INTERPELLO N. 8/2014 del 13/03/2014
Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari
Oggetto: art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo allโobbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari.
La Federazione Italiana Cronometristi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito allโobbligatorietร della redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dellโart. 17, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 81/2008 da parte delle โassociazioni periferiche affiliate a questa Federazione, non avente personale dipendente ma che si avvalgono dellโausilio di volontari nei confronti dei quali puรฒ essere disposto un rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a โฌ 7.500,00โ.
Al riguardo va premesso che lโart. 2, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 81/2008 definisce lavoratore la โpersona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unโattivitร lavorativa nellโambito dellโorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unโarte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiariโ.
Inoltre il successivo art. 3, comma 12-bis, riporta che โnei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attivitร , spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e allโarticolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonchรฉ nei confronti di tutti i soggetti di cui allโarticolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui allโarticolo 21 del presente decretoโ.
Tutto ciรฒ premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La Commissione ritiene che il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attivitร volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e allโart. 90 della Legge n. 289/2002, sia quello previsto per i lavoratori autonomi di cui allโarticolo 2222 del codice civile, per i quali lโart. 3, comma 11, del D.lgs. n. 81/2008 dispone lโapplicazione dellโart. 21.
Inoltre, รจ opportuno evidenziare che, lโart. 3 comma 12-bis del decreto in parola, prevede anche che qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro โprestazione nellโambito di unโorganizzazione di un datore di lavoro, questi รจ tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali รจ chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attivitร . Egli รจ altresรฌ tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciรฒ non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attivitร che si svolgano nellโambito della medesima organizzazioneโ.
Restano fermi i principi generali di diritto che impongono al responsabile dellโimpianto o dellโassociazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilitร – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nellโambito delle attivitร di riferimento dellโassociazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilitร secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilitร .
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – (Ing. Giuseppe PIEGARI)
