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Ufficio Stampa

Sanzione di 10 mln a TicketOne per abuso di posizione dominante

Il gruppo ha attuato una complessa strategia volta a precludere agli operatori concorrenti la vendita di un alto numero di biglietti per eventiย liveย di musica leggera. Danni anche ai consumatori che non hanno potuto beneficiare di servizi migliori e prezzi inferiori praticati da altri operatori diย ticketing

Lโ€™Autoritร  Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 10 milioni di euro al gruppo CTS Eventim-TicketOne per abuso di posizione dominante. Il gruppo, che opera nel mercato italiano della vendita di biglietti per eventiย liveย di musica leggera attraverso TicketOne S.p.A., ha violato lโ€™articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dellโ€™Unione europea. Secondo lโ€™Autoritร  TicketOne ha attuato una complessa strategia abusiva di carattere escludente che ha precluso agli operatori diย ticketingย concorrenti la possibilitร  di vendere, con qualsiasi modalitร  e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventiย liveย di musica leggera.

Lโ€™Antitrust nota che la strategia attuata da TicketOne si articola in una serie di condotte, attuate almeno dal 2013 e ancora in corso, che consistono nella stipula di contratti di esclusiva con i produttori e gli organizzatori di eventiย liveย di musica leggera, nelle acquisizioni deiย promoterย nazionali Di and Gi S.r.l., Friends & Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., nellโ€™imposizione dellโ€™esclusiva suiย promoterย locali, nella stipula di accordi commerciali con gli operatori diย ticketingย di dimensione minore o locale e nei comportamenti di ritorsione eย boycottย nei confronti del gruppo Zed, anche per escludere dal mercato rilevante Ticketmaster, un nuovo operatore diย ticketing.

Lโ€™attuazione della strategia abusiva del gruppo ha danneggiato anche i consumatori perchรฉ lโ€™impresa dominante ha potuto praticare commissioni di vendita dei biglietti per eventiย liveย di musica leggera superiori a quelli dei concorrenti, limitando inoltre le possibilitร  di scelta e di acquisto dei consumatori tra i diversi operatori diย ticketingย (c.d.ย multihoming).

Lโ€™Autoritร  ha, inoltre, imposto allโ€™impresa dominante di concedere agli operatori diย ticketingย concorrenti la possibilitร  di vendere con qualsiasi modalitร  e mediante qualsiasi canale, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, almeno il 20% del totale dei biglietti relativi agli eventi live di musica leggera prodotti o distribuiti da ciascunย promoterย ovvero dagli operatori diย ticketingย vincolati in esclusiva al gruppo CTS Eventim-TicketOne.

Roma, 19 gennaio 2021

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