Interpello n. 2/2025 del Ministero del Lavoro
📘 OGGETTO DELL’INTERPELLO
L’istanza, promossa dall’ANPIT (Associazione Nazionale per Industria e Terziario), ha richiesto chiarimenti circa l’applicabilità dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 180-182, L. 213/2023) anche alle lavoratrici madri di tre o più figli titolari di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
⚖️ QUADRO NORMATIVO RILEVANTE
1. L. 213/2023, art. 1, commi 180–182
Prevede, per il triennio 2024–2026, un’esenzione totale dalla quota contributiva INPS a carico delle lavoratrici madri:
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Con tre o più figli (fino al 18° anno del più piccolo)
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Con due figli, solo per il 2024, fino al 10° anno del più piccolo
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Solo per rapporti a tempo indeterminato
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Esclusione esplicita del lavoro domestico
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Limite massimo: 3.000 euro annui, riparametrati su base mensile
2. Circolare INPS n. 27/2024
Conferma l’ambito soggettivo e oggettivo della misura: applicazione a lavoratrici madri dipendenti (settore pubblico e privato), escluso il lavoro domestico.
3. Precedente analogia normativa
Viene richiamata la L. 234/2021, art. 1, comma 137 (legge di bilancio 2022), che aveva introdotto un esonero del 50% dei contributi per lavoratrici madri del settore privato – inclusi i rapporti intermittenti – secondo la Circolare INPS n. 102/2023.
🧭 INTERPRETAZIONE FORNITA DAL MINISTERO
Il Ministero:
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Ricorre a un’interpretazione estensiva e sistematica, fondata non solo sul dato letterale, ma sulla ratio della norma, che mira a sostenere il reddito delle madri lavoratrici, soprattutto in condizioni di lavoro flessibile e precario.
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Osserva che l’assenza di un’esplicita esclusione del lavoro intermittente (a differenza del lavoro domestico) permette una lettura favorevole all’estensione della misura.
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Conclude affermando che anche le lavoratrici madri con contratto intermittente a tempo indeterminato possono beneficiare dello sgravio.
🧩 COMMENTO GIURIDICO
✅ Aspetti positivi
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L’interpello si distingue per equilibrio interpretativo tra rigore normativo e finalità sociale, privilegiando l’interpretazione teleologica (cioè funzionale allo scopo).
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Il richiamo a precedenti analoghi (norme e prassi INPS) è giuridicamente solido: rafforza la coerenza dell’azione amministrativa e garantisce un’applicazione uniforme.
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Evidente la volontà di tutela delle lavoratrici più vulnerabili, che tipicamente ricadono in forme contrattuali meno stabili (es. lavoro intermittente).
⚠️ Profili critici o dubbi residui
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Rimane ambigua l’espressione “rapporto a tempo indeterminato”, che nella formulazione letterale potrebbe non comprendere contratti “a chiamata”.
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L’esclusione implicita e non esplicita può generare contenzioso, specialmente se in sede di controllo l’interpretazione restrittiva venisse adottata da enti previdenziali non aggiornati.
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Il beneficio riguarda solo la quota a carico della lavoratrice, senza vantaggio per il datore: ciò può limitarne la diffusione nei contesti aziendali, se non accompagnato da strumenti informativi o incentivi complementari.
📌 CONCLUSIONI OPERATIVE
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Il documento fornisce chiarezza e certezza giuridica per le aziende e consulenti: il lavoro intermittente a tempo indeterminato rientra nel perimetro dell’esonero contributivo.
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È opportuno che consulenti del lavoro, HR e datori di lavoro aggiornino le policy interne e comunichino alle lavoratrici interessate tale possibilità.
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Necessario monitorare successive circolari INPS applicative, affinché recepiscano formalmente quanto chiarito dall’interpello ministeriale.
interpello-n-2-del-5-febbraio-2025