Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

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Garanzie procedimentali valide anche nel licenziamento del “top manager”

Le alterne vicende in ordine alla frammentazione fra dirigenti convenzionali ed apicali

La Corte di Cassazione[1], con la sentenza in epigrafe (il cui testo รจ stato pubblicato in Diritto&Giustizi@ quotidiano il 4 aprile scorso), ha operato un intervento chiarificatore, destinato ad assumere importanza fondamentale nellโ€™ambito del dibattito relativo allโ€™applicabilitร  ai dirigenti apicali delle garanzie di cui allโ€™articolo 7 Statuto Lavoratori. La pronuncia della Consulta ha, infatti, censurato lโ€™interpretazione che si era andata affermando in giurisprudenza, dopo la sentenza delle Su 6041/95,[2] che aveva reso inapplicabili ai dirigenti, le garanzie previste dai commi 2 e 3 dellโ€™articolo 7 Statuto Lavoratori, โ€œin ragione della natura spiccatamente fiducuaria del rapporto che esclude la stessa configurabilitร  del potere disciplinare del datore di lavoroโ€.

Va infatti premesso che, il dettato normativo ha individuato alcune figure professionali accomunate da un potere di sostituzione e quindi rappresentativo[3] dellโ€™imprenditore, che ne impedisce lโ€™omologazione sul piano sindacale con gli altri lavoratori subordinati. Come รจ noto, inoltre, il legislatore sembra non abbia definito i requisiti di appartenenza alla categoria dirigenziale, rimettendo la determinazione delle figure inquadrabili nelle varie categorie, alle leggi speciali o meglio alla contrattazione collettiva, cui infatti rinvia il capoverso dellโ€™articolo 2095 Cc.

La giurisprudenza, dal canto suo, ha trasposto il baricentro dellโ€™attivitร  dirigenziale dal piano della rappresentativitร  dellโ€™imprenditore a quello del potere decisionale. Sulla scorta di tali principi si รจ consolidata lโ€™opinione oramai corrente che, il dirigente รจ colui che รจ investito di poteri direttivi e gestori, in grado di determinare e talvolta di condizionare[4]ย  lโ€™andamento dellโ€™intera impresa. In virtรน di tali considerazioni – poichรฉ caratteristica fondamentale del rapporto di lavoro รจ la fiducia con lโ€™imprenditore – non รจ in alcun modo configurabile un potere disciplinare dellโ€™imprenditore.ย  In realtร , una distinzione di rilievo รจ stata colta dalla dottrina piรน solerte, in ordine alla disciplina applicabile al dirigente propriamente detto apicale,ย  e allo pseudo dirigente, ovvero quella figura che pur essendo dotata di un potere direttivo รจ comunque in una posizione gerarchica, e sottoposta ad un potere disciplinare.

La problematica concernente la configurabilitร  del recesso ad nutum

Invero, in tema di vicende patologiche del rapporto di lavoro, al dirigente apicale in caso di licenziamento, lโ€™attuale normativa prevede lโ€™applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2118[5] e 2119[6] Cc, nonchรฉ le norme sul contratto collettivo riferibile, escludensosi lโ€™attuazione delle regole previste dallo Statuto dei lavoratori nonchรฉ della legge 604/90. Agli pseudo dirigenti o dirigenti convenzionali sembra invece riconducibile la diretta applicabilitร  delle garanzie previste dallโ€™articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

Ma la dottrina e la giurisprudenza, a ben vedere, nel corso degli anni, hanno messo in luce lโ€™estrema difficoltร  di affermare in modo definitivo se il recesso ad nutum possa essere applicato alla dirigenza. Ed invero, anche la contrattazione collettiva รจ intervenuta a disciplinare la materia della risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti, ma i contratti non hanno di certo disapplicato lโ€™articolo 2118 Cc, la cui conformitร  alla Costituzione รจ stata piรน volte affermata dalla Consulta.
Ne tanto meno, sino alla pronuncia in commento, era prevista lโ€™estensione ai dirigenti delle tutele previste per gli altri lavoratori dipendenti dalla legge 604/90 e dallโ€™articolo 18 legge 300/70.

La gran parte dei contratti collettivi prevede una tutela imperniata sul giudizio di giustificatezza del recesso datoriale affidato ad un apposito collegio arbitrale, e su un indennitร  supplementare prevista in favore del dirigente ingiustificatamente licenziato, introducendo con ciรฒ, come affermato da una parte della dottrina, una specifica regolamentazione del recesso mediante la previsione di un regime di tutela pseudo-obbligatoria[7].
La nozione di โ€œgiustificatezzaโ€ del licenziamento del dirigente, posta dalla contrattazione collettiva, non si identificaย  con quella di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento del lavoratore subordinato, pertanto i comportamenti negligenti del dirigente, potevano โ€“sino ad oggi – giustificare il licenziamento di questโ€™ultimo, con lโ€™ulteriore possibilitร  di disconoscimento dellโ€™indennitร  supplementare di cui alla contrattazione collettiva, allorquando risultavano suscettibili di concretizzare una ragione di cessazione del rapporto di lavoro in virtรน della posizione assunta dal dirigente nellโ€™organizzazione e del carattere fiduciario del rapporto di lavoro[8].
Ma di segno completamento opposto allโ€™orientamento sinโ€™ora delineatosi รจ la pronuncia Cassazione 416/06, che ha stabilito il principio secondo cui โ€œle garanzie procedimentali dettate dallโ€™articolo 7, commi secondo e terzo, della legge 300/70 ai fini dellโ€™irrogazione di sanzioni disciplinari sono applicabili anche in caso di licenziamento di un dirigente dโ€™azienda, a prescindere dalla specifica posizione dello stesso nellโ€™ambito della organizzazione sindacale.

Tale pronuncia sembra dunque rifiutare una frammentazione della categoria dei dirigenti, tra dirigenti di vertice da una parte e dirigenti medi o minori dallโ€™altra.
La problematica vista in un ottica costituzionalemnte orientata induce dunque a condividere lโ€™estendibilitร  dellโ€™iter procedurale previsto dallโ€™articolo 7 Statuto Lavoratori a tutti coloro che rivestono la qualifica di dirigenti senza distinzione in ragione della rilevanza dei compiti.

Il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite

Sulla scorta di tali principi la pronuncia in commento nel richiamare precedenti dictum in materia, ritiene che una lettura restrittiva del dato normativo previsto dallโ€™articolo 7 Statuto Lavoratori penalizza i dirigenti i quali possono subire danni, con conseguenze irreversibili per la loro futura collocazione nel mercato del lavoro. Nel merito, come osservato dalla Corte un licenziamento, che non consente loro, una efficace e tempestiva difesa, puรฒ lasciare dubbi sulla trasparenza del comportamento tenuto e sulla capacitร  di assolvere a quei compiti di responsabilitร  correlati alla natura collaborativa e fiduciaria caratterizzante il rapporto lavorativo.

Tra lโ€™altro la specialitร  della funzione dirigenziale trova forme di estrinsecazione molteplici e non sempre riassumibili a priori ed, inoltre, lโ€™estrema labilitร  dei confini tra la figura di dirigente e quella professionale di impiegato con funzioni direttive e quadro di livello piรน elevato inducono a ritenere che la categoria dei dirigenti debba essere identificata alla stregua di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, non solo per quanto stabilito dallโ€™articolo 2095 Cc. ma anche per ragioni logico-sistematiche.

Alla luce delle suesposte argomentazioni la Corte, quindi, nel far proprie le suddette considerazioni, ha affermato, che le garanzie procedimentali dettate dallโ€™articolo 7, commi 2 e 3, della leggeย  300/70 devono trovare applicazione nellโ€™ipotesi di licenziamento di un dirigente, sia se il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente, sia se a base del suddetto recesso ponga comunque condotte suscettibili di far venire meno la fiducia. Dalla violazioni di dette garanzie, che si traduce in una non valutabilitร  delle condotte causative del recesso, ne scaturisce lโ€™applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione, non potendosi assegnare allโ€™inosservanza delle garanzie procedimentali effetti differenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire dallโ€™accertamento della sussistenza dellโ€™illecito disciplinare o di fatti in altro modo giustificativi del recesso.

Tali conclusioni portano allโ€™assunto che il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva, nel caso di ingiustificato recesso, ha la lacuna di considerare come accertati addebiti in relazione ai quali non รจ avvenuto alcun contraddittorio. Ciรฒ implica che ove non si applicasse lโ€™articolo 7 Statuto Lavoratori, lโ€™azienda finirebbe per sottrarsi allโ€™erogazione delle indennitร  aggiuntive, previste in caso di licenziamento per giusta causa, in difetto dellโ€™esercizio del diritto di difesa che deve inderogabilmente essere garantito. anche ai dirigenti apicali.


[1] Cass., sez. un. Civ., 30 marzo 2007, n. 7880.

[2] Cass. sez. un., 29 maggio 1995, n. 6041 in Nuova giur. civ. commentata, 1996, I, 204 con notaย  R. Scognamiglio,ย  Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare. Ex plurimis G. Pera, Non esiste il licenziamento c.d disciplinare del dirigente? In Giurisprudenza civile, 1995, I, p. 1749; S. Bartalotta, Il licenziamento disciplinare del dirigente, in Riv. it. Dir. lav., 1995, II, p. 898.

[3] Il potere rappresentativo e di sostituzione รจ stato per lunghi decenni ritenuto dalla giurisprudenza lโ€™elemento caratterizzante di un rapporto di lavoro dirigenziale e la figura dellโ€™alter ego il relativo paradigma di riferimento (per una compiuta ricostruzione dell nozione di dirigente e della sua evoluzione nella legislazione e nella contrattazione collettiva, cfr. Corte Corte Cost. 6 luglio 1972, n. 121, in Riv. Giur. Lav. 1972, II, p. 612). Cfr. S. Bartolotti, La qualifica di dirigente fra legge e contratto, in Riv. it. Dir. lav., 2003, 2, p. 298.

[4] U. Toffoletto, La qualifica di dirigente nella giurisprudenza e nel contratto collettivo, in appendice a c.c.n.l. Dirigenti aziende industriali, Milano 1985, p. 217.

[5] Lโ€™articolo 2118 Cc consente al datore di lavoro di risolvere il contratto senza lโ€™obbligo di fornire alcuna motivazione, prevedendo il solo onere procedurale di dare al lavoratore il preavviso. Infatti Il recesso unilaterale disciplinato dallโ€™articolo 2118 รจ il frutto di una concezione liberistica del rapporto di lavoro, mirante tutelare la libertร  contrattuale delle parti e ad allineare la risoluzione del contratto alla disciplina di ogni altro contratto a tempo indeterminato, sul presupposto, oggettivamente non accettabile, di unโ€™eguaglianza della posizione delle parti in causa. Cfr. Olivieri, Il problema della confugurabilitร  del recesso ad nutum per la dirigenza degli enti locali, in ww.lexitalia.it, articoli n. 7-8/2003.

[6] Lo โ€œslancioโ€ liberista dellโ€™articolo 2118 รจ stato profondamente rivisto. Per i dipendenti non in possesso della qualifica, il licenziamento non puรฒ avvenire che per giusta causa ai sensi dellโ€™articolo 2119 del codice civile, o per giustificato motivo.

[7] Cfr. A. Tusino, Brevi riflessioni sulla nozione di โ€œgiustificatezzaโ€ del licenziamento del dirigente: la lesione del vincolo fiduciario (Cassazione, 27/08/03, n. 12562), in Riv. giur. Lav. prev. Soc., 4, 2004, p. 765.

[8] Cass. 12 aprile 2002, n. 11118, in Giurisprudenza italiana 2003, II, 1376 con nota di C. Nanetti, Brevi note sulla nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente; Cass. 19 agosto 2005, n. 17039, in Di. E prat. Lav. 2006, I, 472.

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