Legge 20 novembre 2006, n. 281
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2006
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. L’articolo 240 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:
ย ย ย ยซArt. 240 (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). – 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti ne’ in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato.
ย ย ย 2. Il pubblico ministero dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi e’ vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non puรฒ essere utilizzato.
ย ย ย 3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione.
ย ย ย 4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l’udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell’udienza.
ย ย ย 5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dร esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.
ย ย ย 6. Delle operazioni di distruzione e’ redatto apposito verbale, nel quale si dร atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonche’ delle modalitร e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.ยป.
Art. 2.
1. All’articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
ย ย ย ยซ1-bis. E’ sempre consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all’articolo 240ยป.
Art. 3.
1. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell’articolo 240 del codice di procedura penale e’ punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
Art. 4.
1. A titolo di riparazione puรฒ essere richiesta all’autore della pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale, al direttore responsabile e all’editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l’entitร del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l’entitร della riparazione non puรฒ essere inferiore a 10.000 euro.
2. L’azione puรฒ essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.
3. L’azione e’ esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l’illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell’esercizio di diritti da parte dell’interessato.
4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l’azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarร presentato alle Camere per la conversione in legge.
