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Sciopero senza un sindacato? Ecco cosa si può fare

Affrontiamo approfonditamente il tema alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 11347/2025, che ha fornito importanti chiarimenti sulla liceità dello sciopero non proclamato da un sindacato e sulle tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo per avervi partecipato.


📌 1. Il diritto di sciopero è garantito anche senza sindacato?

Sì. In Italia, il diritto di sciopero è garantito dall’art. 40 della Costituzione, che lo riconosce a tutti i lavoratori come diritto individuale a contenuto collettivo. Non è quindi necessario che uno sciopero sia indetto da un sindacato per essere legittimo. L’importante è che abbia:

  • Finalità collettive (tutela di interessi comuni ai lavoratori),

  • Carattere pacifico,

  • E che non persegua scopi illeciti.


⚖️ 2. Cosa ha detto la Cassazione nella sentenza n. 11347/2025?

La Corte ha affermato un principio chiave:

“È nullo il licenziamento intimato a un lavoratore per aver partecipato a uno sciopero, anche se non indetto da una sigla sindacale, quando l’astensione ha lo scopo di tutelare interessi collettivi del lavoro.”

Nel caso specifico, un gruppo di lavoratori aveva partecipato a uno sciopero spontaneo, non formalizzato da un sindacato, ma organizzato per protestare contro condizioni di lavoro peggiorative imposte unilateralmente dal datore di lavoro.

Un lavoratore era stato licenziato per insubordinazione a seguito della sua partecipazione. La Cassazione ha annullato il licenziamento ritenendolo rappresaglia antisindacale, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro.


3. Quali sono le condizioni per rendere lecito uno sciopero “non sindacale”?

Uno sciopero spontaneo (non proclamato da un sindacato) è lecito se:

  1. Persegue uno scopo collettivo (es. condizioni di lavoro, retribuzioni, orari),

  2. Non è violento o pericoloso per persone o beni,

  3. Non interrompe attività essenziali senza rispettare le norme di legge (es. trasporti, sanità),

  4. Non ha motivazioni puramente personali o punitive verso il datore di lavoro.


📅 4. Serve preavviso per uno sciopero spontaneo nel settore privato?

In linea generale, non è previsto l’obbligo di preavviso per uno sciopero nel settore privato, salvo che il contratto collettivo applicato non lo preveda espressamente o che si tratti di servizi pubblici essenziali (es. sanità, trasporti, istruzione), dove vigono regole più restrittive (L. 146/1990).


🚫 5. Quando uno sciopero diventa illegittimo e può giustificare sanzioni o licenziamento?

Uno sciopero è illegittimo se:

  • Ha finalità illegali o personali,

  • È violento, danneggia persone o beni,

  • Blocca servizi pubblici essenziali senza rispettare le garanzie minime,

  • Viene usato come strumento di pressione improprio (es. sciopero a singhiozzo per rallentare la produzione senza dichiararlo come tale).

In questi casi, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, anche il licenziamento, purché giustificato e proporzionato.


🛡️ 6. Cosa succede se vengo licenziato per aver scioperato legittimamente?

Se il tuo sciopero è legittimo (anche se non proclamato da un sindacato), il licenziamento è nullo, in quanto costituisce una condotta antisindacale vietata dallo Statuto dei lavoratori (art. 28, L. 300/1970).

In questo caso, hai diritto a:

  • Reintegrazione nel posto di lavoro,

  • Risarcimento del danno (stipendi non percepiti),

  • Versamento dei contributi previdenziali arretrati.


🏢 7. La tutela vale anche nelle piccole aziende?

Sì. La tutela contro il licenziamento per sciopero legittimo vale per tutti i lavoratori, a prescindere dalla dimensione dell’azienda. Anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dove non si applica pienamente l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il licenziamento nullo per motivo discriminatorio o antisindacale comporta la reintegrazione.


📌 Conclusione: posso essere licenziato se sciopero senza sindacato?

No, se il tuo sciopero è legittimo.
La Cassazione n. 11347/2025 chiarisce che non serve un sindacato per esercitare il diritto di sciopero, purché l’astensione sia collettiva, pacifica e giustificata. Il licenziamento in tal caso è nullo, e dà diritto alla reintegra e al risarcimento.

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