Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pubblicazioni

Il concetto di interessi extra legali e la necessaria consapevolezza del debitore. Nota a Cass. 12 dicembre 2007 n. 26010

Premessa

La sentenza in commento offre lo spunto per approfondire la tematica delle obbligazioni pecuniarie con particolare attenzione agli interessi extralegali.

La vicenda che dato origine alla pronuncia in commento puรฒ essere cosรฌ brevemente sintetizzata.

Con sentenza 24 ottobre 2001 il Tribunale di Venezia respingeva il ricorso proposto dai ricorrenti con il quale si opponevano al pagamento della somma di Euro 25.000 oltre agli interessi pari a tre punti e al tasso ufficiale di sconto dalla notifica al saldo e agli ulteriori accessori.

Avverso questa sentenza, gli opponenti proponevano appello notificandolo alla Cardine Banca s.p.a. essendosi la Cassa di risparmio di Venezia (parte convenuta in primo grado) estinta per incorporazione nella Cardine Banca a seguito di atto di fusione in data 1 febbraio 2001. Peraltro contestavano il difetto di convenzione scritta attinente la determinazione del tasso passivo degli interessi, e la nullitร  delle clausole relative agli interessi medesimi. Lโ€™appellata controdeduceva che la pattuizione scritta degli interessi era giร  contenuta nel documento allegato al ricorso per decreto. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 12 giugno 2003 in relazione allโ€™eccezione proposta dagli appellanti ย sulla mancanza della sottoscrizione della banca per accettazione, osservava nondimeno che la banca appellata aveva manifestato validamente il suo consenso producendo in giudizio lโ€™atto e dunque in alcun modo ricorreva la circostanza ostativa paventata dalla giurisprudenza di legittimitร  che nel periodo intermedio una delle parti abbia revocato il suo consenso.

Oltretutto parte appellante non aveva prodotto in giudizio i propri conteggi a dimostrazione dellโ€™inesatezza di quelli avversari e dunque la doglianza circa il tentativo di considerare capitale la somma ingiunta, frutto di interessi ultralegali, appariva generica. A ciรฒ si aggiunga che le modificazioni del tasso erano state praticate solo in riduzione e dunque lโ€™eventuale nullitร  parziale della convenzione, nella parte in cui per lโ€™appunto consentiva un aumento, non avrebbe comportato conseguenze concrete.

Del tutto sfornite di prova erano pertanto rimaste le contestazioni mosse dallโ€™appellante rispetto sia alla capitalizzazione degli interessi trimestrali, sia alla doglianza circa lโ€™applicazione di un tasso dโ€™interesse extralegale perchรฉ superiore di tre punti al tasso ufficiale di sconto.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso parte appellante per lโ€™integrale cassazione della sentenza resa in secondo grado.

La lettura dellโ€™art. 330 c.p.c in combinato disposto con lโ€™art. 328 c.p.c.

Lโ€™art. 300 c.p.c. subordina lโ€™effetto interruttivo del processo, alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dallโ€™evento previsto come causa dโ€™interruzione e dalla relativa dichiarazione formale d opera del procuratore della parte che ne รจ colpita.

Qualora uno degli eventi idonei a determinare lโ€™interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione, e tale evento non venga dichiarato ne notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce ai sensi dellโ€™art. 300 c.p.c. il giudizio dโ€™impugnazione devโ€™essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati.

Ed invero, in proposito รจ noto che la morte di una parte nel corso del giudizio comporta la trasmissione della sua legittimazione processuale agli eredi.

Orbene, quando si verifica tra una fase processuale e lโ€™altra la morte o la perdita della capacitร  di agire della parte persona fisica, il problema della notificazione dellโ€™atto di impugnazione va risolto alla luce delle disposizioni contenute nellโ€™art. 328 c.p.c. Ne deriva che lโ€™impugnazione deve essere proposta contro il soggetto attualmente legittimato. A tal proposito si osservi che la fusione di una societร  per incorporazione in unโ€™altra determina automaticamente lโ€™estinzione della societร  assoggettata a fusione e il subingresso nei rapporti ad essa relativi per successione a titolo universale della societร  incorporante. Inoltre qualora tale evento si verifichi nella fase della quiescenza ex art. 328 c.p.c. di un rapporto processuale in cui sia parte la societร  incorporata, soltanto il nuovo ente, in quanto successore universale รจ legittimato ai senso dellโ€™art. 110 c.p.c. a proseguire il giudizio senza che possa trovare applicazione il principio di ultrattivitร  della procura, in caso di mancata denuncia dellโ€™evento interrutivo, poichรฉ tale principio riguarda la diversa ipotesi della verificazione di detto evento nel corso di un grado del giudizio.

รˆ in questa prospettiva che la Corte siย  รจ pronunciata ribadendo nella sentenza in rassegna che correttamente gli appellanti notificarono il gravame alla Cardine Banca s.p.a. societร  che avendo incorporato la Cassa di risparmio di Venezia della medesima era successore a titolo universale, questo, alla luce dellโ€™art. 328 c.p.c che rappresenta la chiara volontร  del Legislatore di adeguare il processo dโ€™impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, ai fini della notifica sia della sentenza, sia dellโ€™impugnazione, con piena parificazione tra lโ€™evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nรฉ notificato.

La pattuizione dโ€™interesse ultralegale ex art. 1284 c.c. e la formulazione letterale della clausola contrattuale

Le obbligazioni pecuniarie ex artt 1277 c.c. si classificano ย in quelle avente ad oggetto una somma giร  determinata in virtรน del titolo giudiziale o convenzionale ove la misura o la scadenza sia giร  stabilita, nonchรฉ, in quelle in cui la somma oggetto dellโ€™obbligazione sia determinabile ricorrendo a criteri di computo precostituiti giร  dalla nascita dellโ€™obbligazione stessa.

In entrambi i casi,ย  il debito pecuniario si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale

Lโ€™art 1277 c 1 c.c. fa salvo, quindi, il cd principio nominalistico per cui proprio la somma inizialmente trasferita verrร  restituita. Eโ€™cosรฌ garantita lโ€™immutabilitร  del credito, appunto, dal punto di vista nominale a fronte della svalutazione monetaria.

Il debito soggetto al principio nominalistico si configura quale debito di valuta. Diversamente, i cd debiti di valore non risentono del suddetto principio, ma scaturendo da una qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo, in essi la moneta non รจ altro che la misura ย economica della lesione subita.

Le prestazioni pecuniarie e periodiche corrisposte da chi utilizzi un capitale altrui o ne ritarda il pagamento costituiscono gli interessi. La pecuniarietร , la percentualitร , la periodicitร  e lโ€™accessorietร  sono le caratteristiche fondamentali degli stessi.

Per inciso, distinguiamo vari tipi di interessi, quelli legali aventi la loro fonte nella legge o in altro atto avente efficacia normativa generale e gli extra legale disciplinati nelle convenzioni tra le parti. .Le parti possono, peraltro, stabilire un piรน alto tasso dโ€™interesse, rispetto a quello imposto per legge, purchรจ tale patto rivesta la forma scritta ad substantiam.(1284 co 3 c.c.). In questa direzione, il patto risulterร  nullo quindi solo nella parte in cui la determinazione di un tasso superiore a quello legale non sia stato trascritto. In tal caso, gli interessi verranno corrisposti nella misura legale.

Cosรฌ operando la norma in parola dispone che gli interessi siano fissati per iscritto. In questo senso va osservato perรฒ che una parte della dottrina aveva ritenuto, sufficiente solo il documento del creditore e non la sottoscrizione del debitore.

Tuttavia,una tesi maggiormente coerente con il fondamento della disposizione, peraltro, considera che la clausola contenete la misura extra legale degli interessi debba rivestire la forma per iscritto, ma debba essere sottoscritta dal debitore.

Ancora, anche in caso di nullitร  del patto nonย  รจ prevista la ripetizione degli interessi ultra legali corrisposti, trattandosi di un obbligazione naturale.

La giurisprudenza ritiene, ciononostante, che la misura degli interessi possa fissarsi anche per relationem, ricorrendo, cosi, ad elementi esterni.

Cosรฌ ragionando, rapportandoci agli istituti di credito, si ritiene che la misura sarebbe quella praticata usualmente dagli stessi. Tuttavia, unโ€™interpretazione minoritaria giurisprudenza osserva che il rinvio al tasso usuale si riferisce comunque agli usi subordinati alla legge. A tal proposito, si rammenta che il T.U. bancario del ย 1993 stabilisce la nullitร  delle clausole contrattuali di rinvio agli usi ai fini della determinazione dei tassi dโ€™interesse.

Un altro limite allโ€™autonomia negoziale dei privati in ordine agli interessi รจ stabilito altresรฌ dal divieto degli interessi usurari, ovvero, quelli che esorbitano dai valori di mercato.

Orbene, per la configurazione del reato di usura non viene richiesto piรน lโ€™approfittamento dello stato di bisogno, ma vengono stabiliti criteri oggettivi di qualificazione usuraria degli interessi o di altri vantaggi in corrispondenza di obbligazioni pecuniarie.

Lโ€™art 1283 c.c. sulla scadenza degli interessi anatocistici contempla gli usi contrari, riferendosi, pertanto, agli usi normativi.

Del resto nei contratti bancari, che assumono in questa sede importanza fondamentale,le condizioni economiche degli stessi ex art 116 del D.lgs 1ยฐ settembre 1993, n. 385 ย devono rispettare una serie di regole relative alla pubblicitร  delle stesse. Orbene, i tassi di interesse, incidendo sul contenuto economico dei rapporti tra banca e cliente devono essere resi noti in tutti i locali ove il pubblico abbia accesso: locali adibiti a ricevimento, trattativa e conclusione dei contratti. Ancora, ex art 117 TU al IV comma รจ previsto che il tasso di interesse devโ€™essere indicato nel contratto, nonchรฉ, al VI comma statuisce la nullitร  delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del tasso dโ€™interesse e al VI comma la nullitร  delle clausole che fissano tassi piรน sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati.

Poste tali premesse, la sentenza oggetto del presente commento si allinea alla consolidata giurisprudenza in merito e agli orientamenti presenti in dottrina, confermando quindi il principio ex art 1284 c.c. secondo cui le clausole contrattuali che disciplinano interessi superiori a quelli legali necessitano della forma scritta ad substantiam e della sottoscrizione del debitore.

Infatti, riferendoci al caso di specie, la produzione dellโ€™atto in corso di giudizio era relativo ad un accordo giร  intervenuto tra le parti e non da perfezionarsi (circostanza peraltro documentalmente provata).

Correttamente quindi, la Suprema Corteย  riportandosi alla clausola in esso contenuta rileva lโ€™avvenuta sottoscrizione di entrambe le parti e rigetta la censura proposta, sottolineando che, essendo un fatto pacifico non doveva neppure proporsi. Per quanto attiene inoltre la II censura contenuta nel I motivo dโ€™impugnazione relativa alla sottoscrizione del patto di interessi ultralegali, il Supremo Collegio si sofferma e analizza la clausola contrattuale de quo, riportandola interamente.

Dalla formulazione suddetta, i giudici della I sez Civile rilevano che il documento prodotto dalla banca nei giudizi precedentiย  contiene non una proposta , bensรฌ, una vera e propria accettazione da parte del correntista. Ciรฒ si evince soprattutto della clausola e, dal verbo โ€˜โ€™confermareโ€™โ€™ che prevede un giร  intervenuto accordo tra le parti in merito. Tale proposta risulta, di fatto ย ricevuta e accettata dal correntista e sottoscritta dalla banca.

Quindi, il problema della sottoscrizione del patto de quo secondo la Corte non avrebbe dovuto essere posto, trattandosi di un punto pacifico data la chiarezza e la linearitร  della clausola stessa. In questโ€™ottica i ricorrenti ricollegandosi alla presunta nullitร  della clausola de quo, lamentano la violazione degli artt 2697 e 1832 c.c.

La violazione degli artt. 2697 e 1832

Le norme poste dagli artt. 2697 e segg. c.c. relative allโ€™onere della prova e lโ€™ammissibilitร  e lโ€™efficaciaย  dei vari mezzi probatori concernono il diritto sostanziale, di conseguenza, la loro violazione determina i cd errores in iudicando e non in procedendo.

Eโ€™ evidente, quindi che nel giudizio di cassazione il giudice potrร  solo constatare che lo svolgimento del giudizio sia conforme al rito. In tale sede, quindi, il ricorrente per ottenere una pronuncia che attesti lโ€™avvenuta violazione delle suddette norme, dovrร  indicare dettagliatamente gli elementi necessari ai fini della doglianza mossa al riguardo.

Inoltre, attraverso il principio di acquisizione attualmente vigente nel nostro ordinamento processuale, al fine di dimostrare i fatti costitutivi del preteso diritto, รจ possibile ricavare prove non solo da chi รจ gravato dellโ€™onere stesso ma anche dagli elementi probatori acquisiti al processo.

Il succitato principio, quindi, prevede che le risultanze istruttorie ottenute, qualsiasi essa sia la loro provenienza e quale che sia la parte ad iniziativa o istanza della quale sono formate, contribuiscono tutte alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionarla. Eโ€™ possibile, ordunque, utilizzare una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.

Secondo una recente giurisprudenza, lโ€™operativitร  delle regole sullโ€™onere della prova trova il suo unico limite laddove i fatti da provare risultino dagli elementi giร  acquisiti al processo, ma non nella difficoltร  di provare i fatti stessi.

In relazione, invece, alle scritturazioni contenute nel conto corrente ex art 1832 c.c. e nel documento di saldaconto, qualora la parte cui sono stati trasmessi omette una tempestiva contestazione, si ritengono assistiti da una presunzione di veridicitร , nonchรจ, approvati con relativa preclusione di eventuali contestazioni sulla legittimitร  sostanziale dellโ€™inclusione di partite nel conto stesso. Consolidata giurisprudenza si esprime in tal senso, precisando peraltro che poichรจ le scritturazioni sono assistite da una presunzione di veridicitร , il giudice procederร  ad un accertamento contabile dei suddetti documenti solo laddove il ricorrente abbia effettuato una contestazione puntuale delle voci.

Ed invero, nel caso affrontato dagli ermellini con la pronuncia chi qui si esamina, i ricorrenti ricollegandosi alla nullitร  della pattuizione, denunziano la violazione dellโ€™art 2697c.c., lamentando la mancata dimostrazione da parte della banca del suo esatto credito in conto capitale, e dellโ€™art 1832 c.c. per la mancata contestazione da parte del cliente degli estratti conto periodicamente inviati.

Tuttavia le doglianze cosi mosse per la loro stessa formulazione vengono assorbite dalla censuraย  precedente e, pertanto, la Corte le rigetta.

Dโ€™altro canto il Supremo Collegio, coerentemente chiarisce unโ€™altra problematica oggetto di contrastanti interpretazioni ovvero la variabilitร  del tasso debitore da parte della banca.

La variabilitร  del tasso debitore ad iniziativa della banca puรฒ dar luogo a nullitร ?

Il principio della variabilitร  dei tassi รจ stato recepito a livello normativo nellโ€™art 117 del TU bancario e nella legge 17/2/1992.

La clausola della variabilitร  in peius del tasso dโ€™interesse costituisce una clausola vessatoria e, pertanto, richiede la puntuale e specifica approvazione scritta del cliente e la sua operativitร  prevede lโ€™esercizio dello ius variandi da parte della banca stessa secondo le modalitร  ex art 118 t.u. bancario.

Tale norma, riprendendo e specificando i contenuti dellโ€™analoga disposizione ex art 6 L n.154/92, stabilisce la sanzione di inefficacia per le variazioni contrattuali in relazione alle quali non siano state rispettate le regole per la comunicazione alla clientela.

Il contenuto negoziale puรฒ essere variato attraverso la tacita accettazione del cliente per la variazione contrattuale disposta dalla banca. Infatti, il comma III dellโ€™art 118 statuisce che entro 15 gg dalla ricezione della comunicazione scritta o dallโ€™effettuazione di altre forme di comunicazioni prescritte dal CICR, il cliente puรฒ esercitare il diritto i recesso e in tale eventualitร  ha diritto di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, lโ€™applicazione delle condizioni vigenti ante variazione.

Il diritto di recesso del cliente, nellโ€™ipotesi di conto passivo, determinando la liquidazione del rapporto, comporta lโ€™immediata esigibilitร  del credito della banca.

Altro aspetto oggetto di numerose controversie รจ la genericitร  dello ius variandi ex art 118 Considerando ora la L 154/93 si evince che questโ€™ultima, cosi come il t.u. bancario, ha trascurato il tema dellโ€™anatocismo, sebbene, allโ€™art 8 della suddetta legge viene inserito tra i dati che obbligatoriamente la banca deve farne comunicazione al cliente โ€œla capitalizzazione degli interessiโ€™โ€™, riconoscendone, dunque, la legittimitร .

Le stesse norme bancarie uniformi per i conti correnti di corrispondenza, nella formulazione trasmessa allโ€™abi il 3 febbraio 1995, disponendo allโ€™art 7 II co. la contabilizzazione degli interessi sui saldi passivi, omettono ogni riferimento in ordine ai criteri di capitalizzazione degli interessi, adeguandosi, peraltro, allโ€™indicazione della Banca dโ€™Italia, quale Autoritร  garante della concorrenza e del mercato, secondo cui le norme uniformi non devono prevedere indicazioni aventi contenuto economico, rinviate alla convenzione tra le parti espressa nel modulo allegato.

Va, inoltre, sottolineato che la raccolta degli usi e delle consuetudini del settore del credito accertati su base nazionale stabilisce che nelle operazioni bancarie lโ€™interesse รจ quantificato portando in conto; ovvero per i conti e depositi non vincolati lโ€™interesse semplice maturato annualmente; per i conti e i depositi vincolati, lโ€™interesse semplice maturato alle corrispondenti scadenze o annualmente; per i conti correnti anche talvolta debitori, lโ€™interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, ovvero a fine marzo, giugno, settembre, dicembre.

Alla stregua di questa situazione nei rapporti di conto corrente bancario la giurisprudenza di legittimitร  ha a lungo ritenuto che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista integra un uso normativo che deroga in maniera legittima il divieto di anatocismo ex art 1283 c.c., che disciplina la materia in mancanza di usi contrari.

La Giurisprudenza di legittimitร  ha altresรฌ stabilito che lโ€™uso normativo non richiede di essere recepito nelle forme contrattuali, anche se necessarie e speciali ed opera obbiettivamente, salvo la clausola contenuta nel negozio, con effetto integrativo ella volontร  delle parti, secondo il disposto dellโ€™art 1374 c.c.

Accanto allโ€™anatocismo convenzionale e quello giudiziale la legge ammette lโ€™anatocismo basato sugli usi, per il quale non sono previste le condizioni operanti per i primi due tipi e, dunque, neanche il limite della semestralitร  della capitalizzazione.

La giurisprudenza di merito, invece, ha ritenuto che gli usi cui si riferisce lโ€™art 1283 c.c. abbiano natura normativa e che, pertanto, si pongono sullo stesso piano della statuizione normativa, come manifesta eccezione al principio generale sancito in essa.

Ne deriva peraltro che nonostante lโ€™art 1825 c.c. non venga espressamente richiamato dallโ€™art 1857 c.c. รจ illogico credere che, tenuto conto della rilevanza che il nostro ordinamento assegna allโ€™esercizio del credito, la capitalizzazione degli interessi che costituisce regola generale nei rapporti regolati in conto corrente e connessa alla loro apposizione nel conto, non trovi applicazione in materia bancaria, ovvero che le parti, esercitano la loro autonomia contrattuale, non possano prevedere esplicitamente la capitalizzazione degli interessi, prevista per legge dalla disciplina del conto corrente ordinario. Il suddetto meccanismo della capitalizzazione degli interessi, viene difatti applicato dalle banche nellโ€™ipotesi e di saldi attivi e passivi del correntista.

A tale proposito numerose sono state in dottrina le critiche in ordine al diverso trattamento per le posizioni attive e passive, considerato un ingiustificato privilegio per gli istituti di credito, che contribuisce a rendere meno trasparente la cosiddetta forbice fra costo del credito bancario e remunerazione bancaria del risparmioโ€.

Ancora, risulta aperto il dibattito sulla legittimitร  della prassi bancaria della capitalizzazione trimestrale sulla reale esistenza nel 1942 di un uso bancario di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed รจ stato, cosi, escluso che la ripetuta applicazione di regole attraverso condizioni generali di contratto possa creare un uso normativo. Tale ipotesi รจ stata, chiaramente, rigettata da una pronuncia giurisprudenziale secondo la quale ย il senso del rinvio operato dallโ€™art. 1283 c.c. sarebbe quello di fare salvi gli usi contrari vigenti al momento dellโ€™entrata in vigore del codice, la norma, per un verso, sarebbe destinata ad esplicare la sua efficacia regolatrice per lโ€™avvenire, per altro verso, invece, andrebbe a disciplinare retroattivamente lโ€™individuazione della propria fonte derogatriceโ€.

Ad ogni modo, si rileva che le indicazioni che si ricavano dalle disposizioni di attuazione e transitorie sembrano escludere lโ€™intenzione del legislatore di far salve soltanto le consuetudini contrarie preesistenti.

La legittimitร  delle consuetudini in materia di interessi era giร  prevista dal codice del 1865, ecco quindi spiegato il motivo che ha portato la giurisprudenza di merito ad affermare che โ€œla previsione di cui allโ€™art. 1283 c.c. si rivolge ai rapporti futuri e riconosce e sanziona lโ€™operativitร  della consuetudine, nella forma tipica e normale prevista dallโ€™art. 8 delle disposizioni sulla legge in generale. Lโ€™art. 162 disp. att. disciplina, invece, i rapporti preesistenti, estendendo retroattivamente il divieto dellโ€™anatocismo, ma riconoscendo lโ€™efficacia derogatrice degli usi contrari precedentiโ€.

Ora nella sentenza che si annota i ricorrenti denunziano la violazione degli artt 1346, 1418,1419 c.c. in quanto, la variabilitร  del tasso debitore ad iniziativa della banca rende indeterminato lโ€™oggetto e, pertanto, la clausola รจ da considerarsi nulla, ma la Suprema Corte dichiara il suddetto motivo dโ€™impugnazione inammissibile in quanto, la nullitร  denunziata era relativa al titolo negoziale e non la rapporto. Pertanto, il comportamento della banca risultava essere irrilevante non avendo essa concretamente applicato i tassi maggiori di quello convenuto.

Capitalizzazione degli interessi trimestrali

Anche per quanto attiene la capitalizzazione trimestrale degli interessi la Cassazione con la sent 26010 interviene per definire lโ€™applicazione di questa clausola nel corso di un rapporto di conto corrente. Allโ€™uopo giova ricordare che la giurisprudenza ย ha dichiarato la nullitร  della previsione contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.Tuttavia per circa ventโ€™anni, la Cassazione ha affermato la legittimitร  delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, per lungo tempo praticata dalle banche, precisando che tale meccanismo non era contrario ai limiti ex art 1283 c.c.

Secondo tale precedente orientamento, gli usi contrari indicati nel codice dovevano considerarsi usi normativi, perchรฉ operanti sullo stesso piano della norma de quo, costituendo unโ€™eccezione al principio ivi accennato, idonea a derogare al divieto di anatocismo.

Diversamente, le sentenze della Suprema Corte del 1999 hanno invertito lโ€™orientamento consolidato affermando โ€“ discostandosi cosi dal precedente orientamento- la nullitร  delle clausole di capitalizzazione trimestrale, sulla base dellโ€™inesistenza di un uso normativo teso a derogare lโ€™art 1283 c.c.

Ne discende che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, รจ nulla perchรฉ anteriore alla scadenza degli interessi.

Questa nuova interpretazione avrebbe imposto quindi alle banche di far fronte a notevoli esborsi nei confronti dei propri clienti, sottoposti alla capitalizzazione trimestrale. In ragione di ciรฒ, il legislatore ha emanato il D.lgs 342/1999 che, allโ€™art 25, stabilisce le modalitร  di calcolo degli interessi,.

In particolare, al III comma del suddetto articolo si garantisce una sorta di โ€˜โ€™sanatoriaโ€™โ€™ per il pregresso, operando, pertanto, il salvataggio delle clausole di capitalizzazione trimestrale previste nei contratti conclusi prima dellโ€™entrata in vigore della nuova disciplina. Ancora, la Corte Costituzionale con la sentenza n 445/2000 ha confermato, seppur implicitamente, lโ€™orientamento della Suprema Corte del 1999, dichiarando lโ€™illegittimitร  dellโ€™art 25 co 3 D.lgs 342/99. Ha, altresรฌ, escluso che la predetta legge delega potesse permettere lโ€™emanazione di una disciplina speciale di sanatoria delle clausole anatocistiche dei contratti bancari e che ne potesse predisporre per la loro validitร . Ed ancora di recente, le SS.UU. sono tornate sul punto con la nota sentenza n 21095/2004 con la quale non solo hanno confermato la nullitร  delle clausole de quo, ma anche puntualizzato che esse erano da ritenersi invalide giร  prima del mutamento del 1999. Sino alla fondamentale sentenza 21095/04 gli utenti delle banche raramente agivano contro queste ultime per ottenere la ripetizione degli interessi indebitamente richiesti o trattenuti dallโ€™istituto; ciรฒ sia allorquando gli utenti avessero giร  restituito alla banca il deposito scoperto e avessero giร  chiuso il conto; sia quando la posizione debitoria verso la banca fosse ancora in essere.

Nel caso di specie, quindi la denuncia deiย  ricorrenti circa il vizio di motivazione della decisione emessa dalla Corte veneziana in punto di capitalizzazione degli interessi, merita a ragion veduta ad avviso della Corte censura di inammissibilitร  dal momento che attiene al vizio di motivazione e,pertanto,si ritiene necessario il riesame dei documenti di causa non esperibile in tale sede.

Lโ€™applicazione del tasso ufficiale di sconto

Infine un ultimo ma decisivo punto su cui la Corte si pronuncia con la sentenza n 26010 attiene alle peculiaritร  circa lโ€™applicazione del tasso ufficiale di sconto.

Comโ€™รจ noto il tasso con cui la banca centrale concede prestiti alle alte banche รจ detto tasso ufficiale di sconto. Sulla base di questโ€™ultimo รจ determinato il tasso dโ€™interesse che le banche applicheranno ai propri clienti, ed il tasso interbancario quale tasso applicato ai prestiti fra le banche. Quando la banca centrale aumenta il tasso, siamo dinanzi adย  una stretta creditizia, ovvero una tendenza finalizzata alla riduzione dei crediti, dovuta allโ€™aumento del costo del denaro.

Diversamente, quando la banca centrale riduce il tasso ufficiale di sconto, conseguentemente assisteremoย  ad un aumento di consumi e investimenti con relativo minor costo del denaro.

Eโ€™ bene ricordare che dal 1999 il tus (tasso ufficiale di sconto) ha cambiato denominazione in TUR (tasso ufficiale di riferimento) fissato dalla banca dโ€™Italia e poi applicato nelle sue operazioni di rifinanzimento nei confronti del sistema bancario.

Lโ€™ex tus รจ stato peraltro sostituito dal tassoย  di riferimento della politica monetaria, adoperato dalla BCE per la politica monetaria. Questo tasso sostituisce definitivamente il vecchio tus che รจ stato gestito dalla banca dโ€™Italia fino al 1/12/1998.

Ciรฒ premesso, anche il quinto motivo proposto dai ricorrenti in relazione alla doglianza circa lโ€™applicazione del tasso ufficiale di sconto viene respinta dalla Corte. Ed invero si legge in sentenza che il tasso dalla domanda al saldo costituiva lโ€™applicazione della previsione contrattuale, di un tasso superiore del 3% a quello del tasso ufficiale di riferimento, che secondo il giudice di merito le parti intendevano richiamare con il riferimento al tasso ufficialeย  di sconto con la clausola in questione. Tuttavia i ricorrenti non chiariscono dove sarebbe ravvisabile la denunciata illogicitร .

Conclusioni

Alla luce delle suesposte considerazioni si osserva conclusivamente che la Suprema Corte nella sentenza oggetto della nostra disamina, ribadisce e chiarisce il concetto di interessi extra legali. Statuisce, infatti che la clausola contrattuale che li prevede devโ€™essere posta per iscritto eย  sottoscritta dal debitore.

Orbene, รจ chiaro quindi che, non basta ai fini della validitร  ad substantim la forma scritta, ma รจ necessaria la piena consapevolezza del debitore qualora ci sano state delle modifiche ai tassi disciplinati dalla legge.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarร  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.