VALUTAZIONE DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Indice

  1. Il quadro normativo
  2. L’obbligo di effettuare la valutazione del rischio e di redigere il piano di sicurezza
  3. Termine per l’adempimento
  4. Aziende familiari e fino a 10 addetti
  5. Sanzioni

  1. Il quadro normativo

L’obbligo di effettuare la valutazione del rischio e gli adempimenti documentali conseguenti (piano di sicurezza aziendale) è previsto e disciplinato dal D.Lgs. n. 626 del 1994 (la valutazione del rischio per i lavoratori esposti ad amianto, piombo e rumore è invece disciplinata dal D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991 – si vedano, al riguardo, le note specifiche). In particolare quell’obbligo è regolato dall’art. 4, commi secondo (obbligo in genere), terzo (obbligo di tenere copia del documento scaturente dalla valutazione del rischio presso l’azienda), sesto (obbligo di effettuare la valutazione del rischio con la collaborazione del medico competente, del responsabile del servizio di protezione e prevenzione e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), nonché decimo (previsione di decreti ministeriali che dettino procedure standardizzate per le piccole e medie aziende). A quest’ultimo riguardo si deve rilevare che è stato emanato il D.M. 5 dicembre 1996 che prevede le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione (trattasi in particolare delle aziende agricole e forestali che occupano fino a 10 addetti a tempo indeterminato, delle aziende della pesca fino a 20 addetti, delle aziende industriali fino a 30 addetti e delle altre aziende fino a 200 addetti).

La circolare del Ministero del lavoro del 7 agosto 1995, n. 102, fornisce ulteriori chiarimenti sulla predisposizione del documento relativo alla valutazione dei rischi.

L’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e gli obblighi a questa conseguenti o sostitutivi (vedi oltre) non sono delegabili.

  1. Obbligo di effettuare la valutazione del rischio e redigere il piano di sicurezza

Il datore di lavoro – e non anche, espressamente, il dirigente ed il preposto – deve elaborare un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, nonché contenente l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale conseguente alla predetta valutazione e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (c.d. piano di sicurezza) in conseguenza della valutazione di cui sopra (art. 4, secondo comma, D.Lgs. n. 626/1994).

L’obbligo della valutazione dei rischi e dell’elaborazione del documento di cui sopra deve essere adempiuto dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (art. 4, sesto comma, D.Lgs. n. 626/1994).

Tale obbligo riguarda anche le piccole e medie aziende ancorché per esse (art. 4, nono comma, D.Lgs. n. 626/1994) è prevista la possibilità dell’emanazione di un decreto ministeriale che definisca “procedure standardizzate”.

Il documento di cui sopra deve essere custodito presso l’azienda ovvero l’unità produttiva (art. 4, terzo comma, D.Lgs. n. 626/1994) e può essere consultato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 19, ultimo comma, D.Lgs. n. 626/1994).

Per le concrete modalità di esecuzione della valutazione del rischio e dei conseguenti adempimenti documentali si veda il successivo par. 4.

Il D.Lgs. n. 242 del 1996 – nel modificare l’art. 4 del D.Lgs. n. 626 del 1994 – ha dettato un regime semplificato per le aziende familiari e per quelle che occupino fino a 10 addetti purché non si tratti di:

– aziende con rischi di incidenti rilevanti di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 175 del 1988 soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica;

– centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari;

– aziende estrattive ed altre attività minerarie;

– aziende per la fabbricazione e il deposito di esplosivi, polveri e munizioni;

– strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private;

– aziende soggette a particolari fattori di rischio individuati per specifici settori produttivi da uno o più decreti del Ministro del lavoro.

In particolare, a seguito della modifica di cui sopra, le predette aziende familiari o che occupano fino a 10 addetti non sono soggette all’obbligo di elaborare il documento contenente la valutazione dei rischi e il c.d. piano di sicurezza, ma sono tenute a autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.

Trasferimento di sede

Secondo il Ministero del lavoro il documento deve essere aggiornato in occasione di trasferimento di sede, in particolare per quanto riguarda gli ambienti di lavoro (Ministero lavoro, circolare n. 28 del 1997).

  1. Termine per l’adempimento

Per le aziende in essere al 7 maggio 1994 il termine per l’effettuazione della valutazione dei rischi e per l’adempimento degli obblighi ad essa conseguenti (ovvero dell’autocertificazione scritta sostitutiva dell’elaborazione del documento) è del (art. 30, quarto comma, D.Lgs. n. 242/1996):

– 1° gennaio 1997 in genere;

– 1° luglio 1996 per le aziende industriali oltre i 200 dipendenti, per le industrie estrattive con oltre 50 dipendenti, per le centrali termoelettriche, per gli impianti ed i laboratori nucleari, per le aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

Il datore di lavoro che intraprende l’attività è tenuto ad elaborare il documento di valutazione dei rischi e del c.d. piano di sicurezza entro 3 mesi dall’effettivo inizio dell’attività (art. 96 bis del D.Lgs. n. 626 del 1994).

  1. Aziende familiari e fino a 10 addetti

Le aziende familiari e fino a 10 addetti sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi ma non anche a redigere il relativo documento. In luogo di tale redazione esse devono autocertificare per iscritto di aver eseguito la valutazione ed inviare l’autocertificazione stessa al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 4, undicesimo comma del D.Lgs. n. 626 del 1994).

Nonostante il possesso dei limiti dimensionali di cui sopra sono comunque tenute a redigere il documento le aziende di cui alla nota dell’all. I al D.Lgs. n. 626 del 1994 (case di ricovero e cura, aziende con rischi di incidente rilevante, fabbricazione e deposito separato di esplosivi polveri e munizioni, centrali termoelettriche, aziende estrattive e minerarie).

  1. Sanzioni

Il datore di lavoro che ometta di elaborare il documento della valutazione del rischio o che comunque la effettui senza la collaborazione del medico competente – ove previsto – e del responsabile per la prevenzione e la protezione, o senza aver sentito il rappresentante per la sicurezza è punito con l’ammenda da 1.549 a 4.131 € o con l’arresto da tre a sei mesi (art. 89, D.Lgs. n. 626/1994).

Allo stesso modo è punito il datore di lavoro che violi l’obbligo di autocertificare l’effettuazione scritta della valutazione dei rischi e degli adempimenti conseguenti, pur non essendo obbligato ad elaborare il relativo documento.

Per l’obbligo di tenere presso l’azienda il documento conseguente la valutazione del rischio non è invece prevista specifica sanzione.

 

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