Interpello n. 6/2024, con cui la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
📘 OGGETTO DELL’INTERPELLO
L’istanza pone una questione di diritto transitorio: se, in mancanza di un nuovo Accordo Stato-Regioni aggiornato, sia già applicabile il nuovo comma 7-ter dell’art. 37 (introdotto dalla L. 215/2021), che impone:
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una formazione interamente in presenza per i preposti;
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un aggiornamento almeno biennale.
Si contrappongono due tesi:
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TESI A: immediata applicabilità del nuovo comma 7-ter;
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TESI B: vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che prevede un aggiornamento quinquennale.
⚖️ QUADRO NORMATIVO
1. D.Lgs. 81/2008, art. 37
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Comma 2: rinvia a un Accordo Stato-Regioni per definire durata, contenuti, modalità della formazione.
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Comma 7: prevede formazione specifica per preposti e aggiornamento periodico.
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Comma 7-ter (introdotto dalla L. 215/2021): stabilisce che la formazione:
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sia in presenza;
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avvenga almeno ogni 2 anni;
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si ripeta in caso di nuovi o evoluti rischi.
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2. Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011
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Prevede per i preposti un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
3. Circolare INL n. 1/2022
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Chiarisce che fino all’approvazione del nuovo Accordo, si applica l’Accordo 2011.
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Le novità del comma 7-ter non sono cogenti né sanzionabili (non supportano prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 758/1994).
🧠 RISPOSTA DELLA COMMISSIONE E COMMENTO
✅ Posizione ufficiale
La Commissione sposa integralmente la Tesi B:
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Le modifiche introdotte dal comma 7-ter non sono ancora efficaci;
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Fino all’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni, resta pienamente in vigore il sistema previgente.
✅ Valutazione tecnica-giuridica
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Il principio di legalità e certezza del diritto impone che le norme di rinvio necessitano dell’atto attuativo (Accordo) per diventare operative.
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L’art. 37, co. 2 del D.Lgs. 81/08 chiarisce che la formazione obbligatoria deve essere regolata da un Accordo formalmente adottato.
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Il comma 7-ter, non essendo self-executing, non può generare obblighi immediati e sanzionabili in mancanza dell’Accordo.
⚠️ CRITICITÀ E PROFILI APPLICATIVI
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Ambiguità interpretative sul campo: molti enti e formatori applicano già l’aggiornamento biennale “per prudenza”, pur non essendo obbligatorio, generando disallineamento operativo e formale.
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Ritardo del nuovo Accordo Stato-Regioni: la scadenza del 30 giugno 2022 è stata disattesa, ma la vacatio legislativa permane, bloccando l’attuazione di modifiche urgenti per la sicurezza.
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Onere eccessivo per i preposti: l’applicazione anticipata delle novità implicherebbe un aggravio non previsto dalla legge in modo chiaro ed efficace.
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Rischio di contenzioso: in caso di sanzioni fondate su obblighi “non ancora vigenti”, i destinatari potrebbero legittimamente impugnare i provvedimenti.
📌 CONCLUSIONI OPERATIVE
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Ad oggi, l’obbligo per i preposti è:
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aggiornamento ogni 5 anni, come da Accordo Stato-Regioni 2011;
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durata minima 6 ore, modalità anche a distanza consentite.
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Il comma 7-ter e il requisito della formazione biennale in presenza non sono applicabili fino a quando non sarà adottato il nuovo Accordo in Conferenza permanente.
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Gli organi ispettivi non possono contestare né sanzionare la mancata osservanza del comma 7-ter.
🧾 Raccomandazioni pratiche
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Le aziende possono comunque prevedere aggiornamenti biennali volontari, ma non sono tenute a farlo.
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È importante documentare la conformità alla normativa vigente (Accordo 2011).
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I formatori dovrebbero evitare di pubblicizzare il biennio come obbligo, chiarendo che si tratta di una prassi migliorativa, non cogente.
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