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Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

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Veicolo sottoposto a sequestro: cosa rischia chi lo utilizza

La sentenza in esame (Cass. pen., sez. VI, n. 2168, pubblicata sul quotidiano il 25 gennaio 2008) affronta la problematica del rapporto sussistente tra il reato di cui all’art. 334 c.p. (“Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autoritร  amministrativa”) e l’illecito amministrativo previsto dall’art. 213 cod. str.
In primo grado all’imputato veniva contestato di essere stato sorpreso circolare sulla pubblica via con un motociclo di sua proprietร . Tale motociclo, affidato alla sua custodia, era stato precedentemente sottoposto a sequestro amministrativo, in quanto privo della copertura assicurativa contro la responsabilitร  civile. Il Tribunale di Napoli riteneva di inquadrare il fatto nella previsione dell’art. 213/4 cod. str., che sanziona – sotto il profilo meramente amministrativo – il comportamento di “chiunque, durante il periodo in cui il veicolo รจ sottoposto a sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso”. Riteneva al contrario di escludere l’applicabilitร  dell’art. 334 c.p., in ossequio al principio di specialitร , che avrebbe determinato la prevalenza dell’illecito amministrativo su quello penale, cui sarebbe stata riservata operativitร  residuale, solo nel caso in cui dalla circolazione del veicolo fosse derivato un deterioramento inteso come “apprezzabile e concreto deprezzamento del bene”. Pertanto, mancando tale evento specifico nel caso di specie, con sentenza del 3 novembre 2006, l’imputato veniva assolto dal capo di imputazione di cui all’art. 334 c.p., contestatogli, non essendo il fatto previsto dalla legge come reato.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, denunciando l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, ossia appunto dell’art. 314 c.p. in relazione all’art. 213 cod. str. Rilevava infatti il ricorrente che, essendo il delitto di cui all’art. 334 c.p. posto a protezione non del patrimonio ma della Pubblica Amministrazione e del suo buon andamento, esso avrebbe tutelato giร  l’interesse della stessa a mantenere intatto il vincolo imposto con il sequestro. Pertanto il concetto di “sottrazione”, richiesto per la configurabilitร  del reato contestato, sarebbe stato integrato anche dal mero spostamento della cosa senza preavviso agli organi competenti, non essendo dunque necessaria la circolazione del veicolo stesso, elemento costitutivo invece dell’illecito amministrativo. Ne derivava, a parere del ricorrente, l’inapplicabilitร , nella specie, del principio di specialitร  amministrativa di cui all’art. 9 della legge 689/1981, presupponendo esso l’esatta coincidenza tra le due fattispecie, quella amministrativa e quella penale. Nel caso in esame, rilevava il Procuratore Generale, il fatto della circolazione su strada con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo (art. 213 cod. str.) รจ condotta ben diversa da quella integrante il reato di cui all’art. 334 c.p., che ben puรฒ realizzarsi con la semplice amotio del veicolo, rispetto alla quale la circolazione costituisce manifestazione della condotta stessa.

CONCORSO O CONFLITTO APPARENTE DI NORME
La sentenza in esame affronta la controversa tematica del conflitto o concorso apparente di norme, in particolare quando il concorso nasca tra disposizione penale e altra sanzionata sotto il solo profilo amministrativo.
Il concorso o conflitto apparente di norme si verifica quando si osserva il confluire di piรน norme incriminatici nei confronti di un medesimo fatto, ma tale confluire non รจ reale, bensรฌ solo apparente. In tali casi, essendo una sola la norma incriminatrice veramente applicabile all’ipotesi di specie, in luogo di configurarsi un concorso di reati, si ha unicitร  di reato.
In alcune disposizioni รจ lo stesso legislatore ad indicare esplicitamente, attraverso l’adozione di cosiddette clausole di riserva (si vedano ad esempio gli artt. 323, 420, 508, 513, 682 c.p. “salvo che il fatto non costituisca un piรน grave reato”) l’inapplicabilitร  di alcune delle norme apparentemente concorrenti, escludendo in radice il concorso.
Tuttavia quando, come nel caso di specie, il legislatore nulla disponga, la questione, e si tratta del resto di uno dei capitoli ad oggi piรน controversi nel diritto penale, รจ lasciata all’interprete.
Come รจ noto, qualora tale fenomeno si verifichi tra piรน leggi penali o piรน disposizioni della stessa legge penale che regolano la stessa materia, l’unica disposizione che trova diretta applicazione รจ l’art. 15 c.p., il quale prevede che “la legge o disposizione di legge speciale deroga alla legge o disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito”. Si tratta appunto del principio di specialitร , in quanto una medesima situazione di fatto integra, in apparenza, gli estremi di piรน fattispecie astratte tipiche, regolate da piรน norme convergenti, una delle quali tuttavia รจ “speciale”, poichรฉ contiene tutti gli elementi dell’altra (o delle altre) “generale”, ma presenta, in piรน, un elemento cosiddetta “specializzante”.
Dottrina e giurisprudenza non sono in realtร  ancora giunte ad una posizione unitaria in merito all’ambito di operativitร  del principio in esame. In particolare si discute se esso debba applicarsi solo all’ipotesi di integrale sovrapposizione delle fattispecie concorrenti, e si parla allora di specialitร  “unilaterale”, oppure sia sufficiente una sovrapposizione delle fattispecie soltanto parziale, per cui il rapporto รจ detto di specialitร  “bilaterale” o “reciproca”.
Quanto alla cosiddetta specialitร  “unilaterale”, che รจ quella pacificamente ammessa, si suole poi normalmente distinguere tra specialitร  per aggiunta e specialitร  per specificazione. Nella prima ipotesi, la norma speciale presenta alcuni elementi specializzanti che si aggiungono a quelli costitutivi della norma generale. Tali elementi specializzanti determinano la diminuzione della sfera di applicazione della norma speciale, per cui il caso concreto, se la disposizione speciale non esistesse, verrebbe sussulto in quella generale. Nei casi di specialitร  “unilaterale” per specificazione invece si viene a realizzare un rapporto di genere a specie tra uno o piรน elementi costitutivi delle diverse fattispecie. Ne discende che, mentre nella specialitร  per aggiunta รจ la fattispecie speciale a includere tutti gli elementi descrittivi di quella generale, nella specialitร  per specificazione รจ la fattispecie generale che include sempre tutti gli elementi descrittivi della fattispecie speciale.
Al contrario si discute in merito al fenomeno definito di specialitร  “bilaterale” o “reciproca”, che si verifica quando lo stesso fatto concreto sia sussumibile in piรน fattispecie astratte che presentino alcuni elementi comuni tra loro ed altri, generici o tipizzanti, diversi.
Secondo un certo orientamento pure questo fenomeno rientrerebbe nella sfera operativa dell’art. 15 c.p.. Il concorso apparente di norme si risolverebbe con l’applicazione della disposizione caratterizzata da maggiore specialitร  rispetto all’altra, in relazione alla concreta fattispecie. Quanto alla maggiore specialitร , essa dovrebbe essere individuata di volta in volta sulla base del contesto normativo in cui la norma รจ collocata (specialitร  tra leggi), dei soggetti destinatari dell’obbligo penale (specialitร  tra soggetti), e, da ultimo, in base al maggior numero di elementi tipizzanti che rendono la fattispecie astratta piรน vicina al fatto concreto. Di diverso avviso altra parte della dottrina, che esclude in radice l’applicabilitร  a questo fenomeno dell’art. 15 c.p., con la conseguenza che il concorso tra le disposizioni sarebbe “formale” e non “apparente”. Secondo una tesi intermedia infine, il concorso apparente di norme risulterebbe sussistere solo quando il rapporto tra fattispecie si atteggi nella “specialitร  reciproca per specificazione” o “parte per specificazione e parte per aggiunta”, escludendolo invece ogniqualvolta si ponga nei termini della “specialitร  reciproca bilateralmente per aggiunta”, ossia laddove entrambe le fattispecie presentino un elemento aggiuntivo rispetto all’altra.
Tali tentativi di estendere la portata del principio di specialitร  sono in realtร  indotti dalla sensazione di inadeguatezza dell’unico criterio legislativamente previsto a soddisfare le esigenze concrete dell’interprete. Ciรฒ ha indotto parte della dottrina non solo ad apportare al principio di specialitร  quei “correttivi” cui si รจ accennato, ma anche ad individuare ulteriori criteri di risoluzione del concorso apparente di norme. Si tratta, come รจ noto, dei principi di sussidiarietร  e di assorbimento.
Il principio di sussidiarietร ., tradizionalmente annoverato tra i criteri piรน consolidati di risoluzione del conflitto apparente di norme, intercorrerebbe tra norme che prevedono stadi o gradi diversi di offesa di un medesimo bene: in modo tale che l’offesa maggiore assorbe la minore e, di conseguenza, l’applicabilitร  dell’una norma รจ subordinata alla non applicazione dell’altra (lex primaria derogat legi subsidiariae).
Si ha invece un’ipotesi di assorbimento (o consunzione, ovvero anche c.d. ne bis in idem sostanziale) quando il fatto tipico previsto da una norma (di piรน ampia portata) ricomprende in sรฉ anche quello descritto da altra norma (di portata minore), tanto che non risulti possibile commetter il reato piรน grave, senza commetter anche quello meno grave. Tale principio postula l’unitarietร  (intesa in senso normativo-sociale) di un fatto, ma, diversamente da quello di specialitร , implica un giudizio di valore, in base al quale l’apprezzamento negativo del fatto concreto appare tutto giร  compreso nella norma che prevede il reato piรน grave. Ne consegue che la contemporanea applicazione della norma che prevede il reato meno grave condurrebbe ad un ingiusto moltiplicarsi di sanzioni.
La legittimazione di tali criteri, di matrice dottrinale, a disciplinare il fenomeno del conflitto apparente di norme, รจ del resto tutt’altro che pacifica. In dottrina tra le piรน importanti obiezioni che vengono mosse ai criteri appena descritti รจ che tali meccanismi non sarebbero normativamente previsti e, pertanto, vertendosi in tema di diritto penale, non potrebbero trovare applicazione. Di contro autorevole dottrina sfugge a tale obiezione rinvenendo il fondamento normativo del criterio di sussidiarietร  nelle formule che vengono spesso utilizzate in apertura delle disposizioni incriminatici (a titolo meramente esemplificativo “qualora il fatto non costituisca piรน grave reato”, “fuori del caso indicato nell’art. […]”). Il criterio della consunzione a sua volta sarebbe disciplinato dalla disposizione relativa al reato complesso di cui all’art. 84 c.p., in base al quale “le disposizioni degli articoli precedenti (concernenti il concorso di reati) non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sรฉ stessi, reato”. Sarebbe del resto lo stesso art. 15 c.p. a lasciare spazio a criteri diversi dalla specialitร , nel momento in cui precisa, nell’inciso finale “salvo che sia altrimenti stabilito”.
La giurisprudenza sul punto รจ oscillante. Un arresto giurisprudenziale che avrebbe dovuto essere definitivo in quanto proveniente dalle Sezioni Unite รจ individuabile nella sentenza n. 47164 del 20 dicembre 2005 in materia di concorso tra il delitto di ricettazione e il delitto previsto dall’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941. Preso atto del contrasto giurisprudenziale in merito all’esistenza di un concorso apparente di norme, la Suprema Corte concludeva in senso negativo, ritenendo di non dare applicazione al principio di consunzione o assorbimento, che riteneva principio infondato. Come si รจ avuto modo di osservare infatti il criterio di consunzione รจ criterio di matrice dottrinale. Peraltro l’inciso finale dell’art. 15 c.p., che parte della dottrina interpreta come formula di rinvio ad ulteriori principi di concorso apparente non disciplinati dalla norma, alluderebbe, secondo le Sezioni Unite, unicamente alle clausole di riserva previste dalle singole norme incriminatrici. Esse, in deroga al principio di specialitร , prevedono sรฌ, talora, l’applicazione della norma generale, anzichรฉ di quella speciale, considerata sussidiaria, ma si riferiscono appunto solo a casi determinati, non generalizzabili. In questo modo, negando la legittimazione dell’inciso finale dell’art. 15 c.p. all’applicazione del criterio della consunzione, le Sezioni Unite sembravano escludere anche la legittimitร  della sussidiarietร  tacita laddove affermavano che soltanto “un’esplicita clausola normativa di riserva” รจ idonea a derogare al principio di specialitร  prevedendo talora l’applicazione della norma generale anzichรฉ di quella speciale.
(Del resto a parere della Suprema Corte i giudizi di valore che il criterio di assorbimento richiederebbe sono tendenzialmente in contrasto con il principio di determinatezza e tassativitร , perchรฉ fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l’applicazione di una norma penale.)
Tuttavia con la successiva sentenza Cass. pen., sez. I, n. 7629 del 24/01/2006, la prima sezione penale, ignorando i complessi problemi esaminati dalle Sezioni Unite, riabilita il principio di consunzione (e con esso, implicitamente, pure quello di sussidiarietร ). Infatti si รจ ritenuto, nel caso di specie, che, se il reato di crollo di costruzione previsto dal secondo comma dell’art. 434 c.p. sia commesso cagionando l’incendio della costruzione (art. 423 c.p.), dovrร  trovare applicazione solo la norma che incrimina il crollo. Ciรฒ appunto in base al principio di consunzione tra norme che prevedono stati o gradi diversi di offesa di un medesimo bene (nel caso: la pubblica incolumitร ), in quanto l’offesa maggiore assorbe quella minore e, di conseguenza, l’applicabilitร  di una norma รจ subordinata alla mancata applicazione dell’altra.

CONCORSO O CONFLITTO DI NORME TRA DISPOSIZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE E PRINCIPIO DI SPECIALITร€
La sentenza in epigrafe, dovendo dirimere la questione della sussistenza di un conflitto apparente di norme tra l’art. 334 c.p. e l’art. 213 cod. str., affronta la delicata problematica del concorso di norme, cosรฌ come prospettata, con l’ulteriore complicazione data dal fatto che si tratta di concorso tra una disposizione penale ed una amministrativa.
Il concorso apparente di norme tra disposizioni che prevedono illeciti penali ed amministrativi รจ espressamente disciplinato dall’art. 9 l. 689/1981, in base al quale “quando uno stesso fatto รจ punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa (…) si applica la disposizione speciale”.
Considerato che il richiamo normativo รจ indirizzato unicamente al principio di specialitร  di cui all’art. 15 c.p., si pone la problematica se, in relazione a questo specifico fenomeno, ossia il concorso di norme tra disposizioni penali e amministrative, trovino applicazione pure gli ulteriori criteri, di sussidiarietร  e consunzione, cui si รจ accennato.
La Corte sembra optare per la soluzione negativa, specificando che la stessa estensione del principio di specialitร  effettuata dall’art. 9 della l. 689/1981 costituisce una deroga al principio generale, e all’opinione tradizionale, secondo cui sarebbe possibile ravvisare un rapporto di genus ad speciem solo tra fatti inquadrabili in schemi propri di uno stesso ramo dell’ordinamento. La disposizione in esame stravolge pertanto il rapporto di rango tra il maggiore disvalore dell’illecito penale rispetto a quello dell’illecito amministrativo e rinuncia a considerare come appartenenti a distinti rami dell’ordinamento le norme punitive penali e amministrative, rendendo inoperante l’effetto deterrente della sanzione penale in tutti quei casi nei quali la fattispecie amministrativa presenti elementi specializzanti. Pertanto la stessa disciplina prevista dal legislatore del 1981, con il riferimento al principio di specialitร , andrebbe interpretata e applicata, a parere della Suprema Corte, in senso rigorosamente restrittivo, escludendosi in radice il rinvio ad ulteriori criteri di matrice prettamente dottrinale.
Del resto nella giurisprudenza che affronta questa problematica, appunto del concorso apparante di norme tra disposizioni penali e amministrative, non si rinviene l’applicazione di criteri ulteriori rispetto a quello di specialitร .
La Cassazione ha ritenuto ad esempio esistente (Cass. pen., sez. II, n. 12489 del 10/03/2005) un rapporto di specialitร  tra l’art. 16 della legge 248/2000 e la fattispecie disciplinata dall’art. 648 c.p. Ciรฒ in considerazione della presenza nella prima fattispecie di tutti gli elementi strutturali della seconda, oltre quelli che gli attribuiscono e qualificano la sua specialitร , in considerazione della particolare natura dei beni acquistati dall’agente. Da ciรฒ, in forza di quanto disposto dall’art. 9 della legge 689/1981, e in applicazione del principio della legge piรน favorevole, l’inapplicabilitร  della sanzione penale conseguente alla sussistenza dell’ipotesi di ricettazione.
Analogamente conclude Cass. pen., sez. V, n. 39997, 11 ottobre 2005, secondo la quale tra l’art. 23 d.lgs. n. 152/1999 e l’art. 624 c.p. sussiste un concorso apparente di norme perchรฉ, a fronte dell’omogeneitร  della materia regolata (sottrazione e impossessamento di un bene altrui per il proprio vantaggio), l’art. 23 presenta carattere speciale rispetto alla disposizione codicistica.
Naturalmente, ove si tratti di concorso non apparente, ma formale, di norme penali ed amministrative, esse troveranno applicazione entrambe: ad esempio, “รจ configurabile il reato previsto dall’art. 674 c.p. nelle emissioni di onde elettromagnetiche generate da ripetitori radiotelevisivi, purchรฉ siano superati i valori indicativi dell’intensitร  di campo fissati dalla normativa specifica vigente in materia, a nulla rilevando la concreta idoneitร  delle immissioni stesse a nuocere alla salute umana, nรฉ potendo ipotizzarsi, in virtรน del principio di specialitร  previsto dall’art. 9 l. n. 689/1981, la prevalenza della disposizione dettata dall’art. 15 l. n. 36 del 2001 – che contempla una sanzione amministrativa per il superamento dei limiti di inquinamento elettromagnetico – stanti i diversi beni tutelati da quest’ultima norma e da quella del c.p.” (Cass. pen., sez. I, n. 23066/02).
Si circoscrive dunque la questione all’applicabilitร , tra l’art. 334 e l’art. 213 cod. str., del principio di specialitร , escludendosi in radice l’operativitร  dei principi di sussidiarietร  ed assorbimento.

CIRCOLAZIONE ABUSIVA DI VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO E ART. 334 C.P.
Questione preliminare alla problematica di fondo, ossia il rapporto sussistente tra il reato di cui all’art. 334 c.p e l’illecito amministrativo previsto dall’art. 213 cod. str., รจ se effettivamente la condotta di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, condotta posta in essere dall’imputato, sia inquadrabile in una delle condotte previste dall’art. 334 c.p.
Solo in questo caso infatti, come รจ ovvio, potrร  determinarsi quella confluenza di piรน norme incriminatici nei confronti di un medesimo fatto, che potrร  risolversi in un concorso formale o meramente apparente di norme.
La mera circolazione, da cui non derivino la soppressione, distruzione o dispersione del veicolo รจ compatibile unicamente con le condotte di sottrazione e deterioramento, previste dalla fattispecie. In effetti la Cassazione ritiene che stessa circolazione non autorizzata del veicolo “implica, di per sรฉ, la sottrazione del bene al vincolo d’indisponibilitร  della misura reale ed รจ pertanto condotta sufficiente a integrare il reato (oltre ovviamente l’illecito amministrativo ex art. 213 cod. str.).”
In questo senso si ritiene di non far coincidere il concetto di sottrazione con quello di appropriazione, essendo sufficiente anche la mera amotio del bene in oggetto per configurarsi il reato di cui all’art. 334 c.p..
รˆ necessario tralasciare in questa sede i copiosi dibattiti dottrinali che hanno investito i concetti di sottrazione e di impossessamento in materia di delitti contro il patrimonio.

SOLUZIONE ADOTTATA DALLA CASSAZIONE: SPECIALITร€ “UNILATERALE” E “BILATERALE”
Appurato che effettivamente la condotta di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo รจ condotta riconducibile apparentemente sia all’art. 334 c.p. che all’art. 213 cod. str., che tra disposizioni penali e amministrative assume rilevanza ai fini del concorso apparente unicamente il principio di specialitร , si pone la problematica, affrontata specificamente dalla sentenza in esame, del rapporto sussistente tra il reato di cui all’art. 334 c.p e l’illecito amministrativo previsto dall’art. 213 cod. str.. Ossia se tra tali fattispecie sussista o meno un rapporto di specialitร .
La Suprema Corte dร  atto dell’orientamento, sostanzialmente avallato dal giudice di merito, secondo il quale il principio di specialitร  opererebbe, almeno in astratto, a favore della norma dettata dal codice della strada. La specialitร  di tale norma si desumerebbe tenendo conto del contesto normativo in cui essa รจ inserita, che disciplina specificamente e compiutamente il sequestro amministrativo del veicolo, nonchรฉ dal fatto che la “circolazione” abusiva del veicolo sequestrato dall’organo di polizia concreta una condotta specifica di “sottrazione”, sia pure limitata nel tempo. Inoltre, secondo questa tesi, l’elusione del vincolo รจ elemento comune alle due fattispecie, ma l’uso del bene, per assumere rilievo sotto il profilo sanzionatorio penale, dovrebbe comportare il suo deterioramento, inteso come danneggiamento da verificarsi in concreto e non come mero logorio conseguente all’uso occasionale, chรฉ altrimenti rientreremmo nuovamente nell’ambito operativo dell’art. 213 cod. str.
In questo senso, ritenendosi sufficiente per l’applicazione del principio di specialitร  una sovrapposizione delle fattispecie soltanto parziale, tale orientamento sembra legittimare anche la categoria, pur molto contestata, della specialitร  “bilaterale” o “reciproca”. Essa si verifica, come si รจ detto, quando lo stesso fatto concreto sia sussumibile in piรน fattispecie astratte che presentino alcuni elementi comuni tra loro ed altri, generici o tipizzanti. In tal caso il concorso apparente di norme si risolverebbe con l’applicazione della disposizione caratterizzata da maggiore specialitร  rispetto all’altra, verificando tale caratteristica sulla base del contesto normativo in cui la norma รจ collocata (specialitร  tra leggi), dei soggetti destinatari dell’obbligo penale (specialitร  tra soggetti), e, da ultimo, in base al maggior numero di elementi tipizzanti che rendono la fattispecie astratta piรน vicina al fatto concreto. Sono proprio questi gli elementi su cui poggia l’argomentazione di questo primo orientamento.
La Cassazione tuttavia, nella sentenza in epigrafe, sposa al contrario la tesi della specialitร  “unilaterale”, ritenendo necessaria l’integrale sovrapposizione delle fattispecie concorrenti, perchรฉ possa operare il principio di specialitร . Il rapporto di specialitร  viene inteso come un rapporto di continenza strutturale tra due norme, nel senso che le relative fattispecie possono iscriversi – come due cerchi concentrici aventi un raggio disuguale – l’una nell’altra, per cui una di esse deve contenere in sรฉ tutti gli elementi presenti nell’altra e, allo stesso tempo, presenta uno o piรน elementi specializzanti, per specificazione o per aggiunta, e la fattispecie speciale ha un ambito di applicazione logicamente minore rispetto a quella della fattispecie generale. Cosรฌ delimitato l’ambito di operativitร  del principio di specialitร , si potrร  parlare di conflitto apparente di norme solo quando esse “sanzionino in modo convergente uno stesso fatto, intendendosi per tale, secondo un canone di tipo strutturale, la medesima situazione di fatto, la cui verifica comporta il raffronto tra le due fattispecie”.
La Suprema Corte, effettuata la verifica in ordine alla medesimezza del fatto oggetto delle due fattispecie, conclude in senso negativo, rilevando che l’art. 334 c.p. e l’art. 213 cod. str. sono due norme eterogenee e strutturalmente diverse, disciplinanti differenti situazioni di fatto e quadri di vita sociale.
Si sottolinea infatti nella pronuncia in esame che, in primo luogo, sono differenti le stesse condotte considerate dalle due norme: mentre la disposizione penale prevede una serie di comportamenti, tra loro equivalenti e alternativi, individuati nella sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione, deterioramento della cosa sottoposta a sequestro nel corso di un procedimento penale o dall’autoritร  amministrativa, la sanzione amministrativa รจ prevista per un’unica condotta, la circolazione abusiva del veicolo durante il periodo in cui lo stesso รจ sottoposto a sequestro ex art. 213 Cod. Str..
Inoltre, si rileva, mentre il reato di cui all’art. 334 c.p. รจ reato proprio, essendo necessaria nel soggetto attivo la qualifica di “custode”, “proprietario-custode” o semplice “proprietario”, la disposizione amministrativa si rivolge genericamente a “chiunque”, avendo quindi come destinatario anche il soggetto che non riveste la qualifica di proprietario o di custode.
Infine, a mera conferma di quanto giร  sostenuto, la Suprema Corte rileva che pure il bene giuridico tutelato dalle due disposizioni รจ diverso. Come si รจ giร  avuto modo di notare infatti, il reato in considerazione รจ previsto a tutela della Pubblica Amministrazione, del buon andamento e dell’imparzialitร  della stessa. Tali beni giuridici riceverebbero certamente un pregiudizio dalla violazione degli obblighi di custodia, in quanto risulterebbe frustrato o comunque reso piรน difficoltoso il raggiungimento degli scopi caratteristici dei singoli procedimenti cautelari. L’illecito amministrativo mira invece a sanzionare “perchรฉ irregolare, l’abusiva circolazione stradale del veicolo sequestrato, tanto che, oltre al pagamento di una somma di denaro, prevede anche la sospensione della patente di guida, sanzione accessoria -questa- tipica del diverso interesse protetto, che รจ quello della sicurezza stradale”.
Dall’analisi condotta, la Suprema Corte desume l’inapplicabilitร  tra le disposizioni in esame del principio di specialitร  e la conseguente presenza di un concorso formale di norme, almeno nell’ipotesi in cui sia stato effettivamente il proprietario o il custode, come nel caso di specie, l’autore della circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Sono infatti corollari logici di questa ricostruzione interpretativa il fatto che: se a circolare con il veicolo sequestrato sia lo stesso proprietario o custode, egli risponderร  sia dell’illecito amministrativo in esame, sia del reato previsto dall’art. 334 c.p., qualora sia invece un terzo (non proprietario nรฉ custode) egli risponderร  del solo illecito amministrativo, essendo il reato previsto dall’art. 334 c.p., come detto, un reato proprio. Tale ricostruzione non esclude peraltro, ovviamente, la possibilitร  di configurare un concorso doloso (334 c.p.) o colposo (335 c.p.) del proprietario o del custode che abbiano agevolato la sottrazione del veicolo in sequestro da parte del terzo, nรฉ d’altra parte l’eventualitร  di un concorso dell’extraneus nel reato proprio, qualora il terzo abbia fornito un contributo causale alla condotta di sottrazione del bene attuata dal proprietario o dal custode.

PRINCIPIO DI SPECIALITร€ E CONCETTO DI “STESSA MATERIA”
La soluzione giurisprudenziale appare dunque conforme, ad uno sguardo conclusivo, con quelli che sono gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali maggioritari. In particolare, in relazione alla delimitazione dell’ambito dell’operativitร  del principio di specialitร , il quale richiede, come previsto dallo stesso art. 15 c.p. che le disposizioni in concorso regolino la “stessa materia”.
La Cassazione afferma espressamente che “la verifica comporta il raffronto tra le due fattispecie, al fine di stabilire se tra le stesse, considerate in astratto, vi sia omogeneitร , quanto agli elementi costitutivi dell’illecito, all’ambito dei soggetti attivi, all’oggetto giuridico e all’interesse protetto, salva la presenza nella norma speciale di quel quid pluris che ne determina l’applicabilitร  in via esclusiva”.
Da ciรฒ si desume non, come si ha giร  avuto modo di sottolineare, che non viene accolta la teoria della specialitร  “bilaterale” o “reciproca”, ma anche che non ha trovato applicazione neppure la teoria della cosiddetta “specialitร  in concreto”. Secondo tale teoria il principio di specialitร  opererebbe non solo nei rapporti tra un fatto e piรน figure criminose, l’una delle quali rientra necessariamente e sempre in tutti i suoi elementi costituitivi rientra necessariamente e sempre in tutti i suoi elementi costitutivi nell’altra, ma anche quando uno stesso fatto concreto sia riconducibile in tutti i suoi elementi ad entrambe le figure, pur se tra le medesime in astratto non sussista una relazione da genere a specie. La sentenza in epigrafe al contrario, seguendo la giurisprudenza maggioritaria (Cass. Sez. Un. n. 12/01), ha svolto una comparazione tra le fattispecie astratte, intese quali settori, aspetti dell’attivitร  umana, non prendendo invece in considerazione direttamente l’episodio in concreto verificatosi, e la sua ipotetica sussumibilitร  sotto piรน norme giuridiche.
Peraltro, utilizzando la diversitร  dei beni giuridici solo quale argomento ad abundantiam per sostenere l’inapplicabilitร  del principio di specialitร , la Suprema Corte prende posizione anche in merito ad altro orientamento dottrinario. Infatti secondo alcuni, peraltro autorevoli, Autori, l’espressione “stessa materia”, andrebbe riferita a norme che siano poste a tutela del medesimo bene giuridico, o, quantomeno, di beni giuridici omogenei. In realtร  si tratta di orientamento che ormai trova ben poco seguito, obiettandosi a tale interpretazione la pretesa di inserire, tra i presupposti dell’art. 15 c.p., un elemento che ne stravolge la funzione.

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