DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dellโarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18/06/2010 – S.O. n. 131 – Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010
โฆ OMISSISโฆ
TITOLO IV – SANITร MILITARE
CAPO I – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Art. 244 – Applicazione della normativa in materia di sicurezza
1. Il presente capo, tenuto conto dei principi, delle peculiaritร organizzative e delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, disciplina lโorganizzazione e le attivitร dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale militare e civile negli ambienti di lavoro e durante le attivitร dellโAmministrazione della difesa, in territorio nazionale o allโestero.
2. Le norme del presente capo si applicano anche alle attivitร lavorative connesse alle funzioni di cui allโarticolo 132 del codice svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza.
Art. 245 – Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiaritร organizzative delle Forze armate
1. Ai sensi dellโarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, costituiscono particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiaritร organizzative delle Forze armate i principi e le peculiaritร istituzionali finalizzati a salvaguardare la funzionalitร dellโintera struttura militare, da cui dipende la potenzialitร operativa delle forze, quali, fra lโaltro:
a) lโunicitร di comando e controllo;
b) la capacitร e la prontezza dโimpiego della forza militare e il relativo addestramento, in territorio nazionale e allโestero;
c) la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare o, comunque, concernenti lโefficienza dello strumento militare, le materie concernenti la tutela dellโordine, della sicurezza e della incolumitร pubblica ovvero il contrasto alla criminalitร per le quali, nellโinteresse della sicurezza nazionale, รจ ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006 e 8 aprile 2008 e successive modifiche o integrazioni, nonchรฉ la tutela degli atti e documenti comunque sottratti allโaccesso, a norma dellโarticolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) le particolaritร costruttive e dโimpiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi dโarma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unitร navali, aeromobili, mezzi armati o di trasporto e relativo supporto logistico, nonchรฉ delle aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative, anche con riferimento al disposto di cui allโarticolo 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Ai fini di cui al comma 1, negli immobili e nelle aree di pertinenza dellโAmministrazione della difesa, comprese le strutture e aree in uso, ancorchรฉ temporaneamente, allโArma dei carabinieri per lโesercizio dei compiti concernenti lโordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalitร e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per lโesercizio dei compiti dโistituto, devono essere salvaguardate, fra lโaltro, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali e le procedure destinate a:
a) realizzare la protezione e tutela del personale, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, nonchรฉ degli impianti e delle apparecchiature, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, che possano compromettere lโassolvimento dei compiti dโistituto;
b) tutelare la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati;
c) garantire misure di sicurezza idonee a prevenire lโevasione di persone sottoposte a misure restrittive delle libertร personale presso le strutture penitenziarie militari ovvero presso i locali dellโArma dei carabinieri destinati a tale esigenza.
Art. 246 – Individuazione del datore di lavoro
1. Nellโambito dellโAmministrazione della difesa, le funzioni di datore di lavoro, salvo quanto previsto ai commi da 2 a 7, fanno capo ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorchรฉ non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti a un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel rispetto delle peculiaritร organizzative istituzionali che prevedono lโunicitร di comando e controllo, assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle aree tecnico-amministrativa, tecnico-industriale e tecnico-operativa dellโAmministrazione della difesa e le strutture di diretta collaborazione del Ministro della difesa che, ancorchรฉ non siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono perรฒ competenti a disciplinare lโorganizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi, ferme restando le responsabilitร dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno lโobbligo di provvedere allโadozione di misure di prevenzione per le quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. I predetti datori di lavoro sono responsabili limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti.
3. La responsabilitร della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti centrali o territoriali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che, ancorchรฉ non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono perรฒ responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dellโassegnazione ai comandi o uffici di cui al comma 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attivitร . Per le unitร navali della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, la suddetta responsabilitร grava, in diversa misura, sia sul comandante, deputato allโimpiego del personale dipendente e delle risorse assegnate, sia sulle autoritร sovraordinate, competenti a disciplinare lโorganizzazione del lavoro, che su quelle competenti per la fase di realizzazione e allestimento, manutenzione, condotta e addestramento, nonchรฉ ad assegnare le risorse per il soddisfacimento delle norme di sicurezza vigenti.
4. Per il personale dellโAmministrazione della difesa che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso gli organismi di vertice centrali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa o presso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autoritร nazionali, gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, sono a carico del datore di lavoro designato, nel proprio ambito, dallโorganismo di vertice centrale della difesa, ovvero dalla Forza armata, amministrazione, organo o autoritร ospitante, ai sensi dellโarticolo 3, comma 6 del medesimo decreto legislativo.
5. Per le basi e i comandi NATO e UE multinazionali presenti sul territorio nazionale, il comandante del comando nazionale alla sede o quartier generale รจ responsabile, nelle funzioni di supporto della nazione ospite, del rispetto dellโapplicazione della normativa nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a tal fine, le funzioni di datore di lavoro per il personale, le strutture e i materiali assegnati.
6. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dellโArma dei carabinieri per lโarea tecnico-operativa, nonchรฉ il Segretario generale della difesa per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e il Capo di Gabinetto del Ministro della difesa per gli uffici di diretta collaborazione, con proprie determinazioni individuano nellโambito delle rispettive organizzazioni, secondo quanto disposto dallโarticolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli incarichi a cui sono associate le funzioni e responsabilitร di datore di lavoro, tenuto conto dei criteri recati dai commi 1 – 5, nonchรฉ delle peculiaritร organizzative e delle specifiche effettive esigenze connesse al servizio espletato. Analogamente provvede, per il Corpo delle capitanerie di porto, il Comandante generale del Corpo.
7. Con il provvedimento di cui al comma 6 possono essere altresรฌ attribuiti alcuni specifici obblighi propri del datore di lavoro a unitร organizzative, a livello centrale o periferico, istituzionalmente competenti in materia.
Art. 247 – Individuazione dei dirigenti e preposti
1. Ai sensi di quanto previsto dallโarticolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nellโAmministrazione della difesa, a fini di prevenzione, si intende per:
a) ยซdirigenteยป: il lavoratore militare o civile che, ancorchรฉ non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti e in relazione allโeffettivo elevato livello di autonomia, sia responsabile di unitร organizzative con rilevanza interna o esterna dellโAmministrazione della difesa e, in tale veste, attua le direttive del datore di lavoro organizzando lโattivitร lavorativa e vigilando su di essa;
b) ยซprepostoยป: il lavoratore militare o civile cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellโincarico conferitogli, fanno capo doveri di sovrintendere e sorvegliare direttamente le attivitร lavorative del personale dipendente, con cui intercorre un rapporto dโimpiego immediato, anche temporaneo, e garantisce lโattuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Art. 248 – Comunicazioni, denunce e segnalazioni
1. Le comunicazioni o segnalazioni allโIstituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di dati o informazioni concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale militare dellโAmministrazione della difesa, ivi compresi gli infortuni sul lavoro, previste a carico del datore di lavoro dal decreto legislativo n. 81 del 2008, fatto salvo quanto previsto ai commi da 2 a 4, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate alle competenti articolazioni del Ministero della difesa, secondo le procedure stabilite dallo Stato maggiore della difesa. Tali articolazioni comunicano allโINAIL i dati in loro possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare; i predetti dati sono:
a) adeguatamente aggregati e resi coerenti con le esigenze di
a) elaborazione dei predetti Enti assicuratori:
b) comunicati per via telematica e con cadenza annuale;
c) comunicati in forma anonima e per fini statistici.
2. Lโobbligo del datore di lavoro di comunicare annualmente allโINAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsto dallโarticolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, รจ sostituito da analoga comunicazione inoltrata dal datore di lavoro alla struttura ordinativa di cui allโarticolo 252. Lโorganismo di cui allโarticolo 252 che riceve le comunicazioni, provvede a richiedere alla struttura sindacale competente per territorio, la nomina di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per quegli Enti nei quali non risulta eletto o designato alcun Rappresentante per la sicurezza locale.
3. Restano ferme, con riferimento al solo personale civile dellโAmministrazione della difesa, gli obblighi di comunicazioni o segnalazioni allโIstituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o allโIstituto di previdenza per il settore marittimo di cui al comma 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni di cui al precedente periodo sono comunque inoltrate alle articolazioni di cui al comma 1.
4. Lโobbligo del datore di lavoro di denunciare allโautoritร locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che ha per conseguenza la morte o lโinabilitร al lavoro per piรน di tre giorni, previsto dallโarticolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, รจ assolto, nellโambito dellโAmministrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale militare, con analoga comunicazione inoltrata, ove presente, al competente Comando dei carabinieri dellโorganizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui agli articoli 260 e seguenti.
Art. 249 – Servizio di prevenzione e protezione
1. Nellโambito dellโAmministrazione della difesa, al fine di tutela delle informazioni di cui, nellโinteresse della difesa militare e della sicurezza nazionale, รจ vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e per la tutela del segreto di Stato, il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, รจ costituito esclusivamente dal personale militare o civile dellโAmministrazione della difesa, in possesso delle capacitร e dei requisiti professionali di cui allโarticolo 32 del medesimo decreto legislativo, nonchรฉ di adeguata abilitazione di sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1 รจ individuato nel numero ritenuto sufficiente in ragione dellโubicazione, dellโambito funzionale, dellโordinamento e delle caratteristiche degli organismi interessati.
3. Nelle attivitร operative e addestrative svolte da singoli reparti delle Forze armate fuori dellโordinaria sede stanziale, i compiti del servizio di prevenzione e protezione e la funzione di responsabile del servizio sono assicurati, ove necessario, da personale individuato secondo le procedure tecnico-operative che disciplinano tali specifiche attivitร .
4. Ai sensi dellโarticolo 31, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nelle realtร comprensoriali ove insistono piรน organismi dellโAmministrazione della difesa, ferme restando le responsabilitร di ciascun titolare per la propria area e di uno di essi anche per le aree, impianti e servizi comuni, puรฒ essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, costituito con il concorso di personale di tutti gli organismi e con lโincarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, puรฒ essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione se al medesimo datore di lavoro fanno capo piรน organismi dislocati anche oltre lโambito comunale.
Art. 250 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. NellโAmministrazione della difesa operano sia i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza che i rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza della stessa Amministrazione.
2. I rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza sono eletti o designati secondo le modalitร previste dagli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e lโAgenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico impiego.
3. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza sono designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante degli organi della rappresentanza militare (COBAR, di cui allโarticolo 871, libro IV, titolo IX, capo I, sezione I). Nellโambito di ciascuna organizzazione antinfortunistica รจ previsto un rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari.
4. In funzione del numero dei rappresentanti da designare, il COBAR di riferimento dellโorganismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici militari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e individuati in modo da rappresentare le diverse articolazioni funzionali e territoriali dellโorganismo di riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza nel numero previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Se il COBAR non propone alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnali un numero inferiore a quello previsto, il datore di lavoro procede alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se il personale militare proposto non รจ in possesso dei previsti requisiti.
5. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza devono essere in possesso dei requisiti previsti per i delegati delle rappresentanze militari e per essi valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui al libro IV del codice, titolo IX, capo III e al libro IV del presente regolamento, titolo IX , capo I.
6. Ai rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza competono le attribuzioni previste nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Le attivitร connesse al mandato sono svolte per servizio. Lโincarico รจ trascritto nella documentazione matricolare dellโinteressato, secondo le vigenti disposizioni.
7. Lโincarico di rappresentante dei lavoratori militari per la sicurezza ha la durata di tre anni. Il militare non puรฒ rifiutare la designazione o interrompere il mandato, salvo che per gravi e comprovati motivi, e cessa anticipatamente dallโincarico, con determinazione del datore di lavoro, per una delle seguenti cause:
a) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria;
b) trasferimento a un reparto facente capo a una organizzazione antinfortunistica diversa da quella di appartenenza;
c) perdita di uno o piรน requisiti per la designazione;
d) aver riportato sanzioni disciplinari per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.
8. I rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza devono essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza.
9. Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51 e 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli organismi dellโAmministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiaritร organizzative e dellโesigenza di tutela delle informazioni classificate o comunque riguardanti la prontezza e funzionalitร dellโintera struttura militare o connesse con il segreto di Stato, gli eventuali rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza territoriali ovvero di sito produttivo possono essere individuati esclusivamente tra il personale dellโAmministrazione della difesa.
10. NellโAmministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiaritร organizzative istituzionali che prevedono lโunicitร di comando e controllo, lโautoritร cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai sensi dellโarticolo 50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 81 del 2008, se ritengono inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, si identifica nellโautoritร gerarchicamente sovraordinata a al datore di lavoro.
Art. 251 – Formazione, informazione e addestramento
1. Il datore di lavoro e gli altri comandanti o responsabili di unitร organizzative, quali dirigenti e preposti e nellโambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al proprio posto e luogo di lavoro e alle specifiche mansioni, comprese quelle temporaneamente assegnate per lโesecuzione di un compito specifico, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Il Segretario generale della difesa, dโintesa con gli Stati maggiori di Forza armata, i Comandi generali dellโArma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonchรฉ le Direzioni generali competenti per la materia, svolge azione di indirizzo sulla formazione di tutto il personale dellโAmministrazione della difesa.
3. Lโattivitร formativa, predisposta e condotta, in via principale, dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e da altri istituti dellโamministrazione della difesa, anche ai sensi dellโarticolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero da istituti, enti e organizzazioni esterni allโAmministrazione della difesa e da questa individuati, comprenderร seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento.
4. Lโattivitร formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro e di gestione delle emergenze, anche ai sensi degli articoli 11, comma 4, e 43, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, รจ attuata, ove possibile, avuto riguardo e nei limiti delle risorse disponibili, nellโambito dei cicli formativi e addestrativi di base per lโimmissione nei ruoli del personale militare e civile dellโAmministrazione della difesa, secondo programmi didattici, distinti per ruoli di appartenenza, che rispettano i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e sono altresรฌ rivolti ai rischi tipici e alle peculiaritร tecniche, operative e organizzative delle Forze armate.
5. Le attivitร formative definite a livello centrale, anche se svolte a livello decentrato, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza ed essere trascritte nei documenti matricolari degli interessati. Le trascrizioni e la documentazione di cui al periodo precedente sono sostitutive della registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui allโarticolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 252 – Strutture per il coordinamento delle attivitร finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nellโambito dellโAmministrazione della difesa
1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attivitร finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nellโambito delle rispettive organizzazioni.
2. Le attivitร di cui al comma 1 sono svolte da distinte unitร organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti.
3. Le unitร organizzative di prevenzione:
a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessitร di salvaguardare lโoperativitร e lโefficienza delle Forze armate;
b) promuovono la qualificazione e lโaggiornamento del personale;
c) definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base;
d) forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni allโAmministrazione della difesa.
4. Lโufficio istituito nellโambito del Segretariato generale della difesa, ai sensi dellโarticolo 103, comma 1, lettera s), coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.
Art. 253 – Attivitร e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari
1. Le attivitร lavorative svolte nellโambito dellโAmministrazione della difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei allโAmministrazione che operano per conto delle Forze armate, e che non rientrano in quelle di cui al comma 2, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dellโintegritร dellโambiente.
2. Le attivitร dellโAmministrazione della difesa, comunque connesse alle particolari esigenze individuate ai sensi dellโarticolo 245, nonchรฉ le infrastrutture e le aree, gli equipaggiamenti, armi, munizioni, materiali e i mezzi di cui al medesimo articolo 259, destinati alle predette attivitร , comprese quelle eseguite per conto e sotto il controllo dellโAmministrazione della difesa da organismi terzi, sono disciplinate, anche per quel che riguarda le peculiari caratteristiche tecnico-costruttive, dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato.
3. Per particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale si intendono, fra lโaltro:
a) le procedure tecnico-operative adottate nellโambito di accordi di standardizzazione o di cooperazione fra le Forze militari dei Paesi aderenti alla NATO o ad altre organizzazioni internazionali ovvero quelle emanate dalla competente autoritร militare nazionale sullโimpiego dello strumento militare nazionale, quali le pubblicazioni, le direttive strategiche e le direttive operative;
b) il mandato formulato da una organizzazione internazionale, quali ONU, UE, OSCE, NATO e le procedure tecnico-operative emanate dai comandanti di Forze nazionali o multinazionali per lโesecuzione dei compiti previsti dal mandato;
c) le procedure dโazione individuate dai comandanti, a qualsiasi livello, per lโesecuzione degli specifici compiti o missioni a loro demandati per le funzioni istituzionali di loro competenza o per ordini ricevuti dalla scala gerarchica e, per quanto riguarda lโArma dei carabinieri, anche per lโesecuzione dei compiti concernenti la tutela dellโordine e della sicurezza pubblica ovvero il contrasto alla criminalitร ;
d) gli speciali capitolati dโopera e le disposizioni tecnico-operative, individuati anche sulla base di speciali requisiti operativi, concernenti le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalitร di custodia, mantenimento e impiego di infrastrutture e apprestamenti militari, fissi e mobili, sistemi di difesa passiva, equipaggiamenti speciali, armi, sistemi dโarma, materiali di armamento, munizioni, installazioni di sicurezza, attrezzature di protezione, individuali e di reparto, mezzi operativi, navali, aerei e terrestri delle Forze armate e del Corpo delle capitanerie di porto.
4. Ai sensi di quanto previsto al comma 3, inoltre:
a) le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro, per la tutela della sicurezza e della salute del personale nel corso di operazioni e attivitร condotte dalle Forze armate al di fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo conto delle particolari esigenze di servizio e delle peculiaritร organizzative vincolate anche dalla natura e dalla condotta delle stesse operazioni e attivitร nonchรฉ dalla contingente situazione ambientale, coerentemente con lโevoluzione operativa della missione in atto. La presente disposizione si applica anche alle operazioni e alle attivitร condotte in territorio nazionale nellโassolvimento dei compiti di cui agli articoli 89 e 92 del codice.
b) nelle strutture penitenziarie militari ovvero in quelle dellโArma dei carabinieri, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso, lโevacuazione dei preindicati ambienti detentivi avviene in direzione delle aree esterne, entro la cinta di protezione perimetrale. Il personale preposto alle predette strutture adotta ogni iniziativa tendente a salvaguardare lโaltrui incolumitร , agevolando le persone detenute, arrestate, fermate o comunque trattenute nellโabbandonare i luoghi in cui sono ristrette e ogni altro luogo di riunione chiuso o esposto a immediato pericolo. I luoghi allโaperto, nei quali devono essere guidate le suddette persone, e i percorsi da seguire nello spostamento sono individuati mediante appositi piani di evacuazione predisposti dai comandanti di caserma;
c) negli immobili e nelle aree di pertinenza dellโAmministrazione della difesa, nonchรฉ nelle strutture e aree in uso, ancorchรฉ temporaneamente, allโArma dei carabinieri per lโesercizio dei compiti concernenti lโordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalitร e in quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per lโesercizio dei compiti dโistituto, deve essere verificata periodicamente lโefficienza dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi, dei sistemi di difesa passiva, delle fortificazioni e di ogni altra infrastruttura finalizzata a favorire la difesa e la vigilanza preventiva. In ogni caso, devono essere comunque assicurati idonei percorsi per lโesodo, adeguatamente segnalati, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso;
d) nei cantieri temporanei o mobili, come definiti allโarticolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, si applicano le speciali norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, e successive modifiche o integrazioni, nonchรฉ le altre specifiche disposizioni vigente in materia nellโambito dellโamministrazione della difesa.
5. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dellโArma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonchรฉ il Segretario generale della difesa, ove necessario e sulla scorta dei criteri recati dai commi 1 – 4, individuano, con propria determinazione, le ulteriori particolari norme di tutela tecnico-militare vigenti o comunque applicabili nellโambito delle rispettive organizzazioni.
6. Fatto salvo il dovere di intervento, anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, degli appartenenti alle Forze armate e al Corpo delle capitanerie di porto, disciplinato dalle norme riguardanti le specifiche funzioni ricoperte, il predetto personale deve adottare le procedure dโazione e le misure di sicurezza e di protezione individuate dai comandanti per lo specifico impiego.
7. Lโobbligo gravante in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e preposti di esigere, con la costante sorveglianza, lโosservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori militari si intende assolto, e a tal fine esonerativo da responsabilitร , con lโaver impartito ordini certi e adeguati allโosservanza di dette misure, essendo legittima lโaspettativa da parte dei superiori gerarchici del rispetto dellโordine, la cui inosservanza รจ particolarmente sanzionata in relazione ai vincoli propri della disciplina militare.
8. Gli importi dei pagamenti in sede amministrativa previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, eventualmente irrogate al personale militare e civile dellโAmministrazione della difesa per violazione commesse presso organismi militari, sono imputate, in via transitoria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, fatta salva ogni rivalsa dellโAmministrazione nei confronti degli interessati che siano riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave a seguito di specifica inchiesta disposta ai sensi del capo III del titolo I del libro III.
Art. 254 – Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni
1. LโAmministrazione della difesa, in ragione delle speciali esigenze di funzionalitร e della disponibilitร di strutture idonee allo scopo, provvede, in via prioritaria, con propri tecnici militari e civili, in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, a effettuare i controlli, le verifiche e i collaudi tecnici, nonchรฉ a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dellโAmministrazione della difesa, per le finalitร previste dalle normative vigenti.
2. Le competenti direzioni generali del Ministero della difesa istituiscono appositi albi relativi al personale militare e civile in possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente per lo specifico settore dโimpiego.
3. In caso di indisponibilitร del personale di cui al comma 1, ovvero in caso di urgenza o per ragioni operative, i datori di lavoro possono avvalersi di personale tecnico esterno allโAmministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti dellโAmministrazione stessa.
4. Ai sensi dellโarticolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in uso agli organismi dellโAmministrazione della difesa, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento allโamministrazione competente o al soggetto che ha lโobbligo, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Resta fermo per i soggetti cui grava la responsabilitร dellโimpiego del personale, nei limiti dei poteri, attribuzioni e mezzi di cui dispongono e in relazione ai compiti affidati, lโadozione di misure organizzative e procedurali, anche temporanee, che garantiscano, per quanto possibile, il conseguimento di equivalenti condizioni di sicurezza.
Art. 255 – Valutazione dei rischi
1. Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dellโarticolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attivitร e nei luoghi di lavoro dellโAmministrazione della difesa, la responsabilitร della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono allโindividuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici dโopera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui allโarticolo 253, comma 3, lettera d), ovvero al loro approvvigionamento e alla fornitura ai destinatari finali.
2. I dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono allโindividuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici dโopera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui allโarticolo 253, comma 3, lettera d), ovvero al loro approvvigionamento, devono comunicare ai datori di lavoro destinatari dei beni, mezzi e materiali di cui al medesimo comma 1, affinchรฉ ne tengano conto nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dallโarticolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, le informazioni concernenti:
a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e loro componenti;
b) i possibili rischi per la salute e sicurezza del personale, in conseguenza dellโutilizzo dei predetti beni, mezzi e materiali;
c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nellโutilizzo dei citati beni, mezzi e materiali, al fine di eliminare, ridurre o contenere possibili rischi per la salute, avuto riguardo alla natura e alla prioritร degli obiettivi istituzionali da raggiungere.
3. Nellโambito dellโAmministrazione della difesa, tenuto conto che le vigenti disposizioni in materia di organizzazione del lavoro, rapporti gerarchici, relazioni con i superiori e doveri propri di questโultimi, di cui, fra gli altri, al libro IV del codice, titolo VIII e al libro IV del regolamento, titolo VIII, sono giร preordinate anche alla prevenzione dei rischi psicosociali e dei loro possibili effetti sulla salute negli ambienti di lavoro militari, la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, di cui allโarticolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di adottare le conseguenti misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, รจ effettuata dal datore di lavoro se ne รจ segnalata la necessitร dai competenti servizi sanitari delle Forze armate a seguito delle attivitร espletate in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di idoneitร fisica, psichica e attitudinale al servizio per il personale militare e civile della difesa.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 3, nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dallโarticolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, lโAmministrazione della difesa deve tener conto, altresรฌ, delle particolari esigenze individuate ai sensi dellโarticolo 245 e delle norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, individuate ai sensi dellโarticolo 253.
Art. 256 – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
1. Per i contratti dโappalto o dโopera o di somministrazione, al fine di tutela delle informazioni di cui รจ ritenuta vietata la divulgazione nellโinteresse della sicurezza nazionale ovvero per evitare pregiudizio alla funzionalitร dello strumento militare e ai compiti istituzionali dellโAmministrazione della difesa, si applicano i seguenti criteri:
a) nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture nellโambito dellโAmministrazione della difesa, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le attivitร dellโAmministrazione della difesa e quelle delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui รจ ritenuta vietata la divulgazione;
b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attivitร svolte dallโAmministrazione della difesa con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture รจ elaborato, contestualmente allโinizio delle attivitร dellโappalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente ovvero, se diverso da questi, dal datore di lavoro dellโorganismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, se si tratta di appalti aggiudicati dagli enti centrali dellโAmministrazione della difesa o da enti periferici per i comandi dipendenti. Allโattivitร di cui al precedente periodo collabora anche il datore di lavoro appaltatore.
2. Il documento di valutazione dei rischi interferenziali, sottoscritto dai datori di lavoro committente e appaltatore, se contiene inevitabili informazioni di cui รจ ritenuta vietata la divulgazione:
a) non รจ allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma รจ custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dellโappalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne รจ data menzione nel contratto stesso. Le misure prevenzionistiche occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente e appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;
b) puรฒ essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dellโAmministrazione della difesa a ciรฒ autorizzato, ivi compresi i rappresentanti militari e civili dei lavoratori per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di questโultimo, nella parte di loro stretto interesse. In ogni caso, il predetto personale ha lโobbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attivitร dellโAmministrazione della difesa di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede.
3. Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.
4. Nellโambito dellโAmministrazione della difesa, agli effetti di cui allโarticolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, si intendono comunque essenziali i beni e servizi il cui approvvigionamento sia direttamente finalizzato al soddisfacimento o alla tutela delle esigenze individuate allโarticolo 245.
Art. 257 – Funzioni di medico competente
1. Nellโambito delle attivitร e dei luoghi di cui allโarticolo 253, le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli ufficiali medici, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti dallโarticolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Il possesso dei requisiti di cui allโarticolo 38, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, da parte degli ufficiali medici delle Forze armate, รจ riconosciuto con provvedimento dellโautoritร militare individuata dal Capo di stato maggiore della difesa.
3. Presso lo Stato maggiore della difesa รจ istituito un apposito registro dei medici competenti dellโAmministrazione della difesa, provvedendo allโiscrizione, alla sospensione o alla cancellazione degli ufficiali medici in servizio, individuati ai sensi dei commi 1 e 2. La stessa Direzione generale provvede, inoltre, alle incombenze di cui allโarticolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
4. Per lโaggiornamento professionale degli ufficiali medici in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, lo Stato maggiore della difesa, dโintesa con il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dellโArma dei carabinieri, puรฒ attivare apposite convenzioni con le universitร italiane, per lโammissione dei citati ufficiali alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina preventiva. A tal fine, si ricorre alla riserva di posti annualmente a disposizione dellโAmministrazione della difesa, ai sensi dellโarticolo 757 del codice. Gli ufficiali medici specializzandi in base alle convenzioni di cui al presente comma, possono frequentare, in qualitร di tirocinanti e nellโambito dei crediti formativi universitari previsti, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di appartenenza svolgendo, in accordo con le attivitร teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
5. Se il datore di lavoro non ha disponibilitร alcuna, nel proprio ambito, di personale di cui al comma 1, il competente organismo di Forza armata ovvero dellโarea tecnico-operativa interforze o dellโarea tecnico-amministrativa e tecnico-industriale autorizza lโimpiego di un ufficiale medico di altro ente o comando ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico competente esterno allโAmministrazione, secondo le procedure amministrative vigenti.
6. In deroga a quanto previsto dallโarticolo 25, comma 1, lettere c) e l) del decreto legislativo n. 81 del 2008, lโufficiale medico che assolve le funzioni di medico competente, di cui al comma 1, ovvero il medico di cui al comma 5:
a) custodisce le cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera c) dellโarticolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 2008, esclusivamente, presso il luogo di custodia individuato dal datore di lavoro, con lโadozione delle misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dei dati in esse contenuti;
b) se lโorganizzazione antinfortunistica di riferimento comprende reparti dislocati anche oltre lโambito comunale, visita gli ambienti di lavoro a cadenza che stabilisce, dโintesa con il datore di lavoro, in base alla valutazione dei rischi; lโindicazione di una periodicitร diversa dallโannuale deve essere annotata nel documento di valutazione dei rischi.
7. Nelle realtร comprensoriali, ove insistono piรน organismi dellโamministrazione della difesa, ancorchรฉ appartenenti a differenti aree funzionali, puรฒ essere nominato un unico ufficiale medico competente, con lโincarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, puรฒ essere nominato un unico ufficiale medico competente se al medesimo datore di lavoro fanno capo piรน reparti dislocati anche oltre lโambito comunale.
8. Le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dallโarticolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono effettuati dai servizi sanitari delle Forze armate, ai sensi dellโarticolo 929 del codice e del libro IV, titolo II, capo II del presente regolamento.
9. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori dellโAmministrazione della difesa, lo Stato maggiore della difesa:
a) effettua attivitร di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dellโAmministrazione della difesa;
b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessitร di salvaguardare lโoperativitร e lโefficienza delle Forze armate;
c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresรฌ, protocolli standardizzati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dellโamministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dellโattivitร svolta.
Art. 258 – Comunicazioni, segnalazioni e documenti
1. Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dallโarticolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dallโarticolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui allโarticolo 260; le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti che il decreto n. 81 prevede a favore dellโIstituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro sono sostituite, a cura del medico competente, limitatamente al personale militare, con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti alle articolazioni di cui allโarticolo 248, comma 1, secondo le procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata e del Comando generale dellโArma dei carabinieri, per lโarea tecnico-operativa, e dal Segretariato generale della difesa, per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale
2. Le articolazioni di cui allโarticolo 248, comma 1, provvedono:
a) alla raccolta dei dati e allโesame degli stessi;
b) alla loro comunicazione allโIstituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro.
Art. 259 – Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze
1. Ai fini dellโattivitร di vigilanza di cui allโarticolo 260, si intendono per aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze i mezzi, le infrastrutture e i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, nonchรฉ le attivitร in essi espletate o comunque connesse, quali, fra lโaltro:
a) lโimpiego della forza militare e il relativo addestramento in territorio nazionale e allโestero;
b) la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalitร dellโintera struttura militare e i mezzi, sistemi e apparecchiature per la elaborazione o la trasmissione di dati e informazioni sensibili o classificate, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento ovvero sistemi di guerra elettronica;
c) le strutture e infrastrutture, i mezzi terrestri e navali e gli aeromobili in cui sono gestite o custodite le informazioni o ubicati i sistemi e apparecchiature di cui alla lettera b) ovvero trattate le materie di carattere militare o, comunque, concernenti lโefficienza dello strumento militare per le quali, nellโinteresse della sicurezza nazionale, รจ ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006, 8 aprile 2008 e 12 giugno 2009;
d) le strutture, aree e mezzi in uso, ancorchรฉ temporaneamente, allโArma dei carabinieri per lโesercizio dei compiti concernenti lโordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalitร e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per lโesercizio dei compiti dโistituto;
e) i locali in cui sono detenuti o trattati atti e documenti comunque sottratti allโaccesso, a norma dellโarticolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) le aree, infrastrutture e opere destinate alla difesa militare, come individuate allโarticolo 233 del codice, nonchรฉ le aree, infrastrutture e installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative;
g) lโimpiego, la custodia e la manutenzione di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi dโarma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unitร navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico.
2. Gli immobili o le aree di pertinenza dellโAmministrazione della difesa, nonchรฉ le strutture e aree in uso, ancorchรฉ temporaneamente, allโArma dei carabinieri per lโesercizio dei compiti concernenti lโordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalitร e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per lโesercizio dei compiti dโistituto, ove sono svolte le attivitร o ubicati uno o piรน luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.
Art. 260 – Istituzione dei servizi di vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nellโambito delle attivitร e dei luoghi di cui allโarticolo 259 รจ effettuata, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, dal personale militare e civile dellโAmministrazione della difesa individuato secondo i criteri recati dal presente capo.
2. Ai fini di cui al comma 1, nellโambito dellโAmministrazione della difesa, in applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti appositi servizi di vigilanza che operano nellโambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dellโArma dei carabinieri, nonchรฉ nellโambito dellโarea tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.
3. Ai servizi di vigilanza istituiti nellโambito dellโAmministrazione della difesa รจ attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dallโarticolo 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonchรฉ ogni altra competenza in materia attribuita alle Azienda sanitaria locale dal citato decreto, a eccezione di quanto stabilito al comma 4.
4. Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o civile dellโAmministrazione della difesa puรฒ presentare ricorso alla commissione medico-legale, comprendente almeno un medico competente, individuata con provvedimento dello Stato maggiore della difesa.
Art. 261 – Organizzazione dei servizi di vigilanza
1. Lโunitร organizzativa di vigilanza costituita nellโambito del Segretariato generale della difesa individuato ai sensi dellโarticolo 252, comma 4, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretariato generale della difesa, sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con lโeventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dellโArma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonchรฉ con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali.
2. I servizi di vigilanza istituiti nellโambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata, nonchรฉ nellโambito dellโarea tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, possono avere unโorganizzazione centrale o periferica. In questโultimo caso essi sono coordinati dallโunitร organizzativa di vigilanza dโarea costituita a livello centrale nellโambito delle strutture di cui allโarticolo 252.
3. Lโorganizzazione delle strutture dei servizi di vigilanza in ciascuna delle aree di cui al comma 2 รจ definita con provvedimento emanato dalle rispettive autoritร di vertice che ne definiscono, altresรฌ, la composizione e le modalitร di funzionamento in relazione alle specifiche esigenze, ferma restando la facoltร del Segretario generale della difesa di emanare direttive tese a uniformare il funzionamento delle strutture stesse.
Art. 262 – Funzioni dei servizi di vigilanza
1. Lโunitร organizzativa centrale di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa:
a) coordina le attivitร attinenti a piรน servizi di vigilanza, cui fornisce consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati anche esterni allโAmministrazione della difesa;
b) fornisce indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessitร di salvaguardare lโoperativitร e lโefficienza delle Forze armate;
c) promuove la qualificazione e lโaggiornamento del personale incaricato della vigilanza, nellโambito della pianificazione delle attivitร formative;
d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la modulistica di base.
2. Le unitร organizzative di vigilanza dโarea:
a) mantengono i contatti con lโufficio di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa;
b) predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale, per quanto attiene i servizi istituiti nellโambito delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, ovvero al Capo di stato maggiore della difesa o ai Capi di stato maggiore di Forza armata o
Comandanti generali dellโArma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nellโambito dellโarea tecnico-operativa;
c) comunicano allโufficio vigilanza presso il Segretariato generale della difesa i nominativi del personale incaricato del servizio di vigilanza, trasmettendo i relativi decreti di nomina;
d) programmano le ispezioni da effettuare, anche ove sono costituiti servizi di vigilanza periferici;
e) forniscono consulenza ai servizi di vigilanza periferici, ove costituiti.
3. Il servizio di vigilanza ha il compito di accertare nei luoghi di lavoro e nellโambito delle attivitร di cui allโarticolo 259, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, come individuate ai sensi del presente regolamento:
a) lโeffettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformitร delle procedure e degli ambienti di lavoro, nonchรฉ delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica e alle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, come individuate ai sensi del presente regolamento;
b) il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi e informativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e dalla presente sezione.
4. Il servizio di vigilanza, inoltre, riferisce alla competente autoritร giudiziaria, secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, le violazioni di natura penale accertate nel corso delle attivitร di cui al comma 3, svolgendo ogni indagine e attivitร conseguentemente disposta o delegata dalla stessa autoritร giudiziaria.
5. Se รจ necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubritร e di sicurezza degli ambienti di lavoro, il servizio di vigilanza, se non dispone al proprio interno delle professionalitร tecniche e delle attrezzature occorrenti, puรฒ avvalersi, prioritariamente, degli organismi tecnico-sanitari dellโAmministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti stabiliti dalla Forza armata od organismo centrale di appartenenza. In caso di indisponibilitร degli organismi, il servizio di vigilanza provvede avvalendosi di personale tecnico esterno allโamministrazione della difesa, secondo le procedure amministrative vigenti.
6. In deroga a quanto previsto dallโarticolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, lโimporto delle somme che i servizi di vigilanza di cui al presente regolamento ammettono a pagare in sede amministrativa, ai sensi dellโarticolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 758 del 1994, sono assegnati allโapposito capitolo di bilancio della Forza armata o dellโorganismo centrale dellโarea tecnico-amministrativa o tecnico-industriale di riferimento, per finanziare le attivitร di prevenzione nei luoghi di lavoro.
Art. 263 – Personale addetto ai servizi di vigilanza
1. Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti ispettivi รจ individuato tra il personale militare e civile dellโAmministrazione della difesa in possesso dei requisiti indicati al comma 2 e nominato secondo le procedure di cui allโarticolo 262, comma 2, lettere b) e c).
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) diploma di secondo grado;
b) ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo o equipollente o personale civile della terza area ovvero dellโarea seconda con profilo tecnico, di fascia retributiva non inferiore a โB3โ, in relazione alle esigenze organiche e funzionali di ogni Forza armata e degli organismi di vertice dellโarea tecnico-operativa e delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale dellโAmministrazione della difesa;
c) possibilitร di assicurare una adeguata permanenza nellโincarico, fatte comunque salve le preminenti esigenze della Forza armata, anche successivamente intervenute;
d) non essere soggetto a obblighi di comando, imbarco o simili per i 2 anni successivi alla nomina;
e) non essere stato designato dalle competenti direzioni generali del Ministero della difesa per lโeffettuazione di verifiche, omologazioni e collaudi di impianti tecnologici;
f) aver superato lo specifico percorso formativo necessario per lโimpiego nel settore, definito dal Segretario generale della difesa, dโintesa con lo Stato maggiore della difesa e gli Stati maggiori di Forza armata e Comando generale dellโArma dei carabinieri. Per il personale dellโArma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto si prescinde, ai fini dellโimpiego nei servizi di vigilanza, dalla previa frequenza del citato percorso formativo;
g) non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari di stato;
h) non essere sottoposto a procedimento penale;
i) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva, di sospensione dallโimpiego o di aspettativa per qualunque motivo;
l) non aver riportato sanzioni disciplinari piรน gravi del ยซrimproveroยป negli ultimi due anni;
m) essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza;
n) non avere altri impedimenti a conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Il personale dei servizi di vigilanza non puรฒ rifiutare lo specifico incarico. Tuttavia, questโultimo puรฒ essere revocato, in qualsiasi momento, con determinazione delle autoritร di vertice di cui allโarticolo 262, comma 2, lettera b), per una delle seguenti cause:
a) perdita di uno o piรน requisiti per la nomina;
b) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria o ad altra area funzionale;
c) trasferimento ad altra sede o incarico;
d) accertata negligenza nellโattivitร ispettiva o se si rende necessario per ragioni di opportunitร o di incompatibilitร con altre funzioni svolte dallโinteressato.
4. Il personale nominato riveste le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dellโarticolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, esclusivamente nei limiti del servizio specificamente disposto, nellโesercizio delle specifiche attribuzioni e con riferimento alla sola area e personale di competenza.
5. Il personale nominato non puรฒ prestare, ad alcun titolo, attivitร di consulenza ai sensi dellโarticolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 264 – Ulteriori disposizioni applicabili allโArma dei carabinieri
1. AllโArma dei carabinieri, quale Forza armata e Forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, ai sensi dellโarticolo 155 del codice, si applicano, in quanto compatibili con il regolamento, anche le eventuali ulteriori disposizioni adottate in materia dal Ministero dellโinterno, ai sensi dellโarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
CAPO II – SICUREZZA NUCLEARE E PROTEZIONE SANITARIA
Art. 265 – Campo di applicazione e deroghe
1. Le attivitร che comportano un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, indicate allโarticolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 2302, svolte nellโambito del Ministero della difesa dal personale militare e civile, dagli studenti applicati in attivitร formativa e dai lavoratori esterni al Ministero della difesa, sono assoggettate alle direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti e alle norme del presente capo, che si applica anche alle situazioni che comportino un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti generate nellโambito del Ministero della difesa.
2. Restano disciplinate dalle speciali norme tecnico-militari di tutela, che si uniformano, per quanto possibile, e, in relazione alla peculiaritร delle attivitร , alle disposizioni del decreto legislativo n. 230 del 1995:
a) le attivitร e i luoghi di carattere riservato od operativo o che presentino analoghe esigenze, connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, comprese quelle di polizia militare, di protezione civile e addestrative;
b) le attivitร effettuate da proprio personale su mezzi o con manipolazione di materiali del Ministero della difesa.
Art. 266 – Organizzazione operativa
1. Con decreto del Ministro della difesa, sono emanate le istruzioni tecniche per disciplinare lโorganizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attivitร e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. Lโorganizzazione operativa comprende anche la gestione delle situazioni di emergenza attinenti ai soggetti di cui allโarticolo 265 e alla popolazione civile eventualmente coinvolta. Il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1, si uniforma ai principi fissati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 2302 e dal presente capo.
3. Le istruzioni di cui al comma 1 disciplinano anche la predisposizione e attuazione degli eventuali interventi, a livello nazionale o locale, tenendo conto delle procedure di pianificazione nazionali e locali, con le prefetture, il Ministero dellโinterno e il Dipartimento della protezione civile.
4. Detti interventi sono effettuati previo scambio di informazioni sul prevedibile scenario dellโincidente e sulla base del criterio di mitigazione delle conseguenze.
5. Il Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per la pronta notifica delle emergenze alle autoritร competenti nazionali ed estere le cui modalitร e norme dโattuazione sono definite dalle istruzioni di cui al comma 1.
Art. 267 – Autorizzazioni
1. Per le attivitร di cui allโarticolo 265, il Ministero della difesa รจ competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 2302 e alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
2. In ordine alle autorizzazioni previste dalle norme di cui al comma 1, trovano applicazione, in particolare, i disposti di cui agli articoli:
a) 5 della legge n. 1860 del 1962, concernente il trasporto di materie radioattive;
b) 28, 33 e 55 del decreto legislativo n. 2302 del 1995, concernenti, rispettivamente, lโimpiego di sorgenti di radiazioni, le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi e la disattivazione degli impianti nucleari.
Art. 268 – Competenze
1. Le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica connesse alle attivitร indicate nel decreto
2 Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 recante โAttuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dallโesposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dellโarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117,โ pubblicato sul S.O. n. 29 alla G.U. n.201 del 12/08/2020, entrato in vigore il 27/08/2020; legislativo 17 marzo 1995, n. 2302 sono espletate nellโambito dellโAmministrazione della difesa.
2. Le competenze in materia di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui allโarticolo 267, sono definite come segue:
a) gli Stati maggiori di Forza armata, tramite gli Ispettorati ovvero i comandi logistici, rilasciano le autorizzazioni alla detenzione e allโimpiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e alla gestione dei relativi impianti;
b) le direzioni generali, nellโambito delle aree di rispettiva competenza, emanano direttive tecniche e provvedono alla verifica e al collaudo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
c) i soggetti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvedono alla tutela dei rischi da radiazioni ionizzanti del personale di cui allโarticolo 265;
d) i servizi sanitari e tecnici della Difesa competenti, ai sensi del capo I del presente titolo, provvedono alla vigilanza per le attivitร di cui allโarticolo 265, in particolare nelle aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe caratteristiche, da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalitร di attuazione, con decreto del Ministro della difesa.
3. Le funzioni connesse alle attivitร di informazione, di sorveglianza fisica della protezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, di controllo radioprotezionistico ambientale, di smaltimento dei rifiuti radioattivi e di dosimetria del personale, previste dal decreto legislativo n. 230 del 1995, sono espletate nellโambito del Ministero della difesa come segue:
a) allo Stato maggiore della Difesa, sono attribuite le competenze in merito alla informazione preventiva in caso di emergenza radiologica;
b) al Centro interforze studi e applicazioni militari (CISAM), sono affidate le competenze in materia di radioattivitร ambientale, raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi e dosimetria del personale;
c) al CISAM e allโorganizzazione della sanitร militare, sono attribuite le competenze, per materia, concernenti, rispettivamente, le attivitร di sorveglianza fisica e medica della protezione dai rischi derivanti dallโesposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi comprese quelle relative alla conservazione della documentazione.
Art. 269 – Qualificazione del personale
1. Con decreto del Ministro della difesa sono determinati gli elenchi del personale abilitato presso gli organi della Difesa, individuati nellโambito dellโorganizzazione operativa prevista dallโarticolo 266.
2. Le attivitร professionali per lโassolvimento delle funzioni previste dal presente capo, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. La formazione professionale e lโabilitazione di detto personale competono al Ministero della difesa secondo i criteri e le modalitร stabiliti dal decreto legislativo n. 230 del 19952. Lโabilitazione รจ rilasciata previo esame di apposite commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute.
Art. 270 – Funzioni ispettive
1. Le funzioni ispettive e le relative modalitร di attuazione sono determinate dal Ministro della difesa nel decreto ministeriale di cui allโarticolo 266.
Art. 271 – Relazione annuale
1. Il Ministro della difesa informa, con cadenza annuale, con apposita relazione, secondo le modalitร fissate nel decreto ministeriale di cui allโarticolo 266, il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine allโinstallazione di impianti e allโavvio di attivitร concernenti lโimpiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
2. Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma 1, limitatamente agli impianti, un rapporto tecnico riservato e dettagliato, nel quale sono specificate le caratteristiche fondamentali, lโubicazione e gli elementi che consentono lโattivitร in sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
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