Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pareri-Interpelli

INTERPELLO N. 8/2014 del 13/03/2014

Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari

Oggetto: art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo allโ€™obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari.

La Federazione Italiana Cronometristi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito allโ€™obbligatorietร  della redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dellโ€™art. 17, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 81/2008 da parte delle โ€œassociazioni periferiche affiliate a questa Federazione, non avente personale dipendente ma che si avvalgono dellโ€™ausilio di volontari nei confronti dei quali puรฒ essere disposto un rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a โ‚ฌ 7.500,00โ€.

Al riguardo va premesso che lโ€™art. 2, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 81/2008 definisce lavoratore la โ€œpersona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unโ€™attivitร  lavorativa nellโ€™ambito dellโ€™organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unโ€™arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiariโ€.

Inoltre il successivo art. 3, comma 12-bis, riporta che โ€œnei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attivitร , spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e allโ€™articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonchรฉ nei confronti di tutti i soggetti di cui allโ€™articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui allโ€™articolo 21 del presente decretoโ€.

Tutto ciรฒ premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attivitร  volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e allโ€™art. 90 della Legge n. 289/2002, sia quello previsto per i lavoratori autonomi di cui allโ€™articolo 2222 del codice civile, per i quali lโ€™art. 3, comma 11, del D.lgs. n. 81/2008 dispone lโ€™applicazione dellโ€™art. 21.

Inoltre, รจ opportuno evidenziare che, lโ€™art. 3 comma 12-bis del decreto in parola, prevede anche che qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro โ€œprestazione nellโ€™ambito di unโ€™organizzazione di un datore di lavoro, questi รจ tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali รจ chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attivitร . Egli รจ altresรฌ tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciรฒ non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attivitร  che si svolgano nellโ€™ambito della medesima organizzazioneโ€.

Restano fermi i principi generali di diritto che impongono al responsabile dellโ€™impianto o dellโ€™associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilitร  – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nellโ€™ambito delle attivitร  di riferimento dellโ€™associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilitร  secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilitร .

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – (Ing. Giuseppe PIEGARI)

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