Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pubblicazioni

Interpello n. 8/2024 reso dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

📘 OGGETTO DELL’INTERPELLO

L’Università di Siena ha chiesto se si possa superare il limite massimo di 35 partecipanti per corso di formazione in materia di salute e sicurezza, previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, nel caso in cui gli insegnamenti universitari — già presenti nei piani di studio — rispettino i contenuti dei corsi di rischio alto ex art. 37 D.Lgs. 81/08, siano destinati a studenti equiparati a lavoratori, e concludano con un esame finale strutturato secondo criteri accademici.


⚖️ QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Art. 37 D.Lgs. 81/2008

Prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione:

  • generale, su concetti di rischio e prevenzione;

  • specifica, in base ai rischi dell’attività e alla mansione;

  • secondo durata, contenuti e modalità definiti da appositi Accordi in Conferenza Stato-Regioni.

2. Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e Accordo 7 luglio 2016

  • L’Allegato A, punto 2 dell’Accordo del 2011 fissa a 35 unità il numero massimo di partecipanti per corso.

  • Il punto 12.8 dell’Accordo 2016 conferma tale limite anche per RSPP/ASPP.

  • Tali limiti si applicano salvo espresse deroghe previste o in presenza di criteri specifici stabiliti da altri Accordi o normative.

3. Interpello n. 2/2024

Già si era esclusa la possibilità di superare il limite dei 35 partecipanti, ribadendo la vigenza dell’Accordo 2016.


🧩 RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

La Commissione:

  • Richiama i limiti di competenza previsti dall’art. 12 del D.Lgs. 81/08: può rispondere solo su questioni generali, non su singole fattispecie o contenuti specifici dei corsi accademici.

  • Non si pronuncia sulla valenza dei percorsi universitari ai fini della formazione obbligatoria, in quanto questione concreta e non astratta.

  • Ribadisce che il numero massimo di 35 partecipanti è vincolante, salvo deroghe previste espressamente in futuro.

  • Richiama il valore cogente dell’Accordo 2016 e del suo Allegato V, che consolida l’orientamento già espresso nell’interpello 2/2024.


🧠 COMMENTO TECNICO-GIURIDICO

✅ Aspetti positivi

  • La Commissione si mantiene coerente con i precedenti interpretativi e con il tenore letterale degli Accordi Stato-Regioni, conferendo certezza giuridica a tutti i soggetti formatori.

  • Sottolinea la necessità di non disapplicare disposizioni pattizie stipulate in sede interistituzionale, fondamentali per la garanzia di efficacia ed uniformità della formazione.

  • Evita di aprire spazi interpretativi potenzialmente pericolosi in materia di salute e sicurezza, dove la standardizzazione è garanzia di qualità.

⚠️ Profili critici e applicativi

  • La risposta non scioglie il nodo sostanziale: se e come gli insegnamenti universitari possano essere riconosciuti equivalenti alla formazione ex art. 37, lasciando il tema in sospeso.

  • Le università che vogliono integrare formazione obbligatoria nei percorsi di studio restano senza un chiaro canale autorizzativo o certificativo, con conseguente rischio di non riconoscimento.

  • La rigidità sul limite numerico dei partecipanti non tiene conto della differente organizzazione logistica e metodologica del mondo universitario, che opera spesso con aule molto più grandi e strumenti didattici avanzati.


📌 CONCLUSIONI OPERATIVE

  • Il limite dei 35 partecipanti per corso di formazione in materia di sicurezza resta obbligatorio e inderogabile allo stato attuale.

  • I corsi universitari destinati a studenti equiparati a lavoratori possono essere valutati equivalenti solo se rispondono integralmente ai requisiti normativi e quantitativi previsti dagli Accordi.

  • Le università interessate dovrebbero:

    • Progettare percorsi formativi distinti, in linea con le disposizioni vigenti;

    • Ottenere eventuale riconoscimento formale da parte degli enti competenti;

    • Attendere nuove disposizioni nell’ambito della revisione generale degli Accordi (prevista dall’art. 37, comma 2, lett. b-bis D.Lgs. 81/08).


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