Accise energia. Si ha il diritto di ottenere il rimborso
Addizionali accise. Si ha il diritto di ottenere dal fornitore di energia elettrica il rimborso
Il giudizio veniva introdotto da una societร che citava in giudizio il fornitore del servizio di energiaย elettrica con cui aveva sottoscritto, nel 2009, un contratto. Lโattrice richiedeva laย restituzioneย di una ingente somma (Euro 33.480,00) versata a titolo di โaddizionale provinciale sullโaccisa per lโenergiaย elettricaโ, ritenuta non dovuta perchรฉ richiesta in contrasto con la normativa comunitaria.
La societร attrice, in particolare, faceva riferimento alla violazione dellaย Direttiva 2008/118/CE.ย Per questi motivi, richiedeva,ย ai sensi dellโart. 2033 c.c.,ย il rimborso di quanto indebitamente pagato.
Si costituiva il Fornitore, contestando la domanda attorea sostenendo in particolare che, anche laddove tali somme fossero effettivamente non dovute, โnon poteva e non puรฒ rimborsare alcunchรจ allโutente, stando a quanto sostiene la Cassazione, fino a che non ci sarร una sentenza a stabilirlo, poichรฉ solo in tal caso il fornitore potrebbe a sua volta ottenere il rimborso dallโerario di quanto restituito allโutenteโ.
La decisione del Tribunale di Milano (sentenza n. 9077 del 8.11.2021).ย Il Giudice lombardo richiama la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (si veda Cass. N. 22343/2020, Cass. N. 22345/2020) che, anche recentemente, ha affermato che lโaddizionale provinciale alle accise sullโenergiaย elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con lโart. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C โ 553/13 e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Poichรฉ le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2018/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti :
- Ilย rispetto delle regole di imposizione dellโUnioneย applicabili ai fini delle accise o dellโIVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, lโesigibilitร e il controllo dellโimposta;
- La sussistenza di unaย finalitร specifica.
Proprio la carenza di questo secondo presupposto farebbe venire meno la legittimitร della pretesa, atteso che, si legge nella sentenza n. 9077/2021, โnรฉ la disposizione di cui allโart. 6, nรฉ il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dellโEconomia e Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalitร che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalitร di bilancioโ.
Il Tribunale diย Milanoย ribadisce dunque lโinapplicabilitร delle addizionali alle accise sullโenergiaย elettrica poichรฉ incompatibili con il diritto dellโUnione Europea.
Ulteriori considerazioni.ย La sentenza, nel dichiarare il diritto della societร attrice ad ottenere la restituzione delle somme richieste, per le motivazioni sopra richiamate, presente unaย ulteriore particolaritร ย che la rende ancora piรน specifica.
Infatti, viene accolta la motivazione del Fornitore che non aveva dato corso alla richiesta di restituzione delle somme, in assenza di una sentenza passata in giudicato che la obbligasse ex art. 2033 c.c. Ed infatti, รจ la stessa Corte di Cassazione ad affermare che lโazione di rimborso ex art. 14, comma 4, TUA spettante al soggetto passivo โรจ un posterius della vittoriosa azione ex art. 2033 c.c. del consumatoreโ (Cass. 27306/2019 in motivazione).
Tutti coloro che intendano ricevere i rimborsi potranno rivolgersi ad uno degli Sportelli ADICU o chiamare il numero 06.88642693 o inviare una mail aย segreteria@adicu.itย per richiedere assistenza.
