Geolocalizzazione dei lavoratori, specialmente in smart working
Il tema della geolocalizzazione dei lavoratori, specialmente in smart working, è oggi oggetto di attenzione crescente da parte del Garante Privacy, del legislatore e dei giudici, poiché tocca diritti fondamentali come la riservatezza, la dignità e la libertà del lavoratore.
La geolocalizzazione, se usata senza basi giuridiche adeguate, può costituire controllo illecito e comportare sanzioni rilevanti.
Vediamo cosa dice la normativa, quando è lecita, quali limiti ha e cosa ha deciso il Garante Privacy con il provvedimento n. 135/2025.
🚗 Il datore può geolocalizzare i veicoli aziendali?
Sì, ma con forti limiti.
La geolocalizzazione dei veicoli aziendali è ammessa solo se giustificata da finalità lecite, come:
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Sicurezza del conducente o del veicolo (es. trasporto valori),
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Ottimizzazione logistica, consegne o itinerari,
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Tutela del patrimonio aziendale (es. furti, uso improprio).
In ogni caso, deve rispettare:
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Art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), che vieta il controllo a distanza dei lavoratori, salvo:
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accordo sindacale o,
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autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro;
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GDPR (Regolamento UE 2016/679), che impone:
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informativa trasparente,
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finalità determinate e legittime,
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minimizzazione dei dati.
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📌 La semplice “curiosità” o volontà di monitorare la produttività non è una finalità lecita.
🏠 Il datore può geolocalizzare i dipendenti in smart working?
No, salvo rarissime eccezioni.
La geolocalizzazione dei lavoratori da remoto è generalmente vietata, in quanto:
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Non necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa,
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Invasiva della sfera privata e familiare,
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Costituisce una forma di controllo a distanza vietato dall’art. 4 Statuto dei lavoratori.
➡️ Il datore non può installare software di tracciamento o GPS nei dispositivi forniti al lavoratore per conoscere il luogo in cui svolge l’attività da remoto.
📜 Quali leggi vietano la geolocalizzazione dei dipendenti da remoto?
1. Statuto dei lavoratori (art. 4, L. 300/1970)
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Vietato il controllo a distanza del lavoratore salvo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato.
2. GDPR (Reg. UE 2016/679)
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La localizzazione è trattamento di dati personali particolari, consentita solo se:
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c’è una base giuridica adeguata (es. obbligo legale, contratto, legittimo interesse),
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sono rispettati i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.
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❌ Verificare il luogo di lavoro non è una finalità lecita
Il datore non ha il diritto di sapere dove si trova fisicamente il lavoratore in smart working, salvo:
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esigenze eccezionali di sicurezza o riservatezza aziendale (da documentare),
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casi particolari di attività in ambienti con vincoli normativi (es. appalti difesa o ambienti protetti).
➡️ Il controllo generalizzato della presenza tramite geolocalizzazione è considerato illecito e sproporzionato.
🧾 Il consenso del lavoratore rende legale la geolocalizzazione?
No. Il consenso non è sufficiente e non è considerato valido nel contesto lavorativo, perché presunto “non libero” (art. 7 e 8 GDPR).
👉 Anche se il lavoratore accetta, il datore deve comunque rispettare i principi del GDPR e lo Statuto.
🧑⚖️ Cosa ha stabilito il Garante Privacy nel provvedimento n. 135/2025?
Nel provvedimento n. 135/2025, il Garante ha sanzionato un’azienda per aver geolocalizzato i dipendenti in smart working tramite l’app aziendale installata su smartphone.
🔍 Il caso:
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L’app tracciava automaticamente la posizione GPS del lavoratore durante gli orari di lavoro;
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Il datore non aveva un accordo sindacale né una base giuridica adeguata;
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I lavoratori non erano informati correttamente;
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La geolocalizzazione era continua, anche fuori dall’orario.
📣 Il Garante ha ritenuto che:
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si trattava di controllo a distanza non autorizzato,
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il trattamento era sproporzionato e invasivo,
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era illegittimo anche se i lavoratori avevano firmato il consenso.
➡️ Ha imposto una sanzione superiore a 80.000 € e l’obbligo di cessare il trattamento.
⚠️ Perché la geolocalizzazione è più problematica in smart working?
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🏡 Ambiente domestico → inviolabilità della vita privata;
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🔒 Mancanza di necessità tecnica → il lavoro può essere controllato per obiettivi e non per posizione;
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💬 Altri mezzi disponibili → come report, call, monitoraggio produttività.
⚠️ Quali rischi corre il datore che geolocalizza illecitamente?
1. Sanzioni amministrative:
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Fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo (art. 83 GDPR).
2. Ordini del Garante:
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Cessazione del trattamento,
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Obbligo di cancellazione dei dati,
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Divieto di usare software di localizzazione.
3. Responsabilità civile e risarcimento:
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Il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno morale o patrimoniale.
4. Rischi reputazionali:
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Pubblicazione dei provvedimenti sul sito del Garante.
📌 In sintesi: la geolocalizzazione è ammessa solo in casi eccezionali e controllati
Contesto | Geolocalizzazione lecita? | Note |
---|---|---|
Veicoli aziendali | ✅ Sì, con finalità legittime + accordo/autorizzazione | Es. sicurezza, logistica |
Smart working | ❌ No (salvo casi eccezionali) | Nessuna base giuridica valida in genere |
Con consenso del lavoratore | ❌ No | Il consenso non è “libero” nel rapporto di lavoro |
Dopo provvedimento Garante 135/2025 | ❌ Sanzione per uso app GPS in smart working | Controllo considerato illecito |