Circolare – 27/06/2013, n. 34

Circolare – 27/06/2013, n. 34

Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese – programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.P.C.M. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione

ARTICOLO N.0

Premessa

In attuazione della determina n.216 del 5 luglio 2012 [1] del Commissario straordinario dell’Istituto, con la quale è stato approvato il programma di progressiva telematizzazione obbligatoria delle denunce, delle istanze e delle dichiarazioni da parte delle imprese, sono stati individuati i servizi per i quali, dal 1° luglio 2013, è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche per l’invio all’Inail.

Ciò in quanto il d.P.C.M. 22 luglio 2011 ha stabilito che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in via telematica a far data dal 1° luglio 2013.

In particolare, i servizi telematici in questione riguardano le denunce di infortunio e di malattia professionale da presentare ai sensi del Testo unico di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965.

A tal fine, l’Inail ha rilasciato in produzione da febbraio 2013 una versione aggiornata del servizio on line di denuncia/ comunicazione di infortunio, anche nell’ottica di recepire le disposizioni del T.u. Sicurezza [2] .

  1. LA DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO IN VIA TELEMATICA
  2. a) Le imprese costituite in forma societaria e individuale e le pubbliche amministrazioni in regime ordinario di assicurazione con l’Istituto devono inviare le denunce/comunicazioni di infortunio per il tramite degli appositi servizi telematici dell’Istituto, utilizzando l’applicativo disponibile sul portale www.inail.it.

Per l’accesso ai servizi on line i soggetti sopra indicati debbono richiedere, ove già non effettuato, le credenziali di accesso (utenza e password) secondo le modalità previste dalla nota operativa allegata alla Circolare Inail n. 19 dell’11 aprile 2013 [3].

L’invio telematico delle denunce/comunicazioni può avvenire con modalità“on line”, “off line” e in cooperazione applicativa [4] , nell’ambito del sistema pubblico di connettività (Spc). In tale ultima ipotesi, in considerazione della complessità delle implementazioni da apportare agli applicativi in uso per la cooperazione, i datori di lavoro che già si avvalgono di tale modalità possono utilizzare fino al 31 ottobre 2013 anche la versione non aggiornata; oltre tale data dovranno inderogabilmente essere utilizzati i nuovi servizi già disponibili da febbraio 2013.

Nel caso in cui, in prossimità della scadenza dei termini di legge per la denuncia/comunicazione (entro due giorni dalla ricezione del certificato medico di infortunio con prognosi superiore a tre giorni escluso quello dell’evento), i datori di lavoro sopra indicati siano impossibilitati ad adempiere all’obbligo in via telematica a causa di difficoltà tecniche riscontrate nell’utilizzo dei servizi on line, anche in cooperazione applicativa, dovranno trasmettere la denuncia/ comunicazione di infortunio all’Inail [5] , inviando via pec [6] l’apposito modulo 4bis PREST [7], allegando, quando possibile, la stampa della schermata di errore restituita dal sistema, e comunque segnalando nel testo il disservizio registrato, anche per consentire all’Istituto di porre in essere opportuni interventi migliorativi.

Le pubbliche amministrazioni in regime ordinario di assicurazione e le società a partecipazione pubblica ad esse equiparate [8] potranno, inoltre, in caso di difficoltà tecniche, utilizzare la posta elettronica ordinaria. In tal caso le comunicazioni sono valide se:

– sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

– ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’art. 55 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

  1. b) Le imprese agricole di cui all’ 2135 c.c. e i coltivatori diretti di cui all’art. 2083 c.c., in attesa delle implementazioni dei servizi telematici, devono inviare via pec all’Inail il modulo 4bis PREST di denuncia/comunicazione di infortunio.

Tuttavia, in considerazione della novità delle disposizioni [9] che pongono a carico delle imprese l’obbligo di dotarsi di un indirizzo pec, ove sussistano difficoltà per i suddetti datori di lavoro ad ottemperare direttamente all’obbligo di trasmissione via pec, gli stessi potranno avvalersi dei soggetti abilitati a prestare attività di consulenza, tenuti per legge a dotarsi di pec.

  1. c) Le amministrazioni statali destinatarie della speciale forma di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in gestione per conto dello Stato [10], sono comunque tenute ad effettuare le comunicazioni all’Istituto in via telematica.

Relativamente ai servizi telematici ancora in fase di realizzazione, è stato inviato a ciascuna amministrazione statale apposito invito a richiedere in via preventiva le credenziali di accesso (utenza di amministratore centrale) per consentire la successiva profilazione sia dei datori di lavoro sia delle strutture dell’Amministrazione statale di appartenenza.

A tal fine i referenti centrali delle amministrazioni statali devono compilare la apposita modulistica [11] e trasmetterla alla Direzione centrale prestazioni, all’indirizzo dcprestazioni@postacert.it, in quanto le attività di profilazione di tali soggetti saranno effettuate, nella fase di avvio della procedura, esclusivamente a livello centrale.

Tenuto conto che gran parte delle amministrazioni statali stanno richiedendo la profilazione e che le apposite implementazioni dell’applicativo telematico sono in via di rilascio, ad oggi le pubbliche amministrazioni in questione dovranno inviare le denunce/comunicazioni di infortunio tramite pec.

In alternativa, ai sensi della vigente normativa in materia, può essere utilizzata anche la posta elettronica ordinaria, tenendo presente che le comunicazioni sono valide se:

– sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

– ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’art. 55 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

E’ previsto, altresì, per le predette comunicazioni, l’utilizzo della cooperazione applicativa, adottata, al momento, unicamente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale ha stipulato nel 2010 con l’Inail un accordo di adesione per la trasmissione con tale modalità, delle denunce/comunicazioni di infortunio del personale del Dipartimento per l’istruzione, degli Uffici scolastici regionali e del personale e degli studenti di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti sul territorio nazionale (ad esclusione di quelle della Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano) [12] .

In attesa della operatività del suddetto servizio in cooperazione applicativa, le predette strutture non dovranno richiedere la profilazione per l’accesso al servizio di denuncia/comunicazione telematica; potranno utilizzare in via transitoria le stesse modalità sopra indicate per le altre pubbliche amministrazioni non cooperanti (pec o posta elettronica ordinaria con le specificità sopra riportate).

Si precisa che nell’ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni si avvalgano di lavoratori (ad es. collaboratori a progetto, tirocinanti, ecc.) non soggetti alla speciale gestione per conto dello Stato, per i quali siano quindi tenute a corrispondere il premio assicurativo all’Inail, per l’inoltro telematico delle denunce/comunicazioni di infortunio relative agli eventi occorsi a tale personale le stesse dovranno profilarsi anche con le modalità previste dalla citata nota operativa allegata alla Circolare Inail n. 19 dell’11 aprile 2013 . Per quanto concerne le modalità di trasmissione, si fa rinvio a quanto riportato alla precedente lett. a) per le pubbliche amministrazioni in regime ordinario di assicurazione.

L’obbligo di invio in forma esclusivamente telematica non riguarda, viceversa, i privati cittadini in qualità di datori di lavoro per le denunce/comunicazioni di infortuni occorsi a colf e badanti, ovvero a lavoratori occasionali di tipo accessorio.

I cittadini, infatti, in quanto destinatari di specifiche norme in materia di domicilio digitale [13] , possono inoltrare con le consuete modalità, compresa la pec, la denuncia/comunicazione di infortunio, utilizzando l’apposito modulo 4bis PREST.

  1. LE DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE E DI SILICOSI E ASBESTOSI IN VIA TELEMATICA

Anche per le denunce di malattia professionale e di silicosi e asbestosi è disponibile il servizio di invio telematico per i datori di lavoro, titolari di rapporto assicurativo di cui alla lett. a) del paragrafo 1, per il tramite degli appositi servizi web dell’Istituto disponibili sul portale www.inail.it – Servizi on line.

Le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., in attesa delle implementazioni dei servizi on line relativi alle predette denunce, devono inviare via pec all’Inail gli appositi moduli 101 PREST e 101/bis PREST [14] .

Ove sussistano difficoltà per i suddetti datori di lavoro ad ottemperare all’obbligo di trasmissione via pec, gli stessi potranno avvalersi dei soggetti abilitati a prestare attività di consulenza, tenuti per legge a dotarsi di pec.

Si ricorda che per i lavoratori autonomi agricoli e per i lavoratori subordinati a tempo determinato dell’agricoltura la denuncia in questione deve essere effettuata dal medico che accerta la malattia secondo le consuete modalità.

Le amministrazioni statali destinatarie della speciale forma di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in gestione per conto dello Stato di cui alla lett. c) del paragrafo 1, sono comunque tenute a effettuare le comunicazioni all’Istituto in via telematica. Le credenziali di accesso ai servizi telematici, in corso di attribuzione da parte dell’Istituto a livello centrale, saranno utilizzabili da tali amministrazioni statali anche per i servizi on line di invio delle denunce in questione, ad oggi non disponibili in quanto in via di realizzazione.

In attesa della messa a disposizione dei servizi on line, le pubbliche amministrazioni in questione dovranno inviare le denunce di malattia professionale e di silicosi e asbestosi tramite pec.

In alternativa, ai sensi della vigente normativa in materia, può essere utilizzata anche la posta elettronica ordinaria, tenendo presente che le comunicazioni sono valide se:

– sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

– ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’art. 55 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si fa presente che, al momento, non sono stati stipulati accordi di cooperazione applicativa per l’invio delle denunce di malattia professionale e di silicosi e asbestosi.

Per l’invio delle denunce di malattia professionale da parte dei privati cittadini in qualità di datori di lavoro di colf, badanti ovvero di lavoratori occasionali di tipo accessorio si rinvia alle modalità indicate nel paragrafo precedente.

  1. ALTRI SERVIZI TELEMATICI NON ANCORA DISPONIBILI SUL PORTALE DELL’ISTITUTO ALLA DATA DEL 1° LUGLIO 2013

In merito agli altri servizi espressamente indicati nel programma di progressiva telematizzazione obbligatoria delle denunce, delle istanze e delle dichiarazioni da parte delle imprese – approvato con la citata determina n. 216 del 5 luglio 2012 [15] del Commissario straordinario dell’Istituto – per i quali sono in corso di sviluppo le applicazioni on line sul portale dell’Istituto, i relativi adempimenti devono avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo della pec, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis del Cad, stante il divieto [16] da parte delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2013, di accettare in forma cartacea le predette comunicazioni.

Sarà cura dell’Istituto comunicare agli utenti interessati la disponibilità sul proprio portale dei servizi in questione, man mano che saranno rilasciati in produzione e resi operativi.

  1. SERVIZI EROGATI DAL CONTACT CENTER MULTICANALE E ASSISTENZA TECNICA

Il Contact center multicanale (Ccm) erogherà agli utenti, come di consueto, tutte le informazioni attraverso il numero verde gratuito 803.164, da telefono fisso, e il numero 06.164.164 per chiamate da telefono mobile (servizio a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Si rammenta che per gli utenti del settore marittimo, inoltre, è attivo uno specifico servizio di help-desk per la soluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, raggiungibile al seguente indirizzo: helpdesk.navigazione@inail.it.

Si ricorda, inoltre, che è a disposizione degli utenti anche il servizio “Inail Risponde” (disponibile nell’area Contatti del portale www.inail.it) per richiedere informazioni o chiarimenti sull’utilizzo dei servizi online e per approfondimenti normativi e procedurali.

  1. INIZIATIVE DI SUPPORTO ALL’UTENZA E COMUNICAZIONE

In considerazione della novità dell’obbligo esclusivo di presentazione della denunce degli eventi lesivi in via telematica, a decorrere dal 1° luglio 2013, e del fatto che un numero elevato di imprese e di pubbliche amministrazioni accederà ai servizi telematici, con possibili disagi dovuti alla scarsa conoscenza degli applicativi informatici, le strutture territoriali dovranno supportare l’utenza per l’utilizzo dei servizi online, e assicurare, in questa prima fase, la massima disponibilità per consentire comunque all’utenza di effettuare gli adempimenti nei termini previsti.

Tenuto conto che in attesa della completa messa a disposizione dei servizi on line di invio delle denunce degli eventi lesivi per tutti i datori di lavoro, le stesse perverranno all’Istituto via pec, si invitano le strutture territoriali ad assicurare la continua funzionalità delle caselle di posta elettronica certificata, al fine di evitare disagi all’utenza nell’invio dei documenti.

In continuità con le attività di sostegno all’utenza già svolte a livello nazionale, le Direzioni regionali e le Sedi dovranno adottare tutte le iniziative informative più idonee per agevolare gli utenti nella fase di passaggio all’utilizzo esclusivo delle modalità telematiche.

IL DIRETTORE GENERALE

* * *

Note:

[1] Allegato n. 1 alla Circolare n. 43 del 14 settembre 2012.

[2] L’art. 18, lettera r) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche prevede l’obbligo per tutti i datori di lavoro di “comunicare in via telematica all’Inail nonché per loro tramite al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell’evento, e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino una assenza dal lavoro superiore a tre giorni di cui all’ art. 53 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ”.

[3] Consultabile da www.inail.it – Atti Inail – Note e provvedimenti – Archivio – Circolari.

[4] Ai sensi degli artt. 63 e seguenti del Codice dell’Amministrazione digitale (Cad). Ad oggi effettuano l’invio della denuncia/comunicazione di infortunio in cooperazione applicativa alcuni datori di lavoro con presenza capillare sul territorio (Poste Italiane, Telecom Italia, Ferrovie dello Stato, Cna).

[5] L’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) della sede Inail competente alla trattazione dell’evento lesivo, alla quale è preferibile inviare la denuncia/comunicazione di infortunio per una più tempestiva definizione del caso, è reperibile da www.inail.it – Inail Regioni – Cerca la sede competente – inserendo il cap del domicilio del lavoratore infortunato.

[6] La posta elettronica certificata (pec) è disciplinata dal Cad e dal d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, quale unico mezzo valido ai fini della trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna.

[7] Scaricabile da www.inail.it – Modulistica – Gestione rapporto assicurativo – Datore di lavoro – denuncia/comunicazione di infortunio – anche in formato editabile.

[8] Cfr. art. 2, comma 2 del Cad.

[9] Con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 è stato stabilito l’obbligo e le relative scadenze, ormai trascorse, diverse a seconda delle categorie interessate, per società e professionisti di comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo PEC. L’art. 5 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha esteso alle imprese individuali l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC per l’iscrizione al Registro delle Imprese. Pertanto, dal 20 ottobre 2012, tutte le domande di nuova iscrizione di impresa individuale al Registro delle Imprese, devono obbligatoriamente contenere la comunicazione dell’indirizzo PEC dell’impresa.

Le imprese individuali, attive e non soggette a procedure concorsuali, già iscritte nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto legge, devono provvedere all’iscrizione del proprio indirizzo PEC entro e non oltre il 30 giugno 2013. L’art. 6-bis del CAD, introdotto dalla normativa da ultimo citata, ha previsto l’istituzione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge 17 dicembre 2012, n. 221, dell’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). Con successive disposizioni è stata fornita la tempistica di fruizione esterna delle PEC dei soggetti sopra indicati.

[10] Ai sensi dell’art. 127 T.U. n. 1124/1965 e del successivo D.M. 10 ottobre 1985, recante “Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’Inail”. Cfr. anche circ. Inail n. 20 del 1° aprile 1987.

[11] Scaricabile dal www.inail.it – Inail cosa fa – Tutela dei lavoratori – Gestione per conto dello Stato.

[12] Non rientra, tuttavia, nel campo di applicazione del predetto accordo l’invio delle denunce/comunicazioni di infortunio del personale del M.i.u.r. afferente al Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, nonché del personale e degli studenti delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (A.f.a.m.), di cui alla Legge 21/12/1999 n. 508 e al d.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003), che dovrà avvenire comunque con modalità telematiche, previa profilazione delle Strutture stesse, con le modalità adottate per la generalità delle pubbliche amministrazioni in gestione per conto dello Stato.

[13] L’art. 62 del Cad (come sostituito dal citato d.l. n. 179/2012) prevede, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, la facoltà di ogni cittadino di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale. L’indirizzo di cui sopra da inserire nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), sarà reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. L’attivazione dell’Anpr è prevista entro il dicembre del 2014.

[14] I Moduli 101 PREST (Denuncia di malattia professionale) e 101/bis PREST (Denuncia di silicosi e asbestosi) sono scaricabili da www.inail.it – Modulistica – Gestione rapporto assicurativo – Datore di lavoro.

[15] Allegato n. 1 alla Circolare n. 43 del 14 settembre 2012

[16] Art. 3, commi 1 e 2, del d.P.C.M. del 22 luglio 2011

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