Il concetto di interessi extra legali e la necessaria consapevolezza del debitore. Nota a Cass. 12 dicembre 2007 n. 26010
Premessa
La sentenza in commento offre lo spunto per approfondire la tematica delle obbligazioni pecuniarie con particolare attenzione agli interessi extralegali.
La vicenda che dato origine alla pronuncia in commento puรฒ essere cosรฌ brevemente sintetizzata.
Con sentenza 24 ottobre 2001 il Tribunale di Venezia respingeva il ricorso proposto dai ricorrenti con il quale si opponevano al pagamento della somma di Euro 25.000 oltre agli interessi pari a tre punti e al tasso ufficiale di sconto dalla notifica al saldo e agli ulteriori accessori.
Avverso questa sentenza, gli opponenti proponevano appello notificandolo alla Cardine Banca s.p.a. essendosi la Cassa di risparmio di Venezia (parte convenuta in primo grado) estinta per incorporazione nella Cardine Banca a seguito di atto di fusione in data 1 febbraio 2001. Peraltro contestavano il difetto di convenzione scritta attinente la determinazione del tasso passivo degli interessi, e la nullitร delle clausole relative agli interessi medesimi. Lโappellata controdeduceva che la pattuizione scritta degli interessi era giร contenuta nel documento allegato al ricorso per decreto. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 12 giugno 2003 in relazione allโeccezione proposta dagli appellanti ย sulla mancanza della sottoscrizione della banca per accettazione, osservava nondimeno che la banca appellata aveva manifestato validamente il suo consenso producendo in giudizio lโatto e dunque in alcun modo ricorreva la circostanza ostativa paventata dalla giurisprudenza di legittimitร che nel periodo intermedio una delle parti abbia revocato il suo consenso.
Oltretutto parte appellante non aveva prodotto in giudizio i propri conteggi a dimostrazione dellโinesatezza di quelli avversari e dunque la doglianza circa il tentativo di considerare capitale la somma ingiunta, frutto di interessi ultralegali, appariva generica. A ciรฒ si aggiunga che le modificazioni del tasso erano state praticate solo in riduzione e dunque lโeventuale nullitร parziale della convenzione, nella parte in cui per lโappunto consentiva un aumento, non avrebbe comportato conseguenze concrete.
Del tutto sfornite di prova erano pertanto rimaste le contestazioni mosse dallโappellante rispetto sia alla capitalizzazione degli interessi trimestrali, sia alla doglianza circa lโapplicazione di un tasso dโinteresse extralegale perchรฉ superiore di tre punti al tasso ufficiale di sconto.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso parte appellante per lโintegrale cassazione della sentenza resa in secondo grado.
La lettura dellโart. 330 c.p.c in combinato disposto con lโart. 328 c.p.c.
Lโart. 300 c.p.c. subordina lโeffetto interruttivo del processo, alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dallโevento previsto come causa dโinterruzione e dalla relativa dichiarazione formale d opera del procuratore della parte che ne รจ colpita.
Qualora uno degli eventi idonei a determinare lโinterruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione, e tale evento non venga dichiarato ne notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce ai sensi dellโart. 300 c.p.c. il giudizio dโimpugnazione devโessere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati.
Ed invero, in proposito รจ noto che la morte di una parte nel corso del giudizio comporta la trasmissione della sua legittimazione processuale agli eredi.
Orbene, quando si verifica tra una fase processuale e lโaltra la morte o la perdita della capacitร di agire della parte persona fisica, il problema della notificazione dellโatto di impugnazione va risolto alla luce delle disposizioni contenute nellโart. 328 c.p.c. Ne deriva che lโimpugnazione deve essere proposta contro il soggetto attualmente legittimato. A tal proposito si osservi che la fusione di una societร per incorporazione in unโaltra determina automaticamente lโestinzione della societร assoggettata a fusione e il subingresso nei rapporti ad essa relativi per successione a titolo universale della societร incorporante. Inoltre qualora tale evento si verifichi nella fase della quiescenza ex art. 328 c.p.c. di un rapporto processuale in cui sia parte la societร incorporata, soltanto il nuovo ente, in quanto successore universale รจ legittimato ai senso dellโart. 110 c.p.c. a proseguire il giudizio senza che possa trovare applicazione il principio di ultrattivitร della procura, in caso di mancata denuncia dellโevento interrutivo, poichรฉ tale principio riguarda la diversa ipotesi della verificazione di detto evento nel corso di un grado del giudizio.
ร in questa prospettiva che la Corte siย รจ pronunciata ribadendo nella sentenza in rassegna che correttamente gli appellanti notificarono il gravame alla Cardine Banca s.p.a. societร che avendo incorporato la Cassa di risparmio di Venezia della medesima era successore a titolo universale, questo, alla luce dellโart. 328 c.p.c che rappresenta la chiara volontร del Legislatore di adeguare il processo dโimpugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, ai fini della notifica sia della sentenza, sia dellโimpugnazione, con piena parificazione tra lโevento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nรฉ notificato.
La pattuizione dโinteresse ultralegale ex art. 1284 c.c. e la formulazione letterale della clausola contrattuale
Le obbligazioni pecuniarie ex artt 1277 c.c. si classificano ย in quelle avente ad oggetto una somma giร determinata in virtรน del titolo giudiziale o convenzionale ove la misura o la scadenza sia giร stabilita, nonchรฉ, in quelle in cui la somma oggetto dellโobbligazione sia determinabile ricorrendo a criteri di computo precostituiti giร dalla nascita dellโobbligazione stessa.
In entrambi i casi,ย il debito pecuniario si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale
Lโart 1277 c 1 c.c. fa salvo, quindi, il cd principio nominalistico per cui proprio la somma inizialmente trasferita verrร restituita. Eโcosรฌ garantita lโimmutabilitร del credito, appunto, dal punto di vista nominale a fronte della svalutazione monetaria.
Il debito soggetto al principio nominalistico si configura quale debito di valuta. Diversamente, i cd debiti di valore non risentono del suddetto principio, ma scaturendo da una qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo, in essi la moneta non รจ altro che la misura ย economica della lesione subita.
Le prestazioni pecuniarie e periodiche corrisposte da chi utilizzi un capitale altrui o ne ritarda il pagamento costituiscono gli interessi. La pecuniarietร , la percentualitร , la periodicitร e lโaccessorietร sono le caratteristiche fondamentali degli stessi.
Per inciso, distinguiamo vari tipi di interessi, quelli legali aventi la loro fonte nella legge o in altro atto avente efficacia normativa generale e gli extra legale disciplinati nelle convenzioni tra le parti. .Le parti possono, peraltro, stabilire un piรน alto tasso dโinteresse, rispetto a quello imposto per legge, purchรจ tale patto rivesta la forma scritta ad substantiam.(1284 co 3 c.c.). In questa direzione, il patto risulterร nullo quindi solo nella parte in cui la determinazione di un tasso superiore a quello legale non sia stato trascritto. In tal caso, gli interessi verranno corrisposti nella misura legale.
Cosรฌ operando la norma in parola dispone che gli interessi siano fissati per iscritto. In questo senso va osservato perรฒ che una parte della dottrina aveva ritenuto, sufficiente solo il documento del creditore e non la sottoscrizione del debitore.
Tuttavia,una tesi maggiormente coerente con il fondamento della disposizione, peraltro, considera che la clausola contenete la misura extra legale degli interessi debba rivestire la forma per iscritto, ma debba essere sottoscritta dal debitore.
Ancora, anche in caso di nullitร del patto nonย รจ prevista la ripetizione degli interessi ultra legali corrisposti, trattandosi di un obbligazione naturale.
La giurisprudenza ritiene, ciononostante, che la misura degli interessi possa fissarsi anche per relationem, ricorrendo, cosi, ad elementi esterni.
Cosรฌ ragionando, rapportandoci agli istituti di credito, si ritiene che la misura sarebbe quella praticata usualmente dagli stessi. Tuttavia, unโinterpretazione minoritaria giurisprudenza osserva che il rinvio al tasso usuale si riferisce comunque agli usi subordinati alla legge. A tal proposito, si rammenta che il T.U. bancario del ย 1993 stabilisce la nullitร delle clausole contrattuali di rinvio agli usi ai fini della determinazione dei tassi dโinteresse.
Un altro limite allโautonomia negoziale dei privati in ordine agli interessi รจ stabilito altresรฌ dal divieto degli interessi usurari, ovvero, quelli che esorbitano dai valori di mercato.
Orbene, per la configurazione del reato di usura non viene richiesto piรน lโapprofittamento dello stato di bisogno, ma vengono stabiliti criteri oggettivi di qualificazione usuraria degli interessi o di altri vantaggi in corrispondenza di obbligazioni pecuniarie.
Lโart 1283 c.c. sulla scadenza degli interessi anatocistici contempla gli usi contrari, riferendosi, pertanto, agli usi normativi.
Del resto nei contratti bancari, che assumono in questa sede importanza fondamentale,le condizioni economiche degli stessi ex art 116 del D.lgs 1ยฐ settembre 1993, n. 385 ย devono rispettare una serie di regole relative alla pubblicitร delle stesse. Orbene, i tassi di interesse, incidendo sul contenuto economico dei rapporti tra banca e cliente devono essere resi noti in tutti i locali ove il pubblico abbia accesso: locali adibiti a ricevimento, trattativa e conclusione dei contratti. Ancora, ex art 117 TU al IV comma รจ previsto che il tasso di interesse devโessere indicato nel contratto, nonchรฉ, al VI comma statuisce la nullitร delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del tasso dโinteresse e al VI comma la nullitร delle clausole che fissano tassi piรน sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati.
Poste tali premesse, la sentenza oggetto del presente commento si allinea alla consolidata giurisprudenza in merito e agli orientamenti presenti in dottrina, confermando quindi il principio ex art 1284 c.c. secondo cui le clausole contrattuali che disciplinano interessi superiori a quelli legali necessitano della forma scritta ad substantiam e della sottoscrizione del debitore.
Infatti, riferendoci al caso di specie, la produzione dellโatto in corso di giudizio era relativo ad un accordo giร intervenuto tra le parti e non da perfezionarsi (circostanza peraltro documentalmente provata).
Correttamente quindi, la Suprema Corteย riportandosi alla clausola in esso contenuta rileva lโavvenuta sottoscrizione di entrambe le parti e rigetta la censura proposta, sottolineando che, essendo un fatto pacifico non doveva neppure proporsi. Per quanto attiene inoltre la II censura contenuta nel I motivo dโimpugnazione relativa alla sottoscrizione del patto di interessi ultralegali, il Supremo Collegio si sofferma e analizza la clausola contrattuale de quo, riportandola interamente.
Dalla formulazione suddetta, i giudici della I sez Civile rilevano che il documento prodotto dalla banca nei giudizi precedentiย contiene non una proposta , bensรฌ, una vera e propria accettazione da parte del correntista. Ciรฒ si evince soprattutto della clausola e, dal verbo โโconfermareโโ che prevede un giร intervenuto accordo tra le parti in merito. Tale proposta risulta, di fatto ย ricevuta e accettata dal correntista e sottoscritta dalla banca.
Quindi, il problema della sottoscrizione del patto de quo secondo la Corte non avrebbe dovuto essere posto, trattandosi di un punto pacifico data la chiarezza e la linearitร della clausola stessa. In questโottica i ricorrenti ricollegandosi alla presunta nullitร della clausola de quo, lamentano la violazione degli artt 2697 e 1832 c.c.
La violazione degli artt. 2697 e 1832
Le norme poste dagli artt. 2697 e segg. c.c. relative allโonere della prova e lโammissibilitร e lโefficaciaย dei vari mezzi probatori concernono il diritto sostanziale, di conseguenza, la loro violazione determina i cd errores in iudicando e non in procedendo.
Eโ evidente, quindi che nel giudizio di cassazione il giudice potrร solo constatare che lo svolgimento del giudizio sia conforme al rito. In tale sede, quindi, il ricorrente per ottenere una pronuncia che attesti lโavvenuta violazione delle suddette norme, dovrร indicare dettagliatamente gli elementi necessari ai fini della doglianza mossa al riguardo.
Inoltre, attraverso il principio di acquisizione attualmente vigente nel nostro ordinamento processuale, al fine di dimostrare i fatti costitutivi del preteso diritto, รจ possibile ricavare prove non solo da chi รจ gravato dellโonere stesso ma anche dagli elementi probatori acquisiti al processo.
Il succitato principio, quindi, prevede che le risultanze istruttorie ottenute, qualsiasi essa sia la loro provenienza e quale che sia la parte ad iniziativa o istanza della quale sono formate, contribuiscono tutte alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionarla. Eโ possibile, ordunque, utilizzare una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Secondo una recente giurisprudenza, lโoperativitร delle regole sullโonere della prova trova il suo unico limite laddove i fatti da provare risultino dagli elementi giร acquisiti al processo, ma non nella difficoltร di provare i fatti stessi.
In relazione, invece, alle scritturazioni contenute nel conto corrente ex art 1832 c.c. e nel documento di saldaconto, qualora la parte cui sono stati trasmessi omette una tempestiva contestazione, si ritengono assistiti da una presunzione di veridicitร , nonchรจ, approvati con relativa preclusione di eventuali contestazioni sulla legittimitร sostanziale dellโinclusione di partite nel conto stesso. Consolidata giurisprudenza si esprime in tal senso, precisando peraltro che poichรจ le scritturazioni sono assistite da una presunzione di veridicitร , il giudice procederร ad un accertamento contabile dei suddetti documenti solo laddove il ricorrente abbia effettuato una contestazione puntuale delle voci.
Ed invero, nel caso affrontato dagli ermellini con la pronuncia chi qui si esamina, i ricorrenti ricollegandosi alla nullitร della pattuizione, denunziano la violazione dellโart 2697c.c., lamentando la mancata dimostrazione da parte della banca del suo esatto credito in conto capitale, e dellโart 1832 c.c. per la mancata contestazione da parte del cliente degli estratti conto periodicamente inviati.
Tuttavia le doglianze cosi mosse per la loro stessa formulazione vengono assorbite dalla censuraย precedente e, pertanto, la Corte le rigetta.
Dโaltro canto il Supremo Collegio, coerentemente chiarisce unโaltra problematica oggetto di contrastanti interpretazioni ovvero la variabilitร del tasso debitore da parte della banca.
La variabilitร del tasso debitore ad iniziativa della banca puรฒ dar luogo a nullitร ?
Il principio della variabilitร dei tassi รจ stato recepito a livello normativo nellโart 117 del TU bancario e nella legge 17/2/1992.
La clausola della variabilitร in peius del tasso dโinteresse costituisce una clausola vessatoria e, pertanto, richiede la puntuale e specifica approvazione scritta del cliente e la sua operativitร prevede lโesercizio dello ius variandi da parte della banca stessa secondo le modalitร ex art 118 t.u. bancario.
Tale norma, riprendendo e specificando i contenuti dellโanaloga disposizione ex art 6 L n.154/92, stabilisce la sanzione di inefficacia per le variazioni contrattuali in relazione alle quali non siano state rispettate le regole per la comunicazione alla clientela.
Il contenuto negoziale puรฒ essere variato attraverso la tacita accettazione del cliente per la variazione contrattuale disposta dalla banca. Infatti, il comma III dellโart 118 statuisce che entro 15 gg dalla ricezione della comunicazione scritta o dallโeffettuazione di altre forme di comunicazioni prescritte dal CICR, il cliente puรฒ esercitare il diritto i recesso e in tale eventualitร ha diritto di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, lโapplicazione delle condizioni vigenti ante variazione.
Il diritto di recesso del cliente, nellโipotesi di conto passivo, determinando la liquidazione del rapporto, comporta lโimmediata esigibilitร del credito della banca.
Altro aspetto oggetto di numerose controversie รจ la genericitร dello ius variandi ex art 118 Considerando ora la L 154/93 si evince che questโultima, cosi come il t.u. bancario, ha trascurato il tema dellโanatocismo, sebbene, allโart 8 della suddetta legge viene inserito tra i dati che obbligatoriamente la banca deve farne comunicazione al cliente โla capitalizzazione degli interessiโโ, riconoscendone, dunque, la legittimitร .
Le stesse norme bancarie uniformi per i conti correnti di corrispondenza, nella formulazione trasmessa allโabi il 3 febbraio 1995, disponendo allโart 7 II co. la contabilizzazione degli interessi sui saldi passivi, omettono ogni riferimento in ordine ai criteri di capitalizzazione degli interessi, adeguandosi, peraltro, allโindicazione della Banca dโItalia, quale Autoritร garante della concorrenza e del mercato, secondo cui le norme uniformi non devono prevedere indicazioni aventi contenuto economico, rinviate alla convenzione tra le parti espressa nel modulo allegato.
Va, inoltre, sottolineato che la raccolta degli usi e delle consuetudini del settore del credito accertati su base nazionale stabilisce che nelle operazioni bancarie lโinteresse รจ quantificato portando in conto; ovvero per i conti e depositi non vincolati lโinteresse semplice maturato annualmente; per i conti e i depositi vincolati, lโinteresse semplice maturato alle corrispondenti scadenze o annualmente; per i conti correnti anche talvolta debitori, lโinteresse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, ovvero a fine marzo, giugno, settembre, dicembre.
Alla stregua di questa situazione nei rapporti di conto corrente bancario la giurisprudenza di legittimitร ha a lungo ritenuto che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista integra un uso normativo che deroga in maniera legittima il divieto di anatocismo ex art 1283 c.c., che disciplina la materia in mancanza di usi contrari.
La Giurisprudenza di legittimitร ha altresรฌ stabilito che lโuso normativo non richiede di essere recepito nelle forme contrattuali, anche se necessarie e speciali ed opera obbiettivamente, salvo la clausola contenuta nel negozio, con effetto integrativo ella volontร delle parti, secondo il disposto dellโart 1374 c.c.
Accanto allโanatocismo convenzionale e quello giudiziale la legge ammette lโanatocismo basato sugli usi, per il quale non sono previste le condizioni operanti per i primi due tipi e, dunque, neanche il limite della semestralitร della capitalizzazione.
La giurisprudenza di merito, invece, ha ritenuto che gli usi cui si riferisce lโart 1283 c.c. abbiano natura normativa e che, pertanto, si pongono sullo stesso piano della statuizione normativa, come manifesta eccezione al principio generale sancito in essa.
Ne deriva peraltro che nonostante lโart 1825 c.c. non venga espressamente richiamato dallโart 1857 c.c. รจ illogico credere che, tenuto conto della rilevanza che il nostro ordinamento assegna allโesercizio del credito, la capitalizzazione degli interessi che costituisce regola generale nei rapporti regolati in conto corrente e connessa alla loro apposizione nel conto, non trovi applicazione in materia bancaria, ovvero che le parti, esercitano la loro autonomia contrattuale, non possano prevedere esplicitamente la capitalizzazione degli interessi, prevista per legge dalla disciplina del conto corrente ordinario. Il suddetto meccanismo della capitalizzazione degli interessi, viene difatti applicato dalle banche nellโipotesi e di saldi attivi e passivi del correntista.
A tale proposito numerose sono state in dottrina le critiche in ordine al diverso trattamento per le posizioni attive e passive, considerato un ingiustificato privilegio per gli istituti di credito, che contribuisce a rendere meno trasparente la cosiddetta forbice fra costo del credito bancario e remunerazione bancaria del risparmioโ.
Ancora, risulta aperto il dibattito sulla legittimitร della prassi bancaria della capitalizzazione trimestrale sulla reale esistenza nel 1942 di un uso bancario di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed รจ stato, cosi, escluso che la ripetuta applicazione di regole attraverso condizioni generali di contratto possa creare un uso normativo. Tale ipotesi รจ stata, chiaramente, rigettata da una pronuncia giurisprudenziale secondo la quale ย il senso del rinvio operato dallโart. 1283 c.c. sarebbe quello di fare salvi gli usi contrari vigenti al momento dellโentrata in vigore del codice, la norma, per un verso, sarebbe destinata ad esplicare la sua efficacia regolatrice per lโavvenire, per altro verso, invece, andrebbe a disciplinare retroattivamente lโindividuazione della propria fonte derogatriceโ.
Ad ogni modo, si rileva che le indicazioni che si ricavano dalle disposizioni di attuazione e transitorie sembrano escludere lโintenzione del legislatore di far salve soltanto le consuetudini contrarie preesistenti.
La legittimitร delle consuetudini in materia di interessi era giร prevista dal codice del 1865, ecco quindi spiegato il motivo che ha portato la giurisprudenza di merito ad affermare che โla previsione di cui allโart. 1283 c.c. si rivolge ai rapporti futuri e riconosce e sanziona lโoperativitร della consuetudine, nella forma tipica e normale prevista dallโart. 8 delle disposizioni sulla legge in generale. Lโart. 162 disp. att. disciplina, invece, i rapporti preesistenti, estendendo retroattivamente il divieto dellโanatocismo, ma riconoscendo lโefficacia derogatrice degli usi contrari precedentiโ.
Ora nella sentenza che si annota i ricorrenti denunziano la violazione degli artt 1346, 1418,1419 c.c. in quanto, la variabilitร del tasso debitore ad iniziativa della banca rende indeterminato lโoggetto e, pertanto, la clausola รจ da considerarsi nulla, ma la Suprema Corte dichiara il suddetto motivo dโimpugnazione inammissibile in quanto, la nullitร denunziata era relativa al titolo negoziale e non la rapporto. Pertanto, il comportamento della banca risultava essere irrilevante non avendo essa concretamente applicato i tassi maggiori di quello convenuto.
Capitalizzazione degli interessi trimestrali
Anche per quanto attiene la capitalizzazione trimestrale degli interessi la Cassazione con la sent 26010 interviene per definire lโapplicazione di questa clausola nel corso di un rapporto di conto corrente. Allโuopo giova ricordare che la giurisprudenza ย ha dichiarato la nullitร della previsione contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.Tuttavia per circa ventโanni, la Cassazione ha affermato la legittimitร delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, per lungo tempo praticata dalle banche, precisando che tale meccanismo non era contrario ai limiti ex art 1283 c.c.
Secondo tale precedente orientamento, gli usi contrari indicati nel codice dovevano considerarsi usi normativi, perchรฉ operanti sullo stesso piano della norma de quo, costituendo unโeccezione al principio ivi accennato, idonea a derogare al divieto di anatocismo.
Diversamente, le sentenze della Suprema Corte del 1999 hanno invertito lโorientamento consolidato affermando โ discostandosi cosi dal precedente orientamento- la nullitร delle clausole di capitalizzazione trimestrale, sulla base dellโinesistenza di un uso normativo teso a derogare lโart 1283 c.c.
Ne discende che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, รจ nulla perchรฉ anteriore alla scadenza degli interessi.
Questa nuova interpretazione avrebbe imposto quindi alle banche di far fronte a notevoli esborsi nei confronti dei propri clienti, sottoposti alla capitalizzazione trimestrale. In ragione di ciรฒ, il legislatore ha emanato il D.lgs 342/1999 che, allโart 25, stabilisce le modalitร di calcolo degli interessi,.
In particolare, al III comma del suddetto articolo si garantisce una sorta di โโsanatoriaโโ per il pregresso, operando, pertanto, il salvataggio delle clausole di capitalizzazione trimestrale previste nei contratti conclusi prima dellโentrata in vigore della nuova disciplina. Ancora, la Corte Costituzionale con la sentenza n 445/2000 ha confermato, seppur implicitamente, lโorientamento della Suprema Corte del 1999, dichiarando lโillegittimitร dellโart 25 co 3 D.lgs 342/99. Ha, altresรฌ, escluso che la predetta legge delega potesse permettere lโemanazione di una disciplina speciale di sanatoria delle clausole anatocistiche dei contratti bancari e che ne potesse predisporre per la loro validitร . Ed ancora di recente, le SS.UU. sono tornate sul punto con la nota sentenza n 21095/2004 con la quale non solo hanno confermato la nullitร delle clausole de quo, ma anche puntualizzato che esse erano da ritenersi invalide giร prima del mutamento del 1999. Sino alla fondamentale sentenza 21095/04 gli utenti delle banche raramente agivano contro queste ultime per ottenere la ripetizione degli interessi indebitamente richiesti o trattenuti dallโistituto; ciรฒ sia allorquando gli utenti avessero giร restituito alla banca il deposito scoperto e avessero giร chiuso il conto; sia quando la posizione debitoria verso la banca fosse ancora in essere.
Nel caso di specie, quindi la denuncia deiย ricorrenti circa il vizio di motivazione della decisione emessa dalla Corte veneziana in punto di capitalizzazione degli interessi, merita a ragion veduta ad avviso della Corte censura di inammissibilitร dal momento che attiene al vizio di motivazione e,pertanto,si ritiene necessario il riesame dei documenti di causa non esperibile in tale sede.
Lโapplicazione del tasso ufficiale di sconto
Infine un ultimo ma decisivo punto su cui la Corte si pronuncia con la sentenza n 26010 attiene alle peculiaritร circa lโapplicazione del tasso ufficiale di sconto.
Comโรจ noto il tasso con cui la banca centrale concede prestiti alle alte banche รจ detto tasso ufficiale di sconto. Sulla base di questโultimo รจ determinato il tasso dโinteresse che le banche applicheranno ai propri clienti, ed il tasso interbancario quale tasso applicato ai prestiti fra le banche. Quando la banca centrale aumenta il tasso, siamo dinanzi adย una stretta creditizia, ovvero una tendenza finalizzata alla riduzione dei crediti, dovuta allโaumento del costo del denaro.
Diversamente, quando la banca centrale riduce il tasso ufficiale di sconto, conseguentemente assisteremoย ad un aumento di consumi e investimenti con relativo minor costo del denaro.
Eโ bene ricordare che dal 1999 il tus (tasso ufficiale di sconto) ha cambiato denominazione in TUR (tasso ufficiale di riferimento) fissato dalla banca dโItalia e poi applicato nelle sue operazioni di rifinanzimento nei confronti del sistema bancario.
Lโex tus รจ stato peraltro sostituito dal tassoย di riferimento della politica monetaria, adoperato dalla BCE per la politica monetaria. Questo tasso sostituisce definitivamente il vecchio tus che รจ stato gestito dalla banca dโItalia fino al 1/12/1998.
Ciรฒ premesso, anche il quinto motivo proposto dai ricorrenti in relazione alla doglianza circa lโapplicazione del tasso ufficiale di sconto viene respinta dalla Corte. Ed invero si legge in sentenza che il tasso dalla domanda al saldo costituiva lโapplicazione della previsione contrattuale, di un tasso superiore del 3% a quello del tasso ufficiale di riferimento, che secondo il giudice di merito le parti intendevano richiamare con il riferimento al tasso ufficialeย di sconto con la clausola in questione. Tuttavia i ricorrenti non chiariscono dove sarebbe ravvisabile la denunciata illogicitร .
Conclusioni
Alla luce delle suesposte considerazioni si osserva conclusivamente che la Suprema Corte nella sentenza oggetto della nostra disamina, ribadisce e chiarisce il concetto di interessi extra legali. Statuisce, infatti che la clausola contrattuale che li prevede devโessere posta per iscritto eย sottoscritta dal debitore.
Orbene, รจ chiaro quindi che, non basta ai fini della validitร ad substantim la forma scritta, ma รจ necessaria la piena consapevolezza del debitore qualora ci sano state delle modifiche ai tassi disciplinati dalla legge.
