Pubblicazioni

Interpello n. 7/2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

📘 OGGETTO DELL’INTERPELLO

La Camera di Commercio di Modena ha chiesto chiarimenti circa la scadenza dell’aggiornamento formativo dei preposti alla sicurezza, domandando se, alla luce della L. 215/2021, tale aggiornamento debba avvenire ogni due anni (come prevede il nuovo comma 7-ter dell’art. 37), oppure ogni cinque anni, come indicato nel vigente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.


⚖️ QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/2008 (introdotto dalla L. 215/2021)

  • Stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei preposti debba:

    • essere svolto interamente in presenza;

    • avvenire con cadenza almeno biennale;

    • essere ripetuto in caso di nuovi o mutati rischi.

2. Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

  • È tuttora formalmente vigente.

  • Prevede, per i preposti, un aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore.

3. Circolare INL n. 1/2022

  • In assenza del nuovo Accordo, rimane applicabile quello del 2011.

  • Le disposizioni della L. 215/2021 sono inefficaci fino all’adozione del nuovo Accordo.

  • Conseguentemente, l’inosservanza del nuovo comma 7-ter non è sanzionabile in base al D.Lgs. 758/1994.

4. Interpello n. 6/2024

  • Ha già chiarito che le novità del comma 7-ter sono sospese fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo previsto entro il 30 giugno 2022 (ma ancora non adottato).


🧠 ANALISI E COMMENTO GIURIDICO

✅ Interpretazione offerta dalla Commissione

La Commissione, coerentemente con quanto già espresso nell’interpello n. 6/2024:

  • Conferma che l’aggiornamento biennale ex art. 37, comma 7-ter non è ancora cogente.

  • Stabilisce che, fino all’adozione del nuovo Accordo, resta in vigore l’obbligo quinquennale previsto dall’Accordo del 2011.

  • Ribadisce che non si può imporre per via sanzionatoria (né con prescrizione né con sanzioni amministrative) il rispetto dell’aggiornamento biennale.

⚠️ Criticità sistemiche

  • La discrepanza tra legge e prassi applicabile genera confusione tra operatori, aziende e formatori.

  • Il ritardo nell’adozione del nuovo Accordo vanifica gli effetti della riforma normativa, creando una lacuna applicativa.

  • Alcuni enti o aziende, per precauzione, potrebbero adottare comunque la formazione biennale, ma ciò comporta oneri aggiuntivi non obbligatori e possibili disallineamenti tra territori.

  • In un sistema normativo come quello della sicurezza sul lavoro, che si fonda sulla chiarezza e uniformità applicativa, tali incertezze minano l’efficacia della tutela preventiva.


📌 CONCLUSIONI OPERATIVE

  1. Oggi l’unico obbligo vigente per l’aggiornamento dei preposti è:

    • ogni 5 anni, come previsto dall’Accordo del 21 dicembre 2011;

    • minimo 6 ore, anche se svolto in presenza o a distanza.

  2. Il nuovo obbligo di aggiornamento biennale in presenza sarà efficace solo dopo l’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni, come previsto dalla riforma normativa (comma 7-ter).

  3. Aziende e formatori possono, in via prudenziale, adottare standard più stringenti (formazione biennale in presenza), ma non sono giuridicamente vincolati a farlo, né passibili di sanzioni.


🔧 Suggerimenti pratici

  • I datori di lavoro dovrebbero comunque monitorare i rischi aziendali: se evolvono, l’aggiornamento formativo può essere anticipato anche prima dei 5 anni.

  • È consigliabile documentare in modo puntuale la formazione dei preposti, evidenziando la conformità con l’Accordo 2011.


interpello-7-del-21-novembre-2024

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.