Sanzione di 10 mln a TicketOne per abuso di posizione dominante
Il gruppo ha attuato una complessa strategia volta a precludere agli operatori concorrenti la vendita di un alto numero di biglietti per eventiย liveย di musica leggera. Danni anche ai consumatori che non hanno potuto beneficiare di servizi migliori e prezzi inferiori praticati da altri operatori diย ticketing
LโAutoritร Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 10 milioni di euro al gruppo CTS Eventim-TicketOne per abuso di posizione dominante. Il gruppo, che opera nel mercato italiano della vendita di biglietti per eventiย liveย di musica leggera attraverso TicketOne S.p.A., ha violato lโarticolo 102 del Trattato sul Funzionamento dellโUnione europea. Secondo lโAutoritร TicketOne ha attuato una complessa strategia abusiva di carattere escludente che ha precluso agli operatori diย ticketingย concorrenti la possibilitร di vendere, con qualsiasi modalitร e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventiย liveย di musica leggera.
LโAntitrust nota che la strategia attuata da TicketOne si articola in una serie di condotte, attuate almeno dal 2013 e ancora in corso, che consistono nella stipula di contratti di esclusiva con i produttori e gli organizzatori di eventiย liveย di musica leggera, nelle acquisizioni deiย promoterย nazionali Di and Gi S.r.l., Friends & Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., nellโimposizione dellโesclusiva suiย promoterย locali, nella stipula di accordi commerciali con gli operatori diย ticketingย di dimensione minore o locale e nei comportamenti di ritorsione eย boycottย nei confronti del gruppo Zed, anche per escludere dal mercato rilevante Ticketmaster, un nuovo operatore diย ticketing.
Lโattuazione della strategia abusiva del gruppo ha danneggiato anche i consumatori perchรฉ lโimpresa dominante ha potuto praticare commissioni di vendita dei biglietti per eventiย liveย di musica leggera superiori a quelli dei concorrenti, limitando inoltre le possibilitร di scelta e di acquisto dei consumatori tra i diversi operatori diย ticketingย (c.d.ย multihoming).
LโAutoritร ha, inoltre, imposto allโimpresa dominante di concedere agli operatori diย ticketingย concorrenti la possibilitร di vendere con qualsiasi modalitร e mediante qualsiasi canale, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, almeno il 20% del totale dei biglietti relativi agli eventi live di musica leggera prodotti o distribuiti da ciascunย promoterย ovvero dagli operatori diย ticketingย vincolati in esclusiva al gruppo CTS Eventim-TicketOne.
Roma, 19 gennaio 2021
