Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pubblicazioni

Successione necessaria

Introduzione

L’istituto della successione dei legittimari riveste nel nostro ordinamento notevole, e non sempre percepita, rilevanza pratica. I diritti dei legittimari risultano difatti determinanti nelle scelte di qualsiasi soggetto che in vita decida di donare un bene ovvero decida, in sede testamentaria, di assegnare determinata parte del proprio patrimonio a soggetti diversi da quelli indicati dal legislatore. La riserva posta dalla legge a favore dei legittimari influenza conseguentemente la stessa commerciabilitร  ed appetibilitร  dei beni. De cuius, eredi, terzi acquirenti, creditori sono tutti soggetti interessati alla conoscenza delle regole successorie.

Questo lavoro propone una esauriente e lineare panoramica di tutte le problematiche connesse al tema della successione necessaria, cercando al tempo stesso di fornire una chiara e schematica guida operativa, aggiornata alla giurisprudenza nonchรฉ alla recente riforma attuata con il c.d. decreto competitivitร  (convertito con legge n. 80/2005) ed all’innovativo istituto del Patto di famiglia.

L’articolo 536 c.c. definisce legittimari “le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di ereditร ”, che sono, il coniuge, i figli legittimi (cui sono equiparati i legittimati e gli adottivi), i figli naturali, gli ascendenti legittimi, i discendenti dei figli legittimi (e quindi anche dei legittimati e degli adottivi) o naturali “che vengono alla successione in luogo di quelli” (diritto di rap-presentazione).

Gli ascendenti legittimi hanno diritto alla legittima solo se non ci sono figli legittimi o naturali.

La successione dei legittimari รจ un modo di successione per legge, che rettifica o neutralizza (in tutto o in parte) la successione testamentaria, ovvero atti di disposizione a titolo gratuito, giร  compiuti dal “de cuius” (“is de cuius hereditate agitur”), durante la su vita, garantendo ai legittimari la possibilitร  di agire in riduzione contro la lesione della legittima, e vietando al testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota loro spettante (art. 549 c.c.).

Gli articoli da 553 a 564 c.c., riportati nella sezione intitolata: “Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari”, trattano delle modalitร  con le quali il legittimario, leso nella legittima, in concreto viene soddisfatto del suo diritto.

Poichรฉ puรฒ accadere che la legittima sia stata lesa dal defunto per mezzo di disposizioni testamentarie o di donazioni, l’ente ecclesiastico donatario deve tenere presente che se non basta il “relictum” (cioรจ, quanto esiste nell’asse ereditario al giorno della morte, detratto il passivo) per integrare la legittima lesa, si procede alla riduzione delle donazioni “il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre” (art. 555 c.c.).

Quando vi sono dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario, due parti:

– la quota disponibile, della quale il testatore era libero di disporre;

– la quota legittima (o riserva), della quale il testatore non poteva disporre perchรฉ spettante per legge ai legittimari.

Il diritto del legittimario alla legittima non รจ un diritto di credito verso gli altri successori, ma un diritto assoluto che si esplica sui beni ereditari; pertanto questi ha il diritto di conseguire in natura tutti i beni che costituiscono la legittima.

Il legato in sostituzione ricorre quando il testatore lascia al legittimario, a titolo di legittima, beni e somme determinate anzichรฉ una quota dellโ€™ereditร . Il legittimario puรฒ:

–ย ย ย ย ย ย ย ย  rinunciare al legato e chiedere la legittima, acquistando cosรฌ la qualitร  di erede;

–ย ย ย ย ย ย ย ย  conseguire il legato, perdere la qualitร  di erede e perdere il diritto ad un supplemento qualora il valore del legato risulti inferiore alla quota spettantegli come legittima.

Il legato in conto di legittima รจ quello con cui il testatore fa al legittimario unโ€™attribuzione di beni, che deve essere calcolata ai fini della legittima, con la conseguenza che il legittimario puรฒ chiedere il supplemento se i beni attribuitigli non raggiungono lโ€™entitร  della legittima.

Si ha lesione di legittima quando la quota ad essa relativa resta intaccata, da parte del titolare del patrimonio, per effetto di atti di disposizione, ossia, o di donazioni oppure di disposizioni โ€œmortis causaโ€.

Quando la legittima รจ lesa occorre reintegrarla, mediante lโ€™azione di riduzione degli atti che hanno prodotto la lesione stessa: presupposto indispensabile di tale azione รจ la โ€œriunione fittiziaโ€.

Questโ€™ultima รจ unโ€™operazione contabile diretta a calcolare lโ€™intera entitร  del patrimonio ereditario allโ€™epoca dellโ€™apertura della successione, per stabilire se siano stati lesi i diritti dei legittimari. Consta di piรน operazioni:

– la formazione della massa ereditaria;

– la riunione fittizia vera e propria;

– calcolo della disponibile e della legittima.

In ultimo, si รจ esaminata la responsabilitร  del notaio nelle successioni dei legittimari.

Anche il Notaio, infatti, come ognuno che viva nellโ€™ordinamento giuridico vivente, รจ soggetto a responsabilitร  civile (o penale) per i danni di cui sia causa. Ai sensi dellโ€™art. 76 l. not. โ€œQuando lโ€™atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione della copia dellโ€™estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarร  dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese. Negli accennati casi, oltre al risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagateโ€. Si discute sulla natura giuridica della responsabilitร  del Notaio. La maggior parte delle tesi prospettate dalla dottrina si possono raggruppare in due gruppi: al primo gruppo appartengono coloro che affermano sussistere a carico del notaio, oltre ad una responsabilitร  contrattuale, nei confronti delle parti, anche una responsabilitร  extracontrattuale o aquiliana o ex lege anche verso i terzi, mentre fanno capo al secondo coloro che propendono per la sola responsabilitร  contrattuale.

CAPITOLO I

La successione necessaria: cenni introduttivi

  1. La successione dei legittimari

Con il termine successione necessaria si fa riferimento al particolare regime introdotto dal legislatore, per garantire a talune categorie di soggetti, precisamente, il coniuge, i figli, legittimi, naturali, legittimati, adottivi, nonchรฉ gli ascendenti legittimi (cosiddetti legittimarii), una determinata quota di ereditร , o altri diritti nella successione[1].

La tutela riservata ai legittimariย  opera, essenzialmente, quale limite all’autonomia negoziale del defunto.

Lโ€™art. 457, ult. comma, c.c., pone in luce in modo esemplare tale profilo, prescrivendo che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti riservati ai legittimarii. Il limite si estende anche alle donazioni, eccedenti la quota disponibile (arg. ex art. 555 c.c.)[2]. In entrambi i casi, il legittimario danneggiato puรฒ esperire lโ€™azione di riduzione, in relazione alle disposizioni lesive.

Il sistema dei limiti allโ€™autonomia testamentaria si completa con la previsione della nullitร  della divisione disposta dal testatore, nel caso non sia stato contemplato taluno dei legittimarii, o qualcuno degli eredi istituiti (art. 735 c.c.). Nel caso, poi, di divisione testamentaria che leda i diritti di un legittimario, รจ ammesso il ricorso allโ€™azione di riduzione (art. 735, 2ยฐ comma, c.c.).

Il principio della intangibilitร  della legittima, che informa la disciplina sopra esaminata, รจ particolarmente pregnante.

Per evitare possibili elusioni, lโ€™intangibilitร  รจ estesa oltre i limiti del mero valore aritmetico della quota riservata ai legittimari attenendo anche al contenuto del diritto: il testatore, invero, non puรฒ limitare i diritti successori del legittimario, imponendo pesi o condizioni (art. 549 c.c.)[3]. La disciplina in esame si caratterizza, quindi, per la ricerca di un delicato equilibrio fra interessi confliggenti, egualmente meritevoli di riconoscimento, da parte dellโ€™ordinamento giuridico: vale a dire, lโ€™autonomia negoziale del defunto e la garanzia dei diritti inderogabili degli stretti congiunti.

Il sacrificio della libertร  del testatore di disporre dei propri beni, tuttavia, si giustifica nei limiti di quanto sia strettamente necessario per garantire la tutela dei diritti successorii riconosciuti ai legittimarii.

Tale profilo emerge, in modo evidente, in alcune disposizioni: cosรฌ, a titolo dโ€™esempio, lโ€™art. 558, cpv., c.c., consente al testatore di dichiarare che taluna disposizione debba avere effetto, con preferenza sulle altre. In tal caso, la disposizione in questione potrร  essere ridotta soltanto se il valore delle altre non sia sufficiente ad integrare la legittima.

Nel bilanciamento tra i due interessi contrapposti di cui sopra prevale, in ogni caso, il profilo della tutela dei legittimarii[4]. Le norme poste a tutela dei diritti successorii di questi ultimi, sono, in linea di principio, inderogabili[5].

Il fondamento di tale limitazione della libertร  del de cuius, risiede nellโ€™esigenza di tutelare i famigliari piรน stretti del dante causa, contro il rischio di un trattamento deteriore nella fase successoria, fino all’estremo della diseredazione.

Alla base del regime della successione necessaria vi รจ, quindi, una finalitร  conservativa delle sostanze del defunto nellโ€™ambito della cerchia ristretta dei suoi famigliari[6]. Taluni autori sottolineano, altresรฌ, lโ€™esigenza sociale di garantire la solidarietร  nei rapporti familiari[7].

Tale limitazione della libertร  del testatore รจ, peraltro, conforme ai principi costituzionali. Invero, lโ€™art. 42, ultimo comma, Cost., prevede che la legge ordinaria possa porre limiti allโ€™autonomia testamentaria, in relazione alle esigenze imposte da interessi superiori[8].

Tali sono lโ€™interesse alla tutela della famiglia fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.), e lโ€™interesse alla solidarietร  nellโ€™ambito della comunitร  familiare (art. 2 Cost.). Sotto questo profilo, quindi, il sistema dei limiti allโ€™autonomia negoziale, posti a tutela dei diritti successorii dei legittimarii, delinea un quadro normativo che รจ coerente con la gerarchia dei valori costituzionali[9].

  1. La tutela dei legittimari e il valore della solidarietร  familiare nella nostra Carta Costituzionale

Come anticipato la ratio delle disposizioni riguardanti la successione necessaria risiede nella solidarietร  familiare.

Nel nostro ordinamento infatti รจ sempre stato ribadito il collegamento fra la successione e la famiglia, nel senso di considerare la successione legittima e quella necessaria come una sorte di tutela della famiglia, sia che si affermi che gli eredi avrebbero, iure sanguinis o iure nuptiarum, il naturalistico diritto di ricevere i beni del defunto, sia che si ritenga che la trasmissione dei beni ai prossimi congiunti rappresenterebbe la logica continuazione del dovere morale e giuridico di mantenerli che faceva capo al defunto, sia infine che si ravvisi il fondamento della successione legittima in una sorte di comunione etico sociale e patrimoniale della famiglia.

Alla successione necessaria รจ dunque attribuita una posizione di preminenza inderogabile, rispetto alla successione testamentaria, e che tutelano in conseguenza i piรน stretti congiunti del defunto (sulla base della relazione parentale o del vincolo di coniugio), riconoscendo loro una quota fissa di riserva individuale determinata dal codice.

Il sistema delle quote fisse di riserva a favore dei legittimari individualmente, contemperando il principio dellโ€™autonomia testamentaria e quello solidaristico familiare, sembra dunque senzโ€™altro superiore a quello dellโ€™intervento discrezionale ed in funzione assistenziale ad esempio delle Corti inglesi.

Tuttavia lo stesso fondamento dei diritti del legittimario, ricondotto con sensibilitร  costituzionale ad un dovere di solidarietร  familiare[10], รจ stato rimesso in discussione in tempi recenti.

Lโ€™art. 42 Cost. in effetti, al 4ยฐ comma, formula in termini ampi una riserva di legge, che perรฒ si limita a considerare la successione testamentaria e quella intestata, senza menzionare la riserva, suscettibile pertanto di essere modificata e persino soppressa dal legislatore ordinario[11].

Ma in quello stesso articolo รจ scritto di โ€œnorme e limitiโ€ della successione, ed รจ principio generale degli ordinamenti di civil law che quei limiti siano imposti in funzione delle aspettative successorie dei familiari piรน stretti[12].

  1. I legittimari, il coniuge, il coniuge separato, i figli, i figli naturali, i figli non riconoscibili, gli ascendenti

Occorre ora indicare i soggetti in capo ai quali รจ tutelata, lโ€™aspettativa di attribuzione di diritti sul patrimonio del defunto.

Lโ€™individuazione รจ operata sulla base esclusiva dei rapporti familiari, dando rilievo soltanto a quelli piรน stretti.

Sono, invero, legittimari: il coniuge; i figli (od i loro discendenti, in forza di rappresentazione a norma dell’art. 468 c.c.), sia legittimi che naturali riconosciuti o dichiarati; gli ascendenti, ma soltanto legittimi e soltanto in mancanza di discendenti (artt. 536 e 539, 1ยฐ comma, c.c.).

Devono peraltro tenersi presenti anche i diritti che formano oggetto di vocazioni anomale, che sono considerati intangibili da disposizioni testamentarie; del pari intangibili sono anche i legati ad efficacia obbligatoria disposti direttamente dalla legge in favore di determinate persone.

Al coniuge superstite รจ riservata la metร  del patrimonio del defunto, se รจ lโ€™unico legittimario nel momento di apertura della successione o se concorre con uno o piรน ascendenti legittimi; un terzo, se concorre con un solo figlio; un quarto, se concorre con due o piรน figli (artt. 540, 542 e 544 c.c.). Allโ€™unico figlio รจ riservata, del pari, metร  del patrimonio, se รจ il solo legittimario, mentre la riserva scende ad un terzo, se concorre con il coniuge superstite (artt. 537, 1ยฐ comma, e 542 c.c.); allโ€™insieme dei figli, se due o piรน, sono riservati i due terzi, riducentisi alla metร  in caso di concorso col coniuge (artt. 537, 2ยฐ comma, e 542 c.c.). La riserva, infine, degli ascendenti legittimi รจ di un terzo del patrimonio, quale che sia il loro numero, e si riduce al quarto in caso di concorso col coniuge (artt. 538 e 544 c.c.).

La variabilitร  della quota riservata in relazione al numero dei figli, uno o piรน, ha indotto a chiedersi come la quota stessa debba determinarsi nel caso in cui vi siano bensรฌ piรน figli, ma tutti tranne uno non possano o non vogliano succedere; la questione si ripropone nel caso in cui sia il coniuge superstite a non potere o volere succedere. La risposta degli interpreti, pressochรฉ unanime, รจ nel senso che il legittimario indegno o rinunciante non deve essere considerato al fine della determinazione della quota riservata[13].

Occorre ancora ricordare che lโ€™equiparazione ai figli legittimi dei naturali, riconosciuti o dichiarati, non รจ integrale, il figlio naturale che faccia valere i diritti riservati contro la volontร  del genitore defunto puรฒ dovere subire la facoltร  di commutazione dei figli legittimi, e forse del coniuge, che vogliano estrometterlo dalla comunione ereditaria (art. 537, ultimo comma, c.c.).

Lโ€™art. 261 c.c. con lo stabilire che il riconoscimento comporta da parte del genitore lโ€™assunzione di tutti i doveri e diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, mira ad assicurare che la nascita fuori dal matrimonio non costituisca motivo per un trattamento giuridico differenziato, con i soli limiti che si pongono quando venga in rilievo lโ€™esigenza di proteggere lโ€™unitร  e la coesione della famiglia legittima (art. 30 Cost.)[14].

In questa prospettiva, viene infatti conservato, sia pure parzialmente modificato nel suo contenuto, il diritto per i figli legittimi di commutare in denaro o in beni immobili ereditari la quota di ereditร  spettante ai figli naturali. Nella nuova formulazione dellโ€™art. 537 c.c., poi, vengono eliminate quelle modalitร  operative dell’istituto che ponevano i figli naturali in una situazione di mera soggezione ai figli legittimi del defunto ai quali era riservato in precedenza il diritto potestativo di estrometterli dalla comunione ereditaria.

Il nuovo testo della citata disposizione, infatti, prevedendo la possibilitร  per i figli naturali di proporre opposizione, su cui decide il giudice valutate le circostanze personali e patrimoniali, riduce fortemente la portata effettiva di tale discriminazione.

Nel codice del 1942ย  lโ€™istituto della commutazione aveva la funzione di impedire un eccessivo frazionamento della proprietร  ed offriva ai figli legittimi lโ€™opportunitร  di conservare i beni ereditari nella loro integritร , impedendo in questo modo a soggetti estranei alla famiglia di pretenderne il conferimento in natura. Sotto questo profilo, dunque, la sua persistenza, dopo la riforma del โ€˜75 quale residuo di un trattamento di sfavore verso la prole naturale viene giustificata con lโ€™esigenza di salvaguardare i diritti dei componenti della famiglia legittima, evitando che, in sede di divisione giudiziale, questi ultimi siano privati dellโ€™assegnazione in natura di beni ereditari di particolare valore affettivo per il nucleo familiare[15].

Ci si รจ chiesti perรฒ se la previsione della possibilitร  di opposizione dei figli naturali alle determinazioni dei figli legittimi ed il conseguente ricorso al giudice possa far degradare tale diritto potestativo a mera facoltร  riservata ai figli legittimi, suscettibile di venire paralizzata dalla contestazione dei figli naturali.

Infatti, mentre in passato i figli legittimi potevano unilateralmente estromettere i figli naturali dalla comunione ereditaria, purchรฉ fossero rispettate le sole limitazioni stabilite dalla legge, e cioรจ che, nellโ€™ipotesi scegliessero un immobile dellโ€™ereditร , questo fosse compreso nell’asse ereditario e fosse apprezzato โ€œa giusta stimaโ€, di modo che il suo valore corrispondesse esattamente allโ€™importo della quota dovuta ai figli naturali[16], ora tale esclusione, in caso di opposizione, non puรฒ aver luogo se non a seguito di una decisione del giudice[17].

Ciรฒ tuttavia non impedisce alla gran parte della dottrina di continuare a ritenere che si tratti pur sempre di un diritto potestativo, ad esercizio negoziale secondo alcuni[18], a concessione giudiziale secondo altri[19], mentre รจ rimasta minoritaria la tesi di chi[20] lo configura quale diritto di credito avente, come contenuto esclusivo, la pretesa ad un comportamento altrui, ovverosia al comportamento meramente omissivo di non opposizione.

In questo contesto, la circostanza che la dichiarazione del figlio legittimo non sia piรน, come in passato, sufficiente da sola a mutare la situazione giuridica[21], occorrendo lโ€™intervento del giudice, dovrebbe rappresentare un segno della tendenza a sopprimere lโ€™esercizio incontrollato del diritto potestativo, e ad evitare, che il diritto del figlio naturale possa venire modificata per lโ€™altrui iniziativa unilaterale, senza che sia dato riscontrare la presenza di una โ€œgiusta causaโ€ o di un โ€œlegittimo interesseโ€[22], da configurarsi in questo caso come effettiva e concreta esigenza di tutela della famiglia legittima[23].

รˆ opportuno infine ricordare, con riferimento al titolo successorio dei figli, come la legge abbia cura di precisare, sia in sede di disciplina della riserva che di successione legittima, che ai figli legittimi sono equiparati gli adottivi (artt. 536, 2ยฐ comma, e 567 c.c.).

La precisazione risponde alla necessitร  di dare contenuto alla norma di rinvio dell’art. 304, 2ยฐ comma, c.c., la quale si limita a disporre, con riguardo allโ€™adozione di persone maggiori di etร , che i diritti dellโ€™adottato nella successione dellโ€™adottante sono regolati dalle norme del libro II del codice; la stessa precisazione vale oggi, tuttavia, anche per l’azione di minori “in casi particolari”, di cui alla successiva l. 4 maggio 1983, n. 184: invero, anche gli effetti successori di tale adozione sono regolati dall’art. 304, 2ยฐ comma, c.c., in forza del richiamo contenuto nell’art. 55 della citata legge speciale.

Con riguardo, invece, all’ordinaria adozione di minori, autonomamente regolata dalla stessa legge speciale, la precisazione ad opera della disciplina successoria รจ ormai assorbita, e resa superflua, dalla previsione, di carattere generale, secondo cui “l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti” (art. 27 della medesima legge).
L’equiparazione dei figli adottivi ai legittimi nella successione dell’adottante, quale che sia il tipo di adozione, รจ integrale: ad essi spetta, quindi, anche la facoltร  di commutazione della quota devoluta ai figli naturali, nel caso di concorso[24].

Sotto ogni altro profilo, vi รจ invece contrapposizione di trattamenti successori in dipendenza del tipo dell’adozione.

Invero, per l’adozione di maggiori d’etร  vale la regola secondo cui โ€œ’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato nรฉ tra l’adottato e i parenti dell’adottanteโ€(art. 300, 2ยฐ comma, c.c.): sicchรฉ l’adottante non รจ chiamato dalla legge alla successione dell’adottato nรฉ, tanto meno, vi ha veste di legittimario; l’adottato, inoltre, non ha titolo nella successione di parenti dell’adottante, nemmeno potendo, in forza di rappresentazione, essere chiamato in luogo di quest’ultimo[25]. Tuttavia, i nuovi vincoli familiari dell’adottato rilevano anche nella successione dell’adottante: secondo la norma dell’art. 468 c.c., invero, i discendenti dell’adottato che non possa o non voglia venire alla successione succedono all’adottante in rappresentazione.

Il rapporto costituito dall’ordinaria adozione di minori รจ, viceversa, integralmente equiparato, anche sul piano successorio, a quello derivante dalla procreazione nel matrimonio.

  1. Il limiti ai diritti dei legittimari: lโ€™indegnitร  a succedere

Le norme attinenti lโ€™indegnitร  a succedere (artt. 463-466 c.c.) sono poste dal legislatore fra le disposizioni generali sulle successioni (nel Capo III, Titolo I, Libro II).

Esse riguardano, perciรฒ, sia la successione intestata che quella testamentaria, come le statuizioni in tema di capacitร  a succedere di cui allโ€™art. 462 c.c., nel Capo II dello stesso Titolo I.

Si tratta di norme di natura imperativa, ispirate a ragioni di ordine pubblico, che fanno parte della disciplina legale della delazione inderogabile ad opera dei privati.

Per quanto concerne la questione della natura giuridica dellโ€™indegnitร  a succedere, secondo un primo orientamento, con tale istituto il legislatore delinea una ulteriore fattispecie di incapacitร  a succedere, che va ad aggiungersi, fra le altre, a quelle specifiche per la successione testamentaria riguardanti il tutore ed il protutore (art. 596 c.c.), il notaio che ha ricevuto il testamento pubblico ed i testimoni e lโ€™interprete che vi sono intervenuti (art. 597 c.c.), il notaio che ha ricevuto il testamento segreto in plico non sigillato e il soggetto che ha scritto il testamento segreto (art. 598 c.c.)[26].

Si parla, in particolare, di incapacitร  relativa, poichรฉ opera solo per quanto riguarda lโ€™ereditร  del soggetto nei confronti del quale lโ€™indegno ha attentato[27].

In questo modo, lโ€™indegnitร  viene considerata come una circostanza che rende impossibile la delazione e che opera direttamente, senza necessitร  di una dichiarazione giudiziale costitutiva.

Conseguentemente la sentenza concernente lโ€™indegnitร  ha natura meramente dichiarativa, mentre lโ€™azione volta a chiedere lโ€™accertamento e la dichiarazione giudiziale non รจ soggetta a prescrizione[28].

Questa interpretazione delle norme inerenti lโ€™indegnitร  trova un riscontro di carattere storico nellโ€™art. 725 del codice civile previgente, che,ย  poneva il soggetto indegno allโ€™interno della categoria degli incapaci a succedere. Inoltre, tale tesi, che spiegherebbe lโ€™obbligo a carico dellโ€™indegno di restituire i frutti eventualmente percepiti dai beni successorii dopo lโ€™apertura della successione (art. 464 c.c.), viene considerata, da un lato, maggiormente rispondente allโ€™esigenza di non permettere al soggetto indegno di approfittare dellโ€™ereditร  dell’offeso; dallโ€™altro, coerente rispetto al legislatore penale che stabilisce lโ€™incapacitร  successoria dellโ€™autore di reati contro lโ€™onore e la libertร  sessuale[29] (art. 541, comma 2, c.p., abrogato perรฒ dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66, che ha fra lโ€™altro introdotto l’art. 609-nonies c.p., secondo cui per i delitti in esame si prevede, con espressione analoga a quella dell’art. 463 c.c., โ€œlโ€™esclusione dalla successione della persona offesaโ€).

I casi in cui un soggetto deve considerarsi indegno a succedere vengono precisati dall’art. 463 c.c. e sono tassativi; non ne รจ dunque possibile una applicazione in via analogica.

In base a ciรฒ, possiamo ritenere, ad esempio, che non possa essere ricondotta fra le ipotesi di indegnitร  lโ€™esclusione dalla successione legittima del coniuge al quale venga addebitata la separazione con pronunzia passata in giudicato, nรฉ lโ€™analoga esclusione del coniuge divorziato[30].

In tutte le fattispecie di indegnitร , viene esclusa la possibilitร  di un legato che sia stato disposto per riconoscenza o per remunerazione.

Infatti, non trova applicazione in queste eventualitร  il principio della irrevocabilitร , dettato in tema di donazioni remuneratorie dallโ€™art. 805 c.c..

Secondo l’orientamento della giurisprudenza, una volta che il giudice si pronunzi favorevolmente sulla domanda di indegnitร , il soggetto dichiarato indegno viene a trovarsi in una situazione analoga a quella del primo chiamato, il quale non possa oppure non voglia accettare lโ€™ereditร .

In questa fattispecie, se sono presenti i presupposti della rappresentazione, lโ€™ereditร  viene devoluta ai discendenti dellโ€™indegno secondo le regole della rappresentazione stessa (artt. 467 ss. c.c.).

In caso contrario, lโ€™ereditร  si devolve a favore dei soggetti chiamati in subordine.

Poichรฉ lโ€™indegnitร  a succedere non esclude la capacitร  allโ€™acquisto dellโ€™ereditร , ma comporta solo una causa di esclusione dalla successione, gli atti di disposizione compiuti dall’indegno non sono nulli.

Secondo questโ€™ottica, si tratta, piuttosto, di unโ€™ipotesi di inefficacia del negozio nei riguardi dei soggetti chiamati a succedere in via subordinata.

Tali ultimi soggetti sono, cosรฌ, gli unici legittimati e interessati allโ€™azione di indegnitร  e alla conseguente declaratoria di inefficacia dei negozi di disposizione dei beni ereditari[31].

L’art. 464 c.c. prevede che l’indegno debba restituire i frutti a lui pervenuti dopo lโ€™apertura della successione: il trattamento riservatogli รจ cosรฌ quello del possessore di mala fede.

Da ciรฒ consegue che nello stesso modo deve essere qualificato il possessore subentrato, a seguito di successione a causa di morte, allโ€™indegno.
Si applica, infatti, il principio secondo cuiย  il possesso continua nellโ€™erede con le medesime caratteristiche di buona o, come nel caso in esame, di mala fede che aveva presso il de cuius (art. 1146, comma 1, c.c.), senza che in contrario possa avere rilevanza la circostanza che in concreto egli ignori di ledere il diritto altrui[32].

Una conseguenza dell’indegnitร , specifica per il genitore indegno, รจ prevista dall’art. 465 c.c., secondo cui chi viene escluso dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti per rappresentazione o per ragione propria ai suoi figli, il diritto di usufrutto legale, nรฉ il potere di amministrare i beni stessi, diritto e potere (regolati rispettivamente dall’art. 324 e dall’art. 320 c.c.) che ordinariamente la legge accorda ai genitori sino a che i figli non raggiungano la maggiore etร .

In base alla ratio di privare lโ€™indegno, nella sua qualitร  di genitore di figli minori, dei benefici che trarrebbe indirettamente dai beni devoluti dal de cuius, lโ€™usufrutto spetta solo all’altro genitore o, se manca, ad un curatore nominato dal giudice secondo lโ€™art. 334, comma 2, c.c., che si applica alla fattispecie de qua in via analogica[33].

L’indegnitร ย  puรฒ essere neutralizzata attraverso la riabilitazione, cioรจ attraverso un atto giuridico (di perdono privato con il quale lโ€™offeso rimette lโ€™offesa patita[34].

Si tratta di un atto non recettizio e personalissimo, suscettibile di vizi della volontร , che puรฒ essere contenuto anche in un testamento[35]. A differenza di questโ€™ultimo, perรฒ, non รจ revocabile.

Il de cuius deve aver provveduto in maniera espressa alla riabilitazione con un atto pubblico o nel testamento (riabilitazione totale), come stabilisce l’art. 466, comma 1, c.c.

Il requisito di forma non รจ, perรฒ, necessario se il testatore, pur senza dichiarare esplicitamente la riabilitazione, ha dettato le disposizioni a favore dellโ€™indegno quando conosceva la causa dell’indegnitร  (riabilitazione parziale). Si tratterebbe di una manifestazione di volontร  tacita, per facta concludentia[36].

In questa ipotesi il soggetto, che ha offeso il testatore, gli succede solo nei limiti della disposizione testamentaria (art. 466, comma 2, c.c.) e, quindi, non puรฒ ricevere nulla come successore legittimo, nรฉ puรฒ agire in riduzione per reintegrare la quota di legittima o riserva, se questa รจ stata lesa dalle disposizioni del de cuius.

  1. La paventata reintroduzione della diseredazione per giusta causa

La dottrina si รจ da sempre chiesta se puรฒ il testatore escludere dalla successione soggetti che vi sono chiamati per legge[37]?

Questa domanda, coinvolge alcuni dei temi centrali della disciplina delle successioni mortis causa, primi fra tutti la determinazione della funzione normativamente assegnata al testamento e lโ€™individuazione delle possibili manifestazioni del contenuto patrimoniale o tipico dellโ€™atto di ultima volontร .

Rispetto a tali problematiche si pongono, poi, come concettualmente pregiudiziali sia la questione relativa alla configurazione del testamento quale autonomo tipo negoziale, contraddistinto da una propria ed unitaria causa, ovvero quale mera forma atta ad accogliere una pluralitร  di negozi, sia quella concernente la riconducibilitร  o meno dell’atto di ultima volontร  alla categoria del negozio giuridico.
Sulla questione, occorre rilevare che nellโ€™attuale ordinamento giuridico, di fronte al disposto dellโ€™art. 457, comma 3, c.c., la domanda se la clausola di diseredazione sia o meno legittima puรฒ essere formulata solo per quella che colpisca i successibili ex lege diversi dai legittimari[38]: รจ, infatti, affermazione generalmente condivisa[39] quella secondo cui il legittimario ha, rispetto allโ€™esclusione, la stessa tutela concessagli nei casi di preterizione o di lesione dei suoi diritti di legittima, vale a dire la possibilitร  di esperire lโ€™azione di riduzione, con la conseguenza che fino a quando non la eserciti, il testamento rimarrร  valido ed efficace[40].

In secondo luogo, in forza del fondamentale principio della libera e sovrana volontร  del testatore, questi puรฒ liberamente attribuire tutto il suo patrimonio ad uno o alcuni soltanto dei suoi successibili ex lege non legittimari a cui favore si aprirร  la successione testamentaria (c.d. preterizione).

In questo caso, infatti, si sarร  in presenza di un vero e proprio testamento con disposizione attributiva positiva a favore di alcuni e con esclusione di altri soggetti che, mancando il testamento, sarebbero stati eredi[41]; sotto questo profilo parrebbe, anzi, che lโ€™eventuale dichiarazione del testatore di non voler lasciare nulla a questi ultimi non abbia alcuna portata pratica e non aggiunga nulla alle conseguenze che derivano giร  dal fatto della preterizione. Si avrร , invece, vera e propria diseredazione quando la scheda testamentaria contenga la mera dichiarazione di esclusione dalla successione di uno o piรน successibili ex lege, senza altre disposizioni.

Puรฒ dirsi, dunque, che la clausola di diseredazione ha come presupposto necessario che il testatore non abbia affatto disposto delle sue sostanze, o che lo abbia fatto solo per una parte di esse, e come contenuto la volontร  di escludere taluno dalla successione legittima.

La tesi contraria allโ€™ammissibilitร  della clausola di diseredazione รจ stata accolta dalla dottrina meno recente[42] e dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione[43].

Queste, in sintesi, le principali ragioni che giustificherebbero la soluzione negativa:

– la successione testamentaria รจ la successione che si realizza attraverso quel negozio unilaterale mortis causa di carattere prettamente formale che รจ il testamento: poichรฉ esso รจ definito dall’art. 587 c.c. come lโ€™atto revocabile con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrร  cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esseยป, รจ giocoforza riconoscere che il suo contenuto tipico รจ dato dalla sola disposizione patrimoniale positiva, a titolo universale o particolare[44];

– รจ vero che ai sensi del comma 2 dellโ€™art. 587 c.c. puรฒ esservi un contenuto โ€œatipicoโ€ e quindi non patrimoniale del testamento, ma tale contenuto, per essere valido ed efficace, deve essere โ€œconsentitoโ€ dalla legge: ciรฒ che non puรฒ dirsi per la clausola di diseredazione, non essendo essa compresa tra le disposizioni non patrimoniali espressamente contemplate ed ammesse;

– la successione testamentaria non รจ fondata esclusivamente sulla volontร  del testatore, ma deve anchโ€™essa essere inquadrata in quelle superiori esigenze di ordine sociale che ispirano il legislatore nella disciplina della successione legittima: da ciรฒ discende lโ€™impossibilitร  per il de cuius di derogare alle cause legittime di esclusione dalla successione previste nellโ€™art. 463 c.c. per ragioni di indegnitร  a succedere; norma, questโ€™ultima da considerarsi dโ€™ordine pubblico, in quanto tale non suscettibile di deroga da parte dellโ€™autonomia privata[45].

Le considerazioni sopra esposte, non giustificano il rifiuto della tesi, propugnata dalla dottrina piรน moderna[46] e dalla prevalente giurisprudenza di merito[47], che ammette, nellโ€™ambito della disponibile, la disposizione meramente negativa, evidenziandone la natura di disposizione patrimoniale (innominata ma) tipica[48], espressiva della funzione cui il testamento assolve (sia pure in negativo) e atta ad esaurirne il contenuto.

Innanzitutto, deve sottolinearsi che se รจ vero che la clausola di diseredazione non trova fondamento in unโ€™esplicita disposizione di legge, รจ altrettanto innegabile che nessuna norma di legge la vieta espressamente e che lโ€™effetto della diseredazione puรฒ essere almeno in parte conseguito con la preterizione, della cui validitร  nessuno dubita[49].

In secondo luogo, decisivo rilievo va riconosciuto al principio della libertร  e sovranitร  della volontร  del testatore e, in particolare, alla constatazione che come egli puรฒ disporre di tutti o parte dei suoi beni escludendo in tutto o in parte i successori legittimi (disposizione positiva dei suoi beni), non si vede per quale ragione egli, esercitando il suo potere di autonomia, non possa escludere con unโ€™espressa ed apposita dichiarazione uno o piรน dei suoi congiunti ai quali la successione, nel suo silenzio, sarebbe devoluta per legge (disposizione negativa).
A ciรฒ si aggiunga che il codice vigente, accennando genericamente a disposizione di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, non sembra far riferimento, diversamente dal codice del 1865, al significato tecnico di disposizione, ma a quello piรน generico di manifestazione di volontร  del testatore in riguardo allโ€™assetto post mortem dei suoi beni: impressione, questa, significativamente rafforzata dal superamento della regola nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest[50].

Ebbene, in quest’ultima accezione รจ ragionevole che dispone dei suoi averi tanto chi li attribuisce a qualcuno, quanto chi dichiara di non volerli comunque attribuire a qualcuno[51]: ciรฒ che induce a ritenere che il negozio mortis causa sia tipico non nel contenuto[52], ma nella funzione e che, pertanto, lโ€™autonomia privata abbia un sia pur circoscritto โ€œmargine di manovraโ€ nellโ€™ambito della funzione che lโ€™ordinamento gli riconosce come tipica.

Numerosi articoli del codice civile contemplano, poi, delle disposizioni testamentarie di contenuto patrimoniale che non implicano unโ€™attribuzione in senso tecnico e che, comunque, risultano autonome rispetto alle figurae iuris di cui allโ€™art. 588, comma 1, c.c.: possono al proposito richiamarsi gli artt. 558, comma 2 (modifica dellโ€™ordine di riduzione delle disposizioni testamentarie mediante la preferenza accordata ad una di esse), 737 (dispensa dalla collazione), 752 (disposizione con cui il testatore deroga al principio della ripartizione tra i coeredi dei debiti ereditari in proporzione delle rispettive quote), 733 (norme date dal testatore per la divisione), 647 (onere testamentario), 1062 (disposizione contraria alla costituzione di servitรน per destinazione del padre di famiglia), 629 (disposizioni a favore dell’anima), 2565, comma 3, 713, commi 2 e 3 (divieti testamentari della divisione) del codice civile, nonchรฉ lโ€™art. 115 della legge sul diritto dโ€™autore (deroga al principio dellโ€™indivisione triennale tra gli eredi del diritto di utilizzazione dellโ€™opera)[53].

Infine, deve escludersi che il riconoscimento della legittimitร  della clausola di diseredazione incida sul carattere tassativo delle cause di indegnitร : dellโ€™ammissibilitร  di una simile disposizione puรฒ ragionarsi, nel nostro attuale ordinamento, esclusivamente con riguardo ai successibili per legge diversi dai legittimari quali ultimi possono essere esclusi dalla successione solo se si rendano colpevoli di uno dei comportamenti previsti dallโ€™art. 463 c.c.

Riconosciuta la validitร  della disposizione che si limiti ad escludere dalla successione un soggetto, ad essa si renderanno applicabili le norme dettate per le altre disposizioni testamentarie, nei limiti di compatibilitร : cosรฌ, ad esempio, nulla di diverso vi sarร  sotto il profilo dellโ€™interpretazione e dei vincoli formali e la clausola potrร  essere sottoposta a condizione[54] o revocata alla stregua di qualsiasi altra disposizione testamentaria[55]; non le si potrร  invece riferire la revocazione per sopravvenienza di figli, presupponendo essa unโ€™attribuzione, mentre potranno senzโ€™altro applicarsi le norme in tema di violenza, dolo ed errore.

Vero รจ che sembra ingiusto ed iniquo che la legge tuteli il diritto alla quota legittima di un figlio che abbia maltrattato o percosso il genitore, od abbia gravemente violato i doveri di assistenza e quelli alimentari verso il medesimo, o si sia totalmente allontanato dalla famiglia conducendo una vita gravemente disonorevole o immorale, oppure di un coniuge che, separato senza addebito o di fatto, abbia dato luogo a gravi violazioni dellโ€™etica familiare.

Se la ragione della tutela del legittimario si fonda sul valore della solidarietร  familiare, tale tutela viene meno se lโ€™essenza di tale solidarietร  familiare viene calpestata.

Il principio della solidarietร  familiare emerge dalla disciplina specifica degli istituti del diritto di famiglia e deriva anche dal dovere generale previsto dall’art. 2 Cost., quale concetto unitario, funzionale, del comportamento del soggetto sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitร .

Il valore della solidarietร  familiare รจ composto da regole morali e giuridiche che danno luogo non solo a diritti, ma anche a doveri, in reciproca interazione secondo, del resto, il pieno significato dell’art. 2 Cost.. Se tali doveri vengono gravemente violati, non sussiste piรน alcuna ragione della tutela di diritti che, compenetrandosi con i doveri, non sembrano piรน trovare un giusto fondamento ed una ragionevole attuazione.

Questi sono i motivi che, in una eventuale riforma del diritto successorio, potrebbero determinare lโ€™opportunitร  della reintroduzione nel nostro codice dellโ€™istituto della diseredazione testamentaria, nelle linee dei principi evidenziati nell’analisi comparatistica sopra condotta.

Il legittimario diseredato conserverebbe comunque il diritto ad ottenere un assegno di natura alimentare, se ed in quanto sussista il presupposto dello stato di bisogno ex artt. 433 e 438 c.c.

  1. La legittima: principi generali e intangibilitร 

Lโ€™art. 549 c.c. prevede che โ€œil testatore non puรฒ imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salvo lโ€™applicazione delle norme contenute nel titolo IV del libro II c.c.

La disposizione in parola vieta quindi non soltanto lโ€™apposizione di oneri e condizioni, ma anche ogni altra previsione che limiti il contenuto dei diritti riservati ai legittimari. Il divieto si estende sia ai pesi o condizioni che incidano sullโ€™oggetto di unโ€™istituzione di erede o di un legato disposto dallo stesso testatore, quanto a quelli che da lui vengano imposti sulla quota spettante al legittimario quale erede ab intestato. Tra i pesi che risultano vietati occorre ricordare sia i legati qualora siano posti a carico dei legittimari, nel caso invece gravino sullโ€™intera ereditร , nellโ€™ipotesi in cui ne derivi una lesione della legittima, possono essere resi inefficaci con lโ€™azione di riduzione[56].

Per quanto concerne, invece, la violazione del divieto, va osservato che il legittimario non รจ tenuto ad esperire lโ€™azione di riduzione per rendere inefficace la disposizione vietata, infatti, questa รจ giร  priva di effetti e lโ€™interessato, per ottenere lโ€™accertamento negativo ha solo lโ€™onere di sollevare unโ€™apposita eccezione. Si tratta quindi di nullitร  relativa[57].

  1. Le attribuzioni a titolo particolare in favore dei legittimari

Il legato a favore di un legittimario, se รจ effettuato con lโ€™intenzione di escluderlo dalla comunione ereditaria, e cioรจ se รจ disposto in sostituzione di legittima, puรฒ essere riferito ad un bene giร  gravato, in vita, da vincolo di destinazione ex art. 2645 ter.

Se il bene attribuito al legittimario รจ congruente alla quota di legittima, o se il legittimario intende conseguire il bene, nulla quaestio: si riproporranno, nei confronti del legatario-legittimario le medesime situazioni giuridiche analizzate nel paragrafo precedente[58].

Egli dovrร , esprimersi attraverso un negozio di scelta (di preferenza), con la conseguenza della rilevanza dellโ€™errore vizio[59] ovvero semplicemente conseguirlo (secondo la regola generale per la quale il legato si acquista senza necessitร  di accettazione, ricavabile dallโ€™art. 649), con la conseguenza della irrilevanza dellโ€™errore, salvi i casi (rilevanti) di violenza o dolo, in applicazione analogica dellโ€™art. 482

In caso contrario, si renderร  applicabile lโ€™art. 551 nella parte in cui prevede il diritto di rifiutare il legato e di chiedere la legittima.

Il rifiuto del legato รจ, secondo lโ€™insegnamento di Mengoni,ย  condizione preliminare per poter esperire le azioni volte a conseguire la legittima[60]. รˆ da sottolineare, inoltre, che il rifiuto del legato immobiliare soggiace alla regola generale dettata dallโ€™art. 1350 n. 5 (gli atti di rinunzia ai diritti immobiliari richiedono la forma scritta-simmetria delle forme rispetto alla costituzione ed al trasferimento).

Se ne ritrova conferma nella sentenza della seconda sezione della Cassazione n. 13785 del 22/07/2004, secondo la quale: โ€œIl potere attribuito al legittimario, in favore del quale il testatore abbia disposto un legato tacitativo, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli โ€œex legeโ€ anzichรฉ conservare il legato – potere configurabile non come diritto autonomo ma come facoltร  compresa nel diritto di agire per ottenere la legittima attraverso lโ€™azione di riduzione spettante al soggetto incluso nella categoria dei legittimari “ex” art. 536 cod. civ. – postula l’assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato, che si rende necessario in ragione del fatto che il legato si acquista โ€œispo iureโ€ e che, nel legato di specie, l’effetto traslativo dal testatore al beneficiario si verifica al momento stesso della morte del primo, onde, essendo i due benefici โ€œex legeโ€ alternativi ed essendo l’oggetto del legato giร  entrato nel patrimonio del beneficiario, questi, per conseguire la legittima, deve, previamente o quanto meno contestualmente alla domanda di riduzione, dismettere il legato (in forma scritta โ€œad substantiamโ€, in caso di legato di immobili; anche mediante dichiarazione informale o per โ€œfacta concludentiaโ€, per tutti gli altri legati)โ€.ย  Ma anche lโ€™esperimento delle azioni (di riduzione del solo testamento e di divisione) da parte del beneficiario del legato in sostituzione (rifiutato) non potrร  caducare gli effetti del vincolo di destinazione[61].

Nella valutazione dei cespiti da dividere si dovrร  tenere conto della limitazione, e lโ€™assegnatario del bene, dovrร  โ€œcontinuareโ€ la posizione giuridica del de cuius, mantenendosi vivi gli effetti della destinazione.

ย 8ย Il legato sostitutivo della legittima

Unโ€™ipotesi particolare รจ regolata dallโ€™art. 551 c.c. Detta disposizione prevede che il testatore possa lasciare al legittimario un legato in sostituzione della legittima, ovvero che abbia disposto dellโ€™intera ereditร  a favore di altri, escludendone il legittimario, e gli abbia attribuito un legato.

Ed infatti, talvolta, lโ€™acquisto del legato sostitutivo puรฒ apparire al legittimario preferibile al conseguimento della legittima.

Qualora perรฒ il legittimario non sia soddisfatto lโ€™art. 551 c.c. gli offre lโ€™alternativa o di rinunciare al legato e chiedere la legittima, esercitando lโ€™azione di riduzione ed acquistando la qualitร  di erede oppure di conseguire il legato, perdendo il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e conseguentemente non acquistando la qualitร  di erede.

Quindi se il legittimario opta per la prima soluzione prospettata, il legato perde efficacia per effetto della rinuncia, in alternativa esso rimane efficace, e perciรฒ solo lโ€™onorato resta privo della qualitร  di erede, pur conservando il diritto di rinunciare al legato e di agire quale legittimario. Va precisato perรฒ che la scelta diviene definitiva quando il legittimario dichiara che preferisce conseguire il legato, o nellโ€™ipotesi in cui lasci trascorrere il termine eventualmente fissatogli ai sensi dellโ€™art. 650 c.c.[62]

Detti effetti, non si verificano perรฒ, quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltร  di chiedere il supplemento ma in questo caso non si ha legato in sostituzione, bensรฌ in conto legittima.

Il legato in parola trova giustificazione nella volontร  del legittimario di uniformarsi integralmente al volere del testatore. La norma dellโ€™art. 551 aderisce allโ€™orientamento della dottrina prevalente, nel vigore del codice abrogato, la quale poneva, a fondamento dellโ€™efficacia della disposizione testamentaria il consenso del beneficiario del legato sostitutivo. Lโ€™art. 551 c.c., infatti, consente al legittimario, onorato del legato tacitativo, di accettare il legato e di non conseguire la qualitร  di erede, o, se preferisce, di non aderire alla disposizione testamentaria e di agire in riduzione per ottenere la quota ereditaria di riserva.

Quanto poi, alla natura di detta adesione, la dottrina prevalente sostiene che il beneficiario del legato tacitativo non rinuncia all’ereditร  accettando il legato[63], ma rinuncia allโ€™azione di riduzione. Egli, infatti, escluso per volontร  del testatore dalla successione ereditaria, qualora accetti il legato sostitutivo, non puรฒ piรน agire in riduzione per reclamare la quota ereditaria di riserva[64].

Risulta evidente quindi che, se gli eredi designati rinunciano allโ€™ereditร , o per altra causa non possono succedere e non รจ disposta alcuna sostituzione, il legittimario preterito nel testamento partecipa alla successione come erede legittimo[65].

A ben vedere poi se il testatore non ha disciplinato interamente la sua successione con il testamento, il legatario in sostituzione di legittima ha diritto di partecipare alla successione ereditaria, nella parte in cui essa รจ ab intestato.

Ma, mentre nel sistema attuale risultano risolte le questioni, aspramente dibattute nel vigore del codice del 1865, in ordine alla natura della disposizione testamentaria con la quale si attribuiscono beni determinati in luogo della legittima e sul fondamento tecnico-giuridico sul quale tale disposizione opera, rimane, invece, ancora aperta, la discussione relativa al rapporto che intercorre tra il legato in parola e la successione dei legittimari: ci si chiede, cioรจ, se il legato in sostituzione di legittima abbia, comunque, la natura di legittima al pari della quota ereditaria che sarebbe altrimenti spettata al legittimario.

Ebbene se il legato di cui all’art. 551 c.c. รจ una sorta di diritto riservato, la disposizione testamentaria che lo prevede, non puรฒ esser assoggettata ad alcun peso o condizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 549 c.c.[66]. La dottrina prevalente[67] sostiene che il legato in sostituzione di legittima integra una riserva, anche se non a titolo di quota ereditaria, con la conseguenza che la relativa previsione testamentaria attribuisce, comunque, a chi ne รจ investito la qualitร  di legittimario. Gli argomenti a sostegno di tale opinione sono, da un lato, la funzione sostitutiva della legittima del legato in parola e, dallโ€™altro, lโ€™espressa previsione dellโ€™art. 551, secondo la quale il legato ordinato in sostituzione di legittima va a gravare in primo luogo, e fino alla capienza della stessa, sulla quota indisponibile.

Lโ€™adesione al legato di cui si discute integra poi una rinuncia alla legittima, con la conseguenza che il legatario in sostituzione di legittima perde il diritto allโ€™azione di riduzione.

Il legato in sostituzione di legittima non puรฒ assurgere a quota di riserva. In questo senso, la Corte di Cassazione[68] si รจ pronunciata assimilando il legittimario rinunziante a quello che accetta un legato in sostituzione di legittima, senza considerarli ai fini del computo dei legittimari aventi diritto alla quota di riserva.

Ciรฒ sul presupposto che la natura sostitutiva del legato non toglie, comunque, ad esso il suo carattere di disposizione a titolo particolare, come tale inidonea a fondare una chiamata a titolo di riserva.

Tale pronuncia rafforza, perciรฒ, la tesi che ritiene il legato in sostituzione di legittima uno strumento concesso al testatore per โ€œescludereโ€ uno o piรน legittimari dalla chiamata ereditaria, pur salvaguardando i diritti a questo spettanti.

Ed invero, lโ€™art. 551 c.c. dispone ancora al 3ยฐ co. che il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile, se perรฒ il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per lโ€™eccedenza il legato grava sulla disponibile.

In conclusione si puรฒ evidenziare che questa figura di legato rappresenta un modo di attribuzione della legittima, in deroga al principio in base al quale questa consiste in una quota di ereditร .

Ne consegue che, il legato sostitutivo, nella misura in cui il suo valore non eccede quello della legittima, non puรฒ essere assoggettato a pesi e condizioni.

Oltretutto se lโ€™onorato scelga di conseguire il legato e non diviene erede, non per questo aumentano le quote riservate agli altri legittimari.

ย 9.ย Il legato sostitutivo con facoltร  di supplemento

L’art. 551 c.c., nel disciplinare il legato in sostituzione di legittima, nella seconda parte del comma 2 regola la figura del legato con diritto al supplemento, sullโ€™inquadramento della quale ampio รจ il dibattito, in dottrina ed in giurisprudenza, senza che, allo stato, si possa dire che la querelle abbia trovato una soluzione definitiva.

La norma statuisce che il testatore puรฒ concedere allโ€™onorato di quello che รจ, secondo la lettera della legge, un legato privativo di legittima, la facoltร  di chiedere il supplemento, nellโ€™ipotesi in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima; in questo modo il legislatore ha inteso garantire al legittimario il conseguimento, in ogni caso, dellโ€™utile che la legge gli riserva, mediante lโ€™esercizio del diritto al supplemento.

Di conseguenza, con la previsione del supplemento si consente al testatore di realizzare il suo desiderio, scongiurando, per quanto possibile, che il legittimario rinunzi al legato per far valere i suoi diritti di erede necessario, nella prospettiva di una ben maggiore soddisfazione economica. Passando alla natura giuridica della fattispecie alcuni autori[69] affermano che il legato con diritto al supplemento รจ un normale legato in sostituzione di legittima, cui il testatore non ha collegato la perdita del diritto di agire in riduzione; pertanto, lโ€™esperimento vittorioso dellโ€™azione di riduzione farebbe conseguire al legittimario la qualitร  di erede limitatamente al supplemento. In definitiva, a giudizio della citata dottrina, nel legittimario si cumulano le due figure di legatario e di erede (eventuale) per il supplemento[70].

Al legittimario legatario in sostituzione sarebbe, poi, preclusa ogni pretesa sulla successione ab intestato, avendo egli ricevuto l’intera quota di riserva.

La facoltร  di chiedere il supplemento, perciรฒ, modificherebbe completamente, rispetto a quanto detto finora, la posizione del legatario in sostituzione, che rimarrebbe riservatario, non perderebbe il diritto alla quota di ereditร  e, di conseguenza, non potrebbe esser chiamato alla successione regolata dalla legge.

Un altro autore[71], pur considerando la tesi della combinazione del legato privativo con lโ€™istituzione d’erede, coerente con il dato letterale della disposizione dellโ€™art. 551, sostiene che il legatario, sia con, che senza diritto al supplemento, non acquista mai la qualitร  di erede. Egli รจ destinatario, nel caso del legato con supplemento, di due legati in sostituzione di legittima: uno, attuale e puro, concernente il bene o i beni attribuiti specificamente dal de cuius, e lโ€™altro, mediato, sottoposto alla doppia condizione sospensiva che il primo si riveli di valore inferiore alla legittima e che il supplemento sia, in concreto, richiesto; tale soluzione, si argomenta, รจ piรน conforme all’intento del testatore di estromettere, in via definitiva, il legittimario dalla comunione ereditaria.

Infatti, lโ€™onorato, nel legato privativo di legittima, puรฒ sempre rinunciarvi, se al momento dellโ€™apertura della successione il valore dei singoli beni, cosรฌ attribuiti, risulti inferiore alla quota di legittima. Nel legato con supplemento, invece, sโ€™intende scongiurare tale eventualitร , conferendo al legatario il diritto al supplemento.

In pratica, si viene a svuotare di contenuto, almeno dal punto di vista patrimoniale, lโ€™interesse del legittimario a rinunciare al legato: il legatario, infatti, resta tale, cosรฌ come era nelle previsioni del testatore, pur avendo la possibilitร  di conseguire per intero quanto a lui dovuto.
Perciรฒ, secondo la dottrina in esame, tale opinione รจ preferibile a quella precedentemente esposta: lรฌ, lโ€™esercizio del diritto al supplemento si traduce nellโ€™esperimento dellโ€™azione di riduzione ed importa comunque lโ€™acquisto di una quota di ereditร ; qui, invece, il supplemento รจ costituito, in ogni caso, da un bene determinato, si acquista per effetto dellโ€™apertura della successione, al momento dellโ€™avveramento delle condizioni, ed evita la partecipazione del riservatario alla comunione ereditaria, salvo che lโ€™onorato non rinunci ai legati e chieda la quota di riserva.

La struttura della fattispecie, si conclude, รจ analoga a quella del legato di usufrutto con facoltร  di vendere in caso di bisogno[72], con la differenza che nel legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento lo scarto di valore tra lโ€™assegnazione disposta dal testatore e la quantificazione del diritto spettante al legittimario si presenta come elemento oggettivo[73].

I riflessi di tale orientamento in tema di successione legittima sono evidenti: il legatario non assume, in ogni caso, la qualitร  di riservatario, nรฉ, tantomeno, รจ erede limitatamente al supplemento; egli puรฒ, pertanto, prendere parte alla successione regolata dalla legge ove non preferisca agire in riduzione per ottenere l’intera quota ereditaria di legittima.

รˆ vero che ottiene unโ€™attribuzione particolare quantitativamente pari alla riserva, ma rimane legatario (anche con riferimento al supplemento) e, in mancanza di un’espressa esclusione dal testamento, ha diritto ad una quota di ereditร  nella successione legittima.
Il legato con supplemento non puรฒ perรฒ rimanere in sostituzione di legittima, difettando della funzione essenziale di privare il riservatario della quota a lui spettante: con lโ€™esercizio del diritto al supplemento, il legittimario, giร  onorato del legato, ottiene, per la parte, che residua, la quota a lui spettante, e diviene perciรฒ erede[74].

Non appare condivisibile che la disposizione testamentaria si sostanzi in un doppio legato tacitativo[75]: fermo restando il legato attuale, quello definito condizionale pone non pochi dubbi ad un interprete attento, considerando che รจ legato, per espressa indicazione dell’art. 588 c.c., lโ€™attribuzione di un bene che deve esser determinato specificamente dal testatore, mentre nel caso de quo il supplemento ha per oggetto la quota di riserva, detratto il valore del legato[76].

Pertanto, pur dovendo riconoscere un certo fascino alle opinioni di chi ha fatto perno sul testo dell’art. 551 c.c. per definire la natura giuridica del legato con supplemento, e apprezzando lo sforzo di rimanere aderenti al dettato legislativo, non si puรฒ, a questo punto, non prendere atto dellโ€™imprecisione del legislatore nella collocazione del legato con supplemento nellโ€™ambito della disciplina riguardante il legato in sostituzione di legittima.

Gran parte della piรน autorevole dottrina[77] ed alcune pronunce della Suprema Corte[78] ritengono che il cd. legato con supplemento sia, nonostante il testo legislativo, una istituzione testamentaria dโ€™erede.

Il tentativo di non togliere al legittimario la facoltร  di chiedere il supplemento implica necessariamente la volontร  di non privarlo della quota di ereditร  a lui riservata; perciรฒ l’intento del testatore รจ, in realtร , quello di istituire il legittimario nella quota di legittima.

Il beneficiario del cd. legato con supplemento รจ, in altri termini, un erede testamentario, la cui quota รจ composta dallo stesso testatore in parte con lโ€™oggetto del โ€œlegatoโ€ ed in parte con il supplemento.

Alla disposizione testamentaria, si dice, va, pertanto, accordata la natura di istitutio ex re certa: il bene o i beni assegnati non vanno oggettivamente considerati, ma rilevano in funzione della quota che il testatore ha inteso attribuire[79].

Peraltro, il legittimario consegue la differenza in piรน, rispetto al legato – il cosiddetto supplemento -, non con lโ€™esercizio dellโ€™azione di riduzione, ma ripetendo la quota residua di riserva dallโ€™asse ereditario, in sede di divisione, proprio in considerazione della disposizione testamentaria che al riservatario, in aggiunta al โ€œlegatoโ€, attribuisce il supplemento eventualmente necessario a completarne la misura. La facoltร  attribuita al legittimario di chiedere il supplemento rivela lโ€™intento del testatore di far pervenire al medesimo i beni โ€œlegatiโ€ in conto della porzione che gli compete e di devolvergli in pari tempo una quota astratta del suo patrimonio, nei limiti del valore occorrente per l’integrazione della riserva.

Perciรฒ il legittimario perviene, in tal caso, alla successione in virtรน della disposizione testamentaria e chiede il supplemento necessario allโ€™integrazione della sua quota, senza dovere agire in riduzione contro il testamento[80].

Seguendo questโ€™orientamento, la natura di istituzione dโ€™erede della disposizione e lโ€™assegnazione testamentaria della quota di legittima escludono ogni possibilitร  al legatario di prendere parte alla successione ab intestato, proprio perchรฉ, come per lโ€™opinione della combinazione del legato in sostituzione e dellโ€™istituzione dโ€™erede limitatamente al supplemento, egli ha ricevuto lโ€™intera quota ereditaria di legittima.

La tesi dellโ€™istituzione dโ€™erede ex re certa, non รจ perรฒ stata condivisa, in quanto stravolge il senso della norma, allontanandosi dal concreto volere del testatore, il quale, pur prevedendo il diritto al supplemento, ha ordinato un legato. รˆ vero, infatti, che la fattispecie de qua non si riduce ad un legato tacitativo proprio perchรฉ con la previsione del supplemento ne รจ esclusa la sua funzione precipua[81]; ma ciรฒ non vale a negare alla figura la natura di legato, a dispetto della lettera della norma che, parlando espressamente in tali termini, disciplina i legati a favore del legittimario.

Del resto, lโ€™istitutio ex re certa ricorre solo โ€œquando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonioโ€, mentre nellโ€™ipotesi di cui si discute la volontร  del de cuiussi รจ espressa con un legato. Inoltre, รจ palese la difficoltร  di rintracciare nel supplemento una disposizione testamentaria avente ad oggetto una quota di ereditร  (pari alla quota di riserva prevista ex lege, detratto il valore dei beni specificamente attribuiti).

Infatti, con il testamento al legittimario รจ accordata esclusivamente la facoltร  di chiedere lโ€™integrazione di legittima.

n questo senso depone il testo della norma, che, non a caso, disciplina gli effetti del legato privativo di legittima e quelli del legato con supplemento, utilizzando il termine โ€œsupplementoโ€.

Ciรฒ significa che il meccanismo di funzionamento delle due figure รจ lo stesso, anche se esso opera in un caso in maniera diametralmente opposta allโ€™altro: nel legato tacitativo, il legittimario che preferisce trattenere il legato, perde il diritto al supplemento e non puรฒ agire in riduzione, mentre nel legato con supplemento lโ€™onorato mantiene intatto il diritto all’integrazione, ben potendo agire in riduzione per ottenere, per il residuo, la quota di riserva a lui spettante. Diversamente argomentando si ritiene che si toglierebbe coerenza ed omogeneitร  al dettato della norma[82]. Si deve poi ricordare che la seconda parte del comma 2 dell’art. 551 esclude lโ€™applicazione al legato con supplemento della prima parte della norma, nulla statuendo per il comma 1 dello stesso articolo.

Ciรฒ comporta, non solo che lโ€™onorato di tale attribuzione particolare, se preferisce di conseguire il legato, non perde il diritto di chiedere il supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore alla legittima, ed acquista la qualitร  di erede, ma anche che egli puรฒ rinunciare al legato con supplemento e chiedere per l’intero la quota di ereditร  che รจ a lui riservata.

Tale ultima possibilitร  non รจ coerente, come รจ palese, con la tesi della istituzione testamentaria di erede ex re certa, integrando una rinuncia parziale allโ€™ereditร .

Il legato di cui si discute รจ un legato in conto di legittima: il testatore attribuisce, cioรจ, al legittimario uno o piรน beni determinati da imputare alla quota di riserva, con la conseguenza che lโ€™onorato che preferisca trattenere il legato[83], puรฒ agire in riduzione per lโ€™integrazione, ove abbia ottenuto meno del valore della riserva, utilizzando i normali mezzi posti a tutela dei legittimari.

Il riconoscimento dellโ€™azione per lโ€™integrazione รจ lโ€™indice piรน evidente della natura di legato in conto di legittima della figura de qua: infatti, la facoltร  di chiedere il supplemento identifica la volontร  del de cuius di attribuire al legatario la quota di legittima tutta intera. Pertanto, i beni attribuiti rappresentano non un surrogato, ma un acconto sulla legittima, ferma restando la facoltร  del legittimario di rinunciare al legato e chiedere l’intera quota ereditaria[84].

In questo senso si รจ aggiunto[85] che lโ€™avverbio โ€œespressamenteโ€ intende riferirsi non solo alla disposizione del testatore formulata nel senso di poter chiedere il supplemento, ma anche, e soprattutto, alla disposizione qualificata dal testatore come in conto di legittima. Attribuire espressamente la facoltร  di chiedere il supplemento significa dire legato in conto di legittima.

Per quanto attiene alla successione legittima, questโ€™impostazione implica che il legittimario-legatario in conto ha diritto alla quota di ereditร  nella successione regolata dalla legge, essendo lโ€™attribuzione a suo favore un semplice legato, il cui valore va tenuto presente solo ai fini della determinazione della riserva nel caso che il legittimario intenda agire in riduzione. Il legatario puรฒ trattenere il legato ed eventualmente agire in riduzione per ottenere quanto gli spetta, detratto il valore del legato stesso, o rinunciare al legato e chiedere lโ€™intera quota ereditaria di riserva.

In entrambe le ipotesi, lโ€™integrazione o lโ€™attribuzione della quota ereditaria di riserva preclude al legatario di avanzare pretese sulla successione legittima, che si apre quando il testatore non ha disposto interamente dell’asse ereditario.

  1. Il legato di contratto in funzione divisionale

Il testatore puรฒ disporre legati c.d. atipici come, ad esempio, il legato di contratto, il legato di posizione contrattuale (come il legato di prelazione), nonchรฉ il legato di clausola contrattuale (come la volontร  del de cuius di deferire ad arbitri la decisione di questioni concernenti lโ€™interpretazione e lโ€™esecuzione delle disposizioni testamentarie).

Il legato di contratto รจ definito, in dottrina ed in giurisprudenza, come la disposizione testamentaria con la quale si commette allโ€™erede o al legatario (nel caso del cd. โ€œsublegatoโ€) la conclusione di un determinato contratto, tipico o atipico, con un altrettanto determinato soggetto (il legatario o โ€œsublegatarioโ€), nel rispetto dellโ€™intuitus personae: per lโ€™onerato, cioรจ, deve essere indifferente contrarre con lโ€™onorato o con un qualsiasi altro terzo[86].

Unโ€™impostazione rigorosamente tecnica impone di qualificare la disposizione in oggetto nei termini di legato atipico di credito ad efficacia obbligatoria (rientrante, cioรจ, nella categoria del cd. legatum per damnationem, il beneficiario del quale รจ tutelato da unโ€™actio in personam nei confronti dellโ€™onerato), avente ad oggetto il diritto alla stipulazione di un dato contratto.

Lโ€™atipicitร  deriva dallโ€™impossibilitร  di sussunzione nello schema tipico delineato dallโ€™art. 658 c.c., che postula lโ€™esistenza del diritto di credito legato al tempo dellโ€™apertura della successione, mentre lโ€™oggetto del legato de quo รจ costituito da un credito destinato a sorgere ex novo al momento della morte del testatore[87].

Gli scopi e le esigenze che il testatore puรฒ avere di mira nella redazione del legato in oggetto sono, infatti, molteplici.

Con esso il testatore conferisce lโ€™indubbio vantaggio di ottenere la stipulazione di un contratto che lโ€™onorato mai avrebbe potuto ottenere senza lโ€™intervento del testatore, ovvero che avrebbe comunque ottenuto, ma a costo di lunghe e dispendiose trattative che invece con tale disposizione vengono del tutto azzerate.

Insomma, a prescindere dalle condizioni dello stipulando contratto, il legato di credito alla stipulazione arreca giร  un considerevole beneficio al legatario, la cui portata si apprezza valutando la rilevanza degli interessi che il testatore intende appagare: il bisogno di lavoro, il bisogno abitativo, il bisogno di denaro (per sopravvivere, per curarsi, per iniziare unโ€™attivitร  imprenditoriale, per intraprendere studi, eccetera).

Ci si chiede in dottrina se possa essere veramente qualificato come un legato atipico.

Esistono disposizioni testamentarie connotate dalla stessa atipicitร  dei contratti innominati previsti dallโ€™art. 1322, secondo comma, codice civile?

Una parte della dottrina qualifica โ€œtipiciโ€ i legati espressamente regolati dalla legge e โ€œatipiciโ€ quelli non puntualmente contemplati[88]; taluni, poi, estendono la qualificazione di tipicitร  altresรฌ agli schemi astratti dellโ€™istituzione di erede e del legato, di cui allโ€™art. 588 codice civile[89].

Autorevole dottrina[90] dubita che le singole disposizioni testamentarie siano dotate di una causa propria, reputandole piรน fondatamente quali momenti di un unico programma negoziale, espressione di una funzione unitaria (la regolamentazione degli interessi per il periodo post mortem).

La tesi merita una convinta adesione: le prescrizioni del testamento, da un lato, ed i singoli contratti, dallโ€™altro, non presentano la stessa valenza causale; lโ€™art. 1321 codice civile definisce la natura giuridica del contratto, mentre le norme sulle singole fattispecie contrattuali ne fissano la causa in ragione degli interessi e delle esigenze che mirano a soddisfare, ma tutte assumono la stessa veste giuridica di contratto.

Al contrario lโ€™art. 587 codice civile traccia una volta per tutte i confini della dimensione funzionale del testamento, della quale risultano necessariamente parte integrante lโ€™istituzione di erede ed il legato (dei quali discorre lโ€™art. 588 codice civile), nonchรจ tutte le fattispecie di legato, previste o non previste dal codice[91] .

Non esiste una norma che, come lโ€™art. 1321 citato per il contratto, chiarisca quale sia la natura giuridica del testamento: da tempo la dottrina ha risolto il quesito, inserendo lโ€™istituto nella categoria dottrinale del negozio giuridico, inteso come lโ€™atto di privata autonomia indirizzata a uno scopo che lโ€™ordinamento giuridico reputa meritevole di tutela[92].

Questโ€™ultima tesi comporta la conclusione che lโ€™ordinamento dimostrerebbe tolleranza rispetto al contenuto, del legato di contratto e dei legati obbligatori in genere, esclusa qualunque indagine sulla socialitร  dellโ€™intenzione e dello scopo; dunque le singole disposizioni testamentarie non devono soggiacere al giudizio di meritevolezza sociale di cui allโ€™art. 1322, secondo comma, c.c., visto che lo stesso รจ giร  stato superato dal testamento nel suo insieme[93].

Al contrario, la condivisione della prima opzione interpretativa implica lโ€™affermazione della necessitร  di unโ€™indagine da parte del notaio (al quale sia stato richiesto di assistere il testatore) sulla sussistenza di un ulteriore requisito di validitร  del legato: la rispondenza ad interessi meritevoli di tutela secondo lโ€™ordinamento giuridico.

Perchรจ la delicatezza di tale compito emerga in tutta la sua evidenza basta focalizzare lโ€™attenzione sulla sanzione civilistica che potrebbe colpire la disposizione, la quale non si presenti idonea al superamento del giudizio di meritevolezza piรน volte citato: la nullitร  per assoluto difetto di causa, con conseguente responsabilitร  del notaio ex art. 28 legge 16 febbraio 1913 n. 89 25.

ย 11.ย Le donazioni

Prima della L. 14 maggio 2005, n. 80, i pesi e le ipoteche costituiti sopra i beni donati successivamente alla data della liberalitร , erano travolti dallโ€™accoglimento dellโ€™azione di riduzione (art. 561 c.c.), mentre lโ€™alienazione della proprietร  dei beni stessi rimaneva efficace, ma inopponibile al legittimario vittorioso, al quale i medesimi dovevano essere restituiti in natura alla duplice condizione che il donatario fosse insolvente (art. 563, comma 1, c.c.) e che il terzo acquirente non preferisse liberarsi dallโ€™obbligo pagando l’equivalente in denaro (art. 563, comma 3, c.c.).

Sul punto la dottrina assolutamente prevalente riteneva che con il termine โ€œpesiโ€ il legislatore avesse inteso comprendere non solo โ€œi pesi in senso tecnico, quali le servitรน e gli oneri realiโ€ ma anche โ€œi diritti, reali o personali, di godimento o di garanzia, anche se costituiti senza la volontร  del legatario o del donatario (sequestro, pignoramento, ecc. …)โ€[94] .

Si assisteva pertanto ad un doppio regime di tutela per il legittimario: assai efficace, per quanto riguarda i diritti di cui all’art. 561 c.c.(si pensi ad esempio ad un usufrutto); meno stringente, in caso di alienazione totale del bene. Differenza difficilmente giustificabile sul piano razionale, ma coerente con i precedenti storici delle disposizioni in questione[95].

Con la novella, della L. 14 maggio 2005, n. 80, il legislatore[96] ha posto in parte rimedio a questa situazione, poichรฉ, decorso il ventennio dalla trascrizione della donazione, tanto i diritti di cui allโ€™art. 561, quanto le alienazioni di cui allโ€™art. 563 riceveranno lo stesso trattamento giuridico nei rapporti con i legittimari vittoriosi, restando definitivamente efficaci ed opponibili a questi ultimi.

Tuttavia, il legislatore, evidentemente spinto dallโ€™esigenza di non pregiudicare gli eventuali futuri legittimari che, vivente il donante, temessero di ricevere un pregiudizio dal meccanismo delineato, ha concesso ai medesimi[97], quale correttivo, un diritto di opposizione, il cui esercizio comporta la sospensione del termine ventennale citato ed impedisce cosรฌ ai terzi di consolidare il proprio acquisto, sottraendosi cosรฌ al rischio della riduzione.

Il legislatore, infine, ha tenuto anche conto della possibilitร  che, in considerazione dei particolari rapporti tra futuri legittimari e donatari, si intendesse agevolare questi ultimi nel caso di stipula di atti di alienazione, parziale o totale, del bene donato (atti, per la veritร , che il donatario giร  potrebbe giuridicamente compiere autonomamente, ma sul piano pratico di difficile attuazione proprio a causa del rischio della riduzione).

A tal fine, ha espressamente sancito la legittimitร  della rinuncia al diritto di opposizione, rinuncia che, ove effettuata da tutti gli aventi diritto, dovrebbe (il condizionale รจ obbligatorio, come si vedrร ) tranquillizzare i terzi sulla definitiva bontร  del proprio acquisto.
Le modifiche apportate al codice civile costituiscono quindi la risposta allโ€™esigenza di risolvere il problema, assai frequente nella prassi, della commerciabilitร  dei beni immobili provenienti da donazione, quando il donante sia ancora in vita o non sia trascorso dalla sua morte il decennio per la prescrizione dellโ€™azione di riduzione (o non sia intervenuta rinuncia allโ€™azione di riduzione da parte dei legittimari). Lโ€™intervento del legislatore รจ nato probabilmente guardando alla prassi bancaria, nella quale i beni provenienti da donazione non sono accettati in garanzia fino al decorso del termine per lโ€™azione di riduzione.
La modifica approvata dal legislatore si pone in questโ€™ottica e, prendendo atto del notevole intralcio che il sistema della riserva pone alla libera circolazione dei beni donati[98], attua una mediazione tra i diritti dei legittimari e lโ€™aspettativa dei terzi alla consolidazione degli effetti degli atti giuridici, soprattutto quando questi ultimi siano assai risalenti nel tempo.

Dโ€™altra parte, รจ radicato nellโ€™ordinamento il principio che il tempo adegui la situazione di diritto a quella di fatto: รจ il caso dellโ€™usucapione (prescrizione acquisitiva) o della prescrizione estintiva dei diritti. Non a caso, proprio con riferimento alla tutela dei terzi acquirenti da proprietari di beni di provenienza donativa, si รจ avanzata lโ€™idea che lโ€™usucapione possa essere fatta valere dallo stesso donatario del bene, decorso il ventennio.

Si tratta di unโ€™applicazione della โ€œteoria del doppio effettoโ€[99], che giudica compatibile la coesistenza di piรน cause giuridiche in relazione agli stessi effetti. Nel caso dellโ€™acquisto dal donante che sia il vero titolare del bene, si giungerebbe cosรฌ ad ammettere la possibilitร  che, decorso un certo termine, possa comunque operare la fattispecie acquisitiva a titolo originario in favore del donatario, sรฌ che, estremizzando, questโ€™ultimo potrebbe qualificarsi indifferentemente proprietario in virtรน di entrambi i titoli.

La ritrosia della dottrina e della giurisprudenza a condividere tale tesi si basava principalmente sulla considerazione che il legittimario agisce verso il donatario senza mettere in discussione la sussistenza del suo diritto di proprietร , ma anzi presupponendolo[100], a cui andava aggiunta la difficoltร  di concepire il decorso di un termine di prescrizione (acquisitiva) contro un soggetto (il futuro legittimario) che, durante la vita del donante, si sarebbe trovato nellโ€™impossibilitร  giuridica di compiere atti interruttivi (e ciรฒ, contro lโ€™art. 2935).

La legge, oggi, nellโ€™ammettere il diritto di opposizione alla donazione, concettualmente rimuove lโ€™unico serio ostacolo che avrebbe potuto impedire lโ€™adesione allโ€™orientamento riportato del doppio effetto, ma per altro verso implicitamente rigetta lโ€™orientamento stesso, perchรฉ il meccanismo che sottrae, decorso il ventennio, i creditori ipotecari o gli acquirenti dalla restituzione del bene al legittimario vittorioso, non si basa affatto sullโ€™usucapione del medesimo da parte del donatario, comโ€™รจ confermato, tra l’altro, dallโ€™art. 561, comma 1, il quale impone al donatario di compensare in denaro il minor valore del bene.

Lโ€™esistenza di questโ€™obbligo, infatti, conferma che, pur decorso il ventennio, il donatario deve rendere conto al legittimario del valore del bene (ricorrendo naturalmente i presupposti per l’applicazione degli artt. 561 o 563), il che appunto significa che la legge nega la possibilitร  che un bene oggetto di donazione possa essere usucapito, almeno durante il ventennio fissato per la consolidazione degli eventuali diritti dei terzi.

Ebbene, il legislatore ha introdotto le modifiche in commento โ€œAl fine di agevolare la circolazione dei beni immobili giร  oggetto di atti di disposizione a titolo gratuitoโ€.

Quanto alla natura degli atti presi in considerazione dalla legge, รจ evidente che gli ostacoli alla circolazione che la norma evoca non sono ascrivibili allโ€™amplissima categoria degli atti gratuiti, ma alla sua species costituita dagli atti caratterizzati da spirito di liberalitร . Oggetto della novella, non sono quindi tutti gli atti gratuiti, ma le sole donazioni, sia dirette che indirette[101] (come si ricava anche dal richiamo contenuto nellโ€™art. 564, ultimo comma, c.c.), effettuate in vita dallโ€™autore della successione, perchรฉ solo per questi negozi si pone il problema della lesione dei diritti di riserva e quindi della tutela di cui agli artt. 553 ss..

Ci si deve poi chiedere se, nellโ€™espressione riportata, sia stato corretto lโ€™utilizzo dellโ€™avverbio giร . Infatti, leggendo letteralmente il preambolo dellโ€™art. 2, comma 4-novies, sembrerebbe che lโ€™intervento normativo sia limitato alla tutela delle sole donazioni stipulate anteriormente all’entrata in vigore della legge.

A questโ€™interrogativo รจ stata data risposta negativa: infatti, adottando una simile interpretazione restrittiva, non avrebbe avuto senso inserire definitivamente nel codice civile le modificazioni citate agli artt. 561 e 563, il che invece rende evidente proprio la volontร  di predisporre una normativa a regime.

Poichรฉ la legge non distingue, si deve ritenere che lโ€™azione di restituzione sia ai legittimari preclusa semplicemente in conseguenza del decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione, a nulla rilevando il mo mento dellโ€™acquisto dei diritti da parte dei terzi. Sarร  pertanto indifferente, ad esempio, che il ventennio cada successivamente allโ€™iscrizione dellโ€™ipoteca sul bene donato o che la formalitร  in parola sia curata solo successivamente al decorso di tale termine.
Quanto al momento iniziale del termine ventennale, lโ€™art. 561, comma 1, c.c. lo fissa alla data della โ€œtrascrizione della donazioneโ€, mentre il successivo art. 563, comma 1, c.c. fa riferimento alla sola data della โ€œdonazioneโ€.

Tuttavia, se si considera l’inciso finale dellโ€™ultimo comma dellโ€™art. 563 c.c., trova conferma lโ€™idea che il termine iniziale di cui si parla decorra effettivamente dalla trascrizione dellโ€™atto, e non dalla semplice stipulazione del medesimo[102].

L’art. 561, comma 1, c.c. dispone che il compimento del termine citato rende definitivamente efficaci i pesi e le ipoteche costituiti sul bene donato โ€œse la riduzione รจ domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione purchรฉ la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successioneโ€[103]. Il legislatore non ha quindi inteso disporre unโ€™eccezionale dilatazione del termine per la proposizione dellโ€™azione di riduzione da dieci anni a venti anni, avendo semplicemente esplicitato una delle ipotesi che astrattamente potrebbero verificarsi (anzi, forse proprio l’ipotesi emblematica), e cioรจ che il ventennio si compia giร  durante la vita del donante stesso.

Dalla lettura delle innovazioni apportate dalla legge, si ricava innanzitutto che il legislatore non ha inteso privare i legittimari non donatari della propria quota di riserva[104]. Infatti, lโ€™effetto preclusivo disposto dalla legge, riguarda la sola azione di restituzione contro i terzi acquirenti dal donatario.

Il legittimario che ha esperito vittoriosamente lโ€™azione di riduzione ha quindi diritto al valore dellโ€™intero bene, (pur se fosse gravato da un peso o da unโ€™ipoteca divenuti definitivamente efficaci), come risulta dal nuovo secondo periodo dell’art. 561 c.c., il quale sancisce โ€œlโ€™obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beniโ€.

In questo caso, oggetto della riduzione sarebbe pur sempre il bene in natura, anche se gravato dal peso o dallโ€™ipoteca. Il minor valore del bene, conseguente allโ€™indicata consolidazione dei diritti citati, sarebbe compensato (cosรฌ si esprime il legislatore) in denaro da parte del donatario[105].

Non si tratta di unโ€™innovazione che altera le quote di riserva fissate nel codice. Infatti che il meccanismo di โ€œemancipazioneโ€ del bene donato ideato dal legislatore ha solamente lโ€™effetto di precludere lโ€™azione di restituzione contro i terzi acquirenti, restando impregiudicata quella contro i donatari. Da un punto di vista giuridico, tuttavia, si registra una restrizione degli effetti dellโ€™azione di riduzione in senso ampio (comprensiva, cioรจ, dell’azione di riduzione in senso stretto, dellโ€™azione di restituzione verso i donatari e dell’azione di restituzione verso i terzi acquirenti), la quale, qualora fosse decorso il ventennio, colpisce il donatario, ma potrebbe non colpire i successivi acquirenti del bene o di diritti sul bene.

Il che, sotto il profilo economico, puรฒ tradursi in una lesione del legittimario, considerata la possibilitร  che il donatario (tenuto alla restituzione del bene in natura e, sussistendone i presupposti, alla compensazione in denaro) sia insolvente.

Tale eventualitร  (lโ€™insolvenza del donatario) puรฒ causare conseguenze contrarie alla ratio posta a fondamento della norma di cui all’art. 559 (e dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 563, secondo cui la restituzione degli immobili ai terzi acquirenti si puรฒ chiedere โ€œnel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimiโ€)[106] relativa all’ordine di riduzione delle donazioni (โ€œLe donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anterioriโ€).

In seguito alla novella, un diverso ordine di riduzione delle donazioni potrebbe essere causato dalla volontร  del legittimario. Infatti, il meccanismo dellโ€™opposizione alla donazione o della rinuncia allโ€™opposizione sembra in grado di poter determinare proprio il rovesciamento della regola dettata dal legislatore con lโ€™art. 559 c.c..

Si prenda, ad esempio, lโ€™ipotesi in cui, in presenza di due donazioni successive, gli aventi diritto rinuncino allโ€™opposizione nei confronti dell’ultima donazione e si oppongano invece alla prima (o comunque non sia decorso il termine ventennale dalla prima donazione).

Sul piano dellโ€™ordine della riduzione, il legittimario dovrร  sempre aggredire per prima la donazione piรน recente (quella per la quale, nellโ€™esempio fatto, si rinunciรฒ al diritto di opposizione), anche se non avrร  la possibilitร  di agire in restituzione verso i terzi acquirenti del bene o dei diritti oggetto di quella donazione.

Ciรฒ comporta, in caso di insolvenza del donatario, lโ€™applicazione della regola di cui all’art. 562 c.c.: โ€œIl valore della donazione che non si puรฒ recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolventeโ€.

La detrazione del valore dalla massa ereditaria produce la diminuzione sia della quota disponibile che di quella indisponibile dell’ereditร , con la conseguenza che la donazione precedente, in ipotesi interamente gravante allโ€™origine sulla disponibile, potrebbe essere aggredita, in tutto o in parte.

Tale effetto, che in definitiva si produce con il concorso della volontร  del legittimario (in una con un evento casuale, qual รจ lโ€™insolvenza del donatario successivo), si palesa iniquo nei confronti del donatario o dei donatari di data anteriore, oltre che in contrasto con la presumibile intenzione del donante, il quale, calcolando lโ€™ammontare delle proprie sostanze, avrebbe potuto sperare nella salvezza dei diritti dei primi donatari.

ย CAPITOLO II

Gli strumenti a tutela dei diritti dei legittimari

ย 1.ย I profili relativi allโ€™apertura della successione

La successione mortis causa realizza innanzitutto lโ€™obiettivo di assicurare una continuitร  fra il de cuius ed il suo successore, evitando le conseguenze che deriverebbero dallโ€™automatica estinzione dei rapporti, primi fra tutti quelli obbligatori.

La successione soddisfa, poi, lโ€™esigenza di certezza del diritto: realizza, per volontร  del defunto o per legge, una devoluzione di diritti e di rapporti a determinati soggetti, in modo da evitare i rischi che graverebbero sullโ€™ordine sociale ed economico per lโ€™esistenza di patrimoni privi di titolare.

La successione si apre al momento della morte (art. 456 c.c.) e la legge predispone, gli atti dello stato civile (art. 449 c.c. e ss.), lโ€™accertamento, la pubblicitร  e la prova del decesso.

Il momento di apertura della successione รจ rilevante per molteplici profili: con riguardo a questo momento, difatti, va, innanzitutto, stabilita la cittadinanยญza del de cuius per dedurne lโ€™ordinamento competente a regolare (art. 23 disp. prel. c.c.) lโ€™intera vicenda successoria[107] nonchรฉ la disciplina applicabile in caso di mutamenti legislativi; in secondo luogo vanno valutati i presupposti soggettivi per la vocazione ereditaria[108] (capacitร  dei successibili: art. 462 c. c.), e gli effetti dellโ€™acquisto dellโ€™ereditร  operato con lโ€™accettazione (art. 459 c. c.); inoltre, salvo il caso di istituzione condizionata, decorre dal momento di apertura della successione (art. 480 c. c.) la prescrizione decennale del diritto del chiamato di accettare l’ereditร , nonchรฉ (sia pure, in tal caso, in alternativa con la notizia della devoluzione) il termine di decadenza dal beneficio dโ€™invenยญtario per il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari (art. 485 c. c.).

Peraltro ai fini dellโ€™attuazione delle disposizioni testamentarie, occorre far riferimento alla situazione patrimoniale esistente al momento dell’apertura della successione, ben potendo il testatore disporre anche di beni che non gli appartengono al momento della redazione del testamento ma rientranti nel suo patrimonio al momento della sua morte[109].

Lโ€™apertura della successione si verifica nel luogo dellโ€™ultimo domicilio del defunto (art. 456 c. c.), determinando cosรฌ lโ€™ufficio giudiziario ed il giudice competente per le varie procedure connesse alla vicenda successoria, nonchรฉ il foro territorialmente competente per le cause ereditarie (art. 22 c. p. c.).

Ai fini meramente fiscali acquista, invece, rilievo il luogo dellโ€™ultima resiยญdenza del defunto (art. 35 d. p. r. 26-10-1972 n. 637).

Infine, lโ€™apertura della successione, individuando obiettivaยญmente lโ€™esistenza di una ereditร , pone il problema della garanzia della sua destinazione rendendo, perciรฒ, ammissibili una serie di urgenti provvedimenยญti conservativi espressamente previsti e regolati (artt. 752 e ss. c.p.c.). Il fenomeno della chiamata allโ€™ereditร  si verifica mediante la โ€œvocazioneโ€[110] (art. 458 c.c.).ย  Essa รจ il fondamento del fenomeno successorio, costituisce il titolo in base al quale si succede, designa le persone che sono legittimate a succedere al de cuius.

La โ€œdelazioneโ€, invece, indica il fenomeno dellโ€™offerta del patrimonio ereditario ad un soggetto, cui spetta, quindi, il diritto di accettare l’ereditร [111].

La delazione costituisce lโ€™aspetto dinamico della vocazione, normalmente con essa coincidente o rispetto ad essa differita (si pensi allโ€™ipotesi di istituzione sottoposta a condizione sospensiva, qui la vocazione รจ immediata mentre la delazione รจ differita al momento dell’avveramento della condizione).

La vocazione รจ la designazione del successibile, la delazione รจ lโ€™effettiva chiamata dellโ€™erede.

A norma dellโ€™art. 459 c.c., lโ€™ereditร  si acquista con l’accettazione[112]. Lโ€™ โ€œaccettazioneโ€ รจ il negozio per mezzo del quale il chiamato acquista lโ€™ereditร  con effetto dal giorno dellโ€™apertura della successione

In generale, la delazione che segue lโ€™apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non รจ di per se sola sufficiente allโ€™acquisto della qualitร  di erede.

Infatti, con la delazione si pone dinanzi al chiamato lโ€™ereditร , conferendogli il diritto di accettarla, mentre per lโ€™acquisizione della qualitร  di erede, sia nellโ€™ipotesi di successione legittima che in quella di successione testamentaria, รจ necessaria anche, da parte del chiamato, lโ€™accettazione, come chiaramente prescritto dallโ€™art. 459 c.c. [113].

Lโ€™accettazione ha natura di negozio giuridico[114] e possiede efficacia retroattiva, operando in maniera che non si verifichi soluzione di continuitร  fra il de cuius e lโ€™erede.

Essa si dice espressa quando avviene mediante aditio, cioรจ attraverso dichiarazione esplicita di volontร , con cui si accetta lโ€™ereditร  oppure si assume il titolo di erede, contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata. In tale fattispecie, si tratta di un negozio formale ad essentiam.

Non va perรฒ dimenticata la fattispecie di accettazione in forma tacita, effetto di pro herede gestio, cioรจ del compimento da parte del chiamato di atti che presuppongono necessariamente la volontร  di accettare e che non potrebbe compiere se non nella qualitร  di erede (art. 476 c.c.).

In ambedue i casi, la semplice delazione non รจ che la situazione in base alla quale i beni ereditari sono oggettivamente a disposizione dei chiamati[115], il cui diritto di accettare lโ€™ereditร  si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno di apertura della successione.

I soggetti che vi hanno interesse possono, comunque, domandare allโ€™autoritร  giudiziaria di fissare un termine piรน breve entro cui il chiamato dichiari se accetta o rinunzia, trascorso inutilmente il quale il chiamato perde il diritto di accettare (art. 481 c.c.). Anche un coerede puรฒ essere soggetto interessato a fare fissare un termine entro il quale un altro coerede dichiari se accetta o meno [116].

Uno dei piรน tormentati problemi del diritto successorio riguarda altresรฌ la qualifica di erede del legittimario, da taluni affermata, da altri negata.

Una parte della dottrina[117] ritiene che il legittimario sia erede fin dal momento dellโ€™apertura della successione.

Secondo unโ€™altra parte della dottrina[118] il legittimario, con lโ€™apertura della successione, ha un solo diritto, esperibile sia contro i successori a titolo particolare che contro i successori a titolo universale, nonchรฉ, eventualmente, contro i donatari: quello, cioรจ, di conseguire sul patrimonio del defunto beni per un valore corrispondente alla propria quota di legittima. Questa non coincide con la quota astratta dello ius defuncti, ma รจ, invece, una quota concreta dellโ€™attivo netto, e conseguentemente non puรฒ dirsi erede il legittimario che tale quota consegua. In particolare, si sostiene che il legislatore si preoccuperebbe soltanto di assicurare al legittimario una quota di utile netto, cioรจ un valore economico, essendo, di massima, irrilevante che questo valore venga conseguito a titolo di ereditร , a titolo di legato, ovvero a titolo di donazione. La tesi si basa sullโ€™art. 556 c.c. che, nel determinare la porzione disponibile (e quindi la legittima), non si riferisce ad una quota di ereditร , che comprende attivo e passivo, ma appunto ad una quota di utile netto che, naturalmente, esisterร  solo quando il calcolo (relictum โ€“ debiti + donatum) dia un risultato positivo.

Dalla teoria sopra esposta si รจ dedotto che i diritti dei legittimari non costituiscono un terzo genere di successione, ma rappresentano un limite allโ€™applicazione delle norme sulla successione legittima e testamentaria. I legittimari sono eredi, se si fa luogo alla successione legittima o se siano chiamati dal testatore, ma non lo sono se vi รจ il testamento col quale si sia conferita lโ€™intera universalitร  a persone diverse dai legittimari; costoro nemmeno per effetto dellโ€™esercizio dellโ€™azione di riduzione acquistano la qualitร  di erede.

Il legittimario, in quanto tale, non รจ chiamato allโ€™ereditร ; egli puรฒ eventualmente essere chiamato o per successione testamentaria (se istituito erede dal testatore) o per successione legittima (se le disposizioni testamentarie mancano o comunque non coprono lโ€™intero asse ereditario).

  1. Delazione ereditaria e il legittimario pretermesso

Lโ€™art. 457 c.c. sotto la rubrica โ€œdelazione dellโ€™ereditร โ€, stabilisce che lโ€™ereditร  si devolve per legge, o per testamento specificando cosรฌ lโ€™apertura della successione, lo svolgimento della vicenda successoria si risolve, di norma, nellโ€™offerta (o devoluzione) dellโ€™ereditร  alle persone che, per chiamata (o vocazione), possono, volendo, accettarla[119].

Titoli della chiamata sono la legge o il testamento, distinguendosi cosรฌ una successione legittima e una successione testamentaria secondo che lโ€™individuaยญzione del (o dei) chiamato allโ€™ereditร  e la determinazione del lascito (oggetto della delazione) siano determinati rispettivamente senza (successione ab intestaยญto) o con riferimento alle disposizioni di un efficace negozio testamentario[120].

Il legislatore, peraltro, configurando i rapporti tra le due successioni, prescriยญve che โ€œnon si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentariaโ€ (art. 457, 2 comma, c. c.): se ne deve dedurre che, nel nostro ordinamento, la successione legittima sia da ritenersi meramente sussidiaria perchรฉ destinata ad operare con norme (quindi) dispositive[121], soltanto in mancanza, totale o parziale, di una efficace e diversa volontร  testamentaria.

In dottrina da diversi anni ci si รจ posto il problema se in mancanza di una chiamata, sia testamentaria che intestata, il legittimario pretermesso รจ o non รจ erede.

Da un lato si รจ infatti autorevolmente affermato che ormai รจ divenuto diritto vivente il principio per cui il legittimario pretermesso dal testatore non รจ chiamato allโ€™ereditร  se e fino a quando non consegue la

quota riservata mediante lโ€™azione di riduzione[122].

Sul punto infatti la giurisprudenza afferma che โ€œIl legittimario totalmente pretermesso dallโ€™ereditร , che impugna per simulazione un atto compiuto dal โ€œde cuiusโ€ a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualitร  di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dellโ€™azione di riduzione, ai cui fini non รจ tenuto alla preventiva accettazione dell’ereditร  con beneficio di inventario[123].

E ancora โ€œIl legittimario pretermesso non รจ chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento; ne consegue che, la condizione della preventiva accettazione dell’ereditร  con beneficio d’inventario, stabilita dal comma 1 dell’art. 564 c.c. per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualitร  di erede per disposizione testamentaria o per delazione ab intestato, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatoreโ€[124].

Dallโ€™altro, si รจ affermata lโ€™opposta tesi: lโ€™azione di riduzione[125] รจ โ€œapprestata al fine esclusivo di assicurare lโ€™attribuzione del solo attivo della quota (impropriamente definita tale)โ€ al legittimario e, perciรฒ, lโ€™azione โ€œnon fa recuperare la qualitร  di erede โ€“ per lโ€™intero โ€œallโ€™erede lesoโ€ โ€“, in quanto capace di assicurare solo lโ€™attribuzione dellโ€™attivo di quanto corrispondente allโ€™attribuzione fatta dalla legge (erede preterito), o di integrare la minor attribuzione (erede leso), e non anche di attribuire la quota (o parte di essa), quale complesso di situazioni attive e passiveโ€[126].

Si discute poi se il legittimario pretรจrito debba accettare dopo la sentenza di riduzione o se lโ€™accettazione sia giร  implicita nella domanda di riduzione.

Parte della dottrina[127] ha osservato in proposito che la fattispecie in esame segue un ordine cronologico inverso rispetto a quello normale: prima si ha lโ€™atto di volontร  del legittimario (con la domanda di riduzione) e poi si ha la delazione e lโ€™acquisto (con la sentenza che accoglie il reclamo della quota riservata). Non si tratta certo di una delazione ope judicis ma di una delazione ope legis, perchรฉ a seguito della pronuncia di riduzione, i beni ereditari si considereranno, rispetto al legittimario vittorioso, come rientranti automaticamente nel patrimonio del defunto.

Una parte della dottrina[128], invece, ritiene che dal passaggio in giudicato della sentenza di riduzione derivi, in capo al legittimario, lโ€™acquisto della qualitร  di semplice chiamato; da tale momento decorrerebbe quindi il termine per accettare lโ€™ereditร  o rinunziarvi.

La riduzione in ogni caso puรฒ aver luogo anche a seguito di un atto di riconoscimento da parte dellโ€™erede testamentario a favore del legittimario pretermesso o leso.

  1. La posizione del legittimario leso: le azioni a tutela del legittimario

Dispone lโ€™art. 735, comma 1: โ€œla divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti รจ nullaโ€[129]

รˆ opinione unanime in dottrina che la nullitร  sancita dalla norma colpisce la divisione solo dal punto di vista distributivo, mentre i profili che riguardano la preterizione intesa in senso istitutivo, come riflesso della devoluzione dellโ€™intera ereditร  in favore di altri, ricadono sotto lโ€™ambito della riduzione.

Nel caso in cui il testatore abbia distribuito con la divisione tutto il suo

patrimonio, trascurando il legittimario, costui non รจ soltanto escluso dalla ripartizione dei beni, ma รจ privato della quota ereditaria, vale a dire preterito in senso tecnico. In questโ€™ipotesi il legittimario ha lโ€™onere di reclamare pregiudizialmente la quota ereditaria di riserva, proponendo lโ€™azione di riduzione contro gli eredi istituiti, e solo dopo avere conseguito per questa via la qualitร  di erede puรฒ far valere la nullitร  della divisione e chiedere una divisione giudiziale, nella quale egli concorre in ragione della quota di riserva conseguita con la riduzione[130]. Posto che la nullitร  incide solo sul riparto, la nuova divisione dovrร  essere fatta assegnando al legittimario una porzione di valore pari alla quota legittima e mantenendo fra gli altri eredi la proporzione di valore voluta dal testatore[131].

Se il testatore ha trascurato il legittimario, tuttavia lasciando nella successione beni sufficienti a comporre la riserva, il legittimario consegue ab intestato le ceterae res della massa: la divisione testamentaria รจ salva, dovendosi considerare tale ipotesi espressione del potere del testatore di comporre le porzioni di legittima come meglio creda, senza essere vincolato da limiti qualitativi nella scelta dei beni[132].

Se i beni devoluti ex lege al legittimario non sono sufficienti a comporre la riserva, nel senso che la quota possa essere parzialmente composta con i beni residui, la divisione testamentarie non si sottrae alla sanzione della nullitร  sancita dalla norma per il caso di preterizione[133].

Se il testatore ha istituito erede il legittimario nella quota di riserva o in quota maggiore, ma poi lโ€™ha dimenticato nella formazione delle porzioni in sede di divisione, questa รจ nulla e dovrร  procedersi a nuova divisione, nella quale il legittimario vi parteciperร  come erede testamentario, in base alla quota che il testatore gli ha attribuito.

Ancora, lโ€™azione di nullitร , concepita come il passaggio essenziale per pervenire a nuova divisione, costituisce la tutela del legittimario al quale sia stata assegnata una somma di denaro non compresa nel relictum, ma che deve essere corrisposta dallโ€™assegnatario dei beni relitti. Essendo il legittimario contemplato nel testamento, non cโ€™รจ preterizione[134] e nemmeno lesione quantitativa se la quota in denaro corrisponde a quanto gli spetta. Ciรฒ che rende invalida la divisione รจ il fatto che il diritto del legittimario ad una quota di beni non si puรฒ trasformare in un diritto di credito, senza il concorso della sua volontร [135].

In tutte le altre ipotesi il legittimario รจ tutelato dallโ€™azione di riduzione

prevista dallโ€™art. 735, comma 2, c.c. da cui consegue, secondo la regola dellโ€™art. 558 c.c., la proporzionale inefficacia delle attribuzioni nei limiti in cui ledano la legittima[136].

Sono applicabili i principi che governano la riduzione delle disposizioni aventi ad oggetto cose determinate.

Nel caso di patto di famiglia previsto dalla legge del 14 febbraio 2006, n. 55, il legittimario pretermesso, in ogni caso, potrร  impugnare il patto facendone accertare lโ€™inefficacia e/o nullitร ; รจ discutibile la possibilitร  di una ratifica ex post che, comunque, dovrebbe rivestire la forma solenne.

ย 4.ย La natura dellโ€™azione di riduzione

La definizione della posizione giuridica del legittimario estromesso, come ho detto nel paragrafo 2 capitolo due della mia tesi, รจ pregiudiziale alla soluzione del problema della natura giuridica dell’azione di riduzione.

Gli autori favorevoli al riconoscimento della qualitร  di erede al legittimario preterito, in particolare, ritengono che tale qualitร  costituisca un presupposto per l’esperimento dell’azione di riduzione, dal quale dipende la legittimazione ad agire dell’attore[137].

Ne deriva che la pronunzia emessa nel giudizio di riduzione, secondo la dottrina in esame, non รจ finalizzata allโ€™attribuzione del titolo di erede, che รจ preesistente. Lโ€™effetto tipico della riduzione si risolve, invece, nella caducazione degli effetti delle disposizioni lesive della legittima, fino alla completa reintegrazione della stessa[138].

Per contro, la dottrina che afferma lโ€™esistenza di un diritto reale sui beni relitti, a favore del legittimario, qualifica lโ€™azione in questione quale azione di accertamento, diretta a far valere l’inefficacia originaria delle disposizioni lesive[139].

Nellโ€™ambito dellโ€™orientamento dottrinale prevalente, dโ€™altro canto, si registrano differenze di posizione, in ordine alla natura ed alle finalitร  del rimedio in esame. Si รจ sostenuto, a titolo di esempio, che lโ€™azione di riduzione dovrebbe essere ascritta alla categoria delle impugnative negoziali. Ciรฒ, con la precisazione che la disposizione oggetto della impugnativa non รจ nulla, nรฉ annullabile: l’effetto dellโ€™azione in oggetto รจ, infatti, soltanto quello di rendere inoperanti gli effetti della disposizione impugnata nei confronti del legittimario leso[140].

Secondo una diversa opinione, lโ€™azione in questione integrerebbe una particolare figura di azione di risoluzione, o, tuttโ€™al piรน, una particolare specie ascrivibile alla categoria dellโ€™azione di rescissione[141].
Contro tale ipotesi di inquadramento, si รจ obiettato che le azioni sopra indicate colpiscono direttamente il negozio impugnato, mentre lโ€™azione di riduzione incide esclusivamente sugli effetti dell’atto[142].

Ed ancora vi รจ chi ha proposto, invece, di assimilare il rimedio in esame alla figura dellโ€™azione revocatoria ordinaria. Identica, secondo questa tesi, sarebbe la funzione dei due istituti, poichรฉ lโ€™azione di riduzione รจ preordinata a rendere inopponibili al legittimario le disposizioni e gli atti lesivi dei diritti successorii riservati, cosรฌ come lโ€™azione revocatoria รจ finalizzata a rendere inefficaci, nei confronti del creditore, gli atti posti in essere in frode alle sue ragioni[143].

Tuttavia va detto che lโ€™azione di riduzione si caratterizza, rispetto ai rimedii tradizionali, per la sua specialitร . La dottrina prevalente รจ concorde, in primo luogo, sul fatto che lโ€™azione in questione ha natura di azione di accertamento costitutivo: il rimedio in esame, infatti, รจ preordinato alla rimozione degli effetti degli atti di disposizione esorbitanti la quota disponibile.

Donde il profilo della modificazione della realtร  giuridica, necessaria per realizzare la reintegrazione della legittima, nel quale si concreta l’efficacia costitutiva della pronunzia di riduzione[144].

Sotto questo profilo, il diritto del legittimario leso, che viene azionato attraverso lโ€™esperimento dellโ€™azione di riduzione, lungi dal configurarsi come diritto di credito, o come diritto reale sui beni relitti, assume le caratteristiche di un vero e proprio diritto potestativo, avente ad oggetto la reintegrazione della legittima[145].

Del pari, รจ controversa la questione relativa alla natura personale o reale dellโ€™azione di riduzione.

Qualche autore ha sostenuto la natura reale dellโ€™azione in questione[146].

Altri interpreti distinguono, invece, tra lโ€™azione contro il beneficiario della disposizione lesiva, che avrebbe natura personale, e lโ€™azione contro i terzi aventi causa, che avrebbe natura reale[147].

Un Autore, viceversa, ritiene che la prima azione abbia natura reale, e la seconda personale[148].

La dottrina maggioritaria รจ comunque orientata nel senso che si tratti di azione personale: ciรฒ in quanto lโ€™azione di riduzione รจ esperibile soltanto nei confronti del beneficiario della disposizione impugnata[149].
Lโ€™azione di riduzione, inoltre, secondo la dottrina e la giurisprudenza consolidate, รจ azione individuale: il rimedio in questione, infatti, รจ preordinato a far conseguire al singolo legittimario leso la reintegrazione dei suoi diritti successorii. Qualora gli altri legittimarii rimangano inerti, restano salve le disposizioni lesive dei diritti di questi ultimi; nรฉ il legittimario, il quale agisca in riduzione, puรฒ avvantaggiarsi dellโ€™inerzia degli altri legittimarii, per accrescere la propria quota[150].

Da tale profilo, la giurisprudenza ha tratto alcune conclusioni rilevanti: si รจ deciso, a titolo di esempio, che non sussiste litisconsorzio necessario, rispetto agli altri legittimari, nel giudizio di riduzione promosso da uno di essi[151].

Si รจ ancora stabilito che lโ€™interruzione della prescrizione, a seguito della proposizione dellโ€™azione, giova soltanto allโ€™attore[152].

  1. Lโ€™azione di riduzione in concreto

Venendo alle conseguenze della riduzione, รจ pressochรฉ unanime la tesi secondo la quale la sentenza che accoglie la domanda di riduzione determina la caducazione, totale o parziale, degli effetti delle disposizioni lesive, nei confronti dell’attore[153].

Si tratta, piรน precisamente, di una ipotesi di inefficacia relativa successiva. Quanto al primo profilo, lโ€™effetto tipico della riduzione consiste nel rendere inopponibili allโ€™attore gli effetti degli atti di disposizione che risultino incompatibili con i diritti successorii riservati dalla legge. Ciรฒ in relazione ad atti negoziali che sono, in sรฉ, validi.
Lโ€™inefficacia รจ, inoltre, successiva, poichรฉ lโ€™atto impugnato รจ originariamente idoneo a produrre i propri effetti. Lโ€™eliminazione degli effetti, nei rapporti con lโ€™attore, รจ una conseguenza diretta della sentenza di riduzione.

Del resto, le disposizioni lesive sono destinate a mantenere i propri effetti, qualora lโ€™azione di riduzione non venga esperita.

La sentenza di riduzione ha efficacia retroattiva, poichรฉ lโ€™inopponibilitร  degli effetti si determina fin dal momento dellโ€™apertura della successione: รจ in questo momento, infatti, che si verifica la lesione della legittima, presupposto dell’azione in questione[154].

In dottrina, si รจ peraltro sostenuto che gli effetti della riduzione si producono dal giorno della domanda[155].

Lโ€™opinione menzionata si poggia su un dato testuale, rappresentato dallโ€™art. 561, ult. comma, c.c. che, stabilisce che i frutti debbano essere restituiti a decorrere dal giorno della domanda di riduzione.

Donde la conclusione che tutti gli effetti derivanti dalla riduzione si producono da tale momento.

Contro questa tesi, si puรฒ obiettare che la norma menzionata, lungi dallโ€™avere portata generale, concerne esclusivamente il godimento dei frutti.
Sotto questo profilo, la disposizione in questione, costituisce applicazione di un principio generale, in base al quale le cause che determinano lโ€™inefficacia successiva del titolo sul quale si fonda il godimento del bene, che non dipendano da vizi intrinseci del titolo negoziale in questione, non possono pregiudicare gli atti di godimento anteriori[156].

Ulteriori espressioni del medesimo principio, si possono ravvisare, a titolo di esempio, in materia di revocazione delle donazioni, ove รจ previsto che i frutti relativi ai beni da restituire sono dovuti dal giorno della domanda (art. 807 c.c.).

Analogamente, in materia di contratti, รจ previsto che i frutti da restituire, a seguito dellโ€™avveramento della condizione risolutiva, sono dovuti dal giorno in cui si รจ verificata la condizione, in deroga al principio generale in base al quale gli effetti della condizione si producono dal momento della conclusione del contratto (art. 1361 c.c.).
Il beneficiario dellโ€™atto di disposizione lesivo, quindi, fino al momento della proposizione della domanda di riduzione, gode della cosa a pieno titolo, a prescindere dalla sua buona o mala fede[157].

La retroattivitร  degli effetti della riduzione รจ messa in luce, in particolare, dalla disciplina relativa alla impugnazione delle donazioni e delle disposizioni di legato aventi ad oggetto diritti reali immobiliari, che prevede lโ€™inopponibilitร  al legittimario vittorioso dei pesi e delle ipoteche costituiti sui beni da restituire (art. 561, 1ยฐ comma, c.c.).
Qui, infatti, fatti salvi gli effetti della trascrizione nei registri immobiliari, di cui all’art. 2652, n. 8, c.c., il principio espresso dal ben noto brocardo resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis, trova piena ed automatica applicazione[158].

La retroattivitร  della riduzione รจ, poi, alla base della disciplina sopra esaminata, relativa allโ€™azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa, ai sensi dellโ€™art. 563 c.c.

Lโ€™inopponibilitร  del titolo dโ€™acquisto del terzo, nei confronti del legittimario che sia risultato vittorioso nel giudizio di riduzione, รจ una conseguenza della retrodatazione degli effetti della riduzione.

Quest’ultimo aspetto, non รจ posto in dubbio dalla facoltร  riconosciuta al terzo di liberarsi dellโ€™obbligo di restituire i beni, pagando il relativo valore.

La facoltร  in questione, infatti, lungi dal contraddire la tesi della retroattivitร  della risoluzione degli effetti dellโ€™atto di disposizione lesivo, costituisce un mero contemperamento rispetto al sacrificio delle ragioni del terzo acquirente, tenuto a restituire il bene, nonostante la validitร  del proprio titolo dโ€™acquisto, in nome dellโ€™interesse prevalente alla tutela del legittimario[159].

La retrodatazione degli effetti della riduzione, del resto, รจ funzionale alla piena ed effettiva reintegrazione dei diritti dell’attore: questโ€™ultimo, a seguito del vittorioso esercizio dellโ€™azione in questione, deve poter godere di tutti i diritti riservati. Donde lโ€™eliminazione retroattiva degli effetti negoziali incompatibili con tali diritti.

Questโ€™ultimo aspetto della reintegrazione integrale della legittima รจ, inoltre, alla base della disciplina positiva che riconosce il diritto del legittimario di recuperare, in natura, i beni compresi nella sua quota riservata, ove possibile (art. 560, 1ยฐ e 2ยฐ comma, c.c.).

In relazione allโ€™ipotesi che la restituzione in natura non possa avvenire, vengono previsti dei criteri sostitutivi, preordinati a garantire la reintegrazione per valore della legittima.

Per giurisprudenza consolidata, nei casi sopra esaminati, ed in ogni altro caso nel quale la reintegrazione della legittima debba avvenire mediante pagamento di una somma di denaro, il relativo diritto di credito costituisce credito di valore.

Ne deriva che il credito in questione รจ insensibile agli effetti pregiudizievoli della svalutazione monetaria.

Si ritiene, inoltre, che il valore del bene da corrispondere al legittimario deve essere determinato con riferimento al momento della pronunzia[160].

Neppure questi profili, in ogni caso, si pongono in contrasto con la tesi della retroattivitร  della riduzione: il riferimento al momento della pronunzia, non attiene alla decorrenza degli effetti della riduzione. La rivalutazione del credito del legittimario รจ, invero, preordinata a garantire lโ€™equivalenza tra il valore pecuniario da corrispondere ed il valore reale del bene sottratto alla legittima. La reintegrazione dei diritti successorii del legittimario estromesso si completa, poi, con lโ€™acquisto della qualitร  di successore a titolo universale, da parte di questโ€™ultimo, quale effetto derivato dalla riduzione degli atti dispositivi lesivi. A seguito della riduzione, quindi, lโ€™attore vittorioso viene a prendere parte alla comunione ereditaria[161].

  1. Lโ€™azione di riduzione contro i terzi acquirenti

Con la l. 80/2005 (in vigore dal 15 maggio 2005) sono state introdotte alcune novitร  di portata rilevante riguardanti proprio la tutela degli acquirenti di beni di provenienza donativa.

Lโ€™azione di restituzione (azione reale conseguente allโ€™azione di riduzione) puรฒ essere esperita dal legittimario leso o escluso solo se non sono decorsi 20 anni dalla donazione. Qualora i 20 anni siano invece trascorsi, non vi รจ alcun rimedio per il legittimario vittorioso nellโ€™azione di riduzione, se il patrimonio del donatario รจ incapiente per soddisfare i crediti del legittimario stesso.

Se lโ€™azione di riduzione รจ domandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione (e il bene viene recuperato), le ipoteche e i pesi (ad es. lโ€™usufrutto) restano efficaci, fermo perรฒ restando โ€œlโ€™obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beniโ€ (art. 561 c.c.), e sempre che la domanda di riduzione sia stata proposta entro 10 anni dallโ€™apertura della successione.

Se, invece, lโ€™azione di riduzione viene esperita entro 20 anni dalla donazione e risulta vittoriosa, il bene recuperato dal legittimario rimane libero da pesi e ipoteche (c.d. effetto purgativo dellโ€™azione di riduzione);

Affinchรฉ il termine di 20 anni dalla donazione non pregiudichi i diritti degli stretti congiunti del donante e la sua decorrenza sia quindi sospesa, รจ consentita al coniuge e ai parenti in linea retta (art. 563 c.c., come modificato dalla l. 80/2005) la c.d. opposizione stragiudiziale alla donazione: essi possono infatti notificare al donatario e ai suoi aventi causa e trascrivere nei pubblici registri un atto stragiudiziale (cioรจ non proposto avanti al giudice) di opposizione alla donazione.

In tale modo รจ sospeso il termine ventennale previsto per la donazione; lโ€™opposizione perde effetto se non viene rinnovata prima che siano trascorsi 20 anni.

Fermo restando quindi il limite di prescrizione decennale, la l. 80/2005 ha introdotto un nuovo ed ulteriore termine ventennale, decorrente dalla trascrizione della donazione, entro il quale il legittimario puรฒ esercitare l’azione di riduzione per ottenere la restituzione dei beni donati. Trascorsi 20 anni dalla donazione, infatti, il legittimario che non trovi nel donatario un patrimonio sufficiente a ripristinare la propria quota di legittima, non puรฒ avanzare piรน alcuna pretesa nei confronti di un eventuale terzo cui sia pervenuto il bene dal donatario.

La nuova disposizione agevola cosรฌ la circolazione dei beni oggetto di donazione sui quali i legittimari lesi non possono piรน avanzare pretese nei confronti di terzi, se sono decorsi 20 anni dalla donazione e se non รจ intervenuta opposizione stragiudiziale alla donazione. Lโ€™opposizione alla donazione era un atto sconosciuto nel diritto vigente e rappresenta la soluzione offerta dal legislatore alla minore tutela riconosciuta al legittimario.

Se prima della riforma, infatti, il legittimario per poter esperire lโ€™azione di riduzione verso atti donativi compiuti in vita dal de cuius e lesivi della sua quota di legittima era soggetto esclusivamente al termine di prescrizione decennale che scattava dalla data di apertura della successione, in seguito alle novitร  della l. 80/2005 il legittimario si ritrova a dover fare i conti con lโ€™ulteriore termine di 20 anni decorrente dalla donazione, decorso il quale egli potrebbe sรฌ risultare vittorioso nellโ€™azione di riduzione, ma potrebbe non accedere alla successiva azione di restituzione.

Va sottolineato che lโ€™eventuale rinuncia al diritto di opposizione, che permette il decorso del termine di 20 anni, non significa mai rinuncia allโ€™azione di riduzione. Resta infatti fermo il divieto secondo cui i legittimari non possono rinunciare allโ€™azione di riduzione finchรฉ vive il donante (art. 557 c.c.).

  1. La problematica concernente lโ€™opponibilitร  dellโ€™eccezione di usucapione

La possibilitร  di opporre lโ€™eccezione di usucapione al legittimario che agisca in riduzione o in restituzione รจ un problema che, dibattuto giร  vigente il Codice civile del 1865, attualmente sembra non suscitare particolare interesse in dottrina[162]. La giurisprudenza di legittimitร , nonostante qualche pronuncia di merito di segno opposto, รจ orientata decisamente su posizioni che escludono lโ€™opponibilitร  dellโ€™usucapione al legittimario o che addirittura negano lโ€™ammissibilitร  dello stesso acquisto per usucapione[163].

Non sempre, perรฒ, lโ€™iter logico seguito da dottrina e giurisprudenza sullโ€™argomento รจ del tutto esente da incertezze, da imputarsi ad una non piena individuazione della reale incidenza del fenomeno dellโ€™usucapione, oltre che al non ancora interamente sopito contrasto di opinioni circa la natura delle azioni di riduzione e di restituzione, concesse ai legittimari a tutela dei loro diritti successori[164].

Secondo le ormai quasi unanimi dottrina e giurisprudenza lโ€™azione di riduzione in senso stretto ha natura di azione personale, in quanto diretta non a recuperare i beni ereditari erga omnes (come la petitio hereditatis o la rivendica della proprietร [165]), ma solo a far dichiarare inefficace, verso il legittimario attore, le disposizioni (testamentarie o a titolo donativo) lesive della quota di riserva; si tratterebbe, pertanto, di azione di mero accertamento, seppure costitutivo, e non di condanna[166].

Ben piรน discussa รจ, invece, la natura della consequenziale azione di restituzione, diretta contro il beneficiario della disposizione giร  dichiarata lesiva (e, quindi, ridotta) o contro gli eventuali terzi aventi causa dallo stesso.

Secondo alcuni lโ€™azione di restituzione avrebbe natura di azione personale, perchรฉ legittimato passivo puรฒ essere solo il beneficiario della disposizione lesiva[167], secondo altri natura di azione reale, in quanto diretta a recuperare i beni del de cuius (mediante azione di condanna)[168], secondo altri ancora natura di azione personale ove si agisca in giudizio contro i donatari (e i beneficiari per testamento) e reale ove si agisca contro i terzi aventi causa[169].

Il discorso in esame sarebbe probabilmente diverso ove si accogliesse la tesi, sostenuta dalla meno recente dottrina, della natura reale dellโ€™azione di riduzione, da cui deriva il riconoscimento della titolaritร  immediata, in capo al legittimario, dei beni costituenti la riserva[170]: in tal caso la riduzione avrebbe una funzione simile alla rivendica e potrebbe essere validamente contrastata dall’eccezione, da parte del convenuto, dell’intervenuta usucapione dei beni contestati.

La questione in esame ha un rilevante risvolto pratico, perchรฉ riguarda i complessi rapporti tra due categorie di soggetti e precisamente tra i legittimari lesi nella quota di riserva e i diretti beneficiari del de cuius, tanto in vita a titolo di donazione, quanto per successione testamentaria (o legittima, in alcuni casi), ai quali vanno aggiunti tutti i loro eventuali aventi causa[171].

Se รจ vero, infatti, che lโ€™azione di riduzione รจ esperibile solo dopo lโ€™apertura della successione e, di conseguenza, da tale momento[172] inizia a decorrere il termine ordinario di prescrizione, รจ altresรฌ vero che con detta azione i legittimari agiscono nei confronti di aventi causa dal de cuius in base a titoli di acquisto che, specialmente in caso di acquisti inter vivos per donazione, possono essere molto risalenti nel tempo.

La questione da risolvere รจ, anzitutto, se sia o meno possibile l’usucapione dei beni oggetto di disposizioni lesive della quota di riserva dei legittimari e, successivamente, ove a tale quesito si desse risposta affermativa, se tale usucapione possa o meno essere validamente opposta al legittimario che agisce in riduzione o in restituzione.
La giurisprudenza di legittimitร , nelle varie sentenze che si sono succedute su questo tema, ha costantemente negato lโ€™usucapione dei beni oggetto di disposizioni lesive della quota di riserva, e quindi riducibili, giustificando tale affermazione con il principio che l’usucapione si possa compiere solo contro un proprietario, in grado di ยซdifendersiยป con il compimento di atti interruttivi della stessa.

La dottrina che si รจ occupata del fenomeno ha ammesso lโ€™usucapione solo entro limiti ristretti, e precisamente solo a favore degli aventi causa dei donatari, e solo per il caso di usucapione abbreviata il cui termine sia iniziato a decorrere dopo lโ€™apertura della successione. Sulla base dellโ€™assunto che lโ€™usucapione esplica i propri effetti contro il legittimario si sostiene, infatti, che รจ solo con la morte del donante che puรฒ aversi un valido ed efficace possesso ad usucapionem[173].

Secondo questa tesi lโ€™usucapione รจ possibile in tali ipotesi in quanto il legittimario, dovendo preliminarmente esperire lโ€™azione di riduzione contro i diretti beneficiari del donante (o del de cuius, per i beni pervenuti per successione), potrebbe non essere in grado di agire contro i successivi aventi causa prima che siano giร  decorsi i dieci anni ex art. 1159 c.c..

In tal caso lโ€™acquisto a titolo originario potrebbe essersi giร  verificato, anche perchรฉ lโ€™esperimento dellโ€™azione di riduzione vale interruzione dellโ€™usucapione solo nei confronti del donatario (o dei successori mortis causa), ma non nei confronti degli aventi causa, che non sono, nรฉ possono essere convenuti in tale giudizio[174].

Contro di essi vale, invece, interruzione dellโ€™usucapione solo lโ€™azione di restituzione che, dovendo necessariamente seguire un vittorioso giudizio di riduzione, puรฒ risultare temporalmente successiva al giร  maturato decennio utile per lโ€™usucapione. Lโ€™avente causa, infatti, รจ in una posizione assimilabile a quella di un acquirente a non domino, in quanto il suo dante causa (il donatario, lโ€™erede o il legatario) puรฒ essere considerato come non piรน proprietario, quale conseguenza della azione di riduzione e della declaratoria di inefficacia (seppure sopravvenuta), del suo titolo di acquisto[175].

Volendo accogliere i presupposti di una tale ricostruzione, la conclusione cui si giunge ha, perรฒ, una portata ben piรน ampia rispetto a quella prospettata e, soprattutto, non limitata ai soli aventi causa dai donatari.
Anzitutto, va sottolineato come, secondo la citata ricostruzione, il donatario (o il successore mortis causa), conclusosi in modo a lui sfavorevole il giudizio di riduzione, deve essere considerato come non piรน proprietario, dato che i suoi aventi causa vengono considerati dalla citata dottrina alla stregua di acquirenti a non domino in grado di usucapire a norma dell’art. 1159 c.c..

Cosรฌ ragionando, prima di tutto si ammette che in tal caso[176] lโ€™acquisto per usucapione avviene ai danni di un proprietario non identificato nรฉ identificabile, in quanto tale non รจ il donatario dante causa, ma tantomeno lo รจ il legittimario allโ€™apertura della successione[177], perchรฉ casomai questโ€™ultimo puรฒ diventare proprietario dei beni contestati solo una volta esperita vittoriosamente lโ€™azione di riduzione: lโ€™esistenza di un proprietario ben identificato contro cui maturare lโ€™usucapione รจ, invece, uno dei presupposti ritenuti necessari dalla Cassazione per ammettere, in tali casi, lโ€™usucapione.

Inoltre la dottrina citata ritiene ammissibile, da parte del legittimario, un atto interruttivo dellโ€™usucapione, consistente nellโ€™esperimento dellโ€™azione di restituzione.

Tuttavia cosรฌ impostata la questione porta allโ€™ovvio problema che il legittimario, in quanto tale, non ha, infatti, alcun titolo per interrompere lโ€™usucapione, a maggior ragione se, come afferma la giurisprudenza di legittimitร , la riduzione e la restituzione non sono dirette a contestare il giusto dominio del convenuto, ma, anzi, lo presuppongono[178].

Lโ€™usucapione prima della morte del donante/de cuius รจ costantemente negata sulla base della considerazione che, dovendo lโ€™acquisto verificarsi contro il legittimario, ciรฒ sarebbe impossibile fino a quando il legittimario stesso non sia diventato tale, e cioรจ con la morte del donante, in quanto solo da allora egli potrebbe โ€œdifendersiโ€ interrompendo lโ€™usucapione.

Il presupposto di questa tesi non รจ stato ritenuto perรฒ del tutto esatto, perchรฉ il legittimario non ha alcun titolo per interrompere lโ€™usucapione, nรฉ prima dellโ€™apertura della successione nรฉ dopo, in quanto egli comunque non diventa proprietario dei beni oggetto delle disposizioni lesive se non una volta che abbia efficacemente esercitato l’azione di riduzione[179]. Il legittimario, invece, ha il potere di interrompere lโ€™usucapione ordinaria nel caso in cui la donazione sia nulla e il donatario (che non รจ piรน tale, in realtร , in quanto il suo titolo รจ invalido) possieda il bene donato.

In tale ipotesi il legittimario agisce contro di lui come erede (nel presupposto che lo sia) e non in qualitร  di legittimario: lโ€™usucapione รจ certamente opponibile[180], ove giร  maturata, mentre non dovrebbe esservi spazio per la riduzione, che presuppone, invece, necessariamente una donazione valida oltre che lesiva (e puรฒ essere lesiva solo se valida)[181].

Conclusioni opposte sono state, invece, sostenute da una parte della dottrina e dalla stessa Suprema Corte in una non lontana pronuncia[182], in cui si รจ ammessa la riduzione di una donazione nulla.

Ove pure si ritenesse ammissibile l’usucapione dei beni oggetto di disposizioni lesive della quota di riserva, secondo la giurisprudenza di legittimitร  e parte della dottrina, in ogni caso non vi sarebbe modo di vanificare le pretese del legittimario, in quanto questโ€™ultimo, agendo in riduzione, non intende contestare la legittima proprietร  del convenuto, il cui titolo รจ a tutti gli effetti valido (e rimane tale anche dopo il giudizio), e che รจ anzi il presupposto per lโ€™efficace ed utile esercizio della riduzione.

Il legittimario non agisce sul bene, come in caso di rivendica, per recuperarlo, ma vuole, invece, solo il ripristino del patrimonio del de cuius con lโ€™eliminazione dellโ€™atto lesivo[183]. Questo assunto รจ stato dalla dottrina prevalente condiviso, ma non fino al punto di ritenere irrilevante la maturata usucapione e di considerarla, utile solo per confermare lโ€™esistenza del diritto di proprietร  del convenuto, e cioรจ di uno dei presupposti per poter agire in riduzione.

Lโ€™usucapione, infatti, come acquisto a titolo originario, รจ vero che non muta la posizione del possessore, ove questi abbia anche un titolo (valido ed efficace) di proprietร , ed in tal caso, รจ effettivamente inutile[184]; la situazione รจ ben diversa, perรฒ, ove il titolo risulti invalido per un qualsiasi motivo o sia inefficace o, come in caso di riduzione, venga dichiarato cosรฌ nei soli confronti del legittimario.

In simili ipotesi non si puรฒ disconoscere che lโ€™acquisto a titolo originario ha una portata assoluta e tale da vanificare le pretese di qualsiasi terzo, non escluso il legittimario che agisce in riduzione.

Questo assunto puรฒ essere efficacemente sostenuto solo se si accoglie il presupposto che non vi รจ alcun valido motivo per negare lโ€™ammissibilitร  di un acquisto a titolo di usucapione non solo da parte di chi sia in possesso di un titolo che per qualche ragione non sia pienamente idoneo alla realizzazione degli effetti da esso potenzialmente derivanti, ma anche da parte di chi giร  abbia un titolo perfettamente valido ed efficace.

Le due ipotesi sono differenti, ma il risultato pratico che da esse deriva รจ sostanzialmente identico.

La dottrina italiana ha raramente affrontato il problema, che รจ, invece, di notevole rilevanza. Autorevole Autore ha in passato sostenuto essere logicamente impossibile che lo stesso diritto venga acquistato due volte, anche sulla base di titoli diversi, essendo inammissibile, in quanto inutile, una pluralitร  di fonti di un identico effetto giuridico[185].

La tesi citata, perรฒ, trae fondamento dalla pretesa mancanza di utilitร , e quindi di causa, di un secondo acquisto dello stesso diritto, ma nel caso della riduzione la situazione รจ ben diversa.

Anzitutto va osservato come non puรฒ disconoscersi piena compatibilitร  tra la posizione del possessore in quanto proprietario, in base a un titolo valido ed efficace, e quella del possessore sine titulo o con titolo non pienamente idoneo a produrre i suoi effetti[186].

Questa compatibilitร  risulta coerente con la disciplina codicistica del possesso, in base alla quale viene data rilevanza alla mera situazione di fatto, ad esempio in ordine alle azioni possessorie, che spettano al possessore in quanto tale, a prescindere dall’esistenza di un titolo e dallo stato soggettivo, cioรจ dalla buona o mala fede[187].

In altri termini, per il nostro ordinamento, il possessore ha una posizione giuridicamente rilevante, che รจ sempre la stessa (a parte le differenze giร  citate), a prescindere dall’esistenza o meno di un titolo a fondamento del possesso. La tutela del possessore (anche sine titulo) รจ concessa finanche nei confronti del proprietario, sul quale grava lโ€™onere di provare il suo titolo, mentre il possessore, anche di mala fede, puรฒ limitarsi al possideo quia possideo.

A conferma di quanto detto vi รจ la possibilitร  per lo stesso proprietario di agire con le azioni possessorie ove sia anche possessore, cosรฌ beneficiando di una tutela piรน rapida e meno onerosa sotto il profilo probatorio, e questo trova la sua ratio proprio nella circostanza che l’ordinamento ritiene meritevole di tutela anche la mera situazione di fatto, cosรฌ come appare ai terzi.

Sembra pertanto logico secondo la dottrina piรน attenta non limitare la rilevanza del possesso del proprietario alla sola tutela processuale, ma estenderla, invece, anche agli altri effetti del possesso[188], tra cui vi รจ certamente la possibilitร  di maturare l’usucapione.

Ciรฒ รจ evidente nel caso in cui il titolo di acquisto sia invalido o inefficace, ma lo รจ anche nel caso in cui il titolo sia oggetto di riduzione: in entrambe le ipotesi ben puรฒ il possessore maturare l’usucapione, dovendo essere equiparato al possessore che sia fin dall’inizio sine titulo[189].

Non รจ escluso, perรฒ, che lo stesso fenomeno possa verificarsi anche allorchรฉ il titolo sia valido ed efficace.

Una conferma di quanto sostenuto si ha nellโ€™ammissibilitร , sul piano processuale, della prova dellโ€™acquisto a titolo originario, in virtรน del possesso (ultraventennale), proprio o del proprio dante causa.

La regola, sorta per ovviare alla insuperabilitร  della probatio diabolica, conferma la possibilitร  di porre a fondamento del proprio diritto alternativamente, ove ne ricorrano i presupposti, il titolo derivativo o quello originario.

Ciรฒ non sarebbe possibile ove si desse per assodata la citata incompatibilitร  tra la posizione del possessore in quanto proprietario e quella del possessore sine titulo e, quindi, la inammissibilitร  della contemporanea esistenza di due titoli di proprietร  di natura diversa (derivativo e originario).

Lโ€™argomento รจ stato analizzato dalla dottrina tedesca, che discorre in proposito di doppio effetto.

Secondo tale dottrina[190] la causalitร  giuridica, cioรจ la necessaria correlazione tra un evento e la sua conseguenza giuridica, non deve far aprioristicamente ritenere esclusa la coesistenza di piรน cause, ciascuna idonea da sola a produrre un effetto giuridico identico.

Come la proprietร  puรฒ essere acquistata a titolo derivativo o a titolo originario, cosรฌ puรฒ verificarsi il caso in cui le due diverse fattispecie coesistano e risulti pertanto indifferente ai fini del risultato concreto (cioรจ ai fini dell’acquisto della proprietร ) quale delle due si voglia porre a fondamento del proprio acquisto.

Estremizzando tale posizione, si potrebbe ammettere, che lโ€™acquirente a domino, in possesso di un titolo valido ed efficace, che si trovi nel possesso ultraventennale di un immobile, possa vendere a un terzo in qualitร  di proprietario per usucapione e non in forza del titolo comunque in suo possesso; questa potrebbe anzi essere una efficace soluzione per il caso in cui lโ€™acquisto immobiliare non sia stato trascritto, ad esempio perchรฉ mancante della forma necessaria[191].
Una conferma della validitร  della teoria del doppio effetto si ritrova anche nella diversa ipotesi di un negozio invalido a causa di vizi differenti (ad esempio per vizi della volontร  o per incapacitร  naturale e contemporaneamente per difetto di forma o per illiceitร ): in tal caso lโ€™effetto giuridico, cioรจ lโ€™eliminazione del negozio tramite una pronuncia giudiziale, puรฒ essere ottenuto alternativamente per uno dei motivi di invaliditร , con risultati tendenzialmente identici[192].

La citata teoria del doppio effetto puรฒ trovare applicazione anche nel caso dellโ€™azione di riduzione esperita contro chi possa vantare un possesso ultraventennale, ma in ordine a tale conclusione risultano opportune alcune precisazioni.

Anzitutto va osservato che se รจ vero che il legittimario che agisce in riduzione esercita unโ€™azione personale, tesa solo a far accertare la lesione, รจ altresรฌ vero che, a contrario, ove la successiva azione di restituzione fosse diretta a recuperare il bene erga omnes[193], a tale pretesa il convenuto potrebbe validamente opporre lโ€™intervenuta usucapione.
Non sembra, inoltre, avere valore decisivo lโ€™affermazione che lโ€™eventuale usucapione non avrebbe altra conseguenza che quella di confermare la proprietร  del donatario, cosรฌ rafforzando, e non indebolendo, la posizione processuale e sostanziale del legittimario, in quanto l’esistenza di una donazione valida ed efficace (oltre che lesiva)[194] รจ uno dei presupposti per l’esperimento dell’azione di riduzione.

Il donatario, in realtร , aggiunge o, meglio, sovrappone un acquisto nuovo, a titolo originario, al suo titolo donativo, interrompendo, cosรฌ, la catena di acquisti che lo legava al proprio dante causa: tale fenomeno non tollera nel nostro ordinamento alcuna eccezione, neanche in caso di rivendica o di nullitร  (azioni, tra lโ€™altro, imprescrittibili).

Una volta che lโ€™acquisto si รจ verificato, esso sarร  definitivo ed opponibile erga omnes, anche perchรฉ svincolato da problemi di pubblicitร , necessaria solo ai fini della continuitร  (artt. 2650 e 2651 c.c.).
Il donatario, se ha maturato lโ€™usucapione, ha acquistato sul bene che ha posseduto (fino all’azione di riduzione anche in qualitร  di proprietario) un diritto nuovo, indipendente dal suo dante causa.

Il bene (o il diritto reale, ove di esso si tratti) deve ritenersi, pertanto, non piรน recuperabile al patrimonio del de cuius, in quanto uscito definitivamente dalla catena degli acquisti a titolo derivativo iniziata con la donazione[195].

A tale ipotesi sembrerebbe potersi applicare lโ€™art. 562 c.c., che prevede, per il caso di beni donati periti o per i quali non sia stato possibile ottenere la restituzione, un meccanismo che impedisce di far ricadere il danno per intero sui precedenti donatari[196].

Ammettendo che lโ€™usucapione sia opponibile al legittimario non si puรฒ, di conseguenza, non rilevare che questโ€™ultimo subirebbe un notevole pregiudizio, ma sembra di contro eccessivo, per ovviare al problema, negare il verificarsi stesso dellโ€™usucapione o affermare che lโ€™usucapione, ove realizzata, non incida sulla posizione del legittimario, con ciรฒ disconoscendo all’usucapione la sua effettiva portata.

Nรฉ puรฒ riconoscersi al legittimario una posizione tale da potersi affermare, con dubbio fondamento, che lโ€™usucapione non solo non danneggia il legittimario, ma ne rafforza sostanzialmente la posizione, avendo egli interesse a che il donatario sia proprietario del bene, per poter piรน agevolmente agire in riduzione.

Come puรฒ per il legittimario, che agisce in riduzione per togliere efficacia al titolo dal quale il donatario deriva il suo diritto, essere indifferente la circostanza che lo stesso donatario possa vantare un titolo di acquisto diverso e ben piรน โ€œforteโ€, quale รจ un acquisto a titolo originario rispetto ad uno derivativo? E come puรฒ inoltre il donatario, divenuto in seguito alla usucapione non piรน proprietario in quanto donatario, ma in quanto acquirente a titolo originario, quindi senza che piรน il suo diritto derivi da alcun dante causa, essere chiamato a subire conseguenze in virtรน di un titolo che non รจ piรน la fonte del suo diritto? Infine, se lโ€™usucapione si รจ verificata, essa deve essere opponibile a tutti i terzi, ivi compreso il legittimario, dato che la proprietร  e i suoi modi dโ€™acquisto sono fenomeni assoluti e non relativi[197].

รˆ vero che il codice espressamente riconosce la prevalenza dell’usucapione sulle azioni di nullitร  e di rivendica, e che l’art. 563 c.c. fa salvi, invece, solo gli effetti del possesso di buona fede di beni mobili, tacendo sugli immobili e sull’usucapione degli stessi, ma non vi รจ ragione per non riconoscere, anche in tale caso, lโ€™ammissibilitร  dell’usucapione, che รจ un fenomeno di applicazione generale, solo per la preoccupazione, seppure meritevole, di tutelare i legittimari.

Questi ultimi godono, nel nostro ordinamento, di una tutela molto efficace, giustificata dalla esigenza di protezione della famiglia anche contro la stessa volontร  del de cuius, ma รจ altrettanto meritevole di tutela la posizione del donatario e degli altri beneficiari a titolo gratuito[198], ove essi siano stati nel possesso dei beni ricevuti per un lasso di tempo a volte ben superiore al ventennio.

Sembra pertanto ingiustificato, a parere della dottrina maggioritaria oltre che privo di un valido fondamento giuridico, sostenere la prevalenza dei legittimari in ogni situazione di conflitto con i possessori dei beni oggetto di atti di disposizione lesivi della legittima.

  1. La cautela sociniana

Ai sensi dellโ€™art. 550 c.c. quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali รจ stata assegnata la nuda proprietร  della disponibile o parte di essa, hanno la scelta di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietร  della porzione disponibile, nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualitร  di erede.

Si ritiene che tale rimedio possa trovare attuazione anche quando lโ€™eccedenza della disponibile si รจ verificata in seguito ad una donazione di usufrutto in vita del donante-testatore[199].

Secondo la dottrina prevalente, la dichiarazione di abbandono deve essere effettuata in forma scritta, e trascritta, se ha ad oggetto beni immobili.

Tale istituto configura un diritto potestativo che si esercita mediante un negozio giuridico unilaterale recettizio.

Tale negozio produce il mutamento oggettivo del legato con sostituzione dellโ€™oggetto originario con una quota di beni in piena proprietร .

Nellโ€™istituto della cautela sociniana non possono rientrare i diritti di uso ed abitazione ex art. 540, 2ยฐ comma, c.c. spettanti al coniuge superstite.

La cautela sociniana si applica anche quando il legittimario sia istituito anche solo come legatario.

  1. La rinuncia del legittimario allโ€™ereditร 

Il principio accolto nel nostro sistema successorio – cosรฌ come avviene anche nell’ordinamento francese (art. 913 code civil) – รจ, con riferimento allโ€™individuazione della quota che a ciascun legittimario viene riservata o – ed รจ lo stesso – della quota indisponibile, quello della variabilitร  della quota di riserva o indisponibile in base al numero e allo status dei โ€œconcorrentiโ€ (v. gli artt. 537 e 544 c.c.), a differenza di quanto avveniva, viceversa, sotto la vigenza del codice civile del 1865 ove era prevista una riserva โ€œfissaโ€[200].

Proprio lโ€™introduzione di tale sistema fa sorgere il se il legittimario che abbia rinunziato alla legittima – ove non abbia luogo la rappresentazione debba essere considerato ai fini della determinazione della quota in concreto indisponibile e, di conseguenza, di quella disponibile[201].

Il quesito, a volte, รจ stato posto in termini diversi ossia nel senso della ammissibilitร  o no, in caso di successione necessaria, dellโ€™accrescimento[202]: invero, non sembra corretto poter parlare di accrescimento se non in termini meramente descrittivi, in quanto, in questo settore delle successioni non opera un vero e proprio accrescimento, perchรฉ, deve piuttosto parlarsi, in modo piรน esatto, di diverso calcolo della quota indisponibile ove il concorso tra legittimari sussistente al momento dellโ€™apertura della successione venga a modificarsi in conseguenza della rinunzia di uno degli eredi necessari.
In realtร , secondo un certo orientamento dottrinale[203] nonchรฉ giurisprudenziale[204], potrebbe parlarsi di accrescimento in senso tecnico, sia perchรฉ la quota indisponibile dovrebbe essere determinata con riferimento alla situazione esistente al momento della morte del de cuius e quindi non sulla scorta di coloro che vengono effettivamente alla successione, ma piuttosto sulla base dei chiamati; sia perchรฉ, essendo la vocazione necessaria e la vocazione legittima due figure da ricomprendere nello stesso genus vocazione legale, ciรฒ consentirebbe l’applicazione, alla successione dei legittimari, dell’art. 522 c.c. dettato in tema di accrescimento nelle successioni legittime[205].

In virtรน di tale modo di pensare, pertanto, se qualcuno dei legittimari venisse meno prima di aver conseguito la parte di beni riservatagli ovvero rinunziasse alla legittima[206], e non ricorressero i presupposti per lโ€™operare della rappresentazione, si avrebbe un vero e proprio accrescimento[207]. ย Quindi, ad esempio, se i legittimari al momento dell’apertura della successione sono due discendenti (a cui spetterebbero quindi i due terzi del patrimonio) e uno di essi rinunzia ai propri diritti, colui che viene alla successione avrebbe diritto, per l’operare dell’accrescimento, ad una riserva pari ai due terzi del patrimonio ereditario e non alla metร  dello stesso.

Questo orientamento, tuttavia, non va esente da critiche in quanto in primo luogo, non tiene conto della fondamentale regola contenuta nell’art. 521 c.c. (retroattivitร  della rinunzia all’ereditร ) ai sensi della quale colui che rinunzia all’ereditร  รจ considerato come se non vi fosse mai stato chiamato[208].

In secondo luogo, deve essere sottolineato, come giร  affermato da autorevole dottrina[209], che dallโ€™esegesi, anche letterale di non poche norme dettate in tema di successione necessaria (si vedano, ad esempio, gli artt. 538 e 542 c.c.), si ricava che il legislatore italiano ha preso in considerazione, ai fini del calcolo delle quote indisponibili, non i legittimari superstiti al momento dell’apertura della successione, bensรฌ i legittimari che effettivamente vengono all’ereditร [210].

Infatti, tale interpretazione si impone, ad esempio, per lโ€™art. 538 c.c. (che regola la riserva spettante agli ascendenti), altrimenti detta norma dovrebbe ritenersi applicabile solo nel caso che il de cuius non abbia avuto figli o che questi siano tutti premorti o assenti; se, invece, sopravvivessero figli capaci di succedere e tutti rinunziassero, si dovrebbe concludere o nel senso che rimane ferma a beneficio degli ascendenti la quota riservata di due terzi stabilita dall’art. 537 c.c., oppure nel senso che non sorge alcun diritto di riserva in favore degli ascendenti, conclusioni, sia lโ€™una che lโ€™altra, evidentemente inammissibili.

E analogo discorso vale per lโ€™art. 542 c.c., in quanto se il de cuius lascia il coniuge e un figlio, รจ certo che, rinunziando il figlio, la sua quota di riserva non si accresce al coniuge, bensรฌ si applica lโ€™art. 540 c.c. ovvero, se vi sono ascendenti, lโ€™art. 544 c.c.

Infine, va rilevato che, quando si parla di quota di riserva, con tale termine si vuole indicare una porzione della massa dei beni relitti e donati che viene, appunto, riservata al legittimario, se e in quanto costui adisca l’ereditร [211]: รจ una quota utile di beni (c.d. pars bonorum) che spetta al legittimario, anche se il de cuius abbia diversamente disposto, e non รจ, invece come comunemente si crede, una quota ereditaria giร  devoluta allโ€™erede necessario al momento dell’apertura della successione[212].

Il legislatore, infatti, stabilisce che, al legittimario venga riservata una certa quota di beni, ma non dice in alcun modo che al legittimario sono giร  attribuiti, al momento dellโ€™apertura della successione, determinati beni o una certa quota e che, quindi, egli sia, in ogni caso, anche chiamato all’ereditร [213].

E, per di piรน, se si confronta il dettato normativo del codice in tema di successione legittima, puรฒ notarsi che il legislatore, in quella sede, ha affermato che โ€œlโ€™ereditร  si devolveโ€, nonchรฉ che โ€œsuccedonoโ€ determinati soggetti in certe quote.

Viceversa, in tema di successione necessaria, ci si limita a stabilire che ai legittimari la legge โ€œriservaโ€ una quota di ereditร โ€[214]: quindi, anche dal testo normativo, si desume che la quota di legittima sta ad indicare soltanto una quota di beni che la legge vuole che venga attribuita a determinati soggetti nel momento in cui costoro decidano di adire lโ€™ereditร .

E che al legittimario, al momento dell’apertura della successione, non venga, in concreto, giร  devoluta una quota ereditaria, ben lo si comprende se si ha presente che il legittimario che sia totalmente pretermesso dal de cuius, deve agire con l’azione di riduzione per ottenere quanto gli spetta e, solo dopo lโ€™esperimento vittorioso di quellโ€™azione, acquista la qualitร  di erede per cui puรฒ conseguentemente acquistare i diritti che gli spettano: e ciรฒ vale anche, con le dovute differenze, per il legittimario leso nella sua quota.
Alla luce di tali rilievi si puรฒ, pertanto, ribadire che non puรฒ parlarsi di accrescimento nella successione necessaria[215] e che, quindi รจ piรน corretto affermare che il legittimario rinunziante non vada calcolato ai fini della determinazione della quota di patrimonio indisponibile: con la rinunzia alla quota di legittima costui perde la qualifica di legittimario e deve essere considerato come estraneo alla successione[216]. Quindi, non conta il numero dei legittimari lasciati dal defunto al momento dellโ€™apertura della successione, ma vanno considerati i legittimari che effettivamente adiscono l’ereditร  e concorrono alla ripartizione del patrimonio relitto (tenuto conto del donato)[217].

Va, infine, segnalata, la posizione assunta da parte della dottrina[218] che, pur riconoscendo che, in caso di successione necessaria, non puรฒ operare il meccanismo dellโ€™accrescimento, sostiene, invece, che la quota indisponibile del patrimonio del defunto, va, tuttavia, calcolata sempre con riferimento alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione, per cui la rinunzia di uno dei legittimari, non dando luogo ad una vacanza di quota, non solleva il problema di collocazione della medesima: la rinunzia del legittimario incide solo sul contenuto economico della riserva complessivamente considerato, nel senso di determinarne una diminuzione nella misura corrispondente al valore della porzione di beni che a lui sarebbe stata, in concreto, attribuita qualora avesse accettato l’ereditร [219], ma non comporta la necessitร  di effettuare un diverso calcolo delle quote indisponibili e della quota disponibile che, pertanto, restano entrambe temporalmente cristallizzate, nel quantum, al momento della morte del de cuius.

Occorre ora cercare di enucleare le varie ipotesi di โ€œvariazioni di concorsoโ€ dei legittimari che possono essere causate, in concreto, dalla rinunzia di un legittimario alla propria quota di legittima, o, piรน in generale, dal venir meno di uno dei legittimari nel periodo intercorrente tra lโ€™apertura della successione e lโ€™effettivo conseguimento delle suddette quote ereditarie, come, ad esempio, in occasione della divisione ereditaria o, ancora, in occasione dell’esercizio dell’azione di riduzione[220]: naturalmente la seguente elencazione prende in considerazione, per esigenze di esposizione, da un lato, la sola ipotesi della rinunzia, in quanto questa risulta essere la piรน frequente, ma essa รจ applicabile anche alle altre ipotesi nelle quali viene meno un legittimario e, dallโ€™altro, presuppone, in ogni caso, che al legittimario rinunziante, non subentrino, per rappresentazione, i propri eredi.

Come si potrร  rilevare, la variazione delle quote, il piรน delle volte, ha, quale effetto di maggior rilievo, quello di ampliare, rispetto al momento dell’apertura della successione, la quota disponibile da parte del de cuius, proprio perchรฉ il venir meno di un legittimario restringe, ovviamente, la quota indisponibile.

  1. I legittimari e i creditori

L’art. 524 c.c. consente ai creditori di colui che rinuncia ad un’ereditร  di farsi autorizzare ad accettarla โ€œin nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro creditiโ€ (cfr. art. 949 del codice civile del 1865). La ratio della norma consiste, nella tutela dei creditori del chiamato[221], come รจ confermato dal fatto che il presupposto per lโ€™impugnativa รจ la semplice sussistenza di un danno nei loro confronti, a prescindere dall’intento soggettivo del debitore.

Si รจ a lungo discusso, specie sotto il vigore del vecchio codice, sulla natura giuridica del rimedio in questione[222], da alcuni parificato allโ€™azione di cui all’art. 2901 c.c., da altri a quella surrogatoria.

La dottrina e la giurisprudenza hanno ormai da tempo chiarito che si tratta di un tertium genus[223] con caratteristiche in parte simili alla prima[224], tanto che si parla di โ€œuna sorta di revocatoria di atto pregiudizievole ma non fraudolentoโ€[225], poichรฉ il suo vittorioso esperimento comporta lโ€™inopponibilitร  della rinuncia nei confronti dei creditori procedenti[226].

Non bisogna tuttavia dimenticare che, se il rimedio in parola si esaurisse in tale effetto, rimarrebbe da spiegare come potrebbero i creditori sottoporre ad esecuzione beni che non sono mai entrati a far parte del patrimonio del debitore.

Deve pertanto essere precisato che allโ€™effetto revocatorio si aggiunge un effetto che solo descrittivamente puรฒ dirsi surrogatorio[227]: i beni dell’ereditร , nei limiti del credito ed a soli fini strumentali per il suo soddisfacimento, si considerano facenti parte del patrimonio del rinunciante[228], senza perรฒ che questi consegua contro la propria volontร  la qualitร  di erede, attesa anche โ€œla mancanza assoluta di universalitร  e definitivitร  dell’acquistoโ€[229].

Resta in ogni caso ferma la delazione (e l’eventuale accettazione o, in caso di accrescimento, il conseguimento dell’ereditร ) in favore del chiamato in subordine (o in concorso)[230].

Infatti, a parte la considerazione che lโ€™acquisto del chiamato rinunciante รจ provvisorio e strumentale (al soddisfacimento dei creditori), la conclusione che precede deriva dal fatto che un erede deve sempre esistere (al limite, in ultima istanza, lo Stato) e che tale qualifica, per quanto detto, non puรฒ essere rivestita dal rinunciante, nรฉ tanto meno dai suoi creditori[231].

Peraltro, fino a quando l’ereditร  non sia stata accettata dal chiamato ulteriore, il rinunciante puรฒ avvalersi del potere di revoca di cui all’art. 525 c.c.[232].

Nonostante il testo della norma parli di autorizzazione all’accettazione dell’ereditร , non si dubita che si tratti di un vero e proprio giudizio contenzioso[233], e non di un procedimento di volontaria giurisdizione, come peraltro risulta dalla rubrica dellโ€™art. 524 e come pure รจ confermato dallโ€™art. 2652, n. 1, c.c.[234], che la include tra le domande soggette a trascrizione (naturalmente, quando la domanda si riferisce ad alcuno dei diritti menzionati nell’art. 2643 c.c.)[235].

La giurisprudenza, unanime, riteneva che unico legittimato passivo dellโ€™azione in parola fosse il debitore rinunciante, ammettendo i chiamati che gli fossero subentrati nell’ereditร  a spiegare un mero intervento adesivo dipendente nel relativo giudizio[236].

Conseguiva implicitamente da tale impostazione che la trascrizione di cui all’art. 2652, n. 1, c.c. non potesse curarsi che a solo ed esclusivo carico del rinunciante[237].

Tuttavia, recentemente รจ stata sostenuta la soluzione opposta.

Si tratta in questo caso di risolvere il conflitto tra i creditori del rinunziante e gli aventi causa dellโ€™erede che accetta lโ€™ereditร  in luogo del rinunziante: conflitto questo che trova soluzione, non nellโ€™applicazione diretta ed esclusiva dellโ€™art. 524 c.c., ma in base al disposto dell’art. 2652, n. 1, c.c.. Preliminarmente, deve dirsi che detto conflitto nemmeno si porrebbe qualora si aderisse alla tesi di chi sostiene che lโ€™azione di cui allโ€™art. 524 c.c. รจ concessa ai creditori ogni volta in cui la rinuncia all’ereditร  non abbia assunto i caratteri della definitivitร [238]; in caso contrario, quando cioรจ opera l’accrescimento o il chiamato in subordine accetta l’ereditร , il diritto dei creditori cesserebbe.

Detta tesi, tuttavia, non รจ condivisa dalla dottrina prevalente[239] e, sia pure implicitamente, dalla giurisprudenza.

Sul piano testuale, inoltre, essa non sembra condivisibile considerando che il diritto concesso ai creditori – e si tratta di un diritto diverso, dal contenuto piรน ampio, rispetto a quello di revocare la rinuncia – non รจ soggetto al limite sancito dall’art. 525 c.c. (in particolare, che l’ereditร  non sia stata accettata da altro dei chiamati).

L’art. 2652, n. 1, c.c., che costituisce una novitร  per la parte che ci interessa (tanto che, sotto il vigore del vecchio codice, si discuteva โ€œse dovesse applicarsi lโ€™ultimo capoverso dell’art. 1235, dettato in tema di revocatoria, per il quale erano salvi i diritti a qualunque titolo acquistati, dai terzi di buona fede, prima della trascrizione della domanda giudiziale, oppure dovesse farsi ricorso allโ€™art. 933 in tema di acquisto dall’erede apparente, per cui erano salvi soltanto i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fedeโ€)[240], dispone espressamente la trascrizione della domanda giudiziale di cui allโ€™art. 524.

La sentenza che accoglie tale domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

La particolaritร  della trascrizione in parola รจ dovuta al fatto che lโ€™atto impugnato, e cioรจ la rinuncia allโ€™ereditร , non รจ soggetto a trascrizione, nemmeno quando nell’asse sono compresi beni immobili[241].

Il ragionamento sviluppato si incentra quindi sullโ€™analisi degli artt. 2652 e 2653 c.c., che risolvono il conflitto tra lโ€™attore e gli aventi causa dal convenuto mediante la trascrizione della domanda giudiziale nei confronti di questโ€™ultimo (la trascrizione dell’acquisto mortis causa dell’erede, anche se anteriore alla trascrizione dell’impugnazione, non potrebbe invece tutelarlo ai danni dei creditori)[242].

Dunque i terzi acquirenti, per garantirsi della bontร  del titolo dellโ€™erede alienante, non avrebbero lโ€™onere di accertarsi dellโ€™insussistenza di una domanda giudiziale pregiudizievole nei confronti del primo chiamato rinunciante, dal momento che questโ€™ultimo non รจ un loro dante causa.

ย La domanda dei creditori, conclude infine la sentenza, deve essere annotata, ai sensi dell’art. 2654 c.c., in margine alla trascrizione dellโ€™atto di acquisto dellโ€™erede. In dottrina, รจ ampiamente sostenuta la tesi secondo cui il chiamato accettante รจ legittimato passivo della domanda di cui allโ€™art. 524 c.c.[243]. La preoccupazione รจ principalmente quella di tutelare lโ€™ulteriore chiamato che, a seguito dellโ€™esercizio dellโ€™azione in parola, trova i propri beni (ereditari, sโ€™intende) โ€œvincolati a garanzia di un debito altruiโ€[244].

Non manca tuttavia chi estende la legittimazione passiva al chiamato subentrante operando un parallelo con i destinatari dellโ€™azione revocatoria[245].

Lโ€™opinione per cui la trascrizione della domanda deve essere curata, ai fini dellโ€™opponibilitร  della futura sentenza nei confronti dei terzi acquirenti dallโ€™erede, anche nei confronti di questโ€™ultimo[246], implicitamente presuppone una sua legittimazione passiva allโ€™azione intentata dai creditori, e per questo motivo disattende il citato pregresso orientamento della unanime giurisprudenza[247].

Qualche perplessitร  in dottrina invece suscita lโ€™affermazione sulla necessitร  che la domanda sia annotata, ai sensi dellโ€™art. 2654 c.c., in margine allโ€™atto di acquisto dellโ€™erede in subordine.

A questo proposito, valgono le osservazioni di chi ha obiettato che โ€œnon รจ questo lโ€™atto impugnato cui fa riferimento la norma in questione. Poichรฉ lโ€™atto impugnato (la rinunzia all’ereditร ) non va trascritto, non vi sarร  annotazioneโ€[248]. Altrimenti, bisognerebbe considerare oggetto di impugnazione lโ€™accettazione dell’ereditร , ma a questo punto la trascrizione della domanda avverrebbe non giร  ai sensi dell’art. 2652, n. 1, c.c., ma del successivo n. 7 (domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte).

La complessitร  del problema si deve alla formulazione, in questa parte โ€œsibillinaโ€, dellโ€™art. 2652, n. 1, c.c., che, dopo aver genericamente disposto la trascrizione delle domande indicate dallโ€™art. 524, aggiunge che โ€œLe sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domandaโ€.

La norma fissa indubbiamente una regola di soluzione del conflitto che si crea tra creditori del rinunciante e terzi[249] subacquirenti, ma non precisa chi sia il loro dante causa.

La dottrina e la giurisprudenza, danno per scontato che costoro siano gli aventi causa dallโ€™erede. Il presupposto implicito รจ infatti che non si potrebbe trattare degli aventi causa dal rinunciante, dal momento che se costui, successivamente alla rinuncia, la revocasse, non vi sarebbe motivo, da parte dei creditori, di procedere con lโ€™azione di cui allโ€™art. 524 c.c. (e lโ€™azione eventualmente proposta perderebbe rilevanza), proprio perchรฉ i beni dell’ereditร  confluirebbero nel patrimonio del debitore che, sia pur tardivamente, ha accettato[250]. Chiarito questo punto, rimane da stabilire a quali condizioni la domanda (o meglio, la sentenza, una volta pronunciata e favorevole allโ€™attore) proposta dai creditori sia opponibile ai terzi subacquirenti.

Due sono le possibili alternative: o ritenere che la trascrizione curata nei soli confronti del debitore spieghi efficacia anche verso i terzi – che cosรฌ avrebbero lโ€™onere di verificare lโ€™assenza di trascrizioni pregiudizievoli non solo a carico del proprio dante causa (lโ€™erede), ma anche a carico del chiamato rinunciante -, oppure pretendere, che la trascrizione sia effettuata anche contro lโ€™erede.

La prima soluzione non sembra percorribile. Anche se รจ vero che il legislatore ben puรฒ disporre che lโ€™opponibilitร  di una certa vicenda consegua alla prioritaria trascrizione di un atto che si colloca al di fuori della catena dโ€™acquisto dell’alienante[251], perchรฉ ciรฒ accada sarebbe necessaria un’espressa previsione normativa.

Al riguardo, sembra fondamentale sottolineare che le norme in tema di trascrizione hanno natura eccezionale [252] e sono quindi soggette a stretta interpretazione (arg. art. 14 disp. prel. c.c.).

Pertanto, lโ€™opponibilitร  di cui parla lโ€™art. 2652, n. 1, c.c. deve essere correttamente riferita agli aventi causa dallโ€™erede, il quale, analogamente a quanto accade nelle altre domande soggette a trascrizione previste dall’art. 2652 c.c., deve al contempo rivestire la qualifica di convenuto nel giudizio.

Questa soluzione, tuttavia, presenta lโ€™inconveniente di tutelare i creditori solo quando intercorre un certo lasso temporale tra lโ€™acquisto dellโ€™ereditร  da parte del chiamato in subordine e lโ€™atto di alienazione compiuto da questโ€™ultimo, poichรฉ la domanda giudiziale verso lโ€™erede – oltre ovviamente a non essere proponibile prima dell’acquisto, da parte sua, dell’ereditร [253] -, richiede l’espletamento di alcune formalitร  (ad esempio, della notifica dell’atto di citazione)[254].

In altri termini, il chiamato in subordine potrebbe agevolmente contribuire a far salvo lโ€™acquisto dei terzi, alienando in loro favore i beni delโ€™’asse senza previamente accettare lโ€™ereditร  (cosรฌ compiendo unโ€™accettazione tacita)[255].

Occorre perรฒ considerare che รจ la stessa trascrizione della domanda giudiziale in oggetto (se non addirittura della domanda di cui allโ€™art. 524 c.c.) a costituire unโ€™anomalia nel sistema, se da un lato si tiene a mente che la rinuncia allโ€™ereditร  non รจ soggetta a pubblicitร  di tipo dichiarativo (si ricorda peraltro che, ai sensi dellโ€™art. 2662 c.c., di essa si deve far menzione nella nota di trascrizione dellโ€™acquisto a causa di morte che si colleghi alla rinunzia di uno dei chiamati) e dallโ€™altro si considera il contesto in cui nacque lโ€™azione in parola. Nel diritto consuetudinario francese (e successivamente nel codice napoleonico), infatti, lโ€™ereditร  si acquistava di diritto, e dunque la rinuncia determinava la dismissione di un diritto giร  entrato nel patrimonio del debitore; da qui la somiglianza con lโ€™azione revocatoria ordinaria, se si tralascia il requisito della frode.

Dโ€˜altra parte, la mancanza di questo requisito, senza una disposizione ad hoc, avrebbe reso difficile concepire la trascrizione di tale domanda in analogia alla norma che disponeva la trascrizione dellโ€™azione revocatoria (come testimonia il dibattito, cui si รจ fatto cenno, apertosi sul punto nella dottrina dell’epoca): ecco spiegato il motivo della previsione di cui all’art. 2652, n. 1, c.c..

Tuttavia, si deve considerare che giร  nellโ€™impianto del codice del 1865 poteva scorgersi la necessitร  di un atto di accettazione per lโ€™acquisto della qualitร  di erede [256] (anche se la dottrina era sul punto divisa)[257], principio poi sancito a chiare lettere dal codice attuale (cfr. art. 459 c.c.).

Ciรฒ significava che il rinunciante, nei cui confronti si verificava nientโ€™altro che unโ€™omissio acquirendi, in nessun momento poteva essere considerato come proprietario dei beni dellโ€™asse (la rinuncia, in realtร , riguarderebbe la delazione, ma essa รจ ritenuta dalla dottrina priva di carattere patrimoniale).

Nel passaggio dellโ€™istituto al codice del ’65, e di qui al codice attuale, รจ quindi mutato il contesto che aveva determinato la nascita dellโ€™impugnazione in parola[258]. Sembra pertanto corretto privilegiare lโ€™interpretazione che ne riduce il piรน possibile lโ€™area di opponibilitร  ai terzi.

CAPITOLO III

Tutela della legittima e responsabilitร  del notaio

  1. La responsabilitร  del notaio nel ricevimento delle volontร  testamentarie e successorie.

Il contratto dโ€™opera intellettuale si puรฒ definire come un contratto nominato, di scambio, a prestazioni corrispettive, oneroso, ad esecuzione prolungata, avente per oggetto la prestazione di unโ€™opera intellettuale che puรฒ consistere in un risultato obbiettivo (opus), in un comportamento tecnico, o in un servizio, dietro adeguato compenso, oggetto che viene realizzato mediante unโ€™organizzazione di lavoro facente capo in via normale al debitore[259].

Il notaio, al quale venga richiesto di ricevere un atto, ha il dovere, prima di tutto, di indagare ed interpretare la volontร  delle parti e, in secondo luogo, di verificare la possibilitร  concreta di realizzarla.

Egli dovrร  valutare se, a tal fine, sia necessario impiegare uno schema negoziale tipico, scegliendo, fra gli archetipi predisposti dal legislatore, quello piรน idoneo a dar forma agli intendimenti espressi dalle parti, ovvero ricorrere a figure negoziali atipiche, che siano in grado di superare positivamente il vaglio di meritevolezza ex. Art. 1322 c.c.[260].

L’ambito della responsabilitร  civile del notaio, come noto, ha subito negli ultimi anni un cospicuo ampliamento[261].

Il fenomeno, determinato dalla progressiva valorizzazione della veste professionale nella quale il notaio esercita le sue competenze istituzionali, รจ coerente con il fatto che la sua funzione non รจ riducibile a quella di un recettore passivo delle dichiarazioni delle parti.

Al contrario, l’attivitร  di certificazione appare sempre piรน strettamente connessa all’assolvimento della cosiddetta funzione di adeguamento[262]. L’intervento del notaio implica una partecipazione attiva e qualificata, volta ad assicurare che l’autonomia privata si esprima pienamente e in modo conforme all’ordinamento.

Per responsabilitร  civile del notaio[263] oggi si intende la responsabilitร  extracontrattuale insieme a quella contrattuale, risultando ormai definitivamente superata la tesi che, valorizzando la veste di pubblico ufficiale del professionista ed il suo ruolo di certificatore, negava potesse configurarsi un contratto dโ€™opera con le parti degli atti e quindi escludeva a priori il ricorrere di una responsabilitร  per inadempimento[264].

La dottrina piรน attenta aveva peraltro ben presto preso a criticare quest’impostazione segnalando il contenuto comprensivo della funzione notarile, la quale non si esaurisce nella certificazione, ma si estende al controllo di legalitร  (c.d. adeguamento necessario della volontร  delle parti alla legge) e poi alla consulenza finalizzata all’atto (c.d. adeguamento facoltativo)[265].ย  La giurisprudenza del resto da tempo prospetta una responsabilitร  di natura contrattuale del notaio nei confronti delle parti dei suoi atti, senza escludere[266] quella extracontrattuale nei confronti di terzi[267].

Tuttavia vi รจ chi al contrario sostiene che il fondamento dell’attivitร  svolta dal notaio nei confronti del cliente, anche di quella piรน prettamente pubblicistica, si rinviene pur sempre in un contratto d’opera (art. 2222 c.c.)[268], in particolare, in un contratto d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.) di natura professionale (art. 2229 c.c.)[269] , sia pure atipico o โ€œsui generisโ€, in quanto integrato ex lege (art. 1374 c.c.) dagli obblighi attinenti alla funzione pubblica[270] .

Questo referente esclude il carattere extracontrattuale della responsabilitร  civile del notaio[271] e porta ad individuare il fondamento giuridico della responsabilitร  de qua nell’inadempimento o nell’inesatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto d’opera professionale[272]: responsabilitร  di natura contrattuale, per violazione di una preesistente obbligazione, che, secondo lโ€™interpretazione della formula dell’art. 1218 c.c., non deve necessariamente derivare da fonte negoziale[273] .

Peraltro occorre porre lโ€™attenzione anche su un altro aspetto ovvero il dovere del notaio rogante di apprezzare la capacitร  naturale del testatore.

In primo luogo, secondo giurisprudenza consolidata[274], l’incapacitร  naturale del testatore postula l’esistenza non giร  di una semplice anomalia o alterazione delle facoltร  psichiche ed intellettive del de cuius, bensรฌ la prova che, a cagione di un’infermitร  transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontร , della coscienza dei propri atti ovvero della capacitร  di autodeterminarsi. D’altro canto, come noto, la capacitร  costituisce la regola, mentre l’incapacitร  ha lo statuto proprio della situazione eccezionale, che in quanto tale deve essere rigorosamente provata.

Perchรฉ il notaio possa (e, sotto il profilo, eventuale, della sua responsabilitร , โ€œdebbaโ€) rifiutarsi di redigere il testamento, dunque, egli deve avere maturato l’intima convinzione della radicale impossibilitร  per il testatore di avere coscienza dei propri atti e della sua completa inattitudine a ogni determinazione cosciente e libera[275]. Non รจ sufficiente ad esimerlo dall’obbligo posto dall’art. 27, legge notarile, una pur grave condizione di sofferenza.

Non รจ allora irragionevole ritenere che, per lo piรน, questa gravissima condizione della persona sia apprezzabile da un soggetto sprovvisto delle necessarie conoscenze tecniche solo nei casi di manifestazioni eclatanti di assenza intellettuale e volitiva[276]: la stessa apparenza deve essere totalmente compromessa. Al pubblico ufficiale non puรฒ farsi carico di trascendere l’immediatezza della sua relazione con le facoltร  intellettuali del testatore, e di farsi, per cosรฌ dire, inquisitore implacabile della sua situazione clinica e della sua vicenda umana[277]. Tale diversa missione, tra l’altro scevra di profili inquisitori[278], compete all’autoritร  giudiziaria, e solo se essa sia investita della questione della validitร  del testamento da chi vi abbia interesse.

In secondo luogo, deve essere considerato che l’obbligo del notaio di prestare il suo ministero, in tema di rogazione mortis causa, soddisfa un diritto della persona di rilevanza costituzionale: la libera espressione dell’autonomia testamentaria. L’interesse pubblico sotteso all’obbligatorietร  dell’intervento notarile ha poi una particolare pregnanza, perchรฉ la necessaria contingenza nella quale il notaio รจ chiamato a prestare la sua attivitร  professionale assume non di rado il carattere dell’urgenza in relazione alle condizioni di salute di colui che richiede di fare testamento. L’interesse del disponente puรฒ essere soddisfatto (salva l’eventuale impugnazione del testamento) o per sempre disatteso. Ecco perchรฉ il momento รจ particolarmente delicato.

L’obbligo del pubblico ufficiale di rogare in materia testamentaria, in casi come quello deciso dal Tribunale di Voghera, si deve dunque misurare, oltre che con la sua ovvia incompetenza tecnica in materia di accertamenti clinici e psicologici, con la particolare urgenza della sua risposta. E si tratta di una risposta che egli soltanto puรฒ dare e della quale porta il peso, poichรฉ il compito di indagare la volontร  della parte e quindi, a monte, di valutarne la capacitร  naturale, spetta a lui solo.

Quanto piรน la situazione รจ connotata da elementi di urgenza, tanto piรน si fa emblematica la infungibilitร  assoluta della prestazione del notaio.

Nella fattispecie in questione, dalla sentenza emerge che il notaio era stato chiamato presso il de cuius, ricoverato in ospedale, perchรฉ questi ne raccogliesse le ultime volontร . Secondo quanto accertato dal Tribunale di Voghera, ritualmente interrogato, il testatore aveva risposto, sia pure in modo sintetico e sofferente, ed aveva indicato chiaramente la persona dell’erede prescelto. Il pubblico ufficiale aveva cosรฌ maturato il convincimento che il testatore fosse ancora in possesso del discernimento necessario per poter validamente testare, e che pertanto egli avesse il dovere di procedere immediatamente alla rogazione dell’atto, anche alla luce delle gravi condizioni nelle quali versava il testatore.

Tenuto conto di quanto sopra osservato circa l’autonomia e la discrezionalitร  della valutazione notarile, in rapporto all’obbligo di prestare il ministero ed al peculiare atteggiarsi della capacitร  naturale ai fini delle disposizioni di ultima volontร , difficilmente il pubblico ufficiale avrebbe potuto rifiutare di rogare l’atto[279].

Infatti, secondo quanto si desume dalla lettura della sentenza, nella contingenza nella quale si trovava ad operare, non vi erano elementi suscettibili di consentire (e, quindi, di imporre) al notaio di concludere che il de cuius, pur affetto da un quadro clinico che lo avrebbe portato presumibilmente alla morte in tempi brevi, fosse assolutamente privo della facoltร  di autodeterminarsi, poichรฉ questi gli aveva offerto segni apprezzabili della sua presenza intellettuale.

Dunque nessun errore e nessuna negligenza in concreto potevano essere fondatamente imputati al professionista.

Ricostruendo correttamente il contenuto del dovere di diligenza in concreto ascrivibile al notaio, il Tribunale di Voghera ha osservato che la valutazione giudiziale di incapacitร  del testatore, nell’ambito del giudizio di impugnazione e secondo le finalitร  ad esso proprie, si era formata all’esito di accertamenti complessi ed approfonditi e, dunque, per il tramite di un’articolata fase istruttoria.

Nella situazione di urgenza dovuta alle condizioni critiche del de cuius, invece, non solo non sarebbe stato possibile attendere eventuali pareri di esperti[280], ma, a ben riflettere, ciรฒ sarebbe stato addirittura precluso al pubblico ufficiale, tenuto a prestare il suo ministero.

Anzitutto, accertamenti approfonditi non sarebbero stati compatibili con il rischio di non poter raccogliere le ultime volontร  del testatore per il sopraggiungere della morte, data la gravitร  delle sue condizioni.

D’altro canto, quand’anche, ad ulteriore conforto della sua percezione della presenza intellettuale e volitiva del testatore, e facendosi carico del rischio di tardare la rogazione, il notaio avesse avuto in concreto la possibilitร  di acquisire sommarie informazioni dai sanitari presenti nella struttura ospedaliera al momento del suo accesso, ed ipotizzando pure che il loro avviso fosse stato nel senso di una incapacitร  del paziente, ciรฒ non avrebbe spostato, in termini gnoseologici e giuridici, i termini del dilemma notarile.

La valutazione ultima, infatti, sarebbe stata di esclusiva competenza e responsabilitร  del notaio[281]. A fronte di un soggetto capace secondo il suo apprezzamento โ€œprofanoโ€, sarebbe bastato un avviso di segno contrario, pur proveniente da un tecnico, ma ugualmente contingente ed opinabile, per imporgli di non rogare l’atto? Oppure avrebbe forse dovuto protrarre l’attesa, sospendere le attivitร , tornare al nosocomio con un collegio di esperti di propria fiducia e provvedere solo dopo averne acquisto il parere favorevole? Ancora, se i pareri fossero stati due o piรน e di segno discordante, quale di essi avrebbe dovuto diligentemente[282] accreditare presso di sรฉ? Al riguardo, non si puรฒ non tenere presente che il giudizio di impugnazione si era concluso con una valutazione di esito negativo, ma all’esito di accertamenti tecnici complessi e controversi, e a loro volta comunque naturalmente opinabili nelle loro conclusioni.

Se davvero tali fossero i possibili contenuti della diligentia quam in concreto esigibile in simili frangenti, il notaio finirebbe con il perdere l’autonomia della propria valutazione. Esposto al rischio di futuribili ed insondabili oneri risarcitori all’esito di accertamenti disposti in una vicenda processuale a lui estranea, egli non avrebbe la serenitร  di giudizio necessaria.

La sua funzione si troverebbe esposta ad una imponderabile responsabilitร  professionale, di assai dubbio fondamento secondo le stesse logiche che presiedono all’attribuzione della responsabilitร  civile e alla sua assicurazione[283].

Per tutte le ragioni esposte, l’affermazione secondo cui la posizione del notaio, perchรฉ questi possa soddisfare il preminente interesse pubblico di rogare ogni qualvolta ne sia richiesto, deve essere โ€œindipendente e scevra da ogni ripercussione derivante dal giudizio di impugnazione del testamentoโ€, appare pienamente condivisibile. Naturalmente, ciรฒ non significa avallare una sorta di antistorica immunitร  notarile dal sindacato giurisdizionale, quanto piuttosto ricostruire in modo corretto i doveri che incombono al professionista in subiecta materia.

  1. La responsabilitร  del notaio nella redazione di progetti divisionali tra eredi

Lโ€™obiettivo che si prefigge il notaio รจ quello di giungere ad un regolamento di interessi che sia la sintesi perfetta delle opposte posizioni dei contraenti, in modo da evitare, quanto piรน possibile, eventuali asimmetrie contrattuali, frequenti, soprattutto, quando รจ differente la โ€œforzaโ€ delle rispettive parti sostanziali del rapporto.

Uno degli aspetti interessanti in tema di responsabilitร  notarile attiene alla natura di tale responsabilitร  nei confronti di un soggetto che occupa una posizione intermedia tra la parte dell’atto che si stipula con l’intervento del notaio e la generalitร  dei terzi: il c.d. beneficiario figura dai contorni incerti, che raggruppa una pluralitร  di situazioni caratterizzate in punto di fatto dalla presenza di un interesse particolarmente qualificato al corretto svolgimento dell’opera notarile[284].

Nellโ€™espressione beneficiario viene normalmente compresa una serie di soggetti che, pur se non parti del negozio formatosi presso il notaio, nรฉ parti del contratto di prestazione d’opera professionale[285], sono destinatari delle disposizioni in esso contenute: il terzo nel contratto a favore di terzo, l’erede ed il legatario istituiti per testamento pubblico, il proprietario a favore del quale il titolare di un diritto reale limitato abbia rinunciato al suo diritto[286] e, per alcuni autori[287], tutti coloro che abbiano un interesse meritevole e tutelato alla validitร  dell’atto.

Si deve perรฒ rilevare come la posizione di questi soggetti sia analoga, sotto il profilo in esame, a quella del donatario che accetti per atto di diverso notaio: questo soggetto, anche se parte del contratto di donazione, non puรฒ certamente essere ritenuto parte del contratto di prestazione d’opera professionale concluso con il primo professionista.

Volendo definire un criterio per individuare il richiamato concetto di beneficiario con maggiore precisione rispetto ai terzi in qualche modo titolari di un interesse strumentale alla corretta esecuzione della prestazione, sembra opportuno richiedere in negativo l’estraneitร  al contratto di prestazione d’opera professionale ed in positivo il fatto di essere il diretto ed immediato punto di incidenza degli effetti negoziali del negozio formatosi presso il notaio.

Il notaio che abbia, ad esempio, ricevuto un contratto di donazione, valido per forma e sostanza, il quale, dopo la morte del donante, venga impugnato dagli eredi legittimari di questo, a mezzo dellโ€™azione di riduzione, non puรฒ ritenersi responsabile, ex art. 28 L.N., per aver stipulato un atto, a quel punto divenuto, inefficace.

Il vittorioso esperimento dellโ€™azione di riduzione, infatti, comporta lโ€™inefficacia ex tunc, nei confronti del legittimario istante, dellโ€™atto dispositivo lesivo della quota di riserva, il quale si considera come se non fosse mai stato compiuto, con conseguente โ€œritornoโ€ del bene, che ne ha formato oggetto, nella massa ereditaria.

Trattandosi di inefficacia sopravvenuta[288], non si puรฒ imputare al notaio il fatto di non aver preventivato tale avvenimento, visto che, il controllo che per legge gli compete, attiene esclusivamente alla compatibilitร  attuale dellโ€™atto richiestogli con i dettami dellโ€™ordinamento, non potendosi addossare al professionista anche il dovere di formulare un giudizio prognostico su quanto potrebbe accadere a seguito del rogito.

Tra lโ€™altro, pur potendo il notaio avvertire il donante e il donatario che, qualora al tempo dellโ€™apertura della successione del primo, il relictum non fosse capiente, essendo stata intaccata la porzione indisponibile del suo patrimonio, i legittimari potrebbero esperire lโ€™azione di riduzione avverso la liberalitร , non sarebbe, comunque, in grado di escludere o affermare con certezza o con un grado di probabilitร  elevato che tale circostanza possa effettivamente verificarsi.

Il calcolo della disponibile, infatti si effettua solo al momento della morte del donante ed รจ a quel punto che si dovrร  verificare lโ€™esistenza di legittimari e la rispondenza del quantum agli stessi devoluto con il quantum loro riservato dalla legge.

In tutti i casi evidenziati, รจ evidente che non si conclude un contratto tra i soggetti in questione ed il notaio: difetta il requisito essenziale dell’accordo, che non puรฒ intervenire[289]. รˆ perรฒ opinione diffusa che anche nei confronti di questi soggetti il notaio risponda a titolo contrattuale e, d’altra parte, la posizione del beneficiario appare differente da quella di qualsiasi terzo che possa in qualche modo avere un interesse all’osservanza degli obblighi del notaio: l’interesse di questo soggetto all’esatto adempimento del contratto di prestazione d’opera professionale รจ particolarmente qualificato, perchรฉ coincide con l’interesse diretto ed immediato, proprio anche del cliente, a che l’attribuzione nei suoi confronti sia valida ed efficace[290].

Portato naturale dellโ€™attivitร  del pubblico ufficiale (il notaio) รจ quello di garantire, giusta la sua posizione di โ€œterzietร โ€ (art. 28, n. 3 L.N.), una sicurezza negoziale, in favore di ciascuna delle parti, adeguando, ove necessario, la volontร  empirica espressa dalle stesse, alle prescrizioni dellโ€™ordinamento.

Su questo tema si assiste in giurisprudenza ad una singolare divaricazione tra le numerose decisioni orientate ad affermare in via di principio, peraltro obiter, che la responsabilitร  notarile ha natura contrattuale anche nei confronti del beneficiario, ma per lo piรน restie a fornirne una giustificazione dogmatica[291], e le poche e non recenti sentenze che, dovendo effettivamente pronunciarsi su questo thema decidendum, sembrano preferire la tesi della responsabilitร  aquiliana[292].

In dottrina gran parte degli autori che si sono occupati del problema sostiene che la responsabilitร  notarile nei confronti del beneficiario abbia natura contrattuale[293], ma in prevalenza si limita a richiamare l’autoritร  di qualche giudicato della suprema Corte e non cerca di approfondirne l’inquadramento[294].

Considerando che con la qualificazione โ€œcontrattualeโ€ si fa semplicemente riferimento ad un tipo di responsabilitร  che deriva dall’inadempimento di una preesistente obbligazione, si deve verificare se questa affermazione nelle fattispecie ipotizzate trovi fondamento in rapporto al sistema delle fonti delle obbligazioni.

Escludendo il fatto illecito, che porterebbe alla configurazione della responsabilitร  extracontrattuale, rimane in realtร  da verificare se tale responsabilitร  possa trovare fondamento in un contratto od in un altro atto o fatto idoneo a produrla.

In riferimento a quest’ultima categoria di fonti, alcuni autori hanno individuato nella fattispecie in esame la presenza di un’obbligazione ex lege[295] ed hanno coerentemente attribuito natura contrattuale alla responsabilitร  discendente dalla relativa violazione.

Il fondamento di questa tesi viene individuato nella disposizione dell’art. 76 della legge notarile[296], secondo cui il notaio รจ tenuto al risarcimento โ€œa norma di leggeโ€ dei danni derivanti dalla nullitร  dell’atto rogato.

La sanzione del risarcimento in favore del beneficiario sarebbe cosรฌ โ€œla conseguenza ordinaria della nullitร  imputabile al notaio, per cui il privato interesse, giuridicamente tutelato e pregiudicato dal colpevole comportamento del notaio, possa sempre trovare giusto ristoroโ€.

Si giunge cosรฌ ad affermare che la norma dell’art. 76 abbia esteso il risarcimento ad ogni ipotesi in cui se ne possa ravvisare un fondamento legale.

Tale fondamento รจ individuato nella โ€œcongrua portata, e direzione dell’obbligo incombente al notaio che riceve il testamentoโ€, la quale porta a ritenere l’obbligo stesso come sussistente anche nei confronti appunto del destinatario.

L’ordinamento, volendo tutelare tale soggetto, โ€œintende che il notaio sia obbligato specificamente verso di luiโ€ e questa posizione viene esplicitamente definita come obbligazione ex lege.

L’aspettativa del beneficiario รจ protetta nei confronti del notaio dall’imposizione allo stesso degli obblighi โ€œsorgenti, in occasione del contratto, per diretta volontร  della leggeโ€[297].

In realtร  il ricorso a questa categoria, peraltro criticata da autorevole dottrina[298], non sembra per taluni soddisfacente: in armonia con il sistema delle fonti delle obbligazioni delineato dal codice sembra preferibile un differente tentativo di ricostruire la fattispecie. Si puรฒ piuttosto verificare se l’attribuzione dei benefici derivanti dal contratto concluso mediante l’ufficio notarile ad un soggetto esterno al contratto di prestazione d’opera professionale, con correlativo sorgere di un interesse qualificato in capo a quest’ultimo, si combini con le specifiche disposizioni della legge notarile relative alla formazione dell’atto, comportando il sorgere di un’obbligazione che veda come debitore il notaio e come creditore il beneficiario.

Questa impostazione a prima vista potrebbe sembrare soddisfacente, in quanto attributiva al beneficiario di una diretta pretesa creditoria nei confronti del notaio, conseguentemente azionabile dallo stesso in nome proprio, ma in realtร  presta il fianco ad un duplice ordine di critiche.

Dal punto di vista della giustificazione di diritto positivo resta da dimostrare che il meccanismo utilizzato possa operare nei termini suddetti: in questo caso si dovrebbe postulare l’estensione della qualitร  di parte del rapporto obbligatorio considerato anche in capo ad un ulteriore soggetto che non entra in diretta relazione con il presunto debitore, se non in via mediata e indiretta attraverso la designazione che ne faccia il cliente, ed al quale nessuna norma dell’ordinamento del notariato riserva una considerazione specifica che consenta di distinguere la sua posizione da quella di qualsiasi altro terzo.

L’estensione soggettiva della parte attiva del rapporto obbligatorio fino a comprendervi anche tale soggetto sembra nel caso in esame priva di fondamento normativo. Questa soluzione pecca inoltre per difetto, in quanto limiterebbe la tutela del beneficiario alle violazioni delle norme della legge notarile, mentre ne escluderebbe necessariamente l’operativitร  per tutte le ulteriori determinazioni che il rapporto cliente-notaio viene ad assumere se considerato nel suo contenuto complessivo.

In questa prospettiva il contratto di prestazione d’opera professionale resterebbe quindi nei confronti del beneficiario res inter alios acta, improduttivo in quanto tale di alcun effetto diretto nei suoi confronti[299], e la posizione di questo soggetto verrebbe ad avvicinarsi notevolmente a quella di qualunque terzo quanto alla concreta estensione che ne potrebbe dare[300]. Il vincolo notarile nei confronti del beneficiario resterebbe di natura obbligatoria ma si limiterebbe sotto il profilo oggettivo a quanto previsto dalla legge notarile, con conseguente esclusione di ogni pretesa relativa agli obblighi inerenti all’attivitร  di adeguamento facoltativo e richiesti dalla portata che, specie nell’elaborazione giurisprudenziale, viene ad assumere la diligenza professionale imposta dall’art. 1176, c.p.v., c.c.

Sembra quindi opportuno verificare se sia individuabile un differente schema per riferire al titolo contrattuale la responsabilitร  del notaio nei confronti del beneficiario. Si deve cosรฌ affrontare, limitandone necessariamente la trattazione alle esigenze della presente analisi, il problema della rilevanza esterna dell’atto di autonomia.

Si deve escludere, come accennato in precedenza, che un contratto si formi direttamente tra il notaio e il beneficiario: รจ evidente la mancanza di un accordo, sia pure implicito o per fatti concludenti[301].

Occorre invece valutare se il contratto di prestazione d’opera professionale esplichi effetti nei confronti del beneficiario in rapporto alle due ipotesi in cui un contratto puรฒ appunto produrre direttamente effetto nei confronti di soggetti diversi dalle parti: la fattispecie regolata dagli artt. 1411 ss. c.c. ed una categoria di contratti che dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto esistente nellโ€™ordinamento italiano, cioรจ quella del contratto con effetti protettivi a favore del terzo[302].

Ebbene quando un soggetto si rivolge al notaio per compiere un’attribuzione patrimoniale nei confronti di un altro, vuole ovviamente che questa sia valida ed efficace.

Si puรฒ allora ritenere che questa volontร , ben nota al professionista e tale da aver indotto il cliente a richiedere la sua opera, si trasferisca nel contenuto di un’obbligazione che ha come soggetto attivo, oltre al cliente, il beneficiario. Questo effetto potrebbe essere prodotto da un contratto a favore di terzo, ma non sembra che questa figura sia in realtร  suscettibile di essere utilizzata riguardo alla fattispecie in esame, quantomeno nella generalitร  dei casi. Essa appare difficilmente invocabile persino quando il beneficiario sia tale in forza di un autonomo contratto a favore di terzo stipulato con l’intervento del notaio.

In questo caso al diritto principale acquistato in forza del contratto stesso accederebbe un ulteriore diritto, oggetto di una corrispondente obbligazione che vede il professionista come promittente e lo stipulante del contratto principale mantenere tale veste, a che il notaio osservi tutte le regole che la diligenza professionale gli impone.

Si dovrebbe pertanto concludere per l’esistenza di una specifica ed autonoma stipulazione a favore di terzo accessoria al contratto di prestazione d’opera professionale.

Ad essa si dovrebbe perรฒ estendere l’intera normativa in tema di contratto a favore di terzo, non esclusa la revocabilitร  ad nutum da parte dello stipulante finchรฉ il terzo non abbia dichiarato, anche nei confronti del notaio-promittente, di volerne profittare.

Una simile revocabilitร , non eliminabile ove si ritenesse di utilizzare questo schema, sembra ripugnare alla logica della volontร  negoziale: si dovrebbe ipotizzare che il cliente compia un’attribuzione in favore del terzo, sapendo, e qui risiede la prima pecca di una simile ricostruzione, di attribuirgli altresรฌ un’ulteriore diritto, autonomamente azionabile, al rispetto del contratto da lui concluso con il notaio, ma potendo in ogni momento revocare quest’ultima attribuzione e solo questa, lasciando in vita per il resto l’attribuzione principale.

Tale stipulazione accessoria dovrebbe infatti considerarsi in ogni caso assolutamente autonoma e distinta rispetto a quella relativa al contratto principale, attesa la diversitร  della prestazione dedotta e soprattutto della persona del promittente (che in questo caso sarebbe il notaio).

Inoltre, per poter ravvisare sussistenti tutti gli estremi costitutivi del contratto a favore di terzo, occorrerebbe che il notaio ed il cliente abbiano voluto attribuire ad un ulteriore soggetto il diritto a pretendere l’osservanza del contratto di prestazione d’opera professionale, il che nel caso appare quantomeno dubbio. Occorre allora verificare la possibilitร  di ricondurre la fattispecie all’altro schema indicato precedentemente. Si parla di โ€œcontratto con effetti protettivi a favore di terziโ€ nel caso in cui sia ravvisabile, come nascente dal contratto accanto al diritto alla prestazione principale, un ulteriore ed accessorio diritto a che non siano arrecati danni a determinati terzi, individuati nell’ambito di coloro la cui sfera giuridica รจ in qualche modo soggetta all’ingerenza dell’atto di autonomia altrui e che sono generalmente legati al creditore della prestazione principale da una relazione che li pone in stretto contatto con l’operazione contrattuale[303].

Ciรฒ che ulteriormente caratterizza questa figura รจ il fatto che, in caso di inadempimento della prestazione accessoria, sarร  legittimato ad agire anche il terzo cosรฌ individuato.

Nella tipologia contrattuale in esame l’esigenza di protezione e la diretta azionabilitร  da parte del terzo delle pretese che ne derivano sembrano perรฒ presentare caratteri che le distinguono nettamente dalla posizione propria del beneficiario dell’atto.

Gli effetti protettivi che individuano la categoria si esplicano infatti nel caso in cui la sfera giuridica del terzo sia posta in pericolo dall’operazione contrattuale, sotto il profilo personale o patrimoniale, e d’altra parte ciรฒ emerge chiaramente dalle caratteristiche delle fattispecie sotto tale aspetto considerate dalla dottrina e dalla giurisprudenza: si trattava in un caso della famiglia del portiere di uno stabile, che aveva risentito danni alla salute a causa delle condizioni malsane dell’alloggio che era stato assegnato al portiere stesso in esecuzione del contratto di portierato[304]; nell’altro caso dei danni riportati da un soggetto nato menomato a causa della negligente esecuzione del contratto di assistenza sanitaria al parto stipulato tra un ente ospedaliero e la di lui madre[305]. Qui, gli effetti protettivi derivano dal contratto in conseguenza dell’ingerenza che lo stesso potenzialmente esercita nei confronti di interessi meritevoli di tutela di soggetti che rimangono terzi sotto ogni altro profilo. Il comportamento dunque a cui il notaio รจ tenuto non consiste nell’astenersi dal danneggiare una preesistente situazione (la salute o il patrimonio), ma nell’operare diligentemente affinchรฉ si possa realizzare un incremento patrimoniale in favore del beneficiario.

Le considerazioni sin qui svolte inducono ad escludere che possa essere ravvisato un fondamento di diritto positivo per la ipotizzata responsabilitร  contrattuale del notaio nei confronti del beneficiario.

Non si deve dimenticare che il principio della relativitร  e del valore inter partes della regola contrattuale, codificato nell’art. 1372 c.c., impedisce che il contratto produca effetto nei confronti dei terzi in assenza di una disposizione normativa in tal senso.

Le recenti elaborazioni dottrinali sul punto attengono ad ipotesi di negozi incrementativi dell’altrui patrimonio, di cui si afferma la validitร  purchรฉ il beneficio sia rifiutabile[306]; ma neanche tali elaborazioni prevedono l’ammissibilitร  della costituzione in capo ad un terzo di un ulteriore diritto derivante da un atto di disposizione nei suoi confronti avente oggetto ed intercorrente tra soggetti diversi. Responsabilitร  contrattuale significa anche autonoma azionabilitร  delle relative pretese per ottenere l’adempimento, il che implicherebbe l’ingerenza del beneficiario in un rapporto costituito da altri soggetti senza che gli stessi l’abbiano prevista. Nemmeno sembra invocabile l’integrazione del contenuto del contratto ad opera di fonti eteronome: si tratterebbe nel caso in esame delle norme, contenute prevalentemente nella legge notarile, che impongono al notaio una precisa serie di obblighi attinenti al procedimento di formazione dell’atto, i quali costituiscono oggetto di altrettante obbligazioni, ma solo nei confronti del cliente.

In altre parole, la peculiaritร  della posizione del beneficiario rileva in punto di fatto, ma non si rinvengono indici normativi che consentano di attribuirvi una diretta e corrispondente rilevanza giuridica sotto il profilo di una ipotetica responsabilitร  contrattuale.

Tale conclusione non implica perรฒ un’automatica negazione della peculiaritร  nell’ipotesi considerata della posizione del beneficiario, nรฉ una diminuzione della relativa tutela.

Dunque che esista un interesse del beneficiario non sembra discutibile; occorre allora verificare se questo interesse, pur non direttamente contemplato, trovi comunque protezione nell’ordinamento giuridico, cosรฌ da connotare il danno derivante dalla sua lesione come ingiusto e quindi fonte di responsabilitร  aquiliana. Il referente normativo in materia รจ offerto in primo luogo dalla l. 16 febbraio 1913, n. 89, che regola l’attivitร  certificatrice del notaio, indicandone le modalitร  di svolgimento e fissando gli adempimenti necessari ad attribuire pubblica fede all’atto rogato ed in alcuni casi anche a garantirne di validitร [307].

L’interesse del beneficiario trova qui riconoscimento e tutela: il danno derivante dalla perdita o dal mancato acquisto di un diritto, se causalmente collegati alla violazione di tali disposizioni, non puรฒ che ritenersi ingiusto, a pena di fraintendere la ratio e svuotare la portata precettiva di dette disposizioni proprio in relazione alle ipotesi in cui esse dovrebbero operare. รˆ la considerazione che queste norme rivolgono all’operazione negoziale che si realizza con l’intervento notarile a rivestire di rilevanza giuridica, sotto il profilo della meritevolezza di tutela, l’interesse del beneficiario e conseguentemente ad aprire la via alla sanzione della sua lesione. Analoga rilevanza puรฒ essere attribuita alle disposizioni, contenute in altre leggi, che fissano determinati adempimenti formali a pena di nullitร [308].

Le ipotesi sin qui considerate coprono l’area dell’attivitร  certificatrice del notaio, quella direttamente disciplinata dall’ordinamento del notariato. Se ci si limitasse a questo profilo, verrebbe perรฒ esclusa la risarcibilitร  dei danni derivanti dall’inadempimento ricollegabile all’altra attivitร  notarile, quella di โ€œdocumentazione intrinsecaโ€[309] (o di adeguamento facoltativo), imposta dall’art. 47 ult. cpv. della legge notarile.

L’ingiustizia del danno consiste allora nell’interruzione della sequenza che, se si fosse completata, avrebbe portato all’acquisto di un diritto[310].

Per questa via si conferma anche la derivazione della posizione del beneficiario da quella della parte: nessuna responsabilitร  potrร  infatti essere invocata per gli adempimenti dalla cui esecuzione il cliente abbia voluto esonerare il notaio, non potendo il beneficiario ottenere una tutela maggiore di quella che spetterebbe al suo dante causa, dato che la protezione che l’ordinamento attribuisce al suo interesse si modella, quanto all’ampiezza, direttamente su quella accordata alla parte.

Utilizzare questo schema interpretativo consente dunque di stabilire con certezza i limiti della tutela invocabile in entrambi i casi, raggiungendo cosรฌ risultati pressochรฉ identici a quelli dell’impostazione criticata, anche sotto il profilo della quantificazione del danno e dell’imputabilitร  del professionista.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il danno risarcibile sarร  infatti comprensivo del danno emergente (consistente nel mancato acquisto del diritto) e del lucro cessante (comprensivo del profitto che se ne sarebbe potuto trarre), corrispondendo pertanto nel quantum all’interesse contrattuale positivo.

Quanto alla limitazione della responsabilitร  contrattuale ai soli casi di dolo o colpa grave, di cui gode il professionista chiamato ad affrontare problemi tecnici โ€œdi speciale difficoltร โ€ (art. 2236 c.c.), il risultato pratico non cambia anche aderendo all’impostazione proposta.

Ciรฒ non solo per la giร  richiamata derivazione della posizione del beneficiario da quella del cliente in materia di attivitร  di adeguamento facoltativo (che รจ l’ambito di elezione delle questioni di elevata difficoltร ), ma anche per l’ormai riconosciuta applicabilitร  dell’art. 2236 c.c. anche alla responsabilitร  extracontrattuale del professionista[311].

  1. La responsabilitร  del notaio nella redazione dei patti di famiglia

Il Notaio, come tutti i soggetti rientranti nella disciplina dellโ€™ordinamento giuridico vivente, รจ soggetto a responsabilitร  civile per i danni di cui sia causa.

Ai sensi dellโ€™art. 76 L.N.: โ€œquando lโ€™atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione della copia dellโ€™estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarร  dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese. Negli accennati casi, oltre al risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagateโ€.

Si discute sulla natura giuridica della responsabilitร  civile del Notaio. โ€œLa maggior parte delle tesi prospettate dalla dottrina si possono raggruppare in due gruppi: al primo gruppo appartengono coloro che affermano sussistere a carico del notaio, oltre ad una responsabilitร  contrattuale, nei confronti delle parti, anche una responsabilitร  extracontrattuale o aquiliana o ex lege anche verso i terzi, mentre fanno capo al secondo coloro che propendono per la sola responsabilitร  contrattualeโ€[312].

Scriveva il notaio Zaraga che โ€œaltri ammettono, a lato della responsabilitร  contrattuale, anche una responsabilitร  ex lege da parte del notaio nei confronti di chi, non avendo avuto rapporti contrattuali con lui, รจ ugualmente destinatario degli effetti dellโ€™atto, e ciรฒ perchรฉ lโ€™ufficio specifico del notaio comprende lโ€™obbligo di curare che la volontร  innanzi ad esso dichiarata possa essere produttiva di effetti giuridici verso tutti i soggetti che quella volontร  direttamente concerneโ€[313].

รˆ accaduto, per esempio, che il Tribunale di Roma, 6 febbraio 1993, condannasse un Notaio, riconoscendone la responsabilitร  contrattuale, per aver omesso di identificare la controparte in un contratto, ricorrendo per esempio a due fidefacienti, come pure รจ previsto dalla L.N., piuttosto che basarsi, come fece il Notaio, sulla mera esibizione di un documento dโ€™identitร [314].

Il nuovo contratto, introdotto nel codice civile dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55 inserendo dopo l’art. 768 sette nuovi articoli (dal bis all’octies), rappresenta innanzitutto un’eccezione al divieto di patti successori, stabilito dall’art. 458 c.c., al cui testo รจ stato premesso l’inciso โ€œFatto salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e seguenti.โ€ Ci troviamo di fronte ad una normativa eccezionale e non speciale, in quanto deroga norme generali quali l’art. 458 citato e gli artt. 553 ss. (azione di riduzione) e 737 ss. (collazione), con tutte le relative conseguenze in tema di interpretazione analogica.

Il patto di famiglia viene definito dal legislatore, all’art. 768-bis, come il โ€œcontrattoโ€ con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda ed il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o piรน discendenti. Ne risulta quindi escluso il professionista, che intenda lasciare il proprio studio al figlio o al nipote ex filio che segue le sue orme.

I soggetti del contratto sono l’imprenditore ed uno o piรน discendenti, e bisogna leggere ancora due articoli, essendo l’art. 768-ter intitolato alla forma, per scoprire che al contratto โ€œdevono partecipareโ€ anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione del patrimonio dell’imprenditore, vale a dire quei soggetti che vantino, al momento, un’aspettativa ereditaria come legittimari.

L’obbligo di partecipazione sembra perciรฒ inderogabile, in quanto da esso discende la certezza del patto di famiglia, nel senso che la valutazione dell’azienda e la conseguente quantificazione della quota di legittima da liquidare ai non assegnatari devono essere approvate contestualmente, anche se la liquidazione puรฒ essere consensualmente differita.

Trattandosi di contratto, le norme sulla rappresentanza (art. 1387 ss.) dovrebbero essere applicabili, salvo il problema della forma della procura, che dovrร  essere la medesima prevista per il patto di famiglia (atto pubblico). Se, invece, un legittimario non volesse presenziare all’atto, potrร  il notaio rogante redigerlo senza incorrere nella sanzione di cui all’art. 28 della legge notarile, magari condizionandolo alla successiva accettazione, in analogia a quanto avviene per l’esercizio del diritto di opzione nei verbali assembleari[315]. Inoltre, sarร  possibile, una volta identificato il valore da attribuire alla quota del legittimario ostile, effettuare il deposito della relativa somma ai sensi e per gli effetti della disciplina sull’offerta reale (art. 1209 ss.) con effetto liberatorio per il discendente che ha ricevuto l’azienda.

La considerazione rende ragione della necessitร , sopra evidenziata, di unโ€™expressio finis, sulla base di un giudizio che non puรฒ essere demandato se non (in prima istanza) al pubblico ufficiale che redige lโ€™atto[316] e, in ultima analisi, in caso di contestazione, al giudice.

Con il patto di famiglia la quota di legittima pre-liquidata inter vivos non puรฒ essere computata al momento dell’apertura della successione, nรฉ se nel frattempo l’impresa ha avuto incrementi di valore anche notevoli, puรฒ essere chiesto un supplemento alla quota di legittima giร  percepita (liquidata dice il legislatore all’art. 788-quater, comma 2).

La quota cui avrร  diritto il legittimario sarร  infatti parziale, nel senso che riguarderร  tutti gli altri beni facenti parte del patrimonio dell’imprenditore defunto ad eccezione dell’azienda, i cui conguagli sulla sua attribuzione sono giร  stati liquidati col patto di famiglia. Non รจ pertanto ipotizzabile una richiesta di supplemento di legittima, mentre รจ disciplinata una liquidazione retroattiva, con tanto di interessi legali, per quei legittimari che non hanno partecipato alla simulazione di successione.

L’art. 768-ter prescrive che il contratto debba essere concluso per atto pubblico a pena di nullitร [317].

L’art. 12, comma 1, lett. c) della legge 28 novembre 2005, n. 246, ha sostituito l’art. 48 della legge notarile 18 febbraio 1913, n. 89, con il seguente: โ€œOltre che in altri casi previsti per legge รจ necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonchรฉ qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell’attoโ€.

  1. Prospettive de iure condendo e orientamenti giurisprudenziali piรน recenti

Il peso di una tradizione quasi secolare investe di importanti riflessioni il tema di prestazione di attivitร  intellettuale. Lโ€™origine โ€œliberaleโ€ delle professioni, lโ€™indipendenza e la discrezionalitร  che costituiscono un connotato costante dellโ€™attivitร  professionale, โ€œlโ€™autoritร  culturaleโ€ dellโ€™uomo di scienza, in sintesi lโ€™idealizzazione della figura del professionista rappresenta il filtro piรน o meno cosciente, ma quasi sempre costante che ha accompagnato nel corso del tempo, le scelte legislative, lโ€™elaborazione dottrinale, le decisioni giurisprudenziali. Attraverso la retorica della โ€œmissione socialeโ€, dellโ€™attivitร  disinteressata del professionista si รจ venuto via via a consolidare una sorta di privilegio per lโ€™intero ceto professionale, che trova ancora oggi i suoi riscontri nella normativa del codice civile e nella interpretazione ad essa data, ma che sembra non essere giustificato dallโ€™attuale realtร [318].

Il notaio,ย  dunque come un qualunque altro professionista intellettuale (artt. 2229 ss. c.c.), รจ un โ€œdebitore di mezziโ€, e in quanto tale non รจ obbligato a conseguire lโ€™obiettivo economico che il cliente-creditore si รจ imposto, ma รจ obbligato soltanto ad una condotta diretta ed idonea a conseguirlo[319]. Il professionista, dunque, deve predisporre i mezzi di cui dispone, impegnando la diligenza ordinaria media rapportata alla natura della prestazione.

Per decretare se il notaio sia venuto meno alla sua obbligazione si utilizza sempre la disciplina del diritto comune.

Ai sensi dellโ€™art. 28 L.N., al notaio รจ fatto divieto di ricevere atti che siano โ€œespressamente proibiti dalla legge o manifestatamene contrari al buon costume o allโ€™ordine pubblicoโ€.

Questa espressione ha creato forti contrasti interpretativi, che sono stati oggetto di una bibliografia pressochรฉ sterminata e di ampio materiale giurisprudenziale[320].

Lo studio delle varie posizioni si rileva un importante contributo per delineare non solo la funzione stessa del notaio, ma soprattutto i limiti della sua responsabilitร . Ad esempio concludere per lโ€™estensione o meno dellโ€™articolo 28 n. 1 L.N. agli atti annullabili accanto agli atti nulli, significa diminuire o dilatare la responsabilitร  del notaio.

Lโ€™interpretazione della suddetta disposizione รจ tuttโ€™altro che pacifica, sebbene la giurisprudenza di legittimitร  pare, negli ultimi tempi, attestata su una posizione ben precisa, contribuendo, in tal modo, a delineare la portata applicativa della relativa norma[321].

La discorde interpretazione della volontร  del legislatore speciale del 1913 nasce da due modi differenti di leggere e spiegare gli avverbi โ€œespressamenteโ€ e โ€œmanifestatameneโ€, utilizzati dalla citata disposizione.

Aderire allโ€™una o allโ€™altra lettura significa allargare o restringere lโ€™ambito di responsabilitร  del notaio, ponendo lโ€™accento, ora sulla sua qualitร  di โ€œpubblico ufficialeโ€ e la sua funzione di garante della certezza del diritto, ora sulla sua qualitร  di privato โ€œprofessionistaโ€.

La questione coinvolge, inevitabilmente, la norma di cui allโ€™art. 27 L.N., poichรฉ, dilatando la portata applicativa dellโ€™art. 28, n. 1 L.N., aumentano le possibilitร  per il notaio, onde non incorrere nella relativa responsabilitร , di negare la propria prestazione professionale, senza temere ripercussione alcuna, ma invocando, semplicemente, il predetto art. 28 L.N.

La responsabilitร  civile del notaio si inquadra, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte[322], nella tipica responsabilitร  contrattuale per dolo e per colpa dei professionisti nei confronti delle parti clienti.

Alcuni autori[323], considerando il rapporto con il cliente come lโ€™aspetto principale dellโ€™attivitร  notarile, affermano il carattere meramente ed esclusivamente contrattuale della responsabilitร  del notaio, la quale si esaurisce, secondo tale visione, nellโ€™ambito dei rapporti con le parti richiedenti il ministero notarile. Nei confronti dei terzi non รจ configurabile, invece, alcun tipo di responsabilitร . Solo con le parti, infatti, argomentano i sostenitori, il notaio instaura un rapporto contrattuale. In base a tale rapporto il professionista deve redigere un atto per far sorgere un altro rapporto giuridico nel quale lo stesso cliente assume la posizione di soggetto. Questi due rapporti sono strettamente collegati tra loro, lโ€™uno รจ finalizzato allโ€™altro. Pertanto possono essere parti del rapporto notaio-cliente, solo il notaio e i soggetti del rogito. Ne consegue che il notaio, nellโ€™esercizio della sua funzione, deve risarcire solo il danno di colui con il quale ha un rapporto giuridico, ossia il cliente, mentre non risponde mai verso il terzo estraneo al rogito. Infatti, l’eventuale interesse del terzo allโ€™esatto adempimento del notaio, non รจ un interesse giuridicamente tutelato, poichรฉ pur in presenza di un nesso di causalitร [324], mancherebbe lโ€™ingiustizia del danno[325].

Siffatta soluzione viene considerata superata in quanto si basa su una vecchia concezione della responsabilitร  extracontrattuale, secondo la quale esiste un danno ex art. 2043 c.c. solo in presenza della lesione di un diritto soggettivo assoluto. La moderna nozione di โ€œdanno ingiustoโ€[326], invece, comprende anche il pregiudizio ad un interesse meritevole di protezione, anche se non assurga al rango di diritto soggettivo assoluto, e consente di risarcire, ex art. 2043, anche gli interessi dei terzi lesi da un atto notarile a cui essi non hanno partecipato.

Inoltre, rifiutando a questi ultimi il risarcimento ex art. 2043 c.c., si verificherebbe una disparitร  di trattamento, peraltro contraria al principio espresso dallโ€™art. 3 Cost., tra i partecipi allโ€™atto e i terzi danneggiati dallโ€™inosservanza delle norme imposte al notaio.

Egli, infatti, nellโ€™adempimento delle sue funzioni, deve predisporre ed impegnare tutti i mezzi necessari per assicurare il conseguimento del risultato voluto dalle parti usando la diligenza media del professionista sufficientemente preparato ed avveduto perchรฉ la sua opera non puรฒ ridursi a quella di un passivo registratore delle dichiarazioni altrui, ma deve estendersi ad una attivitร  preparatoria adeguata[327].

La delicata indagine sulla eventuale colpa del notaio deve tener conto del fatto che il notaio non รจ soltanto un libero professionista che, quindi, risponde secondo le norme del Codice Civile che disciplinano i rapporti di prestazione di opera intellettuale, ma รจ anche e soprattutto investito di un pubblico ufficio e, di conseguenza, risponde principalmente in base alle norme speciali dellโ€™ordinamento notarile[328].

Passando allโ€™analisi dellโ€™art. 28 Legge n. 89/1913, le interpretazioni proposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza[329] portano, da un lato, ad estendere lโ€™ambito del relativo divieto sino a ricomprendere tutti gli atti che, per qualsiasi motivo, non siano oggettivamente idonei a produrre gli effetti giuridici ad essi collegati, pertanto, non solo atti nulli ma, altresรฌ, atti inefficaci e/o annullabili[330].

La Suprema Corte ha ripetuto infinite volte, con identiche parole, che la locuzione โ€œatti espressamente proibiti dalla leggeโ€ ex art 28 n.1 L.N., deve essere riferita “non solo agli atti vietati singolarmente e specificamente dalla legge[331] ma altresรฌ a tutti gli altri atti comunque contrari a disposizioni cogenti della legge, ossia non aderenti alla normativa legale, di ordine formale e sostanziale, per essi prevista a pena di inesistenza, nullitร  o annullabilitร ”[332]. Ha ritenuto, invece, (ed รจ questo un punto tuttora pacifico sia in giurisprudenza che in dottrina) non ricomprese nellโ€™articolo 28 n. 1 L.N. le varie ipotesi di potenziale inefficacia dellโ€™atto, come la revocabilitร , la risolubilitร , la rescindibilitร [333].

Detto principio conduce a ritenere che, anche la violazione dellโ€™art. 54 reg. not. (R.D. 10 settembre 1914, n. 1326), il quale vieta al notaio di rogare atti nei quali intervengano persone che non siano assistite o autorizzate nei modi di legge, pur non dando luogo ad un caso di nullitร , sia sanzionabile ex. art. 138 L.N., in quanto urta contro il divieto di cui allโ€™art. 28 L.N.

Ciรฒ porta ad allargare il ventaglio delle ipotesi in cui il notaio puรฒ astenersi dal prestare il suo ministero, trovando il dovere di rogare, di cui allโ€™art. 27 L.N., un limite ben preciso nel divieto di ricevere, previsto allโ€™art. 28 L.N.[334].

Dallโ€™altro lato, sposando lโ€™orientamento opposto, che restringe il raggio di operativitร  della norma alle sole fattispecie di nullitร  e che, attualmente, risulta prevalente, il notaio non potrebbe rifiutarsi di ricevere un atto che non sia irrimediabilmente nullo, senza incorrere nella violazione di cui allโ€™art. 27 L.N. e, conseguentemente, nella sanzione prevista ex art. 138 della medesima Legge[335].

In tal caso, tuttavia, รจ indiscusso lโ€™obbligo professionale del notaio di rendere edotte le parti dei profili di annullabilitร  o di inefficacia dellโ€™atto stipulando e, ove trascuri tale dovere, egli risulterร  passibile delle sanzioni dellโ€™avvertimento o della censura, di cui allโ€™art. 136 L.N., cioรจ di quelle sanzioni che non sono irrogate per violazioni specifiche, ma, genericamente, per le mancanze ai propri doveri professionali.

Quando la vertenza non riguarda i rapporti con i clienti, nei confronti dei quali la responsabilitร  รจ, secondo l’opinione prevalente, di natura contrattuale, il notaio puรฒ essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c.[336].

Vengono in rilievo cosรฌ, sotto il profilo aquiliano, sia l’erroneo inserimento di una tratta nell’elenco dei protesti da rendere pubblici[337], sia le conseguenze dell’omesso accertamento circa l’identitร  del presentatore di un titolo di credito[338]. La responsabilitร  non sussiste quando il protesto erroneo sia stato elevato in base ai dati forniti dalla banca[339], o quando la formulazione del titolo era tale da far confondere il trattario non accettante con l’emittente[340] o, ancora, quando non sia stata raggiunta la prova intorno al danno concretamente derivante dal protesto[341]. L’azione viene, a volte, intentata dall’erede, il quale lamenta di aver subito un pregiudizio dalla mancata o erronea redazione di un testamento[342], oppure a causa della sua nullitร [343] o, ancora, per il fatto di essere decaduto dal beneficio dell’inventario in seguito all’inadempimento dell’incarico da parte del notaio[344].

A ben vedere, occorre essere accorti nel circoscrivere i confini delle disposizioni, giacchรจ, a mente dellโ€™art. 138 L.N. โ€œรจ punito con la sospendine da sei mesi ad un anno il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, โ€ฆโ€.

Le sanzioni per i notai che mancano ai propri doveri sono, in ordine crescente di gravitร , le seguenti: lโ€™avvertimento, la censura, lโ€™ammenda, la sospensione e la destituzione.

A queste va aggiunta una misura interdittiva temporanea denominata inabilitazione che consiste nel divieto provvisorio di esercitare la professione notarile e che viene comminata nei casi piรน gravi, in via cautelare, in attesa della definizione del giudizio.

Lโ€™avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per la mancanza commessa, mentre la censura รจ una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa.

Queste due sanzioni minori sono di competenza dei Consigli notarili e sono inflitte nei casi piรน lievi quando il notaio compromette la sua dignitร  ed il prestigio della classe notarile o quando faccia illecita concorrenza con comportamenti contrari al decoro professionale.

In queste ipotesi le legge attribuisce al Consiglio un ampio margine di discrezionalitร  da esercitarsi secondo le peculiaritร  dei singoli casi e secondo il richiamato codice deontologico.

Le altre sanzioni piรน gravi presuppongono la specifica violazione di espressi divieti, puntualmente indicati nelle varie disposizioni della legge notarile, e sono irrogate in prima istanza dal Tribunale civile competente per territorio.

Senza considerare, poi, il fatto che lโ€™art. 76 L.N. prescrive che, ove lโ€™atto risulti essere nullo per causa imputabile al notaio, non solo non รจ dovuto alcun onorario, diritto o rimborso, ma il notaio stesso รจ tenuto al risarcimento del danno, in base ai principi generali sulla responsabilitร  del professionista e dovrร  rimborsare le parti delle somme che gli siano state, eventualmente, pagate.

Il notaio che rifiuti indebitamente la propria prestazione, in violazione dellโ€™art. 27 L.N. o che riceva un atto โ€œproibitoโ€, in spregio del divieto di cui allโ€™art. 28 L.N., compie un illecito, passibile della medesima sanzione della sospensione[345].

Egli, inoltre, sia negando il suo ministero senza giusta causa, che prestandolo ove gli era, invece, vietato, potrร  incorrere in responsabilitร  civile e, nei casi piรน gravi, in responsabilitร  penale.

Notaio, infine, nellโ€™esercizio della sua funzione documentale e certificativa a tutela della pubblica fede, รจ penalmente responsabile per i delitti di falso materiale ed ideologico in quanto commessi da un pubblico ufficiale, che costituiscono le tipiche ipotesi di responsabilitร  penale atteso che ne ricorrono i presupposti in relazione alla normali attivitร  notarili della autenticazione delle firme e della redazione degli atti pubblici.

Lโ€™indagine interpretativa verte, pertanto, sullโ€™individuazione dellโ€™esatto โ€œperimetroโ€ di applicazione dellโ€™art. 28 L.N. e coinvolge anche la fattispecie di cui allโ€™art. 54 reg. not.

Dopo un graduale percorso, i risultati in detta indagine conducono, oggi, a preferire una lettura restrittiva della norma, fatta propria dalla Suprema Corte che ha, definitivamente, abbandonato le precedenti posizioni.

Ma il dibattito dottrinale e giurisprudenziale intorno allโ€™art. 28 L.N. รจ ancora particolarmente acceso, poichรฉ, se da un lato la dottrina pare aver accettato il presupposto per cui gli atti โ€œproibitiโ€ ex art. 28, sono gli atti nulli, dallโ€™altro, non vโ€™รจ concordia di opinioni sulla determinazione delle ipotesi di nullitร  rilevante per lโ€™applicazione della disposizione in parola.

A fronte di coloro i quali ritengono che ogni fattispecie di nullitร  sia, di per sรฉ, idonea ad integrare gli estremi di una responsabilitร  del notaio, vi รจ chi distingue tra i vizi che danno adito a nullitร , ritenendo rilevante, ora, la sola ipotesi di illiceitร  del contratto[346], ora, i soli vizi di natura sostanziale, considerando dubbia la possibilitร  di applicare lโ€™art. 28 L.N. anche alle ipotesi di nullitร  formale[347].

Si discute, inoltre, se la proibizione dellโ€™atto, di cui allโ€™art. 28, debba risultare da unโ€™espressa e specifica disposizione di legge o possa desumersi in via interpretativa e, eventualmente, costituire il risultato di unโ€™elaborazione dottrinale e/io giurisprudenziale consolidata.

รˆ da escludere a priori, quantโ€™anche si aderisse ad una lettura lata della disposizione di legge notarile, una responsabilitร  del notaio nellโ€™ipotesi di inefficacia sopravvenuta dellโ€™atto rogato.

Le pronunce piรน autorevoli della Cassazione[348] affermano costantemente lโ€™estensione del divieto posto dallโ€™art. 28 L.N. anche agli atti annullabili e addirittura a quelli inefficaci, sebbene non invalidi, ritenendo sanzionabile, a norma dellโ€™art. 138 L.N., il notaio che avesse ricevuto atti affetti da tali forme di patologia negoziale.

Lโ€™inciso โ€œatti espressamente proibiti dalla leggeโ€ viene interpretato, in questo ciclo di sentenze, in senso lato, ricomprendendo nel novero degli atti โ€œricusabiliโ€ che, vale a dire, il notaio avrebbe dovuto rifiutarsi di ricevere, tutti gli atti contrari a disposizioni cogenti, ossia non aderenti alla normativa legale, di ordine formale o sostanziale, per essi prevista a pena di inesistenza, nullitร  o annullabilitร [349].

Tele tesi poggia, soprattutto, sullโ€™esaltazione della funzione pubblica di cui รจ investito il notaio, il quale non รจ un semplice professionista, ma รจ un โ€œministro di leggeโ€[350].

Lโ€™art. 1 L.N. riconosce al notaio il compito di attribuire agli atti, da lui ricevuti, โ€œpubblica fedeโ€.

I negozi da lui stipulati sono assistiti dalla presunzione di legalitร  ed efficacia e fanno piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.)[351].

Il notaio, nella sua qualitร  di pubblico ufficiale, ha lโ€™obbligo di operare nel pieno rispetto delle legalitร  e in modo da garantire la certezza dei rapporti giuridici.

Il prodotto dellโ€™attivitร  notarile deve, pertanto, essere perfetto, immune da qualsiasi vizio e, in quanto tale, incensurabile.

Dโ€™altronde, sarebbe assurdo che proprio il notaio, il quale svolge una funzione โ€œantiprocessualeโ€[352], desse adito, nellโ€™espletamento della propria attivitร , a controversie fra le parti, rogando un atto affetto da vizi, tali da non garantire la stabilitร  del rapporto che dallo stesso trae origine.

Sulla scorta di tali considerazioni, la giurisprudenza ha ampliato il raggio di applicazione della norma di Legge Notarile, estendendo la portata del relativo divieto e, conseguentemente, la responsabilitร  del pubblico ufficiale, anche alle ipotesi di annullabilitร  ed inefficacia.

Gli โ€œatti proibitiโ€, secondo questa lettura lata del precetto normativo, sono tutti gli atti che non risultino in grado, per un motivo o per lโ€™latro, di produrre gli effetti cui sono preordinati, deludendo, cosรฌ, le aspettative delle parti, rivoltesi al notaio affinchรฉ questi potesse trovare il compromesso migliore tra legalitร  e volontร  privata[353].

Se รจ vero che il notaio ha il compito istituzionale di assistere le parti, onde consentire loro la piena realizzazione dei risultati auspicati, รจ altrettanto incontestabile che, la stipula di un atto invalido o di un atto inefficace non rientra fra gli obiettivi che esse si prefiggono di raggiungere.

Alla luce di tale convincimento, la giurisprudenza รจ giunta ad affermare la responsabilitร , ex art. 28 L.N., del notaio rogante.

Il presupposto di un cosรฌ severo atteggiamento nei confronti del notaio riposa nella convinzione che, nella qualitร  di garante della legalitร , il notaio non puรฒ tradire le aspettative che lโ€™ordinamento nutre nei suoi confronti.

Questโ€™ultimo, infatti, si auspica che lโ€™atto rogato dal notaio sia impeccabile, poichรฉ, il crisma di ufficialitร  che lo stesso imprime, per conto dello Stato, nellโ€™esercizio della pubblica funzione delegatagli, investe lโ€™atto medesimo di una legittimitร  presunta, che, tuttavia, deve trovare valido fondamento.

Persuasa di tale convincimento, la Suprema Corte รจ giunta ad asserire lโ€™applicazione della sanzione di cui allโ€™art. 138 L.N., per violazioni dellโ€™art. 28, anche nel caso di accettazione da parte dei genitori di unโ€™ereditร  devoluta al proprio figlio minore, senza lโ€™autorizzazione del Giudice tutelare, poichรฉ, in base al combinato disposto degli artt. 320 comma 3 e 322 c.c., il difetto di tale provvedimento abilitativi comporta lโ€™annullabilitร  dellโ€™atto di accettazione[354].

Secondo questa rigorosa impostazione la giurisprudenza, anche di merito, ha ritenuto sussistente un collegamento fra lโ€™art. 54 reg. not. e lโ€™art. 28 L.N., affermando che, il difetto di legittimazione di una delle parti, non regolarmente, rappresentata, assistita o autorizzata, comporta la responsabilitร  del notaio, cui era fatto divieto di ricevere lโ€™atto[355].

Dunque stipulare un atto nel quale intervenga una persona che non sia stata abilitata nei modi di legge, significa commettere un illecito ai sensi del combinato disposto degli art. 54 reg. not. e 28 L.N.

Corollario di tale visione โ€œallargataโ€ dellโ€™art. 28 L.N. รจ che il notaio, al quale venga richiesto di stipulare un atto che, da una valutazione preliminare risulti potenzialmente annullabile o non in grado di spiegare, nellโ€™immediato, alcuna efficacia, ma che sia perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi e non sia contrario a norme imperative, puรฒ, legittimamente, negare il proprio ministero, invocando il divieto della predetta disposizione di legge, che deroga eccezionalmente alla prescrizione generale di cui allโ€™art. 27 L.N.

In tema di responsabilitร  civile del notaio si รจ lungamente dibattuto in merito alla natura di tale responsabilitร  e alla possibilitร  che essa insorga, non solo nei confronti delle parti del rogito, ma anche verso i terzi, non destinatari diretti dellโ€™atto[356].

Altra parte della dottrina, contraria ad una lettura estensiva della norma, ha sottolineato che, se da una parte รจ vero che il notaio รจ โ€œministro della leggeโ€, dallโ€™altra รจ anche vero che egli svolge unโ€™attivitร  professionale volta ad adeguare gli intenti manifestati dalle parti ai paradigmi offerti dallโ€™ordinamento[357].

Lโ€™opinione in base alla quale ogni violazione di legge da parte del notaio, attesa la sua qualitร  di pubblico ufficiale, debba essere sanzionata ex artt. 28 e 138 L.N., appare destituita di qualsiasi fondamento giuridico, oltre che contraria al dato positivo e, segnatamente alle stesse disposizioni delle Legge Notarile.

Questโ€™ultima, infatti, prevede una serie di norme con le quali sanziona comportamenti specifici che costituiscono fattispecie tipiche di illecito (artt. 137, 138, 139, 142 L.N.)[358] e una norma, per cosรฌ dire, aperta, di carattere generale, alla quale vanno ascritte le violazioni di legge non puntualmente contemplate e tipizzate[359], con la quale sanziona ogni mancanza commessa dal notaio (art. 136).

La Suprema Corte, nella sentenza 11 novembre 1997, n. 11128[360], ha rivalutato i termini della questione sorta in merito allโ€™interpretazione dellโ€™art. 28 L.N., analizzando, con un approccio differente rispetto al passato, le argomentazioni che militano in favore della tesi restrittiva, dalla stessa avversata sino a qualche tempo prima, cercando di andare in fondo al problema e di capire e spiegare la ratio legis[361].

Le motivazioni che inducono a ritenere corretta una lettura in senso stretto della norma sono, innanzitutto, di ordine storico.

Nella versione definitiva della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 non รจ stata recepita la proposta fatta dal Ministro Fani, il quale, durante i lavori preparatori, presentรฒ un progetto di modifica dellโ€™art. 28, n. 1 L.N., proponendosi lโ€™obiettivo di circoscrivere, testualmente, i limiti del relativo divieto.

Il Ministro propose di sostituire la laconica espressione โ€œatti espressamente vietati dalla leggeโ€ (intorno alla quale si รจ accesa la disputa ermeneutica), con una formulazione che rivelasse, chiaramente, il senso della previsione legislativa, cioรจ quella di imporre al notaio il dovere di ricusare la prestazione richiesta solo in presenza di una espressa contrarietร  allโ€™ordinamento, ossia solo dove lโ€™opera di mediazione fra legalitร  e volontร  privata risultasse del tutto vana.

Lโ€™obiettivo del Legislatore del 1913, invece, era quella di sacrificare lโ€™esercizio della pubblica funzione notarile, obbligatoria ex art. 27 L.N., per la tutela di interessi, pure, di ordine pubblico, a garanzia dei quali รจ prevista la disciplina della sola nullitร  del negozio e non anche quella dellโ€™annullabilitร , come dimostrato dalle stesse norme che regolano tale forma di invaliditร .

Lโ€™efficacia provvisoria dellโ€™atto, il termine di prescrizione per lโ€™esercizio della relativa azione, la possibilitร  di convalida, con conseguente consolidarsi degli effetti prodottisi, ma, soprattutto, la legittimazione relativa, evidenziano la volontร  del Legislatore di lasciare alla discrezionalitร  della parte nel cui interesse รจ posto il rimedio dellโ€™annullamento, la scelta di avvalersene o meno.

Lโ€™annullabilitร  รจ, dunque, posta a presidio di interessi individuali, i quali non possono essere elevati al rango di interessi della collettivitร , tali da giustificare una deroga allโ€™obbligatorietร  del ministero notarile.

A ciรฒ si aggiunga, sempre sotto il profilo storico, che lโ€™attuale dizione dellโ€™art. 28 L.N. riproduce la formulazione dellโ€™art. 24 del precedente T.U. 25 maggio 1879, n. 4900, il quale coincideva con lโ€™art. 1122 del Codice del 1865, che, analogamente a quanto previsto dallโ€™attuale art. 1343 c.c., sanciva lโ€™illiceitร  dellโ€™atto ove questo fosse โ€œcontrario alla legge, contrario al buon costume o allโ€™ordine pubblicoโ€[362].

Il riferimento era, pertanto, ai soli atti nulli e non anche a quelli comunque inidonei a produrre efficacia giuridica.

La menzione, accanto agli โ€œatti espressamente proibitiโ€, di quelli โ€œcontrari al buon costume o allโ€™ordine pubblicoโ€, appare decisiva in tal senso, visto che, a mente dellโ€™art. 1343 c.c., per tali, si intendono i soli atti nulli.

Tali considerazioni, che portano a ridimensionare i confini dellโ€™art. 28 L.N., limitando il divieto per il notaio di ricevere atti solo nei casi di nullitร , sono avallate da ulteriori riflessioni, sulla scorta delle quali la dottrina รจ giunta a preferire, ormai in modo dominante, lโ€™interpretazione restrittiva[363].

Supponiamo che il notaio abbia, in un caso, omesso di riportare in un testamento pubblico lโ€™ora di sottoscrizione e, in un altro abbia stipulato un contratto nel quale sia intervenuto un rappresentante, eccedendo i limiti della procura.

Se si opinasse per la tesi estensiva si dovrebbe riconoscere che il pubblico ufficiale, nel primo caso (di nullitร ), sarebbe passibile della sanzione dellโ€™ammenda, nel secondo caso (di inefficacia), invece, incorrerebbe nella sanzione della sospensione[364].

Il notaio, infatti, nella sua duplice qualitร  di pubblico ufficiale e professionista diligente รจ tenuto a dare contezza alle parti del fatto che il negozio che si accingono a stipulare non รจ in grado, almeno nellโ€™immediato, di innovare lo status quo ante, poichรฉ affetto da un vizio che ne compromette lโ€™efficacia.

La trascuratezza di tale dovere oltre a potersi validamente qualificare, ai fini disciplinari, come una โ€œmancanzaโ€, puรฒ dar adito a responsabilitร  civile, per violazione del canone di diligenza di cui allโ€™art. 1176, comma 2, c.c.

Conclusioni

Lโ€™esigenza di tutelare alcuni membri della famiglia ha portato la legge a prevedere che alcune categorie di familiari devono ricevere una data quota di patrimonio fissata per legge. Si parla in tal caso di eredi legittimari e di successione necessaria perchรฉ questi soggetti devono ricevere una parte dei beni del defunto anche contro la volontร  di questโ€™ultimo che non potrebbe disporre diversamente nel testamento pena lโ€™inefficacia delle disposizioni che siano in contrasto con lโ€™attribuzione di quote cosรฌ come previsto dalla legge.

Se il de cuius fa testamento puรฒ disporre, ove esistano eredi legittimari, solo di una parte del patrimonio (quota disponibile) mentre una parte (quota di riserva) deve comunque andare ai legittimari (che sono coloro a cui la legge riserva una determinata quota di ereditร  e che non devono essere confusi con gli eredi legittimi, i quali, al contrario, sono coloro cui la legge devolve lโ€™ereditร  in caso di mancanza di un testamento).

Il potere attribuito al legittimario, in favore del quale il testatore abbia disposto un legato tacitativo, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli ex lege anzichรจ conservare il legato – potere configurabile non come diritto autonomo ma come facoltร  compresa nel diritto di agire per ottenere la legittima attraverso l’azione di riduzione spettante al soggetto incluso nella categoria dei legittimari “ex” art. 536 cod. civ. – postula l’assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato, che si rende necessario in ragione del fatto che il legato si acquista ispo iure e che, nel legato di specie, l’effetto traslativo dal testatore al beneficiario si verifica al momento stesso della morte del primo, onde, essendo i due benefici ex lege alternativi ed essendo l’oggetto del legato giร  entrato nel patrimonio del beneficiario, questi, per conseguire la legittima, deve, previamente o quanto meno contestualmente alla domanda di riduzione, dismettere il legato (in forma scritta ad substantiam, in caso di legato di immobili; anche mediante dichiarazione informale o per facta concludentia, per tutti gli altri legati).

Nell’ipotesi di successione necessaria, vige la regola generale secondo la quale i legittimari sono tenuti ad imputare alla propria quota di legittima le donazioni e i legati ricevuti in vita dal defunto, salvo che ne siano stati espressamente dispensati (c.d. imputazione ex se). La dispensa dalla imputazione ex se nulla ha a che vedere con la dispensa da collazione e, pertanto la dispensa dalla imputazione non puรฒ desumersi dalla eventuale dispensa dalla collazione presente nell’atto di donazione: essa deve essere invece autonomamente espressa in modo chiaro ed inequivocabile. Tale non sarebbe la dichiarazione del donante che la donazione รจ fatta sulla disponibile.

Nel nostro sistema giuridico, la legge riserva necessariamente a determinati strettissimi congiunti del defunto (coniuge, discendenti e ascendenti, detti โ€œlegittimariโ€ o โ€œeredi necessariโ€) una rilevante quota dellโ€™asse ereditario, anche contro la volontร  espressa dal de cuius con testamento o con donazioni fatte in vita (esse anticipano, infatti, la successione): รจ questa la successione necessaria. Essa costituisce un limite alla libertร  testamentaria ed alla stessa libertร  di donare, essendo la donazione un anticipo della propria successione.

La successione necessaria non รจ un terzo genere di successione mortis causa, accanto alla successione testamentaria e alla successione legittima (lโ€™articolo 457 del codice civile dispone infatti che l’ereditร  โ€œsi devolve per legge o per testamentoโ€): nel caso di successione testamentaria, essa, dunque, รจ un limite alla facoltร  di disporre del testatore, mentre, nel caso della successione legittima, essa rappresenta un limite alla applicazione delle regole di distribuzione dellโ€™ereditร  intestata che ordinariamente si applicherebbero.

La reintegrazione dei diritti del legittimario si compie dapprima attraverso lโ€™esperimento dell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che provocano la lesione della legittima, e poi con lโ€™esperimento dell’azione di restituzione nei confronti dei beneficiari delle disposizioni ridotte e dell’azione di restituzione nei confronti dei loro aventi causa.

Nel fare testamento, dunque, l’interessato รจ pienamente libero solamente con riguardo a una quota del suo patrimonio (chiamata โ€œquota disponibileโ€, in contrapposizione a quella destinata necessariamente ai suoi stretti congiunti, e perciรฒ denominata โ€œquota riservataโ€): insomma, la sua volontร  di destinare beni a estranei รจ pur sempre esprimibile, se pur compressa.

Solo quando non ci siano questi stretti congiunti chi voglia pianificare mediante testamento la propria successione ha dunque la massima libertร .

Anche in questa ipotesi, comunque, se l’interessato non indica per testamento i propri successori, provvede la legge ad attribuire l’ereditร  ai parenti, con la regola che il parente piรน prossimo esclude quello di grado piรน remoto.

Appare evidente come il tentativo di rafforzare la tutela dellโ€™avente causa รจ oggi soprattutto una questione di ars stipulatoria, della quale il notaio รจ il principale interprete; ma sarebbe una pia illusione ritenere che tale tentativo sia sufficiente ad evitare un intervento normativo sul codice civile, ed in particolare sullโ€™abrogazione dei patti successori in primis rinunziativi, che appare ormai improcrastinabile.

In conclusione, ai fini del calcolo della quota di legittima spettante a ciascun legittimario, si deve tenere conto della situazione esistente al momento dellโ€™apertura della successione, ossia alla morte del de cuius, e non a quella che si produce per effetto del mancato esperimento dellโ€™azione di riduzione da parte di alcuno dei legittimari pretermessi.


[1] Si tratta di Cass. 30 marzo 1999, n. 3059, in Foro it., 2000, I, c. 1968. Nel caso deciso dalla Suprema Corte, si discuteva del rapporto di pregiudizialitร  tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto un credito derivante da un contratto di appalto, e la causa promossa dal debitore ingiunto, concernente l’asserita nullitร  del contratto in questione, per violazione della normativa antitrust.

[2] In generale, sulla successione necessaria, v.: Santoro Passarelli F., Dei legittimari, in Commentario del codice civile diretto da D’Amelio M., Libro Delle successioni per causa di morte e delle donazioni, Firenze, 1941, p. 263; Azzariti F., Martinez M., Azzariti G., Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1948, p. 187; Cicu A., Le successioni, Milano, 1947, p. 208; Ferri L., Successioni in generale, in Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1980, p. 88; Id., Dei legittimari, in Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, cit., 1982; Grosso G. e Burdese A., Le successioni, Parte generale, in Trattato di diritto civile italiano diretto da F. Vassalli, XII, I, Torino, s.d., ma 1977, p. 85; Casulli V., Casulli G.V. ,Successione necessaria, in Noviss. Dig. it., Appendice, VII, Torino, 1987, p. 631; Tamburino G., voce Successione necessaria (dir. priv.), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p. 1377; Bianca C.M., Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, 3ยช ed., Milano, 2001, p. 587; Bonilini G., Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, 2ยช ed., Torino, 2003, p. 117; Cattaneo G., La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno P., 5, I, Le successioni, 2ยช ed., Torino, s.d., ma 1997, p. 435; Mengoni L., Successioni per causa di morte. Parte Speciale. Successione necessaria, in Trattato di diritto civile e commerciale giร  diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, 4ยช ed., Milano, 2000.

[3] In generale, sulla riduzione delle donazioni, v. Basini G., La riduzione delle donazioni, in La donazione, Trattato diretto da G. Bonilini, Torino, 2001, p. 1149 e Carnevali U., Sull’azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima, in Scritti in onore di L. Mengoni, I, Diritto civile, Milano, 1995, p. 131.

[4] Sull’argomento si veda, soprattutto Bianca C.M., op.cit., p. 610. Si veda, inoltre, Cattaneo G., op-, cit., pp. 452-453, ove il rilievo per il quale il legittimario leso non sarebbe tenuto, in tale ipotesi, ad esperire l’azione di riduzione, poichรฉ la disposizione vietata sarebbe di per sรฉ priva di effetti.

[5] In generale, sul tema della autonomia testamentaria e delle relative limitazioni, v.: Bonilini G., Il testamento. Lineamenti, Padova, 1995, p. 5.

[6] Un parziale temperamento, rispetto al principio della inderogabilitร  delle norme poste a tutela dei legittimarii, รจ introdotto dalla disciplina dei legati in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.). In questo caso, รจ lasciata al testatore la possibilitร  di legare uno o piรน beni determinati al legittimario, impedendogli di venire alla successione quale erede. Il temperamento รจ perรฒ soltanto parziale, in quanto รจ conservata, in ogni caso, al legittimario, la facoltร  di scegliere tra il legato sostitutivo e la legittima. Quest’ultimo, infatti, puรฒ rinunciare al legato, e far valere il diritto alla quota riservata. Per tali profili: Bonilini G., op., cit., p. 146.

[7] Ravvisa la ratio dell’istituto della successione necessaria nella tutela della famiglia in senso stretto, vale a dire circoscritta al coniuge, i discendenti e gli ascendenti: Tamburino G., op. cit., p. 1352.

[8] Nel senso che, alla base della disciplina della successione necessaria, si pone l’esigenza di garantire l’attuazione della solidarietร  familiare, nell’ambito dei rapporti tra gli stretti congiunti: Bianca C.M., op. cit., p. 591. Si รจ peraltroย  osservato che tale interesse alla solidarietร  familiare si manifesta anche durante la vita del de cuius, a titolo di esempio, attraverso la disciplina dell’obbligo degli alimenti (art. 433 c.c.): Bonilini G., op. cit., p. 119.

[9] Sui rapporti tra la disciplina delle successioni ed i principi costituzionali: Bianca C.M., op. cit., p. 392.

[10] Cantelmo V., ย Fondamento e natura dei diritti dei legittimari, Napoli, 1972, 29 s., 42 ss., 87 ss., 119, 125, 138.

[11] Cass. 24 giugno 1996, n. 5832, in Nuova giur. civ. comm., con nota di E. Calรฒ, Lโ€™etica dellโ€™ordine pubblico

internazionale e lo spirito della successione necessaria.

[12] Comporti M., Successione, comunitร  familiare, patrimonio (Principi generali europei ed istituzioni civili basche), in Rass. dir. civ., 1991, 743.

[13] Cass., 9 marzo 1987, n. 2434, in Giust. civ., 1987, I, p. 1046; Cass., 11 febbraio 1995, n. 1529, ibidem, 1995, I, p. 2117.

[14] La Suprema Corte, pur ribadendo che la disciplina posta a tutela dei diritti dei legittimari, rientra tra le limitazioni imposte all’autonomia negoziale del testatore, ai sensi dell’art. 42, ult. cpv., Cost., ha, tuttavia, escluso che il diritto alla quota riservata abbia fondamento costituzionale. Ha, inoltre, negato che la normativa interna relativa alla tutela dei legittimarii costituisca principio di ordine pubblico internazionale. Nella specie, la pronunzia, facendo applicazione di tali principi, ha cassato la decisione di merito impugnata, che aveva ritenuto che il limite dell’ordine pubblico internazionale ostasse all’applicazione, al caso di specie, della legge dello Stato del Quรฉbec, che non prevede alcuna tutela per i legittimarii (Cass. 24 giugno 1996, n. 5832, in Riv. not., 1997, p. 935).

[15] Osserva Forchielli A., Aspetti successori della riforma del diritto di famiglia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1975, p. 1013, come la scelta del legislatore del ’75 di conservare il diritto di commutazione possa suscitare qualche perplessitร  alla luce dell’ampia libertร  di riconoscimento dei figli naturali anche da parte di genitori coniugati e dunque della possibilitร  di un loro inserimento nella famiglia legittima; la convivenza con il nucleo legittimo rende difficile giustificare la conservazione della facoltร  da parte dei figli legittimi di estrometterli dalla comunione ereditaria. Dubbioso anche Azzariti F., Successioni dei legittimari e successioni dei legittimi, in Giur. sist. Dir. civ. comm., fondata da Bigiavi A., III ed., Torino, 1997, p. 96, con riguardo alla possibilitร  che il figlio naturale, che coabiti con i figli legittimi, sia poi in sede di successione escluso da taluni beni di famiglia.

[16] In questo senso Cass. 27 luglio 1937, n. 2698, in Giur. it., 1938, I, 1, c. 48.

[17] Tale decisione, secondo Cattaneo G., La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, I, 5, Torino, 1997, p. 440, ha funzione costitutiva in quanto dร  efficacia ad un atto che altrimenti ne sarebbe privo.

[18] Da ultimo, si veda, Cass. 21 giugno 2002 n. 9079, in Contratti, 2002, p. 990.

[19] Cosรฌ giร  Cass. 13 febbraio 1981 n. 891, in Foro it., 1981, p. 1614; in Giust. civ., 1981, p. 2295; in Giur. it., 1982, p. 1461; e in Vita not., 1980, p. 1252.

[20] Morello U., Accordi e intese preliminari (un classico problema rivisitato), in La casa di abitazione tra normativa vigente e prospettive, Milano, 1986, II, p. 77 ss.; Lener A., Contratto preliminare e riserva di nomina dell’acquirente, in Foro it., 1976, p. 1845 ss.

[21] Bianca C.M. ,Il Contratto, III, Diritto Civile, 2000, p. 130; Cass. 7 febbraio 1975 n. 463, in Giur. it., 1975, p. 967.

[22] Bianca C.M. , op. cit., p. 722.

[23] Da ultimo, Cass. 25 agosto 1998 n. 8410, in Contratti, 1999, p. 336 ss.

[24] Cattaneo G., op. cit., p. 438.

[25] Secondo, almeno, l’orientamento prevalente fra gli interpreti: v. Mengoni L, op. cit., p. 70.

[26]Visalli C., Contratto per persona da nominare e preliminare, in Riv. dir. civ., 1998, p. 393 ss.

[27] Bernardini A.,Il preliminare di vendita immobiliare e la sua circolazione, in Contr. e impr., 1991, p. 711.

[28] Bernardini A., op. cit., p. 714.

[29] Carresi A.,Funzione e struttura del contratto per persona da nominare, in Riv. dir. civ., 1958, p. 591.

[30] Scalone C., Spunti critici in tema di contratto per persona da nominare, in Riv. dir. comm., 1958, p. 359.

[31] Quanto alla donazione avente per oggetto piรน beni, la Suprema Corte ha ritenuto che, nell’ipotesi di trasferimento di beni singolarmente individuati, si รจ in presenza di piรน donazioni. Perchรฉ ricorra un’unica donazione รจ necessario che dall’atto risulti che le parti abbiano considerato tali beni come attribuzione unitaria. La dottrina ritiene, viceversa, che in presenza di piรน beni, costituiscano o no un’universalitร , ci si trovi presuntivamente di fronte ad un’unica donazione. L’indagine sulla volontร  delle parti si deve compiere solo se si vuole escludere tale unicitร .

[32] Secondo la definizione elaborata dalla dottrina piรน recente, con il contratto di mantenimento una parte conferisce all’altra il diritto di esigere vita natural durante di essere mantenuta, quale corrispettivo della alienazione di un bene mobile o immobile o della cessione di un capitale. Cfr. Calo C., Contratto di mantenimento e proprietร  temporanea, nota a Cass. 11 novembre 1988, n. 6083, in Foro it., 1989, I, 1, p. 1165 ss.;Troiani A., Contratto di mantenimento e vitalizio alimentare, in Vita notarile, 1992, p. 1436 ss.

[33] Marini A. ,La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, 13, Torino, 1982, p. 34 ss.;Valsecchi A., La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1961, p. 193 ss.; Perfetti M.,Contratto innominato di mantenimento e divieto di risoluzione ex art. 1878 c.c., in Dir. giur., 1978, p. 514 ss., Cariota-Ferrara A.,In tema di contratto di mantenimento, in Giur. compl. Cass. civ., 1951, III, 1, p. 53 ss.; Pieri S., Sulla valutazione dell’alea nel contratto di vitalizio, in Riv. dir. civ. comm., 1952, II, p. 417 ss.; Messineo A., Manuale di diritto civile e commerciale, V, Milano, 1958, p. 213;Torrente A., Della rendita perpetua. Della rendita vitalizia, in Comm. c.c. diretto da Scialoja e Branca, sub artt. 1861, 1881, Bologna-Roma, 1966, p. 77 ss.; Auletta G., Alimenti e solidarietร  familiare, Milano, 1984, p. 202; Dattilo S., Rendita (diritto privato), in Enc. dir., vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 873; Macioce A., Rendita in diritto civile, in Enc. giur. Treccani, Torino, 1991, p. 10.

[34] Cass. 28 luglio 1975, n. 2924, in Giust. civ., 1976, I, p. 442; Cass. 5 gennaio 1980, n. 50, in Foro it., Rep., voce Rendita Vitalizia, n. 2; Cass. 30 ottobre 1980, n. 5855, in Foro it., Rep., 1980, voce Agricoltura, n. 83; Cass. 14 giugno 1982, n. 3625, in Foro it., Rep., 1982, voce Agricoltura, n. 153; Cass. 15 febbraio 1983, n. 1166, in Foro it., 1983, I, p. 933; Cass. 18 dicembre 1986, n. 7679, in Foro it., 1987, I, p. 1086; Cass. S.U., 18 agosto 1990, n. 8432, in Giur. it., 1991, I, 130.

[35] In tal senso la giurisprudenza prevalente prima del 1975: Cass. 23 giugno 1964, n. 1658, in Foro it., Rep., 1964, voce Vitalizio, n. 4; Cass. 18 maggio 1965, n. 968, in Foro it., Rep., 1965, voce Vitalizio, n. 3; Cass. 10 gennaio 1966, n. 186 in Foro it., Rep., 1966, voce Vitalizio, n. 6; Cass. 28 gennaio 1966, n. 330, in Foro it., 1966, I, p. 1787; Cass. 7 giugno 1971, n. 1694, in Foro it., Mass., 1971, p. 506; Cass. 5 agosto 1977, n. 3553, in Foro it., Rep., 1977, voce Rendita Vitalizia, n. 1; Cass. 16 giugno 1981, n. 3902, in Foro it., 1982, I, p. 477; Cass. 15 marzo 1982, n. 1683, in Foro it., Rep., 1982, voce Rendita vitalizia, n. 3.

[36] Cosรฌ Studio CNN n. 1773, approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato il 18 novembre 1997.

[37] Occorre sottolineare che il testatore non potrebbe in ogni caso diseredare tutti gli eredi legittimi, compreso lo Stato: tale disposizione, infatti, sarebbe nulla perchรฉ in contrasto con l’interesse pubblico, sotteso alle norme sulla successione legittima, a che sia garantita in ogni caso l’esistenza di un erede che gestisca il patrimonio del de cuius, provvedendo al pagamento dei debiti e dei legati ed impedendo la dispersione dei beni relitti.

[38] Il legittimario potrร  naturalmente essere escluso dalla disponibile con un’istituzione nella sola quota di riserva o col legato sostitutivo previsto dall’art. 551 c.c.

[39] Torrente A., voce Diseredazione (Diritto vigente), in Enc. dir., vol. XIII, 1964, p. 102.

[40] Contra, Mengoni L., Successioni per causa di morte, Parte speciale. Successione necessaria, in Tratt. di dir. civ. e comm., XLIII, t. 2, Milano, 1990, p. 94, secondo il quale la salvaguardia della posizione del legittimario diseredato รจ affidata al piรน intenso presidio dell’art. 549 c.c., quale norma diretta a sanzionare tutte le disposizioni accessorie od autonome che depauperino il legittimario della sua quota, senza costituire lascito o liberalitร  a favore di un terzo. In senso contrario pare, tuttavia, deporre il rilievo che la diseredazione, costituendo non una semplice limitazione ma una vera e propria privazione del diritto alla legittima, sia fenomeno quantitativamente piรน ampio dell’ipotesi contemplata dalla citata disposizione, tanto da risultare ontologicamente diverso.ย  Non risulta convincente neppure la tesi, formulata da Bigliazzi Geri L., A proposito di diseredazione, in Corr. giur., 1994, p. 1503,.

[41] E che potrebbero ancora essere destinatari della delazione intestata qualora uno o piรน dei chiamati testamentari non vogliano o non possano succedere e non operino gli istituti della sostituzione, della rappresentazione o dell’accrescimento: ciรฒ comporta, evidentemente, che per la preterizione non si raggiunge quella certezza di realizzazione del risultato che si consegue, invece, con la diseredazione, una volta che se ne ammetta la legittimitร .ย  Il testatore puรฒ comunque impedire che si apra una successione legittima, a cui parteciperebbe anche il preferito, mediante un complesso intreccio di sostituzioni ovvero rafforzando la preterizione con l’espressa esclusione del preterito: questa soluzione, di diffusa applicazione nella prassi, รจ proposta anche da Corona, La c.d. diseredazione: riflessioni sulla disposizione testamentaria di esclusione, in Giuri it, 1992, p. 506.

[42] Messineo A., Manuale di diritto civile e commerciale, III, 2, Milano, 1952, p. 47; Giampiccolo C., Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontร , Milano, 1954, p. 317; Cariota-Ferrara A., Successioni per causa di morte, I, 2, Napoli, 1956, p. 27: Cicu A., Diseredazione e rappresentazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1956, p. 385; Carresi C., Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici, in Riv. dir. civ., 1957, I, p. 265; Ferri A.L’esclusione testamentaria di eredi, in Riv. dir. civ., 1941, p. 228 ss.; Torrente A., op. loc. cit.; Capozzi G., Successioni e donazioni, t. 1, Milano, 2004, p. 134; Mengoni L., op. cit.

[43] A cominciare da Cass. 20 giugno 1967, n. 1458, in Foro it., 1968, I, c. 574, con cui per la prima volta il Supremo Collegio ha affrontato funditus l’argomento della diseredazione sotto il vigore del codice del 1942.

[44] L’affermazione del carattere necessariamente attributivo della scheda testamentaria ha indubbiamente dalla sua parte la tradizione: Polacco S., Delle successioni, Milano-Roma, 1937, p. 151; Degni A., Lezioni di diritto civile. La successione a causa di morte, II, La successione testamentaria, Padova, 1932, p. 20 ss.

[45] Cfr., in questo senso, Trib. di S. Maria C.V. 25 maggio 1960, in Foro pad., 1961, I, c. 369.

[46] Trabucchi A., Esclusione testamentaria di eredi e diritto di rappresentazione, in Giur. it., 1955, I, 2, c. 749, e L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, in Riv. dir. civ., 1970, p. 48 ss.; Azzariti F., op. cit., p. 1199; Bin R., La diseredazione – Contributo allo studio del testamento, Torino, 1966, p. 254; Liserre C., Formalismo negoziale e testamento, Milano, 1966, p. 168; Lipari, Autonomia privata e testamento, Milano, 1970, p. 240; Bigliazzi Geri A., Il testamento, Trattato Rescigno, VI, Torino, 1982, p. 119; Grosso e Burdese A., Le successioni, Parte generale, Trattato Vassalli, XII, Torino, 1977, p. 83; Bianca C.M., Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni, Milano, 1985, p. 564; Bonilini G., Nozioni di diritto ereditario, Torino, 1986, p. 93, e Autonomia testamentaria e legato. I legati cosรฌ detti atipici, Milano, 1990, p. 49, nt. 163; RescignoP., Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1988, p. 589; Galgano L., Il negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, III, t. 1, Milano, 1988, p. 526; Corona A., La c.d. diseredazione: riflessioni sulla disposizione testamentaria di esclusione, in questa Giur. it., 1992, p. 505.

[47] App. Firenze 9 settembre 1954, cit., con nota di Trabucchi; App. Napoli 21 maggio 1961, in Foro pad., 1962, I, c. 939; App. Torino, 10 febbraio 1965; Trib. Nuoro, 15 settembre 1989, in Riv. giur. sarda, 1991, 389, con nota di Bandiera, Sulla validitร  della diseredazione.

[48] Si รจ tuttavia pronunciato nel senso dell’atipicitร  della clausola Bin R., op. cit., p. 203, richiamandosi alla possibilitร  offerta all’autonomia contrattuale di avvalersi anche di tipi non previsti dalla legge, a condizione che sia โ€œapprezzabile l’interesse che รจ alla base dell’attoโ€ (art. 1322, comma 2, c.c.).

[49] Questo rilievo consente di superare l’obiezione secondo cui, poichรฉ la disposizione negativa รจ ispirata da odio, collera, rancore con essa si attuerebbe un testamento in funzione antifamiliare e antisociale, mentre esso dovrebbe essere sorretto dallo spirito di liberalitร : sotto tale profilo, infatti, puรฒ non esserci alcuna differenza tra la disposizione negativa e l’istituzione di alcuni eredi ex lege, con preterizione degli altri o un legato minimo in sostituzione di legittima; inoltre, lo spirito di liberalitร  non รจ essenziale all’istituzione d’erede o di legatario, cosรฌ come l’ยซodiosa intenzioneยป non รจ essenziale alla disposizione negativa, che potrebbe anche essere ispirata dal desiderio di evitare al destinatario le conseguenze negative della successione ereditaria.

[50] Che il testamento non sia in senso stretto un atto di disposizione puรฒ, in particolare, desumersi dal fatto che il trasferimento dei diritti รจ un fenomeno inevitabilmente connesso alla morte del titolare, per cui nell’atto mortis causa (diversamente da quanto accade nell’atto inter vivos) l’autonomia negoziale รจ estranea alla determinazione del fenomeno successorio ed influisce solo sul suo regolamento: cfr., in questo senso, Bigliazzi Geri A., Il testamento, in Tratt. dir. civ. diretto da Rescigno, vol. 6, Torino, 1982, p. 53. Per la tesi che giunge addirittura a negare carattere negoziale al testamento si vedano, sia pure con diverse impostazioni, Irti N., Disposizione testamentaria rimessa all’arbitrio altrui, Milano, 1967, p. 18; Lipari N., Autonomia privata e testamento, Milano, 1970; Criscuoli A., Il testamento. Norme e casi, Padova, 1991, p. 146.

[51] Concetto espresso dalla dottrina francese con la nota massima exclure c’est disposer.

[52] Nel senso che tale contenuto si ridurrebbe necessariamente alla sola alternativa โ€œistituzione d’erede-legatoโ€.

[53] Su tali disposizioni si veda Corona, op. cit., p. 505 ss.

[54] Lโ€™apposizione di una condizione alla disposizione di esclusione puรฒ portare allo stesso risultato di un’istituzione sottoposta alla condizione inversa: in entrambi i modi, infatti, il testatore puรฒ dettare una clausola penale testamentaria, mediante un’esclusione o un’istituzione condizionata all’inosservanza o all’osservanza di un precetto. Sulla clausola penale testamentaria vedi Cass. 9 maggio 1966, n. 1180, in Temi nap., 1967, I, p. 124, che ne ha riconosciuto la validitร  nei limiti della liceitร .

[55] Per un’efficace confutazione della tesi (originariamente formulata da Ferri, Se debba riconoscersi efficacia ad una volontร  testamentaria di diseredazione, cit., p. 54) che accomuna la diseredazione al fenomeno riabilitativo si veda Russo, Diritto civile, Livorno 1989.

[56] Sul punto si veda Resigno P., Trattato di diritto privato, Torino 1982, p. 405 ss.

[57] Per lโ€™inefficacia relativa, v. Mengoni L., op cit., p. 103; Ferri L., op. cit., p. 102.

[58] Masi A., Dei legati : art. 649-673, Bologna 1979.

[59] Morello A., op. cit. p. 64.

[60] Per Cass. 26.1.1990 n. 459, in Giur It 1990 I, 1, 1252, lโ€™esercizio dellโ€™azione di riduzione postula lโ€™assolvimento di un onere, la rinuncia al legato.

[61] Masi A., Dei legati : art. 649-673, Bologna 1979.

[62] Lโ€™atto di scelta compiuto dal legatario, รจ stato ritenuto impugnabile per dolo o per violenza, non per errore; v. Cass, 17 maggio 2968, n. 1554, in Foro It. 1968, I, 2558.

[63] Peraltro, non รจ possibile tale rinuncia, poichรฉ il legittimario preterito non รจ chiamato a succedere come erede.

[64] Cosรฌ, Ferri, op. cit., 125, il quale utilizza la distinzione tra rinuncia all’ereditร  e rinuncia alla legittima come una delle prove piรน evidenti del fatto che la legittima non รจ quota di ereditร , ma integra un vero e proprio legato. Nel senso del testo, v. anche Mengoni L., op.. cit., 125 ss., il quale ritiene che il legittimario investito del legato in sostituzione di legittima subisce, piuttosto che una diseredazione, una preterizione, con la conseguenza che egli non รจ privato della qualitร  di successibile ab intestato e perciรฒ non รจ escluso anche dalla successione legittima nel caso che l’erede istituito (o uno degli eredi istituiti) non possa o non voglia accettare l’ereditร , e non vi sia luogo a sostituzione, accrescimento o rappresentazione.

[65] Sulla distinzione tra diseredazione e preterizione, v. anche Ferri L. , Esclusione testamentaria di eredi, in Riv. dir. civ., 1941, 231, e Se debba riconoscersi efficacia ad una volontร  testamentaria di diseredazione, in Foro pad., 155, I, 47; Bianca C.M., op. cit. , 522; Palazzo A., Le successioni, tomo I, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1996, 537. Del caso di cui al testo si occupa anche il Tribunale di Monza, con la sentenza 13 giugno 1964, in Giur. it., 1964, I, 2, 698, affermando, come nel testo, la qualitร  di successibile legittimo del beneficiario del legato sostitutivo. Diversa รจ, invece, l’opinione della sentenza della Cassazione (del 22 gennaio 1999 n. 5918, cit.) dalla quale abbiamo tratto spunto per questa dissertazione, secondo la quale il legato in sostituzione di legittima contiene, sia pure implicitamente, la volontร  di diseredare il legittimario. Tale ultima sentenza conferma una precedente pronuncia della S.C. (Cass. 1 agosto 1987 n. 6646, in Giur. it., 1987, Mass., 1071) secondo la quale per il caso di successione legittima, limitatamente a quella parte dell’asse ereditario di cui non sia stato disposto con testamento, il coniuge delde cuius, fuori dall’ipotesi del legato in sostituzione di legittima, al quale non abbia rinunciato ai sensi dell’art. 511 c.c., conserva la qualitร  di erede legittimo, nonostante sia beneficiario di una disposizione testamentaria legatizia. Sul punto si tornerร  piรน diffusamente oltre; qui non si puรฒ non sottolineare che il legatario in sostituzione di legittima partecipa alla successione ab intestato anche nel caso che il testatore abbia disposto solo di una parte dell’asse.

[66] La dottrina prevalente si schiera per la tesi dell’operativitร  dell’art. 549 c.c.. In particolare, in tal senso sono Capozzi G., op. cit. 303; Di Mauro A., Legato in sostituzione di legittima e legato in conto di legittima, in Giust. civ., 1991, I, 2788; Ferri L., Dei legittimari, in Commentario c.c., a cura di Scialoja e Branca, artt. 536-564, Bologna-Roma, 1981, 126; Mengoni L., op. cit. p. 126; Palazzo A., Le successioni, in Tratt. diritto privato, a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1996, 542; Pino C., La tutela del legittimario, Padova, 1954, 110; Santoro PASSATELLI F., Dei legittimari, in Commentario c.c., diretto da D’Amelio e Finzi, Libro delle successioni, Firenze, 1941, 302. Contra, v. Cantelmo A., I legittimari, Padova, 1991, 85; Id., I limiti alla libertร  di disporre, in Successioni e donazioni (a cura di P. Rescigno), Padova, 1994, 515; Ieva A., Manuale di tecnica testamentaria, Padova, 1996, 24; TAMBURINO G., Successione necessaria (dir. priv.), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990. In giurisprudenza, รจ per l’operativitร  del divieto di pesi e condizioni Cass. 5 settembre 1952 n. 2840, in Foro it., 1952, I, 1352 e Cass. 2 settembre 1953 n. 2936, in Foro it., 1954, I, 465. Si discute sulle conseguenze derivanti dalla violazione del predetto divieto: secondo la dottrina dominante si tratterebbe di nullitร , in quanto la lesione assurgerebbe a causa o ad oggetto della disposizione. Sul punto si รจ obiettato (Mengoni L., op. cit., 104) che, trattandosi di modalitร  non in sรฉ illecite, ne deriva che la nullitร  non puรฒ, in queste ipotesi, essere rilevabile d’ufficio, risultando pertanto piรน corretto parlare di inefficacia relativa, la quale, diversamente dalle disposizioni lesive, opererebbe ipso iure.

[67] Per tutti, v. Mengoni L., op. cit., 126, il quale sottolinea come nel sistema riformato dal codice del 1942 dire che il legato sostitutivo รจ la stessa legittima, non รจ piรน un gioco di parole, ma รจ un concetto normativo, per quanto erratico in rapporto al principio che la legittima รจ quota di ereditร . Nello stesso senso, v. Palazzo A., op. cit., 542.

[68] V. Cass. 11 febbraio 1995 n. 1529, in Giust. civ., 1995, I, 2119. Nello stesso senso, Cass. 11 maggio 1962 n. 949 e Cass. 9 marzo 1987, in Giust. civ., 1987, I, 1046.

[69] Pino A., Tutela del legittimario, Padova, 1954, 112

[70] Secondo Pino A., op. cit., 112, โ€œdiversamente dall’ipotesi del legato in conto di legittima l’imputazione alla legittima non sarebbe qui destinata a formare la quota riservata, bensรฌ a ridurla a una frazione di valore pari a quello del supplemento: in ragione di frazione dell’asse, il legittimario diventerebbe erede[per vocazione necessaria], domandando il supplemento con l’azione di riduzioneโ€.

[71] Cataldo C, Considerazioni sul legato in sostituzione di legittima – art. 551 c.c., in Vita not., 1982, 1174.

[72] Il legato con facoltร  di vendita in caso di bisogno viene considerato dalla migliore dottrina una doppia attribuzione particolare, risultando dalla combinazione di un legato di usufrutto ed un legato di integrazione alimentare, sotto condizione sospensiva dell’insorgenza dello stato di bisogno. Cosรฌ, Cassisa A., Sull’istituzione di erede mediante lascito di usufrutto con facoltร  di vendere in caso di bisogno, in Giust. civ., 1970, I, 1031, e Marmocchi L., In tema di lascito di usufrutto con facoltร  di alienazione, in Giur. it., 1970, I, 1, 1821. In tal senso รจ anche la piรน recente giurisprudenza di legittimitร : Cass. 20 febbraio 1993 n. 2088, inVita not., 1994, 261, e Cass. 21 gennaio 1985 n. 207, in Riv. not., 1985, 487. Contra, Messineo A.,ย  op. cit., 522, secondo il quale la clausola relativa alla vendita รจ nulla, in quanto contrastante con le attribuzioni dell’usufruttuario e con le limitazioni concernenti la possibilitร  di rimettere all’arbitrio dell’onerato o del terzo la determinazione dei beni a favore dell’erede. Per la tesi, poi, per la quale trattasi in ogni caso di un’istituzione d’erede, si veda Cass. 26 luglio 1977 n. 3342, in Giust. civ., 1978, Rep., voce Successione, n. 20 e Cass. 26 gennaio 1976 n. 251, ivi, 1976, Rep., voce cit., n.

[73] Per il Cataldo a., op. cit., 1175 e 1176, rimane, poi, il problema se il legato relativo al supplemento debba esser soddisfatto con beni o con denaro, e, in quest’ultimo caso, se esistenti o meno nell’asse. Il problema non risulta affrontato in dottrina, in quanto, ritenendosi il legato con supplemento โ€œin contoโ€, coerentemente non รจ oggetto di disamina la composizione del supplemento stesso. โ€œรˆ piรน agevoleโ€, a giudizio dello studioso, โ€œpropendere per la soluzione in denaro, esistente o meno, in quanto si sarebbe in presenza di un legato obbligatorio non quantificabile a priori e, probabilmente, scegliendo una soluzione diversa, vi sarebbe il duplice ostacolo rappresentato dal fatto che lo stesso testatore non avrebbe la possibilitร  di indicare l’eventuale bene integrativo e dal fatto che, quindi, la scelta dovrebbe esser rimessa al mero arbitrio dell’onerato, rendendo nulla la disposizione ai sensi dell’art. 632 c.c.โ€.

[74] Secondo Mengoni L., op. cit., 138, due sono le incongruenze dell’opinione di chi ritiene, come Pino A., op. cit., 112, che il legato con supplemento sia in sostituzione con facoltร  di agire in riduzione per il recupero della quota residua di riserva. โ€œIn primo luogo, il concetto di legato imputabile alla legittima, in qualunque senso si intende l’imputazione, รจ incompatibile col concetto di legato in sostituzione di legittima, il quale, per definizione, รจ ordinato per privare l’onorato della legittima, che รจ quota di ereditร . Se il valore del legato con clausola suppletoria fosse pari o superiore a quello della legittima, secondo la tesi in esame, il legittimario che accettasse il legato, sarebbe escluso dall’ereditร  proprio per effetto dell’imputazione, mentre l’imputazione presuppone la titolaritร  di una quota. In secondo luogo, la valutazione della volontร  del testatore di non escludere il legittimario dal supplemento come volontร  di non escluderlo dall’azione di riduzione รจ incompatibile con la natura di questa, che รจ essenzialmente un’azione (di impugnativa) contro il testamentoโ€.

[75] Cfr.ย  Cataldo A., op. cit., 1174 e 1175.

[76] Azzariti, ritiene che al legittimario debba riconoscersi la qualitร  di successore a titolo particolare, a titolo di legato, sul presupposto che egli ha diritto non ad una quota di ereditร , ma ad una parte di utile netto. A tal fine valga per tutti l’argomento che si trae dall’art. 552, che esclude perentoriamente la facoltร  del legittimario di rinunciare all’ereditร , trattenendo la legittima. Al contrario vi รจ chi ritiene che il legittimario รจ erede differito se ed in quanto esperisce vittoriosamente l’azione di riduzione che gli compete (cosรฌ, Capozzi G., op. cit., 280).

[77] Capozzi G., op. cit., 305, e Cicu A., op. cit., 243 ss.

[78] Cosรฌ Cass. 15 novembre 1982 n. 6098, in Giust. civ., 1983, I, 49, con nota di commento di Azzariti-Martinez.

[79] Secondo questo orientamento, lโ€™apporzionamento, qualificato come legato, con espressione tecnicamente imprecisa, costituisce una vera e propria istituzione ex re certa, nel senso che il bene o i beni โ€œlegatiโ€ vanno a comporre la quota ereditaria spettante al legittimario. La conseguenza fondamentale รจ che il legittimario non puรฒ rinunciare al legato e chiedere la legittima per intero, come accade nel legato in sostituzione, trattandosi di un’unica delazione a titolo di erede, per la quale non sarebbe ammissibile una rinuncia parziale, ai sensi dell’art. 520 c.c.

[80] Non bisogna dimenticare che Azzariti-Martinez, sostiene che il legato in sostituzione di legittima dร  vita ad una doppia vocazione testamentaria avente ad oggetto, da un lato, il legato sostitutivo e, dall’altro, la quota ereditaria di riserva, per l’ipotesi in cui l’onorato rinunci al legato. Nel legato con diritto al supplemento, a maggior ragione, in considerazione del tenore della norma che accorda espressamente il diritto alla quota ereditaria che residua detratto il valore del legato, fondando tale facoltร  nel testamento, la quota di legittima, formata, come detto, in parte da un bene giร  individuato dal testatore, รจ oggetto di vocazione testamentaria, con l’evidente conseguenza che non รจ necessaria l’azione di riduzione, ma รจ sufficiente la petitio hereditatis.

[81] Se per legato in sostituzione di legittima si considera quello con cui il testatore intende tacitare il legittimario dei suoi diritti, il legato nel quale espressamente si accordasse la facoltร  di chiedere un’integrazione, non potrebbe entrare nella categoria. Ecco perchรฉ il legato con diritto al supplemento, nonostante l’inquadramento codicistico, non puรฒ farsi rientrare nell’ambito del genus del legato privativo di legittima.

[82] In senso contrario, si veda, perรฒ, Mengoni L., op. cit., 137 e 138, secondo il quale โ€œLa seconda parte dell’art. 551, comma 2 รจ formulata in termini tali da far ritenere che ‘la facoltร  di chiedere il supplemento’ attribuita al testatore sia lo stesso ‘diritto di chiedere un supplemento’ di cui si parla nella prima parte, mentre si tratta di diritto avente fondamento e natura diversi. Il diritto di chiedere un supplemento, precluso al legittimario che consegue il legato tacitativo, รจ propriamente l’azione di riduzione diretta a conseguire la quota riservata. Invece, nell’ipotesi ora considerata [legato con supplemento] si tratta di un diritto al supplemento in senso tecnico, fondato sulla titolaritร  della quota alla quale รจ imputato il legato, sicchรฉ l’integrazione della quota con beni della massa รจ domandata dal legittimario non con l’azione di riduzione, ma in qualitร  di erede, con la petizione di ereditร  e l’azione di divisioneโ€.

[83] Il legatario con supplemento, infatti, ben potrebbe scegliere di chiedere, per intero, la quota di ereditร  a lui riservata, rinunciando previamente al legato.

[84] Cosรฌ, Cattaneo A., op. cit., 456; Ferri L, op. cit., 126 e Mengoni L., op. cit., 137. Per Bianca C.M., op. cit., 522, nel legato con diritto al supplemento, โ€œquesta facoltร  il supplemento non converte senz’altro la disposizione in un legato in conto di legittima. La facoltร  di chiedere un supplemento รจ qui infatti, un’attribuzione fatta dal testatore al legatario, col conseguente obbligo dell’erede di corrispondere quanto eventualmente necessario per integrare il valore della quota. Questa facoltร  del legatario รจ allora compatibile con la nozione del legato in sostituzione di legittima inteso a precludere al legatario di agire per la riduzione delle altre disposizionโ€. L’Autore enfatizza l’espressione โ€œfacoltร โ€ di cui all’art. 551, intendendo la figura come legato tacitativo, salvo diverso volere del legatario, il quale puรฒ, ma non deve chiedere l’integrazione. La conseguenza รจ che il legatario รจ in conto solo ove il legittimario eserciti, in concreto, la facoltร  che gli รจ stata accordata. In realtร , il legato รจ in conto di legittima per il semplice fatto dell’integrazione cosรฌ come disposta dal testatore: il legittimario ha diritto a tutta la sua legittima, che in parte puรฒ esser rappresentata dal legato che ad essa va imputato. Nessun rilievo sulla qualifica della fattispecie ha l’atteggiamento del legatario che trattenga il legato senza agire in riduzione per il residuo valore della legittima. In tal caso, infatti, ferma restendo la natura del legato che รจ e rimane in conto di legittima, si puรฒ dire al limite, che ricorra una rinuncia all’azione di riduzione da parte del legittimario leso, il quale vuole salvaguardare la volontร  testamentaria del de cuius, anche contro i suoi interessi.

[85] Di Mauro A., Legato in sostituzione di legittima e legato in conto di legittima, in Giust. civ., 1991, I, 2790

[86] โ€Il legato di un credito ha effetto per la sola parte del credito che sussiste al tempo della morte del testatoreโ€.

[87] Di talchรจ la nozione postclassica di successio mortis causa in singulas res dimostra la sua inidoneitร , non riscontrandosi alcun subingresso in situazioni giuridiche soggettive facenti precedentemente capo al testatore.

[88] Solo per citarne alcuni:Bianca C.M., op. cit. 564 ss; Giampiccolo G., Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dellโ€™atto di ultima volontร , Milano 1954; Perego E., I legati, Torino 1970., 246; discorre di obbligazioni ex legato atipiche Criscuoli A., Le obbligazioni testamentarie, Milano 1980, p.154; altri, piรน cautamente, parlano di legati non espressamente disciplinati dalla legge: Ieva M., Manuale di tecnica testamentaria, Padova 1996, 81.

[89] Santoro-Passarelli F., op. cit., p. 235.

[90] Bigliazzi Geri L., op. cit., p. 42.

[91] Lโ€™art. 588 codice civile dunque non prevede dei tipi, ma individua astrattamente il contenuto del testamento, distinguendo tra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare; e, in effetti, la conferma รจ data dalla considerazione che una norma con funzione tipizzante mai avrebbe potuto offrire una nozione solo residuale del legato. Bisogna ammettere che la norma vigente รจ piรน precisa della corrispondente norma del codice civile del 1865 (art. 827), la quale statuiva che le

disposizioni testamentarie si potessero fare โ€œa titoloโ€ di istituzione di erede o di legato, evocando in maniera palmare il concetto di causalitร .

[92] La definizione, piรน ampia di quella dettata dallโ€™art.1321 codice civile, รจ di F.Santoro-Passarelli, op.cit., 125; definiscono il testamento quale negozio giuridico. Bigliazzi Geri L., op. cit.,p., 559.

[93] In tal senso Rescigno P., Introduzione alle successioni, in Tratt. dir. priv. diretto da P.Rescigno, 5, Successioni, t.I, Torino 1982, VIII.

[94] Cosรฌ, e per tutti, Mengoni L., Successioni per causa di morte, Parte speciale. Successione necessaria, in Tratt. dir. civ. comm., giร  diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, XLIII, t. 2, 4ยช ed., Milano, 2000, p. 304.

[95] Mengoni L., op. cit La dottrina, nello sforzo di garantire l’acquisto dei terzi dalla dirompenza degli effetti predetti, aveva escogitato una serie di rimedi giuridici, non tutti per la veritร  esenti da critiche, quali ad esempio, la fideiussione del donatario, del donante, dei futuri legittimari stessi o bancaria ovvero ancora la risoluzione della donazione per mutuo consenso (sull’argomento, si rinvia a Ieva M., Retroattivitร  reale dell’azione di riduzione e tutela dell’avente causa dal donatario tra presente e futuro, in Giuri it., 1998, p. 1129 ss.; Patti F., Circolazione di immobili provenienti da donazione, in Vita not., 1999, p. 1095 ss.).

[96] Ci riferiamo al legislatore perchรฉ le modifiche in commento costituiscono una novitร  introdotta per la prima volta dal provvedimento di conversione, che ha la forma della legge ordinaria.

[97] In realtร , testualmente la legge non attribuisce il diritto di opposizione ai legittimari, ma al coniuge ed ai parenti in linea retta del donante. Il motivo dell’utilizzo di una simile terminologia รจ probabilmente dovuto alla preoccupazione di evitare che si possa pensare ad un riconoscimento anticipato, in favore di questi soggetti, di diritti attuali di riserva sul patrimonio del loro congiunto (fuorchรฉ, naturalmente, il diritto di opposizione in parola).

[98] L’intralcio, per la veritร , riguarda i beni ereditari in senso ampio, compresi dunque anche quelli oggetto di disposizioni testamentarie. Tuttavia, ai fini che ci interessano, si farร  riferimento alle sole donazioni.

[99] Applicazione proposta da Ebner A., Azione di riduzione e opponibilitร  dell’usucapione: la teoria del โ€œdoppio effettoโ€, Giuri it, 2003, p. 1474 ss.. La teoria del doppio effetto (Doppelwirkungen), ascrivibile alla dottrina tedesca, รจ stata esaminata in particolare da Pugliatti A., nello studio Logica e dato positivo in rapporto ad alcuni fenomeni giuridici anomali, in Grammatica e diritto, Milano, 1978, p. 177 ss.. La teoria รจ richiamata anche da Gerbo A., Prelegato e funzioni del contenuto testamentario, Padova, 1996, p. 9, che ne sottolinea perรฒ l’estraneitร  rispetto al tema della duplicitร  o pluralitร  di effetti del prelegato.

[100] รˆ questo sostanzialmente il pensiero di Mengoni L., op. cit., p. 281.

[101] Nell’ipotesi in cui la donazione risulti mascherata sotto l’apparenza di un contratto oneroso (simulazione relativa) il soggetto interessato all’opposizione dovrebbe preliminarmente far accertare l’effettiva situazione giuridica con l’azione di simulazione. Anche in tale caso egli, secondo un’impostazione assai condivisa, sarร  considerato un terzo e come tale sarร  esonerato dal rigoroso regime probatorio dettato per le parti.

[102] Nella genesi della norma, puรฒ essere utile ricordare come l’emendamento proposto dal Governo il 14 aprile 2005 (n. 2.265), nella seduta n. 660 della 5ยช Commissione permanente del Senato (Programmazione economica, bilancio), non contenesse alcun cenno alla trascrizione della donazione, nรฉ rispetto all’art. 561, nรฉ rispetto all’art. 563. Il 21 detti, perรฒ, nella seduta n. 671, esso fu sostituito, a causa di imprecisioni tecniche che l’avrebbero reso poco efficace (come riferiva il Relatore Izzo), dal nuovo emendamento n. 2.1000, nel quale il dies a quo decorreva in entrambi i casi dalla data della trascrizione della donazione. Nel passaggio al testo definitivo, tuttavia, il riferimento alla formalitร  della trascrizione รจ scomparso nel solo art. 563, e di ciรฒ, per quanto ci risulta, non si trova traccia nei lavori preparatori.

[103] Il riferimento a tale momento sembrerebbe in contrasto con quanto affermato da Cass., 15 giugno 1999, n. 5920, in Vita not., 1999, p. 1252 ss., con nota di Sammartano S. (la quale, trattando un caso di successione testamentaria, afferma che la prescrizione dell’azione di riduzione non puรฒ che decorrere dalla data di pubblicazione del testamento e non da quella di apertura della successione; tanto si desumerebbe dagli artt. 620 e 623 in relazione all’art. 2935), e, da ultimo, da Cass., sez. un., del 25 ottobre 2004, n. 20644, in Dir. giust., 2004, p. 20 (per la quale il termine di prescrizione decorre dalla data dell’accettazione da parte del chiamato istituito), dal momento che l’ultimo inciso dell’art. 561, comma 1, non distingue tra successione legittima e successione testamentaria, lasciando cosรฌ aperta la possibilitร  che il principio affermato (decorrenza del termine di prescrizione dalla data di apertura della successione) valga in ogni caso.

[104] Analogamente, BUTANI A., Ereditร , ยซlegittimaยป a tempo determinato, in Il Sole-24 Ore – Obiettivo sviluppo, 14 maggio 2005, p. 2.

[105] Sembra possa applicarsi alla fattispecie quanto giร  affermato da Mengoni L., op. cit., p. 307, in tema di riduzione, secondo cui la aestimatio rei non รจ fatta con riferimento al momento dell’apertura della successione, ma al momento della sentenza che accoglie la domanda di riduzione.

[106] La dottrina (Ferri L., Dei legittimari (artt. 536-564), in Comm. c.c., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1971, p. 207) interpreta tale norma nel senso che, ove vi siano piรน donatari, la domanda di restituzione dovrร  essere proposta contro l’avente causa del donatario piรน recente, senza tener conto del momento in cui รจ avvenuta l’alienazione. Insomma gli aventi causa vanno colpiti nello stesso ordine in cui andrebbero colpiti i loro autori donatari, e ciรฒ senza che abbia rilevanza alcuna l’onerositร  o gratuitร  del loro titolo, o la data del medesimo. Quando invece si assista a piรน alienazioni da parte dell’unico donatario (es.: Tizio, donatario dei beni Alfa e Beta, aliena il primo a Caio e, successivamente, il secondo a Sempronio), vale il disposto dell’art. 563, comma 2, primo periodo (ยซL’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultimaยป).

[107] Cfr. Zattoni K., Successione e donazione: commentario giurisprudenziale, Forlรฌ, 2008; Capozzi G., Successioni e donazioni, I, 2ยช edizione, Milano, 2002; Cendon P., Commentario al Codice Civile, vol. II, Torino, 1999.

[108] Carraro L., La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979; Cattaneo G., La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, 5, I, Le successioni, 2ยช ed., Torino,ย  1997, p. 435.

[109] Cass. civ., Sez. II, 11/03/2008, n. 6449, in Mass. Giur., numero fascicolo, 2008, pagina.

[110] Il concetto di โ€œvocazioneโ€ รจ stato formulato dalla dottrina per distinguere tra le ipotesi in cui l’individuazione del chiamato all’ereditร  avvenga per testamento o per legge, mentre sono esclusi i negozi inter vivos.

[111] Nel sistema del diritto romano: โ€œdelata hereditas intelligitur quam qui possit adeundo conseguiโ€ ( D. 50.16.151).

[112] Quanto allโ€™acquisto dell’ereditร  il diritto romano distingueva due categorie di eredi: i โ€œ necessariiโ€ e gli โ€œextraneiโ€ o โ€œvoluntariโ€. Eredi โ€œnecessariiโ€ erano il โ€œfilius familiasโ€ โ€œin protestateโ€ alla morte del โ€œpaterโ€ (โ€œheres suus et necessariusโ€) e lo schiavo istituito erede dal padrone โ€œcum libertateโ€ (โ€œheres necessariusโ€). Costoro acquistavano lโ€™ereditร  โ€œipso iureโ€ allโ€™atto della delazione, senza possibilitร  di rifiutarla. Tutti gli altri eredi erano โ€œextraneiโ€ o โ€œvoluntariiโ€, nel senso che l’acquisto dellโ€™ereditร  permaneva subordinato alla loro volontร  di accettarla.

[113] Cfr., da ultimo, Cass. 6 maggio 2002, n. 6479, in Rep. Foro it., 2002, voce Successione ereditaria, n. 48.

[114] Il ย negozio di adesione, secondo Ferri L., Disposizioni generali sulle successioni, 3ยช ed., in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 237; Azzariti g., Lโ€™accettazione dellโ€™ereditร , in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. 5, Torino, 1982, p. 112; secondo Santoro Passarelli F., Dottrine generali del diritto civile, 9 ed., Napoli, 1976, p. 217, appartiene al genere dei negozi complementari

[115] In proposito, Azzariti G., op. cit., p. 38

[116] cfr. Trib. Cagliari, 23 dicembre 2000, in Riv. giur. sarda, 2001, p. 805, con nota di Tegas G., Appunti sullโ€™azione interrogatoria.

[117] CICU A., Successione legittima e dei legittimari, Milano, 2ยช ed., 1943.

[118] Si veda Azzariti G., op. cit., p. 38

[119] v. Natoli A., voce โ€œChiamaยญto alla successioneโ€, in Enc. ย dir., VI, Milano, 1960, p. 921 e ss.

[120] Chiaro รจ, peraltro, che la delazione rimane, in ogni caso, un fenomeno legale derogabile dalla volontร  privata soltanto per la designazione del chiamato e la determinaยญzione del lascito: v. Ferri L., op. cit., p. 79.

[121] Trabucchi-Rasi Caldogno C., voce โ€œSuccessioni (diritto civile): successione legittimaโ€, in Noviss. Dig. it., XVIII, Torino, 1971, p. 765.

[122]Cfr.ย  Mengoni L., Sentenze dโ€™un anno. Successioni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, 182.

[123] (Sulla base di tali principi la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ritenuto inopponibile ai legittimari la sentenza, intervenuta fra il “de cuius” e l’erede, con la quale era stata accertato in favore di quest’ultimo l’usucapione del bene. Peraltro la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, dopo aver escluso che nella fattispecie oggetto della sentenza di accertamento dell’usucapione riconnesso gli estremi formali di una donazione, non aveva verificato se ricorressero quella della donazione indiretta). (Cass. civ. Sez. II Sent., 29/05/2007, n. 12496, in Mass. Giur. It., 2007).

[124] App. Roma Sez. III, 17/07/2007. in senso conforme App. Bologna Sez. I Sent., 25/10/2007 per cui Il legittimario pretermesso non รจ chiamato alla successione e perciรฒ non partecipa alla comunione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione e di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell’istituito. Qualora l’azione dell’erede sia tendente al mero scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni, eventualmente anche dissimulate, la stessa viene esercitata mediante il subentrare nella posizione del de cuius, e, pertanto, non determina l’acquisto della qualitร  di terzo in capo all’attore.

[125] Barsacchi A., L’ azione di riduzione, Milano, 1994; Bova G., Elementi di diritto civile e di diritto notarile, Padova, 2008.

[126] Cosรฌ App. Roma 12 luglio 2000, in Vita not., 2001, n. 1, 87 ss., con nota di R. Criscuoli, La posizione giuridica del legittimario.

[127] Cosรฌ Mengoni L., Delle successioni legittime, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Bologna- Roma, 1985, 87.

[128] Cfr. Pino A., La esclusione testamentaria dalla successione legittima, Roma Bari, 1955.

[129] Amadio C., La divisione del testatore senza predeterminazione di quota, in Riv. dir. civ., 1986, I, 253: la divisione testamentarie puรฒ essere attuata sia mediante predeterminazione di quote astratte, sia mediante una pluralitร  di istituzione ex re. Se il testatore ha fatto precedere la distribuzione del patrimonio dalla preventiva istituzione in quote astratte, il legittimario puรฒ trovarsi nella condizione di erede istituito, che il testatore ha omesso di prendere in considerazione nel riparto dei beni. Mentre la preterizione dellโ€™erede istituito non รจ ravvisabile che in questa ipotesi, la preterizione del legittimario, puรฒ avere luogo anche nella divisione testamentaria attuata mediante istitutiones ex re certa.

[130] Cfr. Cass. 6 ottobre 1972 n. 2870.

[131] MENGONI L., op. cit., 73

[132] MENGONI L., op. cit., 108.

[133] MENGONI L., La divisione testamentaria, Milano 1950, 104-106; contra AMADIO C., op. cit.,

260, il quale rileva come sia contraddittorio ammettere la nozione di apporzionamento ex lege a favore del legittimario e poi considerare nulla la divisione sei beni non sono sufficienti, per la disparitร  di trattamento con la fattispecie prevista nellโ€™art. 735, comma 2: si avrร  nullitร  della divisione se lโ€™apporzionamento insufficiente trova il titolo nella legge ed invece semplice riducibilitร  per lesione di legittima, nel caso che lโ€™assegnazione inidonea a soddisfare la riserva sia disposta dal testatore.

[134] Mengoni L., Successioni per causa di morte. Successione necessaria, t. 2, Milano 2000, 112: non รจ incompatibile col concetto di quota che questa sia formata con un diritto di credito verso i coeredi, salvo il diritto del legittimario di rifiutare lโ€™attribuzione.

[135] Cfr. Cass. 2 ottobre 1974 n. 2560, in Foro it. 1975, I, 82; Cass. 23 marzo 1992 n. 3599, in Nuova giur. civ. comm., 1994, 819; Cass. 12 marzo 2003 n. 3694.

[136] Cfr. Mengoni L., op. ult. cit., 235 n. 32: la riduzione opera sia nel caso di istitutiones ex re del legittimario in quantitร  insufficiente, sia nel caso di apporzionamento insufficiente preceduto da una istituzione del legittimario in quota astratta, non importa se minore o pari alla quota di riserva.

[137] Stolfi G, Sulla figura del legittimario, Padova 1967, pp. 89-90.

[138]Ferri L., op. cit., pp. 158-159.

[139] Mengoni, L. op. cit., p. 232. In giurisprudenza, per l’affermazione della natura di impugnativa negoziale, in relazione allโ€™azione in esame, v.: Cass. 22 marzo 2001, n. 4130, in Riv. not., 2001, p. 1503, con nota di A. Zanni.

[140] Per tale opinione, si vedano: Santoro Passarelli F., op. cit., p. 307;ย  Barassi L., Le successioni per causa di morte, Milano, 1941, p. 280.

[141] Mengoni L., op. cit., p. 232.

[142] Santoro Passarelli F., Dottrine generali del diritto civile, 9ยช ed., Napoli, 1966, pp. 263-264.

[143] Sulla natura costitutiva della pronunzia di riduzione, si vedano, in particolare: Messineo F., Manuale di diritto civile e commerciale, Milano 1972, pp. 362-363; Bonilini G., Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino 2006, p. 151. La giurisprudenza condivide la tesi della dottrina maggioritaria: Cass. 26 novembre 1987, n. 8780, in Giust. civ., 1988, I, p. 367, con nota di Giu. Azzariti.

[144] Bonilini G., op. cit., p. 151.

[145] Per la natura reale dell’azione:Ferri L. op. cit., p. 202.

[146] Mengoni Lop. cit., p. 314.

[147] รˆ la tesi di Messineo F., op. cit., pp. 363-364.

[148] Sottolineano il carattere personale dellโ€™azione: Azzariti F., Martinez G., Azzariti G., op.ย  cit., p. 237.

[149] Al riguardo รจ interessante una pronunzia della Suprema Corte che ha esteso la possibilitร  di agire per la restituzione dei beni relitti nei confronti dei terzi aventi causa, ai sensi dell’art. 563 c.c., anche nell’ipotesi di disposizioni testamentarie lesive, ancorchรฉ la norma menzionata faccia espresso riferimento al caso della donazione. Secondo il Supremo Collegio, ricorrerebbe, tra le varie ipotesi sopra indicate, perfetta identitร  di ratio, tale da consentire l’applicazione analogica della norma sopra indicata: Cass. 22 marzo 2001, n. 4130.

[150] Cass. 27 settembre 1996, n. 8529, in Mass. Giur. it., 1996.

[151] Cass. 5 dicembre 1966, n. 2845, in Mass. Giur. it., 1966.

[152] Per tale opinione: Messineo F., op. cit.,p. 363; Mengoni L., op. cit., pp. 231-232.

[153] Nel senso che la sentenza che accoglie la domanda di riduzione รจ dotata di efficacia retroattiva, v.: Bonilini G., op. cit., p. 151;ย  Mengoni L., op. cit., p. 301.

[154] Per questa tesi, si veda Messineo F., op. cit., p. 351.

[155] Cfr. Mengoni L., op. cit., p. 302. Del pari, ritiene che i frutti siano dovuti dal giorno della domanda, nel caso analogo dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria Bianca C.M., Diritto civile,5, La responsabilitร , Milano, 1994, p. 456.

[156] Si veda, al riguardo, Bonilini G., op. cit., p. 156.

[157] Opinione pressochรฉ unanime in dottrina. Si veda, per tutti, Mengoni L.,ย  opย  cit., p. 304 e nota 215.

[158] Va richiamata, al riguardo, la nota tesi di Mengoni L., op. cit., p. 308, il quale ravvisa, nel caso in esame, un diritto potestativo di riscatto, a favore del terzo acquirente, subordinato alla condizione della corresponsione al legittimario del valore del bene da restituire.

[159] Si veda, al riguardo, Messineo F., op. cit., p. 351. Secondo Cass. 5 giugno 2000, n. 7478, in Mass. Giur. it., 2000, il valore del bene andrebbe determinato con riferimento al momento dell’apertura della successione. La somma cosรฌ stabilita dovrebbe poi essere rivalutata, in relazione al lasso temporale intercorrente tra il momento dell’apertura della successione ed il momento della liquidazione. Secondo Cass. 23 ottobre 2001, n. 13003, in Giur. it., 2002, c. 1608, invece, il valore del bene deve essere determinato con riferimento al momento della pronunzia di riduzione.

[160] Sul punto, si rinvia aย  Bonilini G., op. cit., p. 149.

[161] Cass. 3 dicembre 1996, n. 10775, cit.

[162] Mengoni L., Successioni per causa di morte, Parte speciale, Successione necessaria, in Trattato di diritto civile e commerciale, giร  diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Vol. XLIII, t. 2, 4ยฐ ed., Milano 2000, p. 323. Secondo l’A. la causa del disinteresse della dottrina sull’argomento sarebbe dovuta alla riduzione al decennio del termine di prescrizione dell’azione di riduzione e alla previsione di cui all’art. 2652, secondo comma, n. 8, c.c. In argomento cfr. anche Calapso C., Brevi cenni sulla possibilitร  di acquisto per usucapione di immobile pervenuto agli aventi causa del donatario, contro il quale il legittimario agisca in riduzione, in Giust civ., 1986, p. 1115 ss.

[163] Cfr. Cass. 18 ottobre 1991, n. 11024, in Giust. civ., 1992, p. 1293 ss.; Cass. 19 ottobre 1993, n. 10333, in Giust. civ., 1994, p. 1282 ss.; Cass. 27 ottobre 1995, n. 11203, in Giust. civ., 1996, p. 375 ss., con nota di Triola.

[164] Amendolagine V, Lโ€™accertamento dellโ€™usucapione tra legittimazione ad agire e natura giuridica dellโ€™actio promossa dallโ€™avente diritto, in Il Corriere del merito, 2007, 4, p. 471.

[165] Cfr. Palazzo A., Le successioni, in Trattato di diritto privatoa cura di G. Iudica e P. Zatti, 2ยช ed., Milano 2000, p. 595, e Cass. 22 giugno 1963, n. 1679, in Vita not., 1963, p. 478.

[166] Cfr. Mengoni L., op. cit., p. 230 ss.; Palazzo A., op. cit., p. 566 ss; Capozzi G., Successioni e donazioni, 2ยช ed., Milano 2002, p. 304 ss.; in giurisprudenza, Cass. 26 novembre 1987, n. 8780, in questa Rivista, 1988, p. 1397 ss.; Cass. 12 maggio 1999, n. 4698, in Giust. civ. mass., 1999, p. 1063; Cass 22 marzo 2001, n. 4130, in questa Rivista, 2001, p. 1503 ss.; Cass. 12 aprile 2002, n. 5323, in Giust. civ. mass., 2002, p. 638.

[167] Azzariti F., Martinez G. e Azzariti G., Successioni per causa di morte e donazioni, Padova 1979, p. 284. La natura personale dell’azione di restituzione impedirebbe di poter ad essa opporre l’eccezione di usucapione.

[168] Per Pugliese A. (Opponibilitร  dell’usucapione al legittimario che agisce in riduzione, nota a Cass. 6 marzo 1952, n. 606, in Nuova giur. comm., 1952, p. 368 ss.), dalla natura reale dell’azione in esame deriverebbe l’opponibilitร  dell’usucapione al legittimario (come avviene per il terzo che la oppone all’erede che agisce con la petitio hereditatiso al proprietario che agisce in rivendica).

[169] Palazzo, op. cit., p. 587 ss.; Capozzi G., op. cit., p. 316 ss.; Mengoni L., op. cit., p. 315 ss.; Cass. 22 marzo 2001, n. 4130, cit.

[170] Cicu A., Successioni per causa di morte, Milano 1947, p. 246 ss.

[171] L’art. 563 c.c. fa riferimento solo agli aventi causa dai donatari, ma parte della dottrina ritiene applicabile la stessa regola anche per gli acquirenti da eredi o legatari (v. Mengoni L., op. cit., p. 324).

[172] Salva l’ipotesi di testamento olografo, nel qual caso il termine inizia a decorrere dalla pubblicazione del testamento (cfr. Cass 15 giugno 1999, n. 5920, in Giust. civ., 2000, p. 3293).

[173] Cfr. Mengoni L., op. cit., p. 282. Il discorso va esteso agli aventi causa di successori mortis causa, per i quali, ovviamente, non si pone il problema di una usucapione prima dellโ€™apertura della successione. Ammette lโ€™usucapione Pugliese A. (op. cit., p. 368 ss.), ma quale conseguenza della natura reale dell’azione di riduzione. Sembra ammettere l’usucapione anche Cattaneo C., in Trattato di dir. priv. diretto da P. Rescigno, vol. 5, t. 1, 2ยช ed., Torino 1997, p. 468 ss., mentre Ferri L., op. cit., p. 233 ss., la esclude sia per i donatari, in quanto acquirenti a domino (p. 267), sia per i loro aventi causa (p. 232), giustificando l’esclusione anche alla luce della previsione di cui all’art. 2652, numero 8, c.c. Secondo parte della dottrina l’usucapione abbreviata potrebbe verificarsi anche a favore del legatario di cosa che successivamente risulti essere di un terzo (Palazzo A., op. cit., p. 652), ma la espressa sanzione della nullitร  (art. 651 c.c.) fa propendere per la tesi opposta.

[174] Mengoni L., op. cit., p. 323 ss. A ben vedere, perรฒ, l’interruzione dell’usucapione dovrebbe verificarsi, anche per il diretto avente causa del donante/de cuius, solo con un’azione reale e recuperatoria (come รจ considerata dalla dottrina prevalente l’azione di restituzione verso il beneficiario o il suo avente causa), e non con una mera azione personale, come รจ generalmente considerata l’azione di riduzione.

[175] Mengoni L., op. cit., p. 324, il quale, inoltre, equipara la posizione degli acquirenti di beni immobili a quella degli acquirenti di beni mobili, per i quali ultimi il legislatore fa salvi gli effetti del possesso di buona fede (art. 563, comma 2, c.c.).

[176] Come del resto in ogni ipotesi di acquisto per usucapione abbreviata in base a un titolo, originariamente efficace, che perda poi tale qualitร , ad esempio perchรฉ annullato. Cfr. Regine A., in nota a Cass. 18 ottobre 1991, n. 11024, in Nuova giur. civ. comm., 1992, p. 432 ss. (con richiami di dottrina a p. 437).

[177] Salvo, ovviamente, che si aderisca alla tesi, attualmente minoritaria, del Cicu.

[178] Si vedano in particolare, Cass. 19 ottobre 1993, n. 10333, e Cass. 27 ottobre 1995, n. 11203.

[179] Dal quale momento potrร  agire contro i terzi con l’azione restitutoria.

[180] Mengoni L., op. cit., p. 281 ss.

[181] Capozzi G., op. cit., p. 305.

[182] Cass. 27 ottobre 1995, n. 11203, cit., con nota contraria di Triola e, in dottrina, Gazzoni, รˆ forse ammessa la diseredazione occulta dei legittimari?, nota a Corte App. Roma 25 ottobre 1993, in Giust. civ., 1993, p. 2522 ss.

[183] Mengoni L., op. cit., p. 281.

[184] Va perรฒ rilevato che ove egli venga convenuto in rivendica da un terzo, solo apparentemente non muta la sua situazione sostanziale, essendo egli sempre proprietario; in realtร , diverso essendo il suo titolo di acquisto, la sua posizione sostanziale e processuale non รจ identica. Vi รจ, inoltre, il superamento della onerosa probatio diabolica, per cui l’utilitร  dell’acquisto a titolo originario รจ evidente.

[185] Irti N., Titolo non trascritto e possesso ยซad usucapionemยป di servitรน prediale, in Rass. giur. Enel, 1973, p. 3 ss, in riferimento a Cass. 2 ottobre 1972, n. 2809, nella stessa rivista, p. 22 ss; lโ€™Autore riconosce, perรฒ, l’utilitร  dell’acquisto per usucapione ove il precedente titolo non sia stato trascritto. V. anche Bianca C.M., Diritto civile, vol. 6, La proprietร , Milano 1999, p. 814 ss. In ordine al diverso ma altrettanto dibattuto problema della ripetizione del negozio, soprattutto in ordine alla sua causa, v. lo stesso Irti N., La ripetizione del negozio giuridico, Milano 1970, p. 187 ss.; Gazzoni F., La trascrizione immobiliare, in Il codice civile Commentario, dir. da P. Schlesinger, tomo primo, 2ยช ed., Milano 1998, p. 428 ss.; Casella A., voce Ripetizione del negozio, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, Roma, 1991.

[186] Salvi C., In tema di usucapione ยซa dominoยป, in Riv. trim. di dir. e proc. civ., 1955, p. 117 ss.; Segrรจ-Montel T., Il possesso, in Trattato di diritto civile italianodir. da F. Vassalli, vol. V, tomo quarto, Torino 1956, p 260 ss.

[187] La situazione psicologica del possessore rileva, invece, in ordine ad altri effetti, quali gli obblighi inerenti la restituzione dei frutti e i termini per maturare l’usucapione.

[188] Come previsti nel Capo III, Titolo VIII del Libro Terzo del codice civile.

[189] Si veda, in proposito, Cass. 27 ottobre 1995, n. 11203, che limita l’acquisto per usucapione al solo caso di titolo invalido o a non domino, ma che successivamente riconosce l’ammissibilitร  dell’usucapione per superare la probatio diabolica.

[190] V. tra gli altri, Engisch C., Introduzione al pensiero giuridico, a cura di A. Baratta, Milano 1970.

[191] Il problema si manifesta qualora vi sia un nuovo atto di disposizione da parte di colui che, in realtร , non รจ piรน proprietario, in quanto ha giร  disposto del suo bene. V. in proposito Cass. 2 ottobre 1972, n. 2809 e, in generale, sulla efficacia della trascrizione da parte del secondo acquirente, Gazzoni F., op. cit., p. 513 ss. Sul dibattito circa l’ammissibilitร  della vendita di un bene usucapito prima della sentenza dichiarativa della maturata usucapione, questione dibattuta, ma non rilevante ai fini del presente discorso vedasi, da ultimo, Cass. 12 novembre 1996, n. 9884, in Riv. Not., 1998, p. 995 ss.

[192] Dall’invaliditร  del negozio puรฒ derivare in ogni caso l’eliminazione del negozio, ma questa si ottiene con modalitร  e conseguenze parzialmente diverse a seconda che si agisca per annullabilitร  o per nullitร .

[193] Capozzi G., op. cit., p. 316 ss.; Mengoni L., op. cit., p. 306 ss.

[194] Il discorso รจ identico, si ripete, per i successori mortis causa e per i loro aventi causa, ma con la rilevante differenza che per essi il decorso del ventennio รจ di difficile realizzazione.

[195] Ovvero, in caso di testamento, con l’atto dispositivo da parte del legatario o dell’erede.

[196] Cfr. Palazzoย  A., op. cit., p. 586 ss.

[197] Salvi gli effetti della trascrizione immobiliare; nel caso in esame si tratta, come detto, di acquisti a titolo originario, per i quali non vi รจ spazio per l’applicazione dell’art. 2644 c.c.

[198] Nonchรฉ dei loro eventuali aventi causa, soprattutto se a titolo oneroso, a meno di non volerli ritenere ยซcolpevoliยป solo per aver acquistato il bene con la consapevolezza della sua provenienza e del rischio dell’eventuale azione di riduzione nei loro confronti. Tale consapevolezza non puรฒ comunque portare ad escludere la buona fede per gli effetti di cui all’art. 563, comma 2, c.c., anche perchรฉ non si puรฒ imporre agli acquirenti di beni donati (o pervenuti per successione) l’onere di valutare la riducibilitร  del titolo del proprio dante causa (Mengoni L., op. cit., p. 322).

[199] La c.d. cautela sociniana, diversamente dall’azione di riduzione, appresta la tutela del legittimario, assicurandogli la piena proprietร  della quota di legittima, salvo il caso in cui il riservatario preferisca la nuda proprietร , quantitativamente superiore alla spettanza per legge, ma con lโ€™aggravio di usufrutto, assimilabile ai pesi e condizioni, vietati sulla legittima. Trib. Napoli, 17/04/1997.

[200] Mengoni L., op. cit. 159 ss., e ivi ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.

[201] Ceolin M., La determinazione della quota di riserva e alcune considerazioni in tema di rinuncia allโ€™azione di riduzione, rinuncia allโ€™ereditร  e accrescimento in Rivista del Notariato, 2008, 1, p. 201 ss.; Gabrielli E., Dei legittimari, in Commentario al diritto italiano della famiglia a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, V, Padova, 1992, p. 40 ss.; Lipari N., ย Autonomia privata e testamento, Milano, 1970.

[202] Baldissara F., Accrescimento nella successione legittima e nella successione dei legittimari in Vita notarile, 2007, fasc. 2, pagg. 931-946.

[203] Cfr. Barbero D., Sistema istituzionale del diritto privato italiano, Torino 1965, II, 1038 ss.

[204] Si vedano in tal senso Cass., 24 gennaio 1957 n. 221, Giust. civ. Rep. 1957, v. Successioni, 64, e Cass., 26 ottobre 1976 n. 3888, Giust. civ. Mass. 1976 secondo cui nella successione necessaria la quota spettante al legittimario rinunciante si accresce in favore degli altri legittimari accettanti: conseguentemente, nel caso di accettazione dell’ereditร  da parte di uno solo dei figli del de cuius, la quota di riserva spettante all’accettante va determinata, ai fini della riduzione delle donazioni lesive della legittima, nell’intera porzione legittima riservata complessivamente ai figli del de cuius e non giร  sulla parte individuale che sarebbe toccata all’accettante se egli avesse diviso con i fratelli la porzione suddetta. Per la giurisprudenza di legittimitร  in tal senso si vedano App. Torino 4 febbraio 1983 e Trib. Torino 6 luglio 1985.

[205] Cosรฌ Cariota Ferrara L., Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1988., 237 ss.; Piras S., Successioni per causa di morte, Parte generale, Successione necessaria, in Trattato di diritto civile a cura di Grosso e Santoro Passarelli, II, 3, Milano 1965, 204 ss.

[206] Sulla differenza tra rinunzia all’ereditร  e rinunzia alla legittima, nel senso che la prima non comporta anche la seconda si vedaย  Ferri L., op. cit. 16.

[207] Masi A., Del diritto di accrescimento: art. 674-678, Bologna, 2005.

[208] Cosรฌ in dottrina, Mengoni L. op. cit., 163; Ferri, op. cit., 31; da ultimo sembra aderire a tale posizione anche Palazzo A., Accrescimento, in Digesto disc. priv., sez. civ., I, Torino 1987, 52. In giurisprudenza si veda: Cass., 11 maggio 1962 n. 949, Foro it., 1963, I, 194; Cass. 9 marzo 1987 n. 2424, in Giust. civ. 1987, I, 1046, con nota di G. Azzariti, Criteri per il calcolo della riserva nel caso di rinunzia da parte di alcuno degli aventi diritto. Questa sentenza ha cassato App. Torino 4 febbraio 1983. A sua volta l’App. Torino citato aveva confermato la sentenza del Trib. Torino 6 luglio 1981.

[209] Mengoni L., loc. cit.

[210] Nanna C., Successioni future e rinunzia all’azione di riduzione : tra divieto attuale e prospettive di riforma,ย  Bari 2000, Spinelli I., La successione dei legittimari, Milano 1989; Toti B., Successioni a causa di morte e donazioni, Padova 2005.

[211] Ciรฒ accade quando il legittimario, chiamato anche ex testamento o ex lege, accetti l’ereditร  ovvero allorquando il legittimario totalmente pretermesso o, soltanto leso dalla successione testamentaria, agisca con l’azione di riduzione, ovvero, ancora, quando si proceda alle operazioni di scioglimento della comunione ereditaria.

[212] Cfr. in tal senso Ferri L., op. cit., 7 ss., secondo cui, appunto, la quota di legittima รจ pars bonorum e non pars hereditatis. In senso contrario Cicu A., Successione legittima e dei legittimari, Milano 1947, 214 ss., spec., 225 secondo cui va distinta la quota di riserva dalla quota di legittima per cui la prima si acquista, da parte del legittimario, in via diretta al momento dell’apertura della successione.

[213] Cfr. Ferri L., op. cit., 9.

[214] Sull’esatta interpretazione del termine โ€œquota di ereditร โ€ si veda Ferri L., op. cit., 7 ss.

[215] Un’ipotesi di accrescimento, in realtร , potrebbe aversi solo nel caso in cui, istituiti per testamento due figli nei due terzi del relictum (ossia una quota eguale alla riserva), se uno dei figli rinunzia all’ereditร , la sua quota si accresce all’altro figlio che diventa erede per i due terzi, ma ciรฒ accade solo per l’operativitร , in questo caso, dell’art. 674 comma 2 c.c., versandosi, come รจ ovvio, in un’ipotesi di successione testamentaria (cosรฌ Mengoni L., op. cit., 163, nota 14).

[216] Cosรฌ Mengoni L., op. cit., 163.

[217] Cosรฌ in dottrina Messineo F., op. cit, 303 ss.; Ferri L., op. cit., 31; Capozzi G., op. cit.ย  533; Perrone-Capano T., Sulla quota spettante al legittimario che solo accetta l’ereditร  in caso di rinuncia degli altri legittimari, in Riv. dir. priv. 1944, II, 1 ss. ย In giurisprudenza si vedano, oltre alla sentenza in epigrafe, Cass. 9 marzo 1987 n. 2434, cit.; Cass. 11 maggio 1962 n. 949.

[218] Cfr. Ferrari S., Lโ€™accrescimento, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, 6, II, Torino 1982, 260 ss.

[219] Cosรฌ, Ferrari S., op. cit., 264.

[220] รˆ questa l’ipotesi concreta oggetto della sentenza della S.C. 26 ottobre 1976 n. 3888.

[221] Ferri L, op. cit.ย  p. 109.

[222] Per i termini del relativo dibattito, si vedano, per tutti, Cicu A., op. cit., p. 219 ss.; Grosso e Burdese A.,ย  op. cit. p. 343 ss.

[223] Ferri L., op. cit., p. 117; Grosso e Burdese A., op. cit., p. 347 ed a p. 344.

[224] Da un punto di vista storico, la teoria che assimilava lโ€™azione in parola a quella revocatoria sembra essere coerente (se si eccettua il requisito dell’eventus damni) con i princรฌpi del sistema nel quale l’impugnazione della rinuncia da parte dei creditori fu concepita (esalta invece la somiglianza con lโ€™azione surrogatoria, anche dal punto di vista storico, Pardini C., Impugnazione della rinuncia e autorizzazione ad accettare l’ereditร  in nome e luogo del rinunciante, in Giust. Civ., 1992, p. 747). Infatti, come riferisce Coviello L. (jr.), Diritto successorio, Bari, 1962, p. 369 (nota 98), l’art. 949 c.c. del 1865 (cui oggi corrisponde l’art. 524 c.c.) costituiva l’omologo dell’art. 788 del codice napoleonico, ed รจ noto come nel diritto francese l’ereditร  si acquistava ipso iure (salvo rinuncia). Conseguentemente, la rinuncia all’ereditร  non comportava una mera omissio acquirendi, ma la dismissione di diritti che giร  si trovavano (sebbene non in via definitiva) nel patrimonio del rinunciante.

[225] Gazzoni F., Manuale di diritto privato, Napoli, 2007, p. 457.

[226] Pontrelli M., La reintegrazione dei diritti del legittimario : azione di riduzione ed interesse dei creditori, Bari 2001.

[227] La dottrina infatti esclude che si possa agire ex art. 2900 c.c. al fine di rendere erede il rinunciante (per tutti, Grosso e Burdese A., op. cit., p. 343; Mengoni L., op. cit. pp. 244-245; Messineo F., op. cit. p. . 453). Ritiene invece trattarsi di una ยซpeculiare figura di azione surrogatoriaยป Bianca C.M., Diritto civile. II. La famiglia – Le successioni, Milano, 1989, p. 477.

[228] Coviello L. (jr.), Diritto successorio, Bari, 1962, p. 381.

[229] Gazzoni, La trascrizione immobiliare, in Comm. c.c., diretto da Schlesinger, t. II, Milano, 1993, p. 120. Della stessa opinione Bonilini G., Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2000, p. 117; Mengoni L., op. cit., p. 244. In senso contrario, Bianca C.M., op. cit., p. 478 (ยซErede deve piuttosto considerarsi il rinunziante sia pure nella stretta misura in cui l’acquisto dei beni ereditari vale a soddisfare le pretese dei suoi creditoriยป).

[230] Cosรฌ Coviello L. (jr.), op. cit., p. 380.

[231] Azzariti G., L’impugnativa della rinunzia all’ereditร  da parte dei creditori e lโ€™azione di riduzione in surrogatoria del debitore, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1976, p. 783.

[232] Ferri L., op. cit., p. 109. Nello stesso senso, implicitamente,ย  Coviello L. (jr.), op. cit., p. 372.

[233] Per tutti, Ferri L., op. cit., p. 114.

[234] Bianca C.M. op. cit. p. 256.

[235] Sul punto si rinvia a Gentile A., La trascrizione immobiliare, Napoli, 1959, p. 459 ss.

[236] Cosรฌ Cass., 12 giugno 1964, n. 1470, in Mass. Foro it., 1964, 379; Id., 18 gennaio 1982, n. 310, in Riv. Not, 1982, p. 308; Id., sez. II, 25 marzo 1995, n. 3548, in Corr. giur., 1995, p. 1086 (ed in Giur. it., 1996, I, 1, p. 654); Id., sez. I, 25 marzo 1995, n. 3584 (in motivazione), in Corr. giur., 1995, p. 1085 (ed in Giur. it., 1996, I, 1, p. 650, con nota di Cimei) e, da ultimo, Id., 24 novembre 2003, n. 17866, in CED della Corte di Cassazione. Nella giurisprudenza di merito, affermano la legittimazione passiva del solo debitore rinunciante, Trib. Mantova, 28 aprile 1998, in Giur. it., 2000, I, p. 525 (con nota di Maruffi) e, in motivazione, Trib. Reggio Emilia, 3 maggio 2000, in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, p. 746 (punto 7). In dottrina, Mengoni L., op. cit., p. 243.

[237] Individua nel chiamato rinunziante il soggetto contro cui trascrivere la domanda, senza tuttavia analizzare diffusamente il tema in esame, Gazzoni F., op. cit., p. 121.

[238] La tesi fu sostenuta da RIVEDA A., Riflessioni intorno alla cosidetta impugnazione della rinuncia all’ereditร  e la perdita del diritto di accettare, Roma 2003, p. 933.

[239] Ferri L., op. cit., p. 108 e, implicitamente, Coviello L. (jr.), op. cit., p. 380.

[240]ย  Coviello L. (jr.), op. cit., p. 385.

[241] Sull’impossibilitร  di trascrivere la rinuncia all’ereditร , si vedano, da ultimo, Gazzoni F., op. ult. cit., p. 127; Triola A., La trascrizione, in Tratt. dir. priv., diretto da Bessone, IX, Torino, 2000, p. 188; e giร  Gentile A., op. cit., p. 180; Mascheroni R., La rinunzia all’ereditร , in Riv. not. , 1959, p. 255; Ferri L., La trascrizione degli acquisti โ€œmortis causaโ€ e problemi connessi, Milano, 1951, p. 121.

[242]ย  Ferri L.,ย  op. cit., p. 115; Grosso e Burdese A., op. cit., p. 350.

[243] Capozzi G., op. cit, p. 215; Cicu A., op. cit., p. 223;, Ricca a., voce Trascrizione delle domande giudiziali, in Enc. giur. Treccani, p. 6 e Triola A., op. cit., p. 187, i quali affermano che la trascrizione deve essere curata anche nei confronti dell’erede.

[244] Ferri L., op. ult. cit., p. 112, ripreso da Grosso e Burdese A., op. cit., p. 350.

[245] Cicu A., โ€œCome in quella รจ,ย  necessario chiamare in giudizio il debitore ed il terzo acquirente, cosรฌ in questa lโ€™azione dovrร  proporsi contro il rinunziante e contro l’erede accettanteโ€. In senso contrario รจ stato obiettato che lโ€™azione revocatoria mira a recuperare nel patrimonio del debitore un diritto che vi si trovava prima dell’atto dispositivo (nel nostro caso, la rinuncia), mentre l’art. 524 c.c. presuppone una rinuncia all’ereditร , ciรฒ che ha proprio impedito l’ingresso dei beni nella sfera del debitore.

[246] Si ricorda che la funzione della trascrizione delle domande giudiziali รจ del tipo โ€œprenotativiโ€ in favore dell’attore; mira cioรจ a consentire la retroattivitร  degli effetti della sentenza eventualmente a lui favorevole al momento in cui fu curata la trascrizione della domanda. Cosรฌ, tra gli altri, Gazzoni F.,ย  op. cit., p. 82.

[247] Peraltro confermato, successivamente dalla decisione Cass., 24 novembre 2003, n. 17866.

[248] Cosรฌ testualmente Triola A., op. cit., p. 188; nello stesso senso giร  Gentile, op. cit., p. 472.

[249] Dove con l’espressione โ€œterziโ€ non si intende certamente l’erede subentrato al rinunciante (al quale, come giร  visto, l’impugnazione dei creditori sarebbe opponibile).

[250] In senso contrario, non varrebbe chiamare in causa l’art. 525 c.c., che fa salve, in caso di revoca della rinuncia, le ragioni acquistate dai terzi sopra i beni dell’ereditร  per effetto della rinuncia (ritiene invece che tra i terzi rientrino i creditori del rinunciante RIVEDA A., op. cit., p. 931). รˆ quindi ancora attuale la conclusione di Cicu A., op. cit., p. 219, che non vede โ€œquale applicazione pratica possa avere la norma: dovrebbe trattarsi di diritti che i terzi acquistano in conseguenza della rinunzia; ma ciรฒ non puรฒ riferirsi a diritti derivati dal rinunziante, e neppure a diritti derivati da ulteriori chiamati, in quanto รจ presupposto che non abbiano ancora acquistato l’ereditร โ€.

[251] Si prenda, ad esempio, l’ipotesi prevista dall’art. 534, comma 3, c.c.: qui la tempestiva trascrizione dell’acquisto dell’erede vero (quando ad esempio colui che sia stato nominato erede universale per testamento tema un atto di disposizione da parte di un successibile ab intestato del de cuius) mette al riparo il medesimo da eventuali atti di disposizione posti in essere dall’erede apparente, senza che gli aventi causa da quest’ultimo possano obiettare che il primo non si inserisce nella catena del loro acquisto e possano quindi ritenersi esonerati dall’effettuare la relativa indagine nei registri immobiliari.

[252] Triola A., op. cit., p. 188.

[253] Ciรฒ che ha indotto parte della dottrina a ritenere necessaria in questo caso la nomina di un curatore dell’ereditร  giacente (cosรฌ, Bullo e Visetti C., sub art. 2652, in Comm. breve c.c., fondato da Cian e Trabucchi, Milano, 2002, p. 2719). รˆ appena il caso di notare che non sarebbe ammissibile una trascrizione contro l’ereditร  giacente, in quanto priva di soggettivitร  giuridica (Gazzoni F., op. cit., t. I, p. 391). Una trascrizione contro il curatore, quand’anche la si ritenesse possibile, non svolgerebbe poi la funzione di rendere opponibile la domanda ai terzi, dal momento che ยซil decreto di nomina ex art. 528 รจ soggetto ad una pubblicitร  con funzione di mera notizia (art. 52 disp. att.) e dunque l’eventuale ignoranza non rileva in alcun modoยป (Gazzoni F., op. ult. cit., p. 392).

[254] Cfr. Gentile A., op. cit., p. 457.

[255] L’inconveniente citato non รจ peraltro ignoto al nostro sistema, dal momento che esso puรฒ ben riguardare anche gli acquisti dei terzi dall’erede apparente. Naturalmente, i terzi dovrebbero curare tempestivamente sia la trascrizione del proprio acquisto che la trascrizione dell’acquisto dell’erede.

[256] Si veda sul punto, in sintesi, Mengoni L., op. cit., p. 50.

[257] Lo riferisce Capozzi G., op. cit., p. 155.

[258] Per Pardini, op. cit., pp. 758-759, l’istituto in questione addirittura non sarebbe coerente con i princรฌpi generali del nostro ordinamento (in particolare, contrasterebbe con la scelta di ordine generale secondo cui non sarebbe possibile surrogarsi nell’esercizio dei ยซdiritti che sono esclusivamente inerenti alla persona del debitoreยป), e quindi l’art. 524 c.c. dovrebbe considerarsi implicitamente abrogato (ciรฒ che non ritengo condivisibile). In senso contrario, implicitamente, Mengoni, op. cit., pp. 244 e 245 (anche in nota), che anzi ammette un’applicazione analogica della norma. Ritengo invece, per quanto detto nel testo, che l’art. 524 c.c. sia una norma eccezionale.

[259] Lega U., Le libere professioni intellettuali, Milano, 1984, p. 521

[260] Zingaropoli A., La responsabilitร  del notaio. Alla luce della Legge si semplificazione, Matelica, 2006.

[261] Sul tema, senza alcuna pretesa di esaustivitร , si vedano Angeloni F., La responsabilitร  civile del notaio, Padova, 1990; Fusaro A., Le tre o troppe? responsabilitร  del notaio, in Riv. not., 2004, I, 2004, 1313; La Porta U., La responsabilitร  professionale del notaio, Torino, 2003; Triola R., La responsabilitร  del notaio, Milano, 1999; Morelli S., La responsabilitร  civile del notaio: le posizioni di dottrina e giurisprudenza, nota a Cass. civ., 22 giugno 2006, n. 14450; Cass. civ., 31 maggio 2006, n. 13015; Cass. civ., 16 marzo 2006, n. 5868; Cass. civ., 11 gennaio 2006, n. 264, in Corr. giur., 2007, 378 ss.; Facci G., Questioni controverse in tema di responsabilitร  del notaio per omessa verifica della libertร  dell’immobile, in Riv. Not., 2006, 806 ss.; Amendolagine V., L’accertamento della colpa professionale del notaio nei confronti dell’acquirente di bene immobile per violazione degli obblighi di informazione, nota a Trib. Bari, 11 luglio 2005; Trib. Pescara, 27 giugno 2005; Trib. Verona, 20 gennaio 2005, in Giur. merito, 2005, 2572 ss.; Facci G., La responsabilitร  del notaio, gli arretrati della conservatoria ed il risarcimento in forma specifica, nota a Cass. civ., 26 gennaio 2004, n. 1330, in Riv. Not., 2004, 479 ss.; Franciosi L., La responsabilitร  professionale del notaio, nota a Cass. civ., 13 gennaio 2003, n. 309, in Riv. Not., 2003, 728 ss.; Coppola C., La figura professionale del notaio e la responsabilitร  civile per omesso accertamento dei registri immobiliari e catastali, nota a Cass. civ., 4 giugno 1999, n. 5443, in Riv. Not., 2001, 400 ss.; Artioli Bonati P., Responsabilitร  civile del notaio, in Riv. Not., 1999, 42 ss.; Guarneri A., Assenza di colpa professionale del notaio per omessa concessione di agevolazione fiscale al cliente?, nota a Cass. civ., 18 marzo 1997, n. 2396, in Riv. Not., 1997, 1131 ss.; Ruta S., La diligenza del notaio tra obblighi โ€œantichiโ€ e diritti โ€œmoderniโ€, nota a Cass. civ., 26 maggio 1993, n. 5926, in Riv. Not., 1994, 259 ss.; Candian A.D., La responsabilitร  civile del notaio per l’attestazione non veridica di identitร , in Riv. Not., 1987, 778 ss.

[262] Sulla quale, oltre all’ormai classico scritto di D’Orazi Flavoni M., La responsabilitร  civile nell’esercizio del notariato, in Riv. not., 1958, 405 ss., si veda, in particolare, Petrelli G., L’indagine della volontร  delle parti e la โ€œsostanzaโ€ dell’atto pubblico notarile, in Riv. not., 2006, I, 29 ss.

[263] Sul tema รจ reperibile una bibliografia vastissima. Tra i contributi di maggiori dimensioni: Angeloni F., La responsabilitร  civile del notaio, Padova, 1990; Paolucci E., Atti vietati e responsabilitร  notarile nella giurisprudenza, Milano, 1990; Petrelli G., Visure ipotecarie. Responsabilitร  civile del notaio. Limiti del danno risarcibile, Milano, 1994; Angeloni F., Responsabilitร  del notaio e clausole abusive, Milano, 1999; Triola R., La responsabilitร  del notaio, Milano, 1999; La Porta U., La responsabilitร  professionale del notaio. Profili di responsabilitร  civile e penale del pubblico ufficiale, Torino, 2003. Nell’ambito delle rassegne di giurisprudenza si segnala Lepri A., La responsabilitร  civile del notaio, in Alpa G. e Bessone M. (cur.), La responsabilitร  civile, in Giur. sist. Bigiavi, Tomo IV, Torino, 1988.

[264] Scarpello G., Su di un caso di responsabilitร  per danni cagionati nell’esercizio di funzioni notarili, in Foro pad., 1955, I, c. 83 ss. A questa tesi consta aver aderito soltanto Cass., 11 maggio 1957, n. 1659, in Foro it., 1958, I, c. 595.

[265] Cattaneo G., La responsabilitร  civile del notaio, in Riv. Not., 1956, p. 630; D’Orazio Flavoni M., La responsabilitร  civile nell’esercizio del notariato, in Riv. Not., 1958, p. 375 ss.

[266] Fatta eccezione per l’isolato precedente di App. Catanzaro, 17 ottobre 1953, in Foro pad., 1955, I, c. 83, che escluse la responsabilitร  verso i terzi, nella specie respingendo la domanda di risarcimento avanzata dal secondo donatario nei confronti del notaio che aveva rogato la prima donazione, nulla per violazione di norme della legge notarile. La soluzione fu condivisa da De Cupis A., La responsabilitร  civile del notaio, in Riv. Not., 1957, p. 6 ss.

[267] Cass., 16 febbraio 1957, n. 553, in Giust. civ., 1957, I, p. 81. Invero sono reperibili sentenze anteriori in tema di responsabilitร  contrattuale del notaio, elencate da Angeloni F., La responsabilitร  civile del notaio, cit., p. 110 ss.

[268] Petrelli G., Visure ipotecarie. Responsabilitร  civile del notaio. Limiti del danno risarcibile, Milano, 1994, p. 7 ss.

[269] Sulle prestazioni d’opera intellettuale, v. Santoro Passarelli F., Professioni intellettuali, in Noviss. dig. it., Torino, 1967, XIV, pp. 23-28; Riva Sanseverino L., Del lavoro autonomo, in Comm. cod. civ., a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1963, p. 192; Giacobbe G. e D., Lavoro autonomo, in Enc. dir., Milano, 1973, XXIII, p. 418 ss.; Giacobbe G., Professioni intellettuali, in Enc. dir., Milano, 1987, XXVI, pp. 1065-1089.

[270] Cfr. Petrelli G., Visure ipotecarie, cit., p. 9; Dies R., Un caso anomalo di responsabilitร  civile del notaio, in Assicurazioni, 1992, II, p. 33 ss.; Girino G., La figura giuridica del notaio, in Riv. Not., 1985, p. 596 ss.

[271] Riconoscono la responsabilitร  extracontrattuale Cass., 31 luglio 1948, n. 1313, id., Rep. 1948, voce cit., n. 23; 16 febbraio 1957, n. 553, id., 1957, l, 774; 24 maggio 1960 n. 1327; 25 ottobre 1972, n. 3255, id., Rep. 1972, voce cit., n. 47. Trib di Roma 18 febbraio 1982, FI, 1983, I, 1114; Trib. Roma, 28 luglio 1951 in FI, 1952, I, 1143; App. Roma, 4 febbraio 1957, in FP, 1957, I, 1386.

[272] Cfr. Petrelli G., Visure ipotecarie, cit., p. 10.

[273] Cfr. Cattaneo G., La responsabilitร  del professionista, Milano, 1958, p. 115; Petrelli G., Visure ipotecarie, cit., p. 10; Boero P., La legge notarile commentata, Torino, 1993, p. 474 ss.; Stanizzi A., La responsabilitร  civile del notaio, in Rass. dir. civ., 1980, p. 1141.

[274] Cass. civ. 24 ottobre 1998, n. 10571; Cass. civ. 6 dicembre 2001 n. 15480 in Riv. Not. 2002, 1531; Cass. civ. 30 gennaio 2003, n. 1444 in Rep. Foro It., 2003, voce Successione ereditaria n. 80; Cass. civ. 18 aprile 2005, n. 8079 in Riv. Not. 2006, n. 559.

[275] Se il pubblico ufficiale procede alla rogazione nella consapevolezza dellโ€™incapacitร  del testatore o dopo aver attestato falsamente il possesso della capacitร  di testare ed il previo espletamento di accertamenti in realtร  deliberatamente omessi, la sua condotta assume profili di rilevanza penale, potendo ricorrere il delitto di falso ideologico o, addirittura nei casi piรน gravi di circonvenzione di incapace.

[276] Tale appare la condizione del testatore nel caso deciso da Trib. Milano 10 ottobre 1963 in Temi 1964, 270 ss.; nella specie il notaio si era rifiutato di ultimare la redazione del testamento di un soggetto ricoverato in ospedale che, colpito da edema polmonare unโ€™ora prima dellโ€™intervento notarile รจ rimasto completamente inerte alle esortazioni scritte ed orali rivoltegli dal pubblico ufficiale, era deceduto poche ore dopo. Ritenendo la condotta del notaio conforme ai suoi doveri istituzionali e professionali, il giudice adito respinse la domanda risarcitoria formulata a suo carico dai mancati beneficiari dellโ€™atto.

[277] Dโ€™altro canto nei giudizi di annullamento per incapacitร  naturale possono assumere rilievo anche le abitudini di vita, le relazioni, gli affetti del testatore, tutti elementi di giudizio, dei quali non dispone il notaio.

[278] Cosa diversa, naturalmente, รจ la facoltร  del giudice di disporre consulenze tecniche d’ufficio.

[279] In mancanza di una giustificazione obiettiva ed inconfutabile, il pubblico ufficiale si sarebbe esposto al rischio di rispondere del rifiuto proprio del beneficiario mancato, interessato alla rogazione del testamento. Tale rischio รจ immanente allโ€™esercizio della professione notarile in ragione dellโ€™obbligo legale di prestare il ministero.

[280] Evidentemente poi acquisiti sub specie di consulenza tecnica di ufficio in sede giudiziale.

[281] In giurisprudenza si veda Trib Milano 10 ottobre 1963 โ€œil notaio ha non solo il potere ma addirittura il dovere di accertare a suo prudente ma insindacabile giudizioโ€ se il testatore sia grado di prestare lโ€™attivitร  necessaria per manifestare la sua ultima volontร  per mezzo del testamento pubblico.

[282] Cioรจ, ancora una volta, alla stregua del suo punto di vista profano.

[283] Si vedano, nella prospettiva dell’analisi economica del diritto, le osservazioni di Fusaro A., Le tre o troppe? responsabilitร , cit., 1326. Sull’assicurazione della responsabilitร  civile notarile, si veda Partisani R., L’obbligo assicurativo della responsabilitร  professionale del notaio, in Riv. Not., 2006, 1978 ss.

[284] Posizione particolare รจ quella di D’orazi Flavoni M., La responsabilitร  civile nell’esercizio del notariato, in RN, 1958, 375, il quale distingue fra funzione notarile di certificazione e di adeguamento, diversamente atteggiando la responsabilitร : essa avrebbe natura contrattuale in caso di inadempimento della funzione di adeguamento facoltativo e natura extracontrattuale qualora derivasse da inadempienza della funzione di adeguamento obbligatorio o della funzione di certificazione.

[285] Secondo alcune decisioni (Cass. n. 3100/1959; Cass. n. 2396/1997) tra cliente e notaio, sussisterebbe non un contratto dโ€™opera professionale, ma un mandato. In senso contrario si รจ osservato che nell’attivitร  notarile il pubblico ufficiale non compie alcun atto giuridico per conto dei clienti; l’atto รจ, viceversa, compiuto dai soggetti dal negozio.

[286] L’ipotesi รจ considerata in questi termini da Cattaneo G., op. cit., p. 635.

[287] Alpa G., Aspetti attuali della responsabilitร  del notaio, in Riv. not., 1984, p. 989 ss. L’a. comprende cosรฌ nella categoria dei โ€œbeneficiari direttiโ€ anche gli aventi causa di chi abbia acquistato direttamente, sostenendo, senza perรฒ ulteriormente giustificare l’affermazione, che tra notaio, clienti e beneficiari diretti si istituisca un rapporto di natura contrattuale.

[288] Mengoni L., Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Tratt. Dir. Civ. comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 2000.

[289] Nel caso di donazione o legato con scelta del beneficiario rimessa al terzo o all’onerato tale soggetto non รจ nemmeno individuato, se non attraverso la generica indicazione dei soggetti o delle categorie nel cui ambito la scelta dovrร  essere effettuata, ciรฒ che rende ancora piรน evidente come non si possa ravvisare un collegamento volontario tra notaio e beneficiario.

[290] Per l’assimilazione delle parti-clienti a โ€œcoloro che sono titolari di un interesse strumentale all’adempimento da parte del notaioโ€, categoria che comprende i destinatari diretti dell’atto senza esaurirsi in essi, v. Mazzantini S., op. cit., p. 169.

[291] Cass., 16 febbraio 1957, n. 553, cit., dopo aver reso conto delle differenti soluzioni proposte in materia di titolo della responsabilitร  notarile, si limita ad affermare che la responsabilitร  nei confronti del beneficiario dell’atto ha natura contrattuale, in quanto โ€œl’erede ed il terzo (in caso di nullitร  del testamento pubblico o del contratto a favore di terzo), sono i destinatari diretti delle disposizioni, e, come tali, in definitiva protetti, nei confronti del notaio, da un vero e proprio vincolo di natura obbligatoriaโ€. Esaminando la motivazione in relazione ai fatti di causa si deve perรฒ rilevare come questa affermazione costituisca un obiter, poichรฉ il thema decidendum era circoscritto all’esistenza ed estensione della responsabilitร  extracontrattuale del professionista nei confronti dei terzi. Anche Cass., 25 ottobre 1972, n. 3255, cit., pur contenendo analoghe affermazioni di principio, deve in realtร  pronunciarsi sull’estensione della responsabilitร  contrattuale nei confronti dell’acquirente di un immobile pignorato e quindi di un cliente del notaio. Considerazioni sostanzialmente analoghe possono farsi in relazione alle altre decisioni, nelle quali affermazioni di questo tenore si rivelano ultronee rispetto alla ragione del decidere, che verte sempre intorno ad ipotesi di responsabilitร  nei confronti dei clienti o dei terzi. Cosรฌ Trib. Roma, 3 aprile 1958, in Foro it., 1959, I, c. 504; App. Roma, 4 maggio 1976, in Arch. resp. civ., 1977, p. 460 (qui si discuteva circa la responsabilitร  del notaio verso i terzi per il fatto del coadiutore, affermata in forza dell’art. 2049 c.c.); App. Napoli, 12 marzo 1970, in Dir. e giur., 1971, p. 267.

[292] In relazione alla responsabilitร  del notaio nei confronti dei beneficiari di un testamento nullo, Cass., 31 luglio 1948, n. 1313, in Foro it., 1948, I, 1, c. 310 s., appare nettamente orientata ad affermarne la natura extracontrattuale. Pronunce risalenti alla vigenza del codice civile del 1865 e relative al tema della responsabilitร  notarile nei confronti del beneficiario di un testamento nullo condividono la medesima impostazione: Cass. Torino, 12 febbraio 1886; App. Venezia, 30 luglio 1929; Cass. Regno, 30 aprile 1941, in Angeloni F., op. cit., p. 429 ss.

[293] V. Angeloni F., La responsabilitร  civile del notaio, Padova, 1990; Paolucci E., Atti vietati e responsabilitร  notarile nella giurisprudenza, Milano, 1990; Petrelli G., Visure ipotecarie. Responsabilitร  civile del notaio. Limiti del danno risarcibile, Milano, 1994; Angeloni F., Responsabilitร  del notaio e clausole abusive, Milano, 1999; Triola R., La responsabilitร  del notaio, Milano, 1999; La Porta U., La responsabilitร  professionale del notaio. Profili di responsabilitร  civile e penale del pubblico ufficiale, Torino, 2003. Nell’ambito delle rassegne di giurisprudenza si segnala Lepri A., La responsabilitร  civile del notaio, in Alpa G. e Bessone M. (cur.), La responsabilitร  civile, in Giur. sist. Bigiavi, Tomo IV, Torino, 1988.

[294] Alpa G., op. cit., p. 992, richiama Cass., 16 febbraio 1957, n. 553, cit., per affermare che il problema non รจ costituito dalla natura della responsabilitร , che considera pacificamente contrattuale, ma dall’individuazione dei beneficiari, che sarebbero โ€œnon solo gli aventi causa, ma tutti coloro che hanno un interesse meritevole e tutelatoโ€, compresi gli aventi causa dei diretti beneficiari; Mazzantini S., op. cit., p. 173, propende per considerare alla stregua delle parti non solo i destinatari diretti dell’atto, ma tutti coloro che risultino essere titolari di un interesse strumentale all’adempimento da parte del notaio, negandone su questo presupposto la qualitร  di terzi; Albamonte U., op. cit., p. 462, afferma che l’obbligo di prestare la propria collaborazione per tradurre la volontร  dei contraenti nello strumento negoziale idoneo a raggiungere il risultato voluto viene assunto dal notaio nei confronti di โ€œtutte le parti contraenti e dei beneficiari diretti dell’attoโ€, in relazione alla funzione di pubblico ufficiale a lui attribuita nel rogare l’atto; Angeloni f. rileva la presenza di impostazioni dottrinali (op. cit., p. 79) e giurisprudenziali (op. cit., pp. 419 ss. e 429 ss.) in questo senso ma non prende esplicita posizione sul problema.

[295] De Cupis A., op. cit., c. 13. In precedenza giร  Donร  (op. cit., p. 1102) aveva sostenuto la ricorrenza di un โ€œrapporto giuridico notarileโ€ che vedeva come soggetti attivi, oltre alle parti, i terzi relativamente all’attivitร  disciplinata dalla legge notarile, che si svolge nell’interesse di โ€œtutto il mondoโ€, il che portava l’a. ad affermare che nell’attivitร  di pubblico ufficiale del notaio ricorressero obbligazioni di fonte legale e che pertanto la colpa in materia di responsabilitร  notarile appartenesse sempre al โ€œgenere contrattualeโ€. Contra, Cattaneo G., op. cit., p. 634, nega la ricorrenza di obbligazioni legali nella fattispecie in esame, ritenendo non dimostrato che gli obblighi incombenti al notaio costituiscano obbligazioni determinate a favore di soggetti che non sono parti dell’atto rogato. Anche D’Orazi Flavoni M., op. cit., c. 599, ritiene questa impostazione sfornita di giustificazione nel diritto positivo.

[296] De Cupis A., op. cit., c. 13.

[297] De Cupis A., op. loc. ultt. citt

[298] Per una critica della categoria delle obbligazioni ex lege come non piรน rispondente all’attuale sistema delle fonti delineato dall’art. 1173 c.c., v. Galgano F., Diritto civile e commerciale, Padova, 2004, II, 1, p. 30 ss., che evidenzia come la legge, fonte di obbligazioni nel codice previgente, sia stata sostituita dagli atti o fatti idonei di cui all’art. 1173 c.c.

[299] L’unico effetto del contratto sarebbe quello indiretto dell’individuazione della persona del debitore attraverso la scelta operata dal cliente.

[300] L’avvicinamento delle due forme di responsabilitร  risulta ancora piรน evidente se, dismessa l’ottica puramente dogmatica, si verifichi in concreto come soprattutto nell’interpretazione giurisprudenziale i due istituti pervengano ad un notevole accostamento soprattutto in tema di responsabilitร  professionale.

[301] Nรฉ appare possibile utilizzare in proposito lo schema previsto dall’art. 1333 c.c., essendo le supposte obbligazioni a carico del solo proponente. Tale meccanismo semplificato di conclusione del contratto, pur ritenendo, come appare preferibile, che effettivamente prescinda da un consenso sia pure tacito o presunto dell’oblato per il perfezionamento della fattispecie, richiede infatti quantomeno una proposta (che in questo caso dovrebbe essere rivolta dal notaio al beneficiario), elemento del quale non รจ dato di ravvisare alcuna traccia.

[302] La categoria, frutto dell’elaborazione dottrinale tedesca, รจ riconosciuta come espressione di principi vigenti anche nellโ€™ordinamento italiano da autorevole dottrina: Castronovo C., Obblighi di protezione e tutela del terzo, in Jus, 1976, p. 123 ss.; Carusi D., Responsabilitร  contrattuale ed illecito anteriore alla nascita del danneggiato, in Foro it., 1994, I, 1, c. 549 ss.; Gazzoni F., Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 896. In giurisprudenza, Cass., 22 novembre 1993, n. 11503, in Giur. it., 1994, I, 1, c. 550 ss.

[303] Cfr., per tutti, Gazzoni F., op. cit., pp. 752 e 896.

[304] App. Roma, 30 marzo 1971, in Foro pad., 1972, I, c. 552.

[305] Cass., 22 novembre 1993, n. 11503, cit.

[306] V., per tutti, Sacco R., De Nova G., Il contratto, in Trattato di dir. civ., Torino, 1993, p. 53 ss. Le ipotesi considerate in proposito sono perรฒ caratterizzate dalla diretta previsione dell’incremento patrimoniale nei confronti di un soggetto determinato, e non dall’estensione a terzi dei diritti derivanti da un contratto concluso tra altri soggetti, in assenza di previsioni degli stessi sul punto.

[307] Si consideri ad esempio il caso del testamento pubblico, in cui, non potendo operare il meccanismo previsto dall’art. 2701 c.c., la nullitร  dell’atto notarile (art. 58 l. 16 febbraio 1913, n. 89) si riflette nell’invaliditร  definitiva ed insanabile di quanto disposto dal testatore, con irreparabile pregiudizio delle ragioni degli istituiti.

[308] Si considerino ad esempio la l. 28 febbraio 1985, n. 47 artt. 17, 18 e 40 e la l. 26 giugno 1990, n. 165, art. 3, comma 13ยฐ- ter, che prescrivono, a pena di nullitร , determinate menzioni negli atti comportanti un trasferimento immobiliare.

[309] Protettรฌ E., Di Zenzo C., La legge notarile. Commento con dottrina e giurisprudenza delle leggi notarili, Milano, 2002, p. 5.

[310] Uno spunto in proposito รจ dato da una sentenza di merito che equipara il precludere un credito che sarebbe certamente sorto al far venire meno lo stesso in via definitiva, per affermare la responsabilitร  extracontrattuale del terzo a titolo appunto di lesione del credito, intesa come estinzione dell’obbligazione: App. Roma, 23 dicembre 1982, in Foro it., 1983, I, c. 2005.

[311] Cass., 6 maggio 1971, n. 1282, in Foro it., 1971, I, c. 1476; Cass., 26 marzo 1990, n. 2428, in Giust. civ., I, 1, p. 599 ss., in materia di responsabilitร  professionale in ambito medico, che esprimono perรฒ principi di portata generale.

[312] Gallo Orsi F., Girino M., voce โ€œNotariatoโ€, Noviss. Dig. It, 1962, p. 359.

[313] Zaraga F., La responsabilitร  professionale del notaio, in Riv. Not., 1957, p. 559 e ss.

[314] In Vita Not., 1994, I, 114.

[315] Andrini M.C., Invaliditร , simulazione e frode alla legge (con particolare attenzione alle conseguenze in tema di responsabilitร  ex art. 28 della legge notarile), in Bessone M., Casi e questioni di diritto privato per la pratica notarile, Parte II, Milano, 1998, p. 271 ss.; Andrini M.C., Responsabilitร  del notaio e atto annullabile. Aspetti notarili e nuovo orientamento della Cassazione sullโ€™art. 28 L. N., in Vita not., 1998, I, p. 701; Lipari N., Il ruolo del notaio nella nuova realtร  delle nullitร  contrattuali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, p. 361; Donisi C., Lโ€™art. 28: baricentro della funzione notarile, in Atti del XXXIX Congresso Nazionale del Notariato, Milano, 10-13 novembre 2002, pubblicato a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2003.

[316] Cioรจ al notaio e talora anche al cancelliere, sotto la direzione del giudice. Nel senso che compete al notaio, come pubblico ufficiale rogante lโ€™atto, la valutazione sulla meritevolezza di tutela, v. Petrelli G., La trascrizione degli atti destinazione, dattiloscritto agli atti del Convegno organizzato a Firenze dalla Associazione Italiana Giovani Notai il 24 giugno 2006 sul tema โ€œGli atti di destinazione e la trascrizione dopo la novellaโ€ (lโ€™articolo รจ pubblicato anche in Riv. dir. civ., 2006, II, p. 161 ss.; le citazioni di questo lavoro nel presente scritto si riferiscono al dattiloscritto), p. 16 (secondo cui โ€œla necessaria valutazione di meritevolezza degli interessi valorizza il ruolo del notaio. In assenza di meritevolezza lโ€™atto non sarร  ricevibileโ€). Anche secondo Franco M., Il nuovo art. 2645-ter cod. civ., in Notariato, 2006, p. 323, il notaio รจ โ€œil soggetto deputato naturalmente alla valutazione in ordine alla meritevolezza degli interessi che si intendono realizzareโ€; per Nuzzo F., Atto di destinazione, interessi meritevoli di tutela e responsabilitร  del notaio, dattiloscritto agli atti del Convegno sul tema โ€œAtti notarili di destinazione dei beni: Articolo 2645 ter c.c.โ€, p. 6 โ€œspetta al notaio valutare la meritevolezza dellโ€™interesse alla destinazione, salvo il successivo controllo del giudice al quale i creditori si rivolgano contestando la liceitร  dellโ€™atto o lโ€™esistenza dellโ€™interesse meritevole di tutela o esercitando le azioni revocatorieโ€.

[317] รˆ patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, lโ€™imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, lโ€™azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o piรน discendenti. Al contratto (lato sensu di destinazione), che deroga al divieto dei patti successori (art. 458), devono partecipare, oltre al coniuge, tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dellโ€™imprenditore. I discendenti assegnatari dellโ€™azienda o delle partecipazioni societarie dovranno liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino, in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari artt. 536 e ss.

[318] Fortino C., La responsabilitร  civile del professionista, Milano, 1984, p. 35 s.

[319] Galgano F., La responsabilitร  contrattuale: i contrasti giurisprudenziali, in Contratto e impresa, 1989, I, p. 39

[320] Per un quadro dโ€™insieme vedi Angeloni F., La responsabilitร  civile del notaio, Padova, 1990 e Pacifico F., La invaliditร  degli atti notarili, Milano, 1992.

[321] Zingaropoli A., La responsabilitร  del notaio. Alla luce della Legge si semplificazione, Matelica, 2006.

[322] In tema di responsabilitร  professionale del notaio, la S.C., con sentenza n. 7707/07, ha affermato che poichรฉ detto professionista non รจ un destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti, contenuto essenziale della sua prestazione professionale รจ il c.d. dovere di consiglio, che peraltro ha ad oggetto questioni tecniche, cioรจ problematiche, che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di percepire, collegate al possibile rischio, ad esempio, che una vendita immobiliare possa risultare inefficace a causa della condizione giuridica dellโ€™immobile trasferito. Parimenti con la sentenza n. 2485/07 รจ stato ritenuto che non incorre in responsabilitร  per negligenza professionale il notaio il quale, nellโ€™ipotesi di vendita di terreni dei quali lโ€™alienante assumeva di avere acquistato la proprietร  per usucapione senza il relativo accertamento giudiziale, non abbia avvertito lโ€™acquirente che lโ€™acquisto poteva essere a rischio, ove nellโ€™atto venga espressamente inserita una clausola dalla quale possa desumersi che lโ€™acquirente era comunque consapevole di tale rischio.

[323] Azzolina U., La scelta dei testimoni e la responsabilitร  del notaio verso i terzi per la nullitร  dell’atto, in Riv. dir. priv., 1944, II, 18; Bonasi-Benucci E., Sulla responsabilitร  civile del notaio, in Resp. civ. prev., 1956, pp. 481 ss.; De Cupis A., Responsabilitร  civile del notaio, in RN, 1957, 6; De Cupis A., Sulla responsabilitร  del notaio per la nullitร  dell’atto da lui rogato, in FI, 1955, IV, c. 7 ss. dello stesso autore v. anche La responsabilitร  civile del notaio, in RN, 1957, pp. 6 ss.

[324] Molto efficaci, per comprendere il problema del nesso di causalitร  in tema di responsabilitร  civile del notaio, i casi esposti nelle seguenti sentenze: Cass. 18 marzo 1997 n. 2396, in RN 1997,1218; Cass. 18 maggio 1993 n. 5630, in NGCC 1994, I, 88; Cass. 9 febbraio 1963 n. 243 in FI 1963, I, 1196.

[325] Cfr. Angeloni F., La responsabilitร  civile del notaio, Padova, 1990, p. 80.

[326] Per tutti si veda Jannarelli A., Il danno ingiusto, in Istituzioni di diritto privato a cura di Bessone, Torino, 2001; Galgano F., Le mobili frontiere del danno ingiusto, in Contratto e impresa, 1985, pp. 1 ss.; Visintini G., Itinerario dottrinale sulla ingiustizia del danno, in Contratto e impresa, 1987, pp. 73 ss.; Briganti E., Tradizione e novitร  nella responsabilitร  civile, in Lucarelli F., Diritti civili ed istituti privatistici, Padova, 1984, pp. 307 ss.

[327] Zingaropoli A., La responsabilitร  del notaio. Alla luce della Legge si semplificazione, Matelica, 2006.

[328] Di Zenzo C.C., La legge notarile in Italia. Dottrina e Giurisprudenza, in Memoria del encuentro nacional para la consolidaciรฒn del registro nacional de avisos de testamento, Piso, 2005, p. 45.

[329] Puccini F., La legge sul notariato, Civitavecchia, 1880, p. 63; Falcioni C., Manuale teorico – pratico del notariato, Torino, 1899, I, p. 167; Conti M., L’art. 24 della legge notarile e l’art. 43 del regolamento, in Il Giornale de’ notai, 1876, p. 248; Moscatello P., Intorno agli atti che la legge vieta al notaio di ricevere, in Notariato italiano, 1879, p. 402; Degni A., Commento alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull’ordinamento del notariato, Roma, 1913, p. 75; Patroni R., Osservazioni sulla prima parte del n. 1 dell’art. 28 T.U. del notariato, in Rolandino, 1949, p. 81; Sciello B., L ‘art. 28 della Legge Notarile e gli acquisti immobiliari degli enti ecclesiastici, in Notaro, 1947, p. 66; Manzo S., Sull’art. 28 n. 1 della legge notarile, in Rivista not., 1947, p. 442; Manzo S., Rappresentanza senza potere e responsabilitร  del notaio , in Rolandino, 1957, p. 3; Rossi G., Degli atti espressamente vietati dalla legge o manifestamente contrari al buon costume od all’ordine pubblico dal quale il notaio deve astenersi, in Notariato italiano, 1910, p. 67; Solimena G., Commento alla legislazione notarile italiana, Milano, 1918, p. 87; ID., Della compartecipazione volontaria del notaio negli atti simulati e fraudolenti revocabili ed in quelli simulati e fraudolenti punibili, in Notaro, 1933, p. 6; Andรฒ D., Premesse storiche per l’interpretazione dell’art. 54 del Regolamento Notarile, in Notariato italiano, 1938, p. 194; Stella Richter G., Sui limiti delle attribuzioni notarili, in Giur. compl. Cass. civ., 1945, p. 99; Dona C., Elementi di diritto notarile, Milano, 1933, p. 152; Dona C., voce Notariato ed archivi notarili, in N.D.I., Torino, 1939, p. 1077; Azzolina L., Non esageriamo!, in Notaro, 1947, p. 79. Per la giurisprudenza: App. Napoli 23 novembre 1938, in Massime, 1939, p. 61; App. Milano 14 aprile 1944, in Notaro, 1946, p. 70; Trib. Milano 18 settembre 1959, in Rivista not. 1960, p. 673; Trib. Milano 9 ottobre 1955, in Rivista not., 1960, p. 673; Trib. Catanzaro 28 marzo 1958, ivi, 1958, p. 255; Trib. Milano 9 ottobre 1959, ivi, 1960, p. 682; Trib. Milano 6 novembre 1959, ivi, 1960, p. 673; Trib. Milano 22 aprile 1960, ivi, 1960, p. 673; Trib. Milano 10 giugno 1961, ivi, 1961, p. 505; App. Firenze 20 luglio 1962, ivi, 1962, p. 865; App. Firenze 24 settembre 1965, ivi, 1966, p. 509.

[330] Cass. 1 agosto 1959, n. 2444, in Foro it., 1960, I, 1, p. 100; Cass. 11 marzo 1964, in Foro it., 1964, I, p. 960; Cass. 22 ottobre 1990, n. 10256, in Vita not., 1991, p. 697; Cass. 10 novembre 1992, n. 12081, in Vita not., 1991, p. 697; Cass. 19 dicembre 1993, n. 11404, in Vita not., 1994, p. 404.

[331] Come per il caso ad es. dei patti successori.

[332] V. ad es. : Cass. Iยฐ agosto 1959, n. 2444, in Foro it., 1960, I, p. 100; Cass. 26 ottobre 1962, n. 3063, in Rivista not., 1963, p. 167; Cass. 11 marzo 1964, n. 525, in Rivista not., 1964, p. 702; Cass. n. 562/62; Cass. 11 giugno 1969, n. 2067 con nota di Triola, in GC, 1969, 2079; Cass., 3 luglio 1969, n. 2433; Cass. n. 3255/72; Cass. n. 3893/77; Cass. 21.4.83, n. 2744 in VN, 1983, 1739; Cass. 21.4.1983, n. 2745, in Gco, 1984, II, 380, con nota di Angiello; Cass n. 10256/90 in Vita not., 1991, p. 597; Cass n. 12081/92, in Vita not., 1993, p. 951; Cass., 19 novembre 1993, n. 11404, in Vita not., 1994, p. 405. Nello stesso senso si rintracciano anche sentenze molto vecchie: Cass. Roma 3 dicembre 1937, in Massime, 1938, p. 138; Cass. 18 aprile 1941; Cass. Roma 22 giugno 1942, in Massime, 1942, p. 215.

[333] Ad. es. Cass. n. 3255/72.

[334] Cass. 11 novembre 1997, n. 11128, in Notariato, 1998, p. 7; Cass. 19 febbraio 1998, n. 1766, in Riv. Not., 1998, p. 704; Cass. 4 maggio 1998, n. 4441, in Riv. Not., 1998, p. 717.

[335] Ad es. Trib. Milano 22.4.60, RN, 1960, 673; Trib. Reggio Emilia n. 623/81; Cass. n. 2067/69, a cui appartengono i seguenti passi: โ€œโ€ฆ l’art. 54 regolamento notarile (…) impone implicitamente agli stessi notai l’onere di accertarsi che la procura dei rappresentanti sia conforme alle norme imperative di legge, sotto il profilo sostanziale e formale. (…) Quanto poi alla successiva domanda se tale violazione costituisca altresรฌ violazione del generale precetto dettato dall’art. 28 n. 1, legge notarile (…) la risposta รจ parimenti affermativa. In aderenza alla conforme interpretazione della dottrina e della propria precedente giurisprudenza sia pur non recente questa Corte Suprema ritiene che con l’espressione “atti espressamente proibiti dalla legge” la precitata norma dell’art. 28 ha inteso riferirsi non solo agli atti vietati singolarmente e specificamente dalla legge (…), ma altresรฌ a tutti gli altri atti comunque contrari a disposizioni cogenti della legge stessa, ossia non aderenti alla normativa legale, di ordine formale o sostanziale, per essi prevista a pena di inesistenza, nullitร  o annullabilitร . Correlativamente, รจ da affermarsi che gli atti vietati dall’art. 54 regolamento notarile costituiscono indubbiamente una delle categorie degli “atti espressamente proibiti dalla legge” di cui al n. 1 dell’art. 28 legge notarile ed, in ulteriore effetto, che l’ aver rogato un atto nel quale sia intervenuta, in rappresentanza di altra, persona non autorizzata “nel modo espressamente stabilito dalla legge” costituisce, per il notaio rogante, congiunta violazione dei predetti artt. 28 e 54 della legge e del regolamento notarileโ€.

[336] Cass. 2450/79; App. Roma 4.4.76, AC, 1977, 460; Stanizzi A., La responsabilitร  civile del notaio, in RaDC, 1980, 1142; D’Orsi V., La R.C. del professionista, Milano, 1981, 157; Vigotti A., La responsabilitร  del professionista, in La responsabilitร  civile, a cura di Alpa e Bessone, in Giur. sist. civ. e comm., fondata da BIGIAVI, IV, Torino, 1987, 237 – 268.

[337] Trib. Milano 11.4.83, BBTC, 1985, II, 100; Trib. Perugia 3.7.81, GM, 1983, 661

[338] Trib. Roma, 18.2.82 FI, 1983, I, 1114

[339] Trib. Bari 10.7.80, BBTC, 1981, II, 470; FP, 1980, I, 256

[340] App. Milano 13.5.66, ARC, 1967, 1034

[341] Trib. Firenze 24.2.66, RN, 1967, 459

[342] Cass. 243/63; Trib. Milano 10.10.63, ARC, 1966, 101

[343] Cass. 1313/48; Visintini G., La responsabilitร  civile nella giurisprudenza, Torino, 1967, 143

[344] Cass. 985/73

[345] Zingaropoli A., La responsabilitร  del notaio. Alla luce della Legge si semplificazione, Matelica, 2006.

[346] Tondo S., Responsabilitร  notarile nel controllo di legittimitร  degli atti, Milano, 1998.

[347] Molinari G., Nullitร , art. 58 L.N. e altri argomenti, in Federnotizie, maggio 1999.

[348] Cass. 1 agosto 1959, n. 2444, in Foro it., 1960, I, p. 100; Cass. 26 ottobre 1962, n. 3063, in Riv. Not., 1963, p. 167; Cass. 11 marzo 1964, n. 525, in Riv. Not., 1964, p. 702.

[349] Cass. 25 ottobre 1972, n. 3255, in Riv. Not., 1973, p. 330; Cass. 21 aprile 1983, n. 2745, in Vitas Not., 1984, p. 1132.

[350] Degni A., Commento alla legge 16 febbraio 1913 n. 89 sullโ€™ordinamento del notariato, Roma, 1913.

[351] Di contrario avviso รจ Finocchiaro (in VN, 1998, 713), per il quale โ€œIl fare rientrare la fattispecie di cui all’ art. 54 reg. not. nella fattispecie di cui all’art. 51 n. 3 comporta la violazione del principio di legalitร , in quanto non si tratta di fare rientrare in un precetto normativo di tipo generico (come ad esempio quello di cui all’art. 1361. not.) un precetto di tipo specifico, che non sia con il primo incompatibile (come nel caso di cui all’art. 54 reg. not.), ma di aggiungere al precetto (e quindi alla condotta) normativamente e specificamente previsto, un diverso precetto (e quindi condotta)โ€.

[352] Carnelutti F., La funzione giuridica del notaro, RN, 1951, 1.

[353] Zingaropoli A., La responsabilitร  del notaio. Alla luce della Legge si semplificazione, Matelica, 2006.

[354] Anche al fine dellโ€™applicazione delle pene disciplinari di cui allโ€™art. 138 della l. 16 febbraio 1913 n. 89, sullโ€™ordinamento notarile, il divieto per il notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, di cui allโ€™art. 28 n. 1 del citato ordinamento, si riferisce non solo agli atti singolarmente e specificamente vietati, ma a tutti quelli comunque contrari a norma cogente, per ragioni formali e sostanziali, si da risultare affetti da inesistenza, nullitร  od annullabilitร . Fra i predetti atti, pertanto, deve includersi lโ€™accettazione da parte dei genitori di unโ€™ereditร  devoluta la minore, senza lโ€™autorizzazione del giudice tutelare, atteso che gli artt. 320 comma 3 e 322 c.c., nel testo fissato dalla l. 19 maggio 1975 n. 151, impongono inderogabilmente detta autorizzazione, sancendo, in difetto, lโ€™annullabilitร  dellโ€™accettazione. Cass. 21 aprile 1983, n. 2745, in Giust. Civ. Mass., 1983, fasc. 4

[355] Gli atti vietati dallโ€™art. 54 reg. not. costituiscono una delle categorie degli atti espressamente proibiti dalla legge di cui allโ€™art. 28 L.N. App. Napoli 11 luglio 1986, in Riv. Not., 1987, p. 557.

[356] Per un orientamento generale in tema di responsabilitร  civile del notaio v. soprattutto Di Fabio M., Manuale di notariato, Milano, 1981, 233 ss.; Protettรฌ E., Di Zenzo C., La legge notarile, Milano, 1981, 8 ss.; Di Fabio M., Notaio (diritto vigente), voce in Enc. Del dir., XXVIII, Milano, 1978, 614; Baldassari A. e S., La responsabilitร  civile del notaio, Milano, 1993; Cavalaglio G., La responsabilitร  civile del notaio, VN, 1997, 497; Artioli Bonati D., Responsabilitร  civile del notaio, in Responsabilitร  civile e previdenza, 1999, I, 42; Triola R., La responsabilitร  del notaio, Milano, 1999.

[357] Di Fabio M., Manuale del Notariato, Milano, 1981.

[358] In giurisprudenza Trib. Ivrea 28.11.79, RN, 1980, 1657 che spiega nel seguente modo: โ€œL’art. 58 L.N. elenca le ipotesi in cui lโ€™atto notarile รจ nullo. L’art. 137, il notaio che abbia posto in essere un atto nullo i/iene punito con un’ammenda. Lo stesso art. 58 aggiunge poi che al di fuori lei casi indicati l’atto notarile non รจ nullo ma il notaio che contravviene alle disposizioni della legge viene punito con le pene sancite per tali violazioni. fra i casi non indicati indubbiamente rientrano le ipotesi di annullabilitร  del negozio; poichรฉ nessuna pena specifica รจ prevista per il notaio che stipuli un atto annullabile, secondo l’interpretazione della Suprema Corte, egli dovrebbe essere punito a norma dell’art. 28, n. 1. Di modo che, per un atto nullo, il notaio, ex art. 137, sarebbe punito con l’ammenda, mentre per un atto annullabile il notaio incorrerebbe nella sospensione ex art. 138 legge notarile.โ€, ed anche Trib. Trapani 3.6.85, VN, 1987, 385.

[359] La sanzione della sospensione non avrebbe potuto essere prevista da una norma del regolamento d’attuazione, infatti l’art. 163 della L.N. dispone che โ€œil Governo del Re รจ autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il regolamento per la esecuzione della presente legge, con facoltร  di comminare le pena dell’ammenda fino a L. 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimoโ€.

[360] Concetto ripreso anche dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11128/97 al fine di operare una distinzione tra norme proibitive, la cui violazione provoca illiceitร  e norme imperative. I principi contenuti in questa sentenza, ripresi a breve distanza di tempo da Cass. n. 1766/98; Cass. n. 3560/1998; Cass. n. 4441/98, RN, 1998,717; Cass. n. 2591/98, rappresentano lโ€™attuale orientamento consolidato.

[361] Nessuno mette in dubbio, infatti, che il notaio (come qualunque altro pubblico ufficiale) debba ispirare la sua attivitร  al pieno rispetto della legge, ma ciรฒ significa affatto che ogni violazione di tale obbligo, che sia causa di invaliditร  del negozio, debba essere punita con le sanzioni previste per la violazione dellโ€™art. 28, specie in presenza nella stesa legge notarile di altre norme le quali puniscono con sanzioni meno gravi, specifiche violazioni che pure comportano lโ€™invaliditร  del negozio. Cass. 11 novembre 1997, n. 11128, cit.

[362] Infatti La nullitร  per contrarietร  allโ€™ordine pubblico e al buon costume discende dallโ€™articolo 1343. Sul punto vedi Triola, GC, 1969, I,2079; Trib. Ivrea 1979, RN, 1980, 1657; Trib. Trapani 1985, RN, 1985, 1268

[363] Non esiste alcuna assurditร , invece, come ad esempio sostiene Boero (La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza, Torino, 1993, I), essendo perfettamente razionale giudicare, dal punto di vista della responsabilitร  disciplinare del notaio, meno gravi determinati vizi che comportano sรฌ una nullitร  ma derivante da una violazione di carattere meramente formale, come ad esempio la mancata apposizione della sottoscrizione o dellโ€™ora, rispetto ad altri di carattere sostanziale, sanzionati con lโ€™annullabilitร .

[364] Zingaropoli A., La responsabilitร  del notaio. Alla luce della Legge si semplificazione, Matelica, 2006.

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