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Geolocalizzazione dei lavoratori, specialmente in smart working

Il tema della geolocalizzazione dei lavoratori, specialmente in smart working, è oggi oggetto di attenzione crescente da parte del Garante Privacy, del legislatore e dei giudici, poiché tocca diritti fondamentali come la riservatezza, la dignità e la libertà del lavoratore.
La geolocalizzazione, se usata senza basi giuridiche adeguate, può costituire controllo illecito e comportare sanzioni rilevanti.

Vediamo cosa dice la normativa, quando è lecita, quali limiti ha e cosa ha deciso il Garante Privacy con il provvedimento n. 135/2025.


🚗 Il datore può geolocalizzare i veicoli aziendali?

Sì, ma con forti limiti.
La geolocalizzazione dei veicoli aziendali è ammessa solo se giustificata da finalità lecite, come:

  • Sicurezza del conducente o del veicolo (es. trasporto valori),

  • Ottimizzazione logistica, consegne o itinerari,

  • Tutela del patrimonio aziendale (es. furti, uso improprio).

In ogni caso, deve rispettare:

  1. Art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), che vieta il controllo a distanza dei lavoratori, salvo:

    • accordo sindacale o,

    • autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro;

  2. GDPR (Regolamento UE 2016/679), che impone:

    • informativa trasparente,

    • finalità determinate e legittime,

    • minimizzazione dei dati.

📌 La semplice “curiosità” o volontà di monitorare la produttività non è una finalità lecita.


🏠 Il datore può geolocalizzare i dipendenti in smart working?

No, salvo rarissime eccezioni.
La geolocalizzazione dei lavoratori da remoto è generalmente vietata, in quanto:

  • Non necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa,

  • Invasiva della sfera privata e familiare,

  • Costituisce una forma di controllo a distanza vietato dall’art. 4 Statuto dei lavoratori.

➡️ Il datore non può installare software di tracciamento o GPS nei dispositivi forniti al lavoratore per conoscere il luogo in cui svolge l’attività da remoto.


📜 Quali leggi vietano la geolocalizzazione dei dipendenti da remoto?

1. Statuto dei lavoratori (art. 4, L. 300/1970)

  • Vietato il controllo a distanza del lavoratore salvo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato.

2. GDPR (Reg. UE 2016/679)

  • La localizzazione è trattamento di dati personali particolari, consentita solo se:

    • c’è una base giuridica adeguata (es. obbligo legale, contratto, legittimo interesse),

    • sono rispettati i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.


Verificare il luogo di lavoro non è una finalità lecita

Il datore non ha il diritto di sapere dove si trova fisicamente il lavoratore in smart working, salvo:

  • esigenze eccezionali di sicurezza o riservatezza aziendale (da documentare),

  • casi particolari di attività in ambienti con vincoli normativi (es. appalti difesa o ambienti protetti).

➡️ Il controllo generalizzato della presenza tramite geolocalizzazione è considerato illecito e sproporzionato.


🧾 Il consenso del lavoratore rende legale la geolocalizzazione?

No. Il consenso non è sufficiente e non è considerato valido nel contesto lavorativo, perché presunto “non libero” (art. 7 e 8 GDPR).

👉 Anche se il lavoratore accetta, il datore deve comunque rispettare i principi del GDPR e lo Statuto.


🧑‍⚖️ Cosa ha stabilito il Garante Privacy nel provvedimento n. 135/2025?

Nel provvedimento n. 135/2025, il Garante ha sanzionato un’azienda per aver geolocalizzato i dipendenti in smart working tramite l’app aziendale installata su smartphone.

🔍 Il caso:

  • L’app tracciava automaticamente la posizione GPS del lavoratore durante gli orari di lavoro;

  • Il datore non aveva un accordo sindacale né una base giuridica adeguata;

  • I lavoratori non erano informati correttamente;

  • La geolocalizzazione era continua, anche fuori dall’orario.

📣 Il Garante ha ritenuto che:

  • si trattava di controllo a distanza non autorizzato,

  • il trattamento era sproporzionato e invasivo,

  • era illegittimo anche se i lavoratori avevano firmato il consenso.

➡️ Ha imposto una sanzione superiore a 80.000 € e l’obbligo di cessare il trattamento.


⚠️ Perché la geolocalizzazione è più problematica in smart working?

  1. 🏡 Ambiente domestico → inviolabilità della vita privata;

  2. 🔒 Mancanza di necessità tecnica → il lavoro può essere controllato per obiettivi e non per posizione;

  3. 💬 Altri mezzi disponibili → come report, call, monitoraggio produttività.


⚠️ Quali rischi corre il datore che geolocalizza illecitamente?

1. Sanzioni amministrative:

  • Fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo (art. 83 GDPR).

2. Ordini del Garante:

  • Cessazione del trattamento,

  • Obbligo di cancellazione dei dati,

  • Divieto di usare software di localizzazione.

3. Responsabilità civile e risarcimento:

  • Il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno morale o patrimoniale.

4. Rischi reputazionali:

  • Pubblicazione dei provvedimenti sul sito del Garante.


📌 In sintesi: la geolocalizzazione è ammessa solo in casi eccezionali e controllati

Contesto Geolocalizzazione lecita? Note
Veicoli aziendali ✅ Sì, con finalità legittime + accordo/autorizzazione Es. sicurezza, logistica
Smart working ❌ No (salvo casi eccezionali) Nessuna base giuridica valida in genere
Con consenso del lavoratore ❌ No Il consenso non è “libero” nel rapporto di lavoro
Dopo provvedimento Garante 135/2025 ❌ Sanzione per uso app GPS in smart working Controllo considerato illecito

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