Interpello n. 5/2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
📘 OGGETTO DELL’INTERPELLO
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto chiarimenti su due aspetti:
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Se le articolazioni territoriali (sedi decentrate) dell’ente debbano essere considerate unità produttive autonome ai fini della nomina del RLS, o se vadano trattate come un’unica realtà aziendale;
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Se il RLS debba essere necessariamente un componente della RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) oppure se possa essere un lavoratore esterno ad essa, purché designato dalla RSU.
⚖️ QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
1. Art. 2, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 81/2008
Definisce “unità produttiva” come:
“Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.”
2. Art. 47, D.Lgs. 81/2008
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Comma 2: prevede che il RLS sia eletto o designato in ogni azienda o unità produttiva.
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Comma 4: in aziende/unita produttive con oltre 15 lavoratori, l’elezione avviene all’interno della rappresentanza sindacale, se esistente; altrimenti, è svolta direttamente dai lavoratori.
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Comma 5: la contrattazione collettiva stabilisce le modalità di elezione/designazione, numero, strumenti e tempi.
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Comma 7: fissa il numero minimo di RLS, in base alla dimensione dell’unità produttiva:
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1 RLS fino a 200 lavoratori
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3 da 201 a 1.000
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6 oltre i 1.000
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🧠 INTERPRETAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione chiarisce che:
1. Sul concetto di unità produttiva
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Ogni sede o articolazione può essere considerata unità produttiva autonoma se:
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ha autonomia finanziaria e
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autonomia tecnico-funzionale;
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Quindi, se ciascuna sede territoriale soddisfa questi criteri, dev’essere previsto un RLS per ciascuna di esse.
2. Sull’elezione del RLS in presenza di RSU
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Il RLS deve essere eletto nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali;
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Non può essere designato al di fuori di tali rappresentanze se queste esistono;
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L’elezione diretta da parte dei lavoratori è ammessa solo in assenza di RSU/RSA;
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Il lavoratore non deve necessariamente far parte della RSU, ma l’elezione deve avvenire al suo interno, secondo le modalità fissate dalla contrattazione collettiva.
🧩 COMMENTO TECNICO-GIURIDICO
✅ Aspetti positivi
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L’interpello ribadisce con chiarezza i requisiti strutturali che qualificano un’unità produttiva, valorizzando il principio di effettiva autonomia organizzativa.
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Viene confermata la centralità della contrattazione collettiva nella determinazione concreta delle modalità di elezione/designazione.
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Riafferma un’interpretazione rigorosa del rapporto tra rappresentanza sindacale e partecipazione dei lavoratori, in coerenza con l’art. 47 e la giurisprudenza consolidata.
⚠️ Criticità e ambiguità
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Il concetto di “autonomia finanziaria e tecnico-funzionale” può risultare ambiguo in ambito pubblico o para-pubblico, dove le articolazioni territoriali sono fortemente interconnesse.
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La prassi amministrativa non sempre è uniforme nel qualificare le articolazioni decentrate, con possibili divergenze tra enti o territori.
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La limitazione della designazione del RLS all’interno delle RSU può ostacolare l’individuazione del rappresentante in realtà dove la partecipazione sindacale è formalmente presente ma poco attiva.
📌 CONCLUSIONI OPERATIVE
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Ogni articolazione territoriale deve essere valutata per verificare se integri i requisiti di un’unità produttiva. In caso affermativo, va eletto un RLS per ciascuna.
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Se presente una rappresentanza sindacale aziendale, il RLS:
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deve essere eletto al suo interno (ma non è obbligatorio che ne faccia parte);
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non può essere designato liberamente dalla RSU né individuato tra soggetti esterni.
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Solo in assenza di RSU/RSA, è consentita l’elezione diretta da parte di tutti i lavoratori.
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La contrattazione collettiva di riferimento deve essere consultata per le modalità operative.
🧾 Suggerimenti applicativi
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È consigliabile predisporre un documento di valutazione dell’autonomia funzionale delle sedi.
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Verificare la presenza e la legittimazione della RSU/RSA in ogni unità per garantire conformità elettiva.
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Redigere una procedura aziendale interna sulla designazione del RLS che rispetti le norme e l’autonomia sindacale.
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