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Interpello n. 5/2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

📘 OGGETTO DELL’INTERPELLO

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto chiarimenti su due aspetti:

  1. Se le articolazioni territoriali (sedi decentrate) dell’ente debbano essere considerate unità produttive autonome ai fini della nomina del RLS, o se vadano trattate come un’unica realtà aziendale;

  2. Se il RLS debba essere necessariamente un componente della RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) oppure se possa essere un lavoratore esterno ad essa, purché designato dalla RSU.


⚖️ QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Art. 2, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 81/2008

Definisce “unità produttiva” come:

“Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.”

2. Art. 47, D.Lgs. 81/2008

  • Comma 2: prevede che il RLS sia eletto o designato in ogni azienda o unità produttiva.

  • Comma 4: in aziende/unita produttive con oltre 15 lavoratori, l’elezione avviene all’interno della rappresentanza sindacale, se esistente; altrimenti, è svolta direttamente dai lavoratori.

  • Comma 5: la contrattazione collettiva stabilisce le modalità di elezione/designazione, numero, strumenti e tempi.

  • Comma 7: fissa il numero minimo di RLS, in base alla dimensione dell’unità produttiva:

    • 1 RLS fino a 200 lavoratori

    • 3 da 201 a 1.000

    • 6 oltre i 1.000


🧠 INTERPRETAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione chiarisce che:

1. Sul concetto di unità produttiva

  • Ogni sede o articolazione può essere considerata unità produttiva autonoma se:

    • ha autonomia finanziaria e

    • autonomia tecnico-funzionale;

  • Quindi, se ciascuna sede territoriale soddisfa questi criteri, dev’essere previsto un RLS per ciascuna di esse.

2. Sull’elezione del RLS in presenza di RSU

  • Il RLS deve essere eletto nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali;

  • Non può essere designato al di fuori di tali rappresentanze se queste esistono;

  • L’elezione diretta da parte dei lavoratori è ammessa solo in assenza di RSU/RSA;

  • Il lavoratore non deve necessariamente far parte della RSU, ma l’elezione deve avvenire al suo interno, secondo le modalità fissate dalla contrattazione collettiva.


🧩 COMMENTO TECNICO-GIURIDICO

✅ Aspetti positivi

  • L’interpello ribadisce con chiarezza i requisiti strutturali che qualificano un’unità produttiva, valorizzando il principio di effettiva autonomia organizzativa.

  • Viene confermata la centralità della contrattazione collettiva nella determinazione concreta delle modalità di elezione/designazione.

  • Riafferma un’interpretazione rigorosa del rapporto tra rappresentanza sindacale e partecipazione dei lavoratori, in coerenza con l’art. 47 e la giurisprudenza consolidata.

⚠️ Criticità e ambiguità

  • Il concetto di “autonomia finanziaria e tecnico-funzionale” può risultare ambiguo in ambito pubblico o para-pubblico, dove le articolazioni territoriali sono fortemente interconnesse.

  • La prassi amministrativa non sempre è uniforme nel qualificare le articolazioni decentrate, con possibili divergenze tra enti o territori.

  • La limitazione della designazione del RLS all’interno delle RSU può ostacolare l’individuazione del rappresentante in realtà dove la partecipazione sindacale è formalmente presente ma poco attiva.


📌 CONCLUSIONI OPERATIVE

  1. Ogni articolazione territoriale deve essere valutata per verificare se integri i requisiti di un’unità produttiva. In caso affermativo, va eletto un RLS per ciascuna.

  2. Se presente una rappresentanza sindacale aziendale, il RLS:

    • deve essere eletto al suo interno (ma non è obbligatorio che ne faccia parte);

    • non può essere designato liberamente dalla RSU né individuato tra soggetti esterni.

  3. Solo in assenza di RSU/RSA, è consentita l’elezione diretta da parte di tutti i lavoratori.

  4. La contrattazione collettiva di riferimento deve essere consultata per le modalità operative.


🧾 Suggerimenti applicativi

  • È consigliabile predisporre un documento di valutazione dell’autonomia funzionale delle sedi.

  • Verificare la presenza e la legittimazione della RSU/RSA in ogni unità per garantire conformità elettiva.

  • Redigere una procedura aziendale interna sulla designazione del RLS che rispetti le norme e l’autonomia sindacale.


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