responsabilitร  media richiesta al professionista, che la legge pone come obbligo nello svolgimento di qualsiasi attivitร .
[23] C. Cattaneo, La responsabilitร  del professionista, Milano, 1958; G. Facci, La responsabilitร  civile del professionista, Padova 2006; F., Martini La responsabilitร  civile del professionista, Torino 2007;
[24] M. Zana, Responsabilitร  del professionista, in Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991 e ss.. Baldassarri (S. BALDASSARRI, La responsabilitร  civile del professionista, Milano, 1993, 7 e segg.)
[25] Vedi C. Assanti, Le professioni intellettuali e contratto dโ€™opera, in Tratt. dir. priv., P. Rescigno, XV, Torino, 1986, 1493
[26] Tribunale di Nola, sez. II, sentenza n. 673, emessa il 06.04.2006. Lโ€™inadempimento del professionista alla propria obbligazione, deve essere valutato, non in relazione al mancato raggiungimento del risultato, ma alla stregua dei doveri inerenti lโ€™attivitร  professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizione dovere di diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dallโ€™art. 1176, 2ยฐco., c.c.
[27] Trib. Firenze 24 febbraio 1966, in Riv. Not 1967, 459; Trib. Pavia 20 aprile 1984, in Riv. Civ. Proc. , 1991, 516; Cass. 18 maggio 1993, n. 5630, Riv. Not, 1994, 467; Cass. 3 gennaio 1994, n. 6, Riv. Not, 1995, 311; Cass. 19 gennaio 2000, n. 566, Vita Not., 2000, 503; Cass. 28 agosto 2000, n. 11207 in Guida al Diritto, 2000, n. 37, 22; Cass. 16 gennaio 2002, n. 398, Riv. Not., 2002, 993
[28] Cass. 16 febbraio 1974, n. 450, in Giur. C,iv. 1974, I, 1613-1614.
[29] Cass. 23 ottobre 2002, n. 14934, Riv. Not., 2003.
[30] R.D. 1736/1933 art.62; d.l. 18/9/95 n. 381 conv. in legge 15/11/95 n.480; circolare Ministero Industria Commercio Artigianato del 30/4/2001 n. 3512/c – causale 37
[31]Trib. Perugia 3 luglio 1981, Giur. Mer., 1983, 661
[32] Trib. Roma, 18 febbraio 1982 in Foro It, 1983, I, 1114
[33] Trib. Bari 10 luglio 1980, in Foro Pad., 1980, I, 256
[34] Il protesto cambiario, conferendo pubblicitร  allโ€™insolvenza del debitore, costituisce causa di discredito sia personale, che commerciale e, pertanto, se illegittimo, รจ idoneo a provocare danno patrimoniale. Cfr. D. Manzo, Quanti danni discendono da un protesto illegittimo: innumerevoli! (Nota a Cass. sez. I civ. 28 giugno 2006, n. 14977) in Giur. It., 2007, fasc. 1, pagg. 125-127.
[35] G. Liace, Responsabilitร  della banca per erronea levata del protesto, in Giur. Merito 2004, 5, 893.
[36] Cassazione civile, III sez., del 31 Maggio 2003, n. 8828, in Giur. it. 2004, p. 29.
[37]C. Scognamiglio, Protesto illegittimo e danno in re ipsa (Nota a Cass. sez. I civ. 20 giugno 2006, n. 14977) in Responsabilitร  civile e previdenza, 2007, fasc. 3, p. 548-553.
[38] Cass. civ., 30 marzo 2005 n. 6732 in Resp. civ. e prev. 2005, 709, nella quale i Supremi giudici rilevarono felicemente che la dignitร  sociale rappresenta un bene costituzionalmente tutelato
[39] Si veda Corte dโ€™Appello di Genova, sez. III, 30 giugno 2005 n. 669 in Riv. giur. Molise e Sannio 2005, 3 144.
[40] Cass. 5 novembre 1998, n. 11103 in Banca borsa tit. cred. 2000, II, 35;
Cass. 28 giugno 2006, n. 14977 in Dir. e giust. 2006, 1 16.
[41] รˆ consuetudine individuare lโ€™onore nel diritto di una persona a non vedersi attribuire fatti non veri e infamanti. Sebbene fosse tradizionalmente tutelato solo in sede penale, gode oggi di protezione anche civile quale danno morale soggettivo puro, mediante rimando ai โ€œcasi espressamente previstiโ€ ex art. 2059 cod. civ. e allโ€™ausilio dellโ€™art. 185, 2ยฐ comma, c.p. e cioรจ solo nellโ€™ipotesi di diffamazione dolosa per lesione alla reputazione morale dellโ€™individuo.
[42] cfr. Cass. sentt. 31 maggio 2003 n. 8827 in Nuova giur. civ. commentata 2004, I. 5, 232 e 8828 in Giur. it. 2004, 29; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233 in Giur. it. 2004, 723.
[43] Cass., 30 marzo 2005 n. 6732 in Dir. relaz. ind. 2005, 817.
[44] Cass., 18 aprile 2007, n. 9233 in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24.
[45] Cass. Civ., sez.III, sent. N. 6732/2005. In detta sentenza si rileva che la dignitร  sociale assurge a bene costituzionalmente tutelato.
[46] V. Corte dโ€™Appello di Genova, sez. III, 30 giugno 2005 n. 669 in Riv. giur. Molise e Sannio 2005, 3 144.
[47] Art. 17 e 18 legge n. 108 del 7 marzo 1996.

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