Circolare – 25/05/2012, n. 11/2012
Circolare – 25/05/2012, n. 11/2012
D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per Vabilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti.
ARTICOLO N.0
A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del D.M. 11.04.11, tenuto conto della circolare n. 21 dell’8 agosto 2011 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all’allegato TU dello stesso decreto e d’intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e con l’INAIL, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.
- MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE VERIFICHE PERIODICHE AI SOGGETTI TITOLARI DI FUNZIONE
Premesso che l’articolo 71, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII dello stesso decreto, e che il D.M. 11.04.2011 individua nell’INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive, le modalità di richiesta di verifica dovranno essere tali da consentire l’attuazione delle procedure previste dal D.M. 11.04.2011. A tale fine, tenuto conto anche di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011, la richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui all’articolo 71, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui INAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica, se risponde ai seguenti requisiti:
- ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell’impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;
- deve riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici;
- deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro, ovvero:
- tipologia di attrezzatura di lavoro;
- matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;
- deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell’ articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’ articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011;
- data di richiesta.
In caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni, entro cui il soggetto titolare deve provvedere ad effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell’ articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, decorrono dalla data della richiesta (come di seguito meglio individuata) completa di tutti i dati sopra elencati.
Fermo restando quanto sopra indicato, per data di richiesta, ai fini di quanto disposto dall’ articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, si intende:
- in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; in caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
- in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
- in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
- in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell’ente titolare della funzione.
- SCELTA DEL SOGGETTO ABILITATO
Il D.M. 11.04.2011 stabilisce, in attuazione alle disposizioni dell’articolo 71, commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che sia il datore di lavoro a scegliere il soggetto abilitato secondo le seguenti modalità:
- al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione (INAIL/ASL), il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati per l’effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di lavoro, iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’ articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011 (elenco costituito, per quanto riguarda l’INAIL presso le direzioni regionali competenti o, per quanto riguarda le ASL presso le singole strutture e in presenza di uno specifico provvedimento regionale che lo preveda ai sensi del citato articolo 2, comma 4 , secondo capoverso, presso la Regione di appartenenza);
- in caso di superamento dei termini di cui all’ articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l’attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all’allegato III del D.M. 11.04.2011. Solo nel caso in cui nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all’allegato III del D.M. 11.04.2011 non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all’allegato III del D.M. 11.04.2011, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.
Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza ed in particolare i soggetti abilitati a svolgerle, per quanto previsto dall’ articolo 6, comma 2 del D.M. 11.04.2011 oltre ai soggetti di cui ai punti precedenti (lettere a) e b)), possono essere incaricati anche i soggetti verificatori individuati ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore. Le verifiche periodiche effettuate da tali soggetti sono riconosciute su tutto il territorio nazionale equivalenti a quelle effettuate dai soggetti titolari della funzione e ai soggetti abilitati di cui al D.M. 11.04.2011.
- Interruzione o sospensione dei termini temporali
I termini temporali di cui all’ articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011 si interrompono ove il soggetto titolare della funzione (o il soggetto abilitato di cui quest’ultimo si sia avvalso) non possa effettuare la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell’attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Tali cause dovranno essere comprovabili ed adeguatamente documentate.
Analogamente, qualora nel corso della verifica periodica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione, il verificatore dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività necessarie al fine di completare la verifica, con sospensione dei termini temporali sino a quando l’ulteriore documentazione non sia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle verifiche.
In caso di attivazione di un soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione, qualora si determinino le condizioni per la sospensione dei termini, il soggetto abilitato dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare della funzione.
- ATTIVAZIONE DEL SOGGETTO ABILITATO DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA FUNZIONE
Nel caso in cui il soggetto titolare si avvalga del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro ed iscritto nell’elenco locale di cui all’articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011, fermi restando i termini temporali di cui all’articolo 2, comma 1 dello stesso decreto, riferiti alla data di richiesta del datore di lavoro, il soggetto titolare della funzione dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro. Ai sensi dell’ articolo 2, comma 5 del D.M. 11.04.2011, il soggetto abilitato è obbligato a rispettare i suddetti termini temporali; in caso contrario, ove si rilevi un comportamento anomalo del soggetto abilitato, il soggetto titolare della funzione potrà effettuare la segnalazione alla Commissione di cui all’allegato III del D.M. 11.04.2011, ai sensi del punto 5.3 dello stesso allegato.
- MODULISTICA
Con l’entrata in vigore del DM 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati devono adottare la modulistica riportata nell’allegato IV dello stesso decreto.
- TARIFFAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE
Le tariffe delle verifiche periodiche, effettuate dai soggetti abilitati nei termini temporali di cui all’articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, verranno corrisposte secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione. Il versamento delle quote dovute al soggetto titolare della funzione (15% o 5% della tariffa da esso applicata) dovrà essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate, secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione.