Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Ufficio Stampa

Auto connesse e Assistenti vocali: le Linee guida dei Garanti privacy europei

Approvate definitivamente le regole sui veicoli intelligenti. In consultazione fino al 23 aprile quelle sugli assistenti vocali

Maggiori tutele per la privacy di conducenti e passeggeri delle auto connesse, trasparenza e sicurezza per i dati personali trattati dagli assistenti vocali sempre piรน usati da privati e imprese. Il Comitato europeo per la protezione dei dati (Edpb), ai cui lavori partecipa attivamente anche il Garante italiano, ha adottato specifiche linee guida per produttori e utilizzatori di tecnologie divenute ormai di uso quotidiano.

Le linee guida sulle auto connesseย โ€“ praticamente tutti i veicoli di nuova generazione collegati in rete o tra di loro โ€“ sono state adottate definitivamente dopo un anno di lavoro, con il recepimento di alcune delle modifiche proposte nel corso della consultazione pubblica avviata a febbraio del 2020.

I Garanti europei chiedono allโ€™industria automobilistica e a tutte le societร  coinvolte nella produzione e nello sviluppo di servizi per automobili intelligenti di procedere nel rispetto dei principi di privacy-by-design e di privacy-by-default, in modo che gli apparati raccolgano e trasmettano, per specifiche finalitร , la minor quantitร  possibile di dati riferibili alle persone presenti sul veicolo. Le aziende per trattare i dati degli utenti dovranno operare su una base giuridica che, per le auto connesse, รจ di norma fondata sul consenso degli interessati (guidatori e passeggeri) e sul principio di necessitร , ad esempio per lโ€™assistenza alla guida e la sicurezza stradale, o per servizi assicurativi di tipo โ€œpay-as-you-driveโ€. Inoltre, per questo tipo di assicurazioni, dovrร  essere fornita agli automobilisti unโ€™alternativa che non richieda lโ€™installazione di โ€œblack boxโ€ e il tracciamento di mobilitร .

Le persone sul veicolo dovranno essere informate in maniera chiara, nella loro lingua, sul trattamento dei dati effettuato e dovranno poter esercitare con facilitร  tutti i diritti garantiti dalla direttiva ePrivacy e dal Gdpr, anche attivando o disattivando autonomamente determinati servizi e trattamenti attraverso unโ€™interfaccia di semplice utilizzo. Quando possibile, tutti i dati, in particolare quelli di geolocalizzazione, dovranno essere elaborati direttamente allโ€™interno del veicolo e non trasmessi sul cloud. Tra le varie tutele indicate dai Garanti europei, vi sono anche quelle relative alla pseudonimizzazione o allโ€™anonimizzazione dei dati, nonchรฉ quelle relative allโ€™uso di tecniche crittografiche che ne garantiscano lโ€™integritร  e la protezione da accessi illeciti.

Nel corso dellโ€™ultima riunione plenaria, lโ€™Edpb ha approvato anche la prima versione delleย linee guida relative agli assistenti vocali digitali (Vva โ€“ Virtual Voice Assistants), come quelli attivati negli smartphone o nei televisori intelligenti, negli stessi veicoli connessi o nei cosiddetti smart speaker presenti nelle case di molti italiani. Le linee guida sugli assistenti vocali digitali sono state poste in consultazione pubblica fino al 23 aprile 2021.

Una delle principali criticitร  individuate dai Garanti europei riguarda la molteplicitร  di tipologie dei dati trattati, delle persone coinvolti e di trattamenti eseguiti. Un assistente vocale puรฒ, infatti, eseguire, un ordine, rispondere a una domanda o a un comando di domotica, offrire un servizio di customer care per unโ€™azienda, oppure rimanere semplicemente in ascolto in attesa di eventuali richieste. Il trattamento dei dati puรฒ puoi riguardare un utente specifico, come quelli riconosciuti tramite tecniche di analisi biometrica della voce, oppure una pluralitร  indefinita di persone o di familiari.

Per offrire maggiori garanzie agli utenti e ridurre i rischi connessi, i Garanti europei hanno chiesto a produttori e sviluppatori di assistenti vocali che gli hardware e software usati siano progettati e impostati in automatico per garantire maggiore trasparenza e riservatezza nellโ€™uso dei dati. Lโ€™utente deve esser emesso in grado di comprendere se il dispositivo รจ attivo oppure no, e in quale fase si trova: ad esempio, se รจ in ascolto o sta eseguendo un comando. รˆ necessario che sia definita con chiarezza e trasparenza la titolaritร  del trattamento dei dati, anche nel caso di fornitori di servizi specifici, garantendo a tutti gli interessati la possibilitร  di esercitare in maniera semplice i propri diritti, come quello allโ€™accesso, allโ€™aggiornamento, alla cancellazione o alla portabilitร  dei dati. Dovranno inoltre essere ben distinte le finalitร  del trattamento dei dati, garantendo allโ€™utente una libera espressione del consenso per specifici trattamenti, di dati come quello relativo al marketing, alla profilazione o al โ€œmachine learningโ€ del servizio di intelligenza artificiale associato al dispositivo. Tra le misure a protezione dei dati sono indicate modalitร  sicure di autenticazione degli utenti, tecniche di pseudonimizzazione e specifiche tutele per i dati biometrici, facendo ad esempio in modo che il riconoscimento della voce dellโ€™utente avvenga sul dispositivo e non da remoto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarร  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.