Telemarketing selvaggio, il Garante privacy sanziona Sky Italia
Nuovo intervento del Garante per la privacy per contrastare il fenomeno del telemarketing selvaggio.
Per aver effettuato chiamate promozionali illecite, lโAutoritร ย ha ordinato a Sky Italia il pagamento di una sanzione di oltre 3 milioni e duecento mila euro e le ha vietato lโulteriore trattamento dei dati a fini promozionali realizzato con liste acquisite da altre societร . Alla societร sono state inoltre prescritte diverse misure per mettersi in regola con la normativa europea e nazionale.
Il provvedimento del Garante giunge al termine di una complessa attivitร istruttoria avviata a seguito di decine di segnalazioni e reclami di persone che lamentavano la ricezione di telefonate indesiderate, effettuate per promuovere i servizi offerti da Sky, sia direttamente sia tramite call center di altre societร . Molte le criticitร riscontrate, in particolare lโeffettuazione di chiamate promozionali senza informativa e senza consenso, utilizzando liste non verificate, acquisite da altre societร .
A differenza di quanto ritenuto da Sky, infatti, il consenso a comunicare i propri dati a terzi dato dagli utenti alla societร fornitrice delle liste non la autorizzava a utilizzare i nominativi a fini promozionali. Per svolgere correttamente lโattivitร di telemarketing Sky, allโinizio della telefonata, avrebbe dovuto fornire allโutente una propria informativa spiegando anche la provenienza dei dati e – solo dopo aver ottenuto il consenso – procedere con la proposta commerciale.
Ma soprattutto Sky, ha sottolineato il Garante, avrebbe dovuto, prima di effettuare una qualunque operazione, controllare attraverso le proprie black list che le persone da contattare non avessero espresso la loro contrarietร a ricevere telefonate pubblicitarie proprio dei suoi prodotti.
Fra le altre misure imposte, il Garante ha prescritto a Sky, per agevolare lโesercizio dei diritti da parte degli interessati, di prevedere tra i canali di ricezione delle dichiarazioni di opposizione al trattamento, anche lโindirizzo Pec indicato nel registro delle imprese, indirizzo che finora la Societร non aveva ritenuto un valido punto di contatto per la privacy. Sky dovrร inoltre nominare i fornitori, che svolgono attivitร promozionali per suo conto, responsabili di tutte le fasi del trattamento: ciรฒ anche al fine di ribadire che la Societร , in qualitร di titolare, ha lโobbligo di vigilare sul loro operato e verificare la corretta gestione dei contatti promozionali.
Nel determinare lโammontare della sanzione lโAutoritร ha tenuto conto della gravitร delle violazioni riscontrate, che si riferiscono a condotte โdi sistemaโ radicate nelle procedure societarie e del fatto che Sky, da molti anni presente sul mercato italiano, avrebbe dovuto impostare le proprie scelte di fondo nel rispetto della normativa sulla privacy.
Roma, 19 ottobre 2021
