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Ufficio Stampa

Accise energia. Si ha il diritto di ottenere il rimborso

Addizionali accise. Si ha il diritto di ottenere dal fornitore di energia elettrica il rimborso

Il giudizio veniva introdotto da una societร  che citava in giudizio il fornitore del servizio di energiaย elettrica con cui aveva sottoscritto, nel 2009, un contratto. Lโ€™attrice richiedeva laย restituzioneย di una ingente somma (Euro 33.480,00) versata a titolo di โ€œaddizionale provinciale sullโ€™accisa per lโ€™energiaย elettricaโ€, ritenuta non dovuta perchรฉ richiesta in contrasto con la normativa comunitaria.

La societร  attrice, in particolare, faceva riferimento alla violazione dellaย Direttiva 2008/118/CE.ย Per questi motivi, richiedeva,ย ai sensi dellโ€™art. 2033 c.c.,ย il rimborso di quanto indebitamente pagato.

Si costituiva il Fornitore, contestando la domanda attorea sostenendo in particolare che, anche laddove tali somme fossero effettivamente non dovute, โ€œnon poteva e non puรฒ rimborsare alcunchรจ allโ€™utente, stando a quanto sostiene la Cassazione, fino a che non ci sarร  una sentenza a stabilirlo, poichรฉ solo in tal caso il fornitore potrebbe a sua volta ottenere il rimborso dallโ€™erario di quanto restituito allโ€™utenteโ€.

La decisione del Tribunale di Milano (sentenza n. 9077 del 8.11.2021).ย Il Giudice lombardo richiama la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (si veda Cass. N. 22343/2020, Cass. N. 22345/2020) che, anche recentemente, ha affermato che lโ€™addizionale provinciale alle accise sullโ€™energiaย elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con lโ€™art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C โ€“ 553/13 e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.

Poichรฉ le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2018/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti :

  • Ilย rispetto delle regole di imposizione dellโ€™Unioneย applicabili ai fini delle accise o dellโ€™IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, lโ€™esigibilitร  e il controllo dellโ€™imposta;
  • La sussistenza di unaย finalitร  specifica.

Proprio la carenza di questo secondo presupposto farebbe venire meno la legittimitร  della pretesa, atteso che, si legge nella sentenza n. 9077/2021, โ€œnรฉ la disposizione di cui allโ€™art. 6, nรฉ il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dellโ€™Economia e Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalitร  che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalitร  di bilancioโ€.

Il Tribunale diย Milanoย ribadisce dunque lโ€™inapplicabilitร  delle addizionali alle accise sullโ€™energiaย elettrica poichรฉ incompatibili con il diritto dellโ€™Unione Europea.

Ulteriori considerazioni.ย La sentenza, nel dichiarare il diritto della societร  attrice ad ottenere la restituzione delle somme richieste, per le motivazioni sopra richiamate, presente unaย ulteriore particolaritร ย che la rende ancora piรน specifica.

Infatti, viene accolta la motivazione del Fornitore che non aveva dato corso alla richiesta di restituzione delle somme, in assenza di una sentenza passata in giudicato che la obbligasse ex art. 2033 c.c. Ed infatti, รจ la stessa Corte di Cassazione ad affermare che lโ€™azione di rimborso ex art. 14, comma 4, TUA spettante al soggetto passivo โ€œรจ un posterius della vittoriosa azione ex art. 2033 c.c. del consumatoreโ€ (Cass. 27306/2019 in motivazione).

Tutti coloro che intendano ricevere i rimborsi potranno rivolgersi ad uno degli Sportelli ADICU o chiamare il numero 06.88642693 o inviare una mail aย segreteria@adicu.itย per richiedere assistenza.

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