Circolare – 13/08/2012, n. 22/2012

Circolare – 13/08/2012, n. 22/2012

Trasmissione documentazione concernente le attrezzature di lavoro rientranti nel D.M. 4 marzo 1982 e nell’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO N.0

Come è noto il D.M. 11 aprile 2011 , nell’allegato II, punto 5.4 «Disposizioni transitorie», dispone che «entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia all’Inail e alle Asl territorialmente competenti la documentazione in suo possesso, riguardante le attrezzature di lavoro rientranti nel D.M. 4 marzo 1982, rispettivamente ai fini della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive alla prima».

Al riguardo d’intesa con la direzione generale per l’attività ispettiva, su conforme parere della Commissione di cui al D.M. 11 aprile 2011 , si chiede a codeste direzioni territoriali di trasmettere, nel più breve tempo possibile, l’intera documentazione relativa:

– ai ponteggi sospesi motorizzati;

– alle attrezzature speciali di cui al punto 9 dell’allegato A del D.M. 4 marzo 1982 (compresi i carri raccogli frutta);

alle sedi Inail ex Ispesl, territorialmente competenti nel caso di attrezzature mai sottoposte a verifica periodica o alle sedi Asl/Arpa, territorialmente competenti, nel caso di attrezzature già verificate. Copia della lettera di trasmissione andrà inviata anche a questa Direzione generale, Divisione VI, all’attenzione del Presidente della Commissione di cui al D.M. 11 aprile 2011.

Tenuto conto che il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha previsto anche la verifica delle piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (PLAC), al fine di consentire all’Inail di poter gestire le prime verifiche, si chiede, altresì, di trasmettere alla sede centrale dell’Inail – Dipartimento certificazione e conformità prodotti e impianti – Via Alessandria, n. 220/E 00198 – ROMA, una copia della documentazione (autorizzazione alla costruzione e all’impiego ex art. 30 del d.P.R. n. 164/1956 ) giacente presso codesti uffici.

Si precisa, ad ogni buon fine, che tale documentazione è stata a suo tempo trasmessa – all’atto dell’autorizzazione rilasciata antecedentemente all’entrata in vigore del d.P.R. n. 459/1996- agli Ispettorati del lavoro (oggi D.T.L.) nel cui territorio era ubicata la sede del fabbricante delle PLAC.

IL DIRETTORE GENERALE

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