Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pubblicazioni

Gli investitori istituzionali

  1. Il processo di privatizzazione e le riforme normative

Il tipo di influenza che il processo di privatizzazione esercita sulla corporate governance dipende non solo dalla positivitร  delle norme, ma anche dalla interpretazioยญne che se ne dร  e dai fini perseguiti dalla sfera politica in senso lato, che nei processi di privatizzazione dei diversi paesi assume necessariamente un ruolo rilevante. In alยญtri termini, รจ strettamente legato agli obiettivi che la privatizzazione si propone[1].

Dal punto di vista ideologico le privatizzazioni derivano dalla grande evoยญluzione sociale e politica che a livello mondiale ha registrato la sconfitta storica delle economie di comando o pianificate. La competizione fra i sistemi di mercato e quelli centralizzati ha visto i secondi soccombenti soprattutto a partire dagli anni settanta, cioรจ da quando i sistemi di mercato hanno iniziato a fondare sempre piรน consistentemente il proprio sviluppo sullโ€™innovazione[2].

Ebbene, รจ proprio negli anni settanta, in concomitanza con lโ€™intensificarsi dellโ€™innovazione nelle strategie competitive delle imprese, che si creano le condizioni per lโ€™accettazione della supply side economics, una concezione di politica economica che punta a favorire al massimo la messa in opera di capacitร  produttive efficienti. รˆ una concezione centrata sulla figura dellโ€™imprendiยญtore che individua opportunitร  e le realizza in modo piรน efficiente e prima dei conยญcorrenti, in una gara in cui unico arbitro รจ il mercato.

La creยญscente interdipendenza delle economie sviluppate favorisce il diffondersi di tali imยญpostazioni, che finiscono per divenire cogenti per i singoli paesi.

Il fenomeno delle privatizzazioni diventa dunque una vera ondata che si estende anche a paesi come la Francia, dove una cultura secolare aveva abituato alla gestione pubblica di importanti branche dellโ€™economia, sviluppando competenze eccellenti; o come alcuni paesi ex-comunisti dell’Europa Orientale, che al contrario vi giungevano del tutto impreparati sia dal punto di vista politico che da quello delle competenze degli operatori.

Le finalitร  che per semplicitร  si sono definite di tipo ideologico sottese alle priยญvatizzazioni assegnano dunque al processo il compito di far uscire lo Stato dalla proยญprietร  del sistema produttivo e di sostituirlo con i privati, al contempo ricavandone riยญsorse utili a risanare le pubbliche finanze.

In Italia รจ invece il 1992 la data di effettivo inizio delle privatizzazioni

Ed invero, la gestione industriale delle imprese fu lasciata nelle mani dei rispettivi manager che vennero cosรฌ responsabilizzati completamente anche nei conยญfronti del mercato. รˆ cosรฌ che il processo di privatizzazione ha contribuito sostanzialmente allo sviluppo delle strutture del mercato finanziario. Sono stati posti sul mercato buoni titoli, attiยญrando nuovi investitori; sono state innovate le regole aumentando la tutela degli azioยญnisti non di controllo; gli stessi processi di collocamento sono stati gestiti in modo da favorire la crescita delle competenze professionali degli operatori finanziari italiani.

Le privatizzazioni orientate allโ€™obiettivo puro e semplice di fare uscire lo Stato dalla gestione delle imprese incidono sulla corporate governance soprattutto quando lo Stato stesso, al momento di uscire, vuole in qualche modo predeterminare lโ€™assetto proprietario che le imprese stesse dovranno assumere dopo la privatizzazione.

Le motivazioni funzionali alle privatizzazioni discendono dalla convinzione che le attivitร  economiche svolte dalle imprese di proprietร  pubblica esprimano di reยญgola livelli di efficienza inferiori rispetto a quelli registrati dalle imprese sottoposte alla disciplina del mercato. Lโ€™assunto si basa,ย  sulla impossibilitร  logica di otteยญnere nel lungo termine risultati migliori di quelli assicurati da un mercato correttaยญmente funzionante. Questo รจ in grado di valutare capillarmente ogni singola iniziatiยญva e si suppone capace di indirizzare risorse e conoscenze laddove esse rendono maggiormente, la molteplicitร  degli operatori supplendo a qualunque loro carenza inยญdividuale, attraverso la crescita dei piรน efficienti e l’eliminazione degli inefficienti. trasparenza e dedicare adeguata attenzione alla politica di comunicazione.

  1. Il principio di separatezza tra banca e industria

Presupposto per la corretta applicazione delle norme di cui si discorre รจ il principio secondo il quale l’intermediario, ad esclusione delle societร  di investimento a capitale variabile, รจ tenuto alla separazione patrimoniale. Il Tuif sancisce, infatti, che, nell’ipotesi di prestazione dei serยญvizi di investimento, tra cui si comprende la gestione indiviยญduale di portafogli di investimento[3], gli strumenti finanยญziari e le somme di denaro dei singoli clienti costituiscono patrimonio distinto dal patrimonio dell’intermediario stesso e da quello degli altri clienti (art. 22, comma 1, Tuif)[4]; nell’ipotesi di gestione collettiva, ciascun fondo comune di inveยญstimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo distinto dal patrimonio della societร  di gestione del risparmio, da quello di ciascun partecipante, nonchรฉ da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima soยญcietร  (art. 36, comma 6, Tuif)[5]. Ciรฒ comporta che i creditori dell’intermediario non possono aggredire il patriยญmonio separato, mentre i credi tori dei singoli clienti possono agire nei limiti, del patrimonio di proprietร  di questi, o nei liยญmiti delle quote di partecipazione se si tratta di fondi[6].

La separazione patrimoniale รจ un vincolo obbligatorio imposto al gestore, che condizione sia la struttura, sia il comยญportamento dello stesso[7]. Sotto il primo profilo, nella geยญstione individuale, si tratta di distinguere contabilmente le operazioni finanziare che fanno capo ai singoli clienti da quelle che riguardano il patrimonio dell’intermediario, la seยญparazione riguardando taluni rapporti giuridici di cui un sogยญgetto risulta titolare dagli altri rapporti facenti capo allo stesso soggetto o facenti capo all’intermediario[8]; nelle gestioni collettive la distinzione del patrimonio del fondo si otยญtiene, invece, attraverso l’affidamento dello stesso ad una banca depositaria, soggetto terzo rispetto alla societร  di geยญstione e ai partecipanti al fondo. La ripartizione delle compeยญtenze tra banca depositaria, societร  che promuove e societร  che gestisce, nonchรฉ le rispettive responsabilitร  nei confronti dei partecipanti, garantisce sicurezza nelle operazioni[9].

Sotto il secondo profilo sono imposti specifici doveri di trasparenza e di informazione che consistono non solo nel mettere a conoscenza il cliente o il partecipante al fondo della natura e dei rischi delle operazioni nel momento della concluยญsione del contratto di gestione, ma anche nell’informarlo peยญriodicamente attraverso rendiconti, relazioni e nel consentirgli l’accesso ai documenti che attestano i risultati[10].

  1. Gli investitori istituzionali negli assetti proprietari della societร  e mancato sviluppo

Dal quadro normativo ora delineato emerge con evidenza l’esistenza di una procedura organizzativa che ogni intermeยญdiario รจ tenuto a rispettare per potere operare nel mercato e di una procedura comportamentale che lo stesso deve osserยญvare ogni qual volta debba compiere una determinata operazione. I due piani non sono completamente separati poichรฉ, se talvolta la legge prescrive esplicitamente un comportaยญmento, considerandolo in una disposizione specifica, tal altra, invece, sono le norme sulla organizzazione che condizionano e, dunque, impongono una certa condotta agli investitori istiยญtuzionali.

Appare allora evidente come il fine specifico cui รจ rivolta la gestione del risparmio, ossia la realizzazione di un โ€œproยญgramma di investimentoโ€ nell’interesse di un terzo[11], asยญsuma rilievo anche per l’ordinamento. li legislatore, infatti, con norme particolari delinea l’organizzazione degli intermeยญdiari, nel momento in cui investono risparmio altrui; le reยญgole alle quali gli stessi debbono attenersi nell’esercizio dell’attivitร  di gestione del risparmio e condiziona il loro comยญportamento a quel fine.

Ciascun gestore agisce, nell’osservanza dei criteri di comยญportamento, in modo diverso secondo il tipo di gestione, deยญgli obiettivi prefissati, degli strumenti finanziari gestiti. Si puรฒ indagare, allora, se nonostante tale diversitร  determinata dalla differenza di tipologia di gestori e dalla diversitร  di geยญstioni offerte, esista un metodo[12] comune che valga a definire e ad identificare il comportamento[13] degli investitori istituzionali. Si tratta, cioรจ, di valutare se i molteplici comยญportamenti, ognuno dei quali nato per soddisfare un diverso interesse e conseguire un diverso risultato in momenti e siยญtuazioni differenti, possano essere ricondotti ad unitร . E, quindi, se sia individuabile una โ€œmaniera generale di opeยญrareโ€[14], uno schema astratto nel quale riportare il modo di operare degli investitori istituzionali[15].

Sussistono dei fattori essenziali che consentono di defiยญnire, in generale, il concetto di comportamento. In parยญticolare, si ritiene che la nozione di comportamento si fondi sulla contemporanea presenza di piรน elementi che interagiยญscono tra loro. Qualsiasi atteggiamento di un soggetto che agisce di propria iniziativa, producendo un effetto sulla realtร  esterna, รจ inquadrabile nell’ ampia categoria di comporยญtamento. Si tratta di aspetti che definiscono la struttura del comportamento, ma che, tuttavia, non sono sufficienti nel momento in cui si deve anche identificarlo e distinguerlo da ogni altro atteggiamento. In tale ipotesi รจ necessario un criterio ulteriore di identificazione che si preoccupi di consiยญderare la funzione della specifica condotta, piuttosto che la sua struttura. Si รจ sostenuto che โ€œciรฒ che permette di identificare una iniziativa comportamentistica รจ il risultato al quale รจ diretta, l’orientamento, che indirizza il comportaยญmento e gli dร  un sensoโ€[16].

Sotto questo profilo, perciรฒ, non rileva se la gestione sia offerta al pubblico o a determinate categorie di investitori, non rileva se sia effettuata in nome e per conto del cliente oppure in nome proprio, non rileva neppure se al gestore sia lasciata piena disponibilitร  nelle scelte di investimento o se, invece, il cliente abbia la facoltร  di indicare specifici settori di investimento e, in altri casi, di impartire istruzioni vincoยญlanti. Quali che siano le modalitร  operative di gestione, ciรฒ che attribuisce significato all’iniziativa del gestore รจ il risulยญtato verso cui questa iniziativa รจ diretta, quello di investire il patrimonio affidatogli nell’interesse del cliente alla valorizzaยญzione di quel che ha investito. Il minimo comune denominaยญtore risulta perciรฒ essere la destinazione del patrimonio geยญstito ad uno scopo[17], ossia la destinazione all’investiยญmento al fine di valorizzare quell’investimento.

Tale destinazione ad uno scopo particolare, a cui รจ assogยญgettato un insieme di beni, e il risultato che con tale destinaยญzione si vuole raggiungere, condiziona il rapporto tra sogยญgetto e azione[18] e orienta, quindi, il comportamento del gestore. L’investire per conto di colui che quel patrimonio contribuisce a creare, specifica ulteriormente la direzione verso cui il comportamento รจ indirizzato[19].

  1. Dalla tutela del risparmio bancario al risparmio gestito

Ciรฒ che caratterizza un contratto di gestione del risparmio รจ il compimento di vaยญrie operazioni finanziarie[20] che un soggetto effettua per conto di terzi. L’interesse economico che con il contratto tra gestore e risparmiatore si intende soddisfare รจ la gestione di una somma di denaro altrui dietro corrispettivo. Con l’affidaยญmento di tale somma un soggetto incarica l’altro di amminiยญstrarla (investendo, ma anche disinvestendo), in modo da otยญtenere il miglior rendimento possibile. La gestione รจ diretta verso un risultato, che รจ quello di accrescere il valore dell’inยญvestimento.

La finalitร  che la gestione di patrimoni si propone รจ di impiegare produttivamente il capitale accumulato e, attraverso la valorizzazione degli investimenti effettuati, ottenere un incremento delle risorse per i risparmiatori. Al conseguiยญmento di tale fine sono disposte quelle regole che, discipliยญnando lo svolgimento dei servizi, l’esercizio dell’attivitร  di geยญstione e il rapporto tra incaricato e committente, impongono agli operatori, direttamente o indirettamente, di agire seยญcondo modalitร  ben delineate.

Sebbene le disposizioni riguardino tutte le attivitร  svolte dagli investitori e, quindi, in generale, la prestazione dei serยญvizi di investimento e accessori e il servizio di gestione colletยญtiva del risparmio, in questa sede si intende circoscrivere l’inยญdagine alla gestione del risparmio, comprendendo accanto alla gestione collettiva solo il servizio di gestione di portafogli su base individuale.

La disciplina specifica dei servizi di investimento (della gestione di portafogli e della gestione collettiva) si sviluppa sia sul piano normativo sia sul piano regolamentare e prende le mosse dalle disposizioni generali che il Testo unico dell’inยญtermediazione finanziaria stabilisce per i soggetti abilitati all’esercizio di tali servizi. In particolare, รจ attraverso lo struยญmento della vigilanza che si mira ad affidare alle autoritร  preposte, precipuamente la Banca d’Italia e la Consob, il controllo del rispetto, da parte degli intermediari, dei criteri dalle stesse stabiliti per garantire la trasparenza, la corretยญtezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori, alla stabilitร , alla competitivitร  e al buon funzionamento del mercato finanziario (art. 5, comma 5)[21]. In tale prospettiva, la Banca d’Italia รจ competente a garantire il contenimento del rischio e la stabilitร  patrimoniale (art. 5, comma 2, Tuif) e, vigila, dunque, sui profili strutturali e organizzativi dell’intermediario[22], mentre la Consob, a cui รจ affidata la vigilanza sui profili dei rapporti esterni[23], provvede a salvaguardare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti (art. 5, comma 3, Tuif)[24].

Nella sua funzione di vigilanza regolamentare, la Banca d’Italia, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 1, letto a) Tuif, ha emanato, dapprima il Provvedimento 1 luglio 1998 e il Provvedimento 20 settembre 1999, che riguardano le societร  di gestione del risparmio e le societร  di investiยญmento a capitale variabile e, successivamente, il Provvediยญmento 4 agosto 2000, il quale si occupa specificamente dello svolgimento delle attivitร  da parte delle sim[25].

L’importanza che riveste il profilo dell’organizzazione dell’intermediario ai fini dello svolgimento del servizio rileva non solo per la possibilitร  attribuita alle societร  di gestione del risparmio di svolgere sia gestioni collettive sia gestioni individuali (art. 33 Tuif), ma anche per la circostanza, cui soยญpra si accennava, per cui le societร  di gestione del risparmio, che svolgono servizi di gestione collettiva, possono scindere 1’attivitร  di promozione, istituzione e organizzazione dei fondi comuni da quella di gestione (art. 36, comma 1, Tuif). รˆ inoltre prevista, sia per le societร  che svolgono funzioni di gestione dei fondi, sia per quelle che svolgono gestioni indiยญviduali, la possibilitร  di delegare l’incarico di investimento (art. 33, comma 3, e art 24, comma 1, lett. l, Tuif)[26].

L’ampliamento dei servizi offerti e dei modi del loro svolgimento operato dal Tuif ha determinato, dร  un lato, l’eยญsigenza di fissare taluni criteri organizzativi atti a garantire una sana e prudente gestione e, dall’ altro, la necessitร , per certi aspetti dell’organizzazione, di una maggiore elasticitร .

Riguardo al primo profilo, รจ solo in presenza di determiยญnate condizioni che l’esercizio del servizio di gestione colletยญtiva del risparmio e del servizio di gestione su base indiviยญduale di portafogli di investimento, da parte di una societร  di gestione del risparmio, puรฒ essere autorizzata dalla Banca d’Italia, cosรฌ come puรฒ essere autorizzata la costituzione di una societร  di investimento a capitale variabile[27]. Per garantire 1’adeguatezza patrimoniale minima e il contenimento del rischio, ossia che ciascun intermediario abbia un patriยญmonio tale da consentirgli di affrontare i rischi nascenti dall’esercizio delle sue attivitร , la Banca d’Italia fissa l’ amยญmontare patrimoniale delle societร  di gestione del risparmio, i requisiti patrimoniali per la gestione dei fondi, che devono essere determinati in funzione del tipo e delle dimensioni del fondo che la societร  gestisce, e il patrimonio di vigilanza[28]. Nel provvedimento, inoltre, si definisce la disciplina relativa alla partecipazione al capitale delle societร  di gestione del riยญsparmio e delle sicav, avendo riguardo in particolare agli obยญblighi di comunicazione cui sono tenuti quei soggetti che, acยญquisendo o intendendo acquisire partecipazioni nelle societร , superano le percentuali stabilite. A tali obblighi informativi risulta sottoposto anche chi intende cedere una partecipaยญzione sociale[29].

Nella seconda prospettiva, di rendere piรน agevole ed effiยญciente lo svolgimento delle funzioni, รจ attribuita agli intermeยญdiari, nel quadro delle possibilitร  offerte dal Tuif, la facoltร  di disegnare schemi operativi che si adattino alle specifiche esigenze. Il provvedimento della Banca d’Italia determina, a tal fine, solo criteri di carattere generale. A questi debbono attenersi gli intermediari nel delineare la loro struttura orgaยญnizzativa e nel regolare i rapporti reciproci, nell’ipotesi che l’attivitร  di promozione e di gestione siano svolte in modo separato, i rapporti tra societร  di gestione del risparmio e banca depositaria, i rapporti tra societร  di gestione del riยญsparmio e intermediario cui รจ stata conferita la delega e quelli tra societร  di gestione del risparmio e soggetti incaricati del collocamento delle quote. Inoltre, lo stesso provvediยญmento contiene le disposizioni che riguardano l’assetto orgaยญnizzativo interno[30] e, dunque, la struttura delle deleghe inยญterne agli organi amministrativi, i sistemi informativi, in modo da consentire alle componenti aziendali la possibilitร  di assumere decisioni tempestive e idonee al raggiungimento degli obiettivi predisposti, i sistemi contabili, idonei a regiยญstrare correttamente i fatti relativi alla gestione e a fornire una rappresentazione della situazione economico-patrimoยญniale, finanziaria e di rischi dell’impresa e dei patrimoni in gestione, e il sistema di controllo interno.

I pericoli insiti nellโ€™attivitร  di gestione e, principalmente, il pericolo di compromettere la stabilitร  patrimoniale, sono considerati anche dal Provvedimento della Banca d’Italia 20 settembre 1999, emanato a norma dell’art. 6, comma 1, lett. a) e lett. c) Tuif, il quale, oltre a determinare le partecipaยญzioni detenibili dalle societร  di gestione del risparmio[31], fissa le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio applicabili agli organismi di investimento colletยญtivi, ossia ai fondi comuni di investimento e alle sicav. Tale normativa contiene, infatti, i limiti alla composizione comยญplessiva del portafoglio dei fondi e si riferisce ai fondi aperti, nell’ ambito dei quali si distinguono i fondi armonizzati, e ai fondi chiusi. รˆ bene rilevare, tuttavia, che nel caso in cui un fondo aperto o chiuso preveda che la partecipazione sia riยญservata a investitori qualificati[32] o preveda che il fondo inยญvesta in beni diversi da quelli individuati dall’art. 4, comma 2, d.m. 24 maggio 1999, n. 228[33], le disposizioni cui si acยญcenna possono essere derogate.

Per tutti i tipi di fondi sussiste un generale limite all’inยญvestimento in strumenti finanziari dello stesso emittente[34]. Ulteriori limiti riguardano gli investimenti in strumenti finanยญziari di uno stesso gruppo di emittenti[35] e gli investimenti in depositi bancari[36]. Sono poi sottoposti a condizione gli investimenti in strumenti finanziari derivati e le altre operaยญzioni a termine[37].

Analoghe disposizioni in materia di vigilanza, di partecipaยญzioni detenibili, di organizzazione amministrativa e contabile, di controlli interni, di adeguatezza patrimoniale e di conteniยญmento del rischio, si trovano nel Provvedimento Banca d’Italia 4 agosto 2000, che, come si รจ detto, riguarda la prestazione di servizi di investimento da parte delle sim[38].

La ricerca delle migliori opportunitร  di rendimento e le esigenze di regolamentare la destinazione delle risorse e l’imยญpiego dei capitali al fine di evitare operazioni troppo riยญschiose, si riscontrano anche nelle disposizioni che riguarยญdano i fondi pensione[39] i quali, tuttavia, hanno funzioni e obiettivi diversi da quelli degli altri gestori collettivi del riยญsparmio e, specificamente, dai fondi comuni. In questi ultimi sia pure con l’ulteriore distinzione tra fondi aperti e fondi chiusi[40] il fine รจ essenzialmente quello speculativo di massimizzazione dei profitti, nei fondi pensione, invece, la fiยญnalitร  รจ principalmente di natura previdenziale e l’esigenza di diversificare il portafoglio รจ sentita proprio per evitare scelte tipicamente speculative[41].

Nella prospettiva generale che si รจ delineata, le disposiยญzioni richiamate, in particolare quelle che dettano limiti agli investimenti, evidenziano l’esistenza di un obbligo di diversiยญficazione del portafoglio, comune a tutte le attivitร  di geยญstione del risparmio, che costituisce una regola di comportaยญmento a cui i gestori devono attenersi. L’intermediario finanziario รจ tenuto a compiere scelte di investimento in tiยญtoli diversi, in societร  operanti in settori economici e paesi diversi che, in relazione al tipo di obiettivi che l’operatore si propone, tendano a ridurre i rischi[42] e a garantire il massimo rendimento. Si rileva, quale tratto comune delle norme, la volontร  di razionalizzare le scelte di investimento e i relativi rischi dettando criteri che consentano il loro fraยญzionamento. Ciรฒ che, invece, differisce, in relazione alla tiยญpologia di gestione, รจ la misura di questa diversificazione, che varia secondo i tipi di prodotti finanziari offerti e, quindi, secondo gli obiettivi perseguiti e le aspettative del cliente[43].

Risulta dal quadro brevemente delineato che, attraverso il rispetto dei criteri organizzativi individuati dalla Banca d’Iยญtalia, ciascun intermediario deve perseguire non solo l’interesse alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti e alla sana e prudente gestione, ma anche l’interesse alla valoยญrizzazione dell’investimento, al corretto funzionamento del mercato, alla stabilitร  dell’intero sistema, a che sia accresciuta la competitivitร  delle imprese nelle quali l’intermediario inveยญste diversificando il portafoglio[44]. li gestore ha, e deve avere, dunque, di mira il risultato globale del complesso dell’attivitร  gestoria che chiaramente non coincide con quello del singolo strumento gestito.

Sotto il profilo dei rapporti tra investitore e risparmiatore, l’art. 6, comma 2, del Tuif dispone che la Consob, sentita la Banca d’Italia e teยญnuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualitร  e l’esperienza professionale dei medeยญsimi, disciplina con regolamento, tra l’altro[45], il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche considerando l’esigenza di ridurre al minimo i conflitti di inยญteressi e di assicurare che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalitร  aderenti alle specifiche esiยญgenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avยญvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell’OICR (lett. b).

Occorre preliminarmente osservare che esiste una clauยญsola generale che vincola tutti gli intermediari a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Tale obbligo รจ imยญposto ai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di inveยญstimento (att. 21 Tuif, lett. a) nell’interesse dei clienti e per l’integritร  dei mercati e alle societร  di gestione del risparmio nell’interesse dei partecipanti ai fondi (art. 40 Tuif, lett. a)[46]. Si รจ, tuttavia, ritenuto che dette prescrizioni, presenti nel quadro normativo da tempo, siano superflue, poichรฉ l’obbligo di agire secondo correttezza e diligenza nell’ ademยญpimento delle obbligazione รจ giร  previsto, in via generale, daยญgli artt. 1175 e 1176 c.c.[47]. Si รจ poi anche osservato che le altre regole di comportamento, previste dall’art. 21 Tuif, lett. b), c), d), e)[48] e dall’art. 40 Tuif, lett. b), c), sono sempliceยญmente specificazioni del principio generale[49].

รˆ, tuttavia, possibile ritenere che, nella prospettiva degli investimenti finanziari, l’obbligo di comportarsi secondo corยญrettezza e diligenza sia dettato anche in funzione del merยญcato. Rileva, pertanto, non solo la correttezza e diligenza nell’adempimento di una obbligazione (quella dedotta nel conยญtratto relativo al servizio di gestione di patrimoni), ma anche la correttezza e diligenza professionale, nel senso di una adeยญguata organizzazione degli operatori nell’ ottica di una logica di mercato efficiente[50].

Invero, in un sistema in cui il rapporto fiduciario che, nell’ambito dei negozi in cui un soggetto รจ preposto alla cura e alla gestione degli interessi di un altro, lega l’incaricato e il committente, cede piano piano il passo ad un modello in cui tale rapporto รจ disciplinato da regole dettagliate, ma standarยญdizzate per tipologia di contratti, la valutazione dell’ obbligo di agire secondo diligenza si sposta โ€œdal comportamento dell’incaricato alla valutazione di adeguatezza dell’organizzaยญzioneโ€ che l’incaricato si รจ dato[51].

In particolare, per il profilo che qui interessa, gli investiยญtori istituzionali debbono organizzarsi in modo tale da riยญdurre il rischio di conflitto di interessi, rischio che si accenยญtua, soprattutto, quando il gestore appartiene ad un gruppo finanziario, presta congiuntamente piรน servizi o instaura rapยญporti di affari propri o di societร  del gruppo da cui potrebbe derivare un conflitto.

  1. La gestione collettiva del risparmio

Il Testo Unico detta una disciplina organica delle forme di gestione collettiva di patrimoni coordinandola con lโ€™attivitร  di gestione individuale di portafogli dโ€™investimento[52].

Difatti la gestione collettiva del risparmio antecedentemente al Testo Unico era contenuta in una pluralitร  di leggi i cui connotati essenziali erano: la prevalenza riconosciuta alla normativa primaria nella definizione delle strutture e delle modalitร  operative dei fondi e delle societร  di gestione; la mancanza di una disciplina dโ€™insieme del fenomeno della gestione in monte, essendo la disciplina stessa orientata alla definizione dei singoli prodotti piuttosto che dellโ€™attivitร  di gestione complessivamente intesa, il carattere rigorosamente esclusivo dellโ€™attivitร  di gestione in conformitร  alla normativa comunitaria (direttive 85/61/CEE e 88/220/CEE) .

Passando ora ad esaminare la normativa vigente va osservato che lโ€™art. 33, comma 1 Testo Unico dispone che la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio รจ riservata alle societร  di gestione del risparmio e alle Sicav.

Si tratta di una riserva in senso tecnico, la cui violazione risulta sanzionata penalmente per il profilo dellโ€™abusivismo dโ€™attivitร  (cfr. art. 166 t.u.) ed amministrativamente per lโ€™abuso di denominazione (art. 188 t.u.).

Per individuare il contenuto del servizio di gestione collettiva del risparmio occorre perรฒ fare riferimento alla definizione contenuta nella lettera n), dellโ€™art. 1, comma 1.

Questa disposizione introduce sul piano organizzativo due distinte attivitร  quella della promozione, organizzazione ed amministrazione del fondo e quella della sua concreta gestione, prevedendosi la possibilitร  di affidare lโ€™una e lโ€™altra anche a distinte societร [53].

In passato invece questa possibilitร  restava circoscritta ad ipotesi espressamente previste dalla legge, quali la gestione di patrimonio di Sicav (d.lgs. n. 84 del 1992) o di fondi di pensione (D.lgs. 124 del 1993) da parte di societร  di gestione di fondi comuni[54].

Tanto detto,va osservato che la nuova ed articolata definizione del servizio di gestione collettiva lascia in ogni caso aperte numerose questioni.

Ad esempio irrisolta รจ rimasta la questione se, con riferimento allโ€™attivitร  della societร  promotrice, la promozione, lโ€™istituzione, lโ€™organizzazione e lโ€™amministrazione del fondo costituisca un โ€œunicumโ€ indissolubile ovvero sia legittimo che la societร  promotrice demandi ad altri soggetti taluno dei citati compiti, conservando al contempo la qualifica di societร  di gestione del risparmio.

Sempre poi con riferimento al profilo definitorio, il servizio di gestione collettiva del risparmio, anche se svolto per conto terzi, resta confinato ad attivitร  promozionali-organizzative riferibili a fondi comuni ovvero ad attivitร  gestorie concernenti fondi comuni e patrimoni di Sicav[55], cosรฌ come la gestione di altri patrimoni collettivi, quali i fondi pensione (art. 1, c. 1, lett. n).

Ne deriva che la gestione da parte dei soggetti abilitati (banche, sim, societร  di gestione del risparmio) di un fondo pensione, viene a rientrare nelle ipotesi di gestione individuale, trattandosi pur sempre dal punto vi vista del gestore di un patrimonio unitario.

Ebbene ricollegare alla gestione di un fondo pensione lโ€™applicazione delle norme relative alle gestioni individuali e collettive non รจ senza conseguenze, almeno per quei profili in cui le regole primarie e secondarie delle une e delle altre restino divergenti[56].

Alla luce delle considerazioni suesposte si ricava che si รจ registrato un passaggio pertanto da una โ€œrigida tipizzazioneโ€ ad una โ€œconfigurazione dinamicaโ€ delle forme di gestione collettiva ammesse dallโ€™ordinamento, laddove invece lโ€™individuazione dellโ€™oggetto dellโ€™investimento da effettuarsi dal Ministero del Tesoro ai sensi dellโ€™art. 37, costituisce il presupposto per lโ€™individuazione delle categorie generali entro le quali ricomprendere a posteriori le varie forme di gestione collettiva ed individuare la relativa disciplina applicabile[57].

Le attivitร  che possono essere svolte dalla societร  di gestione del risparmio, oltre a quella di gestione collettiva, sono elencate al 2 co., dellโ€™art. 33. Preliminarmente va notato che la disposizione fa richiamo solo alle Sgr non menzionando le Sicav, in quanto per queste ultime le attivitร  da svolgere restano circoscritte a quelle connesse e strumentali che sono indicate dalla Banca dโ€™Italia su parere della Consob (6 co. dellโ€™art. 43)[58].

La particolare struttura istituzionale non consente di gestire alle Sicav i fondi comuni istituiti da societร  di gestione, i patrimoni di altre Sicav, i fondi pensione e, piรน in generale, di prestare servizi di gestione individuale.

Sotto il profilo strutturale e di vigilanza la Sicav si caratterizzano per lโ€™assenza di un patrimonio proprio, distinto da quello dellโ€™intero gruppo dei sottoscrittori e in grado di costituire un adeguato presidio patrimoniale per lโ€™attivitร  di gestione svolta per conto terzi[59].

Per quanto concerne lโ€™attivitร  di gestione per conto terzi, il consentire alle Sicav lo svolgimento di tale compito avrebbe sollevato il problema dellโ€™individuazione del soggetto da considerare come imprenditore. Perciรฒ, anche se volessimo individuare tale figura nelle mani di chi controlla la Sicav, รจ difficile immaginare che gli investitori, con la sottoscrizione delle azioni, possano acquistare allo stesso tempo il diritto a godere dei risultati della gestione collettiva per conto proprio e degli altri utili derivanti dalle commissioni delle gestioni svolte per conto terzi considerando anche tutto quello che ne consegue sotto i profili della pubblicazione del โ€œprospetto informativoโ€.

Senza considerare poi che una soluzione quale quella in discusยญsione avrebbe aumentato in misura esponenziale il conflitto d’inteยญressi, atteso che, se le societร  di gestione di fondi comuni operano su patrimoni individuali o collettivi che non sono direttamente a loro imputabili, nel caso delle Sicav il patrimonio gestito collettivaยญmente รจ ad esse direttamente riferibile[60].

La disposizione in commento, nel consentire alle societร  di gestione del risparmio di prestare il servizio di gestione individuale, si presenta come sostanzialmente ripropositiva del principio giร  previsto nell’articolo 18, comma 2, del T.U., senza che alla speciยญficazione del carattere di โ€œprofessionalitร โ€, contenuta nella norma ultima citata, possano ricollegarsi particolari dubbi interpretativi.

Il carattere di professionalitร  รจ infatti connaturale alla prestazioยญne di qualsiasi servizio d’investimento e come tale deve ritenersi implicito anche nella previsione dell’art. 33 T.U.

D’altro canto, la riconosciuta possibilitร  per le Sgr di prestare il servizio di gestione individuale, pur facendo assumere l’attivitร  gestoria complessivamente intesa una sua specifica rilevanza poยญtendo ora detta attivitร  essere svolta da soggetti ad hoc, in via soggettivamente ed oggettivamente esclusiva lascia in ogni caso distinte le norme che governano la gestione su base individuale e in monte e che continueranno ad applicarsi a seconda della tipologia di gestione esercitata.

Partendo dalla struttura degli intermediari preesistente, l’unificaยญzione della funzione gestoria in un unico soggetto, puรฒ avvenire o attraverso un ampliamento dell’operativitร  delle societร  di gestione di fondi comuni da collettiva anche ad individuale ovvero attraverso un restringimento alla sola attivitร  di gestione individuale delle attivitร  svolte da banche e Sim, con collegata estensione operativa alla gestione collettiva (e conseguente trasformazione in Sgr).

รˆ stato rilevato come ai sensi dell’art. 200 del T.U. la transizione appare molto piรน semplice per le ex societร  di gestione dei fondi per le quali รจ previsto un meccanismo ex lege di autorizzazione e di iscrizione nell’albo; d’altro canto la ragione della maggior comยญplessitร  che caratterizza la trasformazione di banche e Sim in socieยญtร  di gestione del risparmio[61] va rinvenuta proprio nella liquidazione delle altre attivitร  svolte, diverse dalla gestione, e, nel caso di Sim autorizzate alla sola gestione, nella verifica da parte delle autoritร  della sussistenza dei ben piรน strinยญgenti requisiti patrimoniali ed organizzativi richiesti per la gestione in monte.

In mancanza di puntuali riferimenti nella legge e nel regolamenยญto applicativo รจ stata sollevata anche la questione se le Sgr possano prestare il servizio di gestione individuale anche quando le stesse in concreto non esercitino la gestione collettiva in alcuna forma o limitino la propria attivitร  alla promozione, istituzione ed organizยญzazione dei fondi ovvero alla sola gestione.

Relativamente alla prima delle questioni prospettate, ragioni di ordine sistematico hanno indotto a ritenere necessario lo svolgiยญmento effettivo di entrambe le tipologie di gestioni autorizzate, anche se la necessitร  del cumulo delle attivitร  non implica necessaยญriamente che esso debba essere attuale, cosรฌ che resterebbero salve situazioni collegate all’inizio dell’attivitร  o comunque di carattere temporaneo.

Al di fuori delle richiamate eccezioni inevitabile sarebbe l’espeยญribilitร  della procedura di decadenza dall’autorizzazione di cui all’art. 34, comma 3, del T.U. (con eventuale trasformazione in Sim) nei confronti della Sgr autorizzata ad entrambe le tipologie di geยญstione, ma operante solo nel campo della gestione individuale.

Con riguardo alla seconda fattispecie, la giร  richiamata esigenza di specializzazione, che รจ a fondamento della disciplina in esame, orienta per la legittimitร  del comportamento di intermediari che, da un lato, prestino servizi di gestione individuale e, dall’altro, operino esclusivamente come โ€œsocietร  promotriciโ€ o come โ€œgestoriโ€ nel settore di quelle collettive. Dโ€™altronde, se la nozione di gestione collettiva del risparmio di cui all’art. 1, comma 1, lett. n) del testo unico, fa riferimento ad un servizio unitario che si articola in due diverse tipologia di attivitร  (quella sostanzialmente promozionale ed amministrativa e quella prettamente gestoria), le successive letยญtere o) e p) dell’articolo 1, qualificano come โ€œsocietร  di gestione del risparmioโ€ sia la societร  promotrice che il gestore, ed รจ alle โ€œsocietร  di gestione del risparmioโ€ (senza alcuna qualifica aggiuntiva) che รจ riconosciuta la possibilitร  di prestare il servizio di gestione indiviยญduale[62].

Il regime di separatezza dellโ€™attivitร  di gestione in monte rispetยญto alle attivitร  dโ€™intermediazione mobiliare, posto a tutela di un aumento esponenziale dei conflitti d’interessi, impedisce che le Sgr svolgano, oltre la gestione individuale, altre attivitร  che non siano quelle espressamente consentite.

Tra queste vanno ricomprese sia lโ€™istituzione e la gestione di fondi pensione (art. 33, comma 2, lett. a) del T.U.) che le attivitร  connesse e strumentali stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la Conยญsob (art. 34, comma 2, lett. b) del T.U.). Espressamente consentita รจ poi anche la prestazione di servizi collegati alla sollecitazione di deleghe di voto, di cui all’art. 140 del T.U., nonchรฉ l’offerta fuori sede di strumenti finanziari, limitatamente a quote ed azioni di OICR (art. 30, comma 3, lett. b) del T.U.).

Quanto alla prima previsione, essa rappresenta la naturale estenยญsione di potenzialitร  operative giร  riconosciute alle societร  di geยญstione di fondi comuni d’investimento mobiliare aperti dagli articoli 6 e 9 del d.lgs. 21 aprile 1993 n. 124. A tutte le societร  di gestione del risparmio รจ quindi ora consentita la gestione di fondi pensione, con la sola eccezione rappresentata da quelle societร  di gestione che intendano gestire fondi c.d. โ€œspeculativiโ€ e che, sulla base delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, devono avere oggetto esclusivo a ciรฒ limitato[63].

Con riguardo alla individuazione delle attivitร  connesse e struยญmentali, va invece sottolineata la riserva di amministrazione posta dal legislatore a conferma del carattere tendenzialmente circoscritto dell’ attivitร  delle societร  di gestione, laddove per converso le Sim sono direttamente abilitate a svolgere oltre i servizi accessori anche attivitร  connesse e strumentali (art. 18, comma 4, T.U.).

Tale riserva dโ€™amministrazione riguarda anche l’eventuale estenยญsione indiretta dell’operativitร  delle societร  di gestione, realizzata attraverso l’acquisizione di partecipazioni in altri intermediari, materia questa che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a), T.U. resta disciplinata dalla Banca d’Italia, sentita la Consob[64].

Il regolamento attuativo precisa che connessa รจ l’attivitร  che conยญsente di promuovere e sviluppare l’attivitร  principale esercitata ed ammette le Sgr che prestano il servizio di gestione su base individuale a prestare i servizi accessori previsti dall’art. 1, comma 6, del T.U.

Strumentale รจ invece l’attivitร  che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta, rientrando in tale novero, a titolo esemยญplificativo, le attivitร : a) di studio, ricerca ed analisi in materia economica e finanziaria; b) di elaborazione, trasmissione e comuยญnicazione di dati ed informazioni economiche e finanziarie; c) la predisposizione e la gestione di servizi informatici o di elaborazioยญne dati; d) l’amministrazione di immobili ad uso funzionale[65].

Va poi sottolineato che il regolamento consente alle societร  di gestione del risparmio abilitate alla prestazione del servizio di geยญstione su base individuale di prestare i servizi accessori previsti dall’art. 1, comma 6, del T.U., la qual cosa non manca di destare perplessitร  considerato che esse non per questo assumono la veste di imprese d’investimento. Se, infatti, appare giustificabile che preยญstino quei servizi d’investimento effettivamente accessori a quello di gestione individuale, quantomeno singolare รจ che possano prestaยญre anche i servizi di consulenza alle imprese (art. 1, comma 6, lett. f del T.U.)[66].

Notevoli dubbi interpretativi solleva poi la citata possibilitร , che le societร  di gestione del risparmio (e le Sicav) offrano fuori sede โ€œquote ed azioni di OICRโ€ (art. 30, comma 3, lett. b) del T.U.).

Il testo unico, infatti, nel confermare che l’offerta fuori sede non costituisce un’attivitร  a sรฉ stante, ma semplicemente una modalitร  di prestazione del servizio di collocamento[67], a differenza del decreto Eurosim (art. 22, comma 2, lett. b), con riferimento alle Sgr e alle Sicav, non limita espressamente l’offerta โ€œalle quote di partecipazione e alle azioni dagli stesse emesseโ€.

Si รจ pertanto sostenuto che alle Sgr e alle Sicav รจ ora consentito di procedere al collocamento fuori sede anche di quote ed azioni di OICR emesse da soggetti diversi, argomentando ciรฒ dalla diversitร  delle formulazioni succedutesi nel tempo ovvero dal diverso tratยญtamento riservato alle imprese d’investimento e alle banche (art. 30, comma 4, secondo periodo)[68].

Invero, l’ambigua formula legislativa frutto di un emendamenยญto proposto dal Senato alla bozza di testo unico deliberata in prima lettura dal Governo[69], sembra possa giustificarsi in relazione all’articolazione dell’attivitร  di gestione in monte in due attivitร [70], cosicchรฉ la possibilitร  di collocare strumenti finanziari in deยญroga alla riserva di attivitร , dovrebbe ritenersi consentita alle Sgr e alle Sicav non indiscriminatamente, ma in presenza di un collegaยญmento tra collocatore e gestore[71] che valga a qualificarli nei confronti della clientela oblaยญta come โ€œsocietร  promotriceโ€ e โ€œgestoreโ€ di un certo โ€œprodotto fondoโ€[72], e non vi siano norme statutarie che limitino l’oggetto sociale di chi intende offrire fuori sede alla sola gestione di fondi di altrui istituzione[73].

La soluzione prospettata รจ confermata anche dall’art. 55 del regoยญlamento Consob adottato con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998[74], come modificato con delibera 12409/2000[75], che ha ribadito, anche con riferimento alle azioni di Sicav (in precedenza non menzionate), che il collocamento diretto, anche fuori sede, delle societร  di gestione del risparmio ha per oggetto โ€œquote di fondi comuni d’investimento di propria istituzione o di OICR per i quali svolgono la gestioneโ€.

Deve quindi ribadirsi in via generale l’impossibilitร  che le soยญcietร  di gestione del risparmio collochino quote o azioni di OICR di cui non siano promotrici, oppure gestori ex art. 36, comma 1, ovvero soggetti delegati alla gestione ai sensi dell’art. 33, comma 3, del T.U.[76]

In particolare, la norma da ultimo citata, prevede la possibilitร  che il gestore del fondo affidi specifiche scelte d’investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore stesso[77].

Si tratta della c.d. delega di gestione, che non comporta che il โ€œdelegatoโ€ sia parte del contratto con il sottoscrittore dell’OICR, quanto piuttosto rivesta la figura di sostituto dell’intermediario gestore ai sensi dell’art. 1717 c.c., e che non รจ riconducibile ad ipotesi di gestione collettiva, essendo la delega affidabile solo a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di porยญtafogli su base individuale.

Trattasi di un’ipotesi di delegabilitร  parziale della funzione geยญstoria, ancorate a specifiche condizioni, laddove la facoltร  di delega generale non risulta consentita, in quanto l’intervento di un soggetยญto specializzato a cui affidare tutte le scelte d’investimento รจ risolto all’interno della nozione di gestione collettiva, con l’articolazione delle attivitร  di cui essa si compendia e con la previsione di โ€œsocietร  promotriciโ€ e โ€œgestoriโ€[78].

Il carattere necessariamente parziale della delega in discorso, richiede quindi che il gestore individui puntualmente i settori e i criteri cui resta circoscritta l’attivitร  dell’intermediario delegato, nรฉ possa esimersi dalla verifica, unitamente alla banca depositaria, del rispetto dei limiti del mandato conferito[79].

La delega infatti non implica alcun esonero o limitazione di responsabilitร  della Sgr delegante, nรฉ sotto il profilo civilistico, nรฉ sotto i profili di vigilanza di competenza di Banca d’Italia e Conยญsob. A tal proposito, la normativa secondaria emanata da dette auยญtoritร  dispone che la delega deve poter essere revocata in ogni momento, prevedere che il delegato si attenga nelle scelte degli investimenti alle istruzioni impartite periodicamente dai competenti organi della societร  di gestione, nonchรฉ disciplinare il flusso โ€œgiorยญnalieroโ€[80] di informazioยญni, che consenta la ricostruzione del patrimonio gestito[81].

La disposizione in parola non rappresenta comunque una novitร  assoluta rispetto al regime previgente, considerato che, oltre l’ipoยญtesi di delega di poteri di gestione dalle Sicav alle societร  di gestioยญne di fondi comuni (art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 84 del 1992), la Banca d’Italia in passato aveva ritenuto โ€œpossibile accedere a soluzioni organizzative in base alle quali si rendeva possibile deleยญgare a terzi professionisti le scelte specifiche degli investimenti nell’ ambito di strategie di asset management previamente definite dagli organi responsabili della societร  di gestioneโ€[82].

La fattispecie in esame si discosta poi da quella regolata dall’arยญticolo 24, comma 1, lett. f) del T.U. in tema di gestione su base individuale, in quanto la delega, in tale ultimo caso, previa autorizยญzazione scritta del cliente, puรฒ riguardare sia l’intero portafoglio di gestioni dell’intermediario che parte di esso, cosรฌ come il singolo rapporto di gestione, in parte o nella sua interezza[83].

La ragione di tale diversitร  di disciplina viene ricollegata all’esiยญgenza di restringere la riserva di attivitร  nelle gestioni collettive a tipi organizzativi meno soggetti all’insorgere di conflitti di interessi[84], nonchรฉ al potere d’indirizzo riconosciuto all’investitore nelle gestioni individuali (e non anche in quelle collettive) di autorizzare come sinยญgolo, modifiche del contratto originario[85]. Motivazioni queste giร  alla base dellโ€™accentramento delle funzioni gestorie collettive in soggetti che non svolgono altre forme di intermediazione finanziaria.

Diversa da quelle in discorso รจ infine l’ipotesi di delega di geยญstione riferita al patrimonio di Sicav (art. 43, comma 7), in quanto in tal caso la delega puรฒ essere conferita solo a Sgr, puรฒ riguardare l’intero patrimonio e non necessita della preventiva definizione di linee guida d’investimento[86].

In particolare, sul punto, รจ stata criticata la limitazione soggetยญtiva della qualifica di delegato alle sole societร  di gestione del riยญsparmio, giร  contemplata dal d.lgs. 84 del 1992, ma in un panorama normativo che vedeva la delega di gestione come evento eccezionale[87], laddove detta limitazione soggettiva, por se opinabile, trova come detto ragion d’essere nella definizione del servizio di gestione collettiva data dall’art. 1, comma 1, lett. m) ed n) del T.U.

  1. La SGR come socio: gestione attiva o passiva?

รˆ interessante osservare che uno dei principi ispiratori della delega legislativa che รจ dietro al testo unico delle finanza รจ la tutela delle minoranze[88].

Infatti, la Sezione II del Capo III del Titolo III della parte IV del testo unico รจ appunto rubricata โ€œtutela delle minoranzeโ€, allโ€™interno poi di tale sezione il concetto si ritrova espressamente menzionato nella rubrica dellโ€™art. 125ย  riferito alla convocazione dellโ€™assemblea su richiesta della minoranza, ed ancora nellโ€™art. 148, comma 2, sul collegio sindacale, ove si legge che almeno un sindaco deve essere eletto dalla minoranza.

Relativamente poi alla rappresentanza degli interessi delle minoranze per quanto concerne gli organi delle societร  quotate, la scelta del Legislatore รจ stata quella di limitare al minimo lโ€™intervento imperativo, delegando allโ€™autoritร  statutaria lโ€™adozione di regole piรน pervasive.

Difatti tutelare le minoranze non vuol dire soltanto consentire ai singoli azionisti lโ€™esercizio dei diritti individuali del socio, ma anche e soprattutto favorire lโ€™aggregazione dei soci minoritari. Invero sono le aggregazione dei soci che possono negoziare con il gruppo di controllo[89].

La ratio del testo unico รจ incentrata alla finalitร  che le minoranze si coagulino ย intorno a centri esponenziali dei loro interessi.

Lโ€™investitore istituzionale, che mira alla massima redditivitร  dellโ€™investimento e non al controllo dellโ€™emittente, sembra poter dare migliori garanzie di trasparenza, ferma restando la necessitร  di vigilare attentamente sui possibili conflitto di interesse[90].

La capacitร  della SGR di porsi quale gestore unico del risparmio indirizzato verso lโ€™investimento azionario nelle varie forme previste dalla legge, nรฉ fa un soggetto potenzialmente idoneo a svolgere quel ruolo di aggregazione a cui si faceva riferimento prima.

Tuttavia ci si รจ chiesti se effettivamente sussista un interesse degli investitori istituzionali a servirsi dei poteri attribuiti alle minoranze[91]. Le perplessitร  sorgono in virtรน del fatto che i poteri attribuiti alle minoranze nel testo unico sono โ€œpoteri di rotturaโ€ poteri il cui esercizo รจ โ€œprice sensitiveโ€ cioรจ incidente sul valore del titolo[92].

Per questo motivo si รจ orientati nel ritenere che lโ€™investitore istituzionale non avrebbe interesse ad esercitarli potendo al massimo servirsene come strumento di negoziazione con la maggioranza e con il management come minaccia per ottenere maggiori informazioni sulla gestione della societร  partecipata[93].

In veritร  se lโ€˜investitore istituzionale non ha interesse ad esercitare questi poteri anche la possibilitร  di minacciarne lโ€™uso รจ piuttosto residuale.

Non di recente peraltro ci si รจ interrogati[94] sul contegno della SGR nelle assemblee delle societร  quotate in cui detengano partecipazioni, con specifico riferimento alla presentazione di liste di minoranza. In particolare si รจ cercato di individuare:

1) quali comportamenti siano da tenere in occasione delle assemblee,ย  per la presentazione delle dette liste di minoranza ai fini della nomina degli organi sociali

2) quali comportamenti pur concertati siano estranei dalla nozione di patto fatta propria dal testo unico

3) quali comportamenti, invece, siano qualificati โ€œpattiโ€ e, perciรฒ, siano da comunicare alla Consob e al mercato.

La decisione di una pluralitร  di societร  di gestione del risparmio di presentare una comune lista dei candidati in prossimitร  di unโ€™assemblea ordinaria, convocata per deliberare il rinnovo delle caricheย  sociali, trova la propria giustificazione pratica nellโ€™esigenza di consentire il raggiungimento della percentuale di capitale, per cui spesso gli statuti subordinano la presentazione di liste di minoranza, oltre che nellโ€™intenzione di accrescere la probabilitร  di elezione dei candidati indicati, agevolando la convergenza dei voti delle societร  di gestione sui nomi inclusi nella lista.

In conclusione alla luce delle considerazioni suesposte non puรฒ che ribadirsi il valore precettivo pieno dellโ€™enunciato dellโ€™art. 40, comma 2, t.u. per il quale โ€œla societร  di gestione del risparmio provvede, nellโ€™interesse dei partecipanti, allโ€™esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestitiโ€.[95]

Per quanto attiene specificatamente il diritto di voto, rimuove ogni dubbio circa lโ€™ascrivibilitร  dello stesso alla societร  di gestione.

La scelta del Legislatore non รจ dunque nel senso della privazione del diritto di voto, ma del limite e della funzionalizzazione del suo esercizio allโ€™interesse dei partecipanti.

Ed inero, va esclusa la legittimitร  di una linea di comportamento che preveda la sistematica astensione dallโ€™esercizio del diritto dโ€™intervento e di voto: detta evenienza oltre a no corrispondere al modello di governo societario ipotizzato dal legislatore e al ruolo attivo pensato per gli investitori istituzionale, potrebbe precludere alle SGR di esercitare, nel caso concreto, unโ€™azione dissuasiva rispetto a decisioni del management o del gruppo di controllo considerate pregiudizievoli per lโ€™interesse della societร  e contrastanti con lโ€™obiettivo di realizzare la massimizzazione del valore delle azioni. Va ulteriormente condannato il comportamento che si traduca nella sistematica approvazione in sede assembleare delle proposte formulate dal management o dallโ€™azionistaย  di riferimento, senza effettuare una ponderata valutazione dellโ€™incidenza che tale proposta puรฒ esercitare sul valore delle azioni.

In sostanza il gestore puรฒ adottare liberamente e nellโ€™apprezzamento dellโ€™interesse dei partecipanti, una scelta in termini:

1) di non partecipazione allโ€™assemblea

2) dโ€™intervento al fine di favorire la costituzione dellโ€™assemblea seguito da astensione dalla votazione

3) dโ€™intervento e di partecipazione al voto, in adesione, dissenso rispetto alla proposta di deliberazione formulata dagli amministratori dellโ€™emittente[96].

Gli investitori istituzionali quindi, sono soggetti il cui contegno si distacca tanto da quello degli azionisti che intendono utilizzare la partecipazione come strumento di governo dellโ€™impresa, quanto da quello degli azionisti risparmiatori.

Gli investitori istituzionali si interpongono infatti, tra formazione del risparmio disposto allโ€™investimento azionario e formazione del capitale rischio delle imprese che a quel risparmio attingono, garantendo una selezione ed una gestione professionale degli investimenti, nel segno della diversificazione e della stabilitร  dei rendimenti.

  1. I fondi comuni di investimento: regole di comportamento e controlli

I fondi comuni di investimento piรน conosciuti dal pubblico sono i c.d. fondi aperti (open-end investment trust), offerti ai risparmiatori continuativamente per la loro sottoscrizione in quote.

Il capitale dei fondi aperti varia continuamente per effetto delle nuove sottoscrizioni o per i rimborsi e sono detti โ€œapertiโ€ in quanto i sotto scrittori sono liberi di uscire dal fondo in ogni momento, chieยญdendo il rimborso delle quote secondo le modalitร  previste dallo schema di funzionamento (Regolamento) del fondo ed รจ proprio nella liquidazione dell’investimento che si manifesta una delle prinยญcipali caratteristiche dei fondi aperti: non solo la libertร  di ingresso, ma anche e soprattutto la libertร  di uscita per il risparmiatore.

Il fondo aperto รจ suddiviso in parti, che rappresentano quote di partecipazione al patrimonio comune e il prezzo di ciascuna parte si determina come rapporto tra il totale delle attivitร  nette del fondo e il numero delle quote in circolazione.

Gli strumenti e i prodotti finanziari di proprietร  del fondo sono custoditi da una banca (banca depositaria) che vigila sulla effettiva esiยญstenza di tali valori e che accerta la legittimitร  delle operazioni di emisยญsione e rimborso delle quote del fondo, sul calcolo del loro valore e sulla destinazione dei proventi del fondo. La banca depositaria acยญcerta, altresรฌ, che nelle operazioni del fondo, la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d’uso e provvede ad eseguire le operazioni di investimento disposte dalla SGR verificando ne la regolaritร .

La struttura organizzati va dei fondi comuni di investimento verte pertanto sui seguenti tre soggetti[97]: la Societร  di gestione del risparmio; la Banca depositaria; l’insieme dei partecipanti.

I capitali versati dai sottoscrittori formano un patrimonio autoยญnomo (fondo comune) sul quale la societร  di gestione del risparmio esercita le funzioni di amministrazione e la banca depositaria quelle di custodia dei titoli e di controllo sull’attivitร  svolta dalla SGR, asยญsumendosene le relative responsabilitร .

In particolare, alla banca depositaria รจ affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilitร  liquide del fondo comune.

L’adozione di un tale modello organizzativo offre una magยญgiore tutela ai partecipanti, in quanto la netta separazione delle diยญverse funzioni consente di realizzare da un lato, una piรน spiccata professionalitร  tecnica nell’ambito della SGR e dall’altro una preยญcisa individuazione della sua attivitร , il che a sua volta favorisce le funzioni di controllo rendendo meno facili pericolose commistioni per gli interessi dei sotto scrittori.

Dal canto loro, i sottoscrittori non hanno diritto ad influire sull’attivitร  di gestione del patrimonio del fondo; essi si limitano ad aderire ad una proposta contrattuale integralmente precostituita e trovano la loro tutela nel controllo amministrativo dell’organo di viยญgilanza sul contenuto del regolamento. A fronte di tale adesione, ai sottoscrittori possono essere rilasciati certificati rappresentativi della quota di partecipazione al fondo, che nel caso di fondi aperti sono rimborsabili in ogni momento[98].

I fondi comuni aperti armonizzati investono il proprio patrimoยญnio in: strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; parti di OICR – ovvero quote di fondi, azioni di Sicav e azioni di ETF โ€œarmonizzatiโ€; strumenti finanziari non quotati, per i quali esiste un mercato attivo; strumenti finanziari derivati[99].

La detenzione di liquiditร  รจ ammessa solo per esigenze di tesoยญreria.

Per impedire operazioni ad alto rischio, la Banca d’Italia ha introdotto in via generale i seguenti divieti:

  1. a) concedere prestiti in forme diverse da quelle previste in maยญteria di operazioni a termine su strumenti finanziari (prestito titoli, pronti contro termine);
  2. b) vendere allo scoperto strumenti finanziari o assumere posiยญzioni in strumenti derivati equivalenti alle vendite allo scoperto;
  3. c) investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR;
  4. d) acquistare metalli o pietre preziosi o certificati rappresentaยญtivi dei medesimi.

Per garantire la necessaria liquiditร  del patrimonio, la Banca d’Italia ha altresรฌ introdotto limiti allโ€™investimento in titoli non quotati fisยญsando al 10% dell’attivo del fondo lโ€™ammontare complessivo degli strumenti finanziari non quotati che possono essere detenuti da un fondo. In tale ammontare deve essere fatto rientrare anche il vaยญlore corrente dei contratti derivati OTC (ad es. valore del premio per l’acquisto di opzioni).

Per garantire il frazionamento del rischio attraverso la diversifiยญcazione degli investimenti, sono stati altresรฌ previsti limiti all’investiยญmento in titoli di uno stesso emittente. Il fondo aperto infatti, non puรฒ essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente o in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 5 per cento del totale delle attivitร .

La regola intende limitare l’esposizione del fondo/comparto di Sicav nei confronti di uno stesso emittente, qualunque sia la tiยญpologia di strumento finanziario emesso, siano essi titoli di deยญbito, titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque converti bili in capitale di rischio. Il valore percentuale deve essere calcolato prendendo come denominatore il totale delle attivitร  del prospetto contabile giornaliero del fondo e non il valore netto (Nav).

Detto limite รจ elevato al 10 per cento, a condizione che si tratti di strumenti finanziari quotati e che il totale degli strumenti finanยญziari degli emittenti in cui il fondo investe piรน del 5 per cento delle proprie attivitร , non superi il 40 per cento del totale delle attivitร  del fondo medesimo.

Ciรฒ implica che al gestore รจ consentito superare la soglia del 5 per cento di investimento dell’attivo del fondo in strumenti di un unico emittente, a condizione che tutti gli strumenti finanziari dell’eยญmittente costituenti lโ€™aggregato investito siano quotati.

Il limite di concentrazione รจ altresรฌ elevabile al 35 per cento, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato aderente all’OCSE o da Organismi internazionali di carattere pubยญblico di cui fanno parte uno o piรน Stati membri dell’Unione Europea (BEI, BIRS ecc.).

Infine, il regolamento ammette l’investimento fino al 100 per cento di strumenti finanziari emessi da uno Stato aderente all’OCSE, a condizione, perรฒ, che tale facoltร  di investimento sia conยญtemplata nel regolamento di gestione del fondo, e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30 per cento del totale delle attivitร  del fondo.

Per evitare l’insorgere di conflitti di interesse, la Banca d’Italia ha altresรฌ introdotto limiti all’investimento in titoli emessi o colloยญcati da societร  appartenenti ad un medesimo Gruppo, fissando una soglia massima del 30 per cento del totale delle attivitร  del fondo. Tale limite รจ ridotto al 15 per cento quando il gruppo รจ quello di appartenenza della SGR.

I limiti indicati nel presente paragrafo non si applicano nel caso dei fondi che prevedono, come politica di investimento, di riprodurre la composizione di un determinato indice di borsa sufficientemente diverยญsificato, di comune utilizzo, gestito e calcolato da soggetti di elevato standing e terzi rispetto alla SGR.

L’investimento in parti di altri OICR รจ ammesso se la composiยญzione del portafoglio degli OICR acquistati (riscontrabile dalle preยญvisioni regolamentari, se trattasi di fondo comune, o dallo statuto, se trattasi di Sicav), risulti compatibile con la politica di investiยญmento del fondo acquirente.

Con riguardo all’investimento in Fondi/Sicav della stessa SGR, la Banca d’Italia ha stabilito che la possibilitร  di acquistare quote di altri OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altra SGR del gruppo (OICR โ€œcollegati โ€œ) debba essere prevista dal regolamento del fondo.

Al fine di evitare che sul fondo di fondi possano gravare, oltre alle commissioni di gestione โ€œdiretteโ€, anche quelle indirettamente pagate sui fondi acquisiti, la norma specifica โ€œche il regolamento del fondo deve prevedere che sul fondo acquirente non verranno fatti graยญvare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti e che la parte del fondo rapยญpresentata da parti di OICR โ€œcollegatiโ€ non viene considerata ai fini del computo delle commissioni di gestione โ€œ.

L’investimento in parti di OICR รจ ammesso solo se tratta si di fondi/azioni di Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della Diยญrettiva 85/611/CEE, (โ€œarmonizzatiโ€) e nel limite massimo (per sinยญgolo Oicr o per insieme di Oicr acquistati) del 5 per cento dell’attivo del fondo. In tale ambito, va specificato che l’investimento in azioni di un ETF, qualora quest’ultimo replichi un indice โ€œarmonizzatoโ€ che rispetti i limiti imposti dalla Direttiva 85/611[100], puรฒ essere efยญfettuato nel limite del 5%, dato che l’ETF, come detto, rientra nel coacervo degli Oicr[101].

L’investimento in strumenti finanziari derivati invece[102] รจ consentito a condizione che il regolamento del fondo definisca i criteri di utilizzo e le finalitร  perseguite (es. copertura dei rischi) e che tale investiยญmento non alteri il profilo di rischio indicato tra gli obiettivi del fondo espressi nel regolamento stesso. In ogni caso, l’attivitร  in deยญrivati non deve mai determinare posizioni equivalenti a vendite allo scoperto[103].

La SGR puรฒ effettuare operazioni su contratti derivati standarยญdizzati negoziati su mercati regolamentati, su altri strumenti finanยญziari derivati c.d. over the counter. In quest’ultimo caso, a condiยญzione che siano negoziati con controparti di elevato standing sottoยญposte alla vigilanza di un’Autoritร  pubblica e che abbiano ad ogยญgetto titoli quotati, tassi di interesse o di cambio nonchรฉ indici di borsa o valute. L’ammontare degli impegni in derivati assunti dal fondo non puรฒ comunque essere superiore al valore complessivo netto del fondo stesso[104].

Nella determinazione degli impegni assunti dal fondo le operaยญzioni di compravendita a termine con regolamento oltre 5 giorni sono equiparate ai contratti future.

A fronte degli impegni rivenienti dalle operazioni in strumenti finanziari derivati di ammontare complessivamente superiore al 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, nel patrimonio dello stesso dovranno essere presenti, per un ammontare pari all’eccedenza e per tutta la durata delle operazioni, alternativamente:

  1. a) i titoli o le altre attivitร  che il fondo si รจ impegnato a consegnare;
  2. b) i titoli o le altre attivitร  idonee a generare i flussi di cassa ceduti nell’ambito dei contratti derivati aventi ad oggetto tassi, indici o valute (es. IRS);
  3. c) disponibilitร  liquide o titoli di rapida e sicura liquidabilitร  il cui valore corrente sia almeno equivalente a quello degli impegni asยญsunti.

Nel calcolo dei limiti di investimento, le operazioni in strumenti finanziari derivati su tassi e valute non si riflettono sulla posizione in titoli riferita a ciascun emittente e gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di singoli emittenti (es. future o equity swap relativi a titoli specificamente individuati) sono equiparati ad operazioni a termine sui titoli sotto stanti e, pertanto determinano, alternativaยญmente, un incremento o una riduzione della posizione assunta dal fondo su tali titoli. Nel caso di acquisto di indici di borsa in cui vi sia una presenza significativa di alcuni titoli la SGR deve verificare che la posizione complessiva riferita ai singoli emittenti tali titoli ยญtenendo anche conto degli altri strumenti finanziari dell’emittente detenuti dal fondo sia coerente con i limiti di concentrazione soยญpra riportati[105].

L’utilizzo di strumenti derivati riveste sempre una valenza struยญmentale rispetto ad altre posizioni in essere, ovvero contingenti. Nello specifico, tale investimento puรฒ assumere una duplice connoยญtazione:

– finalitร  di copertura di posizioni giร  esistenti, attraverso l’iยญstituzione di una posizione finanziariamente opposta a quest’ultima;

– finalitร  speculative, entro specifici limiti, che, grazie all’efยญfetto leva intrinseco negli strumenti derivati, permette una piรน effiยญciente gestione della liquiditร .

L’esigenza di copertura puรฒ insistere su varie tipologie di rischio quali: rischio di svalutazione della posizione, rischio di deprezzaยญmento per le posizioni in divisa e rischio di insolvenza dell’emitยญtente/controparte. Per ognuna di queste tipologie esiste una specifica strategia imp1ementabile tramite l’assunzione di impegni in struยญmenti derivati.

Per quanto attiene, invece, l’esigenza speculativa, i derivati, quali ad esempio i future, consentono di porre in essere un investiยญmento su un determinato indice e per un determinato controvalore, impegnando un capitale notevolmente inferiore. La differenza d’imยญporto puรฒ essere, cosรฌ, utilizzata per acquistare, a titolo esemplificaยญtivo, titoli del mercato monetario, che permettono di perseguire gli obiettivi di garanzia previsti per questa tipologia di investimenti e, nello stesso tempo, ottenere anche un rendimento minimo.

Il provvedimento Banca d’Italia 20 settembre 1999 prevede, per questi strumenti, a prescindere dalla finalitร  che ne sottende l’uso, specifici vincoli sull’utilizzo da parte di Oicr armonizzati e, in particolare:

  1. il divieto di operazioni equivalenti a vendite allo scoperto;
  2. il divieto di assunzione di impegni superiori al valore netto del fondo.

Con riferimento al punto 1, si considera possibile, nel limite del 10% del valore netto del fondo, acquistare opzioni Put, ovvero venยญdere future su indici azionari o su panieri di titoli obbligazionari per un’efficiente gestione di portafoglio.

Riguardo invece al punto 2, รจ opportuno precisare che, oltre a tale limite generale, sussiste un vincolo specifico di utilizzo che preยญvede, per impegni rivenienti superiori al 10% del valore complessivo netto del fondo, che nel patrimonio siano ricompresi, per un amยญmontare pari all’eccedenza e per tutta la durata delle operazioni, alternativamente:

  1. i titoli o le altre attivitร  che il fondo si รจ impegnato a consegnare;
  2. i titoli o le altre attivitร  idonee a generare i flussi di cassa ceduti nell’ambito dei contratti derivati aventi ad oggetto tassi, indici o valute;
  3. disponibilitร  liquide o titoli di rapida e sicura liquidabilitร  il cui valore corrente sia almeno equivalente a quello degli impegni assunti.

Rispetto a questo ulteriore vincolo, si fa presente come la ratio dello stesso, unitamente al divieto di impegnare il fondo tramite deยญrivati per un importo superiore al Nav, sia quella di impedire un leยญverage economico dell’Oicr, che consentirebbe per il fondo l’insorยญgenza di una potenziale posizione debitoria, con possibile insolvenza dello stesso.

A differenza dei fondi armonizzati, i fondi non armonizzati, seยญcondo il Provvedimento della Banca d’Italia 20 settembre 1999, possono investire anche in depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenente al โ€œGruppo dei dieciโ€ (G-10). Tali depositi non possono avere vinยญcolo di durata superiore a 12 mesi per almeno il 50 per cento deยญvono essere rimborsa bili a vista o con un preavviso inferiore a 15 giorni.

Il patrimonio del fondo non puรฒ essere investito in misura supeยญriore al 20 per cento del totale delle attivitร  in depositi presso un’uยญnica banca. Tale limite รจ ridotto al 10 per cento nel caso di investiยญmenti in depositi presso la banca depositaria del fondo. In ogni caso i depositi presso banche di uno stesso gruppo, non possono eccedere il 30 per cento del totale delle attivitร  del fondo. Nel caso di depositi presso banche del gruppo di appartenenza della SGR, le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle appliยญcate dalla banca medesima alla propria clientela primaria. Nel caso in cui il fondo detenga strumenti finanziari emessi da una banca presso la quale ha effettuato depositi, i limiti del presente paragrafo sono calcolati sommando il valore di tali strumenti a quello dei deยญpositi bancari in essere. Ai fini della verifica dei suddetti limiti, non si tiene conto della liquiditร  detenuta per esigenze di tesoreria presso la banca depositaria.

  1. I fondi azionari chiusi in Italia tra opportunitร  e ostacoli allo sviluppo

I fondi chiusi in Italia sono stati istituiti con la legge n. 344 del 14 settembre 1993.

La legge 344/93 ha contribuito ad elevare il numero degli intermediari finanziari specializzati nellโ€™offerta di capitale di rischio alle imprese. La disciplina dei fondi chiusi si fonda su un modello trilaterale: societร  di gestione, banยญca depositaria, patrimonio comune, ricalcando cosรฌ la normativa sui fondi d’investimento aperti[106] introdotti dalla legge n. 77/83.

Le SGR che gestiscono fondi comuni di investimento di tipo chiuso sono tenute ad acยญquisire in proprio una quota pari ad almeno il 2% del patrimonio di ciascun fondo[107]. Qualora le attivitร  di gestione e promozione del fondo siano svolte da distinte SGR[108], ciascuna di esse deve acquisire in proprio una quota pari allโ€™1% del patrimonio del medesimo fondo.

Le SGR devono operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei parยญtecipanti al fondo, organizzandosi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitto di interesse tra i patrimoni gestiti e adottando misure idonee a salvaguardare i diritti dei sottoscrittori ai fondi.

Per quanto riguarda i diritti di voto relativi agli strumenti finanziari posseduta dal fondo, la SGR provvede, nellโ€™interesse dei partecipanti, allโ€™esercizio dei medesimi, salvo diversa disposizione di legge.

Al fine di evitare che la SGR ponga in essere comportamenti fraudolenti, il TUF dispone che la custodia delle disponibilitร  liquide e degli strumenti finanziari, che costituiscono il patrimonio del fondo, sia affidata ad una banca[109], la quale รจ tenuta ad eseguire le istruzioni delยญla SGR, salvo diversa disposizione della legge o dei regolamenti degli organi di vigilanza.

Nellโ€™esercizio delle proprie funzioni la banca depositaria[110] accerta la legittimitร  delle operazioni di emissione e di rimborso delle quote del fondo, il calcolo del valore e la destiยญnazione dei redditi del fondo.

Inoltre, รจ responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti al fondo di ogni preยญgiudizio da essi subito in caso di inadempimento[111].

Il patrimonio di un fondo chiuso viene raccolto attraverso un’unica emissione di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti.

Queste devono essere sottoscritte entro diciotto mesi dalla data di approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca dโ€™Italia o, nel caso in cui le quote siano offerte al pubblico, dalla data di pubblicazione del relativo prospetto informativo.

Il patrimonio del fondo รจ autonomo e distinto a tutti gli effetti sia dai patrimoni della SGR e della banca depositaria, che da quelli di ciascun partecipante.

Tale indipendenza si concreta nel divieto di compiere su di esso ogni tipo di azione eseยญcutiva da parte dei creditori della SGR e della banca depositaria; le azioni dei creditori dei singoli investitori sono invece ammesse nei limiti delle rispettive quote di partecipazione.

Dunque i fondi chiusi sono stati istituiti al fine di stimolare lo sviluppo di operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, con impegno particoยญlare nel capitale di rischio e nella gestione delle piccole e medie imprese ancora non quotaยญte in una borsa valori.

Per quanto riguarda il profilo strutturale, nei fondi introdotti con la legge n.344/93, lโ€™ammontare del capitale da sottoscrivere รจ prefissato e determinato al momento della proยญmozione del fondo: quindi non vi รจ la libertร  di entrata e uscita che caratterizza i fondi aperti.

La normativa sui fondi chiusi รจ stata in seguito sottoposta ad una sostanziale riforma mediante due ulteriori provvedimenti: il Testo Unico della Finanza (TUF), cioรจ il D.Lgs. n. 58/98, ed il D.Lgs. n. 461/97, che ha regolato il trattamento fiscale del fondo.

Il TUF definisce quale โ€œfondo chiusoโ€ il fondo comune d’investimento, costituito da un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralitร  di partecipanti, gestito in monte, in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

Tale istituto รจ inserito nella disciplina relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), insieme ai fondi aperti ed alle societร  di investimento a capitale vaยญriabile (SICAV) e rientra nel fenomeno espressamente previsto dal legislatore di gestione collettiva del risparmio[112], attivitร  che, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 58/98, รจ riservata alle societร  di gestione del risparmio (SGR) ed alle SICAV[113].

La novitร  della disciplina risiede nellโ€™introduzione del gestore unico del risparmio, rapยญpresentato dalla SGR, la quale, ai sensi del D.Lgs. 58/98, di cui all’art. 33, รจ autorizzata a prestare sia il servizio di gestione collettiva, sia quello di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; puรฒ inoltre istituire e gestire fondi pensione e svolgere le attivitร  connesse o strumentali a quelle appena elencate.

Il TUF ha in sostanza abrogato la legge 344/93 e, nellโ€™ambito di un processo di proยญgressiva delegificazione, ha delegato alla normativa secondaria il compito di disciplinare nel dettaglio la materia.

A seguito del TUF, infatti, sono stati emanati i regolamenti della Banca d’Italia del 1 luglio 1998 e del 20 settembre 1999, la delibera della Consob[114] n. 11522 del 1 luglio 1998 ed il decreto del Ministero del Tesoro n. 228 del 24 maggio 1999.

Il primo provvedimento della Banca dโ€™Italia, per quanto attiene ai fondi mobiliari chiusi, ha regolato in particolare lโ€™attivitร  delle SGR disciplinandone lโ€™autorizzazione, lโ€™adeยญguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, la partecipazione al capitale, lโ€™organizzazione amministrativo-contabile, i controlli interni e l’operativitร  allโ€™estero.

La Banca dโ€™Italia ha inoltre provveduto a fissare i criteri generali per la redazione ed il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni dโ€™investimento, dettando una specifica normativa inerente lโ€™offerta in Italia di quote di fondi comuni di Paesi dellโ€™Unione Europea.

Il secondo provvedimento ha ad oggetto la disciplina delle partecipazioni detenibili dalยญle SGR, il contenimento ed il frazionamento del rischio, i criteri di valutazione del patrimoยญnio del fondo, le operazioni di fusione e scissione di SGR e la procedura di fusione tra fondi comuni.

Lโ€™ultima parte del provvedimento รจ dedicata alla regolamentazione delle caratteristiche dei certificati di partecipazione ai fondi e alle condizioni per lโ€™assunzione dellโ€™incarico di banca depositaria.

La delibera Consob individua, invece, le informazioni da fornire al pubblico nellโ€™ambito della commercializzazione delle quote e determina le modalitร  con cui devono essere resi pubblici elementi contrattuali quali il prezzo di emissione, di vendita, di riacquisto e di rimยญborso delle quote.

Il regolamento del Ministero del Tesoro, infine, determina i criteri generali cui devono uยญniformarsi i fondi comuni dโ€™investimento con particolare riguardo allโ€™oggetto dellรฌinveยญstimento, alle categorie di investitori cui รจ destinata lโ€™offerta delle quote, alle modalitร  di partecipazione ai fondi aperti e chiusi ed allโ€™eventuale durata minima e massima degli stessi.

  1. Il private equity come asset class per gli investitori istituzionali

Con lโ€™espressione private equity si individua unโ€™organizzazione preposta allo svolgimento di attivitร  quali lโ€™assunzione di partecipazioni al capitale di rischio delle imprese non finanziarie, lโ€™organizzazione e il finanziamento di operazioni di leva finanziaria (Leverage Buy-Out, LBO) per la parte attinente il capitale azionario[115], la consulenza in tema di assetti proprietari.

Il private equity combina lโ€™attivitร  di finanziamento, che รจ realizzata attraverso l’assunzione di partecipazioni al capitale azionario delle aziende finanziate, con quella di servizio, che consiste nell’ideazione, montaggio e gestione dell’operazioยญne stessa.

Il private equity puรฒ essere sia un intermediario finanziario di diritto italiano, attualmente nelle possibili configurazioni di SGR preposta alla gestione di fondi chiusi di investimento, oppure un intermediario finanziario ai sensi degli artt. 107 e 108 del TUB, sia un intermediario finanziario di diritto estero, sia una societร  non classificabile come intermediario finanziario e quindi non soggetta alla vigilanza delยญla Banca d’Italia.

Con riferimento allโ€™attivitร  di finanziamento, il private equity distingue tra lโ€™asยญsunzione di partecipazioni di maggioranza e quelle di minoranza.

Nelle partecipazioni di maggioranza lโ€™investitore รจ interessato a conseguire il controllo dellโ€™azienda al fine di disporre di tutte le leve necessarie per influenzarne la gestione e lo sviluppo, fatti salvi gli eventuali accordi sottoscritti allโ€™interno dei patti parasociali; per operare in questo segmento sono necessarie competenze industriali e tecnologiche marcate poichรฉ lโ€™investitore diventa proprietario dellโ€™azienda ed รจ quindi, di conseguenza, chiamato a gestirla o direttamente oppure, piรน frequentemente, attraverso la nomina di un management di fiducia; in questo segmento del mercato, oltre alle aziende industriali, che esulano dalla trattazione, sono attivi numerosi fondi chiusi di diritto estero che possono essere sia portatori di propri progetti industriali[116] sia partner finanziari di team manageriali e imprenditoriali che vogliono sviluppare una propria business idea[117].

Nelle partecipazioni di minoranza lโ€™investitore entra nel capitale dellโ€™impresa seguendo una logica finanziaria di ritorno economico sullโ€™investimento; egli valuta il proยญgetto imprenditoriale del soggetto gestore, che ha e vuole mantenere il controllo dei diritti proprietari dellโ€™azienda, e ha un grado minore di interesse a entrare direttamente nella sua conduzione; in questo ambito rientrano gli interventi volti a sostenere finanยญziariamente i progetti di sviluppo delle imprese, soprattutto a proprietร  familiare[118], e altre operazioni di natura finanziaria volte, almeno nelle intenzioni degli intermediari finanziatori, a condurre lโ€™impresa verso forme di finanza diretta (per esempio, quotazioยญne nel mercato azionario)[119].

Dietro lโ€™etiยญchetta โ€œdi minoranzaโ€ si cela una pluralitร  di operazioni, e quindi di tipologie di parยญtecipazioni, che hanno tra di loro caratteristiche diverse.

A questo proposito si avanza una classificazione delle partecipazioni articolata in due macroaree:

  • gli investimenti cosiddetti in bonis;
  • gli investimenti a seguito di situazioni patologiche d’impresa.

I primi individuano quelle aziende sane dal punto di vista operativo e che hanno bisogno di aumentare il capitale di rischio per:

  • ristrutturare la struttura finanziaria, al fine di riequilibrarla a favore del capitale azionario (rientro del quoziente di leva finanziaria);
  • raccogliere risorse finanziarie esterne che eccedono le disponibilitร  di autofinanยญziamento della compagine proprietaria in concomitanza con operazioni di natura straordinaria (per esempio, un’acquisizione, il ridisegno della compagine proprieยญtaria ecc.) e comunque di sviluppo delle dimensioni aziendali.

Gli investimenti a seguito di situazioni patologiche Individuano la macroarea delle imprese in crisi che ha un particolare rilievo nei portaยญfogli di partecipazioni delle banche a fasi cicliche in corrispondenza del manifeยญstarsi di numerose crisi dโ€™impresa quali quelle nella prima metร  degli anni Novanta dello scorso secolo e dellโ€™inizio dellโ€™attuale decennio. Elemento cruciale relativo a questa forma di partecipazione รจ la capacitร  dellโ€™azienda partecipata di ristabilire una sana gestione operativa attraverso il recupero della propria posizione competiยญtiva nel mercato.

Gli interventi di risanamento si articolano in due segmenti specifici:

  • interventi di ristrutturazione stragiudiziale. Riguardano la fase di crisi conclamata, quando lโ€™azienda รจ in una situazione di illiquiditร  e spesso di temporanea insolvenยญza. L’esperienza maturata nel corso degli anni Novanta ha ampliato il tipico interยญvento di risanamento dal modello del piano economico-finanziario, che poteva prevedere la conversione del debito in capitale di rischio, a quello dellโ€™intervento โ€œchirurgicoโ€, volto a isolare rapidamente la parte sana dellโ€™azienda da quella malata al fine di venderla sul mercato delle acquisizioni e, con il ricavato, sanare le posizioni debitorie pregresse. Considerata lโ€™estrema difficoltร  a operare in questo ambito e le competenze specialistiche che sono necessarie, appare molto improbaยญbile che gli intermediari finanziari generalisti abbiano convenienza a entrare nel segmento, come pure non vi sono allo stato attuale intermediari specializzati attivi in Italia[120];
  • interventi di turn around. Queste operazioni possono porsi a monte o a valle di una crisi conclamata. In entrambi i casi la patologia aziendale non รจ cosรฌ acuta come negli interventi di ristrutturazione. Lโ€™azienda ha un calo dei profitti oppure perdite dovuti alla minore competitivitร  e necessita di capitale di rischio per poter disporre di un capitale paziente per finanziare gli investimenti che sono alla base del programmato recupero della competitivitร  stessa. In termini operativi queste operaยญzioni possono essere assimilate al capitale per lo sviluppo, anche se il rischio aziendale che presentano รจ superiore rispetto alla casistica delle imprese in bonis. Proprio a causa del rischio elevato si preferisce condurre questi interventi attraverยญso soggetti specializzati.

L’obiettivo del private equity che opera nel mercato del capitale per lo sviluppo attraverso lโ€™acquisizione di partecipazioni prevalentemente di minoranza รจ quello di apยญportare nellโ€™impresa il capitale necessario[121] per sostenere un progetto-strategia di creยญscita ideata e gestita dal gruppo imprenditoriale โ€“ proprietario – dirigente dell’azienda, preesistente al momento dell’investimento[122].

Il capitale introdotto deve essere utilizzato per favorire lโ€™incremento del valore dellโ€™azienda, che รจ ottenibile attraverso la realizzazione della strategia finanziata. Al terยญmine del periodo di investimento tale aumento di valore dovrร  essere concretizzato attraverso la cessione della partecipazione a un prezzo che sia superiore rispetto a quello di carico e che sia rappresentativo dell’incremento di valore (guadagno in conยญto capitale, cosiddetto capital gain). Il processo lungo il quale si assume una decisioยญne di investimento di questo tipo da parte del private equity รจ caratterizzato da alcuni elementi fondamentali:

  • lโ€™individuazione dellโ€™azienda target;
  • lโ€™attivitร  di analisi delle prospettive di sviluppo dellโ€™azienda;
  • la valutazione del prezzo di acquisto delle azioni;
  • il regolamento dei rapporti tra lโ€™azionista di maggioranza (il gruppo imprenditoriaยญle) e quello di minoranza (lโ€™investitore finanziario);
  • la gestione e l’uscita dall’investimento.

La prima fase del processo consiste nellโ€™individuazione delle azienยญde che possono essere dei potenziali investimenti. Le caratteristiche ricercate nelle aziende target sono: a presenza di interessanti prospettive di crescita dimensionale attraverso la realizzazione di strategie di innovazione di prodotto/di processo, di apertura di nuoยญvi mercati geografici (internazionalizzazione), di integrazione verticale a monte e/o a valle al fine di presidiare la filiera produttiva e rafforzare la propria posizione competitiva; la possibilitร  di realizzare delle acquisizioni strategiche di concorrenti importanti dell’azienda al fine di accelerare il tasso di crescita, di acquisire nuovi vantaggi competitivi e di rafforzare la propria posizione nei mercati di sbocco; lโ€™appartenenza a settori che prevedano interessanti tassi di sviluppo a breve e a medio termine meglio se frammentati e suscettibili di consolidamento nel medio periodo; la possibilitร  di realizzare margini crescenti e sostenuti nel breve e medio termine e superiori rispetto alla media dei settori industriali; una dimensione operativa e di struttura prospettica compatibile con l’ipotesi di una quotazione nel mercato azionario al termine del periodo di investimento[123]; una struttura aziendale sufficientemente articolata in termini di strumenti di proยญgrammazione e di controllo delle performance e guidata da un team manageriale competente e con un’attribuzione delle deleghe operative bene definita.

Inoltre, gli operatori del capitale per lo sviluppo escludono le aziende che necessiยญtano di interventi di ristrutturazione o di turn around per la ripresa delle prospettive di crescita perchรฉ l’intervento in questa tipologia di imprese viene giudicato come un ambito per specialisti.

Se il primo contatto ha buon esito, allora si approfondisce lโ€™esame della situazione al fine di comprendere se lโ€™operazione possa essere di reciproco interesse per entrambe le parti in causa. Questo supplemento di indagine si concretizza sia in una serie di incontri e colloqui per conoscere il management aziendale e il suo orientamento alla crescita sia nell’ampliamento e nell’approfondimento delle analisi competitiva e di bilancio avviate con il quick scan.

In particolare con riferimento al secondo punto, le indagini che tipicamente vengoยญno svolte riguardano:

  • una due diligence fiscale preliminare al prosieguo delle trattative nel caso in cui si abbia il sospetto della presenza di pratiche volte all’evasione fiscale nell’ambito dell’impresa (per esempio, mancata contabilizzazione di ricavi e di costi);
  • unโ€™attenta revisione e discussione del business plan aziendale, se presente, che รจ stato redatto dal management;
  • una prima determinazione di massima del fabbisogno finanziario esterno richiediยญbile dall’azienda e del valore del capitale economico aziendale.

Nel caso in cui le parti dimostrino una concreta intenzione a proseguire nella trattativa[124], si arriva a stipulare una lettera di intenti (letter of agreement), preliminare al contratto vero e proprio, volta a definire i possibili termini dell’operazione.

Nella lettera di intenti sono formalizzati, tra gli altri, i seguenti elementi: il prezzo base, ossia la valutazione del capitale economico, dal quale partire per determinare il valore di cessione della partecipazione, e i criteri di valutazione che saranno adottati; le aree aziendali che verranno indagate e le modalitร  di metodo che verranno applicate per compiere degli approfondimenti conoscitivi volti a verificare la veridicitร  dei prospetti contabili finora forniti al fine di arrivare a una corretta e veritiera valutazione del capitale economico; la concessione di un’esclusiva all’investitore per un periodo di tempo limitato (di solito due-tre mesi) con la quale l’impresa si impegna a non intrattenere rapporti nรฉ tantomeno a concludere la stessa operazione con altri investitori, per permettere allโ€™operatore di effettuare le verifiche sub b (clausola di esclusivitร ).

Inoltre sarร  formalizzata ancora il disegno dei principi che regoleranno il rapporto tra azionisti di maggioranza e di minoranza (cosiddetti patti parasociali)[125] e l’impegno a rimuovere eventuali patti tra soci preesistenti che ostacolino l’ingresso di un socio finanziario; il rispetto dei principi di riservatezza e di correttezza da parte dell’investitore e di suoi consulenti che vengano chiamati a svolgere specifiche verifiche tecniche, in particolare per quanto riguarda la conoscenza sia dell’esistenza della trattativa all’esterno delle parti in causa sia di informazioni โ€œsensibiliโ€ che, se divulgate, potrebbero essere di estremo interesse per i concorrenti dellโ€™azienda; ย lโ€™individuazione dei tempi di durata dellโ€™investimento e delle diverse opzioni di uscita a disposizione dellโ€™intermediario; ย infine le garanzie da richiedere alla proprietร  sulle poste di bilancio ritenute critiche[126] e lโ€™eventuale introduzione di una clausola di rottura delle trattative nel caso in cui la successiva due diligence contabile porti a evidenziare scostamenti di valore delle poste contaยญbili, rispetto a quanto dichiarato in sede di redazione di bilancio, superiori a una percentuale concordata tra k parti (solitamente il 15 per cento).

Tutte queste verifiche, oltre a mettere lโ€™investitore nelle condizioni ideali per conoscere la situazione attuale dellโ€™azienda che si appresta a partecipare e le reali possibiยญlitร  di raggiungere gli obiettivi di crescita dichiarati dal management aziendale, sono funzionali allโ€™ottenimento di una valutazione corretta del capitale economico che concretizza, in termini numerici, lโ€™accordo tra le parti (il prezzo). In parallelo allโ€™attiยญvitร  di verifica, il team legale lavora per predisporre una prima bozza di accordo conยญtrattuale che recepisca sia le indicazioni che man mano emergono dai colloqui tra le controparti sia i dati risultanti dalla due diligence.

La probabilitร  di trasformare un negoziato in un investimento (cosiddetto closing dellโ€™operazione) non dipende perรฒ solo dallโ€™accordo sul prezzo di cessione tra le parti. ma anche sulle norme che il gruppo proprietario รจ disposto ad accettare per regolare i suoi rapporti con il nuovo azionista.

Innanzitutto รจ fondamentale per r investitore definire contrattualmente la via/le vie dโ€™uscita ipotizzabili. In via di principio, l’exit way preferita dagli intermediari รจ la quotazione nel mercato azionario[127]. Al momento della stipulazione dell’accordo la proprietร  si impegna a portare. insieme allโ€™intermeยญdiario, lโ€™azienda al listino al termine del ciclo dellโ€™investimento nel caso in cui essa presenti le caratteristiche adeguate per la quotazione che vengono giร  definite e conยญcordate nell’ambito del contratto stesso: se, per un qualsiasi motivo, la proprietร  non terrร  fede allโ€™impegno alla scadenza contrattuale, essa si obbliga a riacquistare il pacยญchetto azionario dellโ€™intermediario (cosiddetto patto di riacquisto) al valore che preยญsumibilmente si otterrebbe nellโ€™ambito di un collocamento.

Le altre possibili vie di uscita sono:

  • la fusione con altre aziende del settore fusioni sia orizzontali che verticali, per la costituzione di poli industriali;
  • la cessione a operatori terzi (un altro intermediario o un soggetto industriale/frode sale);
  • unโ€™operazione di buy-ouf buy-in da parte di un gruppo manageriale con il concorso di un nuovo investitore finanziario (secondary buy-out);
  • la clausola di pari passu qualora l’azionista di maggioranza decida di vendere.

Esse vengono considerate dallโ€™intermediario come soluzione di second best rispetto allโ€™opzione della quotazione sul mercato e, in questi secondi casi, รจ spesso la proprietร  a chiedere di porre una clausola di gradimento allโ€™eventuale nuovo azionista se esso dovesse essere di natura industriale.

Unโ€™ampia area dellโ€™accordo verte anche sul regolamento dei rapporti nel corso dellโ€™investimento; in particolare, lโ€™investitore avoca a sรฉ la possibilitร  di controllare la gestione e lโ€™andamento della realizzazione della strategia sia attraverso la nomina di un suo rappresentante nel CdA sia riservandosi la possibilitร  di chiedere in ogni momento delle informazioni supplementari rispetto a quelle periodiche. Nellโ€™ambito del CdA il rappresentante dellโ€™investitore non ha di solito delle deleghe operative poichรฉ questo sarebbe contrario allโ€™orientamento di non ingerenza nella gestione dell’impresa; รจ comunque evidente che, qualora ve ne fosse bisogno e vi fossero le condizioni da parte dell’azionista industriale, il management dellโ€™intermediario รจ disponibile a porsi in affiancamento a quello aziendale per affrontare problemi soprattutto nelle aree della finanza, della programmazione e del controllo di gestione, dell’organizzazione aziendale, del legale e dell’internazionalizzazione, anche attraverso l’inserimento nell’azienda di manager del settore che siano di sua fiducia; delle clausole di ยซrichiesta di interventoยป potrebbero essere anche comprese all’interno del contratto di investimento.

Nel caso in cui si sia trovato un punto di accordo tra le parti sulle principali aree che determinano il buon fine della trattativa[128] e che in fase di due diligence non siano emerse situazioni ostative che abbiano provocato il ricorso alla clausola di rottura, si procede alla stesura del testo definitivo del contratto che, dopo avere passato il vaglio dei consulenti legali di entrambe le parti, viene firmato[129]. Lโ€™intera operazione, dalla sottoscrizione della lettera di intenti a quella del contratto, richiede solitamente due – tre mesi di tempo, fatte salve complicazioni particolari. Immediatamente successiva alla firma del contratto รจ lโ€™erogazione per cassa del capitale concordato (il prezzo dellโ€™operazione), che puรฒ avvenire o in unโ€™unica soluzione oppure in due o piรน tranches successive, a seconda degli accordi presi. Oltre al normale monitoraggio periodico della posizione, ai frequenti contatti tra manageยญment aziendale ed executive dellโ€™investitore che segue lโ€™investimento e alla partecipaยญzione al CdA della societร , spesso il capitale per lo sviluppo si caratterizza per una colยญlaborazione attiva per la crescita dellโ€™azienda da parte dellโ€™investitore stesso in termini di apporto di competenze specifiche che non sono presenti nellโ€™azienda.


[1] Essi non possono derivarsi soltanto da quanto positivamente sancito dalle norme: la molยญteplicitร  delle situazioni che il governo delle imprese รจ chiamato ad affrontare e lโ€™ampiezza della discrezionalitร  che la sfera politica deve necessariamente riservarsi di fronte ad essa fanno sรฌ che la gamma degli obiettivi perseguiti, e le rispettive prioยญritร  al suo interno, possano significativamente variare anche a normativa costante. Tantazzi A., Corporate governance e proprietร  azionaria, in Le nuove funzioni degli organi societari verso la Corporate Governance, Milano 2002; Barucci E., Messori M., Mercato dei capitali e corporate governance in Italia, ย Roma 2006.

[2] Cfr. Gros Pietro G., Privatizzazioni e corporate governance, in Le nuove funzioni degli organi societari verso la Corporate Governance, Milano 2002.

[3] Art. l, comma 5, Tuif, il quale stabilisce che โ€œPer servizi di investiยญmento si intendono le seguenti attivitร  quando hanno ad oggetto strumenti finanยญziari: a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto terzi; c) colloยญcamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunยญzione di garanzia nei confronti dell’ emittente; d) gestione su base individuale di portafoglio di investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini nonchรฉ mediazione.

[4] Briolini F., Articolo 22. Separazione patrimoniale, in Testo unico della finanza. 1. Intermediari e mercati. Commentario diretto da G.F. Campobasso, p., 183 ss.; Guguota G., Articolo 22. Separazione patrimoniale, in Il testo unico dell’intermediazione finanziaria, commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C. Rabitti Bedogni, p., 191 ss.; Gaggero P., Art. 22. Separazione patriยญmoniale, in Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa-F. Capriglione, t. I, p., 233 ss. Da ultimo per una attenta ricognizione con particolare attenzione all’ipotesi di insolvenza, Cossu M., Principio di separatezza nella gestione di portafogli di investimento e inยญsolvenza della s.i.m., in Banca, borsa tit. cred., 2002, I, 606 ss.

[5] Cfr. Miola M., Briouni F., Articolo 36, Fondi coยญmuni di investimento, in Testo Unico della finanza 1. Intermediari e mercati. Comยญmentario diretto da G.F. Campobasso. Torino 2002 p. 314 ss.; Soda A.P., Articolo 36. fondi comuni di investimento, in Il testo Unico dell’intermediazione finanziaria, commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C. Rabitti Bedogni, Milano 2000 p. 291 ss.; Pontolillo V., Art. 36. Fondi comuni di investimento, in Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa-F. Capriglione, Padova 1998 p. 384 ss. Si ritiene che la separazione patrimoniale sia massima nelle gestioni individuali dove il portafoglio di ciascun cliente costituisce patrimonio a sรฉ e possa essere, invece, meno rigorosa nei fondi comuni di investimento o nei fondi pensione in cui vi รจ una commistione delle risorse conferite da ciascun parteciยญpante che consente una maggiore diversificazione ed un accesso ad investimenti remunerativi anche nei casi in cui il conferimento individuale sia limitato. Cosรฌ, Di maio A., Contratti di gestione finanziaria e separazione dei patrimoni, in Diritto dell’economia, Atti dei seminari tenuti nell’auditorium della Cassa Forense di Roma 11 ottobre 2001 – 8 febbraio 2002, a cura di M. de Tilla, G. Alpa, S. Patti, Milano 2002, 565 ss.

[6] Attraverso la separazione patrimoniale si mira, dunque, a costituire una speciale disciplina della responsabilitร  patrimoniale. Sullโ€™argomento si veda la ricostruzione di Salamone L., Gestione e separazione patrimoniale, Padova 2001.

[7] La separazione patrimoniale nelle gestioni individuali รจ funzionale a โ€œsvolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidatiโ€ (art. 21, lett. e, Tuif) in quelle collettive ad โ€œadottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondiโ€ (art. 40 lett. c, Tuif). COSTI R., Il mercato mobiliare, Torino 2008 p., 134 ss., il quale, con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, ritiene che la disposiยญzione contenuta nell’art. 21, lett. e, Tuif, anticipi le norme sulla separazione patrimoniale (art. 22 Tuif).

[8] Si ritiene, infatti, che sia questo il senso da attribuire alla locuzione โ€œpatrimonio separatoโ€ escludendo che di separazione possa parlarsi con riguardo agli strumenti finanziari o al denaro che restano sempre di proprietร  dei singoli clienti e non entrano, invece, nel patrimonio dell’intermediario. Sul punto, v. anche Briolini F., Articolo 19. Separazione patrimoniale, in L’Euroยญsim, d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Commentario a cura di G.F. Campobasso, Miยญlano 1997, 146 ss..

[9] Cfr.Forestieri G., Corporate e investment banking, Milano 2007, p. 73.

[10] Miola M., Piscitello P., Articolo 17. Criteri generali, in L’Eurosim, d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Commentario a cura di G.F. Campobasso, Torino 2002 117 ss. Sul punto si veda anche la deliberazione Consob 11522/1998 e successive modifiche, art. 28 (relativo alle informazioni tra gli intermediari e gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento) e l’art. 60 e ss. (riguardanti gli obblighi di attestazione, di rendicontazione e registrazione).

[11] Salamone L., Gestione e separazione patrimoniale, cit., p. 28, il quale osยญserva che il gestore compie atti di disposizione funzionali all’incremento di un capitale. In questo senso si puรฒ dire che sia la geยญstione individuale, sia la gestione collettiva รจ diretta al compimento di una attivitร  strumentale alla realizzazione di un โ€œprogramma di investimentoโ€.

[12] Sul concetto di metodo, Panuccio V., Saggi di metodologia giuridica, Milano 1995, p. XII ss. della premessa, il quale definisce il metodo come โ€œun moยญdello astratto di procedimento che secondo una regola generale di esperienza si rivela praticamente possibile, indefinitamente reiterabile in condizioni normali, e particolarmente idoneo a conseguire un certo risultatoโ€. L’Autore sottolinea come il metodo non sia in sรฉ una attivitร , un comportamento concreto, quanto, piuttoยญsto, sia โ€œuna maniera generale di agire, un modus operandi considerato in astrattoโ€. Il metodo, in sostanza, va definito come un modello astratto di attivitร  che deve essere strumentalmente idonea al raggiungimento di un determinato riยญsultato.

[13] Per una definizione del comportamento, Falzea A., Comportamento in Voci di teoria generale del diritto, Milano, 1985, p. 711 ss.; ID., โ€œManifestazioneโ€, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 135 ss. In termini piรน generali, ID., โ€œPatto giuridicoโ€, in Enc. dir., XVI, Milano 1967, p. 941 ss.

[14] Panuccio V., Saggi di metodologia giuridica, cit., p. XII ss. della preยญmessa.

[15] Santoro V., Gli obblighi di comportamento degli intermediari mobiยญliari, in Rivista delle societร , 1994, fasc. 4, p. 791-805, il quale, pur riferendosi specificatamente ai servizi di intermediaยญzione mobiliare operati dalle sim, ma con considerazioni che rilevano in termini generali, parla di standardizzazione dei comportamenti, quale precisa individuaยญzione ex ante di norme procedimentali.

[16] Lโ€™orientamento รจ inteso, come specifica l’A. (790, nota 68) quale โ€œdirezione che una sequenza di orientaยญmenti dell’organismo manifesta verso una determinata situazioneโ€. Sussiste un forte legame tra orientamento e interesse, poichรฉ โ€œl’orientamento conferisce al comportamento l’ufficio di segnale dell’interesse del soggettoโ€. Nel senso cioรจ che il comportamento, orientato verso un risultato, sottolinea l’interesse del sogยญgetto che agisce a quel risultato.

[17] Per una ampia e approfondita trattazione sulle destinazioni del patriยญmonio, Bianca C. M., Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova 1996, p.98.

[18] Oppo G., Sui principi generali del diritto privato, in Le ragioni del diยญritto. Scritti in onore di L. Mengoni, III, Milano 1995, p. 2040 ss., il quale sottolinea come, giuridicamente, rilevi non solo il collegamento tra bene e soggetto, ma anche โ€œil collegamento tra bene e atto (o attivitร ), attraverso il quale si determina anche un collegamento funzionale tra beni e si realizza la destinazione o una deยญstinazione concreta del beneโ€. Segnala la possibilitร  di attribuire โ€œuna valenza sistematica unitaria all’ assogยญgettamento di una massa di beni ad una destinazione particolareโ€, sottolineando come la destinazione si ponga quale fattore che incide sulla disciplina dei beni e che fa emergere โ€œaccanto alla relazione beni-soggetto titolare, la relazione beni-atยญtivitร โ€, Bianca C. M., Vincoli di destinazione e patrimoni separati, cit., p. XIII della premessa e, ivi, per ulteriori riferimenti. Sulla rilevanza del collegamento tra beni e attivitร  in termini generali e, in particolare, nell’impresa, si rinvia a Masi P., Articolazioni dell’iniziativa economica e unitร  dell’imputazione giuridica, Napoli 1985, p. 145.

[19] Sotto tale profilo la partecipazione ad una societร  da parte di un inยญvestitore istituzionale potrebbe sottintendere un rapporto tra comportamento e interesse diverso da quello che comunemente caratterizza la partecipazione di un soggetto che investe per conto proprio. Tedeschi C., Poteri di orientamento dei soci nelle societร  per azioni, in Quaderni romani di diritto commerciale, Milano, 2005, p. 211.

[20] Ferro-Luzzi P., Lโ€™assetto e la disciplina del risparmio gestito, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 1998, fasc. 3-6, p. 191-206.

[21] Lโ€™art. 5, prevede che la Banca d’Italia e la Consob esercitino i poteri di vigilanza sui soggetti abilitati. Esso si discosta dal suo antecedente normativo, l’art. 4 d.lgs. 415/1996, in quanto, trattando di soggetti abilitati, amplia il novero degli intermediari tenuti all’osservanza dei regolamenti (e conseguentemente sotยญtoposti a verifica). Secondo l’art. 1, comma 1, lett. r) sono soggetti abilitati: le imยญprese di investimento, le societร  di gestione del risparmio, le sicav, gli interme diari finanziari iscritti nellโ€™elenco previsto dall’art. 107 del Testo unico bancario e le banche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento. Lโ€™art. 4 d.lgs. 415/ 1996, invece, si rivolgeva solo alle imprese di investimento, le banche e gli altri soggetti abilitati, in conformitร  delle disposizioni del decreto stesso. Santoni G., Articolo 5. Finalitร  e destinatari della vigilanza, in Testo unico della finanza. 1. Inยญtermediari e mercati. Commentario diretto da G.F. Campobasso, cit., p. 39 ss.; Rabitti Bedogni C., Articolo 5. Finalitร  e destinatari della vigilanza, in Testo unico dell’intermediazione finanziari. Commentano al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C. Rabitti Bedogni, cit., p. 59 ss.

[22] A norma dell’art. 6, comma 6, Tuif, la Banca d’Italia, sentita la Conยญsob, disciplina con regolamento: a) l’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l’organizยญzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; b) le modalitร  di deposito e sub deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clienยญtela; c) le tegole applicabili agli oicr aventi ad oggetto: 1) i criteri e i divieti relaยญtivi all’attivitร  di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio; 3) gli schemi-tipo e le modalitร  di redazione dei prospetti contabili che le societร  di gestione del riยญsparmio e le sicav devono redigere periodicamente; 4) i metodi di calcolo del vaยญlore delle quote o azioni di oicr; 5) i criteri e le modalitร  da adottare per la valuยญtazione dei beni e dei valori in cui รจ investito il patrimonio e la periodicitร  delle valutazioni. Per la valutazione dei beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d’Italia puรฒ prevedere il ricorso ad esperti indipendenti e richiederne l’inยญtervento anche in sede di acquisizione e vendita dei beni da parte del gestore.

[23] A norma dellโ€™art. 6, comma 2, Tuif la Consob sentita la Banca d’Itaยญlia, disciplina con regolamento: a) le procedure anche di controllo interno, relaยญtive ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni efยญfettuate; b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche tenuto conto delle esigenze di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di assicuยญrare che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalitร  aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quelle su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell’oicr; c) gli obblighi inforยญmativi nella prestazione dei servizi; i flussi informativi tra i diversi settori dell’ orยญganizzazione aziendale, anche tenuto conto dell’esigenza di evitare interferenze tra la prestazione del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi diยญsciplinati dalla presente parte. Per un commento all’art. 6, Piscitello P., Articolo 6. Vigilanza regolamentare, in Testo unico della finanza. 1. Intermediari e mercati. Commentario diretto da G.F. Campobasso, cit., p. 48 ss.; Lanotte M., Articolo 6. Vigilanza regolamentare, in Testo unico dell’intermediazione finanziari. Commentaยญrio al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C. Rabitti Bedogni, cit., p. 82 ss.; Loizzo A., Art. 6. Vigilanza regolamentare, in Commentario al testo unico delle dispoยญsizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa-F. Capriglione, t. I, cit., p. 74 ss.

[24] Sulla ripartizione delle competenze tra le due autoritร  e il relativo diยญbattito, Costi R., Il mercato mobiliare, cit.,p. 143 ss.; e, con specifico riferimento alle sim, Cera M., Le societร  d’intermediazione mobiliare, in Trattato delle societร  per azioni diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 1, Torino 1993, 3 ss., p. 113 ss.

[25] Si rileva, solo per inciso, che la vigilanza prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a) riguarda tutti i soggetti abilitati, ma il provvedimento della Banca d’Itaยญlia del 1 luglio 1998, puro emanato ai sensi di detto articolo, si riferisce solo alle societร  di gestione del risparmio e alle societร  a capitale variabile. รˆ solo successiยญvamente, con il provvedimento del 4 agosto 2000, che la Banca dโ€™Italia si occupa delle societร  di intermediazione mobiliare.

[26] Sul risultato ottenuto con il Tuif di razionalizzare la gestione profesยญsionale del risparmio e, in particolare, la gestione collettiva, Miola M., La geยญstione collettiva del risparmio nel T.u.i.f.: profili organizzativi, cit., p. 299 ss.

[27] Per ottenere l’autorizzazione, la societร  deve rispettare i presupposti oggettivi stabiliti dagli artt. 34 e 43 Tuif, fissare un capitale minimo, predisporre un programma in cui si illustri l’attivitร  iniziale, le linee di sviluppo, gli obiettivi e le strategie che si intendono attuare per i loro perseguimento, nonchรฉ, per quel che riguarda le sicav, lo statuto e l’atto costitutivo. il provvedimento della Banca d’Italia si preoccupa anche di stabilire le norme per il controllo dei requisiti di professionalitร  e di onorabilitร , fissati dal Ministero del Tesoro, e dei requisiti dei partecipanti al capitale della societร . Qualora esista un gruppo a cui la societร  di gestione del risparmio appartiene la Banca d’Italia deve anche valutarne lโ€™idoneitร  dell’articolazione.

[28] Tedeschi C., Poteri di orientamento dei soci nelle societร  per azioni, in Quaderni romani di diritto commerciale, Milano, 2005.

[29] Tedeschi C., Poteri di orientamento dei soci nelle societร  per azioni, in Quaderni romani di diritto commerciale, Milano, 2005.

[30] Tedeschi C., Poteri di orientamento dei soci nelle societร  per azioni, in Quaderni romani di diritto commerciale, Milano, 2005.

[31] Lโ€™art. 5 stabilisce che le societร  di gestione del risparmio abbiano la possibilitร  di assumere partecipazioni in societร  del settore bancario, finanziario, assicurativo nonchรฉ in societร  strumentali, cioรจ in societร  che esercitano in via esclusiva o prevalente attivitร  non finanziarie, ma che hanno carattere ausiliario dell’ attivitร  delle societร  di gestione del risparmio, come per attivitร  di studio, riยญcerca, analisi economica e finanziaria, gestione di immobili e di servizi informatici (art. 3 lett. e). รˆ invece esclusa la possibilitร  di acquisire interessenze in societร  che operano in settori non finanziari. Le partecipazioni detenute non possono ecยญcedere il 50% del patrimonio di vigilanza.

[32] Sulla definizione di investitori qualificati si rinvia a Tedeschi C., Poteri di orientamento dei soci nelle societร  per azioni, in Quaderni romani di diritto commerciale, Milano, 2005, dove anche alcune considerazioni circa l’uso delle diverse espressioni di operatori qualificati, investitori professionali e investitori qualificati.

[33] Tale articolo stabilisce che il patrimonio del fondo รจ investito in: struยญmenti finanziari quotati in un mercato regolamentato; strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato; depositi bancari di denaro; beni immobili e diritti reali immobiliari; crediti e titoli rappresentativi di crediti; altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicitร  almeno semestrale.

[34] Tedeschi C., Poteri di orientamento dei soci nelle societร  per azioni, in Quaderni romani di diritto commerciale, Milano, 2005. รˆ, pertanto, previsto un limite all’investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente o in parti di uno stesso oicr, nella misura del 5% del totale delle attivitร . Tale limite รจ perรฒ elevato: al 15% a condizione che si tratti di strumenti finanziari quotati e il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il fondo investe piรน del 5 % delle proprie attivitร  non superi piรน del 40% del totale delle attivitร  del fondo meยญdesimo; al 35%, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o piรน Stati membri dell’Unione Europea; al 100% quando gli struยญmenti finanziari sono emessi da uno Stato aderente all’OCSE, purchรฉ tale facoltร  sia contemplata nel regolamento di gestione del fondo e il valore di ciascuna emisยญsione non superi il 30% del totale delle attivitร  del fondo; al 10%, nel caso di investimento in parti di OICR rientranti nelยญl’ambito di applicazione della direttiva 85/611 CEE, limite ulteriormente elevato al 20% se il regolamento del fondo preveda di investire esclusivamente in parti di oicr.

[35] Limiti previsti in Tedeschi C., Poteri di orientamento dei soci nelle societร  per azioni, in Quaderni romani di diritto commerciale, Milano, 2005, nella misura del 30% del totale delle attivitร  del fondo, ridotto tuttavia al 15 % quando il gruppo di appartenenza รจ quello della societร  di gestione del risparmio. รˆ, inoltre, stabilito che detto limite non si apยญplica nel caso in cui i fondi prevedono di riprodurre la composizione di un deterยญminato indice di borsa sufficientemente diversificato, di comune utilizzo, gestito e calcolato da soggetti di elevato standing e terzi rispetto al fondo e nel caso di inยญvestimenti in parti di oicr rientranti nell’ ambito di applicazione della direttiva 85/611 CEE (lโ€™inapplicabilitร  del limite non rileva per i fondi chiusi; la norma รจ, invece, richiamata per i fondi armonizzati).

[36] I fondi aperti non possono essere inยญvestiti in misura superiore al 20% del totale delle attivitร  in depositi presso un’uยญnica banca, riducibile al 10% nel caso di depositi presso la banca depositaria del fondo. I depositi in banche dello stesso gruppo non possono eccedere il 30% delle attivitร  del fondo. Questa disposizione si applica, anche ai fondi chiusi, mentre non si applica ai fondi armonizzati a cui รจ fatto divieto di investire in depositi bancari.

[37] Tedeschi C., Poteri di orientamento dei soci nelle societร  per azioni, in Quaderni romani di diritto commerciale, Milano, 2005.

[38] Tedeschi C., Poteri di orientamento dei soci nelle societร  per azioni, in Quaderni romani di diritto commerciale, Milano, 2005.

[39] L’art. 2, lett. a) del d.m. 21 novembre 1996, n. 703, regolamento reยญcante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi, stabilisce che il fondo pensione operi in modo che le proprie disponibilitร  siano gestite in maniera sana e pruยญdente avendo riguardo agli obiettivi di diversificazione degli investimenti; effiยญciente gestione del portafoglio; diversificazione dei rischi; contenimento dei costi e massimizzazione dei rendimenti. A tal fine i successivi artt. 4 e 5 dispongono precisi limiti per l’investimento del patrimonio del fondo e precisi vincoli per deยญterminate operazioni.

[40] I fondi aperti sono fondi speculativi caratterizzati dalla necessitร  di avere sempre la liquiditร  necessaria alla liquidazione della quota che puรฒ essere richiesta in ogni momento dal sottoscrittore. I fondi chiusi, invece, liquidano le quote alla scadenza e ciรฒ consente durante la vita del fondo il compimento di scelte di investimento profondamente diverse.

[41] Tra coloro che, per tale ragione, non considerano i fondi pensione come organismi di investimento collettivo, Ferrara F., Corsi F., Gli imprenditori e le societร , Milano 1999, p. 828, nt. 1; Costi ย R., Il mercato mobiliare, cit., p. 196, il quale, pur precisando che la funzione dei fondi pensione รจ previdenziale e non di investitore istituzionale, tuttavia considera che la loro attivitร  di gestione delle riยญsorse, traducendosi normalmente in operazioni di investimento e disinvestimento mobiliare, li rende investitori istituzionali di grande rilevanza.

[42] In realtร , attraverso la suddivisione degli investimenti tra titoli diversi ed emessi da emittenti diversi, puรฒ essere diminuito solo il rischio specifico, che dipende dalle caratteristiche peculiari dell’ emittente, mentre il rischio sistemico, che รจ connesso alle fluttuazioni del mercato, non puรฒ essere ridotto attraverso la diversificazione del portafoglio

[43] Sul punto Enricques L., Dalle attivitร  di intermediazione mobiliare ai servizi di investimento, in Riv. soc., 1998, p. 1013 ss.; Annunziata F., Conflitto di interessi e rapporti di gruppo nell’attiยญvitร  di gestione di patrimoni, in I gruppi di societร . Atti del Convegno internazioยญnale di studi, Venezia 16-17-18 novembre 1995, vol. I, a cura di P. Balzarini, G. Carcano, G. Mucciarelli, Milano 1996, p. 613 ss. Lโ€™Autore riferendosi agli inยญvestimenti in titoli del gruppo, ricorda l’art. 30 del regolamento Consob 8850/ 1994 (modificato con deliberazione 9422/1995) che consente al gestore di acquiยญstare senza limiti quantitativi quote di organismi di investimento collettivi emessi o collocati da soggetti appartenenti al gruppo. Si veda anche una, non recentissima, comunicazione della Consob (19 febbraio 1992), la quale, pur non precisando quale debba essere l’importo minimo necessario per iniziare una gestione individuale, stabilisce che tale importo debba comunque consentire al gestore una appropriata diversificazione degli investimenti .

[44] Distingue tra finalitร  specifiche e finalitร  generali dell’ attivitร  di vigiยญlanza Rabitti-Bedogni C., Articolo 5. Finalitร  e destinatari della vigilanza, in Teยญsto unico dell’intermediazione finanziari. Commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C. Rabitti Bedogni, cit., p. 66. Si sostiene, infatti, che esistono due gruppi di scopi: un primo gruppo di finalitร  definite specifiche che riguardano la trasparenza, la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione; un seยญcondo nucleo di finalitร  generiche che, invece, sarebbero quelle di tutela degli inยญvestitori, della stabilitร  del buon funzionamento del sistema finanziario. Si discute se le finalitร  specifiche siano obiettivi strumentali rispetto alle finalitร  generiche le quali avrebbero solo una portata programmatica, mentre il valore precettivo della norma riguarderebbe solo le prime. Sulla portata del dibattito, Santoni G., Articolo 5. Finalitร  e destinatari della vigilanza, in Testo unico della finanza. 1. Interยญmediari e mercati, cit., p. 42 ss.

[45] Gli ampi poteri regolamentari della Consob riguardano anche la disciยญplina delle procedure dei servizi prestati e, dunque, la previsione di regole relaยญtive al sistema di controllo interno destinato a monitorare la regolaritร  dei servizi prestati, la indicazione di disposizioni riguardanti la tenuta degli ordini impartiti e le operazioni effettuati in modo da poterne verificare la corrispondenza (art 6, comma 2, lett. a). Inoltre, la disciplina regolamentare della Consob deve preoccuยญparsi di disciplinare il sistema di flussi informativi in modo che l’intermediario, da un lato tenga al corrente il cliente delle operazioni, ma, dall’ altro, eviti interfeยญrenze tra i suoi diversi comparti (art. 6, comma 2, lett. c).

[46] Rabitti-Bedogni C., Articolo 21, comma 1, lett. a e b. Criteri generali, in Il testo unico dell’intermediazione fiยญnanziaria, commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C. Rabitti Bedogni, cit., p. 169 ss.; Vella F., Articolo 40. Regole di comportamento e diritto di voto, in Testo unico della finanza. 1. Intermeยญdiari e mercati. Commentario a cura di G.F. Campobasso, cit., 357 ss.; Zizzi A., Articolo 40. Regole di comportamento e diritto di voto, in Il testo unico dell’interยญmediazione finanziaria, commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C. Rabitti Bedogni, cit., p. 309 ss.; Alpa G., Art. 21. Criteri generali, in Commentano al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa-F. Capriglione, cit., p. 212 ss.

[47] Santoro V., Gli obblighi di comportamento degli intermediari mobiliari, in Riv. soc., 1994, 791 ss., il quale sviluppa due considerazione: ove l’ordiยญnamento speciale presenti delle lacune soccorrerร  l’applicabilitร  diretta dei prinยญcipi generali (spec. 793 ss.); le norme speciali sono specificazione dei principi geยญnerali relativi agli obblighi di comportamento di chi agisce per conto altrui (spec. 799 ss.); Cera M., L’attivitร  di intermediazione mobiliare e la disciplina contrattuale, in Banca, borsa tit. cred., 1994, I, p. 23 ss.

[48] Per quanto riguarda i criteri a cui le imprese di investimento e le banยญche debbono attenersi nella prestazione dei servizi, l’art. 21 Tuif, oltre allโ€™obbligo di comportarsi con diligenza correttezza e trasparenza, impone di acquisire le inยญformazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguaยญtamente informati.

[49] Cera M., L’attivitร  di intermediazione mobiliare e la disciplina contratยญtuale, cit., 23 ss.; Annuniziata F., Regole di comportamento degli intermediari e riยญforme dei mercati mobiliari: l’esperienza francese, inglese e italiana, Milano 1993. Sul punto v. anche Costi R., Il mercato mobiliare, cit., p. 125, il quale, pur riteยญnendo che i criteri generali dettati dal Tuif in materia di prestazione di servizi di investimento, siano in qualche misura ripetitivi di norme di diritto comune, tuttavia, ritiene che la loro esplicita previsione dovrebbe favorire sia l’attivitร  di vigiยญlanza sia il successo di eventuali azioni risarcitorie da parte dei clienti; Di maio A., La correttezza nell’attivitร  di intermediazione mobIliare, in Banca, borsa e tit. cred., 1993, I, p. 289 ss. Per una piรน ampia indagine che attribuisce a chi esercita un’attivitร  professionale i cosiddetti โ€œobblighi di protezioneโ€, Castronovo C., L’obbligazione senza prestazione. Ai confini tra contratto e torto, in Le ragioni del diritto, Scritti in onore di L. Mengoni, I, Milano 1995, p. 147 ss.; Scogliamiglio C., Sulla responsabilitร  dell’impresa bancaria per violazione di obblighi discendenti dal proprio status, in Giur. it., 1995, IV, p. 356 ss.; Venuti M.C., Le clausole generali di correttezza, diligenza e trasparenza nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziano, in Europa dir. priv., 2000, p. 1049 ss.

[50] Masi P., Articolo 92. Punto di trattamento, in Testo Unico della Fiยญnanza. Commentario diretto da G.F. Campobasso, II, Emittenti, Torino 2002, p. 750 ss.; Di maio A., La correttezza nell’attivitร  di intermediazione mobiliare, cit., 289 ss., il quale, riferendosi all’ attivitร  di intermediazione mobiliare, sostiene che lโ€™assetto tradizionale, per cui la professionalitร  รจ attributo della diligenza e inยญsieme con questa caratterizza la perizia del soggetto che agisce in relazione all’ atยญtivitร  svolta e la correttezza indica la qualitร  del comportamento che si esige da un uomo medio, vada rivisto. Infatti, in un sistema in cui oggetto della disciplina รจ l’attivitร  di intermediazione mobiliare, anche la correttezza acquista una valenza professionale, nel senso che la correttezza richiesta non รจ piรน solo collegata all’uomo medio, ma all’intermediario autorizzato in relazione alla specifica attivitร  da esso svolta (spec. 292); Bianca C.M., La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, in Riv. dir. civ., 1983, I, 207 ss.

[51] Santoro V., Gli obblighi di comportamento degli intermediari mobiliari, cit., 799 ss., il quale sottolinea come โ€œtale processo evolutivo porti a reยญgole sempre piรน complesse e dettagliate per il cui rispetto si istituisce un conยญtrollo pubblico con la funzione di compensare il venire meno della fiducia tra le parti del singolo rapporto, per soppiantarla con una โ€œfiduciaโ€ nel buon funzionaยญmento del sistemaโ€.

[52] Per un commento generale alla nuova disciplina della gestione in monte . si rinvia a Tonelli C., Le societร  di gestione del risparmio, in AA.VV., Intermediaยญri finanziari, mercati e societร  quotate, a cura di Patroni Griffi, Sandulli e Santoro, Torino, 1999, p. 15 e ss.; AA.VV., Commenti sub art. 33 e seguenti, in Il testo unico della intermediazione finanziaria, a cura di Rabitti Bedogni, Milano, 1998, p. 275 e ss.; AA.VV. (Ferro Luzzi, Lener, Annunziata, Bisogni, Desiderio, Galante, Ristuccia, Sepe, Tofanelli e Zannotti), Testo unico delle dispoยญsizioni in materia di mercati finanziari, in Quaderni di documentazione e ricerca di Assogestioni, n. 21, 1998, p. 95 e ss.; AA.VV., Commenti sub art. 33 e seguenti, in Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di Alpa e Capriglione, Padova, 1998, tomo I, p. 349 e ss.; Recine, La gestione collettiva del risparmio, in AA.VV., Il testo unico dei mercati finanziari, Quaderni della Gazzetta giuridica Giuffrรจ – Italia Oggi, Milano, 1998, p. 39 e ss; Galante – Lener, Prime riflessioni sulle societร  di gestione del risparmio, in AA.VV., La riforma del mercato finanziario e delle societร  quotate, Milano, 1998, p. 530 e ss.; Lener A., La SGR nel regolamento Consob di attuazione del T.U.F., in Le societร , 1998, p. 1123 e ss.; Galante D., La gestione collettiva alla luce dei regolamenti Consob e Banca d’Italia, in Le societร , 1998, p. 1131 e ss.; Bisogni, I modelli organizzativi della SGR nella prestazione del servizio di gestione collettiva, in Le societร , 1998, p. 1137 e ss.; Battigaglia e Pantano A., Societร  di gestione del risparmio: il provvedimento emanato dalla Banca d’Italia, in Le soยญcietร , 1998, p. 1130 e ss.; Mongiello C., La societร  di gestione del risparmio (la nuova figura del “gestore unico”), in Contratto e impresa, n. 3, 1999, p. 1458 e ss.

[53] In tema Soda, Commento sub art. 33, cit., p. 279, e Mongiello C., La societร  di gestione del risparmio (la nuova figura del โ€œgestore unicoโ€), in Contratto e impresa, n. 3, 1999, cit., p. 1464 e ss.

[54] Sanguinetti A., Forte M., Le societร  di gestione del risparmio: novitร  legislative, prodotti, modalitร  di controllo dei limiti di contenimento del rischio, regole di comportamento, performance attribution, segnalazioni di vigilanza, Milano 2004; Sepe M., Il risparmio gestito,Bari 2000.

[55] Ciรฒ รจ possibile evincere dal combinato disposto dell’art. 1, comma 1, lettere n) e m). Tonelli A., Le societร  di gestione del risparmio, cit., p. 33, con riferimento all’ipotesi di Sicav che deleghino alle Sgr poteri di gestione relativamente allโ€™intero loro patrimonio, ai sensi dellโ€™art. 43 comma 7 del TUF, ritiene la fatti specie non riconducibile a fenomeni di delega di gestione, nรฉ di gestione collettiva in senso pieno, bensรฌ โ€œla vicenda dell’ affidamento dell’ inยญcarico ad altro intermediario potrebbe essere piuttosto avvicinata (e comunque con tutte le riserve connesse alla diversitร  di fattispecie), all’articolazione del servizio nella โ€œpromozioneโ€ ecc., e nella โ€œgestioneโ€ di cui all’art. 1, lett. n)โ€

[56] Cfr. Rabitti Bedogni C., Commento sub art. 33, in AA.VV., Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, cit., p. 357 e Mongiello C., La societร  di gestione del risparmio (la nuova figura del โ€œgestore unicoโ€), cit., p. 1469.

[57] Come รจ stato efficacemente sottolineato, Mongiello C., La societร  di gestioยญne del risparmio (la nuova figura del โ€œgestore unicoโ€ ), cit., p. 1468, nota n. 30, se โ€œnel vigore della previgente legislazione, a seconda della struttura del fondo si definivano i tipi di investimento effettuabili ed i limiti ad essi connessi, con l’emanazione del TUF, รจ invece a seconda dell’oggetto dell’investimento e quindi del comparto in cui il fondo si specializza, che si definiscono i casi in cui lo stesso debba assumere una particolare strutturaโ€.

[58] La Banca d’Italia non ha ancora provveduto ad individuare le attivitร  connesse e strumentali consentite alle Sicav, profilo questo giร  restrittivamente regolato dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 84 del 1992, contrariamente a quanto fatto per le Sgr (cfr. provv. del 1.07.1998, cap. II, in G.U. n. 160 del 11.07.1998).

[59] Sul punto Costi, Il mercato mobiliare, in AA.VV., Manuale di diritto commerciale, a cura di Buonocore, 1997, Torino, p. 806 e ss.

[60]Cfr. per tutti, Costi, op. ult. cit., p. 787.

[61] Con la necessitร  di dover seguire il procedimento autorizzativo di cui all’art. 34 T.U.

[62] Cfr. art. 18, comma 2 e art. 33 comma 2 del T.U. Ciรฒ ovviamente non esclude che qualora una societร  di gestione del risparmio che svolge solo attivitร  promozionale ed amministrativa intenda dediยญcarsi alle gestioni individuali (e non anche a quelle collettive) debba comunque dimostrare all’autoritร  di vigilanza in sede autorizzatoria il possesso di compeยญtenze tecniche e risorse adeguate per l’attivitร  gestoria.

[63] Per i rilievi critici a tale previsione sono contenuti nel provv. del 20.09.1999 (in G.U. n. 230 del 30.09.1999). Dubbio poi resta anche se le societร  di gestione del risparmio di tipo speculativo possano o meno ricevere deleghe di gestione relative a patrimoni (che non siano di loro istituzione) diversi dai fondi speculativi.

[64] Vedi sempre il provv. della Banca d’Italia del 20 settembre 1999, secondo il quale le societร  di gestione del risparmio possono assumere parteciยญpazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonchรฉ quelle di natura strumentale, mentre resta esclusa la possibilitร  di acquisire interessenze in socieยญtร  che operano in settori non finanziari.

[65] Si tratta, in linea di massima, delle stesse attivitร  considerate strumentali per le Sim, sulla base del previgente regolamento del 2 luglio 1991 (art. 4), con l’inserimento della amministrazione di immobili ad uso funzionale e l’esclusioยญne dell’ attivitร  di formazione e addestramento del personale.

[66] Nello stesso senso Tonelli A., Le societร  di gestione del risparmio, cit., p. 18, il quale estende le sue perplessitร  anche alla prestazione di servizi accessori connessi all’emissione e al collocamento di strumenti finanziari, non considerando tuttavia che le societร  di gestione del risparmio possono offrire fuori sede (e quindi collocare) quote e azioni di OICR. In particolare, l’Autore, censura la liberalitร  ritenuta eccessiva ed inconsueta verso le societร  di gestione, stigmatizzando il rischio di un incremento โ€œdi situazioni di conflitto di interesยญsi del quale, in veritร , non si sentiva affatto bisogno, considerato il livello, elevatissimo, giร  presente nell’ operativitร  del gestore unicoโ€.

[67] In particolare, il testo unico conferma la separazione della disciplina dell’offerta fuori sede, intesa come modalitร  operativa per lo svolgimento dei servizi finanziari, da quella della sollecitazione del pubblico risparmio, attivitร  questโ€™ultima che, in aderenza alle previsioni comunitarie (direttiva 93/22/CEE), ha perso la qualifica di autonomo servizio d’intermediazione mobiliare, in preยญcedenza riconosciutagli dall’art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 1 del 1991 (Zitiello C., Decreto Eurosim: la disciplina degli intermediari e delle attivitร , in Le societร , 1996, p. 1015). Del resto giร  in passato era stato segnalato come l’art. 1/18 ter, della legge n. 216 del 1974, nel definire il concetto di sollecitazione del pubblico risparmio facesse โ€œuso di categorie non interamente omogenee tra loroโ€ e, in particolare, che il riferimento a โ€œogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genereโ€ inducesse a porre l’attenzione โ€œnon tanto alla nozione di collocamento, quanto alle locuzioni indicate in corsivo, le quali stanno ad indicare le tecniche e gli strumenti materiali estesamente impiegati nella sollecitazione del risparยญmioโ€ (Ferrarini C., I modi della sollecitazione del risparmio, in Banca borsa e tit. di cred., 1991, p. 16). Il testo unico, sulla scia del decreto Eurosim, ribadisce pertanto che l’offerta fuori sede di servizi e strumenti finanziari, siano propri o di terzi, non costituisce un servizio d’investimento a sรฉ stante, ma solamente una tecnica di distribuzione degli stessi, una modalitร  con la quale realizzarne il collocamento (questo sรฌ da considerarsi servizio d’investimento), dandone una definizione unitaria e ad ampio spettro, tale da coprire ogni forma di promozione e collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari o di servizi d’investiยญmento. Sul punto, ormai pacifico, cfr. per tutti Patroni Griffi M., Il decreto Eurosim e l’offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi d’investimento, in Giur. comm., 1997, p. 5 e ss.; Pagnoni, Commento sub art. 30, in AA.VV., Commenยญtario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, Padova, 1998, p. 323 e ss. Sul piano interpretativo si รจ posto il problema se la โ€œmera promozioneโ€ integri la fattispecie in esame ovvero se l’espressione โ€œproยญmozione e collocamentoโ€ vada unitariamente intesa, argomentandosi convincenยญtemente per la prima soluzione nonchรฉ in quale rapporto si collochi la โ€œmera promozioneโ€ di prodotti e servizi finanziari con la pubblicitร  finanziaria. In dottrina vi รจ infatti chi ritiene che la promozione e il collocamento che integrano il concetto di offerta fuori sede siano cosa ben distinta dalla mera pubblicitร  finanziaria: i primi si svolgono all’interno di un rapporto diretto e personale, volto a stimolare la propensione all’acquisto del singolo investitore, la seconda si caratterizza per la sua destinazione in incertam personam e per il suo carattere prevalentemente informativo (in tal senso, con riferimento ai servizi finanziari AA.VV., Il diritto del mercato finanziario alla fine degli anni ottanta, a cura di Costi, Milano, 1990, p. 297; mentre con riferimento alla disciplina bancaria TALENTINO C., Commento sub art. 116, in AA.VV., Commentaยญrio al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 1994, p. 586). Da altri, si afferma invece la natura sollecitatoria della pubblicitร , incenยญtrandone il dato comune nella promozionalitร  del messaggio, considerato che โ€œcome ormai pare acquisito, la pubblicitร  รจ diretta piรน a persuadere che a informareโ€ (con riferimento alla pubblicitร  finanziaria cosรฌ Ferrarini C., op. cit., p. 28, mentre con riferimento alla normativa bancaria Gaggero A., Commento sub art. 116, in AA.VV., Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, a cura di Capriglione, Padova, 1995, p. 390). Sul punto pare preferibile la tesi che tende a mantenere distinta l’attivitร  promozionale rivolta alla conclusione di contratti rispetto a quella meramente pubblicitaria, se non altro poichรฉ lo stesso testo unico nel disciplinare all’articolo 32 la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi d’investimento e strumenti fiยญnanziari, espressamente ripropone la distinzione tra tali tecniche e la pubblicitร .

[68] L’argumentum a contrario รจ di Rabitti Bedogni A., Commento sub art. 33, in AA.VV., Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di interยญmediazione finanziaria, cit., p. 355, pur se lโ€™art. 30, comma 4, si riferisce all’ofยญferta fuori sede di โ€œservizi d’investimentoโ€ e non anche di strumenti finanziari. Tonelli C., op. ult. cit., p. 21, nota 11, ritiene invece che la norma in questione non contempli le societร  di gestione del risparmio (e gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB), in quanto questi soggetti non possono essere autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento.

[69] Lโ€™art. 31, comma 3 (poi divenuto art. 30 comma 3) del testo approvato in via preliminare il 19 dicembre 1997, prevedeva infatti che l’offerta fuori sede di strumenti finanziari potesse essere effettuata โ€œdalle societร  di gestione del risparmio e dalle Sicav, limitatamente alle quote di partecipazione e alle azioni emesse da OICR propriโ€. La specificazione di โ€œpropriโ€ รจ venuta meno in conยญformitร  al parere reso dal Senato (relatore Polidoro) l’11 febbraio 1998, che tuttavia non enuncia le ragioni della modifica.

[70] Quella promozionale – amministrativa e quella concretamente gestoยญria.

[71] Sia poi l’uno o l’altro l’istitutore del fondo.

[72] E ciรฒ per evidenti ragioni di tutela della clientela stessa, considerata la responsabilitร  solidale che assumono nei suoi confronti gestore e societร  promoยญtrice. Il ragionamento puรฒ essere esteso anche al soggetto delegato alla gestione ex art. 33, in virtรน della responsabilitร  che a lui fa capo anche con riguardo alla clientela.

[73] Limita la sua attenzione solo a questo secondo profilo Tonelli C., op. ult. cit., p. 22 e ss. il quale, sottolinea che, il problema non si pone quando la societร  di gestione del risparmio si dร  quale oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio o quello proprio delle societร  promotrici, in quanto l’offerta fuori sede di quote di OICR ben puรฒ essere definita come una modalitร  di esecuzione dell’attivitร  di promozione, istituzione e organizzazione del fondo comune d’investimento.

[74] In G.U. 17 luglio 1998 n. 165, suppl. ord. n. 125.

[75] In G.U. 10 marzo 2000, n. 58.

[76] Negli stessi termini anche Di Carlo โ€“ Guffanti C., Commento alla delibera 12409/2000, in Le societร , n. 5/2000, p. 630. Contra perรฒ Patroni Griffi M., L’offerta fuori sede, in AA.VV., Intermediari finanziari, mercati e societร  quoยญtate, Torino, 1999, p. 247 e ss. che non ritiene decisivo il testo dell’art. 55 del regolamento Consob, quanto piuttosto il differente tenore della norma primaria rispetto quella previgente.

[77] Sul punto si veda Rabitti Bedogni A., Commento sub art. 33, cit., p. 360. Cfr. anche art. 53 del regolamento Consob n. 11522 del l luglio 1998, cit. (come modificato dalla delibera 12409/2000).

[78] Cโ€™รจ invece chi ritiene che sulla base dellโ€™art. 53 del regolamento Consob n. 11522 la delega di gestione possa essere riferita alla totalitร  del patrimonio dellโ€™OICR, Bisogni A., I modelli organizzativi della SGR nella prestazione del servizio di gestione collettiva, in Le societร , 1998, p. 1140; e ABI, Circolare del 28 dicembre 1998, Serie tecnica n. 144, p. 21. Ma vedi Regolamento Banca d’Italia, 2 luglio 1998, cit., cap. VII, sez. II, par. 3, secondo il quale devono essere previsti โ€œi settori e/o i mercati in cui il delegato รจ chiaยญmato a operareโ€.

[79] Sul punto vedi Regolamento Banca d’Italia, 2 luglio 1998, cit., cap. VII, sez. II, par. 3.

[80] Secondo B.I., โ€œcostanteโ€ secondo Consob.

[81] In altri punti, oltre quello della tempistica del flusso informativo, la normaยญtiva secondaria emanata da Banca d’Italia e Consob (Regolamento Banca dโ€™Italia, 2 luglio 1998, cit., cap. VII, sez. II, par. 3 e art. 53 del regolamento Consob n. 11522 del l luglio 1998, cit.) non appare pienamente sovrapponibile. In particolare, le disposizioni Banca d’Italia prevedono che: la delega non deve avere carattere esclusivo, non sia necessaria una durata determinata, debbano essere disciplinate le modalitร  di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della banca depositaria. Nella regolamentazione Consob รจ invece richiesto che la delega abbia durata determinata (fatta salva la rรจvoca immediata) e sia formulata in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto dโ€™interessi con riferimento a soggetto delegante e delegato. Viene poi espressamente esclusa la necessitร  per il delegante di impartire periodicamente istruzioni nel caso di delega i cui atti esecutivi siano subordinati al preventivo assenso del delegante.

[82] Cfr. Soda A., Commento sub art. 33, cit., p. 281.

[83] Cfr. AA.VV., Testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanยญziari, in Quaderni di documentazione e ricerca di Assogestioni, n. 21, cit., p. 96 e ABI, Circolare del 28 dicembre 1998, Serie tecnica n. 144, p. 10 e 11, ove si chiarisce che la linea di demarcazione tra il ruolo del delegante e quello del delegato nelle gestioni individuali attiene non giร  alla percentuale di portafoglio che puรฒ essere delegato (c.d. limite quantitativo della delega), bensรฌ alle attivitร  delegabili o meno (c.d. limite qualitativo della delega) e che la delega puรฒ essere conferita solo a soggetti autorizzati a prestare il servizio di gestione individuale, anche se esteri, purchรฉ omologhi alle nostre Sgr, se dediti al contempo alla gestione in monte.

[84] Soda, op. ult. loc. cit.

[85] Rabitti Bedogni A., op. ult. cit., p. 360.

[86] Per la riconducibilitร  della fatti specie prevista dall’art. 43, comma 7, ad ipotesi di articolazione organizzativa del servizio unitario di gestione e non di delega in senso stretto.

[87] Antonucci C., Le societร  d’investimento a capitale variabile, in AA.VV., Intermediari finanziari, mercati e societร  quotate, Torino, 1999, p. 107 e ss. ove anche un’attenta analisi della compatibilitร  dell’art. 53 del regolamento Consob con i principi di cui all’art. 43, comma 7 del T.U. L’autrice segnala anche i rischi di illegittimitร  dell’art. 43, comma 7, ove questo fosse interpretato nel senso di disporre una riserva a favore delle Sgr italiane per il ruolo di soggetto delegato al patrimonio delle Sicav.

[88] Cfr. Assogestioni, La disiciplina delle gestioni patrimoniali: SGR, Fondi comuni e SICAV, in Quaderni di documentazione e ricerca, n. 23, 2000, p. 275 ss.

[89] Sul punto Angelici C., Attivitร  e organizzazione : studi di diritto delle societร , Torino 2007.

ย il quale sottolinea la ricaduta della riforma introdotta dal testo unico sul ruolo dellโ€™assemblea nelle societร  quotate, destinata a divenire, secondo lโ€™autore โ€œuna stanza di compensazioneโ€ nella quale si ratificano accordi tra management e grandi investitori istituzionalizzati.

[90] Sul punto Preite A., Investitori istituzionali e riforma del diritto delle societร  per azioni , in Le privatizzazioni in Italia a cura di Marchetti, Milano 1995, p. 255 ss.

[91] Avanza dubbi in proposito Angelici C., Attivitร  e organizzazione : studi di diritto delle societร  p. 222

[92] In tal senso Angelici C., Attivitร  e organizzazione : studi di diritto delle societร  p. 219.

[93] Il ricorso alla minaccia di avvalersi di โ€œstrumenti di rotturaโ€ da parte degli investitori istituzionali รจ noto allโ€™esperienza statunitense degli ultimi anni ed ha costituto oggetto di riflessioni in dottrina. Sul punto soprattutto Coffee J., Liquidity versus control: The istitutional invento ras corporate monitor, in Columbia Law Review 91(1991), pp. 1618 ss.; Pound J., The rise of the political model of corporate governance and corporate control, in New York University Law Review 68(1993) p. 1007. Nella dottrina italiana cfr. Enriques A., Nuova disciplina delle societร  quotate e attivismo degli investitori istituzionali, fatti e prospettive alla luce dellโ€™esperienza anglosassone, in Giur. comm. 1998, I, p. 680 e ss.

[94] Studio condotto da Assogestioni, maggio 1999, a cura di M. Maugeri

[95] Costi A., Risparmio gestito e governo societario, in Giur comm,, 1998, I, p. 313 ss.

[96] Questโ€™ultima ipotesi pone in astratto il problema di stabilire se, e entro quali limiti si applichi alla societร  di gestione, la disposizione dettata dallโ€™art. 2373 c.c. In realtร  unโ€™analisi attenta del fenomeno gestorio dimostra che al gestore di patrimoni, per la stessa natura dellโ€™attivitร  esercitata, non puรฒ applicarsi la norma codicistica sul conflitto (e il connesso dovere di astensione) se non nellโ€™ipotesi limite di conflitto tra interesse dellโ€™emittente e interesse della societร  di gestione del risparmio ( es. in deliberazioni concernenti negozi che vedano i due soggetti come parti correlate o contrapposte, ovvero relative ad operazioni che investano la societร  controllante: la SGR).

[97] Sul complesso delle attivitร  che svolgono i predetti soggetti รจ previsto il controllo della Banca d’Italia e della Consob.

[98] Gualtieri P., I fondi comuni di investimento in Italia: performance, costi, visibilitร  e flussi di sottoscrizione e riscatto, Bologna 2006.

[99] Per strumenti finanziari derivati si intendono: a) i contratti ยซfuturesยป su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi inยญdici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; b) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di inteยญresse, su valute, su merci nonchรฉ su indici azionari (equity swaps), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; c) i conยญtratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d’interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagaยญmento di differenziali in contanti; d) i contratti di opzione per acquistare o venยญdere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonchรฉ i conยญtratti di opzione su valute, su tassi d’interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) le combinazioni di contratti o di titoli.

[100] La Banca d’Italia, ha specificato che i fondi aperti (della specie) che inยญtendano qualificarsi come ยซarmonizzatiยป (rientranti cioรจ nel campo di applicaยญzione della direttiva 85/611/CEE) sono tenuti a riprodurre un indice la cui comยญposizione rispetti le regole di frazionamento del portafoglio previste dalla richiaยญmata direttiva.

[101] Assogestioni, con la Circolare 1276 del 2 agosto 2002 ha chiarito che per i fondi armonizzati valgono le limitazioni previste dalla direttiva 85/611 CEE. In particolare l’investimento in parti di altri OICR aperti armonizzati รจ consenยญtito entro il limite complessivo del 5% del totale delle attivitร  del fondo acquiยญrente ed entro il limite del 10% del totale delle quote o azioni dell’OICR oggetto d’acquisto. Quanto all’investimento del patrimonio di un fondo armonizzato in parti di OICR chiusi, tale investimento รจ consentito a condizione che le parti dell’OICR di tipo chiuso siano quotate e che la composizione del portafoglio dell’OICR chiuso acquistato, quale risulta dalle previsioni regolamentari, sia compatibile con la politica d’investimento del fondo acquirente. Agli investimenti in questione si applica il limite di concentrazione del 5% del totale delle attivitร  del fondo acquirente. Per quanto attiene all’investimento del patrimonio di un fondo aperto armonizzato in parti di OICR non armonizzati non quotati, questa Associazione, anche in considerazione del futuro recepimento della direttiva 2001/108/CE, intende sottoporre all’Autoritร  di vigilanza uno specifico quesito sul punto, stante l’impossibilitร  di risolvere la questione per le vie brevi. Com’รจ noto la direttiva 85/611/CE consente l’acquisto di parti di altri OICR di tipo aperto entro il limite complessivo del 5% del totale delle attivitร  del fondo acquirente ed entro il limite del 10% del totale delle quote o azioni dell’OICR oggetto d’acquisto. Con la direttiva 2001/108/CE che modifica la direttiva 85/611/CE (di seguito: la Direttiva) gli OICR armonizzati potranno invece investire le loro attivitร  in parti di altri OICR armonizzati e/o in parti di altri organismi di investimento collettivo di tipo aperto che investono anch’essi in attivitร  finanziarie liquide e che operano in base al principio della ripartizione dei rischi (di seguito: OICR aperti non armonizzati), fino al 100% del totale delle attivitร  del fondo acquirente, ma alle seguenti condizioni: – gli OICR aperti non armonizzati oggetto di investimento siano autorizzati in base ad una legislazione che ne preveda la soggezione a regole di vigilanza considerate dalle autoritร  competenti per il fondo armonizzato acquirente equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria. Deve inoltre risultare sufficientemente garantita la cooperazione tra le autoritร ; – il livello di protezione garantito ai sottoscrittori di quote di OICR aperti non armonizzati sia equivalente a quello previsto per i sottoscrittori di quote di un OICR armonizzato e in particolare le norme concernenti la segregazione degli attivi, i prestiti, concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato mobiliare siano soggetti a regole equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CE; – l’operativitร  degli OICR aperti non armonizzati sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attivitร  e delle passivitร , del reddito e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento; – i regolamenti (o gli statuti) degli OICR aperti non armonizzati oggetto di potenziale acquisto devono prevedere che non oltre il 10% delle attivitร  degli stessi OICR sia investito in quote di altri OICR armonizzati o di altri OICR aperti non armonizzati. – l’investimento complessivo in uno stesso OICR (armonizzato o aperto non armonizzato) non superi il 20% delle attivitร  del fondo acquirente; – l’investimento in OICR aperti non armonizzati non superi il 30% delle attivitร  del fondo acquirente. Il recepimento in Italia delle modifiche apportate alla Direttiva renderร  quindi possibile con la figura del fondo armonizzato ciรฒ che attualmente รจ consentito in Italia con il fondo aperto non armonizzato. Tuttavia, rispetto alla disciplina nazionale diverse sono le condizioni e i limiti d’investimento in parti di OICR aperti non armonizzati. Ed infatti, rispetto alla disciplina nazionale, la considerazione autonoma dell’investimento in parti di OICR aperti non armonizzati (a prescindere dalla quotazione o meno dell’OICR), consente, da un lato, l’ampliamento delle possibilitร  d’investimento in parti di OICR aperti non armonizzati non quotati, essendo tale investimento ammissibile entro il limite complessivo del 30% del totale delle attivitร  del fondo acquirente ed il limite di concentrazione del 10% (e non giร  del 10% e del 5% come per la disciplina italiana); dall’altro comporta la limitazione dell’invesยญtimento complessivo in parti di OICR aperti non armonizzati quotati, essendo l’investimento possibile solo entro il limite complessivo del 30%, sebbene entro un limite di concentrazione piรน elevato del 20%.

[102] I warrant e i diritti di opzione connessi ad operazioni sul capitale delle societร  emittenti non sono considerati strumenti finanziari derivati. Tuttavia, il loro valore va a incrementare la posizione nel titolo cui danno diritto. Peraltro, si segnala che ai sensi dell’articolo 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli inveยญstitori), comma 3 del vigente Regolamento CONSOB n. 11522/1998: ยซGli interยญmediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l’investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalitร  diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si rideterยญmina in occasione della comunicazione all’investitore della perdita, nonchรฉ in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento รจ prontamente comuยญnicato all’investitore. In caso di versamenti o prelievi รจ comunque comunicato all’investitore il risultato fino ad allora conseguito.

[103] Con Circolare n. 2524/99/C del 4 ottobre 1999, Assogestioni ha speciยญficato che la nuova disciplina afferma tre principi che costituiscono il riferimento principale per la valutazione di ammissibilitร  di ogni operazione in strumenti deยญrivati o in titoli strutturati. Il rispetto operativo dei limiti di impegno deve essere integrato, comunque, da una piรน ampia e approfondita analisi della correttezza delle operazioni poste in essere. Il paragrafo 4.1 del nuovo Regolamento stabiliยญsce che: l) l’utilizzo di strumenti derivati รจ consentito a condizione che il regolaยญmento del fondo ne definisca i criteri di utilizzo e le finalitร  perseguite; 2) l’utiยญlizzo di strumenti derivati non puรฒ in alcun caso alterare il profilo di rischio inยญdicato tra gli obiettivi del fondo espressi nel regolamento; 3) l’utilizzo di strumenti derivati non puรฒ configurarsi come vendita allo scoperto. Le finalitร  e i criยญteri di utilizzo degli strumenti derivati che devono essere definiti nel regolamento del fondo si possono riferire ad almeno tre tipologie fondamentali: a) la copertura dei rischi, ossia la riduzione della sensibilitร  del valore del portafoglio alle flutยญtuazioni dei prezzi degli strumenti finanziari detenuti. L’utilizzo di strumenti deยญrivati si configura come una vendita delle attivitร  finanziarie detenute in portafoยญglio e un riposizionamento sulla liquiditร ; b) la gestione efficiente di portafoglio, che puรฒ configurarsi ad esempio nella rapida modifica delle caratteristiche di duยญration di un portafoglio obbligazionario qualora la compravendita dei titoli so tยญtostanti risulti piรน lenta e onerosa a causa delle condizioni di liquiditร  e di diffiยญcoltร  operativa; in generale l’efficient portfolio management si configura come una modifica del profilo di rischio che non ha l’obiettivo di ridurre la volatilitร  del valore di portafoglio, bensรฌ quello di adeguarla ai cambiamenti repentini delle condizioni di mercato e che quindi รจ propedeutica al piรน graduale riposizionaยญmento del portafoglio titoli. In quest’ambito si puรฒ ulteriormente precisare che, in ordine all’impiego di varie tipologie di contratti โ€œswapโ€, i flussi debitori devono essere coperti da attivitร  finanziarie detenute in portafoglio mentre i flussi creditori devono essere congruenti con le politiche di investimento del fondo; c) la gestione speculativa, ossia l’applicazione di un moderato grado di leva finanziaria (che come si argomenterร  piรน avanti trova una delimitazione ben precisa nell’ambito del calcolo degli impegni ed รจ pari allo 0.10 puntuale). La finalitร  piรน propriamente speculativa si riferisce sostanzialmente alla possibiยญlitร  di aumentare la volatilitร  attesa del portafoglio, al fine di ottenere un extra rendimento su quelle attivitร  che appaiano palesemente sottovalutate.

[104] Il limite massimo agli impegni assunti attraverso l’utilizzo di strumenti derivati รจ pari al valore del patrimonio netto del fondo. Il limite si configura come un divieto incondizionato di superamento e l’utilizzo di strumenti finanziari non puรฒ in nessun caso determinare impegni eccedenti il patrimonio netto. Al diยญvieto generale segue la determinazione di un secondo limite agli impegni, pari al 10% del patrimonio netto del fondo, il cui superamento non รจ vietato in via geยญnerale, bensรฌ รจ condizionato alla disponibilitร  nel portafoglio del fondo per l’amยญmontare di impegno eccedente il limite stesso di: I) titoli o altre attivitร  che il fondo si รจ impegnato a consegnare o che sono atti a generare i flussi di cassa deยญbitori degli strumenti derivati; 2) disponibilitร  liquide o titoli di sicura e rapida liquidabilitร  il cui valore corrente sia almeno pari a quello degli impegni assunti in eccedenza. AI fine di comprendere la logica che sottende la duplice determinaยญzione dei limiti agli impegni, รจ importante approfondire il concetto di leva finanยญziaria e introdurre una distinzione presente anche in regolamentazioni di altri paesi e nella Direttiva 85/611. Il divieto generale di assumere impegni eccedenti il patrimonio netto del fondo si configura come un divieto a levereggiare โ€œeconoยญmicamenteโ€ il fondo, ossia a creare una potenziale posizione di indebitamento e quindi una potenziale situazione di insolvenza. La condizione applicabile agli imยญpegni eccedenti il 10% del fondo si configura invece come un limite alla possibiยญlitร  di levereggiare โ€œfinanziariamenteโ€ il fondo, ossia a generare un profilo di riยญschio che moltiplica la volatilitร  tipica del portafoglio di investimento. A titolo esemplificativo si puรฒ affermare che la leva economica ha luogo qualora un porยญtafoglio includa anche una componente debitori a fronte della quale si procede ad investimenti in titoli volatili. Se il valore della componente attiva scende, la componente di indebitamento che grava il fondo potrebbe non essere onorata. Viceversa una leva puramente finanziaria รจ realizzabile per mezzo dell’acquisto di un’opzione ยซcallยป su un titolo quotato per l’intero ammontare del patrimonio netto del portafoglio. Infatti l’acquisto di una opzione โ€œcallโ€ non puรฒ mai comยญportare l’insolvenza del fondo (il fondo avendo acquisito un diritto), ma la volaยญtilitร  del valore del fondo risulterebbe necessariamente pari ad un multiplo dell’eยญquivalente volatilitร  di un investimento diretto delle disponibilitร  del fondo nel titolo sottostante all’ opzione. I due limiti agli impegni determinano dunque rispettivamente il limite alla leva economica e alla leva finanziaria che il fondo puรฒ porre in essere. Infatti il primo limite incondizionato vieta ogni forma di indebitamento โ€œimplicitoโ€ mentre il secondo limite condizionato determina la leva finanziaria massima (pari a 1.1 del valore nominale del fondo, senza riguardo alla composizione del portafoglio), disponendo che a fronte di impegni eccedenti il 10% si debbano detenere attivitร  a rischio nullo (nella definizione del Regolamento, in attivitร  โ€œdi rapida e di sicura liquidabilitร โ€, ossia strumenti del mercato monetario o obbligazionario a breve termine il cui value-at-risk รจ quasi nullo).

[105] Il Regolamento del 20 settembre 1999, precisa che gli strumenti deriยญvati e le componenti derivate dei titoli strutturati si riflettono sulla posizione complessiva per singolo emittente sulla base del valore del fattore delta se si tratta di opzioni o sulla base del peso nell’indice azionario di riferimento se si tratta di future o contratti di โ€œswapโ€, Viceversa il peso delle singole componenti per singolo emittente degli indici obbligazionari non devono essere ricondotte al calcolo dei limiti di concentrazione dei rischi. La ratio della norma va ricercata nelle modalitร  di costruzione e revisione degli indici, che consentono una identiยญficazione agevole del peso dei singoli emittenti per i portafogli azionari mentre si richiederebbe una analisi gravosa qualora la posizione per singolo emittente doยญvesse essere calcolata anche per i portafogli obbligazionari.

[106] Ai sensi del D. Lgs. 58/98, articolo 1 lettera k), il fondo aperto รจ โ€œil fondo comune di investimenยญto i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalitร  previste dalle regole di funzionamento del fondoโ€.

[107] Per ulteriori approfondimenti cfr. Colavolpe, A., Il capitale minimo delle sgr dedicate ai fondi moยญbiliari chiusi di venture capital, Societร , 2002.

[108] La nuova disciplina ammette unโ€™ideale scissione delle tre attivitร  tipiche di gestione del risparmio, vale a dire la promozione, lโ€™istituzione e lโ€™organizzazione, stabilendo implicitamente l’esistenza di SGR promotrici, SGR di gestione e SGR integrate; queste ultime promuovono, istituiscono e gestiยญscono contemporaneamente uno o piรน fondi. Cfr. Sgranga P., I fondi azionari chiusi in Italia tra opportunitร  e ostacoli allo sviluppo, in Quaderni Monografici Rirea, 2003, n. 15.

[109] Denominata banca depositaria.

[110] Il regolamento della Banca d’Italia del 20/9/99 dispone che, ferme restando le valutazioni di caยญrattere generale riguardanti la situazione tecnica della banca che intende svolgere la funzione di deยญpositaria, l’assunzione dell’incarico รจ subordinato al possesso dei requisiti di seguito indicati. Deve essere: al una banca italiana; una banca con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea, avente una succursale in Iยญtalia. In tal caso le funzioni di banca depositaria devono essere esercitate direttamente dalla succursale italiana; l’ammontare del patrimonio di vigilanza non deve essere inferiore a 100 milioni di euro; la banca deve avere maturato una esperienza adeguata all’incarico da assumere; l’assetto organizzativo deve essere idoneo a garantire l’efficiente e corretto adempimento dei compiti ad essa affidati.

[111] Il regolamento Banca d’Italia del 20/9/99 ricorda che l’art. 36, comma 4 del TUF prescrive alla banca depositaria, alla SGR promotrice ed alla SGR gestore (se diversi) l’obbligo di agire, nell’eserยญcizio delle rispettive funzioni, in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti. Tenuto conto della delicatezza delle funzioni svolte dalla banca depositaria, si richiama l’attenzione sulla necessitร  che l’operato della stessa sia costantemente informato a tali principi. In tale quadro, l’incarico di depositaria non puรฒ essere conferito qualora il presidente del CdA, l’amministratore delegato, il direttore generale o i membri del comitato di gestione della SGR o della SICAV svolgano anche una delle seguenti funzioni presso la banca che intende assumere l’incarico: presidente del CdA, amministratore delegato, direttore generale; dirigente responsabile delle strutture organizzative della banca che svolge funzioni di banca depositaria.

[112] Ai sensi del D. Lgs. 58/98, articolo 1 lettera n), la gestione collettiva del risparmio รจ il servizio che si realizza attraverso: la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d’investimento e lโ€™amministrazione dei rapporti con i partecipanti; la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili.

[113] Ai sensi del D. Lgs. 58/98, articolo 1 lettera i), la Sicav รจ โ€œla societร  per azioni a capitale variabiยญle con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioniโ€.

[114] La Commissione Nazionale per la societร  e la Borsa (Consob) รจ un ente pubblico, istituito con legge n. 216/74, che ha il compito di esercitare il controllo sulle borse valori e sulle societร  aventi titoli quotati e di vigilare sulle informazioni divulgate da tutti coloro che si accingono a sollecitare il pubblico dei risparmiatori.

[115] Per una trattazione delle operazioni di LBO si rinvia Forestieri G., Corporate e investiment banking, Milano, 2007.

[116] A titolo d’esempio, rientrano in questa casistica gli investimenti effettuati da Permira & Associati nei settori della logistica, dei prodotti da bar e quelli relativi al settore dell’odontoiatria.

[117] Ancora Permira & Associati nel settore della cantieristica da diporto. Si tenga a mente che in questi casi l’operazione di investimento si configura come MBO (Management Buy-Our).

[118] A titolo d’esempio si segnalano gli oltre 130 investimenti sostenuti in circa vent’anni di attivitร  da parte di Sofipa (oggi Capitalia Sofipa SGR).

[119] A questo proposito รจ stata significativa l’esperienza di assunzione di partecipazioni in medie imprese, volta all’uscita attraverso il collocamento dei titoli sul mercato nell’arco temporale di due – tre anni, svolta dalla divisione Banca d’affari della Banca Commerciale Italiana durante la seconda metร  degli anni Novanta.

[120] I fondi specializzati negli interventi di ristrutturazione sono quasi tutti di area anglosassone, soprattutto negli Stati Uniti (per esempio, la divisione Resfrucruring & Turn around di Wachoria Corp.). Negli anni Novanta in Italia รจ da segnalare l’esperienza che la Comit ha avuto insieme a Bain, Cuneo & Associati e altri operatori per la costituzione di un fondo chiuso con questa specializzazione, che รจ stato attivo per breยญve tempo.

[121] L’operazione classica prevede l’apporto di capitale nella sola forma di rischio (equit finance); nella realtร , molte operazioni vengono costruite su un apporto congiunto di equity e di debito, facendole assoยญmigliare, da un punto di vista tecnico, a operazioni di LBO.

[122] รˆ questo un elemento peculiare che distingue questa tipologia di operazione da quella di MBO/MBI.

[123] Orientativamente, a partire da 50 milioni di euro di fatturato annuo per un’azienda industriale.

[124] Per l’investitore finanziario questo รจ un primo passaggio fondamentale nella gestione della proposta di investimento, perchรฉ attraverso esso si decide se spendere o meno i soldi necessari per i successivi approยญfondimenti sulla target (per esempio, lo svolgimento della due diligence).

[125] Un esempio di patto parasociale รจ dato dalla rappresentanza che รจ riservata al socio di minoranza nel consiglio di amministrazione dell’azienda partecipata.

[126] Solitamente i crediti verso clienti il magazzino e le banche a breve.

[127] Ovviamente la convenienza al ricorso allโ€™IPO sul mercato azionario รจ influenzata dalla congiuntura dei prezzi delle azioni che รจ presente al momento della dismissione.

[128] Prezzo di cessione della partecipazione, condiยญvisione degli obiettivi aziendali di sviluppo, regolamento dei rapporti tra gli azionisti, costruzione della struttura finanziaria dell’operazione.

[129] Cosiddetto closing dell’operazione.

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