Le teorie e le caratteristiche delle varie riserve di legge: profili critici
- La ratio garantistica nella riserva di legge
Preliminarmente occorre distinguere fra coloro che ritengono che a base della riserva o meglio delle varie riserve presenti nella costituzione[1] vi sia una ratio unica, e coloro che, rinunciando a una visione unitaria del fenomeno, lo automatizzano rinvenendo a fondamento dei vari rinvii che la costituzione fa alla legge ragioni profondamente diverse, peculiari, storicamente e dommaticamente, alle singole materie oggetto di riserva.
Ed invero, in relazione al primo orientamento va sottolineato come coloro che appoggiano una formulazione piรน rigida di riserva di legge ย si muovono in varie direzioni ovvero accanto a chi ripropone tout court la vecchia teoria della legge come garanzia dei diritti[2] vi รจ anche chi mette piuttosto lโaccento sullโuguaglianza formale che verrebbe assicurata dallโintevento legislativoย altri invece pur attribuendo alla riserva una funzione di tutela di particolari posizioni giuridiche fondamentali del cittadino, dubita che la si possa considerare una garanzia costituzionale o ritiene che tale garanzia si realizzi solo quando della riserva si faccia un uso marginale in profili non essenziali di alcune situazioni[3] un aggiornamento[4] .
- La riserva di legge e le implicazioni della rigiditร costituzionale sullโassetto delle fonti
Negli ordinamenti a costituzione rigida che ricevono per lโappunto concretezza ed effettivitร n seguito alla previsione di un sindacato sulla legittimitร della legge, il concetto di legge come atto primario tende ad attenuarsi notevolmente nel senso che la primarietร si riduce alla subordinazione immediata di essa alla costituzione, e quindi solo questa puรฒ porsi come limite e condizione di validitร della legge.
Ma tale tesi nonย รจ stata accolta unanimemente da parte della dottrinaย che sostiene invece la programmaticitร delle disposizioni costituzionali . Tale orientamento trova la sua origine nei problemi sorti in merito alla sopravvenienza o meno o meglio ai limiti ed alle condizioni della sopravvenienza dellโordinamento anteriore alla costituzione.
Il problema da risolvere si concentrava dunque allโalternativa tra una concezione che vedeva nella costituzione un corpo di regole direttamente operanti nellโordinamento giuridico dello Stato, e quella che lโintendeva come complesso di principi, collocati i quali sarebbero stati utilizzati soltanto quando il legislatore ordinario avrebbe creduto di darvi attuazione.
Ed invero, nella prima ipotesi si sarebbe riconosciuta alla costituzione immediata efficacia abrogativa delle precedenti disposizioni contrastanti con essa; nella seconda quellโefficacia si sarebbe ritenuta sospesa fintanto che il legislatore non avesse attuato i principi in essa contenuti.
Nel periodo compreso tra il โ48-โ56, la giurisprudenza in contrasto con quanto affermato da pare della dottrina[5] distinse le disposizioni costituzionali in โprecettiveโ e โprogrammaticheโ, negando alle seconde efficacia abrogativa del diritto vigente incompatibile, allโinterno di questa distinzione si elaboravano poi la sottocategoria delle disposizione precettive ad efficacia differita e quella delle disposizioni di principio, che stabilivano appunto non un programma da attuare ma un principio cui il diritto oggettivo sarebbe dovuto risultare ispirato.
Tuttavia queste disposizioni furono contestate da parte della dottrina piรน autorevole[6], per il quale il concetto di programmaticitร non poteva coincidere con quello di non precettivitร cioรจ con la negazione del carattere normativa di alcune disposizioni costituzionali: la distinzione andava invece compiuta con riferimento allโoggetto di tali ovvero con riferimento al destinatario di esse. Indubbiamente, la precettivitร di norme come gli artt. 113 o 36 Cost. รจ diversa da quella di norme come lโart. 4 o il 2ยฐ comma dellโart. 3, ma soltanto nel senso che le prime sono indirizzate alla generalitร dei soggetti, condizionandone immediaยญtamente lโattivitร e le posizioni giuridiche, mentre le seconde delineano con altrettanta obbligatorietร un programma per il legislatore, stabilenยญdo nei suoi confronti un obbligo positivo di normazione. Questa ricostruzione, che apriva peraltro il problema della possibilitร teorica di obblighi positivi per il legislatore e della loro effettiva sanzionabilitร , non riusciva dโaltra parte ad affermare lโefficacia abrogativa delle norme-programma rispetto alla legislazione anteriore, dato che questa e quelle risultavano avere contenuti non immediataยญmente e puntualmente incompatibili.
La tesi del Crisafulli รจ poi risultata prevalente: fin dalla sua prima sentenza la corte affermava la propria competenza a giudicare della legittimitร costituzionale delle leggi anteriori alla costituzione, per contrasto anche con le norme โprogrammaticheโ, risolvendo cosรฌ in termini di illegittimitร costituzionale un problema che sino allora era stato, per la mancanza del giudice costituzionale, impostato in termini di abrogazione.
Inoltre lo schema logico delle disposizioni pro grammatiche, se รจ da respingere per la parte in cui nega a queste ogni carattere normativo, puรฒ viceversa essere utilizzato nella problematica della riserva di legge. Occorre infatti osservare che, intendendo in senso rigoroso questโistituto, come esclusione dalla disciplina della materia di qualsiasi fonte diversa dalla legge, esso comporta la necessitร dellโintermediazione del legislatoreย tra la prescrizione costituzionale ed il provvedimento che ne dร concreta attuazione. Questa necessitร non รจ senza rilievo, per quanto riguarda i limiti dellโintervento della corte costituzionale volto a supplire, attraverso sentenze โadditiveโ, alle omissioni del legislatore ordinario nellโattuaยญzione delle norme costituzionali[7]. Poichรฉ tale intervento, infatti (non avendo carattere autonomamente โcreativoโ), non puรฒ che svolgersi attraverso lโenucleazione dei principi costituzionali che regolano la materia, esso rischia di far saltare, nel processo di concretizzazione di quei principi, il momento legislativo, riconoscendo cosรฌ allโorgano preposto alla loro applicazione una discrezionalitร incompatibile con la riserva di legge.
Vi รจ poi una seconda e piรน rilevante implicazione della rigiditร costituzionale: essa consiste nel particolare assetto del sistema delle fonti derivante dal fatto che la costituzione, in quanto sopraordinata rispetto alla legislazione ordinaria, puรฒ stabilire per le fonti primarie limiti di validitร sostantivi e procedimentali diversificati a seconda delle materie sulle quali esse debbono incidere.
Tale fenomeno produce, secondo lโimpostazione piรน diffusa, un duplice ordine di conseguenze: in corrispondenza dei limiti procedimenยญtali dร vita a fonti in parte diverse rispetto alla legge formale; in corrispondenza dei limiti sostantivi dร vita ad una diversificazione (in relazione ad atti sottoposti a limiti diversi) della forza di legge intesa come capacitร innovativa tipica della legge formale. Varianti procediยญmentali del primo tipo possono ritenersi quelle che caratterizzano la legge costituzionale richiamata dallโart. 132 comma l cost., le leggi ordinarie di cui agli artt. 132 comma 2 e 133 comma l, nonchรฉ la legge regionale di cui allโart. 133 comma 2; si hanno in questi casi fonti, formalmente differenziate rispetto alla legge ordinaria, cui รจ attribuita una particolare sfera di competenza normativa (c.d. leggi rinforzate).
Nella seconda ipotesi: vi rientrano i casi in cui la costituzione impone che le leggi regolanti una certa materia siano generali[8]; i casi in cui si dispone che le norme disciplinanti una certa materia siano conformi, oltre che alla costituzione, ad altre norme anche non di diritto interno, appositamente richiamate[9]; e ancora i casi in cui la legge deve essere meramente formale[10].
Dalla presenza dei limiti speciali ora detti, inerenti a talune leggi ordinarie, parte della dottrina[11] ha elaborato, agli inizi degli anni sessanta, la teoria delle fonti atipiche. Sulla base dellโosservazione che la forza di legge non รจ uguale per tutte le leggi, รจ stata individuata una categoria di fonti, la cui forza formale ยญnel lato attivo, in quello passivo o in entrambi sarebbe diversa rispetto al tipo di fonte cui esse formalmente appartengono. In certi casi (c.d. fonti atipiche intermedie) si avrebbe una sorta di โibridazioยญneโ della forza formale di queste fonti, che, dal lato attivo corrisponยญderebbe a quella della legge ordinaria e, dal lato passivo, a quella della legge di revisione costituzionale[12]. In alยญtre ipotesi il risultato sarebbe in una certa misura opposto per le leggi cui la costituzione, in considerazione della materia interessata, impone limiti particolari[13].
Tuttavia, tutta questa teoria non sembra correttamente impostata.
ร vero infatti che, la legge che regola i rapporti con le confessioni acattoliche non รจ modificabile se non da una legge emanata previe intese: ma ciรฒ non dipende dal fatto che tale legge abbia una forza passiva superiore a quella delle leggi ordinarie, ma piรน semplicemente dal fatto che la costituzione stabilisce, per le leggi ordinarie che interยญvengono ih quella materia, un limite particolare, consistente nelle previe intese e nella conformitร ad esse.
ร dunque conseguenza di quel limite il fatto che la legge che vi si attiene non possa essere abrogata da una legge che non lo rispetta (cioรจ non adottata previe intese e conformemente a queste). Il fenomeno si chiarisce con la teoria del Lavagna delle norme interposte, secondo la quale i casi innanzi descritti sono riconducibili ad ipotesi in cui la costituzione, anzichรฉ stabilire essa stessa un limite alle leggi ordinarie, rinvia a norme prodotte da fonti diverse, interposte tra la costituzione e la legge, come ulteriore condizione di legittimitร di questa (nel caso dellโart. 8, in particolare, le condizioni di legittimitร della legge regolatrice dei rapporti tra lo Stato e le confessioni acattoliche sono, stabilite in parte dalla costituzione e in parte dalle intese). La legge ordinaria emanata senza il rispetto della norma interposta, dunque, non potrร abrogare quella emanata in conformitร di questa, non perchรฉ abbia forza attiva minore (o perchรฉ la seconda abbia forza passiva maggiore), ma perchรฉ in violazione del limite specifico previsto dalla costituzione per le leggi che disciplinano la materia[14].
La conferma di quanto si sostiene รจ data dalla considerazione che la costituzione non impedisce, che la legge che regola i rapporti con le confessioni acattoliche sia modificata da una successiva legge ordinaria, la quale, pur non essendo preceduta da una specifica intesa, sia, tuttavia, a sua volta, conforme alla precedente intesa: รจ ben possibile, in altri termini, che lโintesa stessa sia suscettibile di diverse attuazioni legislative, tutte ad essa conformi, e che quelle successive abroghino le precedenti senza con ciรฒ violare lโart. 8 della costituzione.
Semmai, una distinzione potrร farsi tra le leggi tenute al rispetto di una norma interposta (c.d. fonti atipiche intermedie, secondo la teoria qui criticata) e quelle per cui sia disposto un aggravamento procedurale (c.d. leggi rinforzate): infatti, mentre nel primo caso la disciplina della materia potrร essere legittimamente modificata da una qualsiasi legge ordinaria conforme alla norma interposta, nel secondo caso avremo senzโaltro una fonte diversa dalla legge, che esclude la legge ordinaria non per una maggiore forza passiva, ma perchรฉ la costituzione le attribuisce una competenza esclusiva, riservandole la disciplina di certi oggetti.
Nondimeno considerato quanto sinโora affermato va detto che i limiti procedimentali e sostantivi speciali che la costituzione impone alle singole fonti legislative cui compete la disciplina di determinate materie, l’instaurazione di un regime di accentuato pluralismo delle fonti primarie che si affiancano alla legge ordinaria, fanno venir meno il carattere unitario della legge e del concetto di forza formale tipica che vi si riconnette.
Se si considera, accanto alle ipotesi di fonti particolari ora prese in esame, la categoria delle c.d. leggi costituzionali declassate[15] e delle leggi ordinarie (formate con particolari aggravanti procedurali) autorizzate ad abrogarle, quella delle leggi ordinarie sottratte a referendum abrogativo (art. 75, 2ยฐ c.) e quella derivante dall’individuaยญzione, fatta dallโart. 72, u.c., delle leggi di assemblea, si vede quanto sia articolato il panorama delle fonti primarie e come il concetto di forza di legge, inteso come capacitร innovativa e di resistenza tipiche, mal si adatti a spiegare il vigente sistema delle fonti.
Da questa considerazione derivano poi notevoli difficoltร nellโinยญdividuazione degli atti che, in base allโart. 134 cost., sono sottoposti al controllo della corte costituzionale,ย e dunque รจ per questo che alcuni Autori[16] abbiano tentato di separare il momento dell’efficacia formale della fonte (capacitร innovativa e di resistenza), che varia da caso a caso, dal momento del regime giuridico dell’atto[17], che รจ comune ad una pluralitร di fonti diverse, ma tutte sottoposte allo stesso trattamento (sindacato della corte costituzionale).
- Tipologie di riserva di legge
Sono individuabili varie tipologie di riserva di legge. Occorre tuttavia precisare che, nel nostro ordinamento, non esistono solo riserve in favore della legge, ma anche riserve in favore di atti diversi; anche se si tratta di ipotesi rare[18].
Esse si riducono essenzialmente alla riserva in favore dei regolamenti parlamentari ed alla riserva di legge costituzionale.
Per quanto riguarda questโultima, la Costituzione prevede, allโart. 138, un procedimento particolare per lโapprovazione delle leggi costituzionali alle quali รจ riservata la disciplina di alcune materie, come ad esempio lโapprovazione degli Statuti regionali speciali, o le garanzie di indipendenza dei giudici.
Nel caso invece di riserva di legge, bisogna innanzitutto distinguere tra riserva di legge formale e riserva di legge materiale.
Si ha la prima quando la Costituzione impone che una determinata materia debba essere disciplinata unicamente dalla legge ordinaria, quella cioรจ approvata attraverso il procedimento parlamentare.
Sono soggette a riserva formale tutte quelle leggi attraverso cui il Parlamento controlla lโoperato del Governo. Esempi di questo tipo si riscontrano nel caso di leggi di conversione dei decreti dellโEsecutivo,o di leggi di approvazione del bilancio[19].
La riserva di legge materiale si ha invece quando la disciplina di una materia รจ riservata alla legge ordinaria, o agli atti equiparati ad essa (decreti legge e decreti legislativi).
Tutte le libertร fondamentali sono oggetto di riserva di legge assoluta,proprio per assicurarne la garanzia contro il โpotereโ detenuto dallโEsecutivo.
Oltre alla riserva di legge c.d. assoluta, con la quale dunque la Costituzione indica i campi in cui lโintervento del legislatore deve essere totale, lโordinamento riconosce lโesistenza della riserva rinforzata, mediante la quale non solo in alcune materie รจ prevista la disciplina esclusiva della legge, ma vengono posti dei limiti alla discrezionalitร del legislatore stesso, nel senso che la Costituzione determina contenuto e fini della legge.
Le riserve rinforzate sono espresse, secondo la ricostruzione prevalente, dalle disposizioni costituยญzionali che, rimettendo alla legge la disciplina di certi oggetti, contengono anche indicazioni sostantive sul modo con cui tale disciplina devโessere dettata. Cosรฌ, riserva rinforzata sarebbe quella prevista dallโart. 16, l. c. cost., per il quale la legge puรฒ stabilire limitazioni alla libertร di circolazione e di soggiorno solo per motivi di sanitร e di sicurezza; quella dellโart. 97 il quale, nel prevedere che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge, stabilisce che tali disposizioni debbano assicurare il buon andamento e lโimparziaยญlitร dell’amministrazione; ancora, quella prevista dallโart. 43, che subordina alle condizioni ivi indicate la riserva originaria o la nazionalizยญzazione (per legge) di certe imprese; e via dicendo. Al contrario, sarebbero semplici le riserve previste da norme che, come lโart. 23 o lโart. 25 o altre, si limitino a rinviare alla regge la disciplina di certi oggetti[20].
Peraltro anche nelle ipotesi di riserve c.d. semplici, nelle quali sembra che il costituente abbia affidato al legislatore unโillimitata potestร di disciplina della materia, la legge incontra, tanto limiti generali (come ad es. il principio di eguaglianza), quanto limiti specifici che, si ricavano in via dโinterpretazione da altre disposizioni o dallโinsieme dei valori protetti dalla costituzione. Cosรฌ, ad es., mentre dal testo dellโart. 13, Cost. sembra discendere un ampio potere del legislatore ordinario di prevedere casi e modi di limitazione della libertร personale, questo potere risulta in concreto largamente circoscritto da altre disposizioni: ed invero anche sulla base della nota tesi dottrinale (Elia) secondo cui soltanto nelle ipotesi previste da altre disposizioni costituzionali (ad es. per motivi di ordine penale, sanitario o familiare) la legge potrebbe prevedere โcasiโ di limitazione della libertร personale, รจ certo che, quanto ai โmodiโ, occorre tener presente che โle pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanitร โ (art. 27, comma 3ยฐ, cost.) e che, nellโipotesi di trattamenti sanitari, โla legge non puรฒ in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umanaโ (art. 32, comma 2).. Cosรฌ, ancora, benchรจ lโart. 23, in tema di prestazioni personali o patrimoniali imposte, non attribuisca alla legge che le prevede alcun limite sostanziale[21], limiti di tal fatta discendono, per le prestazioni patrimoniali, dagli artt. 53 e 41, e per quelle personali dagli artt. 13 sgg. della costituzione.
In conclusione, solo postulando che la legge in materia di riserva semplice non incontri alcun limite sostanziale potrebbe riconoscersi una certa consistenza alla categoria delle riserve rinforzate altrimenti esse si risolvono in una combinazione tra riserve di legge e limiti materiali alle leggi stesse, senza che la struttura della riserva ne venga minimamente modificata
Giร diffusamente รจ stata poi messa in evidenza cosa si intenda per riserva di legge assoluta e relativa.
A tal proposito occorre perรฒ aggiungere che la distinzione tra riserva di legge assoluta e riserva di legge relativa รจ netta in teoria, ma lo รจ meno nella pratica[22].
Lโinterprete, per poter distinguere queste due ipotesi, puรฒ avvalersi di alcuni criteri[23].
Innanzitutto รจ utile considerare le espressioni utilizzate dalla Costituzione per sancire una riserva di legge: se ricorrono locuzioni del tipo โnei soli casi previsti dalla leggeโ, si deve propendere per il carattere assoluto della riserva. Allo stesso modo una riserva di legge dovrร considerarsi assoluta qualora la Costituzione preveda ulteriori meccanismi (ad es. la riserva di giurisdizione) per assicurare che sia solo una fonte primaria a disciplinare la materia.
Anche la valutazione dei precedenti storici puรฒ essere utile per stabilire il carattere assoluto o relativo della riserva: se la Costituzione ha introdotto una riserva di legge su una materia precedentemente disciplinata da provvedimenti governativi, essa dovrร considerarsi relativa, poichรฉ il vincolo introdotto sarร sicuramente il piรน tenue e non il piรน intenso[24].
Un dato รจ certo la corte costituzionale in oltre ventโanni di consolidata giurisprudenza ha dato una diversa portata alle varie riserve contenute nella costituzione, principalmente sulla base della distinzione tra riserve assolute e relative.
Non รจ condivisibile quindi lโatteggiaยญmento di chi pretendesse, sulla base di mere argomentazioni esegetiยญco-lessicali, contestare uno sviluppo giurisprudenziale ormai inveratosi nellโordinamento; molto piรน proficuo sarร invece individuare i fondaยญmenti positivi e la logica interna ad esso.
Da questo punto di vista potrร ย avere unโimportanza secondaria il fatto che si accolga o meno una dicotomica distinzione tra riserve assolute e relative: quello che conta รจ che va osservato che non tutte le riserve vengono intese dalla corte nella stessa maniera e se ne individuino i motivi.
Una parte della dottrina ha avvertito, un certa difficoltร nei confronti della distinzione che la corte veniva elaborando e dei criteri chโessa utilizzava.
In particolare, se non si poteva contestare il buon fondamento di certe decisioni soprattutยญto nel campo di applicazione dellโart. 23, suscitava dubbi la semplicitร con la quale la corte, sulla base del mero criterio lessicale, โrelativizzavaโ alcune delle riserve previste dalla costituzione.
Cosรฌ, pur mantenendo unโimpostazione teorica unitaria della riserva di legge, la dottrina cercava di reperire o in principi generali della costituzione o in diverse disposizioni costituzionali il fondamento di quella distinzione.
Ad esempio, pur sostenendo lโidea che tutte le riserve sono in via di principio assolute, si รจ cercato da parte dellโAmato[25] dโindividuaยญre nella garanzia costituzionale delle autonomie locali (art. 128) la ragione della relativitร della riserva di legge in campo tributario, nel principio dell’adeguamento della pena alla personalitร del reo (dedotto dellโart. 27) un limite allโassolutezza della riserva in campo penale. Secondo questa concezione, infatti, la riserva di legge, salvi i casi in cui inequivocabilmente la costituzione escluda lโintervento di fonti seconยญdarie nella materia riservata (ad es. negli artt. 13 e 21), concernerebbe le sole scelte caratterizzanti di una certa disciplina: lโintervento di fonti diverse dalla legge nella materia sarebbe quindi ammesso soltanto nei limiti in cui non si incida su quelle scelte, a meno che non sia la stessa costituzione a rimettere parte della materia riservata (cioรจ alcune delle scelte caratterizzanti) ad autoritร diverse dal legislatore[26].
Tuttavia, la teoria ora esposta non si allontana dallโimpostazione della corte: i casi dโinequivocabile riserva assoluta sono anche per lโAmato quelli in cui tale carattere si ricava da unโinterpretazione lessicale della costituzione; rimettere al legislatore le scelte caratterizzanti la disciplina non รจ poi cosa diversa dal riservargli i principi e criteri direttivi della materia e quindi dal trasformare tutte le riserve, delle quali non sia inequivoco, per ragioni lessicali, il carattere assoluto, in riserve relative; infine, che certe riserve debbano essere interpretate tenendo conto delle diverse norme che ne circoscrivono la portata puรฒ risultare corretto, ma questa consideraยญzione, come dimostrato dalla giurisprudenza, non รจ di per se sola sufficiente a coprire tutto lโarco delle riserve che la corte ha inteso come relative[27].
Partendo da una concezione unitaria della riserva di legge, secondo la quale ogni riserva sarebbe, come tale, assoluta, tra lโaltro il Tosato[28] mette in luce come la distinzione da fare tra le diverse riserve non debba esser fondata tanto sulla loro natura, quanto sul loro contenuto.
In termini piรน specifici, oggetto della riserva non sarebbe necessariamente una materia, ma piรน precisamente una porzione di materia o comunque una serie limitata di rapporti, di modo che sarebbe da distinguere tra le varie riserve a seconda che esse coprano oppure no l’intera materia.
A tale stregua lโart. 23 della costituzione, disponendo che nessuna prestazione personale o patrimoniale puรฒ essere imposta se non in base alla legge, prescriverebbe bensรฌ una riserva assoluta, ma limitata nel suo oggetto ai fondamenti della disciplina impositiva, cioรจ, come ha precisato la corte nella sua giurisprudenza, alla determinazione dei criteri in base ai quali una certa prestazione puรฒ essere legittimamente imposta.
Questa tesi, da un lato, consente di spiegare il diverso atteggiarsi delle varie riserve previste in costituzione, dallโaltro di dare una base testuale alla giurisprudenza della corte sulle riserve relative.
Orbene, lโimpostazione suggerita dal Tosato rappresenta uno strumento concettuale valido per una prima definizione della riserva di legge, sia perchรจ tiene conto del carattere unitario che, conformemente alla sua tradizione, questโistituto riveste, sia perchรจ mette in luce senza preconcetti teorici il diverso atteggiarsi che esso ha nel testo della costituzione, sia infine perchรจ, pur discostandosi dalla discutibile distinzione accreditata dalla corte tra riserve assolute e relative, consente dโinquadrare in una visione ย logicamente coerente lโinterpretazione da questa fornita delle diverse disposizioni costituzionali che prevedono riserve di legge.
Indubbiamente questโimpostazione dovrร fare i conti con lโesegesi delle diverse norme costituzionali che stabiliscono riserve di legge.
Ed ancora la materia penale costituisce sicuramente oggetto di riserva di legge,secondo quanto prescritto dallโart. 25 comma 2 Cost[29].
La riserva attiene alle norme che definiscono i presupposti della
punibilitร (dolo, colpa, nesso di causalitร ); non rientrano invece
nellโambito della riserva di legge le norme che prevedono delle cause di giustificazione.
Esse sono norme con finalitร proprie, non sono esclusivamente penali, ma appartengono ad altre branche del diritto; pertanto non sono sottoposte alla disciplina sulla produzione delle norme penali.
Eโ necessario stabilire, a fronte delle diverse tipologie esistenti, quali siano i connotati della riserva di legge in materia penale. Occorre a tal proposito chiedersi se si tratti di una riserva formale o materiale e se essa debba considerarsi assoluta o relativa.
Tali interrogativi possono trovare una risposta soltanto attraverso unโanalisi del sistema delle fonti del nostro ordinamento, la quale non potrร a sua volta prescindere dal percorso storico che ha portato allโaffermazione del principio di riserva di legge nella sua attuale formulazione[30].
Ancora interessante รจ, la categoria della riserva di legge costituzionale. Infatti gli artt. 116, 11 7, lยฐ c., 132, 1ยฐ c. e 137, lยฐ c. riservano la disciplina di certi oggetti a leggi costituzionali: la struttura della riserva รจ in questi casi in buona parte identica a quella della riserva di legge ordinaria: si tratta infatti di unโattribuzione di competenza normativa ad una specifica fonte, che esclude la competenยญza delle fonti ordinarie nella stessa materia. Peraltro la circostanza che la riserva operi a favore della legge costituzionale comporta due conseguenze che incidono profondamente sulla struttura della riserva stessa.
La prima รจ che la disponibilitร della. disciplina viene sottratta al potere legislativo ordinario, cioรจ alla normale maggioranza parlamentaยญre, richiedendosi per le leggi costituzionali procedimenti piรน complessi.
Ciรฒ potrebbe comportare una diversa valutazione della ratio sottostante ย alla riserva di legge costituzionale.
La seconda รจ che, trattandosi di fonte – benchรจ in principio subordinata – suscettibile di derogare alla stessa costituzione, non puรฒ escludersi[31] che lโaspetto positivo della riserva di legge risulti in parte attenuato, per la possibilitร non contestata della legge costituzionale di rimettere una parte della disciplina riservata alla legge ordinaria, ovvero di stabilirei la modificabilitร di alcune sue disposizioni ad opera della stessa legge ordinaria. Sotto questo secondo aspetto occorre quindi sottolineare che la maggiore capacitร innovativa della legge costituzionale rispetto alla legge ordinaยญria consente alla prima e non alla seconda di derogare al divieto, implicito in ogni riserva, di attribuire competenza normativa a fonti diverse.
- La riserva di legge e leggi meramente formali
Un altro aspetto interessante su cui sembra doveroso soffermarsi attiene ai rapporti tra la riserva di legge e lโeterogenea categoria delle leggi-provvedimento, comprendente tutti gli atti legislativi che abbiano contenuto di provvedimento amministrativo particolare e concreto, alcuni dei quali sono previsti dalla stessa costituzione (artt. 43, 80,81 e 123).
La dottrina ha tentato di reagire al fenomeno delle leggi-provveยญdimento, in crescente espansione nella nostra legislazione, sostenendone con vari argomenti lโillegittimitร costituzionale.
Un primo argomento รจ stato tratto da unโinterpretazione โsostanยญzialisticaโ dellโart. 70, 10 c. cost., sulla base del quale spetterebbe alle camere la funzione legislativa intesa come potestร di porre norme generali ed astratte, restandone esclusa, quindi, la facoltร di rivestire della forma legislativa provvedimenti concreti.
A tale argomento, sviluppato in particolar modo dal Crisafulli[32], รจ stato perรฒ opposto che lโart. 70 nulla dice in ordine alla natura della funzione legislativa, ben potendosi questa esercitare, anzichรจ mediante lโemanazione di โnorยญmeโ, attraverso lโadozione di โprovvedimentiโ, dotati, in virtรน della forma legislativa, della specifica efficacia della legge.
Lโart. 70, secondo questโorientamento, si limiterebbe ad attribuire al solo parlamento la titolaritร del potere di fare le leggi, sottolineando il distacco con il precedente ordinamento nel quale il capo dello Stato, attraverso la sanzione, partecipava alla formazione di tali atti.
Inoltre secondo lโEsposito[33], le leggi-provvedimento, in quanto leggi individuali, violerebbero lโart. 3 della costituzione, che vieta ogni differenziazione compiuta in base a โcondizioni personaliโ. Ma questa, tesi, la quale presuppone che al divieto in parola venga riconosciuto carattere assoluto, salve le deroghe disposte da altre norme costituzionaยญli, รจ stata superata dalla giurisprudenza della corte, la quale ha ritenuto di ravvisare la violazione del principio di eguaglianza non giร in qualsiasi distinzione basata su condizioni personali, ma soltanto in quelle che fossero, in relazione alle situazioni di fatto di volta in volta disciplinate, irragionevoli o arbitrarie.
A questa stregua la legge singolare non viola di per sรจ il principio di eguaglianza, ma si pone in contrasto con esso soltanto se concreta un irragionevole privilegio (favorevole o odioso), mentre, se risulta espressione o attuazione di un principio o di una legge generale, si sottrae al vizio dโincostituzionalitร .
Indubbiamente, perรฒ, la legge-provvedimento costituisce un moยญmento di disarmonia nel sistema, e puรฒ talora prestarsi a limitazioni dei diritti del cittadino. Infatti, di fronte alla garanzia che gli artt. 24 e 113 cost. offrono contro gli atti della pubblica amministrazione lesivi di diritti e dโinteressi legittimi, occorre domandarsi se la sostituzione del provvedimento amministrativo con la legge non escluda o diminuisca in modo rilevante quella tutela. ย ย ย ย ย ย ย ย ,
E’ stato perรฒ fatto notare, soprattutto dal Mortati[34], che la diminuzione di garanzia giurisdizionale che ne deriva, per essere la legge-provvedimento sottratta al normale controllo della giustizia amministrativa (giudice ordinario o amministrativo, a seconda dei casi), risulta adeguatamente compensata da quella offerta dalla corte costituยญzionale, davanti alla quale sarebbe possibile far valere nei confronti della legge-provvedimento tutti i vizi di legittimitร , compreso lโeccesso di potere nelle sue diverse forme. Manca, รจ vero, nel giudizio dinnanzi alla corte, la possibilitร di ottenere la sospensione dellโefficacia della legge impugnata[35] ; peraltro il difetto di tale rimedio, che non รจ imposto da alcuna norma costituzionale, non sembra che renda di per se incostituzionali le leggi-provvedimento.
Collegato a questo problema รจ quello relativo alle norme volte ad attuare il principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3, 2ยฐ c. cost.: sembra infatti che l’attuazione di tale principio possa ed in alcuni casi debba avvenire attraverso leggi-provvedimento o leggi speciali che in deroga a prescrizioni di carattere generale superino quelle diseguaglianze di fatto cui non sarebbe possibile ovviare con prescrizioni generali ed astratte.
- La riserva di legge e il principio di legalitร
Parte della dottrina nega una differente ampiezza del principio di legalitร rispetto alla riserva di legge, nel senso cheย il principio di legalitร avrebbe portata costituzionale solo nelle ipotesi coperte da riserva di legge, ovvero solo laddove si incida negativamente sulle posizioni giuridiche soggettive
Tuttavia lโart. 97 adotta una prospettiva piรน ampia, in cui il principio di legalitร assume rilievo anche come principio organizzativo
Ma si osservi che il rinvio all’art. 97, puรฒ risultare soddisfacente a condizione che esso sia riferito alla parte della disposizione in cui รจ consacrata la regola in forza della quale spetta alla legge, nel momento in cui provvede ad organizzare i โpubblici ufficiโ stabilire altresรฌ le rispettive โsfere di competenzaโ ed ย โattribuzioniโ.
Molto meno condivisibile sarebbe invece il rinvio stesso, qualora esso riguardasse il canone dellโimparzialitร dellโazione amministrativa[36], che in effetti appare neutrale rispetto alla problematica ora in discussione: il principio di imparzialitร , anzitutto, se puรฒ implicare la necessitร che esista una previa norma capace di circoscrivere lโambito di valutazione discrezionale demandato allโamministrazione, non sembra perรฒ di per sรฉ esigere che essa sia sempre e necessariamente di rango legislativo formale; la regola dellโimparzialitร , peraltro, sembra piรน propriamente concernere non tanto la questione della sussistenza di un determinato potere amministrativo, quanto piuttosto solo quello delle modalitร del suo esercizio[37].
Peraltro lโesigenza di uniformare lo spettro dellโazione restrittiva della pubblica amministrazione alle esigenze sottese al principio di legalitร ed a quello di tipicitร [38] dei provvedimenti risulta particolarmente pregnante ove si tratti di incidere su di un diritto costituzionalmente garantito.
La valenza costituzionale ed autonoma del principio di legalitร deriva altresรฌ dal principio dellโazionabilitร delle situazioni giuridiche soggettive nei confronti della p.a. (artt. 24 e 113 Cost.)
Solo se cโรจ un parametro legislativo รจ possibile sindacare la legittimitร dellโazione amministrativa.
Molto numerose sono le disposizioni costituzionali cui potrebbe essere ancorato il principio di legalitร (basti pensare, a titolo di esempio, allโart. 23, il cui significato appare allo stesso tempo ben piรน ampio e ben piรน preciso di quello deducibile dallo stesso art. 97): ed anzi รจ probabilmente proprio la somma dei settori che nel nostro sistema risultano garantiti da una riserva di legge che, anche per chi ritiene che il principio di legalitร operi pienamente solo al loro interno, dovrebbe convincere dellโinesistenza di spazi ordinamentali in cui allโamministrazione sia consentito di comprimere la posizione di autonomia degli amministrati in assenza di unโidonea e precisa base legale[39].
A prescindere comunque dalla questione del fondamento del principio di legalitร , va inoltre evidenziato che il principio stesso impedisce di riconoscere come esistenti in capo allโamministrazione poteri (o, meglio, segmenti di poteri autoritativi) diversi ed ulteriori rispetto a quelli esplicitamente contemplati dalla legge di conferimento: una determinata misura implicante una restrizione della sfera giuridica del destinatario, dunque, puรฒ essere adottata dallโamministrazione (quandโanche appartenente alla categoria delle authorities) solo ove essa sia riconducibile ad unโapposita norma di legge che la legittimi.
Un potere amministrativo puรฒ essere considerato implicito nella misura in cui la sua giuridica configurabilitร deriva non da una esplicita previsione operata da una norma a ciรฒ abilitata dal sistema complessivo di appartenenza, bensรฌ dalla sua astratta idoneitร a consentire il soddisfacimento degli scopi stabiliti dallโordinamento per il perseguimento dei quali lโautoritร pubblica รจ stata istituita[40].
La teoria dei poteri impliciti, per quanto elaborata soprattutto con riferimento alla ripartizione dei poteri normativi in strutture statuali di tipo federale[41] o allโestensione delle competenze di organismi internazionali istituiti mediante trattati[42], puรฒ trovare terreno di applicazione anche in relazione alle potestร amministrative di autoritร amministrative, come dimostrano taluni orientamenti giurisprudenziali tanto della Corte Suprema statunitense quanto della Corte di Giustizia comunitaria[43], nonchรฉ alcuni ricostruzioni dottrinali, anche italiane[44].
Alla base della dottrina in discussione vi รจ lโidea che sia la vocazione funzionale della pubblica amministrazione, quale stabilita in via preventiva dalla legge, a segnare i confini della sua capacitร imperativa, mentre le enumerazioni dei poteri contenute nella normativa finiscono in sostanza per essere considerate meramente esemplificative e non esaustive. Tale idea, a sua volta, rinviene la sua logica premessa nel convincimento di fondo che le esigenze funzionali pubblicistiche siano in grado di prevalere sulle contrapposte esigenze di garanzia delle posizioni giuridiche soggettive incise dallโesercizio del potere[45].
- Il principio di legalitร in materia penale
La riserva di legge costituisce, assieme alla tassativitร , allโirretroattivitร , al divieto di analogia e alla precisione, uno dei sottoprincipi in cui si articola il piรน ampio principio di legalitร .
Questโultimo consiste nellโattribuzione al potere legislativo del monopolio delle scelte riguardanti i fatti da qualificare come reati e le sanzioni da applicare[46].ย Il principio di legalitร รจ sancito dallโart. 25 comma 2 della Costituzione secondo il quale โNessuno puรฒ essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commessoโ[47].
Prevedendo il principio di legalitร , la Costituzione ha recepito quanto precedentemente disposto dallโart. 1 del Codice penale, il quale afferma che โNessuno puรฒ essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nรฉ con pene che non siano da essa stabilite.โ
Secondo quanto risulta dalla Costituzione e dal codice penale, รจ
dunque la legge e solo la legge, fra tutte le fonti del diritto, lโunica ad avere cittadinanza nel diritto penale, quanto meno per ciรฒ che riguarda il suo settore principale, cioรจ la previsione dei reati e delle rispettive pene.
Il motivo di questa scelta dipende dallโitinerario storico che ha portato allโaffermazione di tale principio.
Il principio di legalitร viene comunemente espresso attraverso il
broccardo latino โnullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, certa et previaโ; tuttavia ciรฒ non deve indurre a credere che esso tragga origine dal diritto romano, il quale ammetteva lโapplicazione analogica della legge penale, consentendo al giudice di punire โad exemplum legisโ[48]. Tale celebre formula latina che, sintetizza il principio di legalitร , fu invece enunciata nellโ โ800 dal famoso penalista Anselm vonFeuerbach.
Comunemente si fa riferimento alla Magna Charta libertatum, che re Giovanni Senza Terra concesse nel 1215 agli inglesi, come
allโavvenimento storico cui si collega lโorigine del principio di legalitร .
Il principio di legalitร nasce invece nel periodo illuministico. Durante il Settecento infatti si sviluppa lโesigenza di eliminare gli arbitrii e i soprusi dello Stato Assoluto e di vincolare lโoperato del giudice alla legge che, per definizione, veniva considerata giusta.
Attraverso il divieto per il potere esecutivo di emanare norme penali e per il potere giudiziario di ricorrere, per le proprie decisioni, a fonti extra-legali, si garantiva al cittadino la libertร contro ogni possibile limitazione.
Lโidea della necessaria garanzia della libertร del cittadino venne
affermata con forza in riferimento al diritto penale.
Il suo sviluppo si deve soprattutto a due famosi filosofi illuministi: Montesquieu e Beccaria. Il primo, nella sua opera piรน celebre: โLo spirito delle leggiโ, affermรฒ la sua altrettanto celebre teoria della separazione dei poteri: secondo Montesquieu, se il fine dello Stato รจ quello di assicurare la libertร , รจ necessario che i poteri pubblici siano tre e siano tra loro distinti, poichรฉ, se fossero concentrati in capo al medesimo soggetto, si aprirebbe la strada allโarbitrio: โQuando il potere di legiferare e quello di dare esecuzione alle leggi sono riuniti nella stessa persona o nello stesso organo dello Stato, non esisterebbe libertร , perchรฉ si puรฒ temere che lo stesso monarca o lo stesso Senato creino leggi tiranniche per tirannicamente eseguirleโ[49].
La necessitร della separazione del potere legislativo sia dal potere esecutivo, che da quello giudiziario รจ appunto avvertita dal filosofo illuminista soprattutto in riferimento alla libertร del cittadino in campo penale: โTutto sarebbe perduto se lo stesso uomo, o lo stesso corpo di maggiorenti, o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le decisioni pubbliche e quello di giudicare i criminiโ[50].
Il principio di legalitร , che รจ dunque in Montesquieu il portato di una nuova visione costituzionale dello Stato, culminante nella teoria della separazione dei poteri, รจ invece in Beccaria il risultato di unโosservazione immediata e diretta del sistema penale.
Il tema dominante che emerge dalla sua opera โDei delitti e delle
peneโ, รจ rappresentato dallโesigenza di una assoluta e inderogabile legalitร nel diritto penale: โle sole leggi possono decretar le pene su i delittiโ[51].
Inoltre il monopolio del legislatore deve, secondo lโautore, spaziare dappertutto: non solo nessun reato e nessuna pena possono essere sanciti al di fuori della legge, ma รจ alla legge che spetta il compito di disciplinare i casi che giustifichino la carcerazione preventiva e gli indizi che possono assumere il valore di prova[52].
La legge รจ, per Beccaria, lo strumento piรน idoneo a disciplinare il diritto penale in quanto รจ espressione della volontร popolare: โil diritto di punire non puรฒ risiedere che presso il legislatore che rappresenta tutta la societร unita per contratto socialeโ[53].
Le idee illuministiche, portate avanti da Montesquieu e Beccaria,
furono per la prima volta riconosciute nella Dichiarazione dei diritti dellโuomo e del cittadino del 1789 la quale allโart. 7 afferma che โNessun uomo potrร essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge e secondo le forme da essa prescritteโ.
Adeguare la normazione penale al principio di legalitร cosรฌ interpretato rappresenta, una prima fondamentale indicazione ricavabile dalla Carta costituzionale per il diritto penale del terzo millennio, dal cui accoglimento deriverebbe un significativo potenziamento delle garanzie individuali di fronte alla potestร punitiva dello Stato.
ร vero per la legge formale, e soltanto per laย legge formale, che ogni limitazione delle libertร individuali stabilita dalla legge si traduce โin una sorta di autolimitazione indirettamente consentita dai diretti interessati a mezzo dei loro rappresentantiโ[54].ย Per cui appare dubbio il principio di legalitร sia stato sino ad oggi mutilato, nel nostro ordinamento,ย di questa sua essenziale componente; e ciรฒ con lโavallo della maggioranza della dottrina[55] e della stessa Corte costituzionale, che non ha tratto dallโaffermazione di principio sopra citata le conseguenze doverose: sรฌ che la proposta interpretativa che qui si avanza puรฒ suonare radicale, se non eversiva.
Quanto al decreto-legge, occorre poi sottolineare che in caso di mancata conversione da parte del Parlamento non tutti gli effetti di un decreto-legge che preveda una nuova incriminazione o che inasprisca il trattamento sanzionatorio di un reato preesistente si prestano ad essere travolti fin dallโinizio, secondo il disposto dell’art. 77 comma 3 Cost.: sono irreversibili, infatti, gli effetti prodotti sulla libertร personale[56], allorchรฉ, prima della decadenza del decreto, ad esempio, sia stata adottata una misura cautelare restrittiva della libertร personale o si sia proceduto allโarresto inย flagranza dell’autore del reato. Scelte punitive operate dal Governo, e mai fatte proprie dal Parlamento, possono dunque produrre effetti indelebili sui diritti fondamentali del cittadino[57].
Tuttavia la Corte Costituzionale con la sentenza del 1996 ha fortemente incentivato il ricorso, anche in materia penale, allo strumento della legge-delega, con la conseguenza che il potere esecutivo conserva tuttora un ruolo centrale nella produzione delle norme penali. In luogo del decreto-legge, domina oggi tra le fonti delle norme penali non la legge formale, bensรฌ il decreto legislativo.
Orbene,ย una delega legislativa improntata a โrigore, analiticitร e chiarezzaโ varrebbe a far salve le esigenze sostanziali sottese alla riserva di legge in materia penale.
Tuttavia contro questa tesi parla innanzitutto la costante prassi delle deleghe legislative[58]: emblematiche le deleghe al Governo per lโattuazione di direttive comunitarie[59], spesso relative a materie del tutto eterogenee, nelle quali si rimette costantemente al Governo il compito di vagliare se sia o meno necessario il ricorso alla sanzione penale, nulla si dice circa i fatti da sanzionare penalmente, si fornisce soltanto qualche indicazione circa i beni che possono formare oggetto di tutela, solo eccezionalmente si enunciano vaghi criteri-guida per la scelta del tipo delle sanzioni, lasciando comunque alla libera discrezionalitร del Governo la fissazione del loro ammontare.
Dโaltra parte, si tratta, di ostacoli insuperabili connaturati alla delega in materia penale: anche un testo di legge-delega redatto con grande scrupolo di analiticitร e precisione – come lo โSchema di delega legislativa per lโemanazione di un nuovo codice penaleโ, presentato nel 1992[60] – non ha potuto fare a meno di attribuire al Governo fondamentali scelte politico-criminali[61], in relazione sia alla `parte generale (ad esempio in tema di dolo, di colpa, di causalitร , di concorso di persone, etc.), sia alla parte speciale, dove le singole figure di reato sono spesso designate con il solo nomen iuris, mentre รจ del tutto eccezionale che si precisi il tipo ย di pena che dovrร essere comminato.
Si aggiunga che sempre piรน spesso le leggi-delega conferiscono al Governo il potere diย emanare disposizioni integrative e correttive della disciplina inizialmente dettata[62], nel solo rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella delega.
Questa facoltร , talora protratta per diversi anni attraverso proroghe successive, accentua lo squilibrio tra i poteri dello Stato: realizza unโespropriazione permanente della funzione legislativa a favore del Governo, in radicale contrasto, nella materia penale con lโart. 25 comma 2 Cost.
Come affermato dalla dottrina maggioritaria prendere sul serio il principio di legalitร , nei futuri sviluppi della nostra legislazione penale, dovrebbe significare dunque, fra lโaltro, rinunciare sia al decreto-legge, sia al decreto legislativo quali fonti di norme incriminatrici.
Solo a questa condizione potrร dirsi davvero rispettato, a garanzia delle libertร individuali, il monopolio del legislatore nelle scelte politico-criminali.
Un altro punto non meno importante sempre in tema di riserva di legge in materia penale concerne il fatto che il senso piรน pregnante della garanzia apprestata dalla riserva di legge nei confronti del c.d. โpotere punitivoโ non รจ solo quello della libertร che all’individuo viene dalla possibilitร di regolare il proprio comportamento su una previa regola generale e astratta, ma รจ anche soprattutto quello derivante dalla democraticitร che appunto nella legge si incarna come migliore sistema possibile delle decisioni politiche. ย La โcrisiโ della riserva di legge consegue ad una crescente incapacitร della legge di dispiegare oggi il suo ruolo di garanzia su entrambi i piani. ย Ci si muove qui sul piano della c.d. โqualitร โ della legge e della legislazione, cosรฌ pregiudicata dalla produzione quantitativamente inflazionistica e qualitativamente confusa da rendere nulla piรน che una finzione appunto la possibilitร per il cittadino di โregolareโ il proprio comportamento sulla conoscenza previa di una norma sufficientemente chiara.
Dunque individuata la ratio ed accertate le tipologie di atti normativi idonei a soddisfare il carattere assoluto della riserva di legge, รจ il momento di tracciare i limiti dellโoggetto della disciplina riservata alla potestร normativa del legislatore. Si ritiene che la legge debba specificare oltre alla fattispecie criminosa anche ogni specie di conseguenza sanzionatoria che dia concretezza alla punizione e cioรจ le pene principali, quelle accessorie, gli altri effetti penali della condanna, le condizioni obiettive di punibilitร , le cause di esclusione della punibilitร , le cause di estinzione del reato e della pena e la determinazione del tipo e dei limiti edittali della pena.
Secondo una parte della dottrina non sarebbero โcoperteโ dalla riserva di legge le norme che prevedono le cause di giustificazione che escludono la contrarietร della condotta altrimenti penalmente rilevante, considerando tali scriminanti dei โfatti giuridici autonomiโ previsti da norme di liceitร dellโintero ordinamento, non strettamente penali e dunque estranee alla relativa disciplina costituzionale. Il regime della riserva assoluta si estende anche alle regole che hanno funzione modificativa o estintiva dellโillecito o dei suoi effetti giuridici[63]. Stabilito che la legge debba individuare tanto la fattispecie criminale quanto ogni tipo di conseguenza sanzionatoria ad essa ricollegabile, ci si chiede se il legislatore possa, ed in caso affermativo in quali ipotesi, rinviare ad un atto normativo secondario per lโintegrazione della norma penale. Ci si domanda insomma se la riserva di cui allโart. 25 Cost. debba essere necessariamente intesa in modo โrigidamente assolutoโ, ovvero se sia configurabile come una riserva โtendenzialmente assolutaโ o addirittura relativa, tesi, questโultima, che in passato รจ stata largamente sostenuta dalla dottrina ed anche della giurisprudenza costituzionale e che ancora oggi pone spunti di riflessione.
Con sensibilitร principalmente volta allโesigenza pratica di conservare quei settori dellโordinamento penale costituiti, precedentemente allโentrata in vigore della Costituzione, da fattispecie integrate da fonti normative secondarie e pertanto a rischio di illegittimitร costituzionale a fronte di una riserva assoluta di legge, la dottrina e la Corte costituzionale hanno sostenuto, soprattutto in passato, diverse teorie favorevoli al carattere relativo della riserva.
La giurisprudenza costituzionale, dopo aver, in un primo momento adottato il criterio della โpresupposizioneโ secondo il quale la norma secondaria cui la legge rinvia non rileverebbe quale fonte integratrice del precetto penale, bensรฌ come mero presupposto di fatto per la sua applicabilitร si รจ andata consolidando con il ricorso alla teoria della sufficiente predeterminazione della fattispecie di fonte legale.
Secondo tale criterio la riserva sarebbe rispettata quando sia una legge, anche se extrapenale, a indicare, in ordine al momento precettivo della norma, con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dellโautoritร non legislativa, alla cui trasgressione deve seguire la sanzione, che a sua volta, dovrร necessariamente essere stabilita da una legge[64].
Strutturalmente connessa al tema dei rapporti intercorrenti tra legge penale e fonti normative secondarie, รจ la questione delle cosรฌ dette norme penali in bianco.
La dottrina maggioritaria ritiene che norme penali in bianco siano quelle disposizioni il cui precetto, al contrario della sanzione che viene specificata, รจ formulato genericamente e deve essere completato da altre fonti sublegislative ovvero รจ del tutto assente e contenuto in altre norme di grado pari o inferiore.
Ora, se il precetto, o la specificazione dello stesso, รจ contenuto in regole giร entrate in vigore al momento in cui รจ prodotta la disposizione penale in bianco che ricollega la sanzione in essa contenuta alla violazione di quelle regole, il principio della riserva di legge รจ rispettato. In questo caso, infatti, il legislatore, quando predispone il rinvio, conosce giร le norme che ne costituiscono lโoggetto; la scelta del comportamento criminale, dunque, rimane sostanzialmente nelle mani legislatore.
Sorgono, invece, fondati dubbi di legittimitร costituzionale della norma penale in bianco che operi un rinvio a regolamenti o provvedimenti dellโautoritร amministrativa futuri. In questa ipotesi sarebbe lโatto normativo di fonte sublegislativa ad individuare in concreto la condotta criminale della norma, violando cosรฌ il precetto costituzionale contenuto nellโart. 25 II cost.
Si ritiene peraltro che non si possa parlare di norma penale in bianco quando essa rinvii a singole prescrizioni concrete ed individuali, di volta in volta emanate dallโautoritร competente perchรจ esse, non avendo carattere generale ed astratto, non svolgerebbero alcun ruolo precettivo nella descrizione dellโillecito[65].
[1] Sul punto cfr. G. Zanobini, La potestร regolamentare e le norme della costituzione, in Scritti vari di diritto pubblico, Milano 1955, p. 415; P. Gasparri, Il sistema costituzionale delle fonti normative e i provvedimenti dei comitati prezzi, in Giur. cost., 1958, p. 1958, p. 388, ma tale ipotesi secondo lโespressione del A. Berliri, Appunti sul fondamento e sul contenuto dellโart. 23 della Costituzione, in Studi per A. D. Giannini, Milano 1961, p. 179, esula dalla nozione tecnica di riserva: in questo senso, fra lโaltro si รจ pronunciata anche la corte costituzionali con la sentenza n. 134 del 1963 p. 1492, e in dottrina, da ultimo, F. Modugno, Lโinvaliditร della legge, Milano 1970, p. 166.
[2] V. per esempio, C. Mortati, La costituzione di Weimar, Firenze 1946, p. 51, C. Amorth La costituzione italiana, Milano 1948, p. 57; D. Motzo e Piras, Espropriazione e pubblica utilitร , in Giur. cost. 1959, p. 160, M. Mazziotti, Studi sulla potestร legislativa delle regioni, Milano 1961, p. 149, M. Gallo, La legge penale (appunti delle lezioni, anno accademico 1962-1963) Torino 1963, p. 21-23, A. Miccio, Lavoro e utilitร sociale nella costituzione italiana, Milano 1967, p. 52, I. Faso, La libertร di domicilio, Milano 1968, p. 13, G. Amato, Individuo e autoritร nella disciplina della libertร personale, Milano 1967, p. 370.
[3] A. Berliri, Il soggetto privato, cit., pag. 231. Alla stregua di tale preยญmessa sembrerebbe che questo autore, di cui alle note 17 e 19 si riportano piรน recenti opinioni, avrebbe dovuto dare un giudizio sostanzialmente negaยญtivo, dal punto di vista della garanzia, della riserva di legge nel nostro ordiยญnamento, dato il largo uso che ne ha fatto il costituente: ma ciรฒ non accade, perchรจ egli, stranamente, afferma che la nostra costituzione fa un parco uso della riserva nella materia delle libertร civili (op. cit., pag. 232).
[4] V., al riguardo, le osservazioni di M. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano 1966, pag. 159.
[5] Pet P. Virga Diritto costituzionale, Milano 1975 era compito del solo legislatore l’attuazione e la traduzione dei principi costituzionali nell’ordinamento giuridico dello Stato, salve le eccezioni di โpositivizzazioneโ della norma costituzionaยญle, in cui la stessa particolaritร della disciplina da questa dettata manifestava la presenza di norme immediatamente applicabili; ad es.: art. 13.
[6] V. Crisafulli,ย Appunti di diritto costituzionale : la Corte costituzionale, Roma 1967.
[7] V. Crisafulli,ย Appunti di diritto costituzionale, p. 81.
[8] Cfr. artt. 16 comma 1, 21 comma 5, 33 comma 2, 128: la generalitร costituisce qui uno specifico vincolo contenutistico.
[9] In genere, con rinvio non ricettizio: cfr. ad es. lโart. 10 comma 2.
[10] Legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali: art. 80; legge di approvazione del bilancio: art. 81 commi 1-3; legge di approvazione degli statuti regionali ordinari: art. 123 cost.
[11] V. Crisafulli, Le fonti normative, Padova 1976; E. Spagna Musso, Studi di diritto costituzionale,ย Napoli 1966
[12] Ad es. le leggi ex art. 8 comma 3: queยญste sono leggi ordinarie come tutte le altre, nel senso che possono abroยญgare le leggi anteriori incompatibili, ma non la costituzione; d’altra parยญte non possono essere abrogate da leggi successive ordinarie che non siaยญno conformi alle intese: soltanto una legge di revisione costituzionale potrebbe modificare le leggi aventi le particolaritร dell’art. 8 comma 3. Lo stesso discorso si puรฒ fare in relazione alle norme che regolano la condizione giuridica dello straniero in base all’art. 10 comma 2.
[13] Cfr., ad es., le leggi necessariamente generali, la cui forยญza attiva sarebbe inferiore a quella delle leggi ordinarie, essendo loro precluso di innovare l’ordinamento con la statuizione di prescrizioni speciali; mentre al tempo stesso la loro forza passiva sarebbe potenziata, per il fatto stesso che le leggi successive ordinarie non generali non potrebbero intervenire in quella materia.
[14] E. Spagna Musso,ย Diritto costituzionale, Padova, 1992.
[15] V. artt. 54, 4ยฐ c. st. Sard.; 50, 3ยฐ c. st. V. d’A.; 104 st. T.A.A.; 63, :2ยฐ c. st. F.V.G.
[16] A.M. Sandulli, Diritto costituzionale, Napoli 1990; C. Esposito, Diritto costituzionale repubblicano, Napoli 1999.
[17] Denominato dal Sandulli valore e dallโEsposito forza di legge.
[18] R. Bin pitruzzella, ย Diritto costituzionale, Torino 2006 pag. 315.
[19] L. Paladin, Diritto costituzionale, Cedam, 2000, pag. 412.
[20] Ma, ad un piรน attento esame, la stessa categoria delle riserve rinforzate si rivela scientificamente inattendibile. Se pur รจ vero, infatti, che numerose riserve di legge sono accompagnate, nel testo costituzioยญnale, da prescrizioni circa il contenuto della disciplina da adottareย questa circostanza non appare in grado di modificare la struttura della riserva di legge. In realtร , se si considera che la legge รจ normalmente sottoposta a molteplici limiti di carattere sostantivo, anche lร dove la costituzione sembra affidarle la piena disciplina della materia, la semplice circostanza che tali limiti siano indicati direttamente nella stessa disposizione che prevede la riserva ovvero in altra disposizioneย costituzionale non puรฒ assumere rilievo decisivo.
[21] Ed invero, la dottrina si รจ soffermata ad analizzare il meccanismo che consentirebbe lโingresso ad una fonte di diritto secondaria, laddove, chiaramente, la Costituzione ponga una riserva di legge. Secondo alcuni i regolamenti in materia tributaria, previamente โautorizzatiโ dal legislatore, dovrebbero limitarsi a dare semplice attuazione alla disciplina posta dalla legge.ย Cfr A. Berliri Appunti sul fondamento e il contenuto dellโart. 23 della Costituzione in Studi per A.P. Giannini, Milano, 1961, 171 ss., C. Amato, Rapporti, op. cit. 127 e segg. Secondo parte prevalente della dottrina, invece, la natura relativa della riserva di legge comporterebbe la possibilitร di integrare, con delle fonti di grado inferiore, la disciplina legislativa. Benchรฉ, comunque, nella pratica trovino applicazione tanto i regolamenti delegati (o autorizzati) quanto quelli posti ad integrazione di una disciplina legislativa, รจ stato rilevato come la distinzione, posta a livello teorico, si scontri, di fatto, con le difficoltร insite nel voler delineare a tutti i costi i contorni di due concetti tanto effimeri quanto quelli di โintegrazioneโ ed โattuazioneโ. A. Meloncelli, La โdelegificazioneโ ex art. 17, comma 2, L. n. 400/1988 in Atti del convegno di Salerno โIl nuovo accertamento tributario tra teoria e processoโ, tenutosi presso lโUniversitร di Salerno il 20-21 maggio 1994, a cura di Preziosi, Roma โ Milano, 1996. Richiamando lโorientamento dottrinale prevalente si deve peraltro precisare che, sebbene i regolamenti abbiano la possibilitร di integrare la legislazione tributaria, essi, comunque, rimangono legati a questa da un vincolo di subordinazione. Si deve ricordare, inoltre, come un punto saliente della possibilitร di integrare la disciplina legislativa in materia tributaria sia costituito dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Questo, infatti, rappresenta un aspetto fondamentale, che deve essere tenuto in considerazione in primo luogo dal legislatore chiamato a stabilire i criteri per realizzare unโequa ripartizione delle spese pubbliche, e poi, successivamente, anche in fase di attuazione o integrazione della norma tributaria.
[22]ย Mentre la giurisprudenza della corte si รจ avvalsa normalmente di un criterio lessicale, distinguendo le diverse riserve in base allโespressione con la quale nel testo costituzionaยญle veniva operato il rinvio alla leggeย la dottrina, salvo alcune eccezioni, non รจ generalmente andata piรน in lร di una passiva accettazione delle conclusioni della giurisprudenza della corte o di una genรจrica critica dellโempirismo sotteso alla distinzione tra riserve assolute e relative, e dei criteri adoperati.
Tuttavia, รจ probabilmente la stessa distinzione che, solleva dubbi circa il suo fondamento.
[23] R. Bin-pitruzzella, ย Diritto costituzionale, cit. pag. 317.
[24] R. Bin-pitruzzella, ย Diritto costituzionale, cit. pag. 319.
[25] A. Amato-Barbera, Manuale di diritto pubblico, Il Mulino, 1997.
[26] Come deriverebbe, dagli artt. 128 e 27 nei confronti delle riserve previste, rispettivamente, dagli artt. 23 e 25, 2ยฐ c., cost.: la garanzia delle autonomie locali, nel primo caso, la necessitร dellโadeguamento della pena alla personalitร del reo, nel secondo, consentirebbero al legislatore di devolvere una parte delle scelte caratterizzanti lโimposizione tributaria e lโirrogazione delle sanzioni penali, rispettivamente, agli enti locali ed al giudice.
[27] Infatti, non รจ solo in capo agli enti locali territoriali di cui allโrt. 128 che la potestร impositiva ex art. 23 risulta dotata di un elevato margine di discrezionalitร ; nรจ รจ solo lโadeguamento delle pene, da parte del giudice, alla personalitร del reo lโunica ragione di attenuazione della riserva ex art. 25, 2ยฐ c.).
[28] E. Tosato, Liberta e autonomie nella Costituzione, Milano, 1982.
[29] La migliore dottrina afferma che la ratio dellโattribuzione in via esclusiva al legislatore ordinario della potestร normativa in materia penale vada ricercata nella peculiare struttura del procedimento legislativo e nel particolare regime dellโatto legislativo.
Nellโattuale momento politicoโcostituzionale il procedimento legislativo, seppur con le sue inevitabili imperfezioni, appare lo strumento piรน adeguato a salvaguardare il bene della libertร personale, bene primario dellโindividuo, di cui โsi disponeโ nel diritto penale. Attraverso il procedimento legislativo si consente, tra lโaltro, di tutelare i diritti delle minoranze e delle forze politiche dellโopposizione che partecipano alla formazione della legge e sono poste in condizione di sindacare le scelte di criminalizzazione adottate dalla maggioranza. Lโobiettivo รจ quello di garantire, attraverso questa dialettica, la regolamentazione piรน equilibrata possibile dei diritti fondamentali dei singoli. Vi sono dei casi, tuttavia, in cui il procedimento legislativo non riesce ad assicurare la dialettica parlamentare auspicata (basti pensare allโipotesi di una maggioranza parlamentare schiacciante). In queste ipotesi lโatto legislativo, grazie al suo particolare regime, รจ in grado comunque di garantire i cittadini dai possibili arbitrii del potere legislativo – che nel caso sopra prospettato altri non รจ che la maggioranza – attraverso il controllo da parte della Corte Costituzionale della conformitร della legge ai valori ed ai beni costituzionalmente garantiti, ed il controllo di merito ad opera del referendum popolare abrogativo (art. 75 Cost.). Cfr. A. Pizzorusso, Sui limiti della potestร normativa della Corte costituzionale, anno 1982, A. Pagliaro: Legge penale, principi generali, Enciclopedia del diritto, vol. XIII, Milano, 1973, G. Zagrebelsky, Diritto costituzionale- Il sistema delle fonti, Torino, 1987.
[30] C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, Milano 1998.
[31] Cfr. gli statuti regionali speciali e la l. costituzionale n. 1 del 1953 in relazione alla L n. 87 del 195 3 ed all’art. 137, lo comma, cost.
[32] V. Crisafulli, Le fonti normative, Padova 1976.
[33] G. Amato, La costituente italiana : aspetti del sistema costituzionale, Milano 1984.
[34] C. Mortati, Problemi di diritto pubblico nellโattuale esperienza costituzionale repubblicana: raccolta di scritti, Milano 1950.
[35] Contra, A. Pace, Potere costituente, rigiditร costituzionale, autovincoli legislativi, Padova 2002.
[36] Sul principio di imparzialitร รจ obbligatorio il riferimento al sempre attuale B. Allegretti, Lโimparzialitร amministrativa, Milano 1965.
[37] L’assimilazione fra imparzialitร e legalitร , oltre ad essere frequente in dottrina (si vedano in proposito gli Autori citati alla nota 3), trova spazio a volte anche in giurisprudenza (come dimostrano Cons. St., sez. VI, 6 giugno 1984 n. 365, in questa Rivista, 1984, 1218; Cons. St., ad. gen., 22 luglio 1993 n. 59, in Cons. St., 1994, I, 640; Cons. St., sez. V, 26 settembre 1995 n. 1366, in questa Rivista, 1995, 1906).
[38] La questione dei rapporti fra il principio di legalitร e quello di tipicitร (se di inclusione del secondo nel primo o viceversa, ovvero se di reciproca complementaritร ) meriterebbe una disanima dettagliata che tuttavia non รจ possibile in questa sede: per un approfondimento del tema di rinvia ancora a N. Bassi, Principio di legalitร e poteri amministrativi impliciti, Milano, 2001, p.ย 249 ss. e 384 ss.
[39] Un tentativo di dimostrazione in tale senso รจ stato operato in N. Bassi, Principio di legalitร , cit., 114 ss..
[40] N. Bassi, Principio di legalitร , cit., 101 ss..
[41] Esemplare in questo senso รจ stata lโesperienza statunitense (per maggiori riferimenti: N. Bassi, Principio di legalitร , cit., 35 ss.).
[42] Riferimenti in proposito sono forniti, in tempi recenti, da B. Conforti, Diritto internazionale, Napoli 2006, 103 ss.
[43] Per una disamina piรน dettagliata delle quali si veda N. Bassi, Principio di legalitร , cit., rispettivamente 85 ss. e 49 ss..
[44] Il riferimento รจ soprattutto a F. Satta, Principio di legalitร e pubblica amministrazione nello Stato democratico, Padova 1969, p. 274 ss., ove si osserva che โsalvo espresso divieto della legge, la pubblica amministrazione puรฒ sempre adottare gli strumenti piรน idonei per conseguire i fini ad essa imposti dalla leggeโ: e non sembra un caso che si tratti di un Autore che (come anticipato nella nota 3) tende a fornire una lettura riduttiva del principio di legalitร .
[45] N. Bassi, Principio di legalitร , cit., 419 ss..
[46] G. Fiandaca-musco, Diritto penale, parte generale, Bologna, 2007 pag. 47.
[47] La riserva di cui allโart. 25 IIยฐ comma Cost., riconosce, la legge come unica fonte del diritto penale nel nostro ordinamento. La legge รจ lโatto normativo che piรน di ogni altro garantisce la tutela dei i beni fondamentali dei cittadini, anche dai possibili arbitrii del legislatore, attraverso dapprima il vaglio parlamentare โ delle minoranze โ e successivamente attraverso il sindacato di legittimitร della Corte Costituzionale e di merito ad opera del referendum abrogativo. Se quella appena individuata รจ la ratio del precetto costituzionale contenuto nellโart. 25 IIยฐ comma, e se i beni protetti dalla riserva sono i beni fondamentali della persona, si deve necessariamente concludere in favore del carattere assoluto della riserva di legge. In concreto, dunque, il legislatore non potrebbe, in alcun caso, rinviare ad atti diversi dalla legge lโintegrazione delle fattispecie penalmente rilevanti.
Occorre, a questo punto, individuare quali siano gli atti normativi idonei a soddisfare il carattere assoluto della riserva.
[48] F. Antolisei, ย Manuale di diritto penale, Milano 2003, p. 66.
[49] A. Montesquieu, De lโEsprit de Lois, Paris 1748.
[50] A. Montesquieu, De lโEsprit de Lois, 1748.
[51] Beccaria, Dei delitti e delle pene, Parigi 1766.
[52] A. Delitalia, Cesare Beccaria e il problema penale, in Riv. ital. dir. proc. penale, 1964, pag. 967.
[53] C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1766.
[54] Cosรฌ Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, cit., p. 61
[55] Cfr., fra le voci piรน autorevoli, A. Vassalli, voce Nullum crimen, nulla poena sine lege, in Dig. pen., vol. VII, 1994, p. 310, B. Marini: voce Nullum crimen, nulla poena sine lege, Enciclopedia del diritto, vol. XIII, Milano, 1973. nonchรฉ, nella manualistica, G. Contento, Corso di diritto penale, vol. I, 2006, p. 36 s.; C. Fiore, Diritto penale, pt. gen., vol. I, Napoli 1993, p. 64 s.; F. Mantovani, Diritto penale, pt. gen.,Padova 2007 ed., 1992, p. 90 s.; Padovani, Diritto penale, pt. gen., 4ยช ed., 1998, p. 20 ss.; A. Pagliaro, Principi di diritto penale, pt. gen., 6ยช ed., 1998, p. 42 s.
[56] Cfr. A. Palazzo, voce Legge penale, in Dig. pen., vol. VII, 1993.
[57] Eโ pacifico, inoltre, che anche i decreti legislativi (ex art.. 76 Cost e 77 I comma) e i decreti legge (ex art. 77 commi 2 e 3 Cost) siano ammissibili come fonti del diritto penale.
Entrambi, infatti, oltre ad avere forza e valore legge sono soggetti al sindacato di legittimitร della Corte Costituzionale ed allโeventuale referendum abrogativo, soddisfacendo evidentemente a pieno la ratio della riserva di legge. Inoltre tanto i decreti legislativi, quanto i decreti legge sono sottoposti al vaglio, rispettivamente preventivo e successivo, del plenum dellโAssemblea parlamentare. Per quanto riguarda i decreti legislativi, infatti, รจ lo stesso Parlamento che determina i principi ed i criteri direttivi che il governo dovrร rispettare nella redazione del decreto. I decreti legge invece, che possono essere adottati solo in casi straordinari di necessitร e di urgenza, devono essere convertiti in legge ordinaria entro 60 gg dalla loro pubblicazione ed in caso di mancata conversione perdono efficacia sin dallโinizio. La dottrina รจ unanime, inoltre, nel negare la legittimazione delle regioni a statuire in materia penale. Gli argomenti maggiormente probanti, a sostegno di tale opinione, sono quello delle inderogabili condizioni di uguaglianza in tema di libertร personale (art. 3 Cost), nonchรฉ il divieto posto alle regioni dallโart. 120 2ยฐ e 3ยฐ comma Cost di adottare provvedimenti che ostacolino o limitino lโesercizio, da parte dei cittadini, di diritti fondamentali.
[58] Cfr. Marinucci, Gestione di impresa e pubblica amministrazione: nuovi e vecchi profili penalistici, in questa Riv. pen e proc. pen, 1988, p. 430, nt. 11
[59] A proposito della l. 19 febbraio 1982, n. 142, con la quale il Parlamento delegava al Governo l’attuazione di ben 97 direttive comunitarie, cfr. A. Mucciarelli, La normativa sullo smaltimento dei rifiuti, dei policlorodifenili e dei rifiuti tossici e nocivi e i suoi rapporti con la normativa sull’inquinamento idrico, in LP, 1983, p. 577 ss
[60] Il testo del Progetto รจ pubblicato in Indice pen., 1992, p. 579 ss
[61] Per una critica al Progetto in questa prospettiva, cfr. F. Angioni, Le norme definitorie e il Progetto di legge delega per un nuovo codice penale, in A. Canestrari (a cura di), Il diritto penale alla svolta di fine millennio, 1998, p. 192 ss
[62] Per un’analisi critica di questa tendenza delle deleghe legislative a partire dagli anni settanta, cfr. per tutti C. Cartabia, I decreti legislativi “integrativi e correttivi”: il paradosso dell’effettivitร , in Rass. parlam., 1997, p. 45 ss
[63] Non potrebbe essere diversamente: se i fatti costitutivi di illeciti penali e le relative conseguenze devono essere previsti da regole ordinarie, qualsiasi effetto modificativo o estintivo, del fatto o della sanzione, non puรฒ essere stabilito a mezzo di regola secondaria .Se cosรฌ fosse si verrebbe ad ammettere che ciรฒ che la legge dispone ed รจ garantito dalla riserva sarebbe derogabile o modificabile da norme di grado inferiore; conclusione questa inammissibile tanto in considerazione della ratio della riserva, quanto in base al principio della gerarchia delle fonti.
[64] Nel rispetto di tale principio il legislatore penale puรฒ, dunque, delegare ad una fonte normativa secondaria lโintegrazione o la specificazione di elementi di fattispecie giร esaurientemente espressi dalle scelte valutative contenute nella legge (il legislatore sfrutta spesso la possibilitร di operare rinvii ai regolamenti dellโesecutivo in materie particolarmente tecniche o che richiedano continui aggiornamenti). Viceversa, le leggi โnon possono rimettere ad altre autoritร di determinare in via normativa, a propria scelta, se sanzionare o no certe infrazioni e se sanzionarle in una misura o con certe modalitร piuttosto che diversamenteโ (Corte Cost. sentenza 26/1966).
[65] Secondo alcuni autori la norma penale in bianco non violerebbe il principio di riserva di legge perchรฉ gli atti sublegislativi ai quali si richiama non costituirebbero una fonte integratrice del precetto. Il precetto, infatti, sarebbe contenuto interamente nella disposizione penale non rappresentando altro che lโordine di obbedire allโatto sublegislativo richiamato (teoria della c.d. disobbedienza come tale). Sta di fatto che ove si volesse attribuire alla riserva di legge in materia penale carattere assoluto non si potrebbe non ravvisare lโincostituzionalitร delle norme penali in bianco.
