Sciopero senza un sindacato? Ecco cosa si può fare
Affrontiamo approfonditamente il tema alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 11347/2025, che ha fornito importanti chiarimenti sulla liceità dello sciopero non proclamato da un sindacato e sulle tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo per avervi partecipato.
📌 1. Il diritto di sciopero è garantito anche senza sindacato?
Sì. In Italia, il diritto di sciopero è garantito dall’art. 40 della Costituzione, che lo riconosce a tutti i lavoratori come diritto individuale a contenuto collettivo. Non è quindi necessario che uno sciopero sia indetto da un sindacato per essere legittimo. L’importante è che abbia:
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Finalità collettive (tutela di interessi comuni ai lavoratori),
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Carattere pacifico,
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E che non persegua scopi illeciti.
⚖️ 2. Cosa ha detto la Cassazione nella sentenza n. 11347/2025?
La Corte ha affermato un principio chiave:
“È nullo il licenziamento intimato a un lavoratore per aver partecipato a uno sciopero, anche se non indetto da una sigla sindacale, quando l’astensione ha lo scopo di tutelare interessi collettivi del lavoro.”
Nel caso specifico, un gruppo di lavoratori aveva partecipato a uno sciopero spontaneo, non formalizzato da un sindacato, ma organizzato per protestare contro condizioni di lavoro peggiorative imposte unilateralmente dal datore di lavoro.
Un lavoratore era stato licenziato per insubordinazione a seguito della sua partecipazione. La Cassazione ha annullato il licenziamento ritenendolo rappresaglia antisindacale, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro.
✅ 3. Quali sono le condizioni per rendere lecito uno sciopero “non sindacale”?
Uno sciopero spontaneo (non proclamato da un sindacato) è lecito se:
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Persegue uno scopo collettivo (es. condizioni di lavoro, retribuzioni, orari),
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Non è violento o pericoloso per persone o beni,
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Non interrompe attività essenziali senza rispettare le norme di legge (es. trasporti, sanità),
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Non ha motivazioni puramente personali o punitive verso il datore di lavoro.
📅 4. Serve preavviso per uno sciopero spontaneo nel settore privato?
In linea generale, non è previsto l’obbligo di preavviso per uno sciopero nel settore privato, salvo che il contratto collettivo applicato non lo preveda espressamente o che si tratti di servizi pubblici essenziali (es. sanità, trasporti, istruzione), dove vigono regole più restrittive (L. 146/1990).
🚫 5. Quando uno sciopero diventa illegittimo e può giustificare sanzioni o licenziamento?
Uno sciopero è illegittimo se:
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Ha finalità illegali o personali,
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È violento, danneggia persone o beni,
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Blocca servizi pubblici essenziali senza rispettare le garanzie minime,
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Viene usato come strumento di pressione improprio (es. sciopero a singhiozzo per rallentare la produzione senza dichiararlo come tale).
In questi casi, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, anche il licenziamento, purché giustificato e proporzionato.
🛡️ 6. Cosa succede se vengo licenziato per aver scioperato legittimamente?
Se il tuo sciopero è legittimo (anche se non proclamato da un sindacato), il licenziamento è nullo, in quanto costituisce una condotta antisindacale vietata dallo Statuto dei lavoratori (art. 28, L. 300/1970).
In questo caso, hai diritto a:
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Reintegrazione nel posto di lavoro,
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Risarcimento del danno (stipendi non percepiti),
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Versamento dei contributi previdenziali arretrati.
🏢 7. La tutela vale anche nelle piccole aziende?
Sì. La tutela contro il licenziamento per sciopero legittimo vale per tutti i lavoratori, a prescindere dalla dimensione dell’azienda. Anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dove non si applica pienamente l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il licenziamento nullo per motivo discriminatorio o antisindacale comporta la reintegrazione.
📌 Conclusione: posso essere licenziato se sciopero senza sindacato?
No, se il tuo sciopero è legittimo.
La Cassazione n. 11347/2025 chiarisce che non serve un sindacato per esercitare il diritto di sciopero, purché l’astensione sia collettiva, pacifica e giustificata. Il licenziamento in tal caso è nullo, e dà diritto alla reintegra e al risarcimento.