Interpello n. 7/2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
📘 OGGETTO DELL’INTERPELLO
La Camera di Commercio di Modena ha chiesto chiarimenti circa la scadenza dell’aggiornamento formativo dei preposti alla sicurezza, domandando se, alla luce della L. 215/2021, tale aggiornamento debba avvenire ogni due anni (come prevede il nuovo comma 7-ter dell’art. 37), oppure ogni cinque anni, come indicato nel vigente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
⚖️ QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
1. Art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/2008 (introdotto dalla L. 215/2021)
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Stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei preposti debba:
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essere svolto interamente in presenza;
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avvenire con cadenza almeno biennale;
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essere ripetuto in caso di nuovi o mutati rischi.
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2. Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
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È tuttora formalmente vigente.
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Prevede, per i preposti, un aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore.
3. Circolare INL n. 1/2022
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In assenza del nuovo Accordo, rimane applicabile quello del 2011.
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Le disposizioni della L. 215/2021 sono inefficaci fino all’adozione del nuovo Accordo.
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Conseguentemente, l’inosservanza del nuovo comma 7-ter non è sanzionabile in base al D.Lgs. 758/1994.
4. Interpello n. 6/2024
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Ha già chiarito che le novità del comma 7-ter sono sospese fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo previsto entro il 30 giugno 2022 (ma ancora non adottato).
🧠 ANALISI E COMMENTO GIURIDICO
✅ Interpretazione offerta dalla Commissione
La Commissione, coerentemente con quanto già espresso nell’interpello n. 6/2024:
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Conferma che l’aggiornamento biennale ex art. 37, comma 7-ter non è ancora cogente.
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Stabilisce che, fino all’adozione del nuovo Accordo, resta in vigore l’obbligo quinquennale previsto dall’Accordo del 2011.
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Ribadisce che non si può imporre per via sanzionatoria (né con prescrizione né con sanzioni amministrative) il rispetto dell’aggiornamento biennale.
⚠️ Criticità sistemiche
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La discrepanza tra legge e prassi applicabile genera confusione tra operatori, aziende e formatori.
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Il ritardo nell’adozione del nuovo Accordo vanifica gli effetti della riforma normativa, creando una lacuna applicativa.
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Alcuni enti o aziende, per precauzione, potrebbero adottare comunque la formazione biennale, ma ciò comporta oneri aggiuntivi non obbligatori e possibili disallineamenti tra territori.
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In un sistema normativo come quello della sicurezza sul lavoro, che si fonda sulla chiarezza e uniformità applicativa, tali incertezze minano l’efficacia della tutela preventiva.
📌 CONCLUSIONI OPERATIVE
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Oggi l’unico obbligo vigente per l’aggiornamento dei preposti è:
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ogni 5 anni, come previsto dall’Accordo del 21 dicembre 2011;
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minimo 6 ore, anche se svolto in presenza o a distanza.
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Il nuovo obbligo di aggiornamento biennale in presenza sarà efficace solo dopo l’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni, come previsto dalla riforma normativa (comma 7-ter).
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Aziende e formatori possono, in via prudenziale, adottare standard più stringenti (formazione biennale in presenza), ma non sono giuridicamente vincolati a farlo, né passibili di sanzioni.
🔧 Suggerimenti pratici
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I datori di lavoro dovrebbero comunque monitorare i rischi aziendali: se evolvono, l’aggiornamento formativo può essere anticipato anche prima dei 5 anni.
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È consigliabile documentare in modo puntuale la formazione dei preposti, evidenziando la conformità con l’Accordo 2011.
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