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Interpello n. 6/2024, con cui la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

📘 OGGETTO DELL’INTERPELLO

L’istanza pone una questione di diritto transitorio: se, in mancanza di un nuovo Accordo Stato-Regioni aggiornato, sia già applicabile il nuovo comma 7-ter dell’art. 37 (introdotto dalla L. 215/2021), che impone:

  • una formazione interamente in presenza per i preposti;

  • un aggiornamento almeno biennale.

Si contrappongono due tesi:

  • TESI A: immediata applicabilità del nuovo comma 7-ter;

  • TESI B: vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che prevede un aggiornamento quinquennale.


⚖️ QUADRO NORMATIVO

1. D.Lgs. 81/2008, art. 37

  • Comma 2: rinvia a un Accordo Stato-Regioni per definire durata, contenuti, modalità della formazione.

  • Comma 7: prevede formazione specifica per preposti e aggiornamento periodico.

  • Comma 7-ter (introdotto dalla L. 215/2021): stabilisce che la formazione:

    • sia in presenza;

    • avvenga almeno ogni 2 anni;

    • si ripeta in caso di nuovi o evoluti rischi.

2. Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011

  • Prevede per i preposti un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.

3. Circolare INL n. 1/2022

  • Chiarisce che fino all’approvazione del nuovo Accordo, si applica l’Accordo 2011.

  • Le novità del comma 7-ter non sono cogenti né sanzionabili (non supportano prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 758/1994).


🧠 RISPOSTA DELLA COMMISSIONE E COMMENTO

✅ Posizione ufficiale

La Commissione sposa integralmente la Tesi B:

  • Le modifiche introdotte dal comma 7-ter non sono ancora efficaci;

  • Fino all’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni, resta pienamente in vigore il sistema previgente.

✅ Valutazione tecnica-giuridica

  • Il principio di legalità e certezza del diritto impone che le norme di rinvio necessitano dell’atto attuativo (Accordo) per diventare operative.

  • L’art. 37, co. 2 del D.Lgs. 81/08 chiarisce che la formazione obbligatoria deve essere regolata da un Accordo formalmente adottato.

  • Il comma 7-ter, non essendo self-executing, non può generare obblighi immediati e sanzionabili in mancanza dell’Accordo.


⚠️ CRITICITÀ E PROFILI APPLICATIVI

  1. Ambiguità interpretative sul campo: molti enti e formatori applicano già l’aggiornamento biennale “per prudenza”, pur non essendo obbligatorio, generando disallineamento operativo e formale.

  2. Ritardo del nuovo Accordo Stato-Regioni: la scadenza del 30 giugno 2022 è stata disattesa, ma la vacatio legislativa permane, bloccando l’attuazione di modifiche urgenti per la sicurezza.

  3. Onere eccessivo per i preposti: l’applicazione anticipata delle novità implicherebbe un aggravio non previsto dalla legge in modo chiaro ed efficace.

  4. Rischio di contenzioso: in caso di sanzioni fondate su obblighi “non ancora vigenti”, i destinatari potrebbero legittimamente impugnare i provvedimenti.


📌 CONCLUSIONI OPERATIVE

  • Ad oggi, l’obbligo per i preposti è:

    • aggiornamento ogni 5 anni, come da Accordo Stato-Regioni 2011;

    • durata minima 6 ore, modalità anche a distanza consentite.

  • Il comma 7-ter e il requisito della formazione biennale in presenza non sono applicabili fino a quando non sarà adottato il nuovo Accordo in Conferenza permanente.

  • Gli organi ispettivi non possono contestare né sanzionare la mancata osservanza del comma 7-ter.


🧾 Raccomandazioni pratiche

  • Le aziende possono comunque prevedere aggiornamenti biennali volontari, ma non sono tenute a farlo.

  • È importante documentare la conformità alla normativa vigente (Accordo 2011).

  • I formatori dovrebbero evitare di pubblicizzare il biennio come obbligo, chiarendo che si tratta di una prassi migliorativa, non cogente.


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